CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 novembre 2023
209.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 9.20.

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.
Emendamenti C. 1474-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1474-A, di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. In qualità di relatore, segnala come le proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: ritiene pertanto possibile esprimere su di esse nulla osta.

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  Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata del relatore

  La seduta termina alle 9.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
C. 1341 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il parere sul disegno di legge C. 1341, recante Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, nel testo derivante dall'esame in sede referente presso la Commissione e ricorda, anzitutto, che il disegno di legge è stato dichiarato, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, collegato alla decisione di bilancio con il Documento di economia e finanza 2023 e che, in base alla relazione illustrativa mira a sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy.
  Descrivendo il contenuto del provvedimento evidenzia che il disegno di legge, a seguito delle modifiche approvate in Commissione, consta di sei titoli e 59 articoli. In particolare, ricorda che il titolo I, composto dagli articoli da 1 a 3, enuncia i «Princìpi e obiettivi» del disegno di legge e che l'articolo 1 chiarisce che il disegno di legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea. Quanto al successivo articolo 2 fa presente che esso prevede che le amministrazioni centrali e locali, nell'ambito dell'attuazione della legge, orientano la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, del sostegno ai giovani, che operano o intendono impegnarsi nei settori che determinano il successo del made in Italy, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche e del turismo. Le attività di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana dovranno essere svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero di ICE-Agenzia, nel quadro delle linee guida e di indirizzo strategico definite dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione. Le stesse amministrazioni sono chiamate ad assicurare che le proprie misure di incentivazione siano coerenti con i principi della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione e dell'ecoinnovazione, della inclusione sociale e della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile. L'articolo 3 istituisce la Giornata nazionale del made in Italy per celebrare la creatività e l'eccellenza italiana, con ricorrenza il 15 aprile di ciascun anno. Per celebrare la Giornata, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere – nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, compresa l'Associazione marchi storici d'Italia e quelle operanti nel settore del design, anche industriale, iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del made in Italy.
  Passando a trattare il titolo II, rubricato «Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali», evidenzia che esso consta di 14 articoli suddivisi in due capi. Il capo I, composto dagli articoli da 4 a 6-bis prevede «Misure generali», rivolte a tutti i Pag. 5settori produttivi. In particolare, l'articolo 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale del made in Italy, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica azionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare. L'articolo 5 istituisce un'apposita riserva, per un importo di euro 15 milioni, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 30 novembre 2004, destinata al finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili. L'articolo 6 prevede, per l'anno 2024, la concessione alle start up innovative e alle micro imprese del Voucher 3I per l'acquisizione di servizi di consulenza utili alla brevettazione di un'invenzione. Autorizza, a tal fine, la spesa di 8 milioni di euro per il 2023 e di un milione di euro per il 2024. L'articolo 6-bis obbliga l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni, o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, a notificare preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività e i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la medesima cessazione, al fine di consentire al Ministero di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio, qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso. Una specifica disciplina è detta per i marchi che risultino non utilizzati da almeno cinque anni. Sottolinea poi che il Capo II, composto dagli articoli da 7 a 12, detta «Misure settoriali», a sostegno di specifiche filiere. In particolare, l'articolo 7 dispone che il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove lo sviluppo delle certificazioni della gestione forestale sostenibile e sostiene gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e delle imprese della filiera della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio; a tal fine, stanzia 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione di contributi a fondo perduto (per 15 milioni di euro) e di finanziamenti a tasso agevolato (per 10 milioni di euro). Le modalità attuative sono rimesse ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame. L'articolo 7-bis prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al fine di valorizzare la filiera degli oli di oliva vergini, definisce con proprio decreto non regolamentare, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, le modalità di registrazione delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari. L'articolo 8 prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove e sostiene gli investimenti sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto Pag. 6concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale. A tale fine, stanzia 15 milioni di euro per l'anno 2024. L'articolo 8-bis stanzia 5 milioni di euro nel 2023 e 10 milioni di euro nel 2024 per la promozione di investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori. L'articolo 9 prevede una misura di semplificazione per la nautica da diporto, disponendo la riduzione del termine da 60 a 7 giorni per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto. L'articolo 9-bis istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo, con una dotazione di 3 milioni per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica. L'articolo 9-ter prevede la possibilità di iscrivere i natanti da diporto nell'archivio telematico centrale (ATCN) mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e consente ai soggetti italiani possessori di natanti, in navigazione in acque territoriali straniere, di attestarne il possesso, la nazionalità ed i dati tecnici dell'unità attraverso la Dichiarazione di Costruzione o Importazione. L'articolo 10 prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, delle aree di interesse strategico nazionale in relazione alle quali consentire, ai fini del rilascio degli atti concessori o autorizzativi utili ad aumentare la produzione di materie prime critiche della filiera della ceramica, l'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli organi competenti, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy o, nel caso di atti di competenza di enti territoriali, da parte di un soggetto individuato dal Consiglio dei ministri. L'articolo 11 prevede l'adozione, da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, di linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti. Viene altresì disposto che il livello di ottemperanza a tali parametri qualitativi può essere considerato dalla stazione appaltante tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'articolo 12 istituisce – presso il Ministero delle imprese e del made in Italy – una Commissione tecnica avente la finalità di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del pane fresco e della pasta di semola di grano duro.
  In relazione al titolo III del disegno di legge, fa presente che esso reca disposizioni in materia di «Istruzione e formazione» e si compone di due articoli. In particolare, evidenzia che l'articolo 13 introduce il percorso liceale del «made in Italy» nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei, e nel rispetto delle Linee guida per le discipline STEM, al fine di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy. Demanda a un regolamento, sul quale dovrà essere acquisito il parere della Conferenza unificata, la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale. L'articolo 14 istituisce la Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy», con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy ivi compresi quelle titolari di Marchi Storici, e i Licei del made in Italy. La finalità della Fondazione è diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un inserimento rapido degli stessi studenti nel mondo del lavoro. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'istruzione e del merito sono designati membri fondatori della fondazione e ne definiscono gli obiettivi strategici mediante atti di indirizzo.
  Il successivo titolo IV, composto dagli articoli da 15 a 30-bis, reca «Misure di promozione». In merito sottolinea che l'articolo 15 istituisce l'Esposizione nazionale permanente del made in Italy, affidandone Pag. 7la cura e la gestione alla fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy». L'articolo 16 attribuisce al Ministero della Cultura, nonché – per i profili di competenza – al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle altre amministrazioni, il compito di valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese. L'articolo 17 stabilisce che gli istituti e i luoghi della cultura possano registrare il marchio che li caratterizza e concederne l'uso a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento. L'articolo 18 prevede che il Ministero della cultura stipula protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali riferibili a istituti e luoghi della cultura per rafforzarne la tutela e individuare eventuali abusi. L'articolo 18-bis modifica la legge n. 323 del 2000, di riordino del settore termale: le modifiche attengono rispettivamente alle definizioni riconducibili al settore termale e al profilo sanzionatorio. L'articolo 19 reca la definizione di «imprese culturali e creative», rinviando ad un decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della medesima qualifica. L'articolo 20 istituisce presso il Ministero della cultura l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nell'apposito registro, e di valorizzare le imprese culturali e creative. L'articolo 20-bis reca la definizione dei creatori digitali quali artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale e demanda a un decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette, per tutelare i diritti delle opere originali ad alto contenuto digitale. L'articolo 20-ter dispone che il Ministero della cultura adotta le opportune linee guida affinché le opere musicali, audiovisive e librarie conservate nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche siano conservate e fruibili anche nella loro versione originale, oltre che nelle eventuali rielaborazioni successive, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale, facendone perdere la memoria. L'articolo 21 stanzia 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del Ministero della cultura di contributi a favore delle imprese culturali e creative. Si rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, da adottarsi di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché previa intesa in Conferenza unificata, l'individuazione delle condizioni, dei termini e delle modalità per la concessione dei contributi in conto capitale in favore di dette imprese. L'articolo 22 prevede l'adozione, ogni tre anni, di un «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative». Il Piano strategico è adottato dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo 23 istituisce, presso il Ministero del turismo, un comitato nazionale presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Il comitato ha come compito quello di assicurare il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. L'articolo 23-bis, al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di Pag. 8flussi turistici verso l'Italia, autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad effettuare nell'anno 2024 assunzioni di personale temporaneo a contratto da destinare esclusivamente in tali sedi, in deroga ai limiti del contingente previsti dalla legislazione vigente. I contratti stipulati con il personale di cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024. L'articolo 24 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per la promozione dello sviluppo dei mercati rionali e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per la promozione dello sviluppo del settore fieristico. Le modalità attuative dei finanziamenti e il riparto delle risorse sono demandate ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo – sentita la Conferenza unificata – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 25 prevede la possibilità, per i ristoratori che operano all'estero ed i cui esercizi commerciali offrono prodotti enogastronomici tradizionali italiani, di ottenere la certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo». L'articolo 26 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato a promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, nonché alla formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, per la corretta preparazione dei piatti e l'utilizzo dei prodotti. I criteri e le modalità di utilizzo del fondo saranno definiti da un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. L'articolo 27 reca disposizioni in materia di mutui a tasso agevolato concessi da ISMEA in favore delle imprese agricole finalizzati all'acquisizione di imprese operanti nel medesimo settore. L'articolo 28 istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. L'articolo 29 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali. L'articolo 30 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. I distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base della proposta della regione o della provincia autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti. A valere sul Fondo, sono concesse agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per investimenti e progetti di ricerca, cofinanziati dalla regione per una quota pari al 30 per cento, come specificati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per le imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata. L'articolo 30-bis istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il Registro delle Associazioni nazionali delle città d'identità, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozionePag. 9 delle produzioni agricole di pregio e di alta rinomanza.
  Passando a descrivere il titolo V, rubricato «Tutela dei prodotti made in Italy», evidenzia che è composto da sedici articoli ripartiti in tre capi. Ricorda che, in particolare, il capo I, composto dagli articoli da 31 a 36, detta disposizioni in materia di «Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta». L'articolo 31 dispone l'istituzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, che le imprese che producono beni sul territorio nazionale possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni. Il contrassegno è istituito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto – secondo quanto specificato in sede referente – della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti. L'articolo 32, in vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, demanda alle regioni la possibilità di effettuare una ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche già oggetto di forme di riconoscimento o tutela, ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legati al territorio locale. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini della definizione, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di un regime di protezione, uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici. L'articolo 33 consente alle associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica l'adozione di disciplinari di produzione e la presentazione alla regione di una dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione dei prodotti artigianali e industriali tipici di cui all'articolo 32. L'articolo 34 prevede che, a tal fine, dette associazioni possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano, tra gli scopi sociali, la valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. L'articolo esplicita altresì i compiti di dette associazioni: l'elaborazione del disciplinare, l'esecuzione dei controlli interni, l'esercizio delle azioni legali a tutela dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale direttamente collegato al prodotto, la promozione di iniziative di sostenibilità e il compimento di azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica. L'articolo 35 indica gli elementi minimi che deve possedere il disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici e ne prevede l'obbligo di deposito, da parte delle associazioni dei produttori, presso le Camere di Commercio del territorio di riferimento. L'articolo 36 prevede il riconoscimento alle associazioni di produttori di un contributo per le spese di consulenza sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione. A tale fine, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2024. Quanto al Capo II, composto da due articoli, fa presente che esso è dedicato alle «Nuove tecnologie». In particolare, l'articolo 37 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024 affinché il Ministero delle imprese e del made in Italy promuova la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia blockchain per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy. L'articolo 38 autorizza la spesa di 5 milioni di euro in conto capitale per il 2024, per promuovere e sostenere gli investimenti in strumenti e tecnologie c.d. acceleranti per la digitalizzazione dell'industria e dell'artigianato nelle varie fasi della filiera produttiva e od o utili per lo sviluppo di nuovi modelli di commercio elettronico e di marketing. Il Capo III, composto dagli articoli da 39 a 46, reca disposizioni in materia di «Lotta alla contraffazione». In particolare, l'articolo 39 attribuisce al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza ad esercitare le funzioni del pubblico ministero per i casi di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. L'articolo 40 prevede misure volte a implementare la formazione specialistica di magistrati e degli altri operatoriPag. 10 della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di contrasto alla contraffazione. L'articolo 41 modifica il sistema sanzionatorio relativo all'acquisto e all'introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, aumentando la misura minima della sanzione amministrativa prevista e disponendo che gli introiti delle sanzioni comminate da organi di polizia locale siano versati per intero all'ente locale competente. L'articolo 42 estende il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'articolo 517 del codice penale, anche a chi detiene la merce per la vendita. L'articolo 43 modifica l'articolo 260 del codice di procedura penale, in materia di distruzione di cose sequestrate, ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro. L'articolo 44 prevede specifiche disposizioni volte a semplificare l'attività di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni contraffatti sequestrati. L'articolo 45 estende la normativa in materia di operazioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. L'articolo 46 prevede che, nei casi di condanna dello straniero per i reati in materia di contraffazione, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si debba tener conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna.
  Per quanto riguarda, infine, il titolo VI, fa presente che esso reca le «Disposizioni finali». In particolare, l'articolo 47 stanzia un milione di euro per l'anno 2023 e due milioni di euro per l'anno 2024 per lo svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti di cittadini e imprese rispetto agli interventi in materia di made in Italy previsti dalla legge in esame e per rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in inglese, attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. L'articolo 47-bis prevede che le disposizioni della legge si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V della Costituzione. L'articolo 48 reca le disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del disegno di legge.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni di cui ai titoli I e II sono riconducibili alla materia a competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione; ciò soprattutto in considerazione della definizione che ne dà la Corte costituzionale. Richiama in particolare l'orientamento espresso dalla Corte con la sentenza n. 14 del 2004 in base alla quale la tutela della concorrenza «non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali». Pertanto, «l'inclusione di questa competenza statale nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico». Sempre secondo la Corte costituzionale, «appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Pag. 11regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (articolo 120, primo comma, della Costituzione)». Evidenzia poi che taluni interventi inseriti in sede referente, quali quelli contenuti nell'articolo 6-bis, relativo alla disciplina dei marchi d'impresa di rilevanza nazionale registrati da almeno 50 anni, appaiono riconducibili alle materie di competenza esclusiva dello Stato delle opere di ingegno (articolo 117, secondo comma, lettera r) e dell'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l)). Fa presente che il successivo titolo III reca norme generali sull'istruzione, materia di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera n)) mentre il titolo IV reca misure di promozione di diversa natura. L'articolo 15, nonché gli articoli da 19 a 20 e da 21 a 22, da 24 a 28 e gli articoli 30 e 30-bis recano disposizioni riconducibili alla materia della tutela della concorrenza. Con specifico riferimento agli articoli da 19 a 22, rileva anche la materia, a competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, della valorizzazione dei beni culturali, così come per l'articolo 20-ter, inserito in sede referente, sulla salvaguardia dell'autenticità storica delle opere artistiche. L'articolo 16 reca disposizioni in materia di organi dello Stato e di tutela dei beni culturali (materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera f) e s). Gli articoli 17 e 18 recano ulteriori disposizioni per la tutela dei beni culturali. L'articolo 20-bis, inserito in sede referente, sui creatori digitali, il quale demanda ad un decreto del Ministro della cultura l'istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette, per tutelare i diritti delle opere originali ad alto contenuto digitale, rinviando espressamente alla legge sul diritto d'autore, appare anche riconducibile alla materia delle opere dell'ingegno (articolo 117, secondo comma, lettera r) e dell'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l)).
  Evidenzia poi che l'articolo 23 reca disposizioni riguardanti organi dello Stato, prevedendo l'istituzione di un comitato nazionale presso il Ministero del turismo. Sottolinea che quanto alle funzioni di tale comitato, esse afferiscono alla materia del turismo. Ricorda che il turismo rientra tra le materie a competenza residuale delle regioni; tuttavia, l'assetto costituzionale non impedisce l'avocazione allo Stato di taluni funzioni in base al principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, con conseguente esercizio anche della funzione legislativa in materia, purché sia garantito il giusto coinvolgimento delle regioni. Secondo la formulazione dell'articolo il comitato nazionale è presieduto da un rappresentante del Ministero del turismo ed è composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato ANCI, per il coordinamento delle campagne di promozione all'estero dell'Italia come destinazione turistica. Il comitato ha, quindi, un ruolo di coordinamento e vede la partecipazione diretta delle regioni. Per quanto riguarda la definizione delle modalità di istituzione del comitato, l'articolo 23 la rimette a un decreto del Ministro del turismo. In merito ritiene che, in considerazione delle competenze attribuite alle regioni in materia di turismo dall'articolo 117 della Costituzione, occorrerebbe valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'ambito dell'iter di adozione del decreto attuativo, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  Per quanto riguarda l'articolo 23-bis, inserito in sede referente, sottolinea che esso riguarda l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione, disponendo un potenziamento di uffici consolari all'estero. Infine, l'articolo 29 reca disposizioni inquadrabili nell'ambito delle materie della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali, rispettivamente di competenza esclusiva statale (la tutela) e concorrente (la valorizzazione).
  Fa presente poi che il titolo V reca, agli articoli dal 31 al 38, disposizioni riconducibili prevalentemente alla materia di competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, secondo Pag. 12comma, lettera e) della Costituzione. Gli articoli da 39 a 46 attengono alla materia di competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa». Ricorda che nel corso dell'esame in sede referente, è stata inserita, con l'articolo 47-bis, la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
  Segnala come, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare: l'articolo 7 prevede il parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire le modalità attuative per l'erogazione dei contributi per la filiera del legno; l'articolo 10 prevede il parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica; l'articolo 11 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione delle linee guida in materia di sostenibilità ambientale dei prodotti acquistati dalle amministrazioni pubbliche; l'articolo 12 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del regolamento di delegificazione relativo all'istituzione del liceo del made in Italy; l'articolo 21 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare l'erogazione del contributo per le imprese culturali e creative; l'articolo 22 prevede il parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad adottare il piano nazionale strategico per le imprese culturali e creative; l'articolo 24 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo delle misure per il sostegno del settore fieristico; l'articolo 27 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo delle misure agevolative per l'acquisizione di imprese agricole da parte di imprese dello stesso settore; l'articolo 28 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo per il funzionamento del fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo; l'articolo 29 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo delle misure per la valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurali; l'articolo 30 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di riparto dei contributi del fondo per i distretti del prodotto tipico italiano; l'articolo 30-bis prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo del registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio; l'articolo 32 prevede l'accordo in sede di Conferenza unificata per la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici.
  Quanto poi al rispetto degli altri principi costituzionali, evidenzia che le disposizioni contenute nel disegno di legge, accomunate dalla finalità di valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, intersecano una serie di principi costituzionali che vengono in rilievo di volta in volta per ciascuno dei settori o delle misure considerate. In merito richiama le misure che presentano riflessi positivi per l'artigianato – articoli da 32 a 36 –, al cui sviluppo e alla cui tutela l'articolo 45, secondo comma della Costituzione dispone che la legge provveda. Segnala ancora le misure volte alla promozione della ricerca tecnica e scientifica – quali l'articolo 6 –, la tutela del patrimonio storico e artistico della nazione – articoli da 16 a 22 e articolo 29 – e dell'ambiente e della biodiversità – richiama tra gli altri gli articoli 8-bis e 9 –, oggetto dell'articolo 9 della Costituzione.Pag. 13
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum
C. 1491 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre scorso.

  Nazario PAGANO, presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che venerdì 24 novembre è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge di conversione, senza che ne fossero presentate, e comunica che sono stati acquisiti, oltre al parere del Comitato per la legislazione, i pareri favorevoli delle Commissioni II, V, VI e XI.
  Prima di procedere alla deliberazione del mandato, sottopone alla Commissione la proposta di correzione di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di correzione di forma.

  Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) interviene molto brevemente in dichiarazione di voto per esprimere l'auspicio che le disposizioni del provvedimento, con particolare riguardo all'articolo 2, finalmente consentano di rendere operativa, con quasi due anni di ritardo, la piattaforma digitale per la raccolta delle firme e la loro autenticazione sia per i referendum abrogativi ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione sia per quelli propositivi in materia di riforma costituzionale sia infine per le proposte di leggi di iniziativa popolare. Nel ricordare che il termine originariamente fissato per l'operatività della piattaforma era gennaio 2022, spera che nel giro di pochi mesi si possa finalmente darvi attuazione.

  Carmela AURIEMMA (M5S) preannuncia che il Movimento 5 Stelle si asterrà dalla votazione sul conferimento del mandato al relatore per due ordini di ragioni. Segnala in primo luogo che con il provvedimento in esame si deroga ulteriormente all'attivazione di una piattaforma fondamentale per la partecipazione attiva dei cittadini, consentendo la raccolta delle firme e della loro autenticazione in forma digitale senza costi per le associazioni. Rileva che allo stato tale operazione è possibile soltanto per i privati, evidenziando come la mancata piena operatività della piattaforma introduca una discriminazione tra le associazioni che possono sostenere o meno i relativi costi. Aggiunge che nello scorso mese di marzo il Governo, sollecitato dal suo gruppo, aveva assicurato che entro pochi mesi avrebbe reso operativa la piattaforma, cosa che a tutt'oggi non è successa. In secondo luogo, sottolinea che il Movimento 5 Stelle, pur favorevole al rafforzamento degli uffici della Cassazione, non condivide la scelta del Governo di ricorrere alla procedura dell'interpello, determinando di conseguenza un depauperamento del personale di altre amministrazioni, avendo invece preferito il ricorso a nuove assunzioni. Per questi motivi, ribadisce l'astensione del suo gruppo dalla deliberazione sul conferimento del mandato al relatore.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di nominare i componentiPag. 14 del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle designazioni dei rappresentanti dei Gruppi.

Modifica all'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.
C. 110 Panizzut, C. 883 Rizzetto e C. 886 Rampelli.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, fa presente che la Commissione avvia l'esame delle abbinate proposte di legge C. 110 Panizzut, C. 883 Rizzetto e C. 886 Rampelli, che si compongono ciascuna di due articoli e modificano la legge 3 marzo 1951, n. 178 che ha istituito le onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» per dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Nazione.
  In via preliminare, e rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici, ricorda che le onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica, suddivise in vari gradi onorifici, possono essere conferite a cittadini italiani e a stranieri per ricompensare benemerenze acquistate verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari, ovvero per ragioni di cortesia internazionale. Rammenta poi che l'Ordine è retto da un Consiglio e che a capo dell'Ordine è posto il Presidente della Repubblica. Quanto al procedimento di conferimento delle onorificenze, ricorda che esso prevede una prima fase in cui ciascun ministero invia alla Presidenza del Consiglio le segnalazioni individuali per il conferimento, corredate dagli atti istruttori. Le segnalazioni cui si intende dar corso sono trasmesse al Consiglio che esprime parere su ciascuna proposta come prescritto dalla legge. Dopo i pareri il Presidente del Consiglio predispone le proposte da sottoporre all'approvazione del Presidente della Repubblica.
  Evidenzia che tutte e tre le proposte all'esame della Commissione modificano la disciplina della revoca delle onorificenze, intervenendo sull'articolo 5 della legge n. 178 del 1951 ai sensi del quale, fatte salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine. Quindi fa presente che attualmente la revoca dell'onorificenza è ammessa solo in due casi: anzitutto, nei casi previsti dalla legge penale. Il rinvio riguarda in particolare le ipotesi in cui sia disposta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, tanto perpetua quanto temporanea. Quindi ricorda che la revoca può essere disposta per indegnità: al riguardo rammenta che l'articolo 5 della legge n. 178 è completato dalle previsioni dell'articolo 10 del regolamento di attuazione della legge, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, ai sensi del quale si comunica all'interessato la proposta di revoca e gli si contestano i fatti su cui essa si fonda, prefiggendogli un termine, non inferiore a 20 giorni, per presentare per iscritto le sue difese, da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'Ordine. Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il cancelliere sottopone gli atti al Consiglio dell'Ordine, per il parere prescritto dall'articolo 5 della legge.
  Rispetto alla normativa vigente, sottolinea che la proposta di legge C. 110 modifica il citato articolo 5, aggiungendo al suo unico comma un periodo in base al quale la revoca può essere disposta anche dopo la morte dell'insignito mentre le proposte di legge C. 883 e C. 886, tra loro identiche, Pag. 15introducono un secondo comma al fine di prevedere la perdita dell'onorificenza nel caso in cui l'insignito si sia macchiato di crimini crudeli e contro l'umanità, specificando che solo in tale ipotesi l'onorificenza può essere revocata anche in caso di morte dell'insignito.
  Fa presente che la ratio che accomuna le proposte di modifica della legge del 1951 è esplicitata dalle relazioni illustrative e consiste nell'eliminazione degli ostacoli giuridici, consistenti nella mancata previsione legislativa della revoca post mortem, che avrebbero finora impedito di poter revocare l'onorificenza di Cavaliere di Gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, decorato di Gran Cordone che è stata conferita nel 1969 al dittatore Josip Broz, noto come maresciallo Tito. Evidenzia che le relazioni illustrative riportano infatti l'appello rivolto il 20 maggio del 2013 dall'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia all'allora Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano, chiedendo di revocare l'onorificenza al dittatore Tito, riportando che in risposta, dalla Presidenza della Repubblica, si sottolineò come ai sensi dell'articolo 5 delle legge n. 178 del 1951 non sia possibile applicare la revoca delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica Italiana» a persone non più in vita.
  Nel merito delle soluzioni adottate, evidenzia che la pdl C. 110 non interviene sulle ipotesi di revoca, ma si limita ad introdurre solo la possibilità di una revoca post mortem. Le identiche pdl C. 883 e C. 886 prevedono invece che la revoca si abbia in tutti i casi in cui l'insignito si sia macchiato di crimini crudeli e contro l'umanità. Ricorda che nel diritto internazionale i crimini contro l'umanità hanno trovato da ultimo definizione nell'articolo 7 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge n. 232 del 1999 e che in particolare tale disposizione dà una elencazione tassativa degli illeciti che ricadono nella definizione di crimini contro l'umanità. Rammenta che essi sono caratterizzati da gravi fatti perpetrati nell'ambito di un attacco generalizzato o sistematico nei confronti di una popolazione civile, come l'omicidio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione, il trasferimento coatto, la prigionia intesa come illecita detenzione, la tortura, la violenza e la schiavitù sessuale, l'induzione alla prostituzione e la gravidanza forzate, la sterilizzazione forzata, la persecuzione per motivi politici, razziali, etnici, culturali, religiosi o sessisti, la sparizione forzata di persone, l'apartheid ed ogni altro atto inumano volto a causare intenzionalmente gravi sofferenze o gravi pregiudizi all'integrità fisica o mentale.
  Sottolinea poi che, ai sensi dell'articolo 2 di tutte le proposte in esame, il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche necessarie alle norme di attuazione della legge n. 178 del 1951, contenute nel regolamento adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 458 del 1952 e rimarca che, a tal fine, la proposta C. 110 prevede un termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, mentre le proposte C. 883 e 886 stabiliscono un più ampio termine di 90 giorni a decorrere dalla medesima data. Le modifiche necessarie saranno recate con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  Infine, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, le onorificenze della Repubblica, che richiedono una disciplina unitaria a livello nazionale, appaiono riconducibili alla materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

  Matteo MAURI (PD-IDP) chiede al relatore un chiarimento in ordine all'espressione «crimini crudeli»; in particolare chiede se tale espressione abbia uno specifico significato giuridico, come ad esempio accade per i «crimini contro l'umanità», o se invece si tratti di una aggettivazione priva di una specifica definizione nell'ordinamento.

Pag. 16

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente all'onorevole Mauri che nel dossier del Servizio studi si rileva come nell'ordinamento non sia rinvenibile una definizione di «crimini crudeli» ma si ricordi la presenza nel codice penale dell'aggravante comune dell'aver agito con crudeltà.

  Gianni CUPERLO (PD-IDP), premettendo che la materia oggetto delle proposte di legge all'esame della Commissione impone al Parlamento una rigorosa attenzione ai fatti della storia, ricorda anzitutto di essere nato a Trieste e di essere stato, nel 1989, il primo esponente del Partito comunista italiano di quelle terre a rendere omaggio, a nome del partito, alle vittime dell'eccidio della Foiba di Basovizza. Richiamando la definizione di Predrag Matvejevic, per il quale se l'Atlantico è il mare della distanza e il Mediterraneo è il mare della vicinanza, allora l'Adriatico è il mare dell'intimità, sottolinea quanto, nonostante quell'intimità, ci si sia potuti odiare, quanti e quali conflitti siano deflagrati in un territorio che per secoli ha mescolato lingue, religioni, culture e identità. E invita tutti a conoscere la storia di quei conflitti prima di affrontare, anche dal punto di vista politico, quelle vicende.
  Ricorda anzitutto che dal 2004 il Giorno del ricordo delle vittime delle Foibe è stato individuato nel 10 febbraio e ciò perché in tale data, nel 1947, furono firmati i trattati di Parigi che assegnavano alla Jugoslavia i territori di Istria, Zara e del Quarnaro, dando avvio alla drammatica vicenda degli oltre 300 mila esuli partiti da quelle terre, prevalentemente italiani ma anche sloveni e croati. Evidenziando come per anni su quella vicenda sia calato un silenzio colpevole tanto da parte della Democrazia cristiana quanto da parte del Partito comunista italiano, rileva che dal 2004 ad oggi il dibattito abbia sovrapposto la memoria dello scontro tra fascismo e antifascismo al riconoscimento della complessità di quella pagina di storia, caratterizzata dallo scontro tra opposte aspirazioni nazionali, dalle più diverse appartenenze politiche.
  Rimarca il fatto che su quel confine orientale non si sono consumate deportazioni, espulsioni o pulizie etniche bensì fenomeni di sostituzione nazionale, senza con questo voler ritenere tali fatti meno gravi della pulizia etnica: prima, in esito alla Prima guerra mondiale, il regime fascista ha allontanato migliaia di sloveni e croati dalle regioni italiane, poi gli accordi di pace del 1947 hanno prodotto l'esodo dall'Istria. Ritiene che ciò sia accaduto perché se nella lotta politica può sempre esserci spazio per i compromessi, quando la lotta è nazionalistica ciò non è consentito, perché il nazionalismo – per definizione e storia – incuba e semina odi che alla fine possono solo esplodere. Richiama a titolo esemplificativo l'impresa di Fiume, ricordando i conseguenti pogrom verso cittadini croati da parte dei legionari, per affermare che, nonostante Dannunzio abbia definito tali stermini come «impeti di passione», non chiederebbe mai per questo di rimuovere il movimento a Dannunzio presente a Trieste. Ricorda poi ulteriori vicende storiche, dall'incendio per mano fascista dell'hotel Balkan del 13 luglio 1920, sede delle istituzioni slave a Trieste, con conseguente pogrom antisloveno e rogo di 134 edifici, all'italianizzazione dei cognomi sloveni del 1927, quale tentativo di sradicare l'identità di un popolo fino all'esplosione, il 10 febbraio 1930, di una bomba nella sede del quotidiano fascista «Il Popolo» di Trieste, con conseguente rappresaglia e condanna a morte di quattro irredentisti slavi. In merito, rammenta che proprio a Basovizza, nel 2020, dinanzi alla lapide che ricorda l'esecuzione di quelle condanne a morte, si sono tenuti per mano il Presidente Mattarella e il presidente sloveno Pahor, perché fortunatamente gesti di riconciliazione non sono mancati, da entrambe le parti.
  Sottolinea come la seconda guerra mondiale abbia scomposto assetti, etnie e comunità, e ciò soprattutto nelle terre di confine, ricordando l'offensiva tedesca sulla Jugoslavia, la persecuzione di due milioni di serbi, l'eccidio di ebrei e rom, la resistenza jugoslava, il caos che ha fatto seguito all'armistizio dell'8 settembre, l'uccisione dell'istriana Norma Cossetto, infoibata nell'autunno del 1943, e la nascita di opposte retoriche negazioniste, per arrivare negli anni Settanta al Trattato di Osimo e all'incontroPag. 17 a Trieste nel 1998 tra il Presidente della Camera, Luciano Violante, e il leader della destra, Gianfranco Fini, per tentare di ricomporre un quadro storico complesso e la gravità di una storia che ha visto vittime e carnefici da entrambe le parti.
  Sottolineando come il suo intento non sia quello di difendere la memoria di Tito, ma di palesare la complessità di una vicenda storica, si dichiara colpito dal fatto che la maggioranza abbia presentato sulla revoca delle onorificenze tre proposte di legge, delle quali due – C. 883 e C. 886 – identiche, sostanzialmente anche nei firmatari. Teme che ciò sia indice di un uso parziale e politico del passato, mentre il Paese avrebbe bisogno della consapevole coscienza della complessità della storia, che certamente non emerge dalla lettura delle relazioni illustrative che accompagnano le proposte di legge. Di tali relazioni, in particolare, stigmatizza la totale rimozione delle responsabilità storiche del regime fascista in quelle terre, con la persecuzione e la repressione della popolazione slovena.
  In conclusione si chiede se queste proposte siano solo il frutto di una campagna politica e propagandistica, del tentativo di riabilitare ciò che non è riabilitabile, come sembra, o se esistano le condizioni o anche solo le premesse per affrontare una riflessione più seria sul piano storico, culturale, politico e umano.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, ritiene opportuno svolgere alcune riflessioni a seguito degli stimoli scaturiti dall'analisi del collega Cuperlo. In primo luogo, rivolgendosi al presidente e indirettamente al collega Cuperlo, fa presente che si tratta di una vicenda tutta interna alla storia repubblicana. Rileva quindi come l'onorificenza al dittatore Tito sia stata riconosciuta dalla Repubblica italiana che oggi sente tutto il peso della storia e delle proprie responsabilità a seguito di un percorso di analisi confluito nell'istituzione della giornata della memoria delle vittime delle foibe. Si tratta di una celebrazione della Repubblica italiana che, facendo i conti con la propria storia, introduce una giornata in cui i cittadini italiani ricordano altri cittadini italiani vittime innocenti di un'azione che ha inciso profondamente nella comunità, anche sul piano storico e culturale, e che costituisce una pesante eredità del passato. Aggiunge che i provvedimenti in esame, volti al superamento degli ostacoli giuridici posti dalla normativa vigente alla revoca dell'onorificenza al dittatore Tito, rappresentano il verdetto dell'ampio processo di analisi che ha riguardato le vicende del confine orientale del Paese. Non negando la necessità di avviare una riflessione più ampia relativa anche ai periodi precedenti, ritiene che oggi vi sia comunque il dovere morale di onorare tali vicende. Richiamando le parole del collega Cuperlo, fa presente che oggi, grazie a un processo di pacificazione che ha consentito di superare un odio dalle radici profonde, l'Adriatico è davvero il mare dell'intimità. Chiede quindi di completare il processo in atto con l'iniziativa in esame, ben conoscendo per esperienza personale cosa significhi convivere in una terra di confine tra persone di lingua e cultura diverse. Pur consapevole della complessità del tema evidenziata dall'intervento del collega Cuperlo, ritiene che l'interpretazione da lui fornita faccia torto alla sua formazione e alla sua collocazione politica, aggiungendo che derubricare tali vicende sotto la voce delle opposte teorie negazioniste o dell'uso a fini politici non faccia onore allo sforzo di pacificazione compiuto dalla nostra comunità. A suo avviso oggi ci si trova di fronte a una scelta radicale, vale a dire quella di revocare un'onorificenza che grida vendetta, frutto di un'analisi del processo di pulizia etnica e di annientamento fisico messo in atto in Istria e Dalmazia. In conclusione, dichiara con sincerità e anche con un po' di incredulità che, per il collega Cuperlo non fare proprio il principio che esattamente di pulizia etnica e di annientamento fisico si è trattato, fa torto alla sua storia personale e al suo profilo.

  Alfonso COLUCCI (M5S) sottolinea che, se l'espressione di un giudizio critico della storia è compito che spetta agli intellettuali e anche ai politici, occorre evitare che il giudizio critico della storia diventi strumento di lotta politica, di revisionismo politico.Pag. 18 Ritiene che la proposta di revocare l'onorificenza a Tito, per come sono presentati e articolati i testi e per il contenuto delle relazioni illustrative, presti il fianco al sospetto dell'utilizzo politico dell'approccio critico agli eventi storiografici. Stigmatizza il fatto che, mentre la Commissione dovrebbe affrontare temi di primario interesse per la vita dei cittadini, la maggioranza avverte il bisogno di impegnarla su temi di questa natura, che non esprimono altro che un tentativo di strumentalizzazione politica. Ricordando un'altra proposta di legge della quale la maggioranza ha imposto la calendarizzazione, relativa all'inserimento dell'inno nazionale in Costituzione, invita a valutare l'accantonamento di queste proposte di legge, per consentire alla Commissione Affari costituzionali di lavorare su questioni che davvero interessano la vita dei cittadini, abbandonando la mera propaganda politica.

  Federico FORNARO (PD-IDP), nel dichiarare di condividere le riflessioni del collega Alfonso Colucci, ritiene che il relatore non abbia colto l'invito, ragionevole, documentato e argomentato storicamente in maniera ineccepibile, dell'onorevole Cuperlo a riflettere prima di aprire un capitolo che presenta grandi elementi di complessità. Fa quindi presente che il provvedimento in esame, una volta approvato, consentirà di revocare l'eventuale onorificenza non soltanto a Tito ma anche a chiunque si sia macchiato di crimini crudeli e contro l'umanità. Nel ritenere che tutti convengano nel giudicare le leggi razziali del 1938 un crimine contro l'umanità, dà lettura di un testo in favore del razzismo nazionale, scritto dall'allora redattore della rivista La difesa della razza Giorgio Almirante cui la maggioranza ancora oggi intitola strade e piazze italiane. Nel richiamare il riconoscimento venuto dal Presidente Mattarella al ruolo giocato da Almirante nell'evoluzione della destra italiana dal neofascismo a una dimensione democratica, ritiene che con il provvedimento in esame si apre una discussione che rischia di far perdere la cognizione della complessità delle vicende.
  Invita quindi i colleghi a non usare le leggi per riaprire o riscrivere capitoli complessi della nostra storia passata, sottolineando come la scelta sofferta di istituire la giornata in memoria delle vittime delle foibe, che ha visto peraltro l'ampio consenso del Parlamento, dimostri che è necessario favorire in quelle occasioni riflessioni e non ricostruzioni ad uso politico. Nel sottoscrivere fino all'ultima parola il giudizio che l'onorevole Cuperlo ha espresso sulla figura di Tito, ritiene che d'altro canto debba essere anche ricordato il ruolo straordinariamente positivo avuto dalla resistenza jugoslava nella lotta al nazismo. Nell'invitare il relatore ad evitare di incidere nella memoria relativamente ad una questione, quale quella dell'onorificenza a suo tempo conferita a Tito, nota soltanto a pochi addetti ai lavori, rileva la singolarità di due proposte di legge praticamente identiche, sottoscritte in entrambi i casi dai medesimi esponenti di Fratelli d'Italia, con l'unica differenza del primo firmatario, come se vi fosse una corsa alla primazia all'interno del gruppo su questo tema. Ritiene in conclusione che sia interesse di tutti riflettere, ragionare ed evitare di aprire in modo poco utile un dibattito che non tiene conto della corretta trasmissione della memoria né della complessità della storia e dei drammi del confine orientale.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 30 novembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.