CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 novembre 2023
208.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 18

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 29 novembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 14.15.

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.
C. 1515 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Augusta MONTARULI (FDI) relatrice, fa presente che il disegno di legge sul quale è chiamato ad esprimersi il Comitato, presentato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato dal Senato lo scorso 24 ottobre e non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito.
  Descrivendo il contenuto del provvedimento, fa presente che esso consta di 27 articoli, suddivisi in 5 capi, e concerne aspetti ordinamentali riguardanti la disciplina delle società commerciali con interventi diretti a favorire la capitalizzazione delle imprese italiane, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese (PMI).
  Più in particolare, rileva che il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 19, è dedicato alla semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali. L'articolo 1 intende ampliare i casi Pag. 19di esenzione dalla disciplina dell'offerta fuori sede. L'esenzione è stata estesa a una fattispecie unica, ovvero all'offerta di vendita o di sottoscrizione di strumenti finanziari di propria emissione, ovvero di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, a condizione che siano emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, sempre che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. Fa presente poi che l'articolo 2 è volto a modificare la definizione di PMI, ai fini della regolamentazione finanziaria, portando a 1 miliardo di euro la soglia di capitalizzazione massima prevista (rispetto all'attuale soglia di 500 milioni di euro di capitalizzazione che qualifica una impresa emittente quote azionarie come PMI). L'articolo 3 permette la dematerializzazione delle quote di PMI e reca misure per disciplinarla. Si prevede così di semplificare le procedure nonché di ridurre i costi e gli oneri amministrativi legati all'emissione e al trasferimento delle quote in oggetto, specie in funzione di sviluppo del mercato dei capitali. L'articolo 4 riforma la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi, i quali riguardano da vicino le imprese che intendono aprirsi al mercato dei capitali. Si sopprimono obblighi che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati. Le riforme sono di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e paiono in armonia con l'evoluzione normativa a livello europeo. L'articolo 5 introduce, per le società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione – MTF, la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali. Passando a descrivere i contenuti dell'articolo 6 evidenzia che la disposizione prevede la soppressione della possibilità, attribuita alla CONSOB, di aumentare il flottante nelle ipotesi in cui un soggetto che detiene una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sia tenuto a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. L'articolo 7 introduce modifiche agli articoli 2412 e 2483 del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocazione di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata. L'articolo 8 è volto a introdurre una serie di semplificazioni delle procedure di ammissione alla negoziazione, anche attraverso l'eliminazione di particolari requisiti per la quotazione. In particolare, viene soppressa la possibilità riconosciuta alla CONSOB di regolare con propri regolamenti i requisiti di alcune società in quotazione e di sospendere per un tempo limitato le decisioni di ammissione. L'articolo 9 introduce norme volte a chiarire i termini di decorrenza per l'approvazione del prospetto e a modificare il regime di responsabilità del collocatore. L'articolo 10 sopprime l'obbligo vigente di segnalazione alla CONSOB delle operazioni effettuate da parte degli azionisti di controllo. L'articolo 11 consente, ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società. In tale ipotesi, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea e il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La predetta facoltà statutaria si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; inoltre, sempre per effetto delle predette modifiche, sono prorogate al 31 dicembre 2024 le misure previste per lo svolgimento delle assemblee Pag. 20societarie disposte con riferimento all'emergenza Covid-19 dal decreto-legge n. 18 del 2020, in particolare per quanto attiene l'uso di mezzi telematici. L'articolo 12 intende disciplinare la presentazione delle liste da parte del consiglio di amministrazione delle società quotate in occasione del rinnovo degli organi apicali. Si consente allo statuto societario di prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del medesimo organo di amministrazione, purché, tra le altre condizioni, essa contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo. Viene disciplinato, in dettaglio, il numero dei consiglieri spettanti in base ai risultati ottenuti dalla lista dei consiglieri uscenti. La applicazione delle disposizioni introdotte è prevista a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025. Il successivo articolo 13 incrementa da 3 a 10 il numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo. L'articolo 14 modifica la disciplina del voto maggiorato recata dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) al fine di prevedere che gli statuti possano disporre l'attribuzione di un voto ulteriore, rispetto ai due voti per ciascuna azione previsti dalla disciplina vigente, alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo necessario, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Norme specifiche per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto e per il computo del periodo continuativo di titolarità delle azioni vengono disposte per i casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera. L'articolo 15 novella il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), estendendo agli Enti previdenziali privati e privatizzati la qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento. L'articolo 16 prevede misure volte a semplificare la disciplina delle Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile) e Sicaf (Società di Investimento a Capitale Fisso) in gestione esterna (cosiddette eterogestite). Si modificano le disposizioni del TUF applicabili alle Sicav e Sicaf eterogestite al fine di chiarire che queste società non rientrano tra i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e allineare la disciplina di questi soggetti a quella prevista per i fondi comuni di investimento. L'articolo 17 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga alle norme del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. L'articolo 18 innalza il limite dell'attivo delle banche popolari da 8 miliardi di euro a 16 miliardi di euro. Infine, fa presente che l'articolo 19 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti. La disposizione, a tal fine, indica i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega, disciplina le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo, nonché il meccanismo di slittamento del termine di delega, e fissa i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.
  Passando a descrivere il Capo II, composto dagli articoli da 20 a 24 e recante la disciplina delle autorità nazionali di vigilanza, evidenzia che l'articolo 20 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti. L'articolo 21 reca norme relative alla disciplina del c.d. cooling off e cooling in, ossia delle regole che disciplinano le restrizioni all'uscita del personale o dei membri degli organi direttivi che esercitano attività professionali nel settore regolamentato, e contribuiscono a rafforzare l'indipendenza delle Autorità, riducendo il rischio di conflitto di interessi e di interferenza dell'industria nelle attività di supervisione. L'articolo 22, al fine di contrastarePag. 21 la diffusione di pubblicità svolta da soggetti non autorizzati, riconosce alla CONSOB la possibilità di vietare la diffusione di pubblicità riferibile a soggetti non autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento e di ordinare ai fornitori di connettività alla rete Internet la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da operatori finanziari abusivi. L'articolo 23 inserisce nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da CONSOB e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali. In sintesi, si permette al destinatario della lettera di contestazione di sanzioni di presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione, oggetto di valutazione della CONSOB, all'esito della quale l'Autorità può emettere una decisione con impegni vincolanti. In caso di mancato rispetto degli impegni presi, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento; sono individuati i casi in cui è consentita la riapertura, d'ufficio, del procedimento sanzionatorio da parte della CONSOB. Si rinvia a un provvedimento della CONSOB per la definizione delle regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione dei suddetti impegni. L'articolo 24, con una norma di interpretazione autentica, precisa che i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari, nel periodo precedente il trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla CONSOB all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, che prestano la consulenza in materia di investimenti, possono continuare a svolgere tale attività.
  Quanto al Capo III, composto da un solo articolo, fa presente che l'articolo 25 reca misure di promozione dell'inclusione finanziaria. La disposizione introduce modifiche alla disciplina, di cui alla legge n. 92 del 2019, avente ad oggetto l'insegnamento dell'educazione civica, al fine di inserire il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui al decreto-legge n. 237 del 2016.
  Il successivo Capo IV, composto dal solo articolo 26, reca amplia l'operatività della disciplina del Patrimonio Destinato, istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto-legge rilancio»). Rileva che la norma in commento prevede che, al fine di beneficiare degli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Rilancio nella forma di operazioni sul mercato primario, tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, le società risultanti da fusioni o scissioni possano utilizzare anche uno o più bilanci pro-forma, certificati da un revisore contabile; prevede altresì che, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, sia consentito l'accesso agli interventi di Patrimonio Destinato anche alle società che sono sottoposte a indagini per reati da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, fermo restando il divieto di accesso – invece – per gli enti condannati o sottoposti a sanzione su richiesta.
  Infine, fa presente che il Capo V, composto dall'articolo 27, reca le disposizioni finanziarie. La disposizione quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della dematerializzazione delle quote di PMI – Srl (pari a 3,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023) e individua la relativa fonte di copertura finanziaria. L'articolo reca inoltre la clausola di invarianza finanziaria relativamente al resto del provvedimento.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, evidenzia che il disegno di legge prevede, all'articolo 19, l'attribuzione al Governo di una delega legislativa per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. Sottolinea inoltre che le disposizioni Pag. 22di cui all'articolo 21 concernenti modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni prevedono l'adozione di tre provvedimenti attuativi con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che le disposizioni del disegno di legge appaiono riconducibili alle materie «ordinamento civile», «tutela del risparmio e mercati finanziari» e «tutela della concorrenza» di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed e), della Costituzione.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.
C. 1275 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA (FDI), presidente e relatore, fa presente che la proposta di legge, nel testo emendato dalla XI Commissione, si compone di due articoli, che recano deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e di informazione. In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, uno o più decreti legislativi nelle citate materie, al fine di garantire l'attuazione del diritto di ogni lavoratore e lavoratrice ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, sancito dall'articolo 36 della Costituzione, e di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali sul piano nazionale, territoriale e per categorie e settori.
  Più nel dettaglio rileva che l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del diritto dell'Unione europea, uno o più decreti legislativi volti a intervenire in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi; contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori; stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori; contrastare i fenomeni di concorrenza sleale posti in essere mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati ad abbassare il costo del lavoro e a ridurre le tutele dei lavoratori (cosiddetto dumping contrattuale). Evidenzia che nell'esercizio della suddetta delega il Governo dovrà attenersi ai principi e criteri direttivi definiti dall'articolo 1, comma 2. Si tratta anzitutto di definire, per ciascuna categoria, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo del contratto maggiormente applicato sia – ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione – la condizione economica minima da riconoscersi ai lavoratori nella stessa categoria. Si tratta poi di stabilire, per i settori degli appalti di servizi di qualunque tipologia, l'obbligo, per le società appaltatrici e subappaltatrici, di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell'appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore nel quale l'appalto si sviluppa e identificati secondo il suddetto criterio di maggiore applicazione nonché coerentemente di rafforzare le misure di verifica e controllo poste in capo Pag. 23alle stazioni appaltanti con il fine di rendere effettivi gli obblighi ivi previsti. Un ulteriore principio e criterio direttivo invita il Governo a estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, individuati in base al criterio di maggiore applicazione, a quei gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, applicando il contratto della categoria più affine e uno ulteriore a prevedere strumenti di incentivazione atti a favorire lo sviluppo progressivo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle diversificate necessità derivanti dall'incremento del costo della vita e correlate alle differenze dei costi su base territoriale. Fa presente poi che ulteriori principi e criteri direttivi impongono di: prevedere strumenti di misurazione che si basino sulla indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all'INPS effettuate con il flusso telematico UNIEMENS, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, ciò anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro; introdurre strumenti di incentivazione a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nei termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, che comportino altresì il riconoscimento di incentivi, a favore anche dei lavoratori, volti, nello specifico, a bilanciare e, dove possibile, compensare la perdita del potere di acquisito degli stessi; per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, e per i settori non coperti dalla contrattazione collettiva, prevedere l'intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'adozione delle misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi, tenendo conto delle peculiarità delle categorie di lavoratori di riferimento e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti da contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati vigenti nei settori affini; quale misura di rafforzamento della concorrenza e di lotta alla evasione fiscale e contributiva, procedere a una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell'effettiva natura mutualistica. Un ultimo principio e criterio direttivo richiede poi di disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili di impresa, fondati sulla valorizzazione dell'interesse comune dei lavoratori e dell'imprenditore alla prosperità dell'impresa medesima.
  Passando a descrivere l'articolo 1-bis, comma 1, della proposta di legge, fa presente che il provvedimento delega altresì il Governo, nei medesimi termini e secondo la medesima procedura suesposti, ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per perfezionare la disciplina dei controlli e per sviluppare procedure di informazione pubbliche e trasparenti in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali sul piano nazionale, territoriale e per categorie e settori, nonché di contrastare in modo efficace il dumping contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l'evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori. Specifica poi che nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai principi e criteri direttivi indicati all'articolo 1-bis, comma 2. Si tratta di: razionalizzare le modalità di comunicazioni tra imprese ed enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva, prevedendo strumenti che rendono effettiva, certa ed efficace l'acquisizione dei dati che riguardano l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per categorie, nonché dei dati relativi ai trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori; perfezionare, prevedendo anche il ricorso a strumenti tecnologici evoluti e la realizzazione di banche date condivise, le disposizioni in materia di ispezioni e controlli, aumentando l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare, dell'evasione contributiva e assicurativa,Pag. 24 dell'applicazione di contratti collettivi non rappresentativi con finalità elusive in danno dei lavoratori e degli enti previdenziali; introdurre forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale che abbiano ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, di contrattazione collettiva, di caporalato e lavoro sommerso o irregolare, nonché di abuso della forma cooperativa; prevedere che le suddette forme di rendicontazione si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'INL, dei suoi organi territoriali e di tutte le risultanze acquisite da parte degli organi deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva a livello nazionale e territoriale.
  Infine, rileva che la proposta di legge prevede che il Governo trasmetta gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che dovranno pronunciarsi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi potranno essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei suddetti princìpi e criteri direttivi e della suddetta procedura (articolo 1, commi 3 e 4, e articolo 1-bis, commi 3 e 4).
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, con particolare riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che le disposizioni della proposta di legge si inquadrano principalmente nella materia «ordinamento civile» di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Evidenzia che assume altresì rilevanza la materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Segnala, inoltre, che le disposizioni di delega di cui all'articolo 1-bis presentano – con riferimento a taluni principi e criteri direttivi – profili inerenti alla vigilanza sul lavoro. In proposito, ricorda che la sentenza n. 384 del 2005 della Corte costituzionale ha affermato il principio secondo cui la vigilanza sul lavoro non rientra di per sé nella competenza concorrente concernente la «tutela e la sicurezza del lavoro» in quanto, ai fini dell'individuazione della competenza legislativa alla quale ascrivere l'attività di vigilanza, occorre valutare, caso per caso, i singoli oggetti sui quali la vigilanza si esercita. Ciò premesso, la medesima sentenza ha dichiarato illegittima, per mancata previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, una norma (articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004) istitutiva di una banca dati chiamata anche a raccogliere «informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro», materia che, afferma la sentenza, «rientra nella materia tutela e sicurezza del lavoro». Alla luce di ciò rileva che i principi di delega dell'articolo 1-bis, intervenendo, tra le altre cose, sulla «acquisizione di dati concernenti l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria» (lettera a)), sulla realizzazione di banche dati condivise che riguardino anche «l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rappresentativi» (lettera b)), sull'introduzione di forme di rendicontazione «dell'andamento di misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro» (lettera c)) potrebbero prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi in quanto i profili della vigilanza sul lavoro appaiono Pag. 25riconducibili alla materia della «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Alfonso COLUCCI (M5S) ritiene che vi sia più di un'osservazione da fare con riguardo alla legittimità del procedimento con cui si è arrivati al testo della proposta in esame. Nel far notare che il Regolamento riserva all'opposizione una quota di provvedimenti, rileva che in questo caso la maggioranza, invece di intervenire in fase emendativa al miglioramento del testo, ha inteso in una prima fase sopprimerlo completamente e in una seconda fase, avendo ritenuto di non poter sostenere tale scelta dal punto di vista politico, di trasformarlo in una delega al Governo. Ritiene che tale procedimento ponga seri problemi di legittimità, dal momento che espropria la minoranza dei propri diritti e il Parlamento nel suo complesso del diritto-dovere di dibattere su una materia significativa che viene trasferita in capo al Governo. Nel reputare che sia compito della I Commissione anche avanzare rilievi di natura procedimentale quando come in questo caso si dà luogo ad un abuso giuridico nei confronti dei diritti dell'opposizione, si stupisce del parere favorevole proposto dal relatore. Invita pertanto la Commissione a contestare tale modello, destinato a costituire per il futuro un grave precedente di espropriazione dei diritti della minoranza e delle prerogative parlamentari, ricordando che la democrazia è caratterizzata dall'alternanza. Confida in conclusione nella possibilità di esprimere un parere contrario.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa notare che le questioni che ha sollevato l'onorevole Alfonso Colucci non attengono ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, che è chiamata a pronunciarsi sul contenuto del provvedimento, con riferimento ai principi costituzionali e al rispetto del riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

  Alfonso COLUCCI (M5S), replicando alle precisazioni del presidente, fa presente che in via preliminare occorre procedere a un vaglio relativo al rapporto tra il Governo e il Parlamento e al rispettivo ambito di intervento definito pur sempre da norme di rango costituzionale. Reputa a tale proposito che la trasformazione del testo in una legge di delega al Governo espropri il Parlamento dei suoi diritti di legislatore.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, ricorda che la I Commissione è chiamata ad occuparsi del contenuto del provvedimento, non delle procedure che hanno condotto alla sua approvazione ed evidenzia come l'onorevole Colucci contesti invece che, a seguito dell'esame della proposta di legge presso la Commissione di merito, sia stata introdotta una norma di delega. Ritiene che si sia trattato di una evoluzione del dibattito parlamentare e di una scelta politica che non spetta alla Commissione Affari costituzionali sindacare.

  Alfonso COLUCCI (M5S), dichiarando di apprezzare il dibattito in corso con il presidente nonché il tono civile con cui esso si sta svolgendo, precisa che egli intendeva riferirsi esattamente al contenuto del testo, dal momento che la delega è oggetto del provvedimento. Quanto al dibattito parlamentare, ritenendo che più propriamente bisognerebbe parlare di «involuzione» dei lavori, invita la Commissione a non trincerarsi dietro i formalismi, sforzandosi al contrario di cogliere la sostanza dell'abuso perpetrato.

  Alessandro URZÌ (FDI) sottolinea che l'onorevole Colucci sta esprimendo nel merito un parere contrario al provvedimento, in contrapposizione al parere favorevole proposto dalla maggioranza. Ritiene che la questione possa essere agevolmente risolta ponendo ai voti la proposta di parere favorevole del relatore.

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Pag. 26

Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana».
C. 1419 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) relatore, fa presente che il disegno di legge C. 1419, sul quale è chiamato ad esprimersi il Comitato nella seduta odierna, si inserisce nel più ampio quadro normativo volto a tutelare, sostenere e promuovere il patrimonio agroalimentare italiano il quale è stato oggetto di recenti misure di carattere legislativo. In particolare il testo in esame, composto da 11 articoli, ha lo scopo di sostenere e di promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana – che coniuga artigianalità e creatività – attraverso l'istituzione di un premio al merito denominato «Maestro dell'arte della cucina italiana». In particolare, fa presente che l'articolo 1, nell'illustrare le finalità del disegno di legge, prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste orienta la propria azione al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle professionalità legate all'arte culinaria, sostenendone e promuovendone lo sviluppo. L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un premio al merito, conferito ai cittadini italiani che si siano distinti nel campo della gastronomia in maniera encomiabile, riuscendo ad esaltare il prestigio della cucina italiana, illustrando la Patria e contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale. I destinatari del premio sono iscritti nel registro dei «Maestri dell'arte della cucina italiana», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Rileva che il successivo articolo 3 indica le categorie di merito (gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicoltura, olivicoltura) nelle quali può essere conferito il premio in esame. È specificato che il premio è conferito annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il suddetto elenco delle categorie di merito può essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'articolo 4 precisa che il premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» è costituito da una medaglia di bronzo che presenta, da un lato, l'emblema della Repubblica italiana e, dall'altro lato, in ragione dell'appartenenza ad una delle categorie di merito di cui all'articolo 3, le specifiche diciture ad esse corrispondenti («Maestro dell'arte della gelateria italiana»; «Maestro dell'arte della pasticceria italiana»; «Maestro dell'arte della cucina italiana»; «Maestro dell'arte vitivinicola italiana»; «Maestro dell'arte olivicola italiana»). Evidenzia poi che l'articolo 5 stabilisce i requisiti per la candidatura, prevedendo nello specifico che possono conseguire il premio i candidati che sono in possesso dei seguenti requisiti: aver concluso un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento; aver maturato almeno quindici anni di comprovata esperienza nel settore di riferimento; aver tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile; aver adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali. L'articolo 6 dispone che le candidature per il conferimento del premio siano proposte dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche sulla base di segnalazioni da parte delle associazioni di categoria. Entro il 30 aprile di ciascun anno le candidature medesime sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ricorda poi che l'articolo 7 attribuisce a un comitato ad hoc, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'esame delle candidature ai fini del conferimento del premio. Specifica che esso è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito e da un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito. Ai componenti del comitato, che durano in carica tre anni, non spettano compensi, gettoni, indennità, rimborsi di spese o emolumenti comunque Pag. 27denominati. Evidenzia che il successivo articolo 8 disciplina la fase istruttoria finalizzata ad accertare che i candidati si siano resi singolarmente benemeriti nel raggiungimento di livelli di eccellenza nell'esercizio della propria attività in una delle categorie di merito di cui all'articolo 3. L'articolo 9 stabilisce che coloro che sono insigniti del premio in commento possono ricevere incarichi di esperti negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ricorda che la richiamata disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. L'articolo 10 prevede le modalità di revoca del premio. È stabilito che l'insignito del premio che si renda indegno incorre nella perdita dello stesso. La proposta di revoca del premio può essere avanzata da ciascuno dei ministri rappresentati nel comitato di cui all'articolo 7. La proposta di revoca è presentata al comitato, che, previa sommaria delibazione, la comunica all'interessato. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. La revoca del premio è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 11 quantifica in 2.000 euro annui a decorrere dal 2024, gli oneri connessi al conferimento del premio, individuandone la relativa copertura.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il disegno di legge appare principalmente riconducibile alla materia «tutela della concorrenza» di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Evidenzia che, con riferimento alla disposizione dell'articolo 9 viene in rilievo, altresì, la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione. Segnala in merito che la Corte costituzionale, sulla base di una serie di valutazioni sviluppate in modo particolare nella sentenza n. 175 del 2005, ha ricondotto l'ambito materiale della tutela del made in Italy principalmente nell'alveo della tutela della concorrenza. In proposito la Corte ha, in altra occasione, sottolineato che «proprio l'aver accorpato, nel medesimo titolo di competenza, la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, il sistema valutario, i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e la tutela della concorrenza rende palese che quest'ultima costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico [...] ma anche in quell'accezione dinamica [...] che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali». In questo senso dispone la sentenza n. 14 del 2004. In questo contesto, la Corte ha quindi evidenziato come le scelte del legislatore siano, sotto tale profilo, censurabili solo quando «i loro presupposti siano manifestamentePag. 28 irrazionali e gli strumenti di intervento non siano disposti in una relazione ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi» e, pertanto, «il criterio della proporzionalità e dell'adeguatezza appare essenziale per definire l'ambito di operatività della competenza legislativa statale attinente alla “tutela della concorrenza” e conseguentemente la legittimità dei relativi interventi statali».
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI