CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 dicembre 2023
211.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 67

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti.

  La seduta comincia alle 15.10.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità Pag. 68dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla X Commissione, sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, approvato, con modificazioni, dal Senato.
  Ricorda, preliminarmente, che il 20 aprile 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. Il PNRR pone come obiettivo l'approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 entro il quarto trimestre del 2023 e indica due riforme da attuare nell'ambito di tale legge, in materia di: adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica; promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione.
  Segnala, quindi, che il disegno di legge era originariamente composto da 10 articoli e che a seguito dell'esame del Senato, consta attualmente di 22 articoli.
  Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.
  L'articolo 18 è volto ad attribuire all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) tutte le funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. «Digital Market Act», di seguito DMA).
  L'intervento normativo in questione si è reso necessario in considerazione del fatto che, in assenza di un esplicito conferimento ad opera del diritto interno, l'AGCM è allo stato priva dei poteri necessari per svolgere le funzioni previste dal regolamento europeo.
  Per quanto riguarda, più nello specifico, il contenuto dell'articolo in esame, si segnala che il comma 1 designa l'AGCM quale autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, sulla falsariga della terminologia tipicamente utilizzata in casi analoghi.
  A tale riguardo è utile sottolineare come, pur essendo la Commissione europea l'istituzione competente a garantire il rispetto del DMA da parte delle imprese, l'applicazione del Regolamento europeo si inserisce in un contesto di stretta cooperazione tra la Commissione europea e le autorità nazionali responsabili per l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, nel quale queste ultime sono chiamate a svolgere un ruolo essenziale per l'efficace implementazione del DMA stesso.
  Il comma 2, coerentemente con il comma 1, chiarisce che l'AGCM costituisce il referente della Commissione e della rete di autorità per tutti gli adempimenti previsti dal DMA, ovvero tutte le forme di coordinamento e di cooperazione ivi indicati. Si ricorda, infatti che il DMA prevede molteplici strumenti di collaborazione tra la Commissione europea e l'autorità designata, quali, a titolo meramente esemplificativo, lo scambio di informazioni e l'esecuzione di accertamenti ispettivi.
  Inoltre, si evidenzia che il comma 2 è funzionale ad attribuire all'AGCM il potere di regolamentare le procedure e le modalità con le quali tali adempimenti saranno posti in essere, non potendo essere automaticamente applicabili le procedure già vigenti per l'applicazione della normativa sulla concorrenza.
  Il comma 3 è funzionale all'attuazione del DMA nella parte in cui si prevede la possibilità che l'autorità nazionale in materia di concorrenza svolga nell'ordinamento indagini finalizzate all'eventuale accertamento da parte della Commissione europea delle violazioni del DMA. L'esercizio di questa facoltà, essenziale per consentire alle autorità di concorrenza di contribuire efficacemente all'implementazione del DMA nell'ordinamento nazionale, presuppone l'espressa attribuzione dei poteri di indagine e sanzionatori.
  Il comma 4, strettamente collegato al precedente comma 3, richiama specificatamente i poteri sanzionatori previsti dagli articoli 12 e 14 della legge n. 287/1990.Pag. 69
  Il comma 5, invece, è funzionale a garantire all'AGCM, nell'espletamento delle funzioni derivanti dal DMA, ivi incluso lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, la collaborazione della Guardia di Finanza, con le medesime modalità e con l'esercizio dei poteri già previsti nell'ambito della collaborazione per l'applicazione della normativa in materia di concorrenza.
  Il comma 6 prevede un vincolo di scopo delle informazioni raccolte ad esito delle indagini svolte in applicazione del DMA, circoscrivendone il possibile uso e ponendosi su una linea di continuità e coerenza con il plesso normativo unionale.
  Il comma 7 stabilisce che l'Autorità svolga i compiti di cui la presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il comma 8, da ultimo, fa salve le competenze generali di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ad alcuni dei profili disciplinati dal regolamento, per i quali più evidente appare il rischio di violazione del diritto fondamentale alla tutela e alla riservatezza dei dati personali.
  L'esplicitazione di tale clausola di salvaguardia, pur ricavabile dall'ordinamento sovranazionale, si rende necessaria, così come emerge anche dalla relazione illustrativa, al fine di evitare, sul piano interno, potenziali conflitti e sovrapposizioni di competenze, nonché allo scopo di evitare maggiori oneri amministrativi a carico dei soggetti privati sottoposti alla vigilanza delle Autorità coinvolte.
  L'articolo 20, introdotto durante l'esame in Senato, modifica l'articolo 180 della legge n. 633 del 1941 (c.d. legge sul diritto d'autore), articolo che riserva in via esclusiva alla Società italiana autori ed editori (SIAE) e ad altri organismi di gestione collettiva l'attività di intermediazione per la tutela del diritto d'autore ai fini della protezione delle opere d'ingegno di carattere creativo. Con le modifiche apportate, si specifica che tale attività è esercitata per effettuare la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. I criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati saranno individuati con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame. (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina della professione di guida turistica.
C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla X Commissione Attività produttive, sul disegno di legge di iniziativa del Governo recante «disciplina della professione di guida turistica», approvato in prima lettura dal Senato, che è stato dichiarato, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, quale collegato alla decisione di bilancio con la nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di economia e finanza 2023 e che concorre all'attuazione del PNRR, laddove prevede, tra le riforme da approvare, la definizione di uno standard nazionale per l'esercizio della professione di guida turistica entro dicembre 2023.
  Il disegno di legge C. 1556, adottato come testo base per il seguito dell'esame, consta di quindici articoli.
  L'articolo 1 chiarisce che il disegno di legge in esame è volto a disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone i princìpi fondamentali. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali princìpi.Pag. 70 Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  L'articolo 2 definisce «guida turistica» il professionista abilitato ai sensi degli articoli 4, 6 o 13 del disegno di legge in esame. Qualifica come attività propria della guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate, del significato dei beni che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano. Individua il fine di tali visite guidate nell'evidenziazione delle caratteristiche e dei valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etnoantropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, nella valorizzazione, nella tutela e nella trasmissione della conoscenza di tale patrimonio e nella qualità delle prestazioni rese.
  L'articolo 3 subordina l'esercizio della professione di guida turistica al superamento di un esame di abilitazione o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero. Per esercitare la professione richiede inoltre il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale. Prevede, infine, che negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico non possa essere ostacolato l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica.
  L'articolo 4 disciplina l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica. Tali prove riguardano alcune materie indicate direttamente dalla norma, ulteriori materie la cui individuazione è demandata ad un decreto ministeriale, nonché l'accertamento delle competenze linguistiche, comprovate da certificazioni i cui livelli sono dettagliati nel comma 2. Per far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  L'articolo 5 dispone l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'elenco nazionale delle guide turistiche; ne disciplina la struttura e l'aggiornamento, autorizzando la spesa di 300 mila euro per l'anno 2024 per la costituzione di un'apposita piattaforma informatica e di 50 mila euro annui dall'anno 2025 per le spese di tenuta dell'elenco. Agli iscritti all'elenco è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal MITUR un tesserino personale di riconoscimento da esibire durante lo svolgimento della professione.
  L'articolo 6 disciplina l'esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero. I cittadini dell'UE, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera già abilitati allo svolgimento della professione in conformità alla normativa di tali Stati possono svolgere la loro attività in Italia su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione o in maniera stabile, previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ovvero, in alternativa, previo compimento di un tirocinio di adattamento di 24 mesi. Si prescrive, in ogni caso, la certificazione della conoscenza di due lingue. Qualora la qualifica professionale sia stata conseguita in altri Stati, la qualifica è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. Il comma 6 indica le certificazioni linguistiche richieste. Le prove attitudinali sono indette dal Ministero del turismo e consistono nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale delle guide turistiche e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.Pag. 71
  L'articolo 7 prevede che le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possano acquisire specializzazioni, tematiche e territoriali, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo. Il superamento dei corsi di specializzazione consente l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale. Le guide turistiche sono poi tenute a frequentare, con cadenza almeno triennale, corsi di aggiornamento autorizzati dal Ministero del turismo. Il comma 4 demanda l'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento, nonché le sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento, ad uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria.
  L'articolo 8 prevede la costituzione, da parte dell'ISTAT, di uno specifico codice ATECO per le attività inerenti alla professione di guida turistica.
  L'articolo 9 prevede che le guide turistiche, munite di regolare tesserino personale di riconoscimento, possano entrare gratuitamente in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi, nell'esercizio della propria professione o per finalità di studio e formazione.
  L'articolo 10 dispone che i compensi per le prestazioni professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.
  L'articolo 11 prevede l'obbligo per le guide turistiche di esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.
  L'articolo 12 disciplina i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica.
  L'articolo 13 dispone l'abrogazione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013 che prevedeva l'individuazione di siti di particolare interesse nei quali lo svolgimento della professione di guida turistica avrebbe richiesto una specifica abilitazione. Stabilisce inoltre che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame vengano iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale e venga loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento. Le guide abilitate in una o più regioni sono iscritte nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita. Il comma 4 prevede inoltre che le guide turistiche già abilitate continuino a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale. Il comma 5 aggiorna il testo dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 206 del 2007, indicando il Ministero del turismo quale autorità competente per le attività che riguardano il settore turistico.
  L'articolo 14 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, e indica la fonte di copertura finanziaria. Rinvia a successivi decreti attuativi la definizione dei contributi a carico dei soggetti interessati per concorrere alle spese di organizzazione degli esami di abilitazione, nonché a copertura dei costi connessi all'organizzazione delle prove attitudinali, al rilascio dei tesserini di riconoscimento, nonché all'organizzazione di corsi di specializzazione e aggiornamento.
  L'articolo 15, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame. (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti.

  La seduta comincia alle 15.15.

Pag. 72

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi.
C. 792 sen. Pirovano, approvata dal Senato, C. 777 Manzi e C. 1495 De Palma.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta dell'8 novembre scorso.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che sul provvedimento in esame, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.
C. 1457 sen. Romeo, C. 708 Ciaburro e C. 1496 De Palma.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta dell'8 novembre scorso.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio nonché il nulla osta alla conclusione dell'esame del provvedimento da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
C. 630 Rizzetto e C. 373 Barzotti.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 5 ottobre scorso.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali, nonché il parere favorevole con una condizione della Commissione Bilancio. È altresì pervenuto il nulla osta alla conclusione dell'esame del provvedimento da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  Avverte, altresì, che il relatore ha presentato l'emendamento 3.100 – che è in distribuzione – volto a recepire la clausola di invarianza finanziaria inserita come condizione nel citato parere reso dalla Commissione Bilancio.

  Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, esprime parere favorevole sull'emendamento del Relatore 3.100.

Pag. 73

  La Commissione approva l'emendamento 3.100 del Relatore. (vedi allegato 3)

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifica del comma 83-bis dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di esonero dall'insegnamento per i docenti che svolgono funzioni vicarie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza.
C. 1086 Miele.
(Seguito esame e rinvio – Adozione di un testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 30 novembre scorso.

  Giorgia LATINI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta la relatrice ha presentato una proposta di nuovo testo, al fine della sua adozione quale testo base per il seguito dell'esame.

  Giovanna MIELE (LEGA), relatrice, come già anticipato, propone alla Commissione di adottare il nuovo testo della proposta a sua prima firma quale testo base per il seguito dell'esame.

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo, elaborato dalla relatrice, della proposta di legge C. 1086 Miele (vedi allegato 4).

  Giorgia LATINI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.