CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 dicembre 2023
211.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 17

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA indi del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
C. 1341-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, nel ricordare che il disegno di legge in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica, fa presente che la Commissione Attività produttive, nel corso del proprio esame in sede referente, ha introdotto diverse modifiche al testo del disegno presentato dal Governo, che era corredato di una relazione tecnica.
  Passando agli aspetti di competenza della Commissione Bilancio, in merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne l'articolo 4, rileva preliminarmente che la norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale del made in Italy, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024. Al riguardo rileva che, come risulta dall'allegato 3, il Fondo, essendo finalizzato alla realizzazione di investimenti nel capitale di società per azioni, non ha impatto sull'indebitamento netto, come evidenziato anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, in quanto ai sensi del SEC 2010 si tratta di «operazioni finanziarie» non incidenti sul deficit della pubblica amministrazione. Il citato Fondo, invece, come risulta dal medesimo allegato 3, produce effetti, per gli anni 2023 e 2024, non solo sul saldo netto da finanziare, ma anche sul fabbisogno. Osserva che a tali oneri, in termini di fabbisogno, come risulta dal citato allegato 3, si provvede,Pag. 18 per l'anno 2023, mediante gli effetti, qualificati come di minore spesa in conto capitale, derivanti dalla riassegnazione all'entrata delle disponibilità in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato, a cui tuttavia originariamente non erano però stati ascritti effetti in termini di fabbisogno, come risulta dalla relazione tecnica relativa all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020. Osserva che su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4, lettere a) e b), dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo medesimo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024, tramite le seguenti modalità: quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2023, secondo quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020; quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, secondo quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al riguardo, rileva preliminarmente la necessità di modificare l'alinea del predetto comma 4 al fine di precisare che oggetto di copertura sono gli oneri derivanti dal precedente comma 1, anziché quelli derivanti dall'articolo nel suo complesso, come attualmente previsto nel testo della disposizione, considerando che agli oneri derivanti dal pagamento delle commissioni al soggetto gestore del Fondo di cui al comma 3 si provvede ai sensi del successivo comma 5.
  Ciò premesso, in merito alla prima modalità di copertura finanziaria rammenta che l'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha stanziato risorse in conto capitale, per un importo massimo pari a 44 miliardi di euro per l'anno 2020 in termini di solo saldo netto da finanziare, in vista dell'assegnazione a Cassa depositi e prestiti Spa di titoli di Stato appositamente emessi ovvero, fermo restando il predetto limite massimo di spesa, di apporti di liquidità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della costituzione ad opera della predetta società di un Patrimonio destinato, finalizzato al sostegno e al rilancio del sistema economico produttivo italiano. In proposito, segnala che le risorse finanziarie previste dall'autorizzazione di spesa di cui alla citata disposizione sono iscritte sul capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale al momento, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, figurano per il corrente esercizio finanziario residui accertati per un valore complessivo di circa 26.996.826.000 euro. Osserva, in proposito, che i predetti residui, come si ricava analizzando l'apposita tabella allegata al Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'anno 2022, derivano da precedenti esercizi finanziari e sono integralmente classificabili come residui di stanziamento, ossia corrispondenti a somme iscritte in bilancio per le quali non si è perfezionato l'impegno di spesa. In tale quadro, tenuto conto delle suddette evidenze contabili, per quanto attiene alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, non ha osservazioni da formulare. Segnala, inoltre, che una disposizione di analogo tenore è contenuta nell'articolo 23, comma 7, lettera m), del decreto-legge n. 145 del 2023, in corso di conversione, laddove tuttavia si specifica che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse debba avvenire nel medesimo anno di utilizzo delle stesse con finalità di copertura. Rileva come potrebbe, quindi, valutarsi l'opportunità di introdurre una simile specificazione anche nella disposizione in commento. Sul punto appare, a suo parere, necessario acquisire l'avviso del Governo. Ad ogni modo, segnala che per le ulteriori disposizioni del testo che recano la copertura di oneri riferiti all'anno 2023, ovvero utilizzano i fondi speciali relativi al triennio 2023-2025, il dettato della norma presuppone che l'approvazione definitiva Pag. 19del provvedimento si perfezioni entro il corrente esercizio finanziario.
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, oggetto di riduzione è il Fondo di sostegno al venture capital, che a legislazione vigente presenta per l'anno 2024 una dotazione iniziale di bilancio pari a 605 milioni di euro. Al riguardo, fa presente che appare necessario acquisire una conferma dal Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo nonché una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro impiego non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Rileva, inoltre, che il comma 5 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi contenuta, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non formula osservazioni giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge Atto Senato 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Tutto ciò premesso rileva l'utilità, in ogni caso, di acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di inserire al medesimo articolo 4 un'apposita previsione normativa volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Per quanto riguarda i profili di quantificazione riferiti all'articolo 7, rileva che la norma, introdotta nel corso dell'esame in Commissione, prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy possa subentrare gratuitamente nella titolarità di un marchio di particolare interesse e valenza nazionale al fine di evitarne l'estinzione e possa altresì depositare, a proprio nome, domanda di registrazione di un marchio che risulti non utilizzato da almeno cinque anni, ponendo gli oneri di registrazione a carico del Fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, destinato al potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri. Al riguardo evidenzia che la norma non provvede a quantificare agli oneri derivanti dalla disposizione, diversamente da quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, ma si limita ad imputarli al predetto Fondo. In proposito rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fermo restando quanto già rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, fa presente che il comma 3 dell'articolo 7 pone a carico del Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2022, gli oneri derivanti dal deposito da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy della domanda di registrazione a proprio nome dei marchi inutilizzati da almeno cinque anni. In proposito, nel rammentare che, ai sensi della norma istitutiva il citato Fondo presenta una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, segnala che la disposizione non appare in realtà configurarsi alla stregua di una clausola di copertura finanziaria in senso proprio, secondo la disciplina di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, ma si limita piuttosto a indicare gli stanziamenti di bilancio di cui si prevede l'eventuale utilizzo. In ordine alla correttezza di tale ricostruzione, rileva come appaia comunque utile acquisire l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 8, evidenzia che la norma autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro. In proposito, rileva come sarebbe utile acquisire elementi informativi relativi alle ipotesi sottostanti la quantificazione e lo sviluppo temporale degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Fa presente che questi ultimi, in particolare Pag. 20dovrebbero derivare esclusivamente dalla quota di contributi a fondo perduto, dal momento che la quota a titolo di finanziamenti, essendo un'operazione finanziaria, non rileva ai fini dell'indebitamento netto.
  In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 10, evidenzia che la norma autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione nel medesimo anno, come affermato dalla relazione tecnica, di contributi a fondo perduto per 10 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 5 milioni di euro destinati alla filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo. In proposito, rileva come appaia opportuno acquisire elementi informativi relativi alle ipotesi sottostanti la quantificazione degli effetti in termini di cassa, fabbisogno, e di indebitamento netto, fermo restando che questi ultimi, in particolare, dovrebbero derivare esclusivamente dalla quota di contributi a fondo perduto, dal momento che la quota a titolo di finanziamenti, essendo un'operazione finanziaria, non rileva ai fini del predetto saldo di indebitamento netto.
  Per quanto riguarda l'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy promuova e sostenga gli investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori. Fa presente che essa inoltre autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024; le modalità attuative della misura incentivante sono demandate a un successivo decreto ministeriale. In proposito, evidenzia che, poiché il comma 1 al primo periodo appare attribuire al citato Ministero una funzione di carattere permanente e potenzialmente onerosa, ossia la promozione della transizione ecologica e digitale nei settori predetti, mentre al secondo periodo si dispone a tal fine uno stanziamento per i soli esercizi 2023 e 2024, appare opportuno coordinare la parte dispositiva della norma con la relativa autorizzazione di spesa. In proposito fa presente come appaia comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 11 provvede agli oneri di cui al precedente comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy. Al riguardo, non formula osservazioni giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge Atto Senato 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Infine, segnala che il successivo comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione di cui all'articolo 12, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riducono da sessanta a sette giorni il termine previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 171 del 2005 per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto. Fa presente che le disposizioni medesime recano una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, evidenzia che il vigente termine di sessanta giorni sul quale incidono le disposizioni in esame, è stato introdotto, poco più di un anno fa, dal decreto-legge n. 68 del 2022, allo scopo di ampliare il precedente termine di venti giorni, che la relazione illustrativa, che corredava il medesimo decreto-legge, considerava inadeguato sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di sperimentazione e di effettivo esercizio del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, SISTE, entrato nella sua piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tutto ciò considerato, a suo avviso, appare necessario che Pag. 21il Governo fornisca elementi idonei a avvalorare quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità di poter provvedere alla sensibile riduzione dei termini amministrativi disposta dalla norma in esame, da sessanta a sette giorni, «nell'ambito delle ordinarie attività programmate» e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 12 reca una clausola di invarianza riferita all'attuazione del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni interessate vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
  In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 14, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 27 del decreto legislativo n. 171 del 2005, Codice della nautica da diporto, prevedendo che il proprietario del natante, non in possesso del titolo di proprietà, possa inoltrare richiesta di iscrizione all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, nella quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore. Al riguardo, non formula osservazioni data la natura ordinamentale della modifica. Rileva che si prevede altresì che i soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possano attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale, operante presso il medesimo Ministero. Al riguardo, considerato che l'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica, rileva come appare necessario che il Governo chiarisca se gli introiti derivanti dai diritti e compensi posti a carico dei richiedenti siano sufficienti a far fronte alle nuove attività amministrative che dovrà svolgere il predetto Ufficio.
  Con riferimento ai profili di quantificazione inerenti all'articolo 17, rileva che le norme in esame prevedono l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, di una commissione tecnica, composta da rappresentanti di alcuni Ministeri e delle associazioni rappresentative dei produttori di pane fresco e di pasta, che dovrà elaborare linee guida per la valorizzazione delle lavorazioni di qualità. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerato che le norme escludono la corresponsione di emolumenti e di rimborsi di spese ai componenti della commissione e sono assistite da una clausola di neutralità finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 17, da un lato prevede che ai partecipanti alla commissione tecnica istituita dal precedente comma 1, non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, dall'altro reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni interessate vi provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione delle disposizioni in commento, dal momento che il richiamo all'aggregato «bilancio dello Stato», di portata applicativa ridotta rispetto al più ampio aggregato «finanza pubblica», appare giustificatoPag. 22 dal fatto che le attività di cui al presente articolo coinvolgono esclusivamente amministrazioni centrali. Sul punto, fa presente che appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 18, evidenzia che la norma, come modificata dalla Commissione di merito, introduce il percorso liceale del «made in Italy» nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei e, a tal fine, demanda ad un regolamento governativo di delegificazione l'adozione, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, della relativa disciplina sulla base di una serie di criteri, di cui ai commi da 1 a 3. Tra tali criteri, in particolare, osserva che viene previsto l'insegnamento di due lingue straniere moderne, di cui al comma 2, lettera d), il potenziamento dell'apprendimento programmato in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti pubblici e privati, di cui al comma 2, lettera d), nonché il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento favorendo laboratorialità, innovazione e apporto formativo di imprese ed enti del territorio nonché, per effetto di una modifica approvata in sede referente, anche attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS Academy, di cui al comma 2, lettera f). A partire dalle classi prime nell'anno scolastico 2024/2025, viene, quindi, disciplinata la possibilità, laddove nel testo originario dell'articolo ciò non era previsto in via facoltativa, bensì obbligatoria, di attivare i suddetti percorsi liceali del «made in Italy» con la contestuale confluenza negli stessi dell'opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane, nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e senza esuberi di personale ATA e docente in una o più classi di concorso e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rispetto al testo originario osserva che viene meno, inoltre, la soppressione del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 che disciplina, a normativa vigente l'attivazione, nell'ambito del liceo delle scienze umane, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'opzione economico-sociale. Fa presente come la mancata soppressione della disposizione in parola consentirebbe, pertanto, anche a fronte dell'avvio del percorso liceale del «made in Italy» di attivare ancora l'opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane, di cui al comma 4. Rileva che viene, inoltre, consentita in via transitoria, nelle more dell'adozione del summenzionato regolamento, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del «made in Italy» subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'assenza di esuberi di personale in una o più classi di concorso e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando quanto previsto al comma 4, di cui al comma 5. Rileva che l'attuazione della nuova disciplina viene, infine, sottoposta ad una procedura di monitoraggio e valutazione da parte di un Tavolo nazionale, ai cui partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate a tale attività operano con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di cui al comma 6. Al riguardo, preso atto degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica con riguardo al testo originario della disposizione che, per le parti ancora riferibili al testo in esame, sono volti a confermare le previsioni di neutralità finanziaria di cui la stessa risulta assistita sia in termini generali che specifici, in merito al potenziamento dell'apprendimento programmato in una lingua straniera veicolare, quale criterio da adottare nell'ambito del suddetto regolamento, appare, a suo avviso, opportuno che vengano forniti elementi aggiuntivi a conferma degli ulteriori vincoli di neutralità finanziaria che assistono le modifiche apportate alla norma. In particolare, fa presente che andrebbe confermata la complessiva neutralitàPag. 23 del nuovo impianto della disposizione che sembrerebbe rendere facoltativa e non più obbligatoria la progressiva confluenza dell'opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane nel nuovo percorso liceale del «made in Italy»; ciò in quanto la relazione tecnica relativa al testo originario della disposizione confermava la neutralità della norma proprio in ragione della complessiva sovrapponibilità dei percorsi didattici in parola il cui programmato avvicendamento avrebbe consentito di lasciare invariato il fabbisogno di docenti e di personale scolastico. Osserva come la richiesta appare opportuna, in particolare, alla luce della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 che, sebbene, già vincoli a normativa vigente la possibile attivazione nell'ambito del liceo delle scienze umane dell'opzione economico-sociale, andrebbe opportunamente confermata in relazione alla nuova disciplina introdotta dalla norma in esame. In merito alla procedura di monitoraggio e valutazione prevista in capo al Tavolo nazionale cui al comma 6 introdotto dalla Commissione di merito, pur considerato che la norma esclude espressamente la corresponsione ai partecipanti ai lavori del Tavolo compensi e rimborsi spese, rileva che andrebbero forniti dati ed elementi volti a confermare che le amministrazioni coinvolte in tali attività, in primis il Ministero dell'istruzione che ne coordinerà lo svolgimento presumibilmente sopportandolo con le proprie strutture, possano svolgere le relative funzioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 18, da un lato, prevede che ai partecipanti al tavolo di monitoraggio di cui alla medesima disposizione non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, e, dall'altro, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo cui le amministrazioni competenti svolgono le relative attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni rispetto alla formulazione della disposizione.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 19, rileva che le norme istituiscono la fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy», con un capitale di 1 milione di euro, al cui funzionamento è destinata la somma di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Fa presente che alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili dello Stato, di cui al comma 6, e che la stessa può avvalersi, mediante convenzione, di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione da amministrazioni pubbliche su richiesta nonché di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, di università e di istituti di ricerca, di cui al comma 7. Segnala che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 8. Evidenzia che la relazione tecnica assume che la concessione di beni pubblici in comodato non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblico, posto che anche le spese straordinarie rientrano nelle incombenze generali del comodatario, e che la medesima relazione tecnica precisa che i 500.000 euro destinati alle spese di funzionamento potrebbero coprire, a titolo esemplificativo, le seguenti voci di spesa: costi di reperimento e affitto dei locali, pari al 20 per cento, costi del personale, pari al 30 per cento, costi per beni strumentali, utenze e cancelleria, pari al 30 per cento, costi pubblicitari, pari al 10 per cento, e costi di gestione, pari al 10 per cento.
  Tanto premesso, con riferimento alla concessione in comodato di beni dello Stato, andrebbero forniti, a suo avviso, elementi idonei ad escludere, da un lato, che da tale concessione non derivi per l'ente concedente una rinuncia a canoni concessori già scontati nei tendenziali, dall'altro lato, che le spese straordinarie a carico del comodatario siano effettivamente sostenibili dalla Fondazione nell'ambito delle risorse ad essa Pag. 24assegnate. Infatti, rileva che, pur essendo tale concessione prevista dalla norma come meramente facoltativa, in realtà essa non sembrerebbe di fatto essere tale, posto che la stessa relazione tecnica, con riferimento al successivo articolo 20, che affida alla Fondazione in esame, l'Esposizione Nazionale permanente del Made in Italy, si fonda sull'assunto che la sede della Fondazione è a titolo gratuito e che pertanto gli unici costi da fronteggiare sono quelli che rientrano nei costi generali non ripartibili e in alcune spese di carattere residuo, tipo un minimo di allestimento nella sala. Per quanto concerne, ancora, la ripartizione delle spese prefigurata dalla relazione tecnica, pur rilevando in via preliminare che l'onere annuo di funzionamento è configurato come limite di spesa, ritiene che andrebbero forniti elementi di informazione più puntuali volti ad assicurare che il citato limite sia idoneo ad assicurare il funzionamento della Fondazione, tenuto conto del numero minimo di unità di personale da impiegare e degli ulteriori costi minimi di gestione da fronteggiare, ciò al fine di escludere il verificarsi di successivi fabbisogni di spesa non previamente considerati. Per quanto concerne le imposte e tasse che si sarebbero riscosse con riferimento agli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, non ha invece osservazioni da formulare, dal momento che tale fattispecie dovrebbe configurarsi come rinuncia ad un maggior gettito non registrato nei tendenziali. Su tale aspetto ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 23, rileva che la norma – cui non sono ascritti effetti finanziari – prevede che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali al fine di rafforzare la tutela dei nomi di dominio caratterizzati dall'estensione «.it». Fa presente che la relazione tecnica afferma che detti protocolli sono gratuiti, in quanto finalizzati a definire le attività di collaborazione fra il Ministero e l'Organismo, e pertanto la disposizione ha carattere ordinamentale e non ne derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, considerato che tali elementi, idonei a suffragare l'assunzione di neutralità, sono riferiti dalla relazione tecnica ma non riportati dalla disposizione, dovrebbe essere valutata, a suo avviso, l'opportunità di inserire nel testo dell'articolo in esame un'apposita clausola di neutralità finanziaria. In ordine a tale aspetto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 27, rileva preliminarmente che la norma, introdotta nel corso dell'esame in Commissione, prevede l'istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette che è tenuto dal Ministero della cultura. Al riguardo, stante la mancanza di una relazione tecnica riferita alla norma in esame, ritiene necessario che il Governo assicuri che quest'ultima possa essere attuata senza aggravio di oneri, fermo restando che in tal caso andrebbe comunque valutata l'opportunità di inserire nel testo un'apposita clausola di neutralità finanziaria.
  Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 28, in merito, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Ministero della cultura adotti linee guida affinché le opere musicali, audiovisive e librarie conservate nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche siano conservate e fruibili anche nella loro versione originale, oltre che nelle eventuali rielaborazioni successive. Al riguardo, osserva che la norma parrebbe limitarsi a fornire una prescrizione specifica relativamente all'attività, già svolta a normativa vigente, di conservazione di opere. Tuttavia, a suo avviso, andrebbe comunque valutata l'opportunità, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, di inserire nel testo un'apposita clausola di neutralità finanziaria.
  Con riferimento all'articolo 29, nel rilevare preliminarmente che la norma in esame prevede l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese culturali e creative entro un limite massimo di spesa di tre Pag. 25milioni di euro l'anno dal 2024 al 2033, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, essendo l'onere limitato alla spesa autorizzata.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 29 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della cultura. Al riguardo, per quanto concerne la capienza delle risorse utilizzate a copertura non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Ciò posto, rileva in primo luogo l'opportunità di specificare anche al comma 3 l'importo degli oneri oggetto di copertura. In secondo luogo, con riferimento all'utilizzo fino al 2033 delle risorse derivanti dalla riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale, ravvisa l'esigenza di acquisire un chiarimento di carattere generale dal Governo in ordine al numero di esercizi finanziari per i quali è possibile utilizzare le risorse appostate sui singoli accantonamenti del citato fondo speciale.
  Con riferimento all'articolo 33, in merito ai profili di quantificazione, posto che la norma prevede un'autorizzazione di spesa per un importo fissato a 10 milioni di euro per il 2023 per finanziare misure di sostegno al settore rionale ed a 10 milioni di euro per il 2024 per finanziare misure di sostegno al settore fieristico, non ha osservazioni da formulare sotto questo profilo, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento disposto. Evidenzia tuttavia che, testualmente, il sostegno al settore fieristico, di cui al secondo periodo del comma 1, e ai mercati rionali, di cui al terzo periodo del comma 1, siano, per il Ministero delle imprese, attribuzioni di carattere permanente, non limitate ai soli esercizi 2023 e 2024. Andrebbe quindi valutata, a suo avviso, l'opportunità di coordinare la parte dispositiva della norma in esame con la relativa autorizzazione di spesa. Su tale aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 34, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la possibilità per i ristoratori italiani all'estero di richiedere il rilascio della certificazione distintiva di «Ristorante italiano nel mondo», al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che offrono all'estero prodotti enogastronomici conformi alle migliori tradizioni italiane all'estero. Fa presente che la certificazione, che ha la durata di tre anni ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, è rilasciata, su richiesta del ristoratore, da un ente certificatore accreditato, sulla base di un disciplinare adottato con decreto interministeriale. Al riguardo, rileva che durante l'esame in sede referente è stata soppressa la previsione, contenuta nel testo originario, che il rilascio della certificazione avvenga sulla base di una tariffa approvata. Preso atto che il rilascio è affidato a un ente certificatore accreditato, al fine di escludere che il rilascio delle certificazioni possa comportare oneri a carico della finanza pubblica, ritiene necessario precisare nel testo che i relativi oneri sono integralmente a carico dei soggetti interessati. Riguardo alla soppressione dei commi da 1144 a 1148 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, relativi alla definizione e promozione di una rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la relazione tecnica chiarisce che le disposizioni abrogate non sono mai state attuate.
  Per quanto attiene all'articolo 40, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, istituiscono presso il MinisteroPag. 26 dell'agricoltura il «Registro delle associazioni nazionali delle città d'identità», definiscono la nozione di «città d'identità» e demandano a un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle predette città e i requisiti delle loro associazioni. Viene quindi prevista una clausola di neutralità finanziaria. In proposito, considerato che l'emendamento che ha introdotto la disposizione non era corredato di relazione tecnica, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che la tenuta del registro possa essere assicurata senza aggravio di oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 40 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni competenti vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
  Con riferimento all'articolo 41, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma prevede l'istituzione di un contrassegno per il made in Italy, che le imprese che producono beni sul territorio nazionale possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni. Rileva che la relazione tecnica assicura che le disposizioni non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che possono, invece, generare introiti in favore dello Stato, in considerazione del contributo previsto dall'Istituto poligrafico a carico dei soggetti richiedenti. In proposito, posto che la norma non prevede esplicitamente né l'obbligo né la misura del predetto contributo, e che essa non ne rinvia la definizione neppure al decreto attuativo, i cui contenuti sono elencati al comma 4, segnala che andrebbe esplicitato più puntualmente quali siano le fonti di finanziamento per gli oneri derivanti dall'istituzione del contributo ovvero andrebbe valutata l'opportunità di prevedere nel testo che il decreto disciplini anche la misura del contributo a carico del richiedente. Inoltre, al fine di escludere che dalle disposizioni derivino oneri ascrivibili a procedure di infrazione, andrebbe acquisito, a suo avviso, l'avviso del Governo circa la compatibilità del previsto contrassegno per il Made in Italy con il diritto e la giurisprudenza eurounitaria in materia di contrassegni di provenienza.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 41 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni competenti vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
  Con riferimento all'articolo 47, in merito ai profili di quantificazione, rileva che i commi 1 e 4 autorizzano la spesa di 4 milioni per l'anno 2023 e 26 milioni per l'anno 2024. Fa presente che tale spesa è destinata all'erogazione di contributi e di finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy nonché la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità. Segnala che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari quantifica un effetto complessivo sugli anni 2023, 2024 e 2025 in termini di fabbisogno pari all'intera spesa autorizzata, ossia 30 milioni di euro complessivi nel triennio, mentre l'effetto in termini di indebitamento netto è pari alla metà, ossia 15 milioni complessivi nel triennio. Rileva, infine, che la relazione tecnica, ma non la norma, specifica che il 50 per cento della spesa autorizzata è destinata all'erogazione di contributi mentre il resto a finanziamenti agevolati. Alla luce di tali considerazioni, non ha osservazioni Pag. 27da formulare, considerato che l'onere è configurato quale tetto massimo di spesa e nel presupposto che la ripartizione dei fondi tra contributi e finanziamenti sia disposta in conformità con quanto specificato dalla relazione tecnica. Circa la distribuzione temporale degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, diversa da quella dello stanziamento, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura di conto capitale delle spese autorizzate.
  Rileva, inoltre, che il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, di un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche conformi alle previsioni di cui al decreto-legge n. 135 del 2018 che reca, fra l'altro, l'articolo 8-ter dedicato alle tecnologie basate su registri distribuiti. Rileva, poi, che il successivo comma 3, per l'istituzione e il funzionamento del catalogo, per il coordinamento con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia, per lo svolgimento delle attività di censimento e verifica e per la promozione di specifici casi d'uso sulla tracciabilità dei prodotti italiani, anche attraverso un soggetto gestore, autorizza la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, per l'istituzione del catalogo, e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento e la manutenzione dello stesso. Tanto premesso, pur prendendo atto del fatto che l'onere è configurato come tetto massimo di spesa, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi ed i dati sulla base dei quali è stata determinata la quantificazione proposta. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo fornisca tali dati ed elementi al fine di consentire la verifica della congruità della spesa autorizzata.
  Rileva infine che il prospetto riepilogativo registra la spesa autorizzata per l'istituzione del catalogo ed il suo aggiornamento e la sua manutenzione in 0,2 milioni di euro per il 2023 e 0,05 milioni di euro per il 2024, senza registrare – negli anni 2025 e 2026 – la spesa di 0.05 milioni che la norma dispone in via permanente. Su tale aspetto appare pertanto necessario, a suo avviso, acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 57, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma prevede un'autorizzazione di spesa di un milione di euro nel 2023 e due milioni di euro nel 2024 per la promozione e la comunicazione degli interventi previsti dal disegno di legge, nonché per rafforzare la comunicazione istituzionale attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, prevedendo altresì una quota di spese, comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, per il soggetto gestore cui sarà demandato l'aggiornamento del sito internet istituzionale. Rileva che la relazione tecnica indica elementi di costo relativi allo svolgimento di talune campagne pubblicitarie. Al riguardo, nell'osservare preliminarmente che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto, limite di spesa, evidenzia che le spese per la campagna pubblicitaria appaiono di carattere modulabile e programmabile in base alle disponibilità di risorse, laddove le spese per l'aggiornamento del sito internet dovrebbero essere quantificate in misura tale da garantire l'adempimento della previsione normativa, e su queste la relazione tecnica non fornisce elementi specifici o rassicurazioni. Ritiene dunque necessario acquisire dal Governo elementi di informazione volti a confermare che le risorse destinate al soggetto gestore siano congrue per ottenere l'aggiornamento del sito internet istituzionale, e che tale aggiornamento possa essere contenuto nel biennio 2023-2024, posto che per gli esercizi successivi non sono previsti stanziamenti.
  Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, l'articolo 59, comma 1, lettere da a) a d), fa fronte agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 8, 10, 14, 19, 33, 46, 47, 48, 51 e 57, per i quali rinvia a quanto in precedenza rilevato per i profili di quantificazione, con particolare riguardo al diverso impatto di talune delle citate disposizioni sui differenti saldi di finanza pubblica.
  In particolare, segnala che i predetti oneri sono quantificati dal testo in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024 e in Pag. 28630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, per l'anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 37.630.100 euro e, in termini di indebitamento netto, a 19.630.100 euro. Al riguardo, con riferimento all'alinea del citato comma 1, rileva in via preliminare la necessità di rettificare gli importi previsti a decorrere dal 2025, al fine di tenere debitamente conto delle spese previste dall'articolo 47, comma 3, in relazione all'aggiornamento e alla manutenzione del catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche, determinate in 50.000 euro annui a decorrere dal 2024, in linea con quanto riportato anche nella relazione tecnica, sebbene il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari circoscriva erroneamente le predette spese al solo anno 2024. In considerazione di ciò, ritiene in primo luogo necessario rettificare il comma 6 del citato articolo 47, laddove sono richiamati gli oneri complessivamente derivanti del medesimo articolo, che alla luce di quanto sopra illustrato risulterebbero pertanto pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, a 26.050.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12.050.000 euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 6.050.000 euro per l'anno 2025. Corrispondentemente, osserva che all'alinea del comma 1 dell'articolo 59 gli oneri previsti a decorrere dal 2025 dovrebbero quindi intendersi determinati in 680.100 euro annui, anziché in 630.100 euro annui, che aumentano, per il medesimo anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 37.680.100 euro e, in termini di indebitamento netto, a 19.680.100 euro, anziché a 37.630.100 euro e 19.630.100 euro. Fa presente che occorre conseguentemente aggiornare anche la copertura finanziaria di cui al medesimo comma 1, lettere da a) a d), dell'articolo 59, al fine di apprestare le occorrenti risorse finanziarie eventualmente incrementando la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy prevista dalla lettera b) del comma 1. Sull'insieme di tali aspetti appare necessario, a suo parere, acquisire l'avviso del Governo.
  Fermo restando quanto in precedenza evidenziato in ordine all'esigenza di integrare la copertura finanziaria, osserva che il testo della disposizione in esame provvede agli oneri ivi richiamati tramite le seguenti modalità: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87 milioni di euro per l'anno 2024, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, secondo quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, a 16.680.100 euro per l'anno 2024 e a 630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, secondo quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, secondo quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di conto capitale, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy; quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, secondo quanto disposto dalla lettera d), mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.
  In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, segnala che oggetto di riduzione è il Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, la cui dotazione di bilancio a legislazione vigente è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 95 milioni di euro per l'anno 2024. In proposito non ha osservazioni da formularePag. 29 con riferimento all'annualità 2023, posto che – come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – dallo stanziamento del Fondo stesso è già stato detratto l'importo corrispondente all'onere oggetto di copertura. A suo avviso, andrebbe viceversa acquisita una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che la riduzione prevista per l'anno 2024 non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, la cui dotazione, pari a 95 milioni di euro, è confermata anche dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Per quanto riguarda il diverso andamento della riduzione del Fondo in termini di fabbisogno e indebitamento netto previsto dalla disposizione in esame, rammenta che ciò riflette il differente impatto su tali saldi di finanza pubblica associato alla norma istitutiva del Fondo stesso rispetto a quelli contabilizzati sul saldo netto da finanziare.
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento del fondo speciale di cui si prevede la riduzione reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato, e dell'ulteriore riduzione disposta dal comma 4 dell'articolo 11, anche nell'ipotesi di imputazione a tale accantonamento dell'onere, pari a 50.000 euro a decorrere dal 2025, derivante dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 47.
  In merito alla terza modalità di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, giacché il Fondo oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità per l'annualità 2023, posto che – come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – dalla dotazione iniziale del Fondo stesso, pari a 12.574.892 euro, è già stato detratto l'importo corrispondente all'onere oggetto di copertura. Si rileva, peraltro, che l'utilizzo di risorse in conto capitale risulta congruo rispetto alle finalità di spesa previste dalle disposizioni oggetto della copertura finanziaria, non determinando quindi una possibile dequalificazione della spesa.
  In merito alla quarta modalità di copertura finanziaria, nel rilevare che il Fondo oggetto di riduzione presenta a legislazione vigente una dotazione iniziale pari a 382.470.168 euro, segnala che andrebbe comunque acquisita una conferma dal Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse impiegate a compensazione nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.
  Osserva, infine, che il comma 2 dell'articolo 59 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In proposito, non ha osservazioni da formulare. Per quanto concerne le proposte emendative riferite al provvedimento in esame, si riserva di formulare le richieste di chiarimento al Governo.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.
C. 1275 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Pag. 30

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, in relazione all'articolo 1, rileva preliminarmente che la norma in esame delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, di cui al comma 1. Sottolinea come, nell'esercizio della delega, il Governo, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi definiti dal comma 2 dell'articolo 1, lettere da a) a i): definire, per ciascuna categoria, i contratti collettivi più applicati, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo del contratto maggiormente applicato costituisca la condizione economica minima da riconoscersi ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria; stabilire per le società appaltatrici e subappaltatrici, negli appalti di servizi di qualunque tipo e settore, l'obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto; coerentemente, rafforzare le misure di verifica e controllo poste in capo alle stazioni appaltanti; estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi, individuati in base al criterio di maggiore applicazione, a quei gruppi di lavoratori non raggiunti da alcuna contrattazione collettiva, applicando il contratto della categoria più affine. Al riguardo, rileva in primo luogo che, poiché la delega in esame non sembra escludere dal suo ambito di applicazione il comparto pubblico, appare necessario che il Governo chiarisca se l'attuazione dei principi e criteri direttivi in essa contenuti ai contratti di lavoro subordinato e alle altre tipologie di contratti di cui siano parte le amministrazioni pubbliche possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In secondo luogo, rileva che, alle lettere da d) a f), la delega prevede principi e criteri direttivi che fanno riferimento ad alcune misure di agevolazione o incentivazione, che appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, di cui la delega medesima non prevede né la quantificazione e la relativa copertura né una clausola di neutralità finanziaria. Si tratta, in particolare, delle seguenti: prevedere strumenti di incentivazione atti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle esigenze diversificate derivanti dall'incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale; prevedere strumenti di misurazione basati sull'indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale effettuate con il flusso telematico UNIEMENS, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro; introdurre strumenti di incentivazione a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, che comportino altresì il riconoscimento, anche a favore dei lavoratori, di incentivi volti a bilanciare e, ove possibile, a compensare la riduzione del potere di acquisto degli stessi.
  In merito all'eventuale previsione di una clausola di neutralità finanziaria, rileva che, a fronte dei diversi principi e criteri direttivi che appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, vi è un solo principio e criterio direttivo che potrebbe potenzialmente generare effetti di segno opposto, cioè quello che prevede una successiva riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell'effettiva natura mutualistica, quali misure di rafforzamento della concorrenza e lotta alla evasione fiscale e contributiva, di cui alla lettera h). Tuttavia, segnala che gli effetti di maggior gettito derivanti dalla lotta all'evasione, di regola, prudenzialmente, non vengono utilizzati a compensazione di nuovi o maggiori oneri, ma sono rilevati soltanto a consuntivo. Su tale aspetto Pag. 31ritiene necessaria una conferma da parte del Governo. Ove tale valutazione fosse confermata, sottolinea come dovrebbe quindi considerarsi ragionevolmente certo il fatto che l'esercizio della delega comporterà nuovi o maggiori oneri; ciò che invece al momento appare incerto è l'ammontare degli oneri stessi, anche se tale incertezza sembrerebbe derivare, non già dalla complessità della materia trattata, come richiederebbe l'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009, per altro non espressamente richiamato dalla delega in esame, ma dal fatto che i principi e criteri direttivi che prevedono incentivi non sono stati sufficientemente sviluppati nel testo del provvedimento nemmeno sotto forma di limite massimo di spesa, come già rilevato in analoghe circostanze. Su tale ulteriore aspetto ritiene come necessaria una valutazione da parte del Governo.
  In relazione all'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva. Si prevede che il Governo, nell'esercizio della delega, si attenga ai seguenti principi e criteri direttivi definiti dalle lettere da a) a d) del comma 2 dell'articolo 2: razionalizzare le modalità di comunicazione tra imprese ed enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva; perfezionare, prevedendo anche il ricorso a strumenti tecnologici evoluti e l'implementazione di banche date condivise, le disposizioni in materia di ispezioni e controlli; introdurre forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto a fenomeni distorsivi del mercato del lavoro; prevedere che le suddette forme di rendicontazione si avvalgano delle risultanze ispettive dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dei suoi organi territoriali e di tutte le risultanze acquisite da parte degli organi deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva.
  In proposito, osserva come sia necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che i principi e criteri direttivi sopra esposti, che potrebbero richiedere nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni interessate e un potenziamento delle loro dotazioni strumentali, in conseguenza del prevedibile incremento dell'attività ispettiva, possano essere attuati nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, fermo restando che, anche in tal caso, si dovrebbe comunque valutare l'opportunità di introdurre nel testo della delega un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Claudio MANCINI (PD-IDP) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Mancini, e non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che è necessario escludere in modo espresso dall'ambito di applicazione delle deleghe legislative previste dal provvedimento il settore del pubblico impiego, posto che l'attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dalle medesime deleghe, ispirandosi a parametri che non appaiono compatibili con le peculiarità delle amministrazioni pubbliche, nelle quali non esistono settori o comparti di personale in regime di diritto privato non coperti dalla contrattazione collettiva, è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.
  In particolare, ricorda che i contratti collettivi nel pubblico impiego sono disciplinatiPag. 32 secondo criteri e modalità previste nel titolo III del decreto legislativo n. 165 del 2001, che individuano anche le risorse da destinare alla contrattazione tenendo necessariamente conto dei vincoli di finanza pubblica, mentre la contrattazione di secondo livello, oggetto del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), costituisce un livello di contrattazione interamente derivato, per competenza e valore, dalla contrattazione nazionale da cui ricava le risorse per il proprio svolgimento, fatta salva la possibilità di una loro integrazione, entro limiti di spesa specificamente previsti, da ultimo, dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017.
  Rileva che, in considerazione della complessità della materia trattata dalle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, riferite rispettivamente alla retribuzione dei lavoratori e alla contrattazione collettiva, nonché ai relativi controlli e allo sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva, non è possibile allo stato procedere alla determinazione puntuale degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la cui quantificazione dovrà essere effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  Evidenzia che, in attuazione di tale ultima disposizione legislativa, qualora all'esito di detta quantificazione risulti che uno o più decreti legislativi determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Ritiene necessario modificare la formulazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) e f), relativi, rispettivamente, all'incentivazione del progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello e del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, al fine di escludere che la loro attuazione sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri che non possano trovare compensazione nell'ambito del meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel rilevare anzitutto che, a suo avviso, le risposte della sottosegretaria Savino non sono state esaustive rispetto alle richieste formulate dal relatore, concorda sulla necessità di escludere il comparto delle amministrazioni pubbliche dall'ambito di applicazione del provvedimento.
  In riferimento ai principi di delega che determinano con certezza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, come quello di cui alla lettera f) dell'articolo 1, concernente l'introduzione di strumenti di incentivazione a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ricorda che l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, prevede che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, mentre, qualora, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti, ai quali deve essere allegata una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Al riguardo evidenzia che, nel provvedimento in esame, non è presente alcun riferimento a tale disposizione né agli effetti finanziari dei decreti.
  Fa inoltre notare che il riferimento alla complessità della materia trattata sottende la compresenza di principi e criteri direttivi che sono potenzialmente suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica cosicché risulta difficile determinare, al momento di approvazione della legge di delega, quale sia l'effetto finanziario complessivo derivante dalla sua attuazione.
  Ricorda che invece, qualora, come nel caso in esame, la presenza di oneri sia certa, per quanto non esattamente quantificabile,Pag. 33 non a causa della complessità della materia trattata ma per l'indeterminatezza dei principi e criteri direttivi di delega, il differimento della copertura finanziaria di oneri certi ad un futuro provvedimento legislativo in assenza della contestuale indicazione delle risorse cui farvi eventualmente fronte costituirebbe un'evidente violazione dell'articolo 81 della Costituzione, pertanto non sarebbe sufficiente prevedere l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, precedentemente descritto.
  Nel chiedere quindi alla rappresentante del Governo di chiarire se dall'attuazione della legge delega possano derivare invece maggiori entrate da destinare alla copertura dei predetti oneri, propone che in assenza di tali risorse, al comma 2 dell'articolo 1, siano soppresse non solo le lettere d) ed f) ma anche la lettera e) che, per quanto non sia stata menzionata dalla rappresentante del Governo tra le disposizioni da modificare, reca un principio di delega a suo avviso parimenti suscettibile di determinare nuovi oneri. In aggiunta alla soppressione di tali disposizioni, ritiene altresì necessario inserire una clausola di invarianza secondo la quale dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Ribadendo di non essere contraria nel merito al provvedimento in esame ma di sollevare questioni riguardanti il rispetto delle norme di contabilità pubblica, sostiene la necessità dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria anche in riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva, allo scopo di garantire che dalle misure di rafforzamento dell'attività ispettiva non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dalla deputata Guerra, reputa inusuale la posizione espressa dalla rappresentante del Governo che in sostanza, a suo avviso, ha chiesto la soppressione delle lettere d) e f) dell'articolo 1 giacché suscettibili di determinare nuovi oneri privi della necessaria copertura finanziaria in fase di attuazione della delega di cui al medesimo articolo e aggiunge che la stessa richiesta dovrebbe essere estesa anche alla lettera e), come già affermato dalla collega Guerra.
  Richiamando la relazione svolta dal relatore, nella quale si evidenzia che gli articoli 1 e 2 non recano principi di delega che, in ragione della complessità della materia trattata, giustificano il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, concorda con la necessità di inserire nel provvedimento due clausole di invarianza finanziaria riferite a ciascuna delle due disposizioni.
  In conclusione ammonisce la maggioranza e il Governo a non ripetere quanto accaduto con il decreto-legge n. 124 del 2023, nel quale l'articolo 16, recante la copertura finanziaria del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione, individuate da un successivo decreto ministeriale, è stata approvato in palese violazione delle norme di contabilità.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), in relazione all'intervento del collega Dell'Olio, puntualizza che la rappresentante del Governo non ha chiesto la soppressione delle lettere d) e f) dell'articolo 1 del provvedimento ma si è limitata a rilevare la necessità di modificare la loro attuale formulazione.

  Marco GRIMALDI (AVS) condivide la ricostruzione esposta dalla collega Guerra e si associa alla richiesta di inserire due clausole di neutralità finanziaria al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 1275 e abb.-A, recante deleghe al Pag. 34Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione,

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    è necessario escludere in modo espresso dall'ambito di applicazione delle deleghe legislative previste dal provvedimento il settore del pubblico impiego, posto che l'attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dalle medesime deleghe, ispirandosi a parametri che non appaiono compatibili con le peculiarità delle amministrazioni pubbliche, nelle quali non esistono settori o comparti di personale in regime di diritto privato non coperti dalla contrattazione collettiva, è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

    in particolare, i contratti collettivi nel pubblico impiego sono disciplinati secondo criteri e modalità previste nel titolo III del decreto legislativo n. 165 del 2001, che individuano anche le risorse da destinare alla contrattazione tenendo necessariamente conto dei vincoli di finanza pubblica, mentre la contrattazione di secondo livello, oggetto del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), costituisce un livello di contrattazione interamente derivato, per competenza e valore, dalla contrattazione nazionale da cui ricava le risorse per il proprio svolgimento, fatta salva la possibilità di una loro integrazione, entro limiti di spesa specificamente previsti, da ultimo, dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017;

    in considerazione della complessità della materia trattata dalle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, riferite rispettivamente alla retribuzione dei lavoratori e alla contrattazione collettiva, nonché ai relativi controlli e allo sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva, non è possibile allo stato procedere alla determinazione puntuale degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la cui quantificazione dovrà essere effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

    in attuazione di tale ultima disposizione legislativa, qualora all'esito di detta quantificazione risulti che uno o più decreti legislativi determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

    si rende necessario modificare la formulazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) e f), relativi, rispettivamente, all'incentivazione del progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello e del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, al fine di escludere che la loro attuazione sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri che non possano trovare compensazione nell'ambito del meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 1, alinea, sopprimere le parole: dei vincoli di finanza pubblica e.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al medesimo articolo 1, comma 3, sopprimere le parole: , corredati di relazione tecnica,

   b) all'articolo 2, comma 3, sopprimere le parole: , corredati di relazione tecnica,

   c) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente: Art. 3. (Disposizioni finanziarie) – 1. Pag. 35Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
   2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  All'articolo 1, comma 2, lettera d), sostituire le parole: di incentivazione atti con la seguente: volti.

  All'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole: di incentivazione e sostituire le parole: che comportino altresì il riconoscimento, anche a favore dei lavoratori, con le seguenti: , anche attraverso l'eventuale riconoscimento ai lavoratori.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente: Art. 3. (Ambito di applicazione). 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai contratti collettivi ad essi applicabili.»

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) sottolinea che, come già rilevato nel precedente intervento, nella proposta di parere formulata dal relatore, non viene modificata la lettera e) dell'articolo 1 allo scopo di escludere l'insorgenza di nuovi oneri.
  Evidenzia inoltre che, mentre in questo caso la previsione di incentivi di cui alla lettera f) viene modificata per salvaguardare la neutralità finanziaria del provvedimento, nel parere espresso dalla Commissione Bilancio sul testo iniziale del provvedimento, proposto dalle opposizioni, la presenza di una disposizione analoga ha comportato la soppressione dell'intero articolo 7.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), in ragione della particolare rilevanza del provvedimento nonché dei profili finanziari che ne derivano, chiede al presidente di disporre una breve sospensione della seduta per consentire un più adeguato approfondimento del parere formulato dal relatore.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta del deputato Ubaldo Pagano, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.55.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur rilevando che la proposta di parere formulata dal relatore contiene taluni elementi sostanzialmente condivisibili, quali l'espressa previsione della non applicabilità della disciplina oggetto delle deleghe ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche, nonché l'introduzione di una disposizione di copertura finanziaria delle deleghe, ritiene tuttavia che il contenuto dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere d) e f) del comma 2 dell'articolo 1, anche nella riformulazione proposta dal relatore, costituiscano un serio problema dal punto di vista dell'effettivo rispetto di quanto stabilito dall'articolo 81 della Costituzione sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa.
  Al riguardo, rileva infatti che i citati principi e criteri direttivi, al pari di quello recato dalla lettera e) del comma 2 del medesimo articolo 1, nella misura in cui prevedono comunque, sia pure larvatamente, il riconoscimento di incentivi, sono certamente produttivi di maggiori oneri a carico della finanza pubblica già in questa sede direttamente quantificabili, privi di qualsivoglia copertura finanziaria nell'ambito del provvedimento stesso.
  Osserva che, in tal modo, viene a delinearsi una procedura di sostanziale rinvio Pag. 36della citata copertura finanziaria ad un futuro provvedimento legislativo, in palese violazione del dettato di cui all'articolo 81 della Costituzione.
  Ritiene che, così agendo, si rischia seriamente di creare un grave precedente parlamentare in sede di valutazione dei profili finanziari dei singoli provvedimenti da parte della Commissione Bilancio, laddove sarebbe stato opportuno intervenire diversamente sul testo in discussione, come ad esempio avvenuto in occasione dell'esame in sede consultiva della proposta di legge C. 536-A e abbinate sul contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

  Marco GRIMALDI (AVS), associandosi alle considerazioni critiche svolte dalla deputata Guerra, censura l'indisponibilità del Governo a ricercare una differente soluzione alle perplessità di carattere finanziario relative ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) e f), che possa risultare maggiormente aderente ai rilievi formulati sul punto dallo stesso relatore, fermo restando che anche la successiva lettera e) della disposizione appare chiaramente suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla cui copertura finanziaria si provvederebbe tramite un successivo provvedimento legislativo.
  Osserva che una tale modalità di operare si colloca in netto contrasto rispetto alle valutazioni poste alla base di pareri espressi dalla Commissione Bilancio nel corso della presente legislatura su provvedimenti che presentavano analoghe caratteristiche dal punto di vista finanziario, come avvenuto, ad esempio, nel caso dell'esame in sede consultiva sulla proposta di legge avente ad oggetto il contrasto del bullismo e del cyberbullismo dianzi richiamata dalla deputata Guerra.
  Auspica pertanto che sull'insieme di tali problematiche possa svilupparsi una discussione seria e obiettiva, tanto più in considerazione del fatto che le finalità del testo originario del provvedimento relativo all'introduzione del salario minimo, proposto dai gruppi parlamentari di opposizione e a tale titolo calendarizzato per la discussione in Assemblea, sono state, per deliberata volontà del Governo e della maggioranza che lo sostiene, totalmente vanificate e snaturate, stante la trasformazione del testo medesimo in un provvedimento di delega.
  Tutto ciò considerato, si riserva pertanto di sottoporre all'attenzione della Presidenza della Camera il complesso delle anomalie succintamente richiamate nel suo intervento.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel rammentare che sul testo originario del provvedimento la contrarietà del Governo per i profili finanziari aveva riguardato il solo articolo 7, che prevedeva benefici in favore dei datori di lavoro, sottolinea che la proposta di parere formulata dal relatore sul testo ora all'esame dell'Assemblea, da un lato, in maniera condivisibile prevede la non applicabilità della disciplina oggetto delle deleghe ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche, dall'altro, tuttavia, mantiene sostanzialmente inalterati taluni principi e criteri direttivi che, sebbene parzialmente riformulati, risultano comunque suscettibili di determinare con ogni evidenza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, privi di adeguata quantificazione e copertura. Ciò premesso, ritiene quindi che l'eventuale approvazione della citata proposta di parere rappresenterebbe una grave violazione dei vincoli imposti dall'articolo 81 della Costituzione.

  Silvio LAI (PD-IDP) invita la maggioranza e il Governo a una doverosa riflessione sull'evidente paradosso costituito dall'esame di un provvedimento che, presentato dai gruppi di opposizione al fine di prevedere l'introduzione del salario minimo legale, si è quindi trasformato, per le note vicende occorse durante l'esame in sede referente, in un provvedimento di delega, in ciò gravemente comprimendo le prerogative riconosciute ai gruppi di opposizione, che allo stato non risultano evidentemente ancora tutelati a sufficienza.
  Venendo quindi ai profili di ordine strettamente finanziario, richiama l'attenzione sul fatto che, per quanto la legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 preveda espressamente, all'articolo 17, comma 2, e Pag. 37comunque in relazione esclusivamente a deleghe il cui oggetto materiale presenti caratteri di complessità, la possibilità di differire al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi la determinazione puntuale degli effetti finanziari derivanti dai medesimi, anche i provvedimenti recanti deleghe al Governo debbono necessariamente garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Osserva che nel presente caso tale ultimo vincolo appare gravemente aggirato, dal momento che il testo in esame è suscettibile con ogni evidenza di comportare oneri certi a carico della finanza pubblica, privi dei necessari mezzi di copertura finanziaria.
  Rileva, in particolare, che il contenuto dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere d) e f) del comma 2 dell'articolo 1, anche nella riformulazione proposta dal relatore, al pari di quelli di cui alla lettera e) della medesima disposizione, richiedono, in ragione della loro natura palesemente onerosa, l'indicazione già nel testo in discussione di una apposita copertura finanziaria, pena il verificarsi di un grave precedente parlamentare in sede di analisi dei profili finanziari dei provvedimenti sottoposti al vaglio della Commissione Bilancio, con rilevanti conseguenze negative di natura giuridica oltre che politica.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ricordare di essersi espresso in passato in maniera contraria rispetto all'introduzione del principio dell'equilibrio di bilancio in Costituzione, nondimeno richiama la Commissione al dovere politico ed istituzionale di garantire nella presente sede lo scrupoloso rispetto delle dell'articolo 81 della Carta fondamentale, che rappresenta un vincolo inderogabile per qualsiasi provvedimento di spesa.
  Osserva, peraltro, che la consistenza numerica dell'attuale maggioranza in Parlamento non può comunque determinare l'insorgenza di prassi e modalità operative che sono state introdotte nel corso di questa legislatura in maniera del tutto inusuale ed inopinata rispetto all'esperienza costantemente registrata in passato.
  Si riferisce alle valutazioni a suo avviso arbitrarie che hanno in alcune circostanze improntato l'esercizio delle competenze della Commissione Bilancio in sede di esame dei profili di natura finanziaria dei provvedimenti sottoposti al suo esame, che ha portato in alcuni casi all'espressione di pareri contrari non adeguatamente motivati e, in altri, a ignorare profili problematici segnalati in modo chiaro nella documentazione tecnica.
  Con riferimento alla vicenda odierna, richiama le valutazioni che hanno accompagnato l'esame in sede consultiva del disegno di legge di delega relativo alla riforma del sistema fiscale, approvato la scorsa estate, evidenziando tuttavia che quel provvedimento, a differenza del caso attuale, pur richiamando il meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, prevedeva nell'ambito dei criteri di delega una revisione delle cosiddette tax expenditures suscettibile di determinare, almeno sulla carta, maggiori entrate che potessero almeno in parte bilanciare le minori entrate derivanti dalle altre disposizioni. Rileva, peraltro, che già in quel caso i parametri di valutazione adottati dalla Commissione non furono particolarmente stringenti, come dimostra il fatto che lo schema di decreto legislativo che ha previsto per un anno la rimodulazione degli scaglioni IRPEF ha dovuto attingere a fondi esterni ai provvedimenti delegati.
  Evidenzia tuttavia che, a differenza di quanto pure già avvenuto in passato, nel caso odierno si è oltrepassato, a suo avviso, ogni ragionevole limite rispetto ad una corretta concezione delle delicate funzioni di controllo dei profili finanziari recati dai provvedimenti affidate alla Commissione Bilancio, giacché la proposta di parere formulata dal relatore appare piuttosto il frutto di un vero e proprio diktat imposto dal Governo, anche agli stessi gruppi di maggioranza, che pregiudica di fatto ogni sia pur elementare forma di controllo parlamentare in ordine alla rigorosa verifica delle implicazioni finanziarie dei provvedimenti sottoposti al vaglio della Commissione medesima.Pag. 38
  A fronte di tale atto di grave prevaricazione da parte del Governo e della maggioranza all'ennesima forzatura della prassi costantemente seguita nell'esercizio delle competenze della Commissione, preannunzia dunque, a nome del gruppo del Partito Democratico, l'intenzione di porre formalmente la questione all'attenzione del Presidente della Camera al fine di evitare per il futuro che, nello svolgimento delle delicate funzioni attribuite a questa Commissione, possa ripetersi il sostanziale aggiramento del dettato dell'articolo 81 della Costituzione. Nonostante le forti criticità testé esposte, intende comunque ringraziare il relatore Pella per l'impegno profuso nello sforzo di comprendere le legittime preoccupazioni rappresentate dal gruppo del Partito Democratico in merito al complessivo impianto finanziario del provvedimento.

  Claudio MANCINI (PD-IDP) considera un serio errore politico la proposta di parere formulata dal relatore, rilevando che tale proposta dimostra una volta ancora il progressivo impoverimento del ruolo svolto dalla Commissione Bilancio della Camera, che si appresta, tra l'altro, a discutere in tempi molto ristretti il decreto-legge n. 145 del 2023 e il disegno di legge di bilancio relativo al triennio 2024-2026, con la certezza di non poter apportare alcuna modifica ai due provvedimenti.
  Ritiene, in particolare, che nella presente circostanza la Commissione abbia sostanzialmente rinunciato ad esercitare le delicate funzioni ad essa affidate dal Regolamento, tanto più rispetto a un provvedimento presentato dai gruppi di opposizione e snaturato dalla maggioranza. A suo giudizio, con il parere odierno si intende sostanzialmente lasciar credere che vi sia da parte del Governo e della maggioranza una proposta alternativa sul tema cruciale del salario minimo, motivo per cui nel testo è stata introdotta anche la previsione di forme di incentivazione a vario titolo declinate. A suo avviso, non sfugge invece ad alcuno che il provvedimento in esame è chiaramente indirizzato su un binario morto, dal momento che, anche in caso di sua approvazione, i decreti attuativi con ogni probabilità non saranno adottati, proprio per quella carenza di copertura finanziaria di cui al momento non vi è traccia neppure nell'articolato, con un evidente danno per gli interessi dei lavoratori, da un lato, e con una beffa per i proponenti dell'originario testo relativo all'introduzione del salario minimo, dall'altro.
  Nel sottolineare come, anche a prescindere dalla meritevole iniziativa preannunziata dal collega Ubaldo Pagano, nel nostro Paese la tutela dell'articolo 81 della Costituzione sia assicurata anche da altri autorevoli soggetti istituzionali esterni al circuito parlamentare, osserva tuttavia come l'odierna vicenda rappresenti l'ennesima dimostrazione dell'ulteriore declassamento del ruolo svolto dalla Commissione Bilancio, soprattutto per effetto di una volontà deliberata del Governo in tale direzione, rispetto alla quale anche taluni colleghi della maggioranza, pure animati da senso di responsabilità, si sono dovuti adeguare.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) preannunzia, a nome del gruppo M5S, l'intenzione di rivolgere alla Presidenza della Camera un'iniziativa avente finalità analoghe a quelle prima rappresentate dal deputato Ubaldo Pagano.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara il voto contrario del gruppo del Partito Democratico, ribadendo una volta ancora come la riformulazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere d) e f) del comma 2 dell'articolo 1, cui è stato subordinata l'espressione di un parere favorevole da parte del relatore e del Governo, risulti del tutto insostenibile dal punto di vista del rispetto di quanto prescritto dall'articolo 81 della Costituzione, in quanto non modifica la sostanza dei medesimi principi e criteri direttivi.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

Pag. 39

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede alla presidenza di effettuare la verifica del risultato della votazione appena svolta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, al termine della verifica effettuata, conferma che la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento è approvata.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala le proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai rispettivi effetti finanziari.
  Richiama, in primo luogo, l'emendamento Conte 1.1000, che riproduce sostanzialmente i contenuti della proposta di legge C. 1275 sulla quale la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere il 17 ottobre 2023, salva la previsione della costituzione di un fondo per il salario minimo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato a contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti per adeguare il trattamento economico minimo all'importo di 9 euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura.
  Fa quindi presente l'emendamento Boschi 1.1004, che modifica il principio e criterio direttivo della delega in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva relativo alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa prevedendo che tale partecipazione sia promossa anche attraverso misure fiscali mirate alla loro incentivazione.
  Rileva, altresì, che l'emendamento Faraone 1.1005 introduce un principio e criterio direttivo della delega in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva relativo all'introduzione di incentivi per la riduzione del rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche e il salario aziendale minimo.
  In proposito, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari di entrambe tali proposte emendative, che appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, anche al fine di verificare se tali oneri possano trovare copertura nell'ambito della cornice finanziaria del provvedimento in esame.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario sugli emendamenti Conte 1.1000, Boschi 1.1004 e Faraone 1.1005 puntualmente indicati dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre non ha rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) considera arbitrarie le valutazioni sulla cui base è stata proposta l'espressione di un parere contrario in particolare sugli emendamenti Boschi 1.1004 e Faraone 1.1005, di cui pure non condivide il merito, dal momento che essi sono configurati in termini sostanzialmente equiparabili ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere d) e f) del comma 2 dell'articolo 1, su cui in precedenza il relatore e il Governo hanno formulato un parere favorevole a condizione che venissero apportate talune limitate modificazioni. Quanto, invece, all'emendamento Conte 1.1000 segnala che quest'ultimo, a differenza di quanto dichiarato dalla sottosegretaria Savino, reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla sua eventuale attuazione.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel precisare quanto dianzi rappresentato, confermaPag. 40 il parere contrario sull'emendamento Conte 1.1000, specificando che il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato a copertura degli oneri per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, non reca le necessarie disponibilità, sulla base della dotazione del Fondo stesso risultante a legislazione vigente.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) contesta il dato fornito dalla rappresentante del Governo, giacché dalle verifiche svolte dal proprio gruppo il Fondo in parola sembrerebbe invece recare le occorrenti disponibilità finanziarie a fronte degli oneri previsti dall'emendamento Conte 1.1000.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) osserva che per l'ennesima volta il Governo, per il tramite della sua rappresentante, non ha correttamente adempiuto alle richieste di chiarimento formulate dal relatore sulle predette proposte emendative, con particolare riguardo all'emendamento Conte 1.1000, rispetto al quale la sottosegretaria Savino si è inizialmente limitata ad affermare che la sua attuazione avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
  Per quanto concerne, invece, la questione relativa all'effettivo ammontare delle risorse disponibili iscritte sul citato Fondo per le esigenze indifferibili, nel prendere atto al riguardo di una valutazione discordante tra la rappresentante del Governo e la deputata Guerra, osserva tuttavia che, qualora, pur in presenza delle occorrenti disponibilità, da parte del Governo vi fosse comunque l'intenzione di destinarle ad interventi diversi rispetto a quelli recati dall'emendamento Conte 1.1000, tale contrarietà andrebbe più correttamente rappresentata presso la Commissione di merito, anziché presso la Commissione Bilancio, pena lo svilimento delle competenze da quest'ultima esercitate in ordine alla verifica dell'adeguatezza delle coperture finanziarie.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ritiene indispensabile che il Governo chiarisca se il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, rechi o meno risorse disponibili per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 previsto a copertura dall'emendamento Conte 1.1000.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO ribadisce che le attuali disponibilità del predetto Fondo per le esigenze indifferibili risultano inferiori rispetto al fabbisogno di spesa indicato dall'emendamento Conte 1.1000.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1000, 1.1004 e 1.1005, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), anche alla luce delle considerazioni complessivamente espresse dalla sottosegretaria Savino, non ritiene sussistano allo stato le condizioni affinché la Commissione Bilancio possa correttamente pronunciarsi sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto delle richieste formulate in tal senso da alcuni colleghi, non essendovi obiezioni, dispone una breve sospensione della seduta, al fine di consentire lo svolgimento di ulteriori approfondimenti sulle proposte emendative in esame.

  La seduta, sospesa alle 15.35, riprende alle 15.40.

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  La sottosegretaria Sandra SAVINO, a rettifica del parere espresso in precedenza, conferma il parere contrario sull'emendamento Conte 1.1000, mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti Boschi 1.1004 e Faraone 1.1005.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, conferma la proposta di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1000, 1.1004 e 1.1005, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.45.