CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 dicembre 2023
212.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 167

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  Chiara TENERINI (FI-PPE), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla X Commissione (Attività produttive) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1555, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica.
  Ricorda preliminarmente che la legge annuale per il mercato e la concorrenza è prevista dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, con lo scopo di rimuovere gli Pag. 168ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. La sua importanza è stata ribadita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dove si legge che «la sua cadenza annuale va assicurata, essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangono vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico». Il medesimo Piano prevede, quindi, una serie di misure da adottare con l'approvazione delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza riferite agli anni dal 2021 al 2024. Alcune misure contemplate dal PNRR sono, quindi, state approvate nell'ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118).
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 22 articoli, suddivisi in 6 Capi, per quanto concerne le norme di interesse della XI Commissione, osserva che l'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica ed integra l'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modifiche riguardano la disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riguardo al settore del trasporto ferroviario. In particolare, la lettera a) del comma primo apporta modifiche al comma 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo in questione nel punto in cui include l'osservanza della normativa europea nell'ambito del rispetto delle norme di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario.
  La lettera b) del medesimo comma primo introduce un'innovazione al testo dell'articolo 45 in quanto aggiunge un comma ulteriore, il comma 3-bis: tale comma, dettato sempre nell'ambito del trasporto ferroviario, prevede che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongano un piano di gestione delle operazioni di soccorso lungo la rete ferroviaria, compreso il trasporto degli infortunati. Infine, si prevede che ciascun datore di lavoro è tenuto a individuare, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni. Il comma 2 dell'articolo de quo prevede, infine, una clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 5 consente agli aspiranti conducenti di mezzi del trasporto di persone e di merci di sostenere l'esame anche in province diverse da quella di residenza nel caso in cui in quest'ultima non siano previste sedute d'esame.
  L'articolo 8 reca modifiche al codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), novellando la disciplina della mediazione, con la finalità di adeguarla alla più recente normativa unionale e a più rigorosi livelli di formazione professionale.
  Formula infine una proposta di parere favorevole (vedi allegato), di cui raccomanda l'approvazione.

  Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di rinviare ad altra seduta la deliberazione di competenza della Commissione, al fine di svolgere approfondimenti sul tema in discussione.
  Osserva, infatti, che i gruppi di minoranza intendono sempre partecipare attivamente ai lavori della Commissione, a differenza di quanto affermato, nella giornata odierna, in Assembla, dal presidente, che avrebbe fatto riferimento ad una presunta assenza dei gruppi di opposizione durante alcune discussioni in Commissione.

  Walter RIZZETTO, presidente, in risposta al deputato Scotto, ritiene che non vi sia alcun ostacolo a rinviare ad altra seduta la deliberazione di competenza della Commissione. Precisa di essersi limitato, con alcune sue dichiarazioni svolte in Assemblea nella giornata odierna, a fare riferimento alla scarsa partecipazione dei gruppi di Pag. 169minoranza durante alcune audizioni svolte sul salario minimo, audizioni peraltro richieste dai medesimi gruppi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente Tiziana NISINI.

  La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di ADID (Associazione direttori italiani doppiaggio), ANAD (Associazione nazionale attori doppiatori), AIDAC (Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi), AIPAD (Associazione italiana per assistenti doppiaggio), ANFD (Associazione nazionale fonici doppiaggio).
(Svolgimento e conclusione).

  Walter RIZZETTO, presidente, introduce l'audizione.

  Carlo COSOLO, consigliere di ADID, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, il presidente Walter RIZZETTO, a più riprese, i deputati Marta SCHIFONE (FDI), Arturo SCOTTO (PD-IDP), a più riprese, e Virginio CAPARVI (LEGA).

  Carlo COSOLO, consigliere di ADID, e Daniele GIULIANI, presidente di ANAD, a più riprese, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

  Walter RIZZETTO, presidente, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di AdEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati).
(Svolgimento e conclusione).

  Walter RIZZETTO, presidente, introduce l'audizione.

  Francesco VERBARO, Senior Advisor di AdEPP, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Walter RIZZETTO, presidente, dopo aver svolto alcune considerazioni finali, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di Fosca Giannotti, professore ordinario di informatica presso la Scuola Normale Superiore.
(Svolgimento e conclusione).

  Walter RIZZETTO, presidente, introduce l'audizione.

  Fosca GIANNOTTI, professore ordinario di informatica presso la Scuola Normale Superiore, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, il presidente Walter RIZZETTO.

  Fosca GIANNOTTI, professore ordinario di informatica presso la Scuola Normale Superiore, intervenendo in videoconferenza, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

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  Walter RIZZETTO, presidente, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di Stefano da Empoli, presidente di I-Com, Istituto per la competitività.
(Svolgimento e conclusione).

  Tiziana NISINI, presidente, introduce l'audizione.

  Stefano DA EMPOLI, presidente di I-Com, Istituto per la competitività, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Walter RIZZETTO (FDI), Francesco MARI (AVS) e Virginio CAPARVI (LEGA).

  Stefano DA EMPOLI, presidente di I-Com, Istituto per la competitività, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Tiziana NISINI, presidente, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di lavoro.
C. 1532-bis Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, osserva che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1532-bis Governo, recante disposizioni in materia di lavoro.
  Fa presente che il testo in esame risulta dallo stralcio – disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023 – degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532.
  Ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.
  Chiede all'onorevole Nisini, in qualità di relatrice, di svolgere il suo intervento introduttivo.

  Tiziana NISINI (LEGA), relatrice, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esaminare in sede referente il disegno di legge C. 1532-bis, recante disposizioni in materia di lavoro. Tale disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica.
  Il provvedimento è finalizzato ad introdurre norme di semplificazione e regolazione che incidono in materia di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell'adempimento degli obblighi contributivi, nonché degli ammortizzatori sociali.
  In dettaglio, l'articolo 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura, avente la finalità di promuovere la strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo, nonché di aumentare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura. Alla sua costituzione concorrono i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e dell'interno,Pag. 171 l'INPS, l'INAIL, l'INL, l'ANPAL, l'AGEA e l'ISTAT. Il Sistema costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le richiamate amministrazioni centrali – che mettono a disposizioni le informazioni e i dati disponibili di interesse – e le regioni, anche ai fini del contrasto al lavoro sommerso in generale (comma 1). La disposizione precisa, infine, che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).
  Il comma 1 dell'articolo 2 reca molteplici novelle, relative alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. La novella di cui alla lettera a) prevede, con riferimento alla composizione già vigente della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che alcuni membri partecipino ai lavori dell'organo senza diritto di voto. La novella di cui alla lettera b) concerne la procedura di interpello – estendendo la possibilità di formulazione dei quesiti a tutte le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale – e richiede che un numero minimo, pari a quattro, di rappresentanti della Commissione per gli interpelli abbia un profilo professionale giuridico. La novella di cui alla lettera c) prevede che l'elenco, tenuto presso il Ministero della salute, dei medici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia aggiornato, ad opera del medesimo Ministero, in base alla verifica periodica del requisito specifico inerente all'educazione continua in medicina. La lettera d) reca varie modifiche in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori; tali novelle concernono: l'ambito in cui trova applicazione l'obbligo della medesima sorveglianza (numero 1)); la fattispecie di visita medica preventiva (numeri 2.1), 2.2) e 3)); la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo un'assenza per motivi di salute (numero 2.3)); il termine per un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza (numero 4)); l'individuazione in via generale dell'azienda sanitaria locale come l'amministrazione competente per l'esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente (numero 6)). La lettera e) modifica le condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei. La lettera f) reca un intervento di abrogazione esplicita, relativo a norme – non poste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008 – sugli obblighi inerenti alla fornitura e all'esposizione di tessere personali di riconoscimento; l'intervento è inteso al coordinamento con le norme in materia poste dal suddetto decreto legislativo n. 81 del 2008. Il comma 2 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica con riferimento alle novelle di cui al comma 1.
  L'articolo 3 modifica la disciplina vigente in materia di compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, e di obbligo di comunicazione da parte del lavoratore dello svolgimento della suddetta attività lavorativa. Il comma 1 – che modifica l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 – dispone che il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate (presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi). Attualmente il suddetto principio che esclude il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate si applica limitatamente ai rapporti di lavoro subordinato a termine di durata superiore a sei mesi, oltre ai casi di lavoro autonomo come confermato dalla norma in commento. Come riportato anche nella Relazione illustrativa allegata al presente disegno di legge, la norma, disponendo l'esclusione dal diritto al trattamento in oggetto per le giornate di lavoro Pag. 172effettuate e consentendo conseguentemente la fruizione del medesimo trattamento per le giornate non oggetto di prestazione lavorativa, applica un orientamento giurisprudenziale già espresso dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12487/1992, ha previsto che «lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa». Il comma 2 – che modifica l'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 – conferma che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa, ma esclude che le comunicazioni in ordine al rapporto di lavoro rese dalle agenzie di somministrazione siano valide al fine dell'assolvimento del suddetto obbligo di comunicazione gravante sul lavoratore. Tale validità resta confermata per le comunicazioni rese dagli altri soggetti previsti dalla normativa vigente (datori di lavoro pubblici e privati).
  Il comma 1 dell'articolo 4 reca, per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, una disciplina per il trasferimento, presso i medesimi fondi, di una quota delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. La definizione delle relative disposizioni attuative è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (termine posto dal successivo comma 2).
  L'articolo 5 introduce una nuova fattispecie di esenzione dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori; la novella in esame esclude i casi in cui la somministrazione a tempo determinato riguardi lavoratori il cui contratto di lavoro con il soggetto somministratore sia a tempo indeterminato.
  La nuova fattispecie di esenzione, così come quelle già vigenti, è posta in via tassativa. Tali ipotesi sono escluse dal computo dei suddetti limiti quantitativi. Questi ultimi sono definiti dalla norma legislativa, con la clausola di salvezza dell'eventuale diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore (ferme restando le suddette esclusioni poste in via tassativa). Più in particolare, secondo il limite di fonte legislativa, il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato ovvero oggetto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei medesimi contratti (con arrotondamento del decimale all'unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5); nel computo di tale limite, sono considerati anche i lavoratori assunti (dal medesimo soggetto utilizzatore di lavoratori in somministrazione) con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato.
  L'articolo 6 specifica la tempistica della durata del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in relazione alla durata del contratto. Vengono fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva. La disposizione in commento, nel confermare che nel rapporto di lavoro a tempo determinato il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego, specifica che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del suddetto periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, quindi senza possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire diversamente, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né Pag. 173superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.
  L'articolo 7 interviene sul termine per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile, prevedendo, in particolare, che il datore di lavoro debba comunicare – in via telematica – al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
  L'articolo 8 stabilisce che, a decorrere dal 2024, le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate annualmente – ai sensi della legge di bilancio per il 2018 – al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio del solo apprendistato professionalizzante siano finalizzate alle attività di formazione che sono promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio di tutte le tipologie di apprendistato di cui al Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  L'articolo 9 dispone che l'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre determinati termini comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e che a tale fattispecie non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche. Nel dettaglio, la disposizione in commento – che aggiunge il comma 7-bis all'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 – prevede la risoluzione del rapporto di lavoro, imputabile a volontà del lavoratore, nei casi in cui la sua assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a cinque giorni.
  Ricorda che l'articolo 10 e l'articolo 11 sono stati stralciati ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento.
  L'articolo 12 reca un intervento di coordinamento normativo nell'ambito della disciplina transitoria sulla possibilità di assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili o di quelli impegnati in attività di pubblica utilità. L'intervento è inteso ad allineare formalmente il termine temporale del 31 dicembre 2022, previsto dalla formulazione della norma ora oggetto di novella, con la proroga al 30 dicembre 2023, già disposta da un altro intervento legislativo.
  L'articolo 13 è stato anch'esso stralciato ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento.
  L'articolo 14 prevede la possibilità per l'INPS di mettere a disposizione del contribuente o del suo intermediario gli elementi e le informazioni in proprio possesso riferibili al contribuente stesso, trasmettendo al contribuente una comunicazione per correggere eventuali anomalie, errori od omissioni. Il contribuente, entro novanta giorni dalla notificazione della comunicazione, può segnalare all'INPS elementi, fatti e circostanze dallo stesso non conosciuti riferiti alla comunicazione. Il contribuente, che provveda alla regolarizzazione entro novanta giorni dalla notificazione della comunicazione ed esegua il versamento dei contributi dovuti entro i successivi trenta giorni, potrà godere di un regime sanzionatorio agevolato.
  Il comma 1 dell'articolo 15 introduce la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di forme di rateizzazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all'INPS e all'INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità (inerenti anche al versamento) successivamente stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti. La nuova norma in esame costituisce, per i due enti, una disposizione speciale rispetto alla disciplina vigente per gli enti gestori di Pag. 174forme di previdenza obbligatoria, la quale prevede la possibilità della concessione di rateazioni fino a ventiquattro mesi o, previa autorizzazione ministeriale, fino a trentasei mesi, ovvero, in casi specifici e sempre previa autorizzazione ministeriale, fino a sessanta mesi. Il comma 2 reca una norma di coordinamento in relazione alla novella posta dal comma 1.
  L'articolo 16 rafforza il potere di accertamento documentale dell'INPS disciplinando strumenti volti ad intercettare fenomeni di irregolarità e di frode nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione contributiva. Nel dettaglio, il comma 1 dispone che, senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominati, in tutto o in parte non dovuti. Secondo quanto disposto dal comma 2, per adempiere a tali compiti, l'INPS ha facoltà di: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti; invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'Istituto. Gli inviti e le richieste sono trasmessi in via prioritaria tramite posta elettronica certificata e dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni. Sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS può formare avviso di accertamento da notificare al contribuente prioritariamente attraverso posta elettronica certificata. Nel caso in cui il contribuente effettui il pagamento integrale entro quaranta giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento, si prevede l'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva, ridotte del 50 per cento. Entro il medesimo termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento, il contribuente può presentare domanda di rateizzazione. Il comma 5 stabilisce che, in mancanza di pagamento, integrale o rateale, ove autorizzato, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla formazione dell'avviso di accertamento, l'INPS notifica un avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30 comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La disposizione specifica che nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero avverso l'avviso di addebito per contributi e sanzioni fondato sull'avviso di accertamento, la mancata comparizione all'invito, o l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti, costituiscono elementi di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.
  L'articolo 17 reca disposizioni sulla notifica delle controversie in materia contributiva prevedendo che, in tutte le controversie nelle quali l'INPS è parte convenuta, la notifica sia effettuata presso la struttura territoriale dell'ente nella cui circoscrizione risiedono i ricorrenti.
  L'articolo 18 prevede la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue società, gli enti da esso vigilati e per le società che operano come società in house del Ministero medesimo, di avvalersiPag. 175 delle prestazioni della società per attività rientranti nell'oggetto sociale della società medesima.
  L'articolo 19 rende strutturale per talune categorie di dipendenti e di pensionati la possibilità di iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, non prevedendo un termine entro cui tale facoltà deve essere esercitata, come disposto invece dalla normativa vigente. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono del trattamento pensionistico a carico della Gestione dei dipendenti pubblici, già iscritti all'INPDAP, e i dipendenti o pensionati delle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 iscritti ad enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale, che non risultano iscritti alla Gestione unitaria, possono aderire alla stessa tramite comunicazione all'INPS della relativa volontà di adesione, senza porre dei termini entro cui tale adesione deve essere manifestata. Si conferma che l'adesione è irrevocabile e si specifica che le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione (comma 2).
  L'articolo 20 disciplina l'uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, stabilendo che tali domande sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
  L'articolo 21 concerne, in primo luogo, i contributi pensionistici, relativi ai lavoratori dipendenti privati (o ai collaboratori in forma coordinata e continuativa), non versati per inadempimento del datore di lavoro (o del committente) e caduti in prescrizione; la novella introduce, al riguardo, la possibilità di richiesta all'INPS, da parte del lavoratore e con onere a suo carico, della costituzione di una rendita vitalizia, qualora sia decorso il termine di prescrizione per l'omologa richiesta (già prevista nell'ordinamento) da parte del datore di lavoro (o da parte del medesimo lavoratore in sostituzione del datore). L'articolo provvede, inoltre, alla copertura finanziaria degli oneri netti derivanti dalla novella in esame per gli anni 2026 e seguenti, nonché all'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione per gli anni 2024 e 2025, nella misura identica agli effetti finanziari netti positivi derivanti (nei suddetti due anni) dalla medesima novella.
  L'articolo 22 prevede che le riunioni degli organi statutari degli enti di diritto privato gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza possano svolgersi, anche in via ordinaria, mediante videoconferenza, anche per una sola parte dei componenti; ciò al fine di contenere i costi e contestualmente consentire la più ampia partecipazione dei componenti e, comunque, osservando i principi di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati personali (comma 1).
  La disposizione stabilisce altresì che gli enti interessati – che non prevedono nei propri ordinamenti tali modalità di svolgimento delle riunioni – siano tenuti a disciplinarle nei loro statuti, con specifica deliberazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 2).
  L'articolo 23, composto di un unico comma, nell'introdurre i nuovi commi 784-quinquies, 784-sexies e 784-septies nell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019: istituisce presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche (comma 784-quinquies); istituisce presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi (comma 784-sexies); demanda, infine, ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione della composizione, delle modalità di funzionamento e della durata in carica dei componenti dell'Osservatorio (comma 784-septies).

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  Valentina BARZOTTI (M5S) esprime perplessità su alcune parti del provvedimento, ritenendo poco utile, ad esempio, intervenire sulla materia del periodo di prova, già adeguatamente disciplinata dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Esprime inoltre dubbi sulle disposizioni riguardanti il potenziamento delle attività ispettive dell'INPS, facendo notare che l'obiettivo di garantire un controllo di legalità sul sistema di sicurezza sociale sembra essere perseguito senza alcuna considerazione dei soggetti fragili coinvolti. Preannuncia quindi, a nome del proprio gruppo, la presentazione di proposte emendative.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.