CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 novembre 2023
209.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 9.10.

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DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.
C. 1474-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI) relatrice, osserva preliminarmente che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è già stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 15 novembre 2023, che ha espresso in tale sede un parere favorevole. Segnala, altresì, che gli emendamenti e i subemendamenti approvati in sede referente non sono corredati di relazione tecnica, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 5.100, del Governo, cui invece è stata allegata una relazione tecnica.
  Passando quindi all'illustrazione delle modifiche introdotte dalla competente Commissione in sede referente aventi carattere finanziario, rileva preliminarmente che l'articolo 5, comma 2-bis prevede che il Presidente della Regione Campania, in qualità di Commissario straordinario per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, trasmetta al Governo una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto medesimo, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento. Rileva che, secondo quanto asserito dalla relazione tecnica, le disposizioni hanno ad oggetto un'incombenza procedimentale da adempiere nell'esercizio delle ordinarie funzioni istituzionali, con la conseguenza che dalla relativa attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, non ha osservazioni da formulare. Fa, inoltre, presente che ai sensi della medesima disposizione la regione Campania individua le risorse, tra quelle disponibili in esito alle attività sopra delineate, da destinare al comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione per l'anno 2024 delle medesime gallerie. Segnala che per tali attività il comune di Pozzuoli potrà avvalersi, anche mediante sottoscrizione di apposita convenzione, di ANAS Spa, cui è dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette attività nel limite delle risorse disponibili. Al riguardo, rileva preliminarmente che quest'ultima disposizione, introdotta con un subemendamento non corredato di relazione tecnica, individua una nuova ulteriore destinazione di risorse già stanziate e destinate a spesa, e sotto questo profilo non ha osservazioni da formulare. Sul punto, ritiene tuttavia che andrebbe assicurato che tale destinazione, essendo di carattere obbligatorio, sia comunque subordinata alla presenza di risorse disponibili all'esito della predetta ricognizione.
  Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 6, rileva preliminarmente che le disposizioni in oggetto integrano la dotazione finanziaria prevista per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei. In particolare, rileva che le modifiche approvate dalla Commissione di merito prevedono che, nel quadro della ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati coordinata dalla Città metropolitana di Napoli, possa essere reclutato personale per un arco temporale di ventiquattro mesi, in luogo dei dodici originariamente previsti. Parallelamente, le modifiche in esame elevano da 4 a 6,8 milioni di euro, sempre per l'anno 2023, il limite massimo della spesa autorizzata in favore dei comuni che procederanno al predetto reclutamento. Rammenta, inoltre, che durantePag. 25 l'esame del testo originario del presente decreto-legge presso la Commissione Bilancio in sede consultiva, è stata avanzata una richiesta di chiarimenti circa il fatto che l'intero onere fosse stato imputato al 2023, sebbene l'impiego di personale fosse previsto anche nell'anno 2024. Ricorda che, con riguardo a tali rilievi, la rappresentante del Governo nella citata seduta del 15 novembre 2023 ha affermato che le risorse saranno trasferite ai comuni interessati nell'anno 2023 e saranno impiegate secondo il profilo temporale dei relativi interventi e che l'utilizzo delle risorse non determina effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente negli andamenti tendenziali di finanza pubblica. Alla luce di quanto premesso, reputa necessario che il Governo chiarisca se anche l'ulteriore spesa di 2,8 milioni di euro, trasferita ai comuni nel 2023 e prevedibilmente impiegata nel 2024 e 2025, in forza del prolungamento dell'arco temporale di utilizzo del personale, non determini effetti sui saldi di indebitamento e fabbisogno come sembra evincersi dal testo della disposizione. In particolare, in tal caso dovrebbe essere chiarito sulla base di quale procedura possano essere già state imputate ai tendenziali di fabbisogno e di indebitamento netto negli esercizi 2024 e 2025 spese ancora non autorizzate dalla legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, al comma 1 dell'articolo 7 è stato incrementato l'importo degli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 3, lettere a), b) e c), relativamente all'analisi di vulnerabilità, e 4, nonché agli articoli 3, 4, 5 e 6, prevedendosi che agli ulteriori oneri, pari a euro 2,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, fermo restando quanto osservato in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul citato Fondo sono disponibili per l'anno 2023 circa 10,3 milioni di euro.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dalla relatrice fa presente che, per quanto attiene all'articolo 5, comma 2-bis, la regione Campania provvederà a destinare al comune di Pozzuoli un contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024 solo qualora dalla ricognizione effettuata ai sensi della medesima disposizione risulti effettivamente la presenza di risorse disponibili.
  Precisa, inoltre, che al fine di assicurare la corrispondenza anche sotto il profilo temporale tra gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte all'articolo 6, comma 1, lettera a), che consentono il reclutamento di personale per un arco temporale di ventiquattro mesi, in luogo dei dodici originariamente previsti, e la relativa copertura finanziaria, la riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente provvedimento deve essere riferita agli esercizi finanziari 2024 e 2025 e ripartita tra i medesimi esercizi secondo il profilo temporale dei relativi oneri.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, alla luce di quanto indicato dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1474-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 140 del 2023, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento all'articolo 5, comma 2-bis, la Regione Campania provvederà a Pag. 26destinare al comune di Pozzuoli un contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024 solo qualora dalla ricognizione effettuata ai sensi della medesima disposizione risulti effettivamente la presenza di risorse disponibili;

    al fine di assicurare la corrispondenza anche sotto il profilo temporale tra gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte all'articolo 6, comma 1, lettera a), che consentono il reclutamento di personale per un arco temporale di ventiquattro mesi, in luogo dei dodici originariamente previsti, e la relativa copertura finanziaria, la riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente provvedimento deve essere riferita agli esercizi finanziari 2024 e 2025 e ripartita tra i medesimi esercizi secondo il profilo temporale dei relativi oneri,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 6, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro per l'anno 2023, alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, lettere a), b) e c), relativamente all'analisi di vulnerabilità, e 4, nonché dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 14.142.858 per l'anno 2023, a euro 1.324.142 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   b) quanto a euro 467.000 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Caso 2.5, che prevede, tra l'altro, l'effettuazione di un'analisi della vulnerabilità delle strutture degli istituti e dei luoghi della cultura, stabilendo a tal fine che le strutture del Ministero della cultura possano avvalersi di esperti entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024, senza tuttavia individuare la necessaria copertura finanziaria;

   Sarracino 2.13, che prevede che per gli interventi antisismici realizzati nell'area dei Campi Flegrei sia possibile beneficiare di una detrazione pari al 110 per cento Pag. 27delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026, utilizzabile anche mediante cessione del credito o sconto in fattura, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né indicare la relativa copertura finanziaria;

   Santillo 2.48, che riconosce una detrazione fiscale pari al 110 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026 per interventi effettuati su edifici ubicati nella zona individuata all'esito della delimitazione speditiva di cui al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 2, utilizzabile anche mediante cessione del credito o sconto in fattura, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né indicare la relativa copertura finanziaria;

   Santillo 2.49, che riconosce una detrazione fiscale pari al 110 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026 per interventi di mitigazione del rischio sismico sugli edifici privati individuati dall'analisi della vulnerabilità sismica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), utilizzabile anche mediante cessione del credito o sconto in fattura, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né indicare la relativa copertura finanziaria;

   gli identici emendamenti Ruffino 2.52 e Bonelli 2.54, che riconoscono una detrazione fiscale pari al 110 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026 per interventi di mitigazione del rischio sismico sugli edifici privati individuati dall'analisi della vulnerabilità sismica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né indicare la relativa copertura finanziaria;

   Ilaria Fontana 2.02, che riconosce una detrazione fiscale, utilizzabile anche mediante cessione del credito o sconto in fattura, pari al 110 per cento delle spese relative alla classificazione e alla verifica sismica degli immobili ad uso abitativo o produttivo ubicati nei territori ricadenti nella zona rossa, fino a un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per ciascuna unità immobiliare, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né indicare la relativa copertura finanziaria;

   De Luca 5.4, che prevede che nelle attività di ricognizione delle criticità della rete infrastrutturale di cui all'articolo 5 sia data priorità al completamento, alla realizzazione e all'apertura delle opere del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale, attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive poste a carico del bilancio dello Stato, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria.

  Per altre proposte emendative ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai rispettivi effetti finanziari.
  In primo luogo, segnala l'emendamento Caso 2.23, che prevede che nel piano straordinario di vulnerabilità di cui all'articolo 2 sia inclusa l'istituzione di un Osservatorio permanente dei Campi Flegrei entro il limite di spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 e 200.000 euro a decorrere dall'anno 2025, ponendo i relativi oneri a carico delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.
  Richiama, quindi, l'emendamento Caso 2.1001, che prevede che nel piano straordinario di vulnerabilità di cui all'articolo 2 sia incluso il potenziamento del sistema di monitoraggio sismico e vulcanico gestito dall'Osservatorio Vesuviano, ponendo i relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, a carico della quota del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinata alla realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorsePag. 28 utilizzate a copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro impiego non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulla predetta quota del Fondo.
  Parimenti fa presente che l'emendamento Caso 2.1000 prevede che nel piano straordinario di vulnerabilità di cui all'articolo 2 sia incluso il potenziamento del sistema di monitoraggio delle deformazioni del fondale marino denominato MEDUSA gestito dall'Osservatorio Vesuviano, ponendo i relativi oneri, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, a carico della quota del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinata alla realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico. Anche con riferimento a tale proposta emendativa ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro impiego non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulla predetta quota del Fondo.
  Segnala, poi, l'emendamento Toni Ricciardi 2.29, che è volto a prevedere che nel piano straordinario di vulnerabilità di cui all'articolo 2 sia inserito anche un elenco degli immobili pubblici e privati vulnerabili siti nell'area dei Campi Flegrei. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, dal momento che per tutti gli altri interventi inclusi nel piano sono state previste specifiche autorizzazioni di spesa.
  Fa presente, quindi, che gli identici emendamenti Ruffino 2.38 e Graziano 2.40 prevedono che, al solo fine di accedere agli specifici finanziamenti pubblici per gli enti territoriali ricadenti in zone sismiche 1, l'area rossa che delimita il rischio vulcanico dell'area flegrea è equiparata alla zona sismica 1. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame, che appaiono suscettibili di determinare un ampliamento della platea dei soggetti destinatari di misure di incentivazione previste a legislazione vigente.
  Richiama, poi, l'emendamento Morfino 2.44, che prevede l'incremento, in misura pari a 100.000 euro per l'anno 2024 e a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, delle risorse destinate alla realizzazione del programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), ponendo i relativi oneri a carico della quota del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinata alla realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico. Anche con riferimento a tale proposta emendativa, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro impiego non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulla predetta quota del Fondo.
  Fa presente, quindi, che l'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 4.01 prevede che la regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e con i comuni dell'area flegrea, rendano disponibili e accessibili, mediante pubblicazione in una apposita piattaforma di monitoraggio e nei rispettivi siti istituzionali, i dati, i documenti e le informazioni in base ai quali sono stati elaborati i piani e i programmi previsti dal presente decreto, nonché i dati riferiti al relativo stato di avanzamento e attuazione. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se le amministrazioni pubbliche interessate possano effettivamente provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Evidenzia, poi, che l'emendamento Caso 5.1009 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 5, in misura pari a 100.000 euro per l'anno 2023 e a 300.000 euro per l'anno 2024, da destinare in parte alle attività di ricognizione di cui al comma 1, in parte all'aggiornamento della pianificazione di emergenza, ponendo Pag. 29i relativi oneri a carico delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.
  Segnala, poi, l'emendamento Ruffino 5.7, che prevede che nelle attività di ricognizione delle criticità della rete infrastrutturale di cui all'articolo 5 sia data priorità al completamento, alla realizzazione e all'apertura delle opere del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale, attraverso lo stanziamento da parte della regione Campania delle risorse necessarie anche alla copertura dei costi di gestione e manutenzione delle opere. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, che sembrerebbe porre in capo alla regione Campania nuovi o maggiori oneri connessi al reperimento delle risorse finanziarie aggiuntive da destinare agli interventi ivi previsti.
  Fa presente, poi, che l'emendamento Speranza 5.9 autorizza il comune di Pozzuoli ad affidare alla società Tangenziale di Napoli Spa le attività di monitoraggio e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle gallerie di collegamento tra la tangenziale di Napoli e il porto di Pozzuoli, quantificando i relativi oneri in 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e individuando la relativa copertura finanziaria a carico delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo circa la correttezza della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.
  Segnala, quindi, gli identici emendamenti Ruffino 5.12 e Speranza 5.13, che prevedono l'affidamento diretto e definitivo alla società Tangenziale di Napoli Spa della gestione delle opere necessarie a garantire l'immediato avvio all'esercizio delle gallerie di collegamento tra la tangenziale di Napoli e il porto di Pozzuoli, specificando che ai relativi costi di gestione si provvede attraverso appositi stanziamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegnati alla predetta società. Al riguardo, considera necessario che il Governo chiarisca se siano effettivamente disponibili, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risorse destinate a legislazione vigente agli interventi indicati dalla proposta emendativa, ovvero se si tratti di stanziamenti ulteriori, come tali privi di quantificazione e copertura.
  Fa presente, poi, che l'emendamento Speranza 5.1006 è volto a prevedere che il comune di Pozzuoli possa avvalersi, a decorrere dall'anno 2025, della società ANAS Spa per l'esecuzione delle attività concernenti l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e la manutenzione delle medesime gallerie. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, considerato che alle attività ivi previste si dovrà provvedere nei limiti delle risorse disponibili e che il comma 2-bis dell'articolo 5 sembra limitare i finanziamenti previsti all'anno 2024.
  Rileva che l'emendamento Scotto 6.3 prevede, da un lato, l'estensione a trentasei mesi della durata dei contratti a tempo determinato che possono essere stipulati per il potenziamento della struttura di protezione civile nei comuni della Città metropolitana di Napoli, e, dall'altro, consente ai comuni di assumere personale con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, ponendo i relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a carico delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Osserva che la proposta emendativa prevede, inoltre, il reclutamento di agenti di polizia locale a tempo determinato, in deroga ai vigenti tetti di Pag. 30spesa, a valere sulle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo circa la correttezza, anche sotto il profilo temporale, della quantificazione degli oneri indicata dalla proposta emendativa, tenuto altresì conto che essa consente assunzioni con contratti a tempo determinato di tre anni, suscettibili di proroga, nonché in merito all'effettiva disponibilità delle corrispondenti risorse utilizzate a copertura. Reputa, inoltre, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria degli oneri per il reclutamento degli agenti di polizia locale, peraltro non quantificati.
  Segnala, quindi, che l'emendamento Ruffino 6.10 prevede la possibilità per i comuni della Città metropolitana di Napoli di reclutare, per le attività di presidio del territorio interessato e in deroga ai vigenti tetti di spesa, agenti di polizia locale a tempo determinato a valere sulle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal Codice della strada, di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria, a fronte di spese di personale peraltro prive di quantificazione.
  Da ultimo, rileva che l'articolo aggiuntivo Caso 6.01000 è volto ad autorizzare l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, provvedendo ai relativi oneri, pari complessivamente a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 250.000 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, tenuto conto della natura permanente della spesa di personale ivi prevista.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente indicate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre non ha rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) richiamando le considerazioni già svolte in precedenti sedute della Commissione, evidenzia su un piano generale come nel vaglio delle proposte emendative all'esame dell'Assemblea questa Commissione e il rappresentante del Governo debbano attenersi in modo rigoroso ed esclusivo a una verifica di ordine tecnico-finanziario, con particolare riguardo alla congruità delle quantificazioni e delle coperture indicate nelle singole proposte emendative, prescindendo dunque da qualsiasi valutazione di merito sul contenuto delle stesse.
  Ciò posto, osserva che le motivazioni addotte dalla sottosegretaria Savino a sostegno dei pareri contrari in precedenza espressi non siano state minimamente argomentate, come nel caso, ad esempio, dell'emendamento Caso 2.23, sul quale la relatrice aveva richiesto di circostanziare l'eventuale inidoneità della copertura finanziaria dei relativi oneri a carico delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Parimenti, osserva che anche l'emendamento Ruffino 5.7 non appare, a suo avviso, in alcun modo suscettibile di comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in considerazione del carattere prettamente ordinamentale delle sue disposizioni, che si limitano a individuare un ordine di priorità nell'ambito delle attività coordinate dalla Pag. 31regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, senza comunque recare impegni vincolanti in capo agli enti a vario titolo interessati.
  Ritiene, altresì, opportuna una maggiore delucidazione in merito ai presunti profili di onerosità dell'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 4.01, posto che la rappresentante del Governo ha in sostanza eluso la richiesta di chiarimenti formulata dalla relatrice in ordine alla possibilità per le pubbliche amministrazioni coinvolte di assicurare la disponibilità dei dati e delle informazioni ivi previste, tramite pubblicazione in un'apposita piattaforma di monitoraggio. Al riguardo, evidenzia come tali attività dovrebbero peraltro rientrare nello svolgimento dei compiti istituzionali ordinariamente affidati alle medesime amministrazioni.
  Reputa discutibile, infine, l'asserita onerosità delle disposizioni di cui all'emendamento Ruffino 5.12, rilevando come la previsione di adeguate risorse finanziarie da destinare alla manutenzione delle gallerie di collegamento tra la tangenziale di Napoli e il porto di Pozzuoli, sia sostanzialmente inevitabile, dal momento che sarebbe impensabile non assicurare l'operatività dell'infrastruttura una volta che essa sia completata e messa in esercizio.

  Marco GRIMALDI (AVS) chiede ulteriori delucidazioni in merito al parere contrario espresso sull'emendamento Bonelli 2.54, con specifico riferimento alla necessità di procedere ad una previa quantificazione degli oneri, dal momento che la citata proposta emendativa si limita a richiamare l'applicazione della vigente disciplina relativa al cosiddetto sismabonus.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO conferma i pareri contrari in precedenza formulati, precisando che la valutazione espressa deriva esclusivamente dall'esame dei profili inerenti alla quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte emendative o alla relativa copertura finanziaria. Con specifico riguardo all'emendamento Ruffino 5.7, cui ha fatto prima cenno il deputato Dell'Olio, precisa che esso prevede che la realizzazione delle priorità ivi indicate sia comunque assistita dai correlati finanziamenti nonché dallo stanziamento di apposite risorse destinate a fronteggiare i costi di gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali interessate, mentre con riferimento all'emendamento Bonelli 2.54 rileva che la proposta emendativa prevede l'estensione dell'applicazione della disciplina relativa al cosiddetto sismabonus al 110 per cento senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri né all'individuazione della corrispondente copertura finanziaria.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, preso atto della valutazione espressa dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 2.5, 2.13, 2.23, 2.29, 2.38, 2.40, 2.44, 2.48, 2.49, 2.52, 2.54, 2.1000, 2.1001, 2.02, 4.01, 5.4, 5.7, 5.9, 5.12, 5.13, 5.1006, 5.1009, 6.3, 6.10 e 6.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 13.55.

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate Pag. 32dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.
C. 1515 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, nel ricordare che il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato dal Senato della Repubblica, conferisce al Governo deleghe legislative in materia di interventi a sostegno della competitività dei capitali, fa presente che il testo iniziale del provvedimento era corredato di relazione tecnica e che sul testo del disegno di legge, come modificato dal Senato, il Governo ha predisposto una relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.
  Passando ad esaminare gli aspetti di competenza della Commissione bilancio, con riferimento agli articoli 1 e 2, evidenzia preliminarmente che le norme in esame intervengono in materia di tecniche alternative per l'ammissione a negoziazione di strumenti finanziari ed ampliano la categoria delle piccole e medie imprese emittenti azioni quotate. In proposito non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni stesse.
  Con riferimento all'articolo 3, evidenzia preliminarmente che le disposizioni permettono e disciplinano la dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese. Rileva che, in conseguenza di tale dematerializzazione, la relazione tecnica stima una perdita di gettito erariale, quantificata in misura pari a 3,3 milioni di euro annui, derivante dal fatto che, a legislazione vigente, gli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata sono soggette a imposta di registro, imposte di bollo e pagamento di diritti di segreteria. In proposito, non ha osservazioni da formulare riguardo alla quantificazione degli oneri che appare verificabile, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, e prudenziale giacché sono stati selezionati tutti gli atti negoziali nei quali il dante causa ha natura giuridica di società a responsabilità limitata. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 27 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, conseguentemente autorizzando il Ministro medesimo ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, in merito alla capienza delle risorse utilizzate con finalità di copertura, segnala che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Tutto ciò considerato, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che l'approvazione definitiva del provvedimento si perfezioni entro il corrente esercizio finanziario, rilevando tuttavia che, giacché gli oneri di cui all'articolo 3 consistono in minori entrate, gli stessi dovrebbero più propriamente essere indicati in termini di oneri «valutati», anziché come limite massimo di spesa.
  Con riferimento agli articoli da 4 a 19, evidenzia che le norme recano semplificazioni in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali di carattere ordinamentale, peraltro assistite dalla specifica clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, pertanto non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto attiene agli articoli da 20 a 24, osserva che l'articolo 20 interviene sulla disciplina del risarcimento del danno da parte chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità previste a legislazione vigente, l'articolo 21 disciplina l'inconferibilità di incarichi per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Consob, della Pag. 33Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, riducendo il periodo di inconferibilità da due anni ad un anno, l'articolo 22 reca l'attribuzione di nuovi poteri alla Consob in materia di contrasto di attività pubblicitarie, mentre l'articolo 23 interviene sull'esercizio dei poteri sanzionatori della Consob e l'articolo 24 disciplina lo svolgimento dell'attività dei consulenti finanziari, mediante l'introduzione di norme di interpretazione autentica. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare in merito agli articoli 22 e 24, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni ivi contenute, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, nonché in ordine all'articolo 23, posto che, da un lato, la relazione tecnica ha chiarito che i compiti richiamati dal citato articolo rientrano tra le attività istituzionali della Consob, dall'altro, che quest'ultima si finanzia con contributi a carico dei soggetti vigilati ed è esterna al conto consolidato della pubblica amministrazione. Riguardo invece agli articoli 20 e 21 che intervengono, rispettivamente, in materia di risarcimento del danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità previste a legislazione vigente e in materia di inconferibilità di incarichi per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – il primo, prevedendo che il danneggiato possa agire per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa, il secondo, riducendo il periodo di inconferibilità degli incarichi da due ad un anno – ritiene invece opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla conformità di tali disposizioni alla disciplina europea anche al fine di escludere effetti finanziari derivanti dall'eventuale apertura di procedure di infrazione. Rileva, infatti, che se da un lato la relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, con riferimento all'originario articolo 17, ora articolo 20, precisa che tale articolo è volto a specificare la risarcibilità del danno conseguenza immediata e diretta delle violazioni di leggi e di regolamenti, in coerenza con una giurisprudenza consolidata in materia e, con riguardo all'articolo 18, ora articolo 21, segnala che l'OCSE, con riferimento all'Italia, ha suggerito di rivalutare il vigente regime di cooling off period ritenuto eccessivamente penalizzante, dall'altro lato, va tenuto conto che, come evidenziato dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede referente del presente provvedimento presso la Commissione Finanze, nella seduta dello scorso 23 novembre, il Governo ha provveduto ad attivare la procedura di consultazione della Banca centrale europea, in osservanza degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulle disposizioni rientranti nelle sue competenze, ovvero sugli articoli 20 e 21 del provvedimento. Osserva, in particolare, che il rappresentante del Governo ha rammentato che, benché si tratti di tematiche già oggetto di preventiva negoziazione con la BCE in occasione della stesura del Libro verde del Ministero dell'economia e delle finanze sulla competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita, e benché, in ogni caso, il parere della BCE su tali disposizioni, sebbene obbligatorio, non sia vincolante, il Governo ritiene opportuno attendere l'espressione del parere – del quale ha segnalato l'urgenza alla Banca centrale europea – prima dell'approvazione definitiva del disegno di legge da parte dell'Assemblea della Camera.
  Con riferimento all'articolo 25, evidenzia che le norme del comma 1 includono la tematica dell'educazione finanziaria nell'ambito dei contenuti previsti dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, insegnamento già impartito a legislazione vigente. Evidenzia altresì che il comma 2 stabilisce che il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria nel deliberare il piano triennale di attività tiene conto degli accordi stipulati dal Ministero dell'istruzione con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Pag. 34e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare giacché, come sottolineato anche dalla relazione tecnica, le attività previste devono essere svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 26, non ha osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, che si limitano sostanzialmente ad ampliare il novero delle società che possono essere destinatarie delle risorse del Patrimonio Destinato impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.
  Osserva, infine, che l'articolo 27, comma 2, reca una clausola di invarianza di carattere generale volta a prevedere che, fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione letterale della disposizione.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1) già anticipata per le vie brevi, e, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, assicura che le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi derivanti da eventuali procedure di infrazione.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata testé depositata nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1515, approvato dal Senato della Repubblica, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi derivanti da eventuali procedure di infrazione,

   nel presupposto che l'iter del provvedimento si concluda entro l'esercizio finanziario in corso,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.
C. 113.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 novembre 2023.

Pag. 35

  La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che la relazione tecnica richiesta alle amministrazioni competenti è in corso di valutazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e che, pertanto, non si è ancora completata l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Savino, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.
C. 433 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2023.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nel ricordare che, nella seduta del 13 settembre 2023, la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in titolo, deliberando di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da trasmettere entro il termine di trenta giorni, segnala che, da ultimo, nella seduta dello scorso 8 novembre, la rappresentante del Governo aveva fatto presente che la relazione tecnica non era ancora stata trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di competenza, impegnandosi a sollecitare le amministrazioni competenti a fornire i necessari elementi istruttori entro le successive due settimane.
  Chiede quindi alla rappresentante del Governo di voler aggiornare la Commissione in ordine alla trasmissione della predetta relazione tecnica.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione una nota contenente alcuni elementi di valutazione rispetto ai profili tecnici e finanziari della proposta, predisposta dal Ministero della salute, e una nota sottoscritta dal Ragioniere generale dello Stato nella quale si evidenzia che, sulla base di quanto rappresentato dal Ministero della salute, non è possibile formulare valutazioni attendibili dei maggiori costi recati dal provvedimento in esame, osservandosi altresì che il testo normativo è carente nella parte relativa all'individuazione degli oneri (vedi allegato 2).

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della documentazione depositata dalla rappresentante del Governo, fa presente che provvederà ad informare la presidenza della Commissione Affari sociali delle valutazioni espresse sul provvedimento dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della salute, in modo che la Commissione di merito possa valutare le conseguenti modifiche e integrazioni al testo trasmesso che, allo stato, non reca una idonea copertura finanziaria.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel segnalare che l'assistenza sanitaria per le persone senza dimora è già riconosciuta in alcune regioni come la Toscana, che pertanto hanno provveduto ad una stima, seppur di massima dei potenziali oneri, ritiene inaccettabile che il Ministero dell'economia e delle finanze motivi la propria contrarietà alla prosecuzione dell'iter del provvedimento sulla base dell'impossibilità di fornire una stima attendibile della platea dei potenziali beneficiari dell'assistenza sanitaria e, quindi, dei maggiori costi che ne derivano.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, con riferimento alle osservazioni della deputata Roggiani, precisa che, alla luce degli elementi forniti dai Ministeri competenti, ha proposto di informare opportunamente la Commissione di merito in modo che in quella sede possano essere condotti ulteriori approfondimenti.

Pag. 36

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) reputa che l'interlocuzione con la Commissione Affari sociali sia inutile dal momento che il soggetto competente a valutare gli effetti finanziari del provvedimento è la Ragioneria generale dello Stato. Aggiunge, inoltre, che tutta l'attività dello Stato è fondata su previsioni di spesa basate su stime che possono risultare anche erronee, ma ciò non impedisce certo di erogare le prestazioni.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente che, qualora la Commissione lo ritenga preferibile, si potrebbe ipotizzare di richiedere nuovamente la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) condivide la proposta originariamente avanzata dal presidente di trasmettere una nota al presidente della Commissione Affari sociali per evidenziare le criticità presenti nel provvedimento, quali risultanti dalla documentazione testé depositata, dal momento che, in quella sede, si potranno ulteriormente approfondire le diverse implicazioni del provvedimento, eventualmente anche attraverso un confronto con la Conferenza Stato-regioni. Una volta completata questa fase e introdotte eventuali modifiche al testo del provvedimento, potrebbe quindi valutarsi l'opportunità di procedere alla richiesta di una ulteriore relazione tecnica.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto degli esiti del dibattito, concorde la Commissione, fa presente che trasmetterà al presidente della Commissione Affari sociali una nota per informarlo delle criticità evidenziate dalla documentazione testé depositata dal Governo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.
Atto n. 88.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 23 novembre 2023.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze contenente le risposte alle richieste di chiarimento della relatrice, che contiene anche il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (vedi allegato 3).

  Marco GRIMALDI (AVS) chiede alla rappresentante del Governo di voler precisare in modo più puntuale i chiarimenti forniti rispetto alle richieste formulate dalla relatrice nella precedente seduta.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, con riferimento a quanto richiesto dal deputato Grimaldi, richiama puntualmente i contenuti della documentazione depositata agli atti della Commissione.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto del contenuto della documentazione testé depositata dalla rappresentantePag. 37 del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto n. 88);

   preso atto che il Governo ha trasmesso il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   considerati i chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il modello di microsimulazione utilizzato ai fini della quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, relative alla revisione della disciplina dell'IRPEF e delle detrazioni fiscali, utilizza una base dati censuaria costituita dai dati analitici di tutte le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo anno disponibile e, mediante l'utilizzo di specifici algoritmi, ricostruisce il processo di determinazione dell'imposta dovuta secondo la normativa vigente in base alla situazione di ogni contribuente applicando, quindi, le modifiche normative previste, in modo da determinare la nuova imposta dovuta da ciascun contribuente;

    gli effetti di minor gettito relativi ai trattamenti di fine rapporto sono stati quantificati dalla relazione tecnica a partire dai dati dichiarati nelle certificazioni uniche presentate nell'ultimo anno disponibile ed elaborati per ciascun contribuente, applicando la nuova curva delle aliquote e degli scaglioni IRPEF per l'anno 2024;

    in particolare, ai fini delle quantificazioni, è stato considerato che circa 17,8 milioni di contribuenti si collocano nella classe di reddito imponibile fino a 15.000 euro, circa 13,4 milioni di contribuenti si collocano nella classe compresa tra 15.000 e 28.000 euro, circa 8 milioni di contribuenti si collocano nella classe compresa tra 28.000 e 50.000 euro e circa 2,4 milioni di contribuenti si collocano nella classe superiore a 50.000 euro;

    l'innalzamento della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, disposto dall'articolo 1, comma 2, si applica a una platea di circa 4,2 milioni di contribuenti e comporta un incremento delle detrazioni riconosciute valutato in circa 289 milioni di euro;

    gli effetti di minor gettito delle addizionali regionali e comunali per effetto delle modifiche alla disciplina dell'IRPEF relativa all'anno 2024 si manifestano nell'esercizio 2025, in quanto ciascun anno è versata l'imposta dovuta sui redditi del precedente periodo d'imposta;

    ai fini della quantificazione di tali effetti, per quanto riguarda le addizionali comunali, si è tenuto conto del fatto che la normativa prevede il versamento di un acconto riferito all'anno successivo, determinato sulla base di quanto versato nell'anno in corso, per effetto del quale, in relazione al minore acconto versato, si produce un recupero di gettito, in sede di conguaglio, nell'anno 2026;

    con riferimento alla quantificazione degli effetti delle disposizioni dell'articolo 2, in materia di detrazioni fiscali, circa 1,5 milioni di contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro indicano nelle proprie dichiarazioni dei redditi detrazioni per oneri di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettere da a) a e), per un ammontare medio di circa 283 euro;

    per quanto attiene agli effetti di gettito riferiti alle modifiche alla disciplina dell'IRPEF, la relazione tecnica ha considerato, con riferimento all'anno 2024, l'effettoPag. 38 delle variazioni dell'aliquota dell'imposta e della misura della detrazione per lavoro dipendente disposte dall'articolo 1 sulle ritenute di imposta operate dai sostituti di imposta per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, mentre con riferimento all'anno 2025 gli effetti complessivi derivano, da un lato, dalla perdita di gettito dovuta all'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 1 ai lavoratori non dipendenti e, dall'altro, dalle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione di 260 euro delle detrazioni fiscali, disposta dall'articolo 2, e, per quanto riguarda l'anno 2026, gli effetti negativi sono esclusivamente riferibili al recupero del maggior acconto versato nel 2025 dai soggetti interessati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2;

    con riferimento agli effetti del provvedimento sulla pressione tributaria, la rimodulazione delle aliquote dell'IRPEF prevista dall'articolo 1 con riferimento all'intera platea dei contribuenti, i cui effetti sono parzialmente neutralizzati per i contribuenti con redditi superiori a 50.000 euro dall'intervento sulle detrazioni previsto dall'articolo 2, determina una riduzione del carico tributario, fermo restando che una valutazione degli effetti complessivi derivanti dall'attuazione della legge n. 111 del 2023 potrà essere svolta solo sulla base di un esame di tutti i provvedimenti che saranno adottati in esecuzione delle deleghe legislative ivi previste, assicurando comunque che non si determini un incremento della pressione tributaria, in linea con quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della medesima legge n. 111 del 2023;

    la quantificazione degli oneri derivanti dalla maggiorazione delle deduzioni relative al costo del lavoro prevista dall'articolo 4 è stata effettuata sulla base di un modello di microsimulazione che assume come riferimento le dichiarazioni dei singoli contribuenti relative al periodo di imposta 2021, integrate dalle comunicazioni UNIEMENS, considerando in particolare gli incrementi occupazionali registrati nel 2021 rispetto all'anno 2020, procedendo in questo modo a una valutazione prudenziale, dal momento che detto incremento è il più elevato tra quelli registrati negli ultimi anni;

    ai fini della medesima quantificazione sono stati considerati i dati relativi al numero di dipendenti aggiuntivi e alla corrispondente retribuzione media, ripartiti per categorie di contribuenti e per tipologia di attività economica, riportati nella documentazione messa a disposizione della Commissione;

    la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'abrogazione dell'agevolazione dell'aiuto alla crescita economica, disposta dall'articolo 5, differisce dalle stime indicate in precedenti interventi normativi in quanto, da un lato, il capitale sul quale calcolare il rendimento dell'agevolazione è incrementato nel corso del tempo e, pertanto, mentre la relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 287, della legge n. 160 del 2019 utilizzava dati riferiti all'anno di imposta 2017, la relazione tecnica allegata al presente provvedimento utilizza dati riferiti all'anno 2021, e, dall'altro, i modelli di microsimulazione utilizzati attualizzano il rendimento dell'agevolazione all'anno 2024;

    nell'ambito della quantificazione degli effetti finanziari di cui al medesimo articolo 5, i modelli di microsimulazione, escludendo la deduzione del rendimento dell'agevolazione nel periodo di riferimento, considerano la capienza fiscale generata, simulando l'utilizzo dei relativi spazi su eccedenze pregresse e su altre eventuali deduzioni, mentre non tengono conto degli eventuali effetti comportamentali riferiti all'eventuale anticipo di incrementi di capitale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) in riferimento all'abrogazione dell'Aiuto alla crescitaPag. 39 economica (ACE) a decorrere dall'anno 2024 prende atto che la rappresentante del Governo, nella documentazione depositata, ha evidenziato che i modelli di microsimulazione utilizzati simulano l'utilizzo della capienza fiscale generata dall'abrogazione su eccedenze pregresse e su altre eventuali deduzioni. Ritiene che tale aspetto meriterebbe ulteriore approfondimento, anche alla luce delle difformità esistenti tra le stime del Governo e quelle di altri soggetti previsori.

  Marco GRIMALDI (AVS) fa presente che il proprio gruppo ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 4) e ne illustra puntualmente i contenuti. Annuncia, quindi, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione della relatrice.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'annunciare il voto contrario del MoVimento 5 stelle sulla proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione della relatrice e la presentazione di una proposta alternativa di parere del proprio gruppo (vedi allegato 5), evidenzia, in primo luogo, che l'intervento recato dal provvedimento con riferimento alla disciplina dell'IRPEF è limitato al solo anno 2024 e non rappresenti, pertanto, una misura strutturale, mentre ha carattere permanente l'abrogazione dell'agevolazione fiscale dell'Aiuto alla crescita economica.
  Per quanto attiene, inoltre, alla nuova modulazione delle aliquote IRPEF introdotta dall'articolo 1, segnala che le simulazioni realizzate evidenziano che i maggiori benefici saranno conseguiti dai soggetti che dichiarano redditi compresi tra i 28.000 e i 50.000 euro, tradendo la finalità della legge di delega fiscale di agevolare le fasce a reddito più basso. In particolare, osserva che l'intervento normativo reca benefici estremamente limitati ai soggetti con redditi inferiori ai 15.000 euro. A suo avviso, tale impostazione conferma che il Governo ha introdotto la revisione dell'IRPEF più per riconoscere un beneficio compensativo ai contribuenti esclusi dalla riduzione del cuneo fiscale che per riformare effettivamente in modo strutturale l'imposizione tributaria.
  Nel rilevare che mancano informazioni sugli effetti della riforma sulla pressione tributaria dopo l'anno 2024, sostiene che lo schema di decreto attua in modo parziale e contraddittorio i principi della legge delega n. 111 del 2023, che prevedono una graduale riduzione dell'IRPEF, accentuando in definitiva la complessità e l'iniquità del sistema fiscale.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai colleghi che l'hanno preceduta, si sofferma in particolare sulle conseguenze per la finanza pubblica delle disposizioni contenute nello schema di decreto.
  Anzitutto sottolinea l'anomala previsione di una riforma fiscale che viene attuata soltanto in parte e in via temporanea, con una copertura finanziaria di oltre 4 miliardi per l'anno 2024, giacché si dovrebbe trattare di un intervento di carattere strutturale. In proposito, osserva che la previsione di coperture finanziarie di carattere annuale, ancorché ripetute nel tempo, come avvenuto per gli interventi di riduzione del cuneo fiscale, riporta alla mente il ricorso alle clausole di salvaguardia che, in assenza di successivi interventi correttivi, al termine di ciascun esercizio finanziario, avrebbero comportato l'incremento delle aliquote IVA, con ciò costringendo tutti i Governi ad individuare annualmente le risorse necessarie alla loro disattivazione. Sottolinea come tale prassi, protrattasi fin troppo a lungo, è stata finalmente superata dal Governo Conte II, evidenziando che sarebbe, pertanto, pericoloso avviarne una analoga. Ritiene, infatti, che con i provvedimenti adottati dal Governo si ingenerano evidentemente aspettative circa il fatto che gli interventi realizzati vengano rinnovati in futuro, senza tuttavia aver reperito le occorrenti risorse finanziarie, costituendo di fatto un'ipoteca per le finanze pubbliche, che, per quanto riguarda il provvedimento in esame, è pari a circa 4,3 miliardi di euro.
  Evidenzia che, a suo avviso, l'idea sottesa alla revisione delle aliquote IRPEF Pag. 40contenuta nello schema di decreto in esame è l'introduzione progressiva di una tassa piatta, che concretizzerebbe una proposta ampiamente promossa dalle forze politiche di maggioranza durante la campagna elettorale dello scorso anno. Riguardo a tale intendimento, prospetta come probabile forma di copertura finanziaria della riduzione di gettito che ne deriverebbe una consistente contrazione della spesa per il welfare. Ritiene che tale ipotesi sia confermata dalla constatazione che, nei pochi Paesi europei nei quali la tassa piatta è prevista, la spesa per welfare è inferiore in media del 10 per cento rispetto a quella del nostro Paese, anche in considerazione del fatto che tale forma di tassazione è prevalentemente diffusa in Stati economicamente meno sviluppati.
  Aggiunge, altresì, che i rischi di intaccare la spesa sociale derivano dal fatto che, nella stessa legge n. 111 del 2023, non sono indicati in alcun modo gli strumenti che dovrebbero assicurare il finanziamento della riforma fiscale e la riduzione della pressione tributaria.
  Nell'affermare che lo schema di decreto in esame manca di trasparenza e risulta poco coerente con la politica di controllo dei conti pubblici, annuncia il voto convintamente contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione della relatrice.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole sul provvedimento formulata precedentemente, avvertendo che, in caso di sua approvazione, le proposte alternative di parere presentate dai deputati del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra e del gruppo Movimento 5 Stelle devono intendersi precluse.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente in sostituzione della relatrice, risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di parere presentate dai deputati del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra e del gruppo Movimento 5 Stelle.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
Atto n. 90.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame, che reca attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, è corredato di una relazione tecnica.
  Passando ad illustrare gli aspetti di competenza della Commissione Bilancio, per quanto riguarda gli articoli 1 e 2, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono in materia di determinazione della residenza fiscale ai fini delle imposte sui redditi. In proposito non formula osservazioni prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame che, recando interventi definitori, troveranno applicazione nelle diverse attività di accertamento.
  Relativamente agli articoli da 3 a 6, evidenzia che le norme intervengono in materia di fiscalità internazionale prevedendo, tra l'altro, la modifica della disciplina relativa alle società estere controllate, un nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati e un regime agevolativo a favore delle attività economiche trasferite in Italia. In proposito, con riferimento all'articolo 3, evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 5, evidenzia che la relazione tecnica, analogamente ai precedenti interventi normativi, non stima una perdita di gettito, affermando che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione dei redditi dei soggetti che decidono il rientro in Italia appaiono più che adeguati a compensare gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale riferiti alla ipotesi di eventuale rientro spontaneo dei Pag. 41soggetti interessati. Non ha pertanto osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che la normativa introdotta appare più restrittiva di quella vigente oggetto ora di abrogazione. Analogamente non ha osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 6.
  Evidenzia tuttavia, in linea generale, che il provvedimento non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del fabbisogno di cassa e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, diversamente da quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. In proposito, anche tenendo conto dei rilevanti effetti finanziari ascritti al provvedimento nel suo complesso, ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca il predetto prospetto.
  Evidenzia poi che gli articoli da 8 a 60, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, recano il recepimento della direttiva UE 2022/2523, in materia di imposizione minima globale, disponendo una imposizione integrativa che viene prelevata attraverso un insieme di imposte, complementari tra di loro – ossia l'imposta minima integrativa, l'imposta minima suppletiva e l'imposta minima nazionale – congegnato in modo tale che esse non si sovrappongano e non creino problemi di doppia imposizione. In particolare, segnala che l'imposta minima integrativa è dovuta dalle controllanti, localizzate in Italia, tipicamente la capogruppo di un gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale, in relazione alle entità, appartenenti al medesimo gruppo che scontano una bassa tassazione nel Paese in cui sono localizzate. L'imposta minima suppletiva, invece, è dovuta da una o più imprese del gruppo multinazionale localizzate in Italia, in relazione a quelle imprese del gruppo che sono localizzate in Paesi a bassa imposizione, quando non è stata addebitata, in tutto o in parte l'imposta minima equivalente in altri Paesi. L'imposta minima nazionale è dovuta in relazione a tutte le imprese di un gruppo multinazionale o nazionale localizzate in Italia e soggette in Italia ad una bassa imposizione, ossia ad una aliquota minima di imposta inferiore 15 per cento.
  Al riguardo, osserva che la relazione tecnica prudenzialmente non ascrive maggiori entrate all'imposta minima integrativa e all'imposta minima suppletiva, giacché entrambe si fondano sul presupposto dell'applicazione alle entità del gruppo coinvolte di una bassa tassazione nel Paese estero in cui esse sono localizzate, presupposto che tuttavia potrebbe non verificarsi nell'ipotesi di una diffusa attuazione nei Paesi esteri della disciplina in materia di imposizione minima globale.
  Sottolinea, invece, che la relazione tecnica ascrive maggiori entrate all'imposta minima nazionale in relazione a quelle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale localizzate in Italia che, sebbene assoggettate ad un livello di prelievo elevato in termini nominali, in ragione delle agevolazioni fiscali di cui fruiscono, possono ridurre l'imposizione effettiva, calcolata in base alle regole della citata direttiva, portandola al di sotto del 15 per cento.
  Ciò posto, evidenzia che la relazione tecnica, sebbene riporti in modo dettagliato le fonti delle informazioni e la metodologia utilizzate ai fini della stima delle predette maggiori entrate, non fornisce i dati quantitativi che sono alla base della stima medesima. Ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca i dati quantitativi, quantomeno a livello di macro aggregati, utilizzati per la stima delle maggiori entrate derivanti dall'imposta nazionale minima di cui all'articolo 18, riportate, in termini di competenza economica e di cassa, al punto 6 della relazione tecnica ed impiegate, al successivo articolo 61, ai fini della copertura degli oneri ascrivibili al provvedimento in esame, vale a dire la semplificazione della disciplina delle società estere controllate, di cui all'articolo 3, e l'istituzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 61, comma 1.
  Relativamente all'articolo 61, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame prevede Pag. 42l'istituzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale provvedendo ai relativi oneri, unitamente a quelli derivanti dalla semplificazione della disciplina delle società estere controllate di cui all'articolo 3, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione dell'imposta nazionale minima di cui all'articolo 18.
  In merito all'istituzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, pur non formulando osservazioni con riferimento agli aspetti di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, evidenzia tuttavia che un Fondo con la medesima denominazione e allocazione contabile è previsto dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, tuttora in corso di esame presso le Commissioni della Camera e del Senato per l'espressione dei pareri. Tutto ciò considerato, rileva l'opportunità di procedere a un coordinamento tra le due disposizioni, in sede di adozione definitiva dei decreti legislativi in cui tali disposizioni sono contenute, ai fini della corretta iscrizione contabile delle relative risorse.
  Per quanto attiene agli effetti finanziari complessivi del provvedimento in esame, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica, evidenzia che, per quanto riguarda la semplificazione della disciplina delle società estere controllate prevista all'articolo 3, questa comporta una perdita per il 2025 di 7,4 milioni di euro e di 4,2 milioni di euro per le annualità successive. L'imposta minima nazionale di cui all'articolo 18, invece, registra un incremento di 381,3 milioni di euro nel 2025, 427,9 milioni di euro nel 2026, 432,5 milioni di euro nel 2027, 437,3 milioni di euro nel 2028, 442,2 milioni di euro nel 2029, 454,3 milioni di euro nel 2030, 467,7 milioni di euro nel 2031, 481,9 milioni di euro nel 2032 e 496,4 milioni di euro a partire dal 2033. Infine, il fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'articolo 61, comma 1, registra una perdita di 373,9 milioni di euro nel 2025, 423,7 milioni di euro nel 2026, 428,3 milioni di euro nel 2027, 433,1 milioni di euro nel 2028, 438 nel 2029, 450,1 milioni di euro nel 2030, 463,5 milioni di euro nel 2031, 477,7 milioni di euro nel 20232 e 492,2 milioni di euro a partire dal 2033. Pertanto, si avrebbe un saldo pari a zero per tutte le annualità di riferimento. Tuttavia, poiché il provvedimento medesimo, come precedentemente segnalato, non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ritiene che dovrebbe essere chiarito dal Governo se tali effetti debbano ritenersi stimati nella stessa misura su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.
  Da ultimo, con riguardo al provvedimento nel suo complesso e come già rilevato con riferimento al già citato schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, rammenta che la legge delega n. 111 del 2023 ha previsto un articolato sistema di disposizioni finanziarie e di copertura sul quale ha inciso, mediante apposite condizioni, la Commissione Bilancio. Nel corso dell'esame parlamentare della legge delega, la Commissione Bilancio della Camera, nella seduta del 5 luglio 2023, ha posto la condizione di integrare il testo dell'atto prevedendo che la relazione tecnica dei decreti legislativi avrebbe dovuto dare conto degli «effetti sulla pressione tributaria, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente». Detta condizione è stata recepita nel testo della legge delega. In proposito, rileva che andrebbero dunque fornite informazioni da parte del Governo circa gli effetti del presente schema di decreto sulla pressione tributaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 61, comma 2, provvede alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno Pag. 432031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
  In proposito, fermo quanto rilevato con riferimento alla quantificazione degli effetti delle richiamate disposizioni, non formula osservazioni, prendendo atto della corrispondenza tra gli oneri complessivamente riferibili all'articolo 61, comma 1, e all'articolo 3 e l'andamento di cassa quantificato dalla relazione tecnica con riferimento alle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18, utilizzate con finalità di copertura.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 30 novembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.