CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 novembre 2023
207.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 56

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di lavoro.
C. 1532 Governo.
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento sul disegno di legge C. 1532, recante disposizioni in materia di lavoro.
  Al riguardo, ricorda preliminarmente che detto parere ha la finalità di accertare che il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza o della relativa Nota di aggiornamento.
  In proposito, rammenta che l'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Pag. 57Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Rammenta altresì che ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.
  Segnala che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1-bis) indica tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2024-2026 due disegni di legge recanti, rispettivamente, misure a sostegno delle politiche per il lavoro e interventi in materia di disciplina pensionistica.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, evidenzia che il disegno di legge C. 1532 si compone di 23 articoli, che appaiono prevalentemente riconducibili a detti ambiti materiali, ancorché il titolo del provvedimento richiami esclusivamente disposizioni in materia di lavoro.
  Sottolinea che il provvedimento reca, infatti, specifici interventi relativi a politiche del lavoro, con una serie di misure che disciplinano diversi aspetti del rapporto di lavoro, anche al fine di rafforzare le tutele dei lavoratori, e a misure di carattere previdenziale e pensionistico.
  In tale quadro, rileva che l'articolo 1 disciplina l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura, mentre l'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  Fa presente che, con riferimento alle politiche del lavoro che si traducono nel riconoscimento di ammortizzatori sociali e nell'accompagnamento a nuovi percorsi occupazionali, l'articolo 3 modifica la disciplina della sospensione dei trattamenti di integrazione salariale in caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo e l'articolo 4 introduce modifiche alla normativa relativa alla costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali, applicabili ai fondi costituiti a partire dal 1° maggio 2023, prevedendo il trasferimento ai fondi di nuova costituzione delle risorse dei fondi integrazione salariale (FIS). Rileva che l'articolo 12, con disposizioni volte a favorire il reinserimento occupazionale, prolunga il termine per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori in attività di pubblica utilità.
  Per quanto attiene agli interventi riferiti alla disciplina dei rapporti di lavoro, segnala che l'articolo 5 modifica normativa applicabile ai contratti di somministrazione di lavoro con l'obiettivo di eliminare i limiti quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori, mentre l'articolo 6 modifica la disciplina del periodo di prova al fine di stabilirne una durata minima legale parametrata alla durata del rapporto di lavoro. Ricorda che l'articolo 7 interviene sulla disciplina delle comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile; l'articolo 8 estende l'ambito di utilizzazione delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n. 205 del 2017 al fine di consentirne la destinazione a tutte le tipologie di apprendistato e non solo all'apprendistato professionalizzante; mentre l'articolo 9 introduce una nuova fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza, superiore a cinque giorni.
  Con riferimento agli obblighi contribuitivi connessi alle prestazioni lavorative, rileva che l'articolo 14 reca disposizioni che disciplinano le attività dell'INPS volte a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi; l'articolo 15 prevede che INPS e INAIL, a determinate condizioni, possano consentire il pagamento rateale di debiti per contribuiti, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli enti della riscossione; mentre l'articolo 16 reca misure per il potenziamento delle attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi non versati. Ricorda inoltre che l'articolo 17 modifica la disciplina relativa alla notificazione Pag. 58delle controversie in materia contributiva riferita ai casi in cui INPS è parte convenuta.
  A supporto delle attività svolte nell'ambito delle politiche per il lavoro e per la previdenza, richiama l'articolo 18 con il quale è consentito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle sue società e agli enti vigilati e alle società in house di avvalersi di INPS Servizi S.p.a.
  Per quanto attiene alla formazione prodromica al lavoro, infine, fa presente che l'articolo 23 reca disposizioni per potenziare i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.
  In ambito previdenziale richiama i seguenti articoli: l'articolo 19 recante l'apertura in via strutturale dei termini per l'adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali costituita presso l'INPS; l'articolo 20 che uniforma i tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto e l'articolo 21 con il quale sono introdotte modifiche alla disciplina della rendita vitalizia, al fine di prevedere l'imprescrittibilità del diritto del lavoratore a chiedere il riconoscimento a fini pensionistici dei periodi per i quali sia stato omesso il versamento dei contributi, dopo che ne sia intervenuta la prescrizione e l'articolo 22 recante, infine, una disposizione di carattere organizzatorio in materia di svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali privatizzati.
  Sottolinea che il provvedimento reca altresì disposizioni in materia di politiche sociali. Ricorda che, in particolare, l'articolo 10 estende alle forme associative comunali la deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali già prevista in favore dei comuni, mentre l'articolo 11 prevede l'istituzione, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di un tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali. Segnala che l'articolo 13 reca modifiche al Codice del Terzo settore per agevolare la partecipazione alle assemblee degli enti mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione e la votazione per via elettronica. Precisa che viene introdotto, inoltre, un termine per la ricostituzione del numero minimo di associati da parte delle reti associative iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
  Alla luce di questa ricostruzione, ritiene che il disegno di legge rechi disposizioni che rientrano negli ambiti materiali definiti dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, con norme di carattere omogeneo, riconducibili alla disciplina del lavoro e della previdenza, anche tenendo conto delle competenze delle amministrazioni interessate, in linea con quanto richiesto dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.
  Ritiene che, invece, non risultano riconducibili agli ambiti materiali indicati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 e non sembrano presentare carattere di omogeneità rispetto alle altre disposizioni del provvedimento, gli articoli 10, 11 e 13, che recano disposizioni in materia di politiche sociali.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) osserva che le disposizioni di cui all'articolo 13, riguardante l'ordinamento degli enti del Terzo settore, recano modifiche alla disciplina del voto nelle assemblee degli associati e all'organizzazione della rete associativa iscritta nel Registro unico nazionale del terzo settore, che non attengono propriamente alla materia delle politiche sociali, ma all'organizzazione dei medesimi enti.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in risposta al deputato Dell'Olio, osserva che la complessiva disciplina degli enti del Terzo settore può ricondursi alla materia delle politiche sociali.
  Quindi, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge C. 1532, recante disposizioni in materia di lavoro;

   premesso che:

    l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in Pag. 59allegato al Documento di economia e finanza pubblica sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

    ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza;

    la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n.1-bis) indica tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2024-2026 due disegni di legge recanti, rispettivamente, misure a sostegno delle politiche per il lavoro e interventi in materia di disciplina pensionistica;

   considerato che:

    il disegno di legge si compone di 23 articoli, che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, sono finalizzati ad introdurre norme di semplificazione e regolazione che incidono in materia di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell'adempimento degli obblighi contributivi, del rafforzamento delle capacità operative dei servizi sociali degli enti territoriali, nonché degli ammortizzatori sociali;

    in particolare, le disposizioni del provvedimento recano interventi relativi a diversi profili delle politiche del lavoro, con una serie di misure attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro, al riconoscimento di ammortizzatori sociali e all'accompagnamento a nuovi percorsi occupazionali, all'adempimento degli obblighi contributivi e alla formazione, nonché interventi in ambito previdenziale, che appaiono complessivamente riconducibili, anche sotto il profilo finalistico, alle materie indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023;

    il disegno di legge, agli articoli 10, 11 e 13, reca altresì disposizioni in materia di politiche sociali, riferite, rispettivamente, alle assunzioni di assistenti sociali da parte di forme associative comunali, all'istituzione di un tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e a modifiche al Codice del Terzo settore concernenti lo svolgimento delle assemblee degli enti del Terzo settore e le relative modalità di espressione del voto, nonché i requisiti per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

    tali ultime disposizioni non risultano riconducibili agli ambiti materiali indicati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 e non sembrano presentare carattere di omogeneità rispetto alle altre disposizioni del provvedimento,

RITIENE

   che il contenuto del disegno di legge C. 1532, recante “Disposizioni in materia di lavoro”, sia riconducibile alle materie indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, che individua tra i provvedimenti collegati due disegni di legge recanti, rispettivamente, misure a sostegno delle politiche per il lavoro e interventi in materia di disciplina pensionistica, e non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, ad eccezione degli articoli 10, 11 e 13».

Pag. 60

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.
C. 1304 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, osserva che la proposta di legge, già approvata dal Senato della Repubblica e non modificata alla Camera durante l'esame in sede referente, è composta da undici articoli e non è corredata di relazione tecnica- Osserva, tuttavia, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha depositato una documentazione tecnica in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore della 5a Commissione.
  Passando agli aspetti di competenza della Commissione Bilancio, evidenzia che gli articoli da 1 a 5 recano il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, attraverso il quale lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema e di cui vengono elencate le attività. Le regioni, le province autonome, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolane possono promuovere la figura dell'agricoltore custode anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti. Le regioni e le province autonome possono altresì prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione dei tributi di rispettiva competenza. Gli agricoltori custodi sono iscritti, su richiesta, in un elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni le quali provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso il Senato della Repubblica, non ha osservazioni da formulare con riferimento all'eventuale riduzione del carico tributario da parte di regioni e province autonome, in considerazione del carattere facoltativo della riduzione stessa.
  Parimenti, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, non formula osservazioni riguardo all'iscrizione su richiesta degli agricoltori custodi in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni, giacché ai relativi adempimenti i soggetti interessati dovranno provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 5 reca una clausola d'invarianza finanziaria ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, pur rilevando che la disposizione non richiama espressamente l'esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non riscontra comunque profili problematici.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 6 a 9, rileva preliminarmente che dette disposizioni e prevedono il riconoscimento di una Giornata nazionale Pag. 61dell'agricoltura, che non dà luogo agli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949. Nell'ambito di tale Giornata, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere specifiche iniziative e manifestazioni pubbliche. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura; infine, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
  Nel segnalare di non avere osservazioni da formulare circa l'istituzione della Giornata, dal momento che ad essa non sono connessi gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, rappresenta di non avere osservazioni neppure in merito alle iniziative collegate alla celebrazione della Giornata stessa, previste dagli articoli da 7 a 9, stante il carattere facoltativo delle predette iniziative e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame al Senato.
  Per quanto attiene agli articoli da 10 a 11, evidenzia che tali disposizioni prevedono l'istituzione di un premio al merito denominato «De agri cultura». Per tale finalità è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. In proposito, non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 11 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 10, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. In proposito, non ha osservazioni da formulare in ordine alla capienza delle risorse utilizzate a copertura, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio S. 926, recante il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato, fermo restando che la formulazione della disposizione presuppone che l'iter del provvedimento si concluda entro l'anno 2023. Rileva, infine, che pur in assenza di una specifica previsione in tal senso, il Ministro dell'economia e delle finanze deve comunque ritenersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Ciò posto, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1304, approvata dal Senato della Repubblica, e abb., recante disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura;

   ritenuto che il Ministro dell'economia e delle finanze deve ritenersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del provvedimento;

   nel presupposto che l'iter del provvedimento si concluda entro l'esercizio finanziario in corso,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE) chiede se vi siano giorni dell'anno nei quali non è prevista la celebrazione di una giornata nazionale istituita per legge.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'evidenziare che l'articolo 3, concernente la promozione della figura dell'agricoltore custodePag. 62 dell'ambiente e del territorio da parte degli enti territoriali, non reca una clausola di invarianza finanziaria, esprime perplessità sul fatto che, in particolare, la facoltà concessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di riconoscere specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione dei tributi di rispettiva competenza, non possa determinare oneri a carico della finanza pubblica.
  Benché infatti la documentazione presentata dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato confermi che la eventuale concessione di benefici debba gravare sul gettito di spettanza degli enti, ipotizza che i medesimi enti, dopo aver legittimamente previsto tali premialità, possano trovarsi in una situazione di carenza di risorse finanziarie e, di conseguenza, chiedere allo Stato maggiori risorse per finanziare le proprie spese.
  Conclude, pertanto, chiedendo che venga perlomeno introdotta una clausola di invarianza finanziaria riferita all'articolo 3.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Dell'Olio, nel ricordare che la questione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 3 è già stata approfondita nel corso dell'esame al Senato, durante il quale sono state recepite le condizioni approvate dalla Commissione Bilancio concernenti anche l'articolo 3, sottolinea che la previsione di criteri di premialità è meramente eventuale e ad essa le regioni potranno dare attuazione nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
  Nel garantire che, nel testo in esame, non sono previsti oneri privi di copertura finanziaria, assicura che all'attuazione delle disposizioni in esso contenute le amministrazioni competenti potranno provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), replicando al sottosegretario Freni, osserva che, al fine di escludere espressamente la necessità di stanziare risorse finanziarie aggiuntive per l'attuazione del provvedimento, non può essere sufficiente una semplice rassicurazione da parte del rappresentante del Governo, ma, in presenza di potenziali nuovi o maggiori oneri, la Commissione dovrebbe richiedere l'introduzione di una clausola di neutralità finanziaria la quale assicuri che ai medesimi oneri si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

  Il sottosegretario Federico FRENI precisa che la relatrice, richiamando anche la documentazione predisposta dagli Uffici della Camera, non ha formulato alcuna richiesta di chiarimento in ordine a possibili oneri derivanti dall'articolo 3, in linea con quanto emerso già nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Fa presente, quindi, che, a fronte delle richieste di chiarimento del deputato Dell'Olio, ha inteso semplicemente ribadire la posizione già espressa dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica circa la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 3, rispetto alle quali non rileva neppure l'eventualità dell'insorgenza di nuovi o maggiori oneri di carattere indiretto.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel rammentare che le leggi istitutive di giornate nazionali celebrative di frequente sono finanziate da stanziamenti che, negli anni successivi all'approvazione, vengono progressivamente ridotti, evidenzia che, nel caso in esame, gli stanziamenti previsti dal provvedimento sono particolarmente esigui. Si interroga, quindi, sull'opportunità, anche sul piano finanziario, delle misure contenute dalla proposta di legge, osservando che, a suo, la Commissione Bilancio dovrebbe rilevare nei propri pareri anche criticità relative all'utilizzo efficiente delle risorse finanziarie.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel precisare di non aver affermato che il provvedimento contiene oneri privi di adeguata copertura finanziaria, ribadisce che, sulla base delle disposizioni approvate, gli enti territoriali potrebbero adottare misure comportanti minori entrate o maggiori spese a carico dei propri bilanci e, conseguentemente, non avere a disposizione le risorse Pag. 63necessarie per provvedere ad altre spese, generando in tal modo oneri finanziari indiretti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.
Atto n. 94.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, fa presente preliminarmente che la Commissione è chiamata a esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, adottato in attuazione degli articoli 11, comma 5, e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, che reca l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
  In particolare, ricorda che l'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 99 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore con una dotazione pari a 48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022, le cui risorse, ai sensi del successivo comma 5, devono essere utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della medesima legge. Sottolinea che, a norma di tale ultima disposizione, i decreti di attuazione della legge n. 99 del 2022 non hanno natura regolamentare e sono emanati dopo aver acquisito il parere del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Evidenzia che le premesse dello schema di decreto in esame danno atto del mancato raggiungimento dell'intesa nella seduta della Conferenza permanente del 9 novembre 2023 a causa del voto contrario delle regioni Puglia e Campania e della successiva decisione del Consiglio dei ministri di procedere ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, in considerazione dell'urgenza dell'adozione del provvedimento, che concorre alla realizzazione di un obiettivo del PNRR in scadenza il prossimo 31 dicembre.
  Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto, segnala che l'articolo 1 precisa che il programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore trova applicazione per gli anni formativi 2024-2025; 2025-2026; 2026-2027 ed è in ogni caso valido anche per le successive annualità sino all'adozione di un nuovo decreto.
  Fa presente, poi, che l'articolo 2 definisce, in coerenza con le finalità della legge n. 99 del 2022 e della Missione 4 «Istruzione e Ricerca», Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università», Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, gli indirizzi di programmazione triennale a cui devono essere destinate le Pag. 64risorse del Fondo, pari ad un ammontare di 145.066.308 euro nel triennio.
  Al riguardo, posto che tale importo corrisponde allo stanziamento iscritto complessivamente in ciascun triennio nel Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, sotto il profilo formale, rileva l'opportunità di precisare che la programmazione si riferisce al triennio 2024-2026, salva la possibilità che il decreto si applichi anche ai trienni successivi, sino all'adozione di un nuovo decreto, in linea con quanto previsto dall'articolo 1.
  Osserva, quindi, che l'articolo 3 definisce, invece, gli indirizzi per le programmazioni regionali dell'offerta formativa, nel rispetto delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, ferme restando le linee generali di indirizzo proposte dal Comitato nazionale ITS Academy ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge n. 99 del 2022.
  Fa presente, poi, che l'articolo 4 reca la clausola di salvaguardia in base alla quale le province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente provvedimento nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
  Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 5 prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 99 del 2022, la dotazione annuale del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore sia ripartita con più decreti del direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 1465, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.
  In proposito ricorda preliminarmente che l'articolo 10, comma 3, della legge n. 99 del 2022 del quale si fa salva l'applicazione, prevede che con appositi decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della medesima legge siano definiti i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 e di cui all'articolo 9, comma 3, dello stesso provvedimento, tenendo conto delle proposte del Comitato nazionale ITS Academy. Nel ritenere che il richiamo a tale disposizione non sembra pertinente, segnala l'opportunità di fare salva, piuttosto, l'applicazione dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, della medesima legge n. 99 del 2022, ai sensi del quale una quota del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore è destinata a incrementare lo sviluppo dei percorsi negli ITS Academy e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 99 del 2022.
  Per quanto attiene alle risorse del Fondo, iscritte sul capitolo 1465, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, fa presente che, nell'ambito del disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, tale capitolo reca uno stanziamento pari a 48.355.436 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, importo corrispondente alla dotazione del Fondo prevista annualmente, a decorrere dall'anno 2022, dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 99 del 2022.
  A tale ultimo riguardo, rileva che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo in esame riproduce la copertura finanziaria prevista dal citato articolo 11, comma 3, della legge n. 99 del 2022, ai sensi del quale all'onere derivante dall'istituzione del fondo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Posto che tale disposizione risulta già attuata e le risorse già iscritte nel corrispondente capitolo del Ministero dell'istruzione e del merito, sembrerebbe opportuno sopprimere il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5, anche considerando che il provvedimento in esame, avente rango secondario, non può determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto attiene alla ripartizione annuale delle risorse con più decreti del Direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore, la relazionePag. 65 illustrativa allegata allo schema di decreto precisa che la disposizione contenuta nell'articolo 5 è volta a velocizzare ulteriormente le tempistiche di assegnazione delle risorse a beneficio del buon funzionamento del sistema, fermo restando che i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo saranno oggetto specifico di un ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 99 del 2022. Al riguardo, rileva l'opportunità di precisare che i decreti direttoriali di riparto saranno in ogni caso conformi alle previsioni adottate in attuazione del richiamato articolo 11, comma 6, della legge n. 99 del 2022.
  Ciò posto formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore (Atto n. 94);

   rilevata l'opportunità di precisare, nell'ambito dell'articolo 2, che le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore oggetto di programmazione sono quelle stanziate per il triennio 2024-2026, salva la possibilità che il decreto in esame si applichi anche ai trienni successivi, sino all'adozione di un nuovo decreto ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 99 del 2022;

   rilevata, altresì, l'esigenza di riformulare le disposizioni di carattere finanziario contenute nell'articolo 5, al fine di richiamare l'applicazione dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, e comma 6, della legge n. 99 del 2022, e di sopprimere la copertura finanziaria indicata dal comma 1, secondo periodo, che si limita a riprodurre, in un atto di rango secondario, la copertura finanziaria prevista, all'atto della costituzione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 99 del 2022,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  All'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: pari ad un totale nel triennio di euro 145.066.308,00 con le seguenti: pari a complessivi 145.066.308 euro per il triennio 2024-2026 e per ciascun successivo triennio di applicazione del presente decreto;

  All'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, della legge 15 luglio 2022, n. 99, a decorrere dall'anno 2024 le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della medesima legge n. 99 del 2022, iscritte sul capitolo 1465, piano gestionale 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito, pari a euro 48.355.436 annui, sono ripartite annualmente, con decreti del Direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore, sulla base dei criteri e delle modalità previste dal decreto di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99.»

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 28 novembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.