CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 novembre 2023
208.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 96

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 29 novembre 2023.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada (C. 41 Brambilla, C. 96 Gusmeroli, C. 195 Comaroli, C. 347 Casu, C. 411 Vinci, C. 412 Vinci, C. 526 Berruto, C. 529 Pag. 97Mulè, C. 578 De Luca, C. 634 Consiglio regionale della Lombardia, C. 684 CNEL, C. 686 CNEL, C. 697 Carè, C. 718 Santillo, C. 865 Consiglio regionale del Veneto, C. 874 Consiglio regionale del Veneto, C. 892 Iaria, C. 985 Rosato, C. 1030 Mascaretti, C. 1218 Consiglio regionale della Puglia, C. 1258 Deidda, C. 1265 Morassut, C. 1398 Cherchi, C. 1413 Consiglio regionale del Veneto, C. 1435 Governo e C. 1483 Gianassi).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 29 novembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

  La seduta comincia alle 15.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il deputato Davide Faraone, appartenente al gruppo Italia Viva – Il Centro – Renew Europe, ha cessato di far parte della Commissione.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 41 Brambilla, C. 96 Gusmeroli, C. 195 Comaroli, C. 347 Casu, C. 411 Vinci, C. 412 Vinci, C. 526 Berruto, C. 529 Mulè, C. 578 De Luca, C. 634 Consiglio regionale della Lombardia, C. 684 CNEL, C. 686 CNEL, C. 697 Carè, C. 718 Santillo, C. 865 Consiglio regionale del Veneto, C. 874 Consiglio regionale del Veneto, C. 892 Iaria, C. 985 Rosato, C. 1030 Mascaretti, C. 1218 Consiglio regionale della Puglia, C. 1258 Deidda, C. 1265 Morassut, C. 1398 Cherchi, C. 1413 Consiglio regionale del Veneto, C. 1435 Governo e C. 1483 Gianassi.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 novembre 2023.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Francesca GHIRRA (AVS) ringrazia la presidenza per l'ampio ciclo di audizioni svolte, che hanno permesso di meglio comprendere le criticità presenti nel progetto di legge. In particolare, sono emerse problematiche specialmente rispetto agli articoli 1 e 2, con l'aggravamento delle pene per coloro che si siano messi alla guida in uno stato di alterazione; e agli articoli 6, 8 e 15, sulla micromobilità elettrica, la ciclabilità e gli autovelox.

  Antonino IARIA (M5S) dichiara che, sulle base delle audizioni svolte, sono emersi quattro aspetti fondamentali: gli utenti deboli della strada sono pedoni, ciclisti e monopattinisti, e non gli automobilisti; la maggior parte degli incidenti mortali sono causati dalle automobili e dalla velocità; la parte della revisione del codice della strada che ostacola i monopattini in sharing è quella più discutibile e ideologica; l'impostazione repressiva del provvedimento è del tutto controproducente.
  Sottolinea invece l'importanza della limitazione della velocità a 30 chilometri orari per alcune strade urbane, che rappresenta il primo elemento ai fini della sicurezza stradale e della diminuzione dei morti che, oltre a quello umano, hanno un costo sociale stimato in 19 miliardi di euro.
  Preannunzia dunque voto contrario sull'adozione del testo base che verrà proposto dai relatori. Se la posizione ideologica della maggioranza sulla mobilità in sharing verrà meno, si potrà viceversa aprire un confronto autenticamente costruttivo sul provvedimento.

  Roberto MORASSUT (PD-IDP) ricorda che il codice della strada è un testo normativo a carattere fortemente istituzionale, che pone regole a trecentosessanta gradi cui dovrà attenersi tutta la comunità. Sarà conseguentemente necessario prevedere un Pag. 98termine congruo per la presentazione degli emendamenti.
  Per quanto riguarda l'adozione del testo base la cui votazione è prevista per la seduta odierna, l'orientamento della sua parte politica è contrario, sulla base di alcuni punti di merito precisi. In primo luogo l'eccesso dello strumento sanzionatorio, che, pur essendo in alcuni casi anche apprezzabile (per uso di alcolici, del cellulare, guida distratta), risulta comunque del tutto inadeguato per la soluzione dei problemi . Assai più importante appare semmai la prevenzione: per esempio nella concezione dell'incidentalità, che andrebbe presentata in termini di vero e proprio omicidio. Inoltre, occorrerebbe ridurre quella che definisce la «dittatura del mezzo privato», che si è prodotta per un'evidente carenza del trasporto pubblico.
  Ricorda ancora che gran parte delle morti derivano da un eccesso dei limiti di velocità, punto sul quale la revisione del codice della strada non interviene in alcun modo. Lamenta una totale disattenzione nei confronti della ciclabilità, della mobilità smart, della pedonalità: le tracce stradali non possono essere tutte impiegate dalle automobili private, bensì anche dai mezzi pubblici.
  Solleva infine il problema delle ZTL urbane: afferma di non comprendere perché su tale materia i comuni e le regioni siano stati completamente deresponsabilizzati e tutto venga deciso a livello centrale da un decreto interministeriale di tre Ministeri, di incerta emanazione. Per tutte queste motivazioni preannunzia voto contrario sull'adozione del testo base che verrà proposto dai relatori, anche se la sua parte politica intende attivamente contribuire al miglioramento del progetto di legge.

  Francesca GHIRRA (AVS) dichiara di condividere gli interventi dei colleghi Iaria e Morassut. L'elemento più eclatante è che nel dispositivo normativo mancano gli strumenti per arginare i fenomeni che sono indicati dalla stessa relazione illustrativa del disegno di legge governativo quale principale causa degli incidenti stradali. Nella delega si arriva addirittura a prefigurare l'aumento dei limiti di velocità, in senso diametralmente opposto a quanto previsto dalla proposta di legge presentata sulle città 30 dal collega Morassut, da lei sottoscritta. Nel sottolineare come la sua parte politica stia elaborando emendamenti migliorativi del testo, preannunzia voto contrario sull'adozione del testo base che verrà proposto dai relatori.

  Salvatore DEIDDA, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e invita i relatori a indicare quale progetto intendano proporre come testo base per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Elena MACCANTI, relatrice, dichiara di indicare come testo base, anche a seguito delle audizioni, il disegno di legge C. 1435 del Governo.

  Andrea CAROPPO, relatore, ringrazia l'ufficio di presidenza per il ciclo di audizioni corposo e puntuale, nel corso del quale gli auditi hanno in generale manifestato un orientamento favorevole sul disegno di legge C. 1435 del Governo, anche se alcune parti potranno essere oggetto di una più puntuale riflessione. In ogni modo, si tratta del provvedimento che indica come testo base.

  Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) ringrazia i relatori per il lavoro svolto. L'adozione del testo base proposta dai relatori discende dall'ampio ciclo di audizioni svolto; anche la memoria più volte citata dell'ISTAT conferma la serietà del disegno di legge C. 1425 del Governo. Al di là dell'aspetto sanzionatorio, esso pone particolare attenzione al tema della sicurezza, intervenendo sulla normativa penale e rendendo reato la guida dopo la semplice assunzione di sostanze stupefacenti, senza che vi sia bisogno di dimostrare lo stato di alterazione. Altro punto rilevante è l'attesa regolamentazione della micromobilità, settore che ha bisogno di regole certe.
  Ritiene dunque che la Commissione abbia svolto un lavoro importante, auspicando che il seguito dell'esame possa essere ugualmente proficuo.

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  Antonino IARIA (M5S) dichiara che il testo base non menziona minimamente il tema della riduzione dei limiti di velocità e che di conseguenza la discussione degli emendamenti sarà particolarmente dura.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo del disegno di legge di iniziativa governativa C. 1435.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato nell'ufficio di presidenza convocato al termine della seduta.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro in materia di interporti.
C. 703 Rotelli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2023.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Andrea CAROPPO (FI-PPE), relatore, fa presente che mancano ancora alcuni pareri del Ministero dell'economia e delle finanze sugli emendamenti; propone dunque di rinviare il provvedimento ad una prossima seduta.

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 29 novembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

  La seduta comincia alle 15.50.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (COM(2023)126 final).
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (COM(2023)127 final).
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida (COM(2023)128 final).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Gaetana RUSSO (FDI), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame di tre proposte di direttiva presentate dalla Commissione europea lo scorso marzo 2023 per migliorare la sicurezza stradale: una proposta sullo scambio di informazioni tra gli Stati membri relative a infrazioni, allo scopo di individuare più efficacemente i responsabili; una proposta concernente la patente di guida; una proposta sugli effetti a livello di Unione europea di alcune decisioni di ritiro della patente di guida.
  La prima proposta è volta ad estendere l'ambito di applicazione di norme vigenti in materia di scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni nel territorio dell'Unione europea ad un numero più ampio di infrazioni e a semplificare le procedure di assistenza giudiziaria tra gli Pag. 100Stati membri nelle indagini sulle infrazioni transfrontaliere in modo da favorire l'individuazione dei responsabili e l'applicazione delle sanzioni.
  La seconda si prefigge di rivedere la normativa unionale in materia di patenti di guida, introducendo nuovi requisiti di rilascio, validità, rinnovo e conversione, con l'obiettivo di migliorare il trasporto su strada, rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone nell'Unione europea, contribuire alla sostenibilità dei trasporti e favorire la diffusione delle patenti digitali, o cosiddette «mobili».
  La terza disciplina l'effetto a livello di Unione europea delle decisioni di ritiro della patente di guida per gravi infrazioni in materia di sicurezza stradale commesse in uno Stato membro diverso da quello di emissione.
  Passa quindi ad illustrarle sinteticamente, rinviando per un'analisi più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.
  La prima proposta mira a migliorare la sicurezza stradale estendendo l'ambito di applicazione della vigente direttiva in materia di scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni nel territorio dell'Unione europea del 2016 a un numero più ampio di infrazioni e semplificando le procedure di assistenza giudiziaria tra gli Stati membri nelle indagini sulle infrazioni transfrontaliere in modo da favorire l'individuazione dei responsabili e l'applicazione delle sanzioni.
  Finalità dichiarate dell'iniziativa legislativa sono: aumentare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale da parte dei conducenti non residenti e razionalizzare le procedure di assistenza giudiziaria tra gli Stati membri nelle indagini transfrontaliere sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
  In particolare le norme proposte sullo scambio di informazioni riguardano: il mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che precede; il sorpasso pericoloso; la sosta pericolosa; il sorpasso con striscia longitudinale continua; la guida contromano; il mancato rispetto delle norme sull'utilizzo dei corridoi di emergenza; l'uso di un veicolo sovraccarico.
  Si propongono nuove disposizioni sulle responsabilità e competenze dei punti di contatto nazionali, che sono tenuti a cooperare con le altre autorità coinvolte nelle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
  Sul punto il Governo osserva, nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che la nuova definizione di punto di contatto nazionale comporta un ampliamento delle sue competenze, per cui questo dovrebbe farsi carico anche di procedure di contestazione e notifica delle violazioni che in Italia sono di competenza del Ministero dell'interno.
  La proposta stabilisce che lo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli dovrebbe avvenire attraverso un sistema elettronico unico, il sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (Eucaris).
  Segnala che il Governo fa presente, nella richiamata relazione, che il previsto scambio di informazioni tra Stati membri è esteso alla comunicazione di veicoli rubati. Pertanto l'applicazione informatica Eucaris dovrebbe essere in grado di restituire informazioni che nell'ordinamento italiano sono invece contenute nel CED del Dipartimento della pubblica sicurezza, allo stato attuale non collegato all'archivio nazionale dei veicoli del Dipartimento della Mobilità sostenibile. Se approvata, la nuova norma comporterà a livello nazionale intese tecniche tra i citati Dipartimenti per consentire la condivisione dei dati sui veicoli e targhe di immatricolazione rubati.
  La proposta prevede che gli Stati membri conservino e aggiornino alcuni dati di immatricolazione dei veicoli e siano autorizzati a effettuare ricerche sui veicoli oggetto di un contratto di leasing (o di noleggio a lungo termine) per individuare gli utenti finali dei veicoli. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a prestarsi assistenza giudiziaria nelle indagini transfrontaliere sulle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale.
  In merito il Governo osserva che le nuove norme in materia di assistenza giudiziariaPag. 101 tra Stati membri, che potrebbero essere applicate dagli organi di polizia, potrebbero rivelarsi onerose.
  Si precisa il contenuto minimo della lettera d'informazione, che deve includere: le informazioni sull'infrazione commessa, le sanzioni irrogate, le procedure di ricorso, il pagamento di sanzioni pecuniarie (comprese le misure di attenuazione), le norme applicabili in materia di protezione dei dati.
  In merito nella relazione del Governo si osserva che le nuove norme prevedono la possibilità che questa venga inviata dallo Stato UE di immatricolazione o di residenza. Ad avviso del Governo tale circostanza potrebbe incidere sulle attività degli organi di polizia che, in caso di mancato recapito della lettera a mezzo raccomandata, dovrebbero provvedere alla consegna dei predetti documenti al destinatario.
  È previsto l'obbligo per la Commissione europea di istituire un portale informatico dedicato ad agevolare lo scambio di informazioni tra i punti di contatto nazionali, le altre autorità competenti degli Stati membri e gli utenti della strada.
  Il Governo fa presente che la proposta non prevede procedure per la riscossione coattiva delle sanzioni, rispetto alle quali permarranno le difficoltà e le criticità sinora registrate.
  La seconda proposta sulle patenti si prefigge di migliorare le competenze necessarie per la guida, l'idoneità fisica e mentale dei conducenti, aggiornando la normativa vigente, di eliminare gli ostacoli all'accesso dei conducenti alle patenti e rafforzare l'armonizzazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia.
  La proposta, che non si applica alle macchine agricole, stabilisce regole armonizzate in materia di: modelli, norme e categorie delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri; rilascio, validità, rinnovo e riconoscimento reciproco; conversione, sostituzione, revoca, limitazione, sospensione e annullamento; norme applicabili ai conducenti inesperti.
  Stabilisce specifici standard a cui gli Stati membri debbono conformarsi sia per le patenti fisiche che mobili e prevede che gli Stati membri riconoscano reciprocamente le patenti rilasciate dagli altri Stati dell'Unione europea.
  Stabilisce inoltre che entro quattro anni dalla data di adozione della nuova direttiva vengano rilasciate solo patenti mobili, perfettamente equivalenti ed equipollenti alle patenti fisiche, salvo richiesta di ottenere anche una patente fisica.
  Prevede che dopo 3 anni dalla data di adozione della direttiva le patenti di guida mobili debbano essere reciprocamente riconosciute dagli Stati membri.
  Per le patenti fisiche è previsto che possano essere rinnovate nello Stato UE di residenza se diverso da quello di rilascio, dopo 2 anni dall'acquisizione della residenza normale da parte del titolare. Si prevede che entro il 19 gennaio 2030 tutte le patenti di guida fisiche rilasciate o in circolazione debbano soddisfare i nuovi requisiti stabiliti. Gli Stati membri possono – informandone la Commissione – decidere di inserirvi un supporto di memorizzazione (microchip) per memorizzare dati supplementari rispetto a quelli espressamente previsti per le patenti (tra cui dati anagrafici del titolare, numero della patente, data di rilascio e scadenza: si veda l'allegato I, parte D). In alternativa gli Stati membri possono decidere di apporvi un codice QR che consenta di verificare l'autenticità delle informazioni riportate.
  Su questo punto il Governo ricorda, nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012, che l'Italia non ha finora optato per l'adozione del microchip.
  La proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare con atti di esecuzione disposizioni dettagliate sulle caratteristiche di interoperabilità e sulle misure di sicurezza dei codici QR, nonché di adottare atti delegati per modificare le specifiche generali delle patenti, quelle antifalsificazione, le caratteristiche del microchip della tessera e i dati.
  Per quanto riguarda le patenti digitali, o mobili, la proposta prevede che gli Stati membri garantiscano l'accesso gratuito alle applicazioni elettroniche istituite per il loro controllo. Gli Stati membri dovrebbero pubblicarePag. 102 e aggiornare con regolarità l'elenco di tali applicazioni, garantire che queste non rendano disponibili più dati di quelli necessari, e che i dati personali necessari per la verifica dei diritti di guida del titolare della patente di guida mobile non siano conservati dal verificatore.
  Entro 18 mesi dalla data di adozione della direttiva, la Commissione potrebbe adottare atti di esecuzione, per introdurre disposizioni di dettaglio sull'interoperabilità e la sicurezza delle patenti di guida mobili. La Commissione europea potrebbe anche adottare atti delegati per modificare alcuni requisiti, qualora questo si renda necessario per tener conto di sviluppi tecnici, operativi o scientifici.
  La proposta reca quindi l'elenco delle categorie di patenti di guida, relative a ciclomotori, motocicli e tricicli a motore, autoveicoli, per cui rinvia alla documentazione degli uffici.
  Sono indicati i requisiti di età minima per le diverse categorie di patenti proponendo che gli Stati membri possano abbassarla a 17 anni per le patenti B e BE. Gli Stati membri potrebbero anche abbassare a 18 anni l'età minima per la categoria C e a 21 anni per la categoria D in caso di veicoli utilizzati dai vigili del fuoco e per il mantenimento dell'ordine pubblico, oppure veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione.
  Si tratterebbe di deroghe nazionali, per cui tali patenti sarebbero inoltre valide solo nello Stato membro di rilascio fino al raggiungimento dell'età minima prevista a livello dell'Unione europea.
  La patente conseguita in deroga al requisito anagrafico minimo abiliterebbe alla guida solo se accompagnati da una persona che risponda ad alcune caratteristiche: avere almeno 25 anni; essere titolare di una patente di guida della categoria pertinente da oltre 5 anni; non essere stata oggetto di una decisione di ritiro della patente negli ultimi 5 anni; non essere stata oggetto di una decisione nell'ambito del diritto penale derivante da un'infrazione al codice della strada.
  Per i veicoli di categoria C, il conducente che accompagna il neopatentato in deroga dovrebbe avere anche la qualificazione e formazione professionale previste dalla normativa europea in materia.
  Gli Stati membri possono esigere l'identificazione dell'accompagnatore e determinarne il numero massimo, nonché, informando la Commissione, applicare condizioni ulteriori per il rilascio di una patente di guida prima dei 18 anni.
  Segnala che nella richiamata relazione il Governo ha chiesto alcuni chiarimenti sulle norme proposte, in primo luogo circa la previsione di limiti massimi di età dell'accompagnatore.
  Merita segnalare inoltre che nella proposta della Commissione il titolare di una patente di guida di qualsiasi categoria rilasciata per la prima volta (fatta eccezione per le patenti A2 o A) è considerato «conducente inesperto» e sottoposto a un periodo di prova della durata di due anni, durante il quale la patente dovrebbe essere contrassegnate con apposito codice (98.01). A tali conducenti dovrebbe essere vietata la guida con un tasso alcolemico superiore a 0,0 g/ml, e gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure, sanzionatorie e di controllo, per garantire l'efficacia di tale divieto.
  Si prevede che, informando previamente la Commissione, gli Stati membri possano stabilire per il periodo di prova ulteriori norme o limitazioni volte a migliorare la sicurezza stradale.
  La proposta stabilisce inoltre le modalità per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica e mentale. Tra queste segnala che per alcune patenti (delle categorie A e B) è prevista un'autovalutazione, il cui contenuto dovrebbe essere definito dalla Commissione europea con atti di esecuzione dopo l'adozione della direttiva.
  Stabilisce quindi le condizioni per il rilascio, la validità e il rinnovo delle patenti di guida, nonché per la conversione e sostituzione delle patenti rilasciate da altri Stati dell'Unione europea o Paesi terzi. In ordine alla validità, segnala che viene introdotta la possibilità per gli Stati membri di prevedere una proroga non superiore ai 6 mesi in caso di crisi, ovvero di un evento eccezionale e imprevisto e tale, ad esempio, Pag. 103da impedire l'espletamento delle procedure di rinnovo da parte delle autorità competenti.
  Stabilisce inoltre le condizioni per la limitazione, sospensione, revoca o annullamento della patente o del diritto di guidare.
  Per gli esaminatori, oltre alla formazione iniziale, viene introdotto il requisito di una formazione continua a carattere periodico.
  Infine, la terza e ultima proposta disciplina l'effetto a livello dell'Unione delle decisioni di ritiro della patente di guida per gravi infrazioni in materia di sicurezza stradale commesse in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la patente di guida del trasgressore. Si riferisce ad infrazioni gravi del codice della strada quali l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti e le infrazioni stradali che causano morte o lesioni personali gravi.
  In particolare, stabilisce il principio secondo cui una decisione di ritiro della patente di guida emessa da uno Stato membro nei confronti di una persona non normalmente residente in tale Stato membro e titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, dovrebbe avere effetto nell'intero territorio dell'Unione europea.
  Prevede inoltre l'obbligo per lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione di notificare allo Stato membro di emissione qualsiasi decisione di ritiro della patente di guida della durata di almeno un mese.
  Nei casi in cui la decisione di ritiro consista nella revoca della patente di guida o del diritto di guidare, lo Stato membro di emissione dovrebbe provvedere alla revoca della patente. Nei casi in cui la decisione di ritiro consista nella sospensione o limitazione della patente o del diritto di guidare, la misura adottata dallo Stato membro di emissione dovrebbe limitarsi a fare in modo che l'interdizione a livello di Unione abbia la stessa durata di quella imposta dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, indipendentemente dal fatto che tale Stato membro imponga alla persona interessata condizioni per il riottenimento della patente di guida o del diritto di guidare.
  Sono previsti alcuni motivi di deroga, in base ai quali lo Stato membro di emissione deve rifiutare di dare efficacia a livello dell'Unione europea a decisioni di ritiro della patente. Tra questi: limiti di età della persona interessata; immunità o privilegio; o il fatto che il periodo residuo di ritiro della patente di guida sia inferiore a un mese. Prima di invocare eventuali motivi di deroga, lo Stato membro di emissione dovrebbe consultare lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.
  La proposta prevede che gli Stati membri si consultino reciprocamente per garantire l'attuazione delle nuove disposizioni. Lo Stato di emissione deve inoltre notificare alla persona interessata una decisione o una misura adottata in relazione al ritiro della patente di guida e gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di mezzi di impugnazione adeguati contro le decisioni adottate di ritiro.
  Ritiene che dalla sintetica esposizione delle proposte che ha effettuato emerga con evidenza la rilevanza delle nuove disposizioni di cui si prospetta l'introduzione. Ciò anche ai fini delle iniziative legislative che si stanno esaminando a livello nazionale, le quali dovranno in larga misura inserirsi nella cornice segnata dalla normativa europea vigente e in corso di adozione.
  Propone pertanto che l'ufficio di presidenza deliberi lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni di rappresentanti del Governo e di tutti gli altri soggetti interessati. Ciò al fine di contribuire alla predisposizione in tempi rapidi di un documento finale che definisca indicazioni che possano essere tenute presenti nel corso dei triloghi interistituzionali.

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 29 novembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.