CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 dicembre 2023
212.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 35

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 8.50.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
C. 1341-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2023.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta, fa presente che con riguardo alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), la contabilizzazione degli effetti in termini di fabbisogno derivanti dall'impiego con finalità di copertura delle risorse in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato risulta in linea con l'iscrizione in bilancio delle medesime risorse e, pertanto, al fine di escludere effetti negativi su tale saldo, si rende necessario prevedere espressamente che il versamento delle risorse all'entrata del bilancio dello Stato si verifichi nell'esercizio 2023.
  Per quanto concerne, invece, le risorse del Fondo di sostegno al venture capital di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), assicura che queste ultime sono effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.
  Chiarisce, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 7, relative all'imputazione degli oneri derivanti dalle domande di registrazione di marchi storici inutilizzati, non recano una copertura finanziaria in senso proprio, limitandosi ad indicare gli stanziamenti di bilancio dei quali si prevede l'eventuale utilizzo, che presentano una adeguata capienza, senza pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Precisa, altresì, che gli oneri in termini di fabbisogno derivanti dall'articolo 8, relativo alla valorizzazione della filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale, sono riconducibili, per 3 milioni di euro nell'anno 2024 e 7 milioni di euro nell'anno 2025 ai finanziamenti a tasso agevolato e, per 7 milioni di euro nell'anno 2024 e 8 milioni di euro nell'anno 2025, ai contributi a fondo perduto, mentre gli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dalla medesima disposizione, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8 milioni di euro per l'anno 2025, sono integralmente riconducibili ai contributi a fondo perduto.
  Rileva che gli oneri in termini di fabbisogno derivanti dall'articolo 10, relativo alla valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo, sono invece riconducibili, per 5 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025 ai contributi a fondo perduto e per 5 milioni di euro nell'anno 2025 ai finanziamenti a tasso agevolato, mentre gli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dalla medesima disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono integralmente riconducibili ai contributi a fondo perduto.
  Evidenzia, quindi, che dalla riduzione del termine per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto, prevista dall'articolo 12, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste rientrano tra i compiti istituzionali delle amministrazioni interessate.
  Sottolinea che gli introiti derivanti dalle somme versate a titolo di diritti e compensi Pag. 36da parte dei soggetti che presentano le dichiarazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), sono adeguate a far fronte agli oneri derivanti dalle attività amministrative che dovranno essere svolte dall'ufficio di conservatoria centrale costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Chiarisce, inoltre, che la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 17, che prevede la costituzione di una commissione tecnica competente in materia di processi produttivi del pane fresco e della pasta di semola di grano duro, fa riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto le attività della medesima commissione coinvolgono esclusivamente amministrazioni ministeriali.
  Osserva, poi, che le disposizioni dell'articolo 18, che prevedono l'istituzione del percorso liceale del made in Italy, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche considerando che in caso di attivazione di tali percorsi liceali resta ferma la confluenza nei medesimi percorsi del percorso dell'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane.
  Assicura, quindi, che alle attività del tavolo nazionale incaricato del monitoraggio e della valutazione del percorso liceale del made in Italy, istituito dal medesimo articolo 18, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, dal momento che si tratta di attività riconducibili alle funzioni istituzionali delle amministrazioni coinvolte.
  Precisa che la concessione in comodato gratuito di beni dello Stato alla fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy», di cui all'articolo 19, costituisce una mera facoltà e sarà attuata solo ove ciò non determini per l'ente cedente una rinuncia a canoni concessori già scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica e che l'entità delle risorse assegnate alla fondazione di cui al medesimo articolo 19 risulta congrua ad assicurare il suo funzionamento, senza determinare futuri fabbisogni di spesa non preventivamente considerati.
  Assicura, inoltre, che l'istituzione di un repertorio delle opere dei creatori digitali nell'ambito del registro pubblico generale delle opere protette, prevista dall'articolo 27, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Ministero della cultura potrà provvedere a tali attività nell'ambito degli stanziamenti destinati a legislazione vigente alla tenuta del medesimo registro.
  Precisa, quindi, che dalle linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librarie, previste dall'articolo 28, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla loro attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento delle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, mentre le attività di tenuta del registro delle associazioni nazionali delle città di identità, di cui all'articolo 40, saranno svolte dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'ambito degli stanziamenti di bilancio disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola d'invarianza di cui al comma 5 del medesimo articolo.
  Rileva, altresì, che le disposizioni relative all'istituzione del contrassegno per il made in Italy di cui all'articolo 41 non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi derivanti da eventuali procedure di infrazione e non comportano oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate potranno provvedere ai relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con quanto indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, mentre le risorse individuate dal comma 3 dell'articolo 47, necessarie all'istituzione e al funzionamento del catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche di cui al precedente comma 1, rappresentano un limite massimo di spesa e risultano congrue e sufficienti a far fronte alle necessarie attività di creazione e aggiornamento del catalogo medesimo.
  Osserva, inoltre, che il profilo temporale degli oneri riportato nel prospetto riepilogativoPag. 37 degli effetti finanziari del provvedimento con riferimento alle disposizioni dell'articolo 51, in materia di destinazione dei proventi di sanzioni per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte, è coerente con le stime relative all'andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni.
  Fa presente, infine, che le risorse stanziate dal comma 1 dell'articolo 57 per la promozione e la comunicazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame anche tramite il rafforzamento della comunicazione istituzionale attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy risultano congrue, anche sotto il profilo temporale, rispetto agli adempimenti che dovranno essere espletati.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, alla luce di quanto precisato dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1341-A, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), la contabilizzazione degli effetti in termini di fabbisogno derivanti dall'impiego con finalità di copertura delle risorse in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato risulta in linea con l'iscrizione in bilancio delle medesime risorse e, pertanto, al fine di escludere effetti negativi su tale saldo, si rende necessario prevedere espressamente che il versamento delle risorse all'entrata del bilancio dello Stato si verifichi nell'esercizio 2023;

    le risorse del Fondo di sostegno al venture capital di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;

    le disposizioni di cui all'articolo 7, relative all'imputazione degli oneri derivanti dalle domande di registrazione di marchi storici inutilizzati, non recano una copertura finanziaria in senso proprio, limitandosi ad indicare gli stanziamenti di bilancio dei quali si prevede l'eventuale utilizzo, che presentano una adeguata capienza, senza pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    gli oneri in termini di fabbisogno derivanti dall'articolo 8, relativo alla valorizzazione della filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale, sono riconducibili, per 3 milioni di euro nell'anno 2024 e 7 milioni di euro nell'anno 2025 ai finanziamenti a tasso agevolato e, per 7 milioni di euro nell'anno 2024 e 8 milioni di euro nell'anno 2025, ai contributi a fondo perduto, mentre gli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dalla medesima disposizione, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8 milioni di euro per l'anno 2025, sono integralmente riconducibili ai contributi a fondo perduto;

    gli oneri in termini di fabbisogno derivanti dall'articolo 10, relativo alla valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo, sono riconducibili, per 5 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025 ai contributi a fondo perduto e per 5 milioni di euro nell'anno 2025 ai finanziamenti a tasso agevolato, mentre gli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dalla medesima disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono integralmente riconducibili ai contributi a fondo perduto;

    dalla riduzione del termine per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o Pag. 38imbarcazioni da diporto, prevista dall'articolo 12, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste rientrano tra i compiti istituzionali delle amministrazioni interessate;

    gli introiti derivanti dalle somme versate a titolo di diritti e compensi da parte dei soggetti che presentano le dichiarazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), sono adeguate a far fronte agli oneri derivanti dalle attività amministrative che dovranno essere svolte dall'ufficio di conservatoria centrale costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    la clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 17, che prevede la costituzione di una commissione tecnica competente in materia di processi produttivi del pane fresco e della pasta di semola di grano duro, fa riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto le attività della medesima commissione coinvolgono esclusivamente amministrazioni ministeriali;

    le disposizioni dell'articolo 18, che prevedono l'istituzione del percorso liceale del made in Italy, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche considerando che in caso di attivazione di tali percorsi liceali resta ferma la confluenza nei medesimi percorsi del percorso dell'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane;

    alle attività del tavolo nazionale incaricato del monitoraggio e della valutazione del percorso liceale del made in Italy istituito dal medesimo articolo 18 si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, dal momento che si tratta di attività riconducibili alle funzioni istituzionali delle amministrazioni coinvolte;

    la concessione in comodato gratuito di beni dello Stato alla fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy” di cui all'articolo 19 costituisce una mera facoltà e sarà attuata solo ove ciò non determini per l'ente cedente una rinuncia a canoni concessori già scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

    l'entità delle risorse assegnate alla fondazione di cui al medesimo articolo 19 risulta congrua ad assicurare il suo funzionamento, senza determinare futuri fabbisogni di spesa non preventivamente considerati;

    l'istituzione di un repertorio delle opere dei creatori digitali nell'ambito del registro pubblico generale delle opere protette, prevista dall'articolo 27, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Ministero della cultura potrà provvedere a tali attività nell'ambito degli stanziamenti destinati a legislazione vigente alla tenuta del medesimo registro;

    dalle linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librarie, previste dall'articolo 28, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla loro attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento delle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche;

    le attività di tenuta del registro delle associazioni nazionali delle città di identità, di cui all'articolo 40, saranno svolte dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'ambito degli stanziamenti di bilancio disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola d'invarianza di cui al comma 5 del medesimo articolo;

    le disposizioni relative all'istituzione del contrassegno per il made in Italy di cui all'articolo 41 non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi derivanti da eventuali procedure di infrazione e non comportano oneri per la finanzaPag. 39 pubblica, in quanto le amministrazioni interessate potranno provvedere ai relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con quanto indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento;

    le risorse individuate dal comma 3 dell'articolo 47, necessarie all'istituzione e al funzionamento del catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche di cui al precedente comma 1, rappresentano un limite massimo di spesa e risultano congrue e sufficienti a far fronte alle necessarie attività di creazione e aggiornamento del catalogo medesimo;

    il profilo temporale degli oneri riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento con riferimento alle disposizioni dell'articolo 51, in materia di destinazione dei proventi di sanzioni per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte, è coerente con le stime relative all'andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni;

    le risorse stanziate dal comma 1 dell'articolo 57 per la promozione e la comunicazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame anche tramite il rafforzamento della comunicazione istituzionale attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy risultano congrue, anche sotto il profilo temporale, rispetto agli adempimenti che dovranno essere espletati,

   rilevata l'esigenza di:

    modificare l'articolo 4 al fine di precisare che oggetto di copertura sono gli oneri derivanti dal comma 1, anziché quelli derivanti dall'articolo nel suo complesso, nonché di inserire un'apposita previsione normativa volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

    modificare le disposizioni dell'articolo 11, al fine di allineare l'attribuzione di compiti al Ministero dell'imprese e del made in Italy, ivi prevista, con la relativa autorizzazione di spesa;

    specificare che l'importo delle somme da versare per diritti e compensi da parte dei soggetti possessori di natanti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, potrà essere aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da permettere all'ufficio di conservatoria centrale, operante presso il Ministero medesimo, di far fronte ai costi derivanti dallo svolgimento delle attività amministrative previste dalla medesima disposizione;

    inserire all'articolo 23 una clausola d'invarianza finanziaria volta a prevedere che il Ministero della cultura farà fronte alle attività derivanti dalla conclusione di protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    esplicitare al comma 3 dell'articolo 29 l'ammontare degli oneri derivanti dal precedente comma 1, oggetto della copertura finanziaria prevista dalla disposizione;

    modificare le disposizioni di cui all'articolo 33 al fine di allineare il profilo temporale di svolgimento delle attività da parte del Ministero dell'imprese e del made in Italy con quello della relativa autorizzazione di spesa;

    specificare che gli oneri derivanti dal rilascio della certificazione distintiva di “ristorante italiano nel mondo”, prevista dall'articolo 35, sono a carico del soggetto ristoratore richiedente;

    rettificare, all'articolo 47, l'importo degli oneri complessivamente derivanti dall'aggiornamento e dalla manutenzione del Pag. 40catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, in linea con quanto riportato dalla relazione tecnica, conseguentemente modificando all'articolo 59 gli importi degli oneri e delle relative coperture finanziarie previsti a decorrere dall'anno 2025;

   nel presupposto che l'iter del provvedimento si concluda entro l'esercizio finanziario in corso,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 4, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dal comma 1;

   b) alla lettera a), dopo le parole: bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: , nel medesimo anno,

   c) alla lettera a), dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: con riferimento all'autorizzazione di spesa.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

  All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Ai fini della promozione e del sostegno da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy di investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

  All'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo è aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma.

  All'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 29, comma 3, dopo le parole: dall'attuazione del comma 1 aggiungere le seguenti: , pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033,

  All'articolo 33, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo premettere le seguenti parole: Nell'anno 2024;

   b) al terzo periodo premettere le seguenti parole: Nell'anno 2023

  All'articolo 34, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: su richiesta del ristoratore aggiungere le seguenti: e con oneri a suo carico.

  All'articolo 47, comma 5, lettera a), sostituire le parole: comma 6 con le seguenti: comma 1.

  All'articolo 47, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, a 26.050.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 Pag. 41euro annui a decorrere dall'anno 2025 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12.050.000 euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 6.050.000 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

  Conseguentemente, all'articolo 59, comma 1:

   a) all'alinea, apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire le parole: pari a 23.200.000 euro per l'anno 2023, a 103.680.100 euro per l'anno 2024 e a 630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: determinati in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024 e in 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    2) sostituire le parole: 37.630.100 con le seguenti: 37.680.100;

    3) sostituire le parole: 19.630.100 con le seguenti: 19.680.100;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: 630.100 con le seguenti: 680.100».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE) chiede alla sottosegretaria Albano un chiarimento circa le ragioni per cui l'articolo 4, comma 1, del disegno di legge in esame, nell'istituire il Fondo nazionale del made in Italy con una dotazione complessiva di un miliardo di euro, preveda che una quota del predetto stanziamento, per il considerevole importo di 700 milioni di euro, sia imputata all'anno 2023, laddove appare del tutto plausibile che tali ultime risorse non potranno essere concretamente impegnate nel corrente esercizio finanziario, oramai prossimo alla conclusione. Osserva, pertanto, che avrebbe forse avuto maggior senso riferire per intero la dotazione del citato Fondo alla sola annualità 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alla richiesta dell'onorevole Marattin, precisa che in base alla vigente disciplina contabile le entrate affluite al bilancio dello Stato per effetto di versamenti perfezionati nei due ultimi mesi dell'esercizio finanziario possono essere riassegnate alla spesa ed essere dunque impegnate anche nel corso del successivo esercizio.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE), nel ringraziare la sottosegretaria Albano per la precisazione fornita, osserva che l'utilizzo nell'anno 2024 delle risorse, pari a 700 milioni di euro, versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della lettera a) del comma 4 dell'articolo 4, potrebbe comportare nella predetta annualità corrispondenti effetti in termini di fabbisogno. In proposito, coglie l'occasione per rilevare che la modalità di copertura finanziaria di cui alla disposizione da ultimo citata, a valere sulle risorse in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente l'istituzione del cosiddetto Fondo Patrimonio Destinato, dimostra evidentemente come in relazione all'anno 2023 si sia registrato un considerevole margine nel bilancio dello Stato in termini di cassa, come risulterebbe del resto confermato dall'annullamento di alcune aste di emissione dei buoni poliennali del tesoro.
  Osserva, tuttavia, come non troppo tempo addietro il Governo ha richiamato l'insufficienza di adeguati spazi finanziari in termini di cassa per motivare la propria contrarietà alla misura, proposta dall'onorevole Gusmeroli, autorevole esponente della maggioranza, volta a consentire il rinvio di versamenti degli acconti da parte dei titolari di partite IVA.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle Pag. 42proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   gli emendamenti Caso 18.4 e 18.18, che prevedono, tra l'altro, la soppressione dei commi 3, 4 e 5, che recano a vario titolo apposite clausola di invarianza finanziaria connesse, rispettivamente, all'adozione del regolamento recante la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, alla prima attivazione dei suddetti percorsi liceali nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa nonché, infine, alla disciplina transitoria;

   l'emendamento Manzi 18.11, che sopprime, tra l'altro, il comma 4 dell'articolo 18, che reca specifiche clausole di salvaguardia volte ad assicurare la neutralità finanziaria dell'attivazione dei percorsi liceali del made in Italy;

   l'emendamento Boschi 18.19, che è volta ad espungere dal testo del comma 3, relativo all'adozione del regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, l'apposita clausola di invarianza finanziaria che richiama espressamente il rispetto del limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

   gli identici emendamenti Grippo 18.21 e Caso 18.22, che sopprimono il comma 4 dell'articolo 18 che reca specifiche clausole di salvaguardia volte ad assicurare la neutralità finanziaria dell'attivazione dei percorsi liceali del made in Italy;

   l'emendamento Caso 18.23, che, nel sostituire il comma 4 dell'articolo 18, sopprime le specifiche clausole di salvaguardia volte ad assicurare la neutralità finanziaria dell'attivazione dei percorsi liceali del made in Italy;

   gli identici emendamenti Piccolotti 18.25 e Boschi 18.26, che sopprimono le previsioni del comma 4 dell'articolo 18, che, al fine di assicurare la neutralità finanziaria dell'attivazione dei percorsi liceali del made in Italy, prevedono la contestuale confluenza in tali percorsi dell'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane;

   l'emendamento Caso 18.27, che è volta a sopprimere l'articolata clausola di invarianza finanziaria associata all'attivazione dei percorsi liceali del made in Italy nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa;

   l'articolo aggiuntivo Orrico 29.02, che prevede la riduzione, con finalità di copertura finanziaria, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy, che tuttavia nell'anno 2024 non reca le necessarie disponibilità;

   l'articolo aggiuntivo Pavanelli 31.01, che prevede la riduzione, con finalità di copertura finanziaria, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità.

  Per altre proposte emendative ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai rispettivi effetti finanziari.
  In primo luogo, segnala l'emendamento Pavanelli 4.4, che è volta ad incrementare di 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo nazionale del made in Italy istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, ponendo la relativa copertura a carico – rispettivamente – delle risorse iscritte in conto residui relative al cosiddetto Patrimonio Destinato, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, e del Fondo di sostegno al venture capital, di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del Pag. 432018. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
  Richiama, quindi, l'articolo aggiuntivo Pavanelli 5.01, che, nel modificare i requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, lettera a), del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, amplia la platea dei destinatari delle azioni positive per l'imprenditoria femminile. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, che appare suscettibile di ampliare la platea dei beneficiari delle agevolazioni finanziate dal Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 54 del citato Codice.
  Segnala poi l'emendamento Boschi 6.1, che è volto a incrementare di 7 milioni di euro per l'anno 2024 il cosiddetto voucher 3I, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Richiama, altresì, l'emendamento Peluffo 6.6, che riconosce l'Osservatorio Permanente Nazionale ADI Design Index Selezione Compasso d'Oro quale organo di valutazione e valorizzazione del made in Italy nell'ambito della proprietà industriale e della qualità produttiva. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame.
  Evidenzia, poi, che l'articolo aggiuntivo Di Sanzo 6.01 prevede che il sistema camerale svolga attività di supporto operativo e promozionale del sistema delle imprese e valorizzazione del made in Italy anche all'estero. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte alle attività di cui alla presente proposta emendative nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Fa, quindi, presente che l'emendamento Evi 10.5 autorizza l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare al sostegno della filiera del legno, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Segnala, inoltre, l'articolo aggiuntivo Peluffo 10.01, che prevede l'istituzione del Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Richiama, altresì, l'emendamento Barzotti 15.3, che è volto a riconoscere contributi a fondo perduto, nel limite massimo complessivo di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimentoPag. 44 in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Fa parimenti presente che l'emendamento Barzotti 15.4 prevede l'istituzione presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una apposita commissione al fine di garantire la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità e del relativo marchio e di verificare l'attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 188. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame in condizioni di neutralità finanziaria, conformemente a quanto stabilito dal testo, dal momento che la disposizione non esclude espressamente la corresponsione ai membri della istituenda commissione, la cui composizione non risulta peraltro esplicitata, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
  Segnala, quindi, l'emendamento Manzi 18.3, che, nell'introdurre l'opzione made in Italy, nell'ambito dell'articolazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, incrementa il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, posto che non vengono confermate le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 18, volte ad escludere che dalla nuova articolazione del sistema di istruzione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'utilizzo del Fondo per esigenze indifferibili osserva infatti che, mentre per l'esercizio in corso, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo posto a copertura reca le occorrenti disponibilità, per le annualità a decorrere dall'anno 2024 appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Richiama, inoltre, l'emendamento Manzi 18.5, che, nel prevedere che l'opzione made in Italy sia introdotta nell'ambito dell'articolazione del sistema degli istituti tecnici industriali, anziché dei licei come dispone il testo in esame, prevede un'autorizzazione di spesa per l'attuazione del regolamento di disciplina di tale opzione pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2024 e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, posto che non vengono confermate le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 18, volte ad escludere che dalla nuova articolazione del sistema di istruzione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene all'utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili, nel rilevare preliminarmente che il comma 3 quantifica l'onere derivante dall'attuazione del regolamento, in 10 milioni di euro a decorrere dal 2024, mentre, il successivo comma 3-bis, provvede alla copertura finanziaria di un onere pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2023, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito al periodo temporale di riferimento dell'onere nonché all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Segnala, inoltre, l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 18.01, che autorizza la spesa di 2 Pag. 45milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Fa parimenti presente che l'articolo aggiuntivo Benzoni 19.01 prevede uno sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro in relazione ai contratti di apprendistato di primo livello e valuta i relativi oneri in 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, in 3,3 milioni di euro per l'anno 2025 e in 5 milioni di euro annui decorrere dal 2026, cui provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e dell'idoneità della relativa copertura finanziaria.
  Richiama, inoltre, l'emendamento Orrico 20.3, che è volto a prevedere che il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della cultura, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provveda alla mappatura dei musei pubblici e privati che in Italia si occupano di artigianato. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che alla presente proposta emendativa possa effettivamente darsi attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala, quindi, che l'emendamento Orfini 29.1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Fondo per le imprese del settore creativo e culturale con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Evidenzia, poi, che l'emendamento Manzi 29.2 prevede che le risorse destinate ai contributi per le imprese culturali e creative siano destinate, oltre che alla concessione di contributi in conto capitale, anche a contributi in conto esercizio. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti di dequalificazione della spesa derivanti dalla proposta emendativa, posto che le risorse utilizzate con finalità di copertura hanno natura di conto capitale.
  Fa, altresì, presente che l'articolo aggiuntivo Orrico 29.01 prevede l'istituzione del Fondo per i distretti culturali e creativi, con una dotazione di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Segnala, quindi, l'articolo aggiuntivo Manzi 30.01, che, nell'aggiungere al testo in esame gli articoli da 30-bis a 30-quater, all'articolo 30-bis, consente allo Stato, alle regioni e agli altri enti locali di concedere alle imprese culturali o creative beni immobili di loro proprietà in comodato gratuito, quando i beni siano in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni, oppure in concessione o in locazione dietro pagamento di un canone Pag. 46agevolato, qualora i beni richiedano interventi realizzati a spese del concessionario o del locatario. La medesima proposta emendativa, all'articolo 30-quater, permette ai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di individuare zone franche della cultura, nelle quali, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio, possono prevedere la riduzione o l'esenzione delle imposte municipali proprie per gli immobili siti in dette aree e, a tale scopo, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che l'articolo 30-quater quantifica l'onere derivante dall'istituzione del Fondo nello stato di previsione del Ministero della cultura, al comma 3, in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, mentre, al comma 8, provvede alla copertura finanziaria di un onere pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2023, ritiene necessario che il Governo anzitutto chiarisca il periodo temporale di riferimento dell'onere e, in riferimento alla copertura sul Fondo per le esigenze indifferibili, assicuri l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e se il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Evidenzia, poi, che l'emendamento Di Sanzo 34.3, nel prevedere che l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero realizzi azioni volte a favorire nei mercati e nei consumatori internazionali la consapevolezza delle valenze distintive del made in Italy, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Richiama, inoltre, l'emendamento Boschi 35.1, che è volto ad incrementare, in misura pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la dotazione del Fondo per la promozione della cucina italiana all'estero, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Fa, quindi, presente che l'emendamento Boschi 37.4 è volto ad incrementare, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la dotazione del Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Segnala, inoltre, l'emendamento Boschi 38.1, che è volto ad incrementare, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la dotazione del Fondo per la valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo Pag. 47non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Richiama, altresì, l'emendamento Boschi 39.2, che è volto ad incrementare, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la dotazione del Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Evidenzia, quindi, che l'articolo aggiuntivo Peluffo 39.02 è volto ad istituire, nello stato di previsione del ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo a sostegno della successione d'impresa con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Segnala, inoltre, l'emendamento Boschi 46.1, che è volto ad incrementare, in misura pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, il contributo per la predisposizione del disciplinare da parte delle associazioni di produttori, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Richiama, altresì, l'articolo aggiuntivo Di Sanzo 57.01, che prevede che il sistema camerale istituisca una rete di Centri di servizi per la finanza complementare. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla possibilità di istituire la rete prevista dalla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi compresi l'emendamento L'Abbate 5.2, che, nel rifinanziare il Fondo a sostegno dell'impresa femminile, di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge n. 178 del 2020, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato attuale reca le occorrenti disponibilità, e l'articolo aggiuntivo Orrico 29.03, che provvede ai relativi oneri mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale del Ministero della cultura, relativo al bilancio triennale 2023-2025, che parimenti al momento reca le occorrenti disponibilità.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Pavanelli 5.01 e degli emendamenti Peluffo 6.6 e Orrico 20.3, sui quali non ha rilievi da formulare in merito ai profili finanziari. Tiene, in particolare, a precisare che, con riferimento alle proposte emendative richiamate dalla relatrice che prevedono l'utilizzo, con finalità di copertura dei relativi oneri, del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ovvero del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, il parere Pag. 48contrario testé espresso è dovuto al fatto che gli stanziamenti dei predetti Fondi non recano a legislazione vigente le occorrenti disponibilità, anche a seguito dei provvedimenti da ultimo approvati nel Consiglio dei ministri dello scorso 5 dicembre.
  Fa presente, infine, di non avere nulla da osservare con riferimento alle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Albano propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 4.4, 6.1, 6.01, 10.5, 10.01, 15.3, 15.4, 18.3, 18.4, 18.5, 18.11, 18.18, 18.19, 18.21, 18.22, 18.23, 18.25, 18.26, 18.27, 18.01, 19.01, 29.1, 29.2, 29.01, 29.02, 30.01, 31.01, 34.3, 35.1, 37.4, 38.1, 39.2, 39.02, 46.1 e 57.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) contesta nuovamente la carenza di argomentazioni da parte del Governo nel motivare il parere contrario sulle proposte emendative sulle quali la relatrice ha ravvisato l'opportunità di acquisire dallo stesso un chiarimento in merito alle conseguenze di carattere finanziario. Con riferimento specifico, ad esempio, all'emendamento Pavanelli 4.4, in precedenza illustrato dalla stessa relatrice, ritiene indispensabile che la sottosegretaria Albano chiarisca se il cosiddetto Fondo Patrimonio Destinato rechi per l'anno 2023 le occorrenti risorse in conto residui, giacché, qualora così fosse, la contrarietà del Governo deriverebbe esclusivamente dall'intenzione di destinare tali risorse ad un'altra finalità di spesa e, pertanto, dovrebbe più correttamente essere rappresentata presso la Commissione di merito, anziché presso la Commissione Bilancio, come da ultimo evidenziato anche nella seduta di ieri in occasione dell'esame delle proposte emendative riferite alla proposta di legge C. 1275-A e abbinate, recante deleghe in materia di retribuzione dei lavoratori.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che la contrarietà espressa sull'emendamento Pavanelli 4.4 tiene necessariamente in considerazione il contenuto complessivo dello stesso, segnalando in particolare, a tale proposito, che l'ulteriore riduzione del Fondo di sostegno al venture capital ivi prevista è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative.

  La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che il testo originario del provvedimento, al quale la Commissione Politiche dell'Unione europea ha apportato modificazioni nel corso dell'esame in sede referente, è corredato di relazione tecnica, mentre le proposte emendative approvate ne sono prive.Pag. 49
  Passando agli aspetti di competenza della Commissione Bilancio, in merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 3, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, tra l'altro, integrano il principio e criterio direttivo, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza, prevedendo l'obbligo di applicazione di quest'ultima ai comuni e alle province secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca elementi di informazione in merito agli eventuali effetti finanziari a carico dei comuni e delle province derivanti dall'attuazione del citato principio e criterio direttivo.
  In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 6, comma 1, lettera b), rileva che le disposizioni in esame prevedono che l'aggiornamento dell'attuale sistema di sorveglianza sanitario sia attuato al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, anziché al fine del suo adeguamento alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori adibiti ad attività nelle quali sono o possono essere esposti a specifici agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, come invece previsto dal testo originario del presente provvedimento. Pertanto, preso atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica riferita al testo originario del presente provvedimento, non ha osservazioni da formulare, fermo restando che la verifica degli effetti finanziari delle norme che recepiranno la citata direttiva (UE) 2022/431 potrà aver luogo solo in sede di esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi che saranno adottati nell'esercizio della delega di cui trattasi.
  Con riferimento all'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, nell'esercizio della delega finalizzata al recepimento della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970; introdurre disposizioni volte a individuare gli strumenti o le metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro; ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. Al riguardo, con riferimento all'applicazione corretta e integrale della direttiva (UE) 2023/970, si fa presente che l'articolo 2, paragrafo 1, della suddetta direttiva coinvolge i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato. Ciò premesso, fa presente come appaia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo sul fatto che a legislazione vigente nel settore pubblico risulti già previsto, per quanto riguarda i profili retributivi, quanto prescritto dalla suddetta direttiva. Con riferimento ai princìpi e criteri volti a definire strumenti o metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, nonché ad estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni, appare a suo parere opportuno acquisire elementi di informazione dal Governo volti a confermare che eventuali adempimenti aggiuntivi a carico delle amministrazioni pubbliche siano dalle stesse svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 10, comma 1, lettera f), rileva che le disposizioni in oggetto prevedonoPag. 50 che il Governo, nel recepire le direttive (UE) 2023/958, Contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni, e (UE) 2023/959, Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas serra nell'UE, assicuri che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-octies-bis, paragrafo 3, quinto periodo, della direttiva 2003/87/CE, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che la disposizione si limita a definire la destinazione di nuovi introiti.
  Con riferimento all'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la disposizione reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità. In proposito, non ha osservazioni da formulare tenuto conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, per altro assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che il Ministero dell'economia e delle finanze possa effettivamente svolgere i compiti previsti dalla disposizione di cui trattasi con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 11 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 11 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
  Per quanto concerne l'articolo 16, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la disposizione delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113. In proposito, non formula osservazioni tenuto conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, per altro assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria, e del fatto che le autorità di controllo cui la delega fa riferimento sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 16 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 16 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
  Per quanto concerne l'articolo 17, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la disposizione delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 nonché le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. In proposito, non formula osservazioni tenuto conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, per altro assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria, e del fatto che le autorità di controllo cui la delega fa riferimento sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione.Pag. 51
  In merito ai profili di copertura finanziaria, nel far presente che il comma 3 dell'articolo 17 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 17 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.
C. 823.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che la proposta di legge, d'iniziativa parlamentare, recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari, riproduce il contenuto di un disegno di legge C. 2427, presentato nel corso della XVIII Legislatura, che non ha tuttavia concluso il relativo iter di approvazione parlamentare. In proposito, ricorda che nella passata legislatura la V Commissione della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento, che era corredato di una relazione tecnica, anche alla luce di una serie di chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare in Commissione.
  Passando ad esaminare gli aspetti finanziari del provvedimento, rileva che il testo della proposta, privo di relazione tecnica, è corredato di una clausola generale di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 13, e prevede, tra l'altro, che in relazione al delitto di contraffazione di alimenti a denominazione protetta, di cui all'articolo 517-quater del codice penale, di cui viene rafforzato il quadro sanzionatorio, e alle nuove fattispecie delittuose introdotte quali agropirateria, di cui al nuovo articolo 517-quater.1 del codice penale, frode in commercio di alimenti, di cui al nuovo articolo 517-sexies del codice penale, e commercio di alimenti con segni mendaci, di cui al nuovo articolo 517-septies del codice penale, si applichino le disposizioni sulla confisca penale obbligatoria contenute all'interno dell'articolo 474-bis del codice penale, articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso articolo 518-ter, e che con riguardo, inoltre, alle due fattispecie delittuose da ultimo menzionate, di cui ai nuovi articoli 517-sexies e 517-septies del codice penale, possa essere sempre disposta l'applicazione della cosiddetta confisca allargata, diretta e per equivalente di cui all'articolo 240-bis del codice penale, di cui all'articolo 3.
  Con riferimento ai procedimenti riferiti ai delitti di cui ai nuovi articoli 517-sexies del codice penale e 517-septies del codice penale, viene, altresì, prevista l'applicazione della disciplina delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, a cui rimanda all'articolo 4, comma 1, lettera a).
  Viene, quindi, disciplinata la devoluzione – per la distribuzione gratuita a persone bisognose – a enti territoriali, ad altri enti pubblici o ad associazioni e consorzi con compiti assistenziali, che ne facciano richiesta, dei prodotti alimentari confiscati destinati al consumo umano o animale, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), nonché l'istituzione, presso le camere di commercio, di un elenco nazionale di soggetti cui attribuire le funzioni certificatorie in materia di organizzazione d'impresa previste dalla norma, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso comma 3.Pag. 52
  Il provvedimento reca, altresì, la modifica della disciplina delle operazioni sotto copertura per il contrasto del crimine organizzato transnazionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 2006, con l'ampliamento del catalogo delle fattispecie per cui il summenzionato strumento investigativo è consentito, con l'inclusione delle condotte di cui agli articoli 517-quater, 517-quater.1. e 517-septies del codice penale, di cui all'articolo 7).
  Al riguardo, nel ribadire che il provvedimento in esame riproduce il contenuto di un disegno di legge d'iniziativa governativa presentato durante la passata XVIII legislatura, che risultava corredato di una relazione tecnica, nella quale si dava conto della natura prevalentemente ordinamentale e procedimentale dello stesso, confermandone la neutralità finanziaria, evidenzia che su tale testo la V Commissione della Camera dei deputati aveva espresso, in data 11 novembre 2020, parere favorevole alla luce di una serie di chiarimenti forniti dal Governo.
  Tanto premesso, chiede conferma della perdurante validità degli elementi emersi durante il predetto esame parlamentare, al fine di suffragare la neutralità finanziaria del provvedimento in esame, con specifico riguardo alle disposizioni sopra evidenziate, anche in considerazione del tempo finora intercorso.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 13 reca una clausola d'invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento ai sensi della quale dall'attuazione della legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal provvedimento medesimo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alla formulazione letterale della disposizione non ha osservazioni da formulare.

  Il sottosegretario Federico FRENI, tenendo conto che il provvedimento presenta un contenuto identico a quello del disegno di legge C. 2427 presentato dal Governo nel corso della precedente legislatura, conferma che possono tuttora ritenersi valide le indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata al disegno di legge C. 2427 e gli elementi di ulteriore valutazione forniti dal Governo nella seduta della Commissione Bilancio dell'11 novembre 2020.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminati il testo della proposta di legge C. 823, recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari;

   rilevato che il provvedimento riproduce i contenuti del disegno di legge C. 2427, presentato nel corso della scorsa legislatura, sul quale la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole nella seduta dell'11 novembre 2020;

   preso atto che il Governo ha confermato che possono tuttora ritenersi valide le indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata al disegno di legge C. 2427 e gli elementi di ulteriore valutazione forniti dal Governo nella predetta seduta dell'11 novembre 2020,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere sul testo del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, nel rilevare che le proposte emendative trasmesse, in ragione del loro carattere ordinamentale, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esse nulla osta.

Pag. 53

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere sulle proposte emendative.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.
C. 113.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 novembre scorso.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, chiede al rappresentante del Governo se sia stata completata l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento.

  Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che sono ancora in corso le interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni competenti volte a definire le valutazioni definitive sul provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto di quanto fatto presente dal sottosegretario Freni, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
Atto n. 90.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 30 novembre 2023.

  Il sottosegretario Federico FRENI, deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze contenente le risposte alle richieste di chiarimento del relatore, che contiene anche il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (vedi allegato 1).
  In particolare evidenzia che in media, nel periodo 2018-2021, i gruppi con un tasso effettivo di imposizione (ETR) inferiore al 15 per cento hanno registrato un utile, al netto delle variazioni considerate, pari a 6.769,3 milioni di euro annui, mentre la riduzione della base imponibile in funzione del valore delle immobilizzazioni e delle spese di personale è pari a 2.270,2 milioni di euro annui, considerando l'ammontare basato sulle percentuali di esclusione del primo anno, per la sola parte che concorre alla diminuzione dell'utile al netto delle variazioni considerate, mentre le imposte totali positive dichiarate ammontano a 395,9 milioni di euro annui.
  Sottolinea che tali dati aggregati rappresentano solo l'ordine di grandezza del settore interessato dalla nuova disciplina, dal momento che la quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento è stata condotta mediante il ricorso a un modello di microsimulazione analizzando i dati dei singoli gruppi interessati, con effetti che non corrispondono esattamente a quelli ricavabili dai dati aggregati.
  Con riferimento alla quantificazione degli effetti del provvedimento sulla pressione tributaria, rileva che il decreto in esame, considerato isolatamente rispetto agli altri provvedimenti attuativi delle deleghe conferite dalla legge n. 111 del 2023, determina un incremento della pressione fiscale suscettibile di comportare maggiori entrate in misura equivalente alle risorse destinate annualmente al Fondo per l'attuazione della delega fiscale ai sensi dell'articolo 61, comma 1.Pag. 54
  Segnala che tale incremento, tuttavia, non si traduce in un effettivo aumento del livello di tassazione dal momento che i relativi effetti saranno compensati nell'ambito della complessiva attuazione delle deleghe legislative conferite dalla legge n. 111 del 2023, giacché le risorse allocate nel Fondo per l'attuazione della delega fiscale saranno utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti da futuri provvedimenti attuativi delle deleghe previste nell'ambito della riforma fiscale.
  Concorda con il relatore sulla necessità di un coordinamento tra l'articolo 6, comma 1, dello schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto n. 88), già esaminato da questa Commissione, e l'articolo 61, comma 1, dello schema di decreto in esame che prevedono entrambi l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per l'attuazione della delega fiscale.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (Atto n. 90);

   preso atto che il Governo ha trasmesso il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   considerati i chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    in media nel periodo 2018-2021 i gruppi con un tasso effettivo di imposizione (ETR) inferiore al 15 per cento hanno registrato un utile, al netto delle variazioni considerate, pari a 6.769,3 milioni di euro annui, mentre la riduzione della base imponibile in funzione del valore delle immobilizzazioni e delle spese di personale è pari a 2.270,2 milioni di euro annui, considerando l'ammontare basato sulle percentuali di esclusione del primo anno, per la sola parte che concorre alla diminuzione dell'utile al netto delle variazioni considerate, mentre le imposte totali positive dichiarate ammontano a 395,9 milioni di euro annui;

    tali dati aggregati rappresentano solo l'ordine di grandezza del settore interessato dalla nuova disciplina, dal momento che la quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento è stata condotta mediante il ricorso a un modello di microsimulazione analizzando i dati dei singoli gruppi interessati, con effetti che non corrispondono esattamente a quelli ricavabili dai dati aggregati;

    con riferimento alla quantificazione degli effetti del provvedimento sulla pressione tributaria, il decreto in esame, considerato isolatamente rispetto agli altri provvedimenti attuativi delle deleghe conferite dalla legge n. 111 del 2023, determina un incremento della pressione fiscale suscettibile di comportare maggiori entrate in misura equivalente alle risorse destinate annualmente al Fondo per l'attuazione della delega fiscale ai sensi dell'articolo 61, comma 1;

    tale incremento, tuttavia, non si traduce in un effettivo aumento del livello di tassazione dal momento che i relativi effetti saranno compensati nell'ambito della complessiva attuazione delle deleghe legislative conferite dalla legge n. 111 del 2023, giacché le risorse allocate nel Fondo per l'attuazione della delega fiscale saranno utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti da futuri provvedimenti attuativi delle deleghe previste nell'ambito della riforma fiscale;

   rilevato che tanto l'articolo 6, comma 1, dello schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riformaPag. 55 delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto n. 88), già esaminato da questa Commissione, quanto l'articolo 61, comma 1, dello schema di decreto in esame prevedono l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per l'attuazione della delega fiscale e che, pertanto, si rende necessario un coordinamento tra le due disposizioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti il Governo, in sede di adozione definitiva dei provvedimenti, l'esigenza di coordinare le disposizioni dell'articolo 61, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame con le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, dello schema di decreto legislativo recante l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, già esaminato da questa Commissione, mantenendo nel primo decreto adottato definitivamente la previsione dell'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per l'attuazione della delega fiscale e configurando, conseguentemente, la disposizione contenuta nel secondo decreto in termini di rifinanziamento del Fondo istituito dal precedente decreto».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Marco GRIMALDI (AVS) nell'annunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, illustra una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2) richiamandone puntualmente i contenuti. In particolare, riguardo alla necessità di garantire una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale, rammenta che soltanto le società multinazionali possono sostenere i costi delle locazioni dei fondi commerciali siti nelle città del nostro Paese, potendosi fare carico anche di affitti di importo significativo, considerando che le relative spese possono concorrere a ridurre gli attivi e, quindi, la tassazione. Osserva, peraltro, che a tali attività sono riconducibili entrate fiscali particolarmente modeste, mentre i piccoli commercianti, con un volume d'affari molto più ridotto, sono costretti a pagare somme proporzionalmente più consistenti.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, ne illustra i motivi richiamando le posizioni espresse da MoVimento 5 Stelle nel corso dell'esame dello schema di decreto presso la Commissione Finanze. In riferimento all'articolo 1, volto a modificare le disposizioni che individuano la residenza fiscale delle persone fisiche, rileva che tali disposizioni considerando residenti anche coloro che per la maggior parte del periodo d'imposta risultano presenti nel territorio dello Stato rischiano di esporre il contribuente ad un'ampia discrezionalità valutativa da parte dell'Agenzia delle entrate, facendo ricadere unicamente sul contribuente medesimo l'onere della prova contraria. Riguardo alla introduzione della nozione di domicilio, rileva che tale previsione non impedisce situazioni di doppia imposizione del reddito ai danni del contribuente, come peraltro previsto tra i criteri direttivi della legge delega.
  Ritiene, inoltre, che l'articolo 3, recante disposizioni in materia di trattamento fiscale delle società estere controllate, non rientri nell'ambito delle materie oggetto della delega conferito dalla legge n. 111 del 2023.
  In relazione agli articoli 5 e 6, con i quali sono apportate modifiche alla disciplina del regime speciale per lavoratori impatriati, afferma che le modifiche proposte dal Governo introducono un netto ridimensionamento della portata del regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati. In particolare ritiene inopportuno far salvo il regime vigente per coloro Pag. 56che trasferiscono la mera residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023 poiché non tutela il legittimo affidamento di coloro che già maturato la scelta di trasferirsi in Italia nel 2024 in funzione delle agevolazioni vigenti e, per tale ragione, propone una posticipazione dell'entrata in vigore delle nuove norme al 2025. Aggiunge che dovrebbe essere mantenuto un trattamento differenziato, di maggiore favore, per i contribuenti con carichi familiari o che si trasferiscono in territori più svantaggiati del Paese.
  In riferimento al recepimento della direttiva introduttiva della global minimum tax, richiama l'attenzione sulla mancata previsione nello schema di decreto di specifici presidi in merito al corretto assolvimento degli obblighi informativi gravanti sulle società multinazionali derivanti dalle nuove regole.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, pone in votazione la proposta di parere sul provvedimento formulata dal relatore, avvertendo che, in caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere presentata dal deputato Grimaldi deve intendersi preclusa.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal deputato Grimaldi.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare.
Atto n. 91.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame dà attuazione della delega contenuta nell'articolo 40 della legge n. 71 del 2022 ed è corredato di relazione tecnica.
  Passando ad esaminare i profili finanziari dello schema di decreto, per quanto riguarda l'articolo 1, rinvia a quanto dirà in seguito riguardo all'articolo 3.
  In merito all'articolo 2, per i profili di quantificazione, in relazione alla previsione di due componenti aggiuntivi del Consiglio della magistratura militare e agli oneri previsti dalla relazione tecnica come spese per indennità, sulla stima degli oneri previsti a titolo di indennità di seduta di commissione, considerando che la relazione tecnica reca l'indicazione dei parametri ed il metodo di calcolo seguito, nonché la stima degli effetti indotti a titolo di IRAP, alla luce dell'avvenuto riscontro dei parametri a valore deliberati dal Consiglio della magistratura militare a titolo di compenso unitario, fa presente che andrebbe solo confermata la prudenzialità dell'ipotesi considerata nella stima di erogazione per undici mesi. Con riferimento alla spesa per indennità di seduta del «Plenum», posto che anche a tal fine la relazione tecnica espone il parametro di costo unitario previsto dalla normativa vigente per ciascuna seduta, osserva come andrebbero forniti elementi di conferma in merito alla prudenzialità delle ipotesi considerate di diciassette riunioni complessive all'anno. A tal fine, rileva che sembrerebbe utile l'acquisizione dei dati inerenti alle riunioni del «Plenum» tenute in ragione annua negli ultimi 5 anni. Con riferimento agli oneri da sostenersi anche per le indennità di seduta «disciplinare», dato che la relazione tecnica espone i parametri unitari da considerarsi per la stima della spesa annua andrebbero forniti elementi di conferma in merito alla prudenzialità della ipotesi di sole 4 riunioni in ragione annua. A tal fine, sembrerebbe utile l'acquisizione dei dati inerenti alle riunioni «disciplinari» tenute, in ragione annua, negli ultimi 5 anni. Quanto alle spese di missione previste per i due componenti aggiuntivi, se da un lato riveste natura prudenziale aver stimato gli oneri assumendo che entrambi i nuovi componenti eletti saranno fuori sede, andrebbero comunque formulate alcune osservazioni. La relazione tecnica stima una spesa di 75.000 euro annui «considerando che il Pag. 57trend del numero di riunioni del Consiglio della magistratura militare è in diminuzione, rispetto al passato, per effetto di una maggiore concentrazione degli affari trattati». Fa presente che tuttavia la relazione tecnica non espone il dettaglio dei criteri e grandezze assunti a tal fine nel calcolo, in particolare si limita ad illustrare le spese di missione sostenute negli anni dal 2021 all'anno in corso; soltanto l'anno in corso mostrerebbe tale diminuzione, considerato che nell'anno 2021 la relazione tecnica riporta che nei primi mesi, in considerazione dell'emergenza pandemica COVID-19, le riunioni si tennero in videoconferenza. Quanto al calcolo degli oneri per sole nove mensilità considerate ai fini della stima dell'onere previsto per il 2024, a fronte delle undici mensilità previste per il 2025 e 2026, non ha nulla da osservare in considerazione della precisazione riportata nella relazione tecnica. Infine, pur considerando che la relazione tecnica esplicita gli oneri previsti a carico dell'Amministrazione a titolo di IRAP, rileva che andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate su tutti gli emolumenti e rimborsi, anche ai fini contributivi e fiscali, come peraltro previsto dalla circolare n. 32 del 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sull'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), premesso che la relazione tecnica si limita a confermare che la norma dispone che i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se collocati fuori ruolo al momento della loro elezione, siano ricollocati in ruolo, eventualmente, anche in «soprannumero», nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate, osserva come vada evidenziato che tale soluzione procedurale prevista per la riassegnazione potrebbe prefigurare il sostenimento di oneri aggiuntivi per gli uffici giudiziari militari interessati, a fronte dei fabbisogni da ritenersi scontati ai sensi della legislazione vigente, rispetto al quadro organico dei magistrati appartenenti all'ordine della giustizia militare. Comunque, posto che la relazione tecnica precisa che, in attesa di una riforma organica per l'aggiornamento dei codici penali militari e di modifica del riparto di giurisdizione, gli attuali carichi di lavoro della magistratura militare consentono a ciascun magistrato «eletto» al Consiglio della magistratura militare di poter conciliare la propria attività lavorativa con le funzioni istituzionali di componente del Consiglio, non ha nulla di particolare da osservare. Sui profili di copertura, rinvia all'articolo 4.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, posto che la norma prevede, in ciascuno degli uffici requirenti dei tribunali di Roma, Verona e Napoli, l'istituzione di una posizione di procuratore militare aggiunto e la soppressione di una posizione di sostituto procuratore militare, fa presente che andrebbero fornite rassicurazioni sulla piena neutralità di tale rimodulazione dell'organico degli uffici citati, nonché in merito all'adeguatezza di tale modifica alla luce dei dati concernenti i relativi carichi di lavoro. A tal proposito, segnalando che il comma 4 dell'articolo 52 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 stabilisce che lo stato giuridico, così come le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari in quanto applicabili, rileva come andrebbe confermato che il conferimento di funzioni semi direttive requirenti nell'ambito degli uffici in questione non comporti il riconoscimento anche di compensi aggiuntivi agli interessati rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, né determini riflessi sulle spese di funzionamento degli stessi uffici.
  In merito ai profili di copertura dell'articolo 4, considerando che gli oneri previsti dalle disposizioni in esame trovano copertura a carico degli stanziamenti già previsti in bilancio, osserva che andrebbero fornite conferme riguardo alla capienza dei predetti capitoli a fronte degli oneri quantificati e chiarimenti in merito ai criteri di formulazione delle previsioni i quali, come noto, dovrebbero essere calibrati sui soli fabbisogni determinati ai sensi della legislazione vigente. A tale proposito, rileva Pag. 58come vada evidenziato, in relazione ai capitoli espressamente indicati dalla relazione tecnica, che il capitolo 1111, piano gestionale 2, riferibile a «somme dovute a titolo di IRAP sulle competenze accessorie del personale», reca una previsione di stanziamento iscritta nello stato di previsione del Ministero della difesa del disegno di legge di bilancio 2024-2026, pari a 167.000 euro circa; il capitolo 1116 piano gestionale 8, riferibile a «indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale del personale civile», reca una previsione di stanziamento per il triennio 2024-2026 pari a 73.000 euro circa; il capitolo 1164, riferibile invece a «spese per il funzionamento del consiglio di magistratura militare, comprese l'indennità di seduta e le spese di missione per i componenti non magistrati militari», reca una previsione di stanziamento pari a 128.000 euro circa negli anni 2024 e 2025 e a 127.000 euro circa nel 2026. Alla luce dei dati esposti fa presente l'utilità di un chiarimento, in particolare in relazione alla copertura delle spese di missione.

  Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze contenente i chiarimenti richiesti dal relatore (vedi allegato 3).

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, si riserva di formulare la propria proposta di parere sulla base degli elementi forniti dal rappresentante del Governo.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
Atto n. 93.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari ed è corredato di redazione tecnica.
  Passando ad esaminare i profili finanziari dello schema di decreto, per quanto riguarda l'articolo 1 osserva che la disposizione introduce una modalità innovativa di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata che potrebbe riflettersi sulla organizzazione dell'Agenzia delle entrate – pur considerando che trattasi di dati che sono già in suo possesso – e riflettersi anche in moduli innovativi o nuove soluzioni procedurali, di cui andrebbe comprovata la piena neutralità, a partire dalla certificata adeguatezza delle dotazioni strumentali e umane. In tal senso, pur se la disposizione è corredata di una specifica clausola di neutralità finanziaria, ritiene che andrebbe tuttavia confortata dall'illustrazione degli elementi e dei dati da cui sia possibile trarre conclusioni in merito alla sua effettiva sostenibilità, come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità.
  Rispetto all'articolo 2, ritiene che andrebbe chiarito se l'estensione ai contribuenti con sostituto d'imposta della facoltà di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari, pur se riferita a soggetti ad elevata propensione all'assolvimento degli obblighi tributari, possa determinare un qualche effetto in termini di gettito tributario, atteso che l'adempimento tributario è rimesso direttamente al contribuente e non più ad un soggetto terzo quale il sostituto d'imposta.
  In relazione all'articolo 3, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbe chiarito se l'attività da parte dell'Agenzia delle entrata di verifica di congruità dei redditi in esame sulla base dei dati dei compensi percepiti e desunti dalle fatture elettroniche, invece che dalla Certificazione unica dei redditi di lavoro autonomo, possa riflettersi sulla organizzazionePag. 59 dell'Agenzia delle entrate e portare all'implementazione di nuove soluzioni procedurali, di cui andrebbe comprovata la piena neutralità, a partire dalla certificata adeguatezza delle dotazioni strumentali e umane.
  In merito all'articolo 4, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non ha osservazioni da formulare.
  Relativamente all'articolo 5, pur se la norma assume carattere procedurale, ritiene che andrebbe assicurato che l'attività di revisione periodica degli indici di affidabilità fiscale, come integrata dalle ulteriori attività previste dalla presente disposizione, possa essere svolta nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  Per quanto concerne gli articoli 6 e 7, pur rilevando che le disposizioni sono corredate di specifiche clausole di neutralità finanziaria, ritiene che tali previsioni andrebbero tuttavia confortate dall'illustrazione degli elementi e dei dati da cui sia possibile trarre conclusioni in merito alla effettiva sua sostenibilità a valere delle risorse previste a legislazione vigente, come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità.
  In merito all'articolo 8, non ha nulla da osservare, restando la nuova tempistica delle rateazioni limitata all'anno di riferimento, senza slittamenti dei versamenti all'annualità successiva.
  In relazione all'articolo 9, non ha nulla da osservare, atteso che l'articolo non introduce nuovi slittamenti di termini di pagamento all'annualità successiva rispetto a quanto attualmente previsto, disponendo soltanto differimenti infrannuali, come tali non forieri di effetti di cassa sui saldi di finanza pubblica.
  Per quanto concerne l'articolo 10, mentre non ha rilievi da formulare sui profili di cassa relativi alla sospensione degli invii di atti nel mese di agosto, osserva che l'assunto della relazione tecnica per cui tutto il gettito delle comunicazioni che a legislazione vigente sarebbero inviate a dicembre verrebbe comunque incassato nel gennaio seguente non appare del tutto prudenziale, non potendosi escludere per una quota degli invii un sollecito pagamento da parte del contribuente. Osserva comunque che tali eventuali e verosimilmente molto contenuti effetti sarebbero riscontrabili soltanto nel primo anno di applicazione della norma.
  Con riguardo all'articolo 11, osserva che in realtà la stessa relazione illustrativa afferma che la modifica «consente di anticipare il controllo delle dichiarazioni e, conseguentemente, l'erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti», con ciò prospettando implicitamente possibili effetti in termini di cassa che sono invece esclusi dalla relazione tecnica, ritiene che sul punto sarebbero opportuni chiarimenti.
  Per quanto riguarda l'articolo 13, preso atto del dato relativo alle minori entrate attese, sul quale non si dispone di autonomi elementi di riscontro, non ha rilievi da formulare.
  Con riferimento all'articolo 14, pur rilevato che il comma 12 dell'articolo 9-bis oggetto di modifica prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11, atteso che logicamente ai visti di conformità dai quali ulteriori soggetti verranno esonerati per effetto della disposizione sono correlati effetti virtuosi, per quanto contenuti, in termini di gettito fiscale, ritiene che andrebbe assicurato che l'amministrazione fiscale provvederà ad apportare gli opportuni correttivi volti a neutralizzare gli effetti impliciti nella misura in esame. Ricorda comunque che la relazione tecnica relativa all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 – che introdusse e disciplinò il regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale, con i correlati profili premiali – non ascriveva effetti finanziari a tale disposizione.
  Relativamente all'articolo 15, osserva che l'articolo riduce la quantità di dati e informazioni che sono resi immediatamente disponibili all'Agenzia delle Entrate da parte del contribuente, rendendo necessario l'accesso ad altre fonti, interne o esterne all'amministrazione,Pag. 60 per disporre dei medesimi elementi informativi. Ritiene che andrebbe assicurato che tale adempimento aggiuntivo da parte degli uffici finanziari non determini un rallentamento nell'attività di contrasto all'evasione fiscale ovvero, a parità di efficacia, la necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente disponibili, anche considerando che l'articolo non reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto concerne l'articolo 16, prende atto dell'assicurazione della relazione tecnica che la riduzione degli invii di dati da parte dei contribuenti indicati dall'articolo, comunque accessibili per gli enti accertatori presso le loro banche dati, sarà gestibile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente.
  Rispetto all'articolo 17, per i profili di quantificazione, tenuto conto della circostanza per cui l'Agenzia delle entrate procederà alle singole scadenze all'inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l'addebito sul conto corrente indicato dal contribuente e il riversamento delle somme dovute, sulla base delle convenzioni vigenti con i prestatori di servizi di pagamento, in particolare, mediante il cd. servizio «I24» che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell'Agenzia, e che, comunque, la disposizione non consentirà di utilizzare i crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oltre l'eventuale scadenza prevista dal legislatore, non ha nulla da osservare.
  Con riferimento all'articolo 18, per i profili di quantificazione, premesso che la norma dispone l'ampliamento della gamma di strumenti di pagamento a disposizione dei contribuenti per i versamenti dei tributi dovuti, fermo restando l'impianto complessivo tecnico e normativo del sistema dei versamenti unitari ed il funzionamento della «struttura di gestione» dell'Agenzia delle entrate, nonché le attività di rendicontazione e di riversamento da parte degli enti percettori, oltre che le attività di monitoraggio e rendicontazione delle entrate, non ha nulla di particolare da osservare. Tuttavia, posto che la relazione illustrativa segnala che a tal fine si rende necessario, anche per ragioni di semplificazione, speditezza e coerenza sistematica, intervenire sulla norma di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale, affidando ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentite la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della trasformazione digitale, la definizione degli aspetti tecnico-operativi e il perimetro progressivo di applicazione delle nuove modalità di pagamento, ritiene opportuno prevedere che le eventuali disposizioni modificative delle procedure tecnico operative da parte dell'Agenzia delle entrate debbano essere realizzate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  In merito all'articolo 19, per i profili di quantificazione, ritiene che andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla possibilità che l'Agenzia delle entrate, a decorrere dal 2024, possa rendere disponibile telematicamente, sia pure solo in via sperimentale, la dichiarazione precompilata entro il 30 aprile di ogni anno per la generalità dei contribuenti, potendo avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Ciò premesso, si evidenzia che la stessa relazione illustrativa ricorda come il decreto legislativo n. 175 del 2014 preveda, a decorrere dal 2015, che l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta, renda disponibile telematicamente ai contribuenti, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e pensione. D'altro canto, con l'integrazione prevista dal comma 1, a partire dal 2024, con riferimento al periodo d'imposta 2023, le informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate saranno utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata anche nei confronti dei contribuenti persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e pensione. Rientreranno pertanto Pag. 61nella nuova disciplina anche i titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa e gli intermediari da loro delegati, che potranno disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili, compresi quelli sostenuti per i familiari a carico, e le certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta. Poiché la mole delle informazioni da trattare subirà un probabile incremento, ritiene che andrebbero forniti dati in merito ai fabbisogni che potrebbero rendersi necessari per il potenziamento delle dotazioni informatiche dell'Agenzia. Si ricorda peraltro che, come confermato anche dalla relazione illustrativa, con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, sia nel caso di presentazione diretta della dichiarazione – non si effettua il controllo formale sui dati inviati dai soggetti terzi non modificati, mentre per i dati modificati si controllano solo i documenti che hanno determinato la modifica – sia nel caso di presentazione tramite CAF o intermediario, se la dichiarazione è presentata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. Ad ogni modo, evidenzia che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.
  Con riferimento all'articolo 20, in merito ai profili di quantificazione, preliminarmente evidenzia che la relazione illustrativa sottolinea che il decreto legislativo n. 175 del 2014 già prevede al comma 4 dell'articolo 3 che, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta. Poiché per effetto della disposizione in esame i soggetti terzi trasmetteranno, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi, ritiene che andrebbero fornite rassicurazioni che l'amministrazione finanziaria possa far fronte alla maggior mole di informazioni trasmesse avvalendosi delle sole risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente.
  In merito all'articolo 21, per i profili di quantificazione, convenendo con la relazione tecnica in merito alla natura ordinamentale delle disposizioni in esame, non ha osservazioni.
  Con riguardo all'articolo 22, per i profili di quantificazione, premette che la disposizione, con riferimento alle facilitazioni analiticamente previste alle lettere da a) a f), è essenzialmente volta ad implementare servizi digitali già assicurati dall'Agenzia delle entrate, ovvero ad introdurre nuovi servizi digitali, che consentano ai contribuenti di ottemperare in modo più semplice e diretto agli adempimenti fiscali, senza la necessità di produrre o scambiare con l'Amministrazione documenti analogici o recarsi fisicamente presso gli uffici competenti, demandando a successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la regolamentazione tecnica e amministrativa per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi ai contribuenti ovvero agli intermediari da loro appositamente delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679 dell'Unione europea. Ciò premesso, ritiene che andrebbero fornite informazioni da parte del Governo riguardo al possibile maggiore fabbisogno di risorse, strumentali e di formazione del personale, necessario per rendere effettiva l'applicazione delle norme in esame. Inoltre, posto che il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendosi che alla relativa attuazione si provveda con le sole risorse umane, Pag. 62finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ribadisce che la mera apposizione di clausole di neutralità all'atto della approvazione di nuove norme, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte all'obbligo in tal senso, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità, come peraltro rilevato di recente dalla Corte dei conti.
  Relativamente all'articolo 23, per i profili di quantificazione, preliminarmente evidenzia preliminarmente che la disposizione è essenzialmente volta ad implementare l'area «riservata» – comunemente conosciuta come «cassetto fiscale» – dei contribuenti esponendo nella stessa, in modo graduale, tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che riguardano i contribuenti, nonché quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate, consentendo al contribuente di scaricare massivamente i dati disponibili sul suo cassetto fiscale. Viene demandato ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina dell'accesso e dell'utilizzo dei predetti servizi ai contribuenti e agli intermediari da loro appositamente delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali. In proposito, posto che la disposizione si accompagna ad una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui l'Agenzia delle entrate provvede all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, evidenzia che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.
  Con riferimento all'articolo 24, per i profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la disposizione è volta a semplificare e rendere meno oneroso, per gli operatori IVA obbligati, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, attraverso l'utilizzo di soluzioni esclusivamente software. La relazione illustrativa segnala che le predette soluzioni possono essere installate su un qualsiasi dispositivo, tra cui anche dispositivi evoluti di pagamento elettronico – così detto SmartPOS – al fine di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, consentendo l'unificazione dello strumento con cui l'esercente effettua operazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento, semplificandone ed efficientandone la gestione dell'attività commerciale e rendendo meno onerosi gli adempimenti fiscali. Le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software sono stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La disposizione si accompagna ad una clausola di invarianza finanziaria al comma 4, prevedendosi che alla relativa attuazione si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente: al riguardo ribadisce che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.
  Rispetto all'articolo 25, per i profili di quantificazione, evidenzia innanzi tutto che la norma, al fine di semplificare le modalità di deposito dei «tipi di frazionamento» presso i Comuni, dispone che l'attività attualmente svolta dai professionisti incaricati della redazione degli atti di aggiornamento catastale venga effettuata direttamente, con modalità telematiche, dall'Agenzia delle entrate, mediante deposito dei tipi di frazionamento sul Portale per i Comuni e contestuale comunicazione al Comune interessato, prevedendo in sede di Pag. 63prima applicazione un messaggio automatico di posta elettronica certificata, prima della loro approvazione e registrazione negli atti del catasto. La disposizione si accompagna ad una clausola di invarianza finanziaria al comma 2, prevedendosi che alla relativa attuazione si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente: al riguardo ribadisce che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una relazione recante l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.
  Per quanto concerne l'articolo 26, per i profili di copertura, evidenzia preliminarmente che il Fondo per l'attuazione della delega fiscale richiamato dal dispositivo di copertura in esame, pur previsto dalla legge delega fiscale n. 111 del 2023, non è al momento specificamente indicato, neanche per «memoria», nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritto nel progetto di bilancio 2024-2026 di cui al disegno di legge S. 926. La relativa istituzione è tuttavia prevista dal comma 1 dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto n. 88) e dal comma 1 dell'articolo 61 dello schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (Atto n. 90), sui quali la Commissione ha espresso il proprio parere. Pertanto, verificata l'adeguatezza dello stanziamento previsto a decorrere dal 2025 a valere sul citato Fondo e considerato che l'onere previsto dall'articolo 13 dello schema in esame decorre anch'esso dal 2025, non ha nulla da osservare, salvo rilevare la necessità che il provvedimento in esame entri in vigore successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti che dispongono l'istituzione del Fondo.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.55.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio.
(COM(2023) 240 final e Allegati).
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.
(COM(2023) 241 final).
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.
(COM(2023)242 final).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 luglio 2023.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, illustra la propria proposta di documento finale, che tiene conto delle indicazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni svolto, completatosiPag. 64 nella giornata di martedì 5 dicembre 2023 (vedi allegato 4).

  Marco GRIMALDI (AVS) preannunzia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di documento finale.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) esprime apprezzamento per i contenuti della proposta, che appaiono in buona misura condivisibili. In particolare, ritiene debba valutarsi positivamente l'impegno rivolto al Governo contenuto nella lettera i) della proposta della relatrice, secondo la quale, in caso di mancata intesa a livello europeo entro la fine del 2023, è opportuno sostenere la proroga della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita o, comunque, l'adozione di un regime transitorio, in attesa di una proposta che ottenga il consenso degli Stati membri, allo scopo di scongiurare il ripristino delle precedenti regole, peraltro in larga misura disapplicate in passato.
  Reputa rilevante anche l'impegno contenuto nella lettera c), riguardante l'introduzione di parametri di riduzione del debito e del deficit che non devono trasformarsi in ulteriori stringenti regole che complichino eccessivamente la governance economica e limitino in maniera eccessiva le politiche di bilancio dei Paesi europei, invitando il Governo a ricercare alleanze più strutturate per sostenere tale posizione. Sul piano della formulazione dell'impegno, chiede alla relatrice di valutare un suo rafforzamento aggiungendo un invito ad evitare il riferimento a parametri omogenei per tutti gli Stati che non tengano conto delle peculiarità di ciascun sistema economico.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, nel dichiararsi non pregiudizialmente contraria alle osservazioni esposte dalla deputata Guerra, le chiede di presentare formalmente una proposta di modifica della lettera c) degli impegni.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) dichiara di essere rimasto favorevolmente stupito dal contenuto del documento finale che, sostenendo una politica di impegno in ambito europeo, in verità, contraddice la posizione sostenuta dalle forze politiche di maggioranza negli ultimi vent'anni. Nel compiacersi del ravvedimento della maggioranza, nota con soddisfazione che sono stati evitati eccessi di contrapposizione rispetto alle Istituzioni europee forse perché il rispetto delle regole fiscali viene richiesto con forza anche da gruppi politici europei vicini ai partiti dell'attuale maggioranza.
  In particolare, nel ritenere centrale il rilievo contenuto nella proposta di documento riguardante il mancato riferimento, all'interno delle proposte di modifica della normativa europea, alla costituzione di una capacità fiscale centrale dell'Unione che consenta di creare una funzione di stabilizzazione macroeconomica a fronte di shock, chiede se a questo punto possa ritenersi più vicina anche la ratifica delle modifiche al Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di documento finale illustrata dalla relatrice Lucaselli, riservandosi comunque di valutare, una volta formalizzate, le ipotesi di modifica anticipate dalla deputata Guerra nel corso del suo intervento, che tuttavia appaiono, a una prima considerazione di massima, sostanzialmente condivisibili.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, dispone una breve sospensione al fine di consentire alla relatrice Lucaselli di valutare le ipotesi di modifica suggerite dalla deputata Guerra.

  La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 15.15.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, dà conto di una nuova formulazione della propria proposta di documento finale (vedi allegato 5), che, in accoglimento delle considerazioni formulate dalla deputata Guerra, si differenzia dalla precedente esclusivamente per una riscrittura dell'impegno di cui alla lettera c), che s'intende sostituito dal seguente: «c) si calibri l'eventuale introduzione di parametri di riduzione del debito e del deficit, da conseguire una volta Pag. 65completato il processo di aggiustamento basato sulla DSA, in modo tale da articolarli in relazione alle diverse situazioni dei singoli Paesi, tenendo conto, in particolare, della necessità di non comprimere eccessivamente gli spazi di cui dispongono nell'ambito delle proprie politiche fiscali, evitando così che tali parametri si trasformino in ulteriori stringenti regole che complichino eccessivamente la governance economica e limitino in maniera eccessiva le politiche di bilancio dei Paesi europei».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la nuova proposta di documento finale illustrata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di documento finale, come da ultimo riformulata dalla relatrice (vedi allegato 5).

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 dicembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.