CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 novembre 2023
208.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 104

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 29 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che la Commissione, in data 3 agosto 2023, ha deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano, e che il termine per la sua conclusione era stato originariamente fissato al 30 novembre 2023. Avverte quindi che nel dare seguito a quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 15 novembre, ha acquisito l'intesa con la Presidenza della Camera, ai sensi Pag. 105dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga del medesimo termine fino al 1° marzo 2024.
  Pone, quindi, in votazione la proposta di proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

  La Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine conoscitiva fino al 1° marzo 2024.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.
C. 1275 Conte e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Novo Umberto MAERNA (FDI), relatore, riferisce sul provvedimento in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere parere, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente nella seduta della XI Commissione del 28 novembre. Ricorda che la precedente fase di esame in sede referente si era conclusa senza conferimento del mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea sulla proposta di legge C. 1275, che era stata adottata come testo base nella seduta del 12 luglio 2023, e che l'Assemblea, nella seduta del 18 ottobre 2023, ne ha disposto il rinvio in Commissione. Fa presente che il seguito dell'esame in Assemblea del provvedimento, iscritto nel calendario vigente in quota opposizione, è previsto a partire da giovedì 30 novembre 2023.
  Evidenzia che a seguito dell'approvazione di emendamenti, che ne hanno anche modificato il titolo (ora: Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione), il testo si compone attualmente di due articoli.
  L'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del diritto dell'Unione europea, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, al fine di garantire l'attuazione del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro più applicati. I decreti delegati sono adottati per il conseguimento dei seguenti obiettivi: a) assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi; b) contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori; c) stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori; d) contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto «dumping contrattuale»). Il comma 2 prevede che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attenga ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo del contratto collettivo nazionale di lavoro maggiormente applicatoPag. 106 costituisca, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, la condizione economica minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria; b) stabilire per le società appaltatrici e subappaltatrici, negli appalti di servizi di qualunque tipo e settore, l'obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto, individuati secondo il criterio di cui alla lettera a). Coerentemente, rafforzare le misure di verifica e di controllo spettanti alle stazioni appaltanti, al fine di rendere effettivi gli obblighi di cui alla presente lettera; c) estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, individuati in base al criterio di cui alla lettera a), ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, applicando agli stessi il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di lavoratori più affine; d) prevedere strumenti di incentivazione atti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle esigenze diversificate derivanti dall'incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale; e) prevedere strumenti di misurazione basati sull'indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale effettuate con il flusso telematico UNIEMENS, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro; f) introdurre strumenti di incentivazione a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, che comportino altresì il riconoscimento, anche a favore dei lavoratori, di incentivi volti a bilanciare e, ove possibile, a compensare la riduzione del potere di acquisto degli stessi; g) per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, prevedere l'intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'adozione delle misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi, tenendo conto delle peculiarità delle categorie di lavoratori di riferimento e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nei settori affini; h) quale misura di rafforzamento della concorrenza e di lotta all'evasione fiscale e contributiva, procedere a una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell'effettiva natura mutualistica; i) disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa, fondati sulla valorizzazione dell'interesse comune dei lavoratori e dell'imprenditore alla prosperità dell'impresa stessa. Il comma 3 prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, siano trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il comma 4 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al medesimo articolo.
  L'articolo 1-bis, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro del lavoro e delle Pag. 107politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva. La delega è conferita allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attività, nonché di contrastare efficacemente il dumping contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l'evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori. Il comma 2 elenca i seguenti princìpi e criteri direttivi, cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega di cui al comma 1: a) razionalizzare le modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva, prevedendo strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'acquisizione dei dati concernenti l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori nonché dei dati afferenti ai trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori; b) perfezionare, prevedendo anche il ricorso a strumenti tecnologici evoluti e la realizzazione di banche di dati condivise, le disposizioni in materia di ispezioni e controlli, aumentando l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare, dell'evasione contributiva e assicurativa, dell'applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro non rappresentativi con finalità elusive in danno dei lavoratori e degli enti previdenziali; c) introdurre forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, di contrattazione collettiva, di caporalato e lavoro sommerso o irregolare nonché di abuso della forma cooperativa; d) prevedere che le forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva a livello nazionale e territoriale. Il comma 3 prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, siano trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il comma 4 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al medesimo articolo.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Enrico CAPPELLETTI (M5S) ritiene che il provvedimento in esame costituisca un errore per ragioni economiche ed etiche; fa presente, infatti, che mantenere più di tre milioni di lavoratori al di sotto della soglia della povertà non permette un miglioramento del livello della domanda interna. Una politica, quale quella dell'attuale maggioranza, che sostiene il lavoro sottopagato, non può permettere lo sviluppo del nostro Paese. Continuando, a suo avviso, a investire in settori a bassa marginalità non si sostengono adeguatamente le nostre imprese.

  Chiara APPENDINO (M5S) esprime critiche sia circa il metodo utilizzato sia relativamente al merito del provvedimento all'esame. Considera infatti il metodo seguitoPag. 108 inqualificabile considerato che la proposta di legge è iscritta in quota opposizione tra i lavori dell'Assemblea, che Governo e maggioranza, in preda all'imbarazzo, hanno perso tempo e coinvolto strumentalmente istituzioni quali il CNEL pur di non affrontare con serietà il merito del provvedimento, fino a sostituirne integralmente il testo inserendo deleghe, praticamente in bianco, al Governo.
  Quanto alla questione di merito, che in ultima istanza concerne l'ormai nota riduzione del potere di acquisto dei lavoratori, segnala che la maggioranza continua a propalare almeno tre menzogne, che ritiene assai gravi. La prima è quella secondo la quale il salario minimo produrrebbe l'effetto di abbassare gli stipendi attuali, perché potrebbe essere strumentalmente utilizzata dagli imprenditori. Ma ciò, sottolinea, totalmente infondato come dimostrano i casi dei Paesi che hanno definito un salario minimo, quali ad esempio la Germania. La seconda menzogna concerne l'affermazione che un simile istituto indebolirebbe i CCNL. Considera questo argomento pretestuosamente ideologico in quanto c'è una prima evidenza da osservare: si dice che il 97 per cento dei lavoratori sia coperto dalla contrattazione collettiva nazionale, e quindi tutelato in via negoziale; si chiede allora perché attualmente circa 4 milioni di lavoratori godono di un reddito inferiore al livello di povertà. Peraltro ritiene che stabilire un salario minimo potrebbe anche contribuire a sconfiggere la strisciante legalizzazione della contrattazione «pirata», perché il salario contrattato comunque non potrebbe scendere sotto una certa soglia. Infine la terza menzogna, quella secondo la quale, a detta della maggioranza, la proposta di istituire un salario minimo sarebbe pura ideologia. In questo caso ritiene che sia evidente che l'ideologizzazione sta tutta dalla parte della maggioranza, visto che 22 Paesi su 27 dell'Unione europea prevedono un salario minimo, cosa che ritiene piuttosto concreta.
  Osserva poi che oltre a non essere ideologica la misura proposta contribuisce ad aumentare decisamente il reddito dei cittadini e quindi a generare consumi e aumento del PIL, cosa che dovrebbe interessare direttamente alla X Commissione che si occupa dello sviluppo delle attività produttive. Conclude annunciando alla maggioranza e al Governo che la sua forza politica continuerà a battersi, in ogni luogo e con gli opportuni strumenti anche parlamentari, affinché il tentativo di affossare il salario minimo sia sconfitto.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, rimanda a quanto affermato dai suoi colleghi durante l'esame della Commissione competente in sede referente. Desidera, tuttavia, sottolineare in questa sede che la maggioranza poteva legittimamente non concordare sulla proposta di legge in esame. Tuttavia, si è preferito rifuggire il confronto nel merito allungando il procedimento anche attraverso il coinvolgimento del CNEL. Evidenzia la gravità di questo atteggiamento che costituisce un punto di rottura nei rapporti tra maggioranza e opposizione. Preannuncia, a riguardo, che l'opposizione farà valere in ogni sede le proprie ragioni con gli strumenti messi a disposizione dal Regolamento per avversare il provvedimento in esame.

  Eleonora EVI (AVS) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenziando che nel corso dell'iter parlamentare della proposta di legge all'esame si sono manifestati problemi tanto di merito che di metodo. Ritiene gravissimo che siano state inserite deleghe al Governo su un provvedimento in quota opposizione, senza che resti traccia degli originali contenuti proposti dalla minoranza nell'attuale nuovo testo. Crede che quanto avvenuto sia poco rispettoso delle prerogative parlamentari dell'opposizione e stigmatizza che la maggioranza eviti una seria discussione sul merito, ricorra a stratagemmi, come l'intervento del CNEL, per ritardare i lavori e finisca poi per assegnare una delega in bianco al Governo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (vedi allegato 1).

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Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.
C. 1515 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Beatriz COLOMBO (FDI), relatrice, riferisce sui contenuti del provvedimento in titolo, composto di ventisette articoli, già approvato dal Senato, volto ad introdurre misure per stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano, sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate, favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari. Segnala che il testo è restato identico a quello approvato dal Senato in quanto non è stato emendato dalla VI Commissione competente in sede referente.
  Illustra quindi brevemente i suoi contenuti, soffermandosi sulle parti di interesse per la Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, ricordando, preliminarmente, che al Senato la maggioranza ha votato a favore del provvedimento, mentre le forze di opposizione si sono astenute.
  Passando all'articolato, rileva che l'articolo 1, modificato al Senato, amplia i casi di esenzione dalla disciplina dell'offerta fuori sede, estesa a una fattispecie unica, ovvero all'offerta di vendita o di sottoscrizione di strumenti finanziari di propria emissione, ovvero di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, a condizione che siano emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, sempre che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000.
  Evidenzia che l'articolo 2 è volto a modificare la definizione di PMI, ai fini della regolamentazione finanziaria, portando a 1 miliardo di euro la soglia di capitalizzazione massima prevista (rispetto all'attuale soglia di 500 milioni di euro di capitalizzazione che qualifica una impresa emittente quote azionarie come PMI). Segnala che a gennaio 2023 le società quotate come PMI (sulla base della soglia di 500 milioni di euro sopra ricordata) sono 128. Ricorda altresì che ai sensi del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) l'attribuzione della qualifica di PMI ad un emittente comporta alcune significative modificazioni della disciplina applicabile, tra le quali quella in materia di trasparenza degli assetti proprietari, con l'innalzamento della soglia minima delle partecipazioni rilevanti da comunicare ai sensi dell'articolo 120 del TUF dal 3 per cento al 5 per cento.
  Segnala poi che l'articolo 3 permette la dematerializzazione delle quote di PMI (piccole e medie imprese) e reca misure per disciplinarla. Si prevede così di semplificare le procedure nonché di ridurre i costi e gli oneri amministrativi legati all'emissione e al trasferimento delle quote in oggetto, specie in funzione di sviluppo del mercato dei capitali.
  Sottolinea che l'articolo 4, modificato al Senato, riforma la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi, i quali riguardano da vicino le imprese che intendono aprirsi al mercato dei capitali. Si sopprimono obblighi che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati.
  Riferisce che l'articolo 5 introduce, per le società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione – MTF, la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali, mentre l'articolo 6 prevede la soppressione della possibilità, attribuita alla Consob, di aumentare il flottante nelle ipotesi in cui un soggetto che detiene una partecipazione Pag. 110superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sia tenuto a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
  Osserva poi che l'articolo 7 introduce delle modifiche a due articoli del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocazione di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.
  Rimarca quindi che l'articolo 8 è volto a introdurre una serie di semplificazioni delle procedure di ammissione alla negoziazione, anche attraverso l'eliminazione di particolari requisiti per la quotazione. In particolare, viene soppressa la possibilità riconosciuta alla Consob di regolare con propri regolamenti i requisiti di alcune società in quotazione nonché di sospendere per un tempo limitato le decisioni di ammissione.
  Ricorda che l'articolo 9 introduce norme volte a chiarire i termini di decorrenza per l'approvazione del prospetto e a modificare il regime di responsabilità del collocatore e che l'articolo 10 sopprime l'obbligo vigente di segnalazione alla Consob delle operazioni effettuate da parte degli azionisti di controllo.
  Segnala poi gli articoli 11, 12 13 e 14, recanti disposizioni sullo svolgimento di assemblee societarie e sulle votazioni in tali sedi. L'articolo 11, modificato al Senato, reca modifiche alle disposizioni concernenti lo svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate consentendo, ove sia contemplato nello statuto, che le predette assemblee si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società. L'articolo 12, introdotto al Senato, intende disciplinare la presentazione delle liste da parte del consiglio di amministrazione delle società quotate in occasione del rinnovo degli organi apicali. Si consente allo statuto societario di prevedere che il consiglio di amministrazione uscente, a determinate condizione, possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del medesimo organo di amministrazione. L'articolo 13 incrementa da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo. La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento chiarisce che la norma in esame si applicherebbe solo alle nuove quotazioni ed è volta a potenziare la flessibilità dell'ordinamento societario, nonché a evitare che la minoranza possa imporre il proprio potere decisionale. L'articolo 14, introdotto al Senato, modifica la disciplina del voto maggiorato recata dal TUF al fine di prevedere che gli statuti possano disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo necessario, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione.
  Ricorda quindi che l'articolo 15 novella il TUF, estendendo agli Enti previdenziali privati e privatizzati la qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento, che l'articolo 16 prevede misure volte a semplificare la disciplina delle Sicav (società di investimento a capitale variabile) e Sicaf (società di investimento a capitale fisso) in gestione esterna (c.d. eterogestite) mentre l'articolo 17 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga alle norme del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
  Segnala altresì l'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che modifica l'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, innalzando il limite dell'attivo delle banche popolari da 8 miliardi di euro a 16 miliardi di euro.
  Evidenzia inoltre che l'articolo 19, introdotto al Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti Pag. 111la revisione del TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti. La disposizione, a tal fine indica i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega, disciplina le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo, nonché il meccanismo di slittamento del termine di delega e fissa i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi. Tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega ricorda, in particolare, i seguenti: sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati nonché favorire l'accesso delle PMI a forme alternative di finanziamento, la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali; facilitare il passaggio dalla quotazione sui mercati non regolamentati a quelli regolamentati; contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli.
  Segnala che l'articolo 20 riconosce la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti.
  Evidenzia altresì l'articolo 21, come modificato nel corso dell'esame al Senato, che reca norme relative alla disciplina del c.d. cooling off e cooling in, ossia, delle regole che disciplinano le restrizioni all'uscita del personale o dei membri degli organi direttivi che esercitano attività professionali nel settore regolamentato, e contribuiscono a rafforzare l'indipendenza delle Autorità, riducendo il rischio di conflitto di interessi e di interferenza dell'industria nelle attività di supervisione riducendo i termini per essi previsti.
  Fa presente che l'articolo 22, rafforza i poteri della Consob al fine di contrastare la diffusione di pubblicità svolta da soggetti non autorizzati, che l'articolo 23 inserisce nel TUF un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali mentre l'articolo 24 reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire di svolgere attività di consulenza in materia di investimenti ai soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari, nel periodo precedente il trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.
  Osserva che l'articolo 25, modificato nel corso dell'esame al Senato, introduce modifiche alla disciplina avente ad oggetto l'insegnamento dell'educazione civica, al fine di inserirvi il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria.
  Sottolinea che l'articolo 26 amplia l'operatività del Patrimonio Destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Rilancio). Con le modifiche recate si prevede che, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, le disposizioni che impediscono l'accesso agli interventi di Patrimonio Destinato nei casi di responsabilità da reato trovino applicazione solo alle società nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione, anche non passata in giudicato. Di conseguenza, come chiarisce la Relazione illustrativa, la norma in esame consente di presentare domanda per l'accesso agli interventi di Patrimonio Destinato alle società che, pur essendo nelle condizioni e in possesso degli altri requisiti, a legislazione vigente non potrebbero farlo a fronte della sola pendenza di indagini preliminari.
  Fa infine presente che l'articolo 27 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della dematerializzazione delle quote di PMI – Srl (pari a 3,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023) e individua la relativa fonte di copertura finanziaria. L'articolo reca inoltre la clausola di invarianza finanziaria relativamente al resto del provvedimento.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Pag. 112

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Eleonora EVI (AVS) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana».
C. 1419 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, in sostituzione del relatore, on. Casasco, impossibilitato ad essere presente alla seduta, riferisce sul disegno di legge recante l'istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», composto di 11 articoli. Segnala che la XIII Commissione agricoltura nel corso dell'esame degli articoli non ha modificato il testo, respingendo tutte le proposte emendative presentate. Ne illustra quindi brevemente i contenuti soffermandomi sulle parti di principale interesse per la X Commissione mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Fa presente, innanzitutto, che come emerge dalla relazione illustrativa al provvedimento, esso ha l'obiettivo di sostenere e di promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana attraverso l'istituzione di un apposito premio al merito.
  Passando all'articolato, osserva che l'articolo 1 definisce le finalità della legge, stabilendo che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sostiene e promuove lo sviluppo dell'arte culinaria, orientando la propria azione al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità.
  L'articolo 2 istituisce il premio di «Maestro dell'arte culinaria» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – ove è anche istituito un registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro ai quali è stato conferito il premio –, prevedendo che esso sia conferito ai cittadini italiani che si siano distinti in maniera encomiabile nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, illustrando la Patria e contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale.
  L'articolo 3 dispone che il premio è conferito annualmente nel limite di uno per ciascuna delle categorie di merito afferenti la gelateria, la pasticceria, la cucina, la vitivinicoltura, l'olivicoltura. Tale elenco può essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  L'articolo 4 precisa che il premio consiste in una medaglia di bronzo che reca, da un lato, l'emblema della Repubblica italiana e, dall'altro lato, diciture specifiche corrispondenti a ciascuna categoria di merito.
  L'articolo 5 stabilisce i requisiti che devono possedere i candidati, tra i quali la conclusione di un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento e la maturazione, nello stesso settore, di almeno quindici anni di comprovata e riconosciuta esperienza.
  L'articolo 6 disciplina la presentazione delle candidature. Queste sono possono essere proposte anche su segnalazione delle associazioni di categoria.
  L'articolo 7 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un comitato di selezione delle candidature, e ne definisce i componenti tra i quali il Ministro delle imprese e del made in Italy e un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito.
  L'articolo 8 reca la disciplina della fase istruttoria dell'iter di conferimento del premio che viene svolta dal comitato di cui Pag. 113all'articolo 7. La predetta istruttoria è volta, in particolare, ad accertare che i singoli candidati si siano resi singolarmente benemeriti nel raggiungimento di livelli di eccellenza nell'esercizio della propria attività in una delle categorie di merito.
  L'articolo 9 stabilisce che coloro che sono insigniti del premio in commento possono ricevere incarichi di esperti negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  L'articolo 10 prevede le modalità di revoca del premio. È stabilito che l'insignito del premio che si renda indegno incorre nella perdita dello stesso. La proposta di revoca del premio può essere avanzata da ciascuno dei ministri rappresentati nel comitato di cui all'articolo 7. La proposta di revoca è presentata al comitato, che, previa sommaria delibazione, la comunica all'interessato che, entro trenta giorni ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. La revoca del premio è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  L'articolo 11, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 29 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini.

  La seduta comincia alle 14.30.

Incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti.
C. 855 Gusmeroli.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA) relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo recante «Incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti», composta di un unico articolo.
  Fa presente che il comma 1, al fine di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico e la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile, riconosce, per gli anni 2023, 2024 e 2025, un contributo agli acquirenti finali per l'acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza energetica, con smaltimento contestuale degli elettrodomestici obsoleti attraverso il riciclo.
  Osserva che il comma 2 precisa che il contributo è attribuito per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore: alla classe A per le lavatrici e lavasciuga; alla classe C per le lavastoviglie; alla classe D per i frigoriferi e i congelatori.
  Segnala che il comma 3 dispone che il contributo è pari al 30 per cento del costo di acquisto dell'elettrodomestico, in ogni caso nel limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'acquirente è inferiore a euro 25.000. Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico per ciascuna delle categorie energetiche di cui sopra, nel triennio 2023-2025.
  Rileva che il comma 4, per le finalità qui previste, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Pag. 114contributo è attribuito, ai sensi del comma 5, a valere sulle risorse del fondo e nel limite dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa.
  Fa poi presente che il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per l'erogazione del contributo. Il medesimo decreto deve indicare le disposizioni per assicurare il rispetto del limite di spesa.
  Infine, riferisce che ai sensi del comma 7 all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento in esame, pari come detto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Emma PAVANELLI (M5S) con riferimento alla proposta di legge all'esame ricorda che il regolamento dell'Unione europea che si occupa anche di questa materia precisa che gli incentivi per l'acquisto dei prodotti in oggetto prevede che il loro riconoscimento sia condizionato al possesso di determinati requisiti in termini di classe di efficienza energetica, riconoscendoli qualora si faccia un salto di almeno due classi energetiche. Osservando che la proposta di legge in titolo non sembra tenerne conto, ritiene che certamente dovrà essere modificata di conseguenza. Si chiede inoltre se è stata fatta un'analisi del mercato ovvero se è stato almeno consultato il database pubblico dei prodotti in questione che l'Unione europea mette a disposizione di tutti o comunque se è stata consultata questa istituzione. È dell'avviso che priva di tale studio la proposta di legge all'esame risulterebbe quantomeno inefficace e che comunque necessario verificare che i suoi contenuti siano in linea con la normativa europea.
  Osserva, inoltre, che il riferimento al riciclo contenuto nel titolo del provvedimento sembra non trovare rispondenza nei contenuti del testo. Ricorda inoltre che è dal 2014 che i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) secondo la norma europea che ne disciplina gli aspetti devono essere riciclati. Infine si chiede dove la proposta di legge indichi una effettiva copertura in quanto il Fondo ivi citato sembrerebbe disporre delle sufficienti risorse già per il 2024. Sottolinea, inoltre, che prevedere incentivi pari a cento euro per l'acquisto di elettrodomestici che, se di classe energetica superiore, sono parecchio costosi rappresenta una misura assai debole.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, osserva che gli spunti di riflessione proposti dall'on. Pavanelli saranno oggetto degli opportuni approfondimenti nel corso dell'esame del provvedimento e potranno essere oggetto di eventuali proposte emendative.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
C. 1341 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre 2023.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, avverte che i presentatori hanno ritirato il subemendamento Sasso 0.13.100.15.
  Avverte altresì che, alla scadenza del termine di ieri alle ore 18, non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 9.0101 a firma dei relatori.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione passa quindi all'esame dell'articolo aggiuntivo dei relatori 9.0101. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri sulla predetta proposta emendativa.

Pag. 115

  Silvio GIOVINE (FDI), relatore, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 9.0101 a firma dei relatori.

  Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 9.0101 dei relatori.

  Emma PAVANELLI (M5S) chiede ai relatori di chiarire il senso dell'articolo aggiuntivo all'esame.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, concorde la Commissione, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 14.50.

  Silvio GIOVINE (FDI), relatore, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, rispondendo alla richiesta avanzata dall'on. Pavanelli, segnala che l'articolo aggiuntivo 9.0101 dei relatori è volto a consentire semplificate procedure di autorizzazione per la navigazione in acque extraterritoriali, attraverso l'attestazione della proprietà del natante.

  Emma PAVANELLI (M5S) osserva che la proposta emendativa come congegnata in realtà comporta il rischio di legittimare il possesso del natante non verificabile e ritiene che tale valutazione sia confermata dalla relazione tecnica, di cui dà breve lettura, allegata alla proposta emendativa. Crede che in tal modo chiunque possa auto dichiarare la legittima detenzione o proprietà del natante senza che si abbia prova del regolare acquisto. Ciò, ritiene, comporterebbe gravi conseguenze essendo sufficiente considerare l'attuale situazione del traffico per l'immigrazione clandestina viste le migliaia di chilometri di costa dei Paesi confinanti con il nostro. Rileva poi che la misura è assai poco conferente con le finalità del provvedimento in titolo e che non le sembra sia molto a migliorarlo, considerando infatti la proposta emendativa pericolosa. Esprime altresì stupore che gli accennati problemi di legalità non siano stati minimamente ravvisati da parte di una maggioranza che della sicurezza e della legalità parla continuamente, insegue gli scafisti per tutto il «globo terracqueo» ma che poi consente a chiunque di poter affermare con semplicità di essere proprietario anche quando non lo è. Conclude suggerendo ai relatori di ritirare l'articolo aggiuntivo 9.0101.

  Enrico CAPPELLETTI (M5S) riferendosi anche a quanto contenuto nella relazione allegata alla proposta emendativa, osserva che tale misura non si può definire come di sostegno al settore produttivo della nautica italiana, inteso come mezzo per aumentare le vendite dei natanti, ma semplicemente come uno strumento per legalizzare qualcosa che attualmente non lo è, e con ciò non raggiungendo i fini del provvedimento in titolo, sempre che quanto all'esame non sia funzionale ad attirare imbarcazioni che al momento si trovano ormeggiate in porti stranieri. Ma in questo caso, sottolinea, la misura di legalizzazione dovrebbe essere legata all'effettivo trasferimento del natante. Comunque sia, ritiene che l'articolo aggiuntivo all'esame non sembra raggiungere nessuno dei due predetti obiettivi.

  Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), intervenendo in dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo 9.0101 dichiara il voto favorevole su di esso osservando che la proposta emendativa riguarda le imbarcazioni sotto i dieci metri, e non certamente gli yacht, il che è volta a rendere effettiva la possibilità di navigare in acque extraterritoriali di Paesi confinanti considerando che in molti di questi ultimi la navigazione non è consentita senza i necessari titoli di proprietà di cui, appunto, la proposta fornisce la possibile regolarizzazione. Osserva infine che l'articolo aggiuntivo è comunque idoneo a dare indirettamente un sostegno alla nautica italiana e alle sue realtà produttive.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo 9.0101 dei relatori (vedi allegato 4).

Pag. 116

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative accantonate relative all'articolo 13. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

  Silvio GIOVINE (FDI), relatore, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, formula un invito al ritiro dell'emendamento Manzi 13.1, nonché dei subemendamenti all'emendamento 13.100 dei Relatori, Caso 0.13.100.1, limitatamente alla parte ammissibile, e Manzi 0.13.100.2, esprimendo altrimenti parere contrario.
  Esprime parere favorevole sul subemendamento Cavo 0.13.100.3 nonché sui subemendamenti Colombo 0.13.100.4 e Squeri 0.13.100.6, a condizione che questi ultimi due siano riformulati in identico testo del subemendamento Cavo 0.13.100.3, esprimendo altrimenti parere contrario.
  Formula un invito al ritiro dei subemendamenti L'Abbate 0.13.100.5, Benzoni 0.13.100.7, degli identici subemendamenti Caso 0.13.100.8, Piccolotti 0.13.100.9 e Benzoni 0.13.100.10, dei subemendamenti L'Abbate 0.13.100.11, Caso 0.13.100.12, Boschi 0.13.100.13 e 0.13.100.14, Manes 0.13.100.16, Boschi 0.13.100.17, degli identici subemendamenti Piccolotti 0.13.100.18 e Boschi 0.13.100.19, nonché dei subemendamenti Caso 0.13.100.20, Manes 0.13.100.21, Boschi 0.13.100.22 e Manzi 0.13.100.23, esprimendo altrimenti parere contrario.
  Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 13.100 dei relatori.
  Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Grippo 13.2, Manzi 13.3, Sasso 13.4, Caso 13.5, Manzi 13.6, Boschi 13.7, 13.8 e 13.9, L'Abbate 13.10, degli identici emendamenti Squeri 13.11 e Toccalini 13.12, degli emendamenti Squeri 13.13, L'Abbate 13.14 e 13.15, Cavo 13.16, Manzi 13.17, degli identici emendamenti Grippo 13.18, Piccolotti 13.19 e Caso 13.20, degli identici emendamenti Tenerini 13.21 e Andreuzza 13.22, dell'emendamento L'Abbate 13.23, degli identici emendamenti Boschi 13.24, Cattaneo 13.25, Grippo 13.26, Piccolotti 13.27 e Caso 13.28, degli emendamenti Caso 13.29, Boschi 13.30 e Cavo 13.31 nonché degli articoli aggiuntivi Cavo 13.01, Toni Ricciardi 13.02 e Andreuzza 13.03.

  Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere favorevole sull'emendamento 13.100 dei relatori e parere conforme a quello dei relatori sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 13.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Manzi 13.1 nonché il subemendamento Caso 0.13.100.1, limitatamente alla parte ammissibile.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustrando il subemendamento Manzi 0.13.100.2, ricorda che il suo gruppo ha anche presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 13, nella convinzione che i suoi effetti sarebbero dannosi per l'ordinamento scolastico stravolgendo l'assetto ormonale maturo del Liceo economico sociale, corso di studi superiore che coinvolge attualmente migliaia di studenti e professori. Evidenzia che il subemendamento in esame cerca quindi di rafforzare, piuttosto, gli Istituti tecnici, anche attraverso la disposizione di risorse congrue, al fine di valorizzare il made in Italy nonché di raggiungere le finalità del provvedimento in titolo.

  La Commissione respinge il subemendamento Manzi 0.13.100.2.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, avverte che i rispettivi presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione dei subemendamenti Colombo 0.13.100.4 e Squeri 0.13.100.6 in identico testo del subemendamento Cavo 0.13.100.3.

  La Commissione approva il subemendamento Cavo 0.13.100.3 nonché i subemendamenti Colombo 0.13.100.4 (Nuova formulazione) e Squeri 0.13.100.6 (Nuova formulazione) in identico testo del subemendamento Cavo 0.13.100.3 (vedi allegato 4).

  La Commissione respinge il subemendamento L'Abbate 0.13.100.5.

Pag. 117

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, concorde la Commissione, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.05, riprende alle 15.15.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Benzoni 0.13.100.7 e gli identici subemendamenti Caso 0.13.100.8, Piccolotti 0.13.100.9 e Benzoni 0.13.100.10.

  Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sul suo subemendamento 0.13.100.11 si stupisce del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo poiché ritiene che il tema della sostenibilità sia strettamente correlato a quello della tutela del made in Italy. Ricorda, a riguardo, che già oggi esistono corsi universitari sulla materia a dispetto del fatto che il provvedimento ignori questo tema. Riterrebbe essenziale discutere di sostenibilità ambientale in tutti i settori produttivi del Paese, come, peraltro, già avviene a livello internazionale. Ricorda che la maggioranza ha sbandierato questa sensibilità sul tema in altri provvedimenti, come ad esempio in occasione dell'esame della direttiva imballaggi, e fa presente che quando si tratta, come in questa occasione, di concretizzare iniziative per educare i giovani alle problematiche ambientali, non si ha il coraggio di prendere le conseguenti necessarie decisioni.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti L'Abbate 0.13.100.11, Caso 0.13.100.12, Boschi 0.13.100.13 e 0.13.100.14, Sasso 0.13.100.15, Manes 0.13.100.16, Boschi 0.13.100.17, gli identici subemendamenti Piccolotti 0.13.100.18 e Boschi 0.13.100.19, nonché il subemendamento Caso 0.13.100.20.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, avverte che il subemendamento Manes 0.13.100.21 è stato sottoscritto dall'on. Benzoni.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Manes 0.13.100.21, Boschi 0.13.100.22 e Manzi 0.13.100.23.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, avverte che si passa ora all'esame dell'emendamento 13.100 dei relatori, avvertendo altresì che la sua approvazione determinerà la preclusione delle votazioni degli emendamenti Manzi 13.1, Grippo 13.2, Manzi 13.3, Sasso 13.4, Caso 13.5, Manzi 13.6, Boschi 13.7, 13.8 e 13.9, L'Abbate 13.10, degli identici emendamenti Squeri 13.11 e Toccalini 13.12, degli emendamenti Squeri 13.13, L'Abbate 13.14 e 13.15, Cavo 13.16, Manzi 13.17, degli identici emendamenti Grippo 13.18, Piccolotti 13.19 e Caso 13.20, degli identici emendamenti Tenerini 13.21 e Andreuzza 13.22, dell'emendamento L'Abbate 13.23, degli identici emendamenti Boschi 13.24, Cattaneo 13.25, Grippo 13.26, Piccolotti 13.27 e Caso 13.28, nonché degli emendamenti Caso 13.29, Boschi 13.30 e Cavo 13.31.

  Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sull'emendamento 13.100 dei relatori dichiara di trovare sorprendente cambio di passo effettuato da maggioranza e governo sul Liceo del made in Italy. In materia ricorda che già esiste in corso scolastico che si occupa di questo incardinato presso gli Istituti tecnici. Fa presente che nel corso del ciclo di audizioni svolto sul provvedimento, in precedenza in sede di indagine conoscitiva sul made in Italy, praticamente tutti i soggetti ascoltati hanno chiesto un rafforzamento degli Istituti tecnici, e in particolare degli Istituti Tecnici Superiori, mentre non hanno avanzato richieste relative al Liceo del made in Italy. Osserva che invece la maggioranza ha preferito fare una specie di proclama proponendo l'istituzione di quest'ultimo anche se ora con l'emendamento in discussione è un po' tornata sui suoi passi. Rimarca tuttavia che anche il percorso ora proposto è, di fatto, sprovvisto di fondi.
  Stigmatizza poi che l'esame dell'articolo 13 sia avvenuto con un palese ritardo, cosa che dimostra le difficoltà oggettive recate dal medesimo articolo tanto che i relatori hanno dovuto sostituire il testo originale. Pag. 118Ritiene tuttavia che quest'ultimo poteva essere efficacemente modificato attraverso gli emendamenti presentati dai deputati, cosa che dimostra ancora la mancanza di coraggio della maggioranza. Conclude rimarcando, inoltre, che il testo proposto manifesta la carenza di un'adeguata formazione per i professori che insegneranno nel nuovo percorso scolastico.

  Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento 13.100 dei relatori, sottolinea che a convincerlo che si tratti di un provvedimento di pura propaganda è soprattutto il fatto che adeguate previsioni di spesa siano assenti. Ricorda inoltre che già da quattro anni il MIUR ha modificato i piani di studio degli Istituti Tecnici Superiori al fine di valorizzare il made in Italy e i territori, anche se, secondo l'attuale maggioranza, tali misure sono state purtroppo prese dai Governi precedenti. Conclude rilevando che il suo gruppo a condizioni diverse avrebbe certamente dato il suo contributo.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 13.100 dei relatori, osserva che l'attesa dell'esame di esso ha provocato il rallentamento dei lavori della Commissione constatando che accanto ai dubbi dell'opposizione c'erano quindi anche i dubbi della maggioranza. Ricorda peraltro che fondati dubbi sono emersi anche nel corso dell'esame in sede consultiva da parte della VII Commissione, competente su queste materie, il cui parere contiene osservazioni che invitavano a includere il Liceo del made in Italy nel sistema dei licei esistente quale nuova articolazione, mantenendo l'attuale opzione economico-sociale del Liceo delle scienze umane, stante la consolidata e fruttuosa esperienza del predetto percorso formativo e sostenere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy anche nei percorsi di scuola secondaria di secondo grado già esistenti nonché nei percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) – come peraltro suggerito negli emendamenti presentati dal suo gruppo –, nonché a tutelare gli attuali livelli occupazionali del personale docente presso i Licei economico-sociali. Deve tuttavia rilevare che i dubbi delle opposizioni e anche i suggerimenti del predetto parere della VII Commissione non hanno ottenuto risposta nell'emendamento in discussione. Anche per tali motivi annuncia dunque il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 13.100 dei relatori.

  La Commissione approva l'emendamento 13.100 dei relatori (vedi allegato 4).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, avverte che i presentatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Cavo 13.01 e Andreuzza 13.03. Avverte quindi che la Commissione passerà all'esame dell'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 13.02, che l'on. Peluffo ha dichiarato di sottoscrivere.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'emendamento Toni Ricciardi 13.02 sottolineando che esso è volto a rafforzare la promozione della lingua italiana all'estero e prevede congrue risorse per raggiungere la predetta finalità.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 13.02.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, avverte quindi che la Commissione passa all'esame della proposta emendativa accantonata riferita all'articolo 23. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

  Silvio GIOVINE (FDI), relatore, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere favorevole sull'emendamento Cavo 23.14, a condizione che sia riformulato come in allegato, esprimendo altrimenti parere contrario (vedi allegato 4).

  Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, avverte che i presentatori hanno Pag. 119accolto la proposta di riformulazione dell'emendamento Cavo 23.14.

  Beatriz COLOMBO (FDI) sottoscrive l'emendamento Cavo 23.14 come riformulato.

  La Commissione approva l'emendamento Cavo 23.14 (Nuova formulazione) (vedi allegato 4).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, avverte quindi che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 25. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

  Silvio GIOVINE (FDI), relatore, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere favorevole sugli emendamenti Di Sanzo 25.5 e Squeri 25.6 a condizione che siano riformulati in identico testo come in allegato, esprimendo altrimenti parere contrario (vedi allegato 4).

  Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Nicola CARÈ (PD-IDP), accoglie la riformulazione proposta dell'emendamento Di Sanzo 25.5 di cui è cofirmatario, sottolineando che la tutela del made in Italy deve essere fatta sotto i più diversi aspetti e quindi a non sottovalutare l'attività che da oltre 13 anni svolge il sistema delle Camere di commercio all'estero, invitando quindi il Governo a coinvolgere quei soggetti che hanno esperienza e capacità.

  Andrea GNASSI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento Di Sanzo 25.5, come riformulato, osserva che sarà importante conoscere nel dettaglio quali saranno i punti di coordinamento tra ciò che si sta deliberando e ciò che già esiste, quindi tra i certificati di italianità che al momento sono rilasciati dai soggetti che operano a favore del made in Italy nel mondo e i certificati futuri, anche al fine di evitare che si possa istituire una «fabbrica dei certificati». Si chiede altresì quali saranno le ricadute in termini di diversità di marchi e di promo-commercializzazione, anche con riferimento ai manager previsti dall'articolato. Ribadisce che la tematica del coordinamento tra i diversi mezzi previsti dal provvedimento con quelli esistenti e centrale e va perseguita con efficacia anche al fine di evitare che una carenza di coordinamento possa produrre effetti fallimentari come recentemente accaduto, in un altro ambito, con la candidatura di Roma a Expo 2030.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, avverte altresì che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione dell'emendamento Squeri 25.6.

  Beatriz COLOMBO (FDI) sottoscrive dell'emendamento Squeri 25.6 come riformulato.

  La Commissione approva gli emendamenti Di Sanzo 25.5 (Nuova formulazione) e Squeri 25.6 (Nuova formulazione) riformulati in identico testo (vedi allegato 4).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, avverte quindi che la Commissione passa all'esame della proposta emendativa accantonata riferita all'articolo 30. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

  Silvio GIOVINE (FDI), relatore, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bicchielli 30.02 a condizione che sia riformulato come in allegato, esprimendo altrimenti parere contrario (vedi allegato 4).

  Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, avverte che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Bicchielli 30.02.

Pag. 120

  Beatriz COLOMBO (FDI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Bicchielli 30.02 come riformulato.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Bicchielli 30.02 (Nuova formulazione) (vedi allegato 4).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, comunica che si è così concluso l'esame di tutte le proposte emendative. Avverte quindi che il testo, come modificato dalle proposte emendative testé approvate, sarà trasmesso alle competenti Commissioni in sede consultiva ai fini dell'espressione del prescritto parere.
  Comunica altresì che sono già pervenuti i seguenti pareri favorevoli espressi sul testo originale dalle Commissioni II, III, VI, IX, XIII, XIV e dal Comitato per la legislazione, nonché parere favorevole con osservazioni dalla Commissione VII.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta già convocata domani alle ore 14.

  La seduta termina alle 15.45.