CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 dicembre 2023
211.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS. – Interviene, in videoconferenza, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 15.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro PITTALIS, presidente, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 18 dicembre e che l'Assemblea ne ha deliberato l'urgenza, riducendo quindi della metà il termine per la Commissione per svolgere l'esame in sede referente.

  Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una analisi dettagliata del testo del provvedimento, che è composto da 22 articoli, suddivisi in 6 capi, sottolineando che la relazione si soffermerà sulle sole parti che investono profili di competenza della Commissione.
  Evidenzia che l'articolo 8 – introdotto al Senato – reca modifiche al codice della nautica da diporto. In particolare, si consente lo svolgimento dell'attività di mediatore di diporto – cioè colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto – anche a coloro che siano stati condannati a una pena detentiva superiore a tre anni, ove il reato sia estinto.
  L'articolo 9, comma 2, interviene sul codice del consumo, prevedendo che, ai fini del perfezionamento dei contratti a distanza conclusi per telefono, il consenso dato dal consumatore non è valido se questi non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile.
  L'articolo 18 designa l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato quale autorità preposta all'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati Pag. 14equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. «Digital Market Act»).
  Il comma 4 specifica che, ai fini dell'esecuzione del Digital Market Act, nella parte in cui prevede la possibilità che l'autorità nazionale in materia di concorrenza svolga nell'ordinamento indagini finalizzate all'eventuale accertamento da parte della Commissione europea delle violazioni ivi previste, l'AGCM può irrogare le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della legge n. 287 del 1990.
  Il comma 8 fa salve le competenze generali di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ad alcuni dei profili disciplinati dal richiamato regolamento, per i quali più evidente appare il rischio di violazione del diritto fondamentale alla tutela e alla riservatezza dei dati personali.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

  Pietro PITTALIS, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della professione di guida turistica.
C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro PITTALIS, presidente, ricorda che l'Assemblea ha deliberato di fissare al 14 dicembre il termine per la conclusione dell'esame in Assemblea, in quanto collegato alla manovra di finanza pubblica e che esso figura nel calendario dei lavori a partire da domani, mercoledì 6 dicembre.

  Daniela DONDI (FDI), relatrice, fa presente che il disegno di legge, che a seguito dell'esame da parte del Senato è composto da 15 articoli, è collegato alla manovra di finanza pubblica e dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare, contempla l'ordinamento delle professioni delle guide turistiche La riforma si prefigge l'obiettivo di definire uno standard nazionale per le guide turistiche. Il conseguimento del target è previsto entro dicembre 2023.
  La presente relazione si sofferma sui contenuti del provvedimento che riguardano aspetti di interesse della Commissione Giustizia, rinviando invece alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo.
  In primo luogo, si segnala l'articolo 4, comma 2, lettere d) ed e) che, in relazione ai requisiti per abilitazione all'esercizio di guida turistica, prevedono, rispettivamente, il non aver subìto condanne passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto e il non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale.
  L'articolo 12 dispone i divieti e le sanzioni per chi eserciti senza titolo la professione di guida turistica.
  In particolare, il comma 1 vieta a chiunque di svolgere o offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione delle norme contenute nel provvedimento e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale previsto dall'articolo 5. La disposizione fa comunque salve le eccezioni contemplate dal comma 2 dell'articolo 3, sostanzialmente legate all'esercizio della professione su base temporanea e occasionale o ancora, alla prestazione gratuita in occasione di aperture straordinarie organizzate di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura organizzate da persone giuridiche ed enti del terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche.Pag. 15
  Il comma 2 reca il divieto di utilizzo di tessere o di altri segni distintivi idonei ai fini dell'identificazione come guida turistica in assenza del titolo abilitante.
  Il comma 3 prevede altresì il divieto per agenzie di viaggio, tour operator e altri intermediari di avvalersi, anche attraverso piattaforme digitali, di persone non iscritte nell'elenco nazionale.
  Ai sensi del comma 4 è vietato a chiunque di interdire od ostacolare l'ingresso e l'esercizio della professione di guida turistica in tutti gli istituti e luoghi della cultura, anche appartenenti a privati, aperti al pubblico.
  Il comma 5 prevede le sanzioni amministrative da applicare nei casi di violazione dei divieti testé illustrati salvo che il fatto non costituisca reato. La norma stabilisce che per la violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 4 si applica ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale una sanzione pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. I soggetti di cui al comma 3 e i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico anche appartenenti a soggetti privati sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000.
  La violazione degli obblighi per le guide turistiche di esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e di fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale, imposti dall'articolo 11, è invece punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
  Il comma 7 dispone la sanzione da 1.500 a euro 6.000 per la violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a). La norma richiamata rimette ad un decreto ministeriale le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonché le relative modalità di accertamento «ferma restando la necessità di una dichiarazione preventiva dell'interessato, da presentare di volta in volta in via telematica al Ministero del turismo».
  Ai sensi del comma 8 le funzioni di controllo sono rimesse ai comuni che le esercitano tramite gli organi di polizia locale ed ogni altro soggetto autorizzato. Anche in questo caso la definizione delle modalità e dei limiti di esercizio delle suddette funzioni è demandata a un decreto ministeriale.
  Il comma 9 prevede che il comune nel cui territorio è commessa la violazione è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.
  Il comma 10 richiama, per quanto non previsto dalla presente legge, l'applicazione alle procedure sanzionatorie delle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

  Pietro PITTALIS, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.