CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 dicembre 2023
212.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 12

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA (FDI), presidente e relatore, avverte che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere sul disegno di legge C. 1555, già approvato dal Senato, nella seduta odierna. In qualità di relatore, prima di procedere all'illustrazione del provvedimento in esame, ricorda che l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza è disciplinata dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, con il fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori. Ai sensi del citato articolo 47, comma 2, il disegno di legge è presentato ogni anno, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), dal Governo stesso, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata, Pag. 13tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalla citata autorità ai medesimi fini. Rammenta altresì che il Piano nazionale di ripresa e resilienza pone come obiettivo l'approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 entro il quarto trimestre del 2023 e indica due riforme da attuare nell'ambito di tale legge, vale a dire l'adozione del piano di sviluppo della rete elettrica e la promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione.
  Evidenzia che, complessivamente, il disegno di legge, a seguito delle modifiche approvate in prima lettura, consta di 22 articoli e fa presente che l'articolo 1 – intervenendo sul decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 – modifica le norme che disciplinano l'adozione dei piani di sviluppo decennale relativi rispettivamente alla rete di trasporto del gas naturale e alla rete elettrica di trasmissione nazionale. Con riguardo alla rete di trasporto del gas naturale, si prevede che il piano di sviluppo sia trasmesso all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni due anni, anziché annualmente, precisando che esso deve essere predisposto dall'impresa maggiore di trasporto del gas naturale tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete. Rileva poi che l'articolo 2 reca alcune disposizioni volte a promuovere l'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e a consentire l'accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, gestito dalla società pubblica Acquirente Unico S.p.A. mentre l'articolo 3 interviene in materia di servizio portuale di fornitura elettrica in banchina (cosiddetto cold ironing), introducendo la definizione del servizio, identificando i soggetti gestori e attribuendo poteri normativi all'ARERA. L'articolo 4 modifica ed integra l'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolar modo, le modifiche riguardano la disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro con riguardo al settore del trasporto ferroviario. Inoltre, si prevede che i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongano un piano di gestione delle operazioni di soccorso lungo la rete ferroviaria, compreso il trasporto degli infortunati. Il successivo articolo 5 consente agli aspiranti conducenti di mezzi del trasporto di persone e di merci di sostenere l'esame anche in province diverse da quella di residenza nel caso in cui in quest'ultima non siano previste sedute d'esame, previa sottoscrizione di apposito protocollo in sede di Conferenza unificata. Fa presente che l'articolo 6 reca alcune modifiche al testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 2014, in materia di smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per prevedere la pubblicità, da parte dei sistemi di gestione individuali e collettivi, delle informazioni relative al valore dei contributi applicati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche a copertura dei costi connessi agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento. L'articolo 7 riduce la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dal 3 all'1 per cento in almeno un raggruppamento o, in alternativa, all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento. Inoltre, estende il ruolo di coordinamento del Centro di coordinamento RAEE anche ai sistemi individuali e vi prevede la partecipazione obbligatoria da parte dei sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e dei sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. L'articolo 8 modifica il decreto legislativo n. 171 del 2005, di recepimento della direttiva 2003/44/CE – cosiddetto «Codice della nautica da diporto» – con l'obiettivo di adeguare la disciplina della mediazione da diporto alla più recente normativa unionale nonché di introdurre più rigorosi livelli di formazione professionale. In particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è individuato quale autorità nazionale competente per il riconoscimento dei titoli abilitativi rilasciati all'estero. Viene inoltre consentito l'esercizio Pag. 14della professione ai cittadini non appartenenti all'UE, se in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro. Si richiede per poter svolgere l'attività di mediatore del diporto, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di istruzione e formazione professionale o di un titolo equipollente. Quanto al corso teorico-pratico propedeutico all'accesso alla professione, se ne prevede l'organizzazione da parte di enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiano o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 9 prevede, al comma 1, l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ARERA, sentita l'AGCM, che disciplini le condizioni, i criteri e i requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale. Il comma 2 del medesimo articolo 9, introdotto al Senato, prevede che, ai fini del perfezionamento dei contratti a distanza conclusi per telefono, il consenso dato dal consumatore non è valido se questi non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Passando a descrivere i contenuti dell'articolo 10 evidenzia che, al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, la disposizione prevede e disciplina l'adeguamento, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, dei parametri attualmente vigenti (limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità) per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – CEM (comma 1). Scaduto il citato termine, viene previsto l'utilizzo, in via provvisoria e cautelativa, di nuovi valori di attenzione e obiettivi di qualità pari a più del doppio di quelli attualmente vigenti (comma 2). È affidato inoltre al Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di raccogliere ed elaborare i dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, ai fini del monitoraggio e di una razionale gestione dello spettro elettromagnetico (comma 3). L'articolo 11 interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, abrogando le norme che escludono l'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE cosiddetta Bolkestein e disponendo contestualmente che, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (commi 1 e 7), secondo dettagliati criteri (comma 2). Le amministrazioni devono compiere una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicono procedure selettive (comma 3). L'articolo 11 dispone poi che continuino ad avere efficacia, fino al termine previsto nel relativo titolo, le concessioni già assegnate con procedure selettive alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero le concessioni già riassegnate ai sensi della disciplina di proroga introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 4). Tale disciplina si applica anche ai procedimenti tesi al rinnovo di titoli concessori che erano in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e che allo stato non risultano ancora conclusi, nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento, le concessioni si intendono comunque rinnovate salvo il potere di adottare da parte degli enti interessati determinazioni in autotutela, e, secondo quanto inserito al Senato, salva rinuncia dell'avente titolo (comma 5). Inoltre, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni in scadenza tra il 31 Pag. 15dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio (comma 6). Il comma 7 abroga le disposizioni che escludono l'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE. Il comma 8, proroga fino al 31 dicembre 2024 l'operatività della norma che prevede non siano necessarie le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su spazi pubblici di strutture amovibili funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti. Evidenzia poi che l'articolo 12, al comma 1, consente lo svolgimento di vendite di liquidazione per esitare in breve tempo la merce per accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di uno stato di emergenza di rilievo nazionale. Il comma 2 interviene sulla disciplina delle vendite promozionali e sottocosto, consentendo all'impresa di presentare in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove ha sede legale, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti. Il comma 3 consente l'adozione di misure di limitazione all'apertura di nuovi esercizi commerciali quanto giustificate dalla necessità di salvaguardare la sicurezza, il decoro urbano o le caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità, le regioni, le città metropolitane e i comuni possono disporre anche l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi. Il comma 4, inserito al Senato, integra i principi e criteri direttivi della delega legislativa al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, prevedendo l'introduzione di analoghe norme per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di determinate aree. L'articolo 13 ha l'obiettivo di ridurre e minimizzare i casi di discriminazione dei clienti, nel settore delle comunicazioni elettroniche, nella migrazione da un soggetto erogatore di servizi ad un altro concorrente. A tal fine, i fornitori di reti e servizi non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi ad oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza. L'articolo 14, prevede, nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, l'obbligo, per il professionista, di inviare un avviso al consumatore, trenta giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui può inviare formale disdetta. L'articolo 15 introduce misure di semplificazione inerenti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Esse consistono nell'esclusione di talune tipologie di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui ciclo produttivo si svolge in siti chiusi, da alcune fasi di lavorazione (lavaggio e asciugatura). Evidenzia poi che l'articolo 16, con una modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, consente l'utilizzo di principi realizzati industrialmente nelle preparazioni galeniche, ampliando, quindi, le fattispecie della cosiddetta «eccezione galenica». L'articolo 17 estende da 45 a 90 giorni il termine perentorio per la comunicazione, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione. L'articolo 18 indica l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato quale autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (cosiddetto «Digital Market Act»). EvidenziaPag. 16 poi che l'articolo 19 modifica il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, precisando che le partecipazioni in società di gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici, di gestione di impianti di trasporto a fune o di produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere sia dirette che indirette. Prevede, inoltre, che siano ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori. L'efficacia di tali previsioni viene condizionata all'adozione di Linee guida, da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, affinché il gestore dello spazio fieristico garantisca condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta informazione alle imprese terze. L'articolo 20 modifica l'articolo 180 della legge n. 633 del 1941 (cosiddetto legge sul diritto d'autore), prevedendo che l'attività di intermediazione per la tutela del diritto d'autore, svolta dalle società di gestione collettiva, è esercitata anche per effettuare la concessione di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività delle medesime società di gestione collettiva. L'articolo 21 proroga al 27 agosto 2024 il termine per l'adozione di disposizioni modificative e integrative al Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, nonché al fine di riordinare le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge. Fa presente, infine, che l'articolo 22 dispone infine l'entrata in vigore della legge il giorno seguente la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che il disegno di legge appare prevalentemente riconducibile alla materia della «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Sottolinea poi che un esame delle singole disposizioni evidenzia come la citata materia si interseca, di volta in volta, con altre materie. In alcuni casi, trattasi del concorso di materie di competenza esclusiva dello Stato: la materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, assume rilievo in relazione agli articoli 6, 7, 10 e 21 del provvedimento; la materia «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, in relazione agli articoli 9, comma 2, 13 e 14 del disegno di legge; la materia «opere di ingegno», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, in relazione agli articoli 16 e 20; la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa» dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in relazione all'articolo 18 del provvedimento. In altri casi, le disposizioni del provvedimento riflettono il concorso tra la materia «tutela della concorrenza» e materie di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Tale concorso di materie di competenze legislative riguarda: la materia «produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia», in relazione agli articoli 1, 2, 3 e 9, comma 1, del provvedimento; la materia «grandi reti di trasporto e di navigazione», in relazione all'articolo 3 e all'articolo 4; la materia «professioni», con riguardo agli articoli 5 e 8, del disegno di legge; la materia «ordinamento delle comunicazioni», in merito all'articolo 13. Infine, in relazione agli articoli 11 e 12 e con riguardo all'articolo 15 del disegno di legge, fa presente che rilevano anche, rispettivamente, le materia «commercio» e «agricoltura», che sono state ricondotte dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza legislativa residuale regionale.Pag. 17
  A fronte di tale concorso di competenze, evidenzia che il disegno di legge prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: all'articolo 5 è prevista la sottoscrizione di un apposito protocollo in sede di Conferenza unificata, per consentire la partecipazione alle prove d'esame per conducenti di mezzi di trasporto anche in province diverse nel caso non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza; all'articolo 11 è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione delle linee guida da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy per la predisposizione delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche.
  Segnala infine che nell'ambito del disegno di legge assumono rilievo anche l'articolo 4 e l'articolo 41 della Costituzione, relativi al diritto al lavoro e alla libera iniziativa economica privata.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina della professione di guida turistica.
C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il parere, nella giornata odierna, sul testo del disegno di legge C. 1556, approvato dal Senato, recante «Disciplina della professione di guida turistica».

  Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, evidenzia che il Comitato deve esaminare il disegno di legge C. 1556, recante «Disciplina della professione di guida turistica», nel testo approvato dal Senato e non modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito. Ricorda che il disegno di legge è stato dichiarato, a completamento della legge di bilancio 2023-2025, quale collegato alla decisione di bilancio con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2022 e dal DEF 2023.
  Quanto al contenuto del disegno di legge, fa presente, in sintesi, che il provvedimento consta di 15 articoli. L'articolo 1 precisa che il disegno di legge in esame è volto a disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone i princìpi fondamentali. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali princìpi. Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Il successivo articolo 2 indica la definizione di «guida turistica», quale professionista abilitato ai sensi degli articoli 4, 6 o 13 del disegno di legge. Qualifica come attività propria della guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate, del significato dei beni che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano. Individua il fine di tali visite guidate nell'evidenziazione delle caratteristiche e dei valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, nella valorizzazione, nella tutela e nella trasmissione della conoscenza di tale patrimonio e nella qualità delle prestazioni rese. L'articolo 3 subordina l'esercizio della professione di guida turistica al superamento di un esame di abilitazione o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero. Per esercitare la professione richiede il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale. Prevede, infine, che negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico non possa essere ostacolato l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica. Il successivo articolo 4 disciplina l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica,Pag. 18 indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica. Tali prove riguardano alcune materie indicate direttamente dalla norma, ulteriori materie la cui individuazione è demandata ad un decreto ministeriale, nonché l'accertamento delle competenze linguistiche, comprovate da certificazioni i cui livelli sono dettagliati nel comma 2. Per far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Rammenta poi che l'articolo 5 dispone l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'elenco nazionale delle guide turistiche; ne disciplina la struttura e l'aggiornamento, autorizzando la spesa di 300 mila euro per l'anno 2024 per la costituzione di un'apposita piattaforma informatica e di 50 mila euro annui dall'anno 2025 per le spese di tenuta dell'elenco. Agli iscritti all'elenco è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento da esibire durante lo svolgimento della professione. L'articolo 6 disciplina l'esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero. I cittadini dell'UE, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera già abilitati allo svolgimento della professione in conformità alla normativa di tali Stati possono svolgere la loro attività in Italia su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione o in maniera stabile, previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ovvero, in alternativa, previo compimento di un tirocinio di adattamento di 24 mesi. Si prescrive, in ogni caso, la certificazione della conoscenza di due lingue. Qualora la qualifica professionale sia stata conseguita in altri Stati, la qualifica è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. Il comma 6 indica le certificazioni linguistiche richieste. Le prove attitudinali sono indette dal Ministero del turismo e consistono nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale delle guide turistiche e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero. Passando ad esaminare l'articolo 7, fa presente che la disposizione prevede che le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possano acquisire specializzazioni, tematiche e territoriali, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo. Il superamento dei corsi di specializzazione consente l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale. Le guide turistiche sono poi tenute a frequentare, con cadenza almeno triennale, corsi di aggiornamento autorizzati dal Ministero del turismo. Il comma 4 demanda l'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento, nonché le sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento, ad uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria. L'articolo 8 prevede la costituzione, da parte dell'ISTAT, di uno specifico codice ATECO per le attività inerenti alla professione di guida turistica. L'articolo 9 prevede che le guide turistiche, munite di regolare tesserino personale di riconoscimento, possano entrare gratuitamente in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi, nell'esercizio della propria professione o per finalità di studio e formazione. Evidenzia poi che l'articolo 10 dispone che i compensi per le prestazioni professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. L'articolo 11 prevede l'obbligo per le guide turistiche di esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimentoPag. 19 e fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale. L'articolo 12 disciplina i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica. Quanto al contenuto dell'articolo 13, fa presente che il disegno di legge dispone l'abrogazione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013 che prevedeva l'individuazione di siti di particolare interesse nei quali lo svolgimento della professione di guida turistica avrebbe richiesto una specifica abilitazione. Stabilisce inoltre che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame vengano iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale e venga loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento. Le guide abilitate in una o più regioni sono iscritte nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita. Il comma 4 prevede inoltre che le guide turistiche già abilitate continuino a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale. Il comma 5 aggiorna il testo dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 206 del 2007, indicando il Ministero del turismo quale autorità competente per le attività che riguardano il settore turistico. L'articolo 14 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, e indica la fonte di copertura finanziaria. Rinvia a successivi decreti attuativi la definizione dei contributi a carico dei soggetti interessati per concorrere alle spese di organizzazione degli esami di abilitazione, nonché a copertura dei costi connessi all'organizzazione delle prove attitudinali, al rilascio dei tesserini di riconoscimento, nonché all'organizzazione di corsi di specializzazione e aggiornamento. Evidenzia infine che l'articolo 15 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia «professioni» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. L'articolo 1, infatti, nell'indicare la finalità del disegno di legge, afferma che la legge disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali. La stessa disposizione richiama, ad ogni modo, anche l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza». Il successivo comma 2 rinvia alle regioni la disciplina della professione di guida turistica, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge in esame. Il comma 3 prevede una clausola affinché le disposizioni della legge in esame si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Fa presente che in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di professioni, per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale (sentenza n. 98 del 2013). Assumono inoltre rilievo le materie «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e la materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  A fronte di questo concorso di competenze, rileva che il provvedimento prevede le seguenti forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: all'articolo 4, comma 3 è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del turismo volto a individuare le materie, ulteriori rispetto a quelle indicate al comma Pag. 201, su cui verte l'esame di abilitazione, nonché a definirne i criteri e le modalità di svolgimento; all'articolo 6, comma 7, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del turismo volto a stabilire le condizioni alle quali la prestazione erogata da una guida turistica estera può considerarsi temporanea e occasionale, nonché le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale ottenuta all'estero; all'articolo 7, comma 4, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro del turismo, per l'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e aggiornamento professionale, nonché delle misure e sanzioni da adottare in caso di inadempimento degli obblighi di aggiornamento professionale.
  Quanto poi al rispetto degli altri principi costituzionali, evidenzia che il disegno di legge trova giustificazione e fondamento nell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione, che demanda alla Repubblica la tutela del patrimonio storico e artistico della nazione. L'articolo 2 del disegno di legge afferma, infatti, che costituiscono attività propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate, del valore e del significato dei beni che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano. Include poi tra le finalità delle visite guidate la valorizzazione, la tutela e la trasmissione di una conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 dicembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 6 dicembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di Carlo Antonio Guarnieri Calbo Crotta, già professore presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, e Oliviero Mazza, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli Studi «Milano Bicocca».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.