CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 dicembre 2023
211.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 42

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina della professione di guida turistica.
C. 1556 Governo e abb., approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente e relatore, rammenta in via preliminare che il provvedimento in esame è stato dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, dalla nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di Economia e Finanza 2023.
  Ricorda che il disegno di legge governativo dà inoltre attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare, contempla l'ordinamento delle professioni delle guide turistiche (M1C3-R 4.1 –10). La riforma si prefigge l'obiettivo di definire uno standard nazionale per le guide turistiche. Il conseguimentoPag. 43 del target è previsto entro dicembre 2023 (T4 2023). Secondo gli Operational arrangements tra la Commissione europea e l'Italia, con legge si dovranno definire i principi fondamentali inerenti la professione di guida turistica, nel rispetto dei principi di ripartizione delle competenze tra Stato e regioni sanciti dalla Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea e dagli obblighi assunti a livello internazionale. Il documento prospetta una definizione di standard minimi nazionali, per l'acquisizione di una qualifica unica a livello nazionale, che non implichi la creazione di una professione regolamentata.
  Il disegno di legge consta di quattordici articoli. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un esame più approfondito delle singole disposizioni, in questa sede intende evidenziare i profili di interesse per la Commissione Finanze.
  L'articolo 1 chiarisce che il disegno di legge in esame è volto a disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i princìpi fondamentali, e che le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali princìpi fondamentali. Si stabilisce che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  L'articolo 2 definisce «guida turistica» il professionista abilitato ai sensi del disegno di legge in esame. L'attività propria della professione di guida turistica consiste nello svolgimento di visite guidate durante le quali siano illustrati e interpretati il valore e il significato dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità. La visita guidata è finalizzata a evidenziare le caratteristiche del patrimonio nazionale, valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata di tale patrimonio, nonché a garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio.
  L'articolo 3 reca alcuni principi riguardo all'esercizio della professione di guida turistica, prevedendo, di norma, il superamento di un esame di abilitazione ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, con conseguente iscrizione all'elenco di cui all'articolo 5.
  Per quanto attiene ai profili di interesse di questa Commissione, segnala che il comma 4 dell'articolo 3 stabilisce infine che, per l'esercizio della professione di guida turistica, è necessario il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.
  L'articolo 4 precisa i requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo.
  L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche.
  L'articolo 6 detta norme specifiche (salvo rinviare e modificare in alcuni punti le norme generali previste dal decreto legislativo n. 206 del 2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali) per l'esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di «libera prestazione di servizi») e i casi in cui è svolta in maniera stabile (cd. «libertà di stabilimento»).
  L'articolo 7 prevede l'istituzione di corsi di specializzazione, nonché obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche.
  L'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO mentre l'articolo 9 dispone l'ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per studio e formazione.Pag. 44
  L'articolo 10 prevede che i compensi professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione e l'articolo 11 indica gli obblighi di comportamento a cui sono tenute le guide turistiche.
  L'articolo 12 stabilisce le sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge, mentre l'articolo 13 stabilisce disposizioni transitorie a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 14 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo le modalità con cui si provvede alle spese da sostenere per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione, nonché per la tenuta e la pubblicità dell'elenco nazionale delle guide turistiche.
  Rileva che riveste interesse per la Commissione Finanze in particolare il comma 2 dell'articolo 14, che rinvia a uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione di un contributo a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui all'articolo 4 (candidati all'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica) in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri; il decreto stabilisce altresì i contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4 (rilascio del tesserino), 6 (riconoscimento delle qualifiche), 7 (partecipanti ai corsi di specializzazione e aggiornamento) e 13 (iscrizione all'elenco nazionale e rilascio del tesserino per le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame) in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.
  Conclude formulando una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Enrica ALIFANO (M5S) interviene per anticipare l'astensione dal voto del proprio gruppo parlamentare, evidenziando alcuni profili ritenuti critici.
  Ricorda infatti, preliminarmente, che l'articolo 1, al comma 2, prevede che siano le regioni a disciplinare la professione di guida turistica nel rispetto di alcuni princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione nazionale. Evidenzia invece come l'articolo 4 affidi l'indizione dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica al Ministero del turismo; analogamente, rileva che l'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero del turismo dell'elenco nazionale delle guide turistiche, e che l'articolo 7 affida alla medesima struttura centrale l'autorizzazione allo svolgimento di corsi di contenuto teorico e pratico tramite i quali le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possano acquisire una o più specializzazioni.
  Teme dunque che le norme richiamate e, più in generale, l'impianto stesso del provvedimento comportino un'eccessiva ingerenza del Ministero del turismo nelle competenze delle regioni, soggetti – come già evidenziato – cui sarebbe affidata la disciplina della professione di guida turistica.

  Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto del proprio gruppo parlamentare, ricollegandosi alle perplessità espresse dalla collega Alifano. Evidenzia comunque l'importanza di introdurre nell'ordinamento una disciplina puntuale della professione di guida turistica.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 45

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente e relatore, segnala in primo luogo che il provvedimento, originariamente composto da 10 articoli, consta ora, a seguito dell'esame del Senato, di 22 articoli.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata, si propone di illustrare in sintesi il contenuto del disegno di legge, soffermandosi in particolare sui profili di competenza della Commissione Finanze.
  L'articolo 1, modificato al Senato, reca misure per l'adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e della rete elettrica di trasmissione nazionale.
  L'articolo 2 reca norme sulla promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e sull'accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato.
  L'articolo 3 riguarda il servizio portuale di fornitura elettrica in banchina (c.d. cold ironing) e, in proposito, offre la definizione del servizio, identifica i soggetti gestori e attribuisce poteri normativi all'ARERA. Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, l'articolo 3 modifica l'articolo 34-bis del decreto-legge «proroga termini» del 2019 (decreto-legge n. 162 del 2019, convertito nella legge n. 8 del 2020). Le norme in esame introducono la definizione di «gestore dell'infrastruttura» ai fini della fornitura dei servizi di cold ironing. Rientra in tale definizione anche il consumatore finale dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione del Testo unico accise (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
  L'articolo 4, introdotto al Senato, reca modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro presso le strutture ferroviarie.
  L'articolo 5, introdotto al Senato, consente agli aspiranti conducenti di mezzi del trasporto di persone e di merci di sostenere l'esame anche in province diverse da quella di residenza nel caso in cui in quest'ultima non siano previste sedute d'esame.
  Gli articoli 6 e 7, anch'essi introdotti al Senato, recano, rispettivamente, modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE, e disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE.
  L'articolo 8, inserito al Senato, reca modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto, con la finalità di adeguarla alla più recente normativa unionale e a più rigorosi livelli di formazione professionale.
  L'articolo 9, modificato al Senato, reca disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale, disciplinando i requisiti per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, e intervenendo sulla materia dei contratti a distanza conclusi per telefono.
  L'articolo 10, introdotto al Senato, reca norme di adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici.
  L'articolo 11, modificato al Senato, reca le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche.
  In particolare, sono abrogate (comma 1) le norme che escludono l'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE cd. Bolkestein ed è disposto contestualmente che, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (commi 1 e 7), secondo dettagliati criteri (comma 2). Le amministrazioni devono compiere una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di Pag. 46aree concedibili, indicono procedure selettive (comma 3). Si dispone poi che continuino ad avere efficacia, fino al termine previsto nel relativo titolo, le concessioni già assegnate con procedure selettive alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero le concessioni già riassegnate ai sensi della disciplina di proroga introdotta dall'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020) (comma 4). Tale disciplina si applica anche ai procedimenti tesi al rinnovo di titoli concessori che erano in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e che allo stato non risultano ancora conclusi, nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento, le concessioni si intendono comunque rinnovate salvo il potere di adottare da parte degli enti interessati determinazioni in autotutela, e, secondo quanto inserito al Senato, salva rinuncia dell'avente titolo (comma 5). Inoltre, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio (comma 6). Il comma 8, inserito al Senato, proroga ulteriormente la normativa che esclude la necessità delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, etc., funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti.
  L'articolo 12, integrato nel corso dell'esame presso il Senato, reca semplificazioni in tema di attività commerciali, intervenendo sulla disciplina in materia di vendite di liquidazione, promozionali e sottocosto. Sono inoltre previste, con riferimento agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, alcune misure a tutela delle attività commerciali artigiane nei centri urbani. Il comma 4, inserito al Senato, integra i principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
  L'articolo 13, inserito al Senato, reca disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza di reti o servizi di comunicazione elettronica.
  L'articolo 14, introdotto al Senato, modifica il Codice del consumo, relativamente ai contratti di servizi a tacito rinnovo, prevedendo l'obbligo, per il professionista, di inviare un avviso al consumatore, trenta giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui può inviare formale disdetta.
  L'articolo 15, inserito al Senato, reca misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
  L'articolo 16 reca norme sulla preparazione di farmaci galenici, per consentire anche l'utilizzo di principi realizzati industrialmente nelle preparazioni galeniche.
  L'articolo 17 estende da 45 a 90 giorni il termine per la comunicazione, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione Aziendale.
  L'articolo 18 reca misure per l'attuazione del regolamento 2022/1925/UE, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale e modificativo del c.d. «Digital Market Act» – DMA, attribuendo all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato tutte le funzioni di cui al menzionato regolamento. Per quanto attiene in particolare ai profili di interesse della Commissione Finanze, il comma 5 dell'articolo 18 intende garantire all'AGCM, nell'espletamento delle funzioni derivanti dalle norme del DMA, ivi incluso lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, la collaborazione della Guardia di Finanza, con le medesime modalità e con l'esercizio dei poteri già previsti nell'ambito della collaborazione per l'applicazione della normativa in materia di concorrenza.
  L'articolo 19, introdotto al Senato, reca disposizioni relative alle partecipazioni pubbliche in società del settore fieristico. L'articolo 20, inserito al Senato, reca criteri di misurazione della rappresentatività nelle Pag. 47attività di intermediazione dei diritti d'autore.
  L'articolo 21, introdotto al Senato, reca il differimento dei termini per la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, relativo agli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Infine l'articolo 22, anch'esso introdotto al Senato, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Rileva che nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso l'articolo 8 dell'originario disegno di legge, in materia di sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).
  Conclude dunque formulando proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Enrica ALIFANO (M5S) interviene per annunciare il voto contrario del proprio gruppo parlamentare. Evidenzia la necessità di approfondire ulteriormente il dibattito sull'articolo 10 del provvedimento, che disciplina l'adeguamento dei parametri attualmente vigenti – limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità – per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Reputa al riguardo necessario approfondire i profili di dannosità per la salute umana, ritenendo che i limiti fissati dalle norme siano stati calcolati secondo metodi e criteri che suscitano dubbi e perplessità.

  Virginio MEROLA (PD-IDP) evidenzia che il provvedimento è da poco giunto all'esame della Commissione e, stante l'eterogeneità del contenuto, riterrebbe necessario svolgere ulteriori approfondimenti.

  Marco OSNATO, presidente e relatore, prende atto dei rilievi formulati dal collega Merola. Tuttavia ritieni che i tempi concessi per l'espressione del parere siano adeguati, alla luce del fatto che i contenuti di interesse per la Commissione Finanze sono piuttosto circoscritti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
Atto n. 90.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 novembre 2023.

  Marco OSNATO, presidente, segnala che è pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto non era inizialmente corredato; la Commissione è pertanto nelle condizioni di esprimere il parere.
  Rammenta che il termine per l'espressione del parere scade venerdì 8 dicembre.
  Ricorda che nella seduta del 29 novembre scorso, in riunione congiunta con la 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato, sono state svolte le audizioni informali di rappresentanti del Gruppo Controesodo e della Fondazione Migrantes.
  Fa presente che il relatore Centemero ha predisposto una proposta di parere, evidenziando che essa è stata inviata a tutti i deputati della Commissione.

  Toni RICCIARDI (PD-IDP) chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Marco OSNATO, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.Pag. 48
  Invita il relatore Centemero a illustrare la proposta di parere.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3) sul provvedimento in esame, che illustra nel dettaglio.

  Marco OSNATO, presidente, comunica che il gruppo AVS e il gruppo M5S hanno presentato ciascuno una proposta di parere contrario (vedi allegati 4 e 5), alternativa a quella del relatore, che sono a disposizione dei colleghi sulla piattaforma GeoComm. Avverte inoltre che le proposte alternative di parere saranno poste in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere del relatore.

  Toni RICCIARDI (PD-IDP) rileva come il suo gruppo parlamentare non ha presentato un parere alternativo sullo schema di decreto in esame, ritenendo che sia stato svolto dal relatore un lavoro egregio, con sensibilità e accortezza, e osserva che i rilievi avanzati dal suo gruppo sul testo in esame sono stati pressoché tutti accolti nella proposta di parere formulata dal relatore. Chiede tuttavia al relatore, prima di proseguire nel proprio intervento, di puntualizzare formalmente se tali rilievi sono posti come condizioni, ovvero formulati come osservazioni.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), relatore, evidenzia che è stato ritenuto opportuno inserire tali rilievi come osservazioni; rileva tuttavia come in più casi si tratta di osservazioni puntuali, quale ad esempio l'osservazione relativa alla cosiddetta penalty protection per il disallineamento da ibridi.

  Toni RICCIARDI (PD-IDP) esprime il rammarico del proprio gruppo parlamentare per la scelta del relatore di formulare i rilievi posti nella forma di osservazioni e non di condizioni, specialmente alla luce delle interlocuzioni svolte nel corso dell'esame del provvedimento. Trattandosi di tematiche particolarmente importanti, ritiene che sarebbe stato necessario trovare ulteriori forme di convergenza.
  Evidenzia al riguardo alcuni punti critici del provvedimento, in particolare con riferimento alla nozione di «frazione di giorno» rispetto alla residenza fiscale, contenuta nell'articolo 1. Rammenta, in materia, che l'articolo 49 del disegno di legge di bilancio per il 2024, in corso di esame al Senato, reca disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa sanitaria, che viene posta a carico dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale, di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera e dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti.
  Entrambe le disposizioni da lui richiamate comportano notevoli svantaggi per i lavoratori frontalieri e, in particolare, per i soggetti residenti nelle regioni di confine con la Svizzera. Si tratta di norme che denotano un atteggiamento che sembra configurarsi come un vero e proprio accanimento normativo, che rischia di comportare l'implosione del sistema dei frontalieri.
  Sotto un diverso profilo, ricorda che nelle osservazioni concernenti l'articolo 5, il quale dispone in tema di lavoratori impatriati, sono stati recepiti numerosi rilievi formulati dal proprio gruppo parlamentare, tra cui le premialità per chi si trasferisce nelle regioni del Mezzogiorno; ricorda che sono stati appena diffusi i dati Svimez sulle distanze economiche e sociali tra il nord e il sud del Paese. Esprime soddisfazione anche per il recepimento dei rilievi in tema di carichi familiari, alla luce del quadro demografico italiano che, da almeno quindici anni, presenta elevate criticità.
  Evidenzia infine che, con riferimento al concetto di «frazioni di giorno» contenuto nell'articolo 1, in mancanza di ulteriori precisazioni si rischia di creare condizioni paradossali: alla luce dell'attuale interpretazione, infatti, i soggetti residenti in zone di frontiera del Paese, pur trascorrendo l'intera giornata lavorativa in Svizzera, dal punto di vista fiscale manterrebbero la residenza in Italia.
  In conclusione, dunque, pur apprezzando il lavoro svolto dal Relatore per Pag. 49trovare una convergenza su una materia così delicata e importante e nonostante le interlocuzioni con l'Esecutivo, ritiene che si sarebbe dovuto avere il coraggio di formulare i rilievi come condizioni, puntando ad incidere maggiormente sullo schema di decreto in esame; per tali ragioni, preannuncia il parere contrario del proprio gruppo parlamentare.

  Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) ancorché il proprio gruppo parlamentare non abbia rappresentanti nella Commissione Finanze, interviene per esprimere alcune considerazioni sul provvedimento.
  Rammenta che il gruppo di Azione non ha presentato una proposta di parere alternativa dal momento che gran parte dei rilievi espressi sono stati tenuti in considerazione nella proposta formulata dal relatore, benché ritenga – come già osservato dal collega, deputato Ricciardi – che la formulazione di mere osservazioni consenta al parere di incidere in modo limitato sul contenuto finale del provvedimento. Sebbene la limitazione delle agevolazioni per i lavoratori impatriati sia condivisibile nel merito, esprime alcune perplessità in ordine al metodo: tali incentivi costituiscono a suo avviso dei palliativi e, per certi versi, appaiono ingiusti nei confronti di chi rimane in Italia e qui adempie integralmente ai propri obblighi fiscali.
  Si dichiara favorevole alle osservazioni in tema di monitoraggio degli incentivi, misura che ritiene fondamentale per valutare l'efficacia delle norme; con pari soddisfazione, fa riferimento all'osservazione che invita il Governo ad operare una mitigazione delle limitazioni in caso di medesimo datore di lavoro, in quanto ritiene che i trasferimenti infra-aziendali siano più semplici e che possano costituire un primo passo per il rientro nel Paese e, dunque, nel mercato del lavoro italiano; esprime il proprio apprezzamento anche per il riferimento alle agevolazioni in considerazione della natalità e per il trasferimento nel Mezzogiorno.
  D'altro canto, esprime alcuni rilievi critici sulla proposta di parere, con riferimento in particolare al regime applicabile che esso invita il Governo ad introdurre in materia di lavoro sportivo, in quanto a suo parere non appare chiaro il motivo per cui si debbano fare eccezioni per tale categoria di lavoratori. Rileva inoltre come la soglia di reddito attualmente posta dallo schema per l'operatività degli incentivi, pari a 600.000 euro, appaia troppo elevata.
  Conclude rammentando che il proprio gruppo non può esprimersi sul parere ma, qualora ciò fosse stato possibile, si sarebbe astenuto dal voto, ritenendo meritevole il provvedimento ancorché con alcuni profili non condivisibili.

  Enrica ALIFANO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo parlamentare, che ha presentato una proposta di parere alternativo a quella del relatore. Richiama al riguardo gli interventi svolti dai colleghi, nonché il contenuto del citato parere del Movimento 5 Stelle, con riferimento all'evanescenza del concetto di «frazione di giorno» contenuta nell'articolo 1, nonché con riferimento all'articolo 5 in tema di lavoratori impatriati, ritenendo il regime prefigurato dallo schema di decreto nettamente peggiorativo rispetto alla disciplina vigente.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
Atto n. 93.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 novembre 2023.

  Marco OSNATO, presidente, segnala che è pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto non era inizialmente corredato; la Commissione è pertanto nelle condizioni di esprimere il parere.Pag. 50
  Rammenta che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 14 dicembre.

  Enrica ALIFANO (M5S) evidenzia che sullo schema in esame il proprio gruppo parlamentare intende formulare una propria proposta di parere contrario, che si riserva di illustrare nelle prossime sedute.

  Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente.
Atto n. 97.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 22 dicembre 2023.
  Rammenta che l'atto è stato assegnato alla Commissione con riserva, non essendo corredato della prescritta intesa della Conferenza unificata e che pertanto la Commissione può pertanto procedere al suo esame, ma non potrà esprimere il parere prima che sia pervenuta tale documentazione.
  Invita il relatore, deputato Congedo, ad illustrare il contenuto del provvedimento.

  Saverio CONGEDO (FDI), relatore, illustra lo schema di decreto in esame, che dà attuazione all'articolo 4 della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), avente specificamente ad oggetto la riforma dello statuto del contribuente, ma attua anche il comma 1, lettera p), dell'articolo 16 della medesima legge, in materia di sospensione dei termini di risposta all'interpello nel mese di agosto, nonché all'articolo 17, comma 1, lettera b), che delega il Governo ad applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, prevedendo inoltre una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario.
  Lo schema di decreto legislativo è composto da tre articoli.
  L'articolo 1 contiene le modifiche alla legge n. 212 del 2000, recante le Disposizioni in materia di Statuto del contribuente, e si articola a sua volta in 2 commi: il comma 1, dalle lettere a) a p), contiene tutte le modifiche alla legge n. 212 del 2000 mentre il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria relativa ad alcune specifiche norme di cui al comma 1. L'articolo 2 ha ad oggetto le disposizioni finali e le abrogazioni mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.
  Nel dettaglio, l'articolo 1, lettera a) contiene le modifiche all'articolo 1 della legge n. 212 del 2020, contenente i principi generali. In particolare si precisa che le disposizioni dello Statuto del contribuente hanno portata generale in quanto si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario; si introducono i riferimenti ai principi legislativi europei e viene rafforzato e precisato il ruolo degli enti locali nella regolazione delle materie oggetto dello Statuto del contribuente.
  La lettera b) introduce il divieto di analogia nell'ambito tributario. La lettera c) specifica che l'applicazione delle norme modificative a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della rispettiva entrata in vigore riguarda non solo i cosiddetti tributi periodici, ma anche i tributi dovuti, determinati ovvero liquidati periodicamente, mentre la lettera d) stabilisce che i provvedimenti emessi in violazione dell'obbligo di invitare a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti non siano più nulli, ma annullabili.
  La lettera e) disciplina l'applicazione del principio del contraddittorio (introducendo l'articolo 6-bis allo Statuto del contribuente), che riguarda tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributiPag. 51 e che è escluso per gli atti privi di contenuto provvedimentale.
  La lettera f) modifica l'articolo 7 dello Statuto del contribuente in materia di obbligo di motivazione, che viene circoscritto ai soli provvedimenti tributari e non riguarda più tutti gli atti e, come previsto dai principi di delega, reca i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Sono poi previsti specifici principi in merito alla trasmissione degli atti richiamati nella motivazione, il divieto di successiva modifica dei fatti e dei mezzi di prova a fondamento del provvedimento ed il contenuto minimo degli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori.
  La lettera g) introduce gli articoli da 7-bis a 7-sexies che recano disposizioni in tema di validità degli atti dell'amministrazione tributaria: viene disciplinato il regime generale di annullabilità, prevedendo che gli atti dell'Amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria siano annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. Viene previsto un regime di nullità innovativo rispetto al passato, stabilendo quindi che, per la sua applicazione, gli atti devono essere anzitutto qualificati espressamente come tali da norme di legge successive alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Si prevede che la nullità possa essere sempre eccepita in sede amministrativa o giudiziaria, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e dà diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito. Viene infine disciplinata, in via residuale, l'irregolarità degli atti, concernente specifiche fattispecie. Sono elencati i vizi dell'attività istruttoria e i relativi effetti, con particolare riferimento all'inutilizzabilità degli atti acquisiti nel corso di attività ispettiva presso il contribuente oltre i termini di permanenza previsti dalla legge e, infine, le disposizioni disciplinano altresì i vizi delle notificazioni.
  La lettera h) novella l'articolo 8 dello Statuto del contribuente, recante disposizioni in tema di tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente, con riferimento ai limiti temporali all'obbligo di conservazione delle scritture contabili.
  La lettera i) introduce gli articoli 9-bis e 9-ter concernenti rispettivamente il divieto di bis in idem nell'ambito dell'accertamento tributario e il divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti. Ai sensi del nuovo articolo 9-bis, il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta. L'articolo 9-ter consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici; ma è fatto divieto alla medesima Amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni così acquisite, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.
  La lettera l) prevede una specifica disposizione in materia di tutela dell'affidamento del contribuente con riguardo ai tributi unionali (tra cui i dazi doganali) in particolare precisando che, quando le indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, ancorché da essa successivamente modificate, per la loro formulazione precisa ingenerano nel contribuente un ragionevole affidamento, non sono dovuti tributi, sanzioni ed interessi con riferimento al loro periodo di vigenza.
  La lettera m) introduce gli articoli da 10-ter a 10-novies nello Statuto del contribuente, concernenti rispettivamente l'introduzione del principio di proporzionalità (articolo 10-ter), la disciplina dell'autotutela obbligatoria indicando specifiche fattispecie, e l'autotutela facoltativa da parte dell'amministrazione fiscale (10-quater e 10-quinquies). Viene poi introdotta la descrizione della documentazione di prassi ossia le circolari, la consulenza giuridica e la consultazione semplificata (da 10-sexies a 10-novies).
  La consulenza giuridica è introdotta per la prima volta nel diritto positivo e prevede Pag. 52che l'Amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale (che non riguardano singoli contribuenti) alle associazioni sindacali e di categoria; agli ordini professionali; agli enti pubblici o privati; alle regioni e agli enti locali; alle amministrazioni dello Stato. Si tratta quindi di uno strumento volto a definire problematiche di carattere generale ed è rivolto agli organismi collettivi con specifiche competenze tecniche e consulenziali e ai soggetti pubblici. Infine la consultazione semplificata, attraverso apposita banca dati, dei documenti di prassi, sopra indicati, in possesso dall'Amministrazione finanziaria, consentirà l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente.
  La lettera n) novella integralmente la disciplina dell'interpello, prevedendo anche nuove misure volte a contenere l'elevato numero di interpelli che pervengono all'Agenzia delle entrate. Tra queste vi è la previsione del versamento di un contributo e l'impossibilità di interpello allorché l'amministrazione finanziaria abbia fornito, mediante documenti di prassi, la soluzione per fattispecie corrispondenti.
  La lettera o) contiene una disposizione di coordinamento, mentre la lettera p) prevede l'istituzione del garante nazionale del contribuente, in sostituzione dei garanti regionali del contribuente oggi esistenti.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene per formulare alcune considerazioni sul metodo di lavoro adottato dalla Commissione, anche alla luce del recente esame dell'Atto del Governo n. 88, in materia di revisione dell'IRPEF, su cui la Commissione Finanze si è espressa nella settimana passata.
  Ritiene fondamentale che la Commissione svolga un ruolo di effettivo interlocutore del Governo su una materia, quella della revisione dello Statuto del Contribuente, che costituisce un tassello fondamentale della riforma fiscale. Reputa importante, dunque, che si svolga in Parlamento una interlocuzione ampia e libera da vincoli, senza che i rilievi eventualmente avanzati dai gruppi in Commissione allo scopo di arricchire il testo presentato dall'Esecutivo e renderlo più funzionale al complessivo ordinamento tributario siano arginati da meri rinvii alle posizioni politiche espresse dal Governo.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che il Viceministro Leo ha più volte evidenziato, nel corso dell'esame sulla legge di delega per la riforma fiscale, che lo Statuto del Contribuente è un elemento essenziale dell'ordinamento tributario e che la sua riforma costituisce un passo importante per riconoscerne la centralità nel sistema.
  Evidenzia anche che nella relazione svolta dal collega, deputato Congedo, sono stati puntualmente e adeguatamente chiariti i punti essenziali dello schema di decreto legislativo in esame, sulla cui rilevanza convengono sia la Commissione che l'Esecutivo. Non ritiene in ogni caso che vi sia, in alcun modo, l'intento di limitare il dibattito sul provvedimento che, in qualità di Presidente, si impegna a garantire.

  Virginio MEROLA (PD-IDP) ritiene che vi sarà certamente un'ampia e libera discussione sul provvedimento, e si impegna – insieme agli altri colleghi del proprio gruppo parlamentare – ad entrare nel merito delle materie trattate. Come primo rilievo, evidenzia che la relazione appena depositata dal relatore parla solo di diritti del Contribuente, senza fare alcun riferimento ai doveri di quest'ultimo.

  Saverio CONGEDO, relatore, ricorda di essere stato relatore anche per l'Atto del Governo n. 88 in materia di revisione dell'IRPEF. Con riferimento al dibattito svolto su tale schema di decreto, rammenta che – a seguito delle interlocuzioni svolte con il Ministero dell'economia e delle finanze – alcuni dei rilievi formulati dai gruppi parlamentari non sono stati inseriti nel parere poiché non ritenuti compatibili con il quadro normativo nazionale ed europeo, a prescindere dalla parte politica di provenienza. Al riguardo evidenzia inoltre che, come previsto dalla stessa legge delega, qualora il Governo non intenda conformarsiPag. 53 ai pareri delle Commissioni parlamentari, è tenuto a sottoporre nuovamente i testi alla Camere, con conseguente aggravio dell'iter di approvazione dei decreti attuativi.
  In qualità di relatore ribadisce il proprio atteggiamento costruttivo, manifestando apertura allo svolgimento di un dibattito ampio e approfondito sullo schema in esame.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) evidenzia come, nella scorsa legislatura, la Commissione Finanze del Senato, ad esito dell'esame degli schemi di decreto legislativo, abbia sempre approvato pareri volti ad arricchire, modificare e integrare i predetti schemi.
  Rammenta come, in passato, il Parlamento abbia sempre esercitato le proprie prerogative: ciò è avvenuto anche con riferimento ai documenti di finanza pubblica e, in particolare, anche per alcune leggi di bilancio. Auspica nuovamente un esame ampio e articolato su un tassello fondamentale della riforma quale lo Statuto del Contribuente.

  Marco OSNATO, presidente, conclude evidenziando che il fatto che il relatore e la maggioranza assumano posizioni conformi rispetto a quelle dell'Esecutivo non significa che le subiscano passivamente, ma semplicemente che le condividono. Ciò che rileva è che sugli atti nei quali il programma di Governo trova attuazione sia sempre assicurata la possibilità di svolgere un ampio dibattito parlamentare, e che in tale sede ciascuna parte politica possa esprimere le proprie opinioni e formulare i propri rilievi. A quanto gli consta, questo è sempre stato reso possibile dalla Presidenza nell'ambito dei lavori della Commissione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.