CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 dicembre 2023
211.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 118

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 15.35.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Fabio PIETRELLA (FDI), relatore, ricorda che la Commissione Politiche dell'Unione europea è oggi chiamata ad avviare l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, approvato dal Senato lo scorso 15 novembre 2023.
  Ricorda, inoltre, che l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza è disciplinata dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, la quale prevede che sia il Governo stesso a presentare ogni anno, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), il relativo disegno di legge, con il fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza nonché di garantire la tutela dei consumatori.
  Rammenta altresì che l'adozione della legge annuale sulla concorrenza 2022 costituisce la riforma n. 2 della Componente M1C2 del PNRR, in cui si prevede che essa contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre Pag. 1192025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia.
  A seguito dell'esame al Senato, il disegno di legge consta di 22 articoli.
  L'articolo 1 interviene sulle norme che disciplinano l'adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale.
  L'articolo 2 reca alcune disposizioni volte ad attuare il risparmio energetico e ad assicurare l'accesso a nuovi servizi anche mediante la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e l'accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, gestito dalla società pubblica Acquirente Unico S.p.A.
  L'articolo 3 inerisce al servizio portuale di fornitura elettrica in banchina (c.d. cold ironing) e, al proposito, offre la definizione del servizio, identifica i soggetti gestori e attribuisce poteri normativi all'ARERA.
  L'articolo 4 modifica ed integra l'articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolar modo, le modifiche riguardano la disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo al settore del trasporto ferroviario.
  L'articolo 5 consente agli aspiranti conducenti di mezzi del trasporto di persone e di merci di sostenere l'esame anche in province diverse da quella di residenza nel caso in cui in quest'ultima non siano previste sedute d'esame.
  L'articolo 6 reca alcune modifiche al testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 2014, in materia di smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In particolare, la diposizione in esame introduce tre nuovi commi rispetto al testo originario e ha come obiettivo principale quello di migliorare la trasparenza e la pubblicità in materia di smaltimento di questa specifica categoria di rifiuti. L'intervento normativo, inoltre, mira a razionalizzare la disciplina in materia di contributi corrisposti in occasione dell'acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di poter sostenere le successive spese di smaltimento.
  L'articolo 7 reca una precisazione in merito alle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore affidate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e modifica la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei RAEE, nonché la disciplina del Centro di coordinamento RAEE.
  L'articolo 8 porta modifiche al codice della nautica da diporto, novellando la disciplina della mediazione, con la finalità di adeguarla alla più recente normativa unionale nonché a più rigorosi livelli di formazione professionale.
  L'articolo 9 al comma 1 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ARERA, sentita l'AGCM, che disciplini le condizioni, i criteri e i requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale. Il comma 2 prevede che, ai fini del perfezionamento dei contratti a distanza conclusi per telefono, il consenso dato dal consumatore non è valido se questi non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile.
  L'articolo 10 al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, prevede e disciplina l'adeguamento dei parametri attualmente vigenti per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – CEM.
  L'articolo 11 interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, abrogando le norme che escludono tale attività dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE cd. Bolkestein.
  Come è affermato nella relazione illustrativa, tali abrogazioni sono funzionali al superamento delle contestazioni mosse dalla Commissione europea e, dunque, ad evitare l'avvio di una formale procedura di infrazione da parte della stessa. Fa presente, a Pag. 120tale riguardo, che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di pre-infrazione 2020/2095, ha invitato l'Italia a rimediare quanto prima all'esclusione della materia dall'ambito di applicazione del D.lgs. n. 59/2010 di recepimento della direttiva c.d. Bolkestein.
  Nel perseguimento di tali finalità l'articolo 11 dispone dunque che, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche avvenga per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 11, commi 4-6, prevede un regime transitorio e parzialmente derogatorio rispetto a quanto disposto dai commi antecedenti, destinato a cessare il 31 dicembre 2025.
  Il comma 8 dell'articolo 11 proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024) l'operatività della norma, introdotta durante il periodo pandemico, che esclude la necessità delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili.
  L'articolo 12, al comma 1 e al comma 2, reca semplificazioni in materia di attività commerciali, intervenendo sulla disciplina in materia di vendite di liquidazione, promozionali e sottocosto. Il comma 3 – inserito al Senato – reca, con riferimento agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, alcune misure a tutela della natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani. Il comma 4 integra i princìpi e criteri direttivi della delega legislativa al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, con la previsione che le regioni e gli enti locali possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane.
  L'articolo 13 ha l'obiettivo di ridurre e minimizzare i casi di discriminazione dei clienti, nel settore delle comunicazioni elettroniche, nella migrazione da un soggetto erogatore di servizi ad un altro concorrente.
  L'articolo 14 nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico prevede l'obbligo, per il professionista, di inviare un avviso al consumatore, trenta giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui può inviare formale disdetta.
  L'articolo 15 introduce misure di semplificazione inerenti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, che consistono nell'esclusione di talune tipologie dei medesimi prodotti, il cui ciclo produttivo si svolge in siti chiusi, da alcune fasi di lavorazione (lavaggio e asciugatura).
  L'articolo 16 reca norme sulla preparazione di farmaci galenici, consentendo anche l'utilizzo di princìpi realizzati industrialmente.
  L'articolo 17 estende da 45 a 90 giorni il termine perentorio per la comunicazione, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione.
  L'articolo 18 è volto ad attribuire all'AGCM tutte le funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/1925 del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. «Digital Market Act»).
  L'articolo 19 reca disposizioni relative alle partecipazioni pubbliche in società del settore fieristico.
  L'articolo 20 modifica l'articolo 180 della legge n. 633 del 1941 (c.d. legge sul diritto d'autore), prevedendo che l'attività di intermediazione per la tutela del diritto d'autore, svolta dalle società di gestione collettiva,Pag. 121 è esercitata anche per effettuare la concessione di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività delle medesime società di gestione collettiva. I criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati saranno individuati con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
  L'articolo 21 reca il differimento dei termini per la revisione del D.P.R. n. 31/2017, relativo agli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
  L'articolo 22 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento (il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU).
  Poiché l'intervento normativo non presenta criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'UE ma, anzi, risulta specificamente volto, in alcune sue disposizioni, ad adeguarsi al medesimo, superando alcune contestazioni mosse dalla Commissione europea, preannuncia conclusivamente la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della professione di guida turistica.
C. 1556 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, ricorda che il progetto di legge, d'iniziativa governativa, approvato dall'altro ramo del Parlamento il 15 novembre scorso è stato adottato come testo base dalla X Commissione, nella seduta del 28 novembre scorso. Esso inoltre riprende in buona parte, salvo talune importanti modifiche e integrazioni, l'articolato del testo unificato, adottato nella scorsa legislatura dalla Commissione di merito del Senato, che non ha visto il completamento del suo iter legislativo, per l'intervenuta fine della legislatura.
  Segnala che il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2023, dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare, contempla l'ordinamento delle professioni delle guide turistiche (M1C3-R 4.1 –10). La riforma si prefigge l'obiettivo di definire uno standard nazionale per le guide turistiche: il conseguimento del relativo target è previsto entro dicembre di quest'anno (T4 2023).
  Secondo gli Operational Arrangements tra la Commissione europea e l'Italia, con legge si dovranno definire i princìpi fondamentali inerenti la professione di guida turistica, nel rispetto dei principi di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni sanciti dalla Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea e dagli obblighi assunti a livello internazionale.
  Il documento prospetta una definizione di standard minimi nazionali, per l'acquisizione di una qualifica unica a livello nazionale, che non implichi la creazione di una professione regolamentata.
  Sulla base dell'ultimo censimento delle guide turistiche italiane abilitate, realizzato dall'Istituto nazionale ricerche turistiche sulla base degli elenchi ufficiali disponibili online presso i siti istituzionali delle Regioni e Province italiane, emerge che i professionisti abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica sono circa 17.000.
  Il provvedimento consta di quattordici articoli.
  L'articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, ossia disciplinare la professione di guida turistica, stabilendone i princìpi comuni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, che indica le professioni tra le materie a competenza concorrente.
  L'articolo 2 indica la definizione e l'oggetto della professione di guida turistica.
  L'articolo 3 reca alcuni princìpi riguardo all'esercizio della professione di guida Pag. 122turistica, prevedendo, di norma, il superamento di un esame di abilitazione ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, con conseguente iscrizione all'elenco di cui all'articolo 5.
  L'articolo 4 precisa i requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo.
  L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche.
  Particolare rilievo assume, ai fini degli ambiti di competenza della XIV Commissione, l'articolo 6 che detta norme specifiche (salvo rinviare e modificare in alcuni punti le norme generali previste dal decreto legislativo n.206 del 2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali) per l'esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di «libera prestazione di servizi») ed i casi in cui è svolta in maniera stabile («libertà di stabilimento»).
  In quest'ultimo caso, la disciplina prevede una integrazione della formazione mediante una misura compensativa, consistente nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. Si precisa che il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.
  L'articolo 7 prevede l'istituzione di corsi di specializzazione, nonché obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche.
  L'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO.
  L'articolo 9 dispone l'ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per studio e formazione.
  L'articolo 10 prevede che i compensi professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.
  L'articolo 11 indica gli obblighi di comportamento a cui sono tenute le guide turistiche.
  L'articolo 12 stabilisce le sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge.
  L'articolo 13 stabilisce disposizioni transitorie a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 14 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo le modalità con cui si provvede alle spese da sostenere per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione, nonché per la tenuta e la pubblicità dell'elenco nazionale delle guide turistiche.
  La materia delle guide turistiche era stata oggetto di contestazione da parte della Commissione europea che, il 6 settembre 2012, aveva avviato la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, contestando la norma nazionale che prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio, in violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
  Tale procedura fu sanata e quindi archiviata grazie all'adozione dell'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), in cui si è stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, prevedendo l'applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni.
  Tale principio è puntualmente ripreso agli articoli 5 e 6 del disegno di legge al nostro esame.
  Lo stesso articolo 3 della legge europea 2013, al comma 3, aveva inoltre rinviato a Pag. 123un decreto ministeriale l'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione e dei relativi requisiti. In base a tale norma sono stati emanati i decreti ministeriali 7 aprile 2015, recante l'individuazione dei siti di particolare interesse, e 11 dicembre 2015 n. 565, recante l'individuazione dei relativi requisiti. Successivamente oggetto di segnalazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 21 dicembre 2016, poiché individuavano un numero eccessivamente ampio di siti e costituivano quindi una limitazione ingiustificata all'attività delle guide turistiche sull'intero territorio nazionale.
  Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3859 del 1° agosto 2017, ha poi confermato l'annullamento – disposto dal TAR – dei citati decreti, poiché, pur essendo compatibile con il diritto europeo la riserva di alcuni siti in favore di «guide specializzate», i decreti in questione «in forma surrettizia, cercano d'introdurre un duplice regime di abilitazioni», in quanto «la previsione di un numero di siti da tutelare, senza alcuna gradazione, implica limiti d'ingresso territoriale alla guida turistica munita della semplice abilitazione nazionale».
  Conclude anticipando la presentazione di un parere favorevole sottolineando che le disposizioni contenute nell'intervento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti nel quadro legislativo unionale di riferimento (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 15.40.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso.
COM(2023)451 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato il 15 novembre 2023.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, illustra i contenuti della proposta di documento che valuta conforme la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (vedi allegato 2)

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore, on. Pisano.

  La seduta termina alle 15.45.