CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 novembre 2023
207.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 32

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 14.05.

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.
C. 1515 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ingrid BISA (LEGA), relatrice, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una analisi dettagliata del testo del provvedimento, che è composto da 27 articoli, suddivisi in 5 capi, fa presente che la relazione si soffermerà sulle sole parti che investono profili di competenza della Commissione.
  L'articolo 4 riforma la disciplina dei soggetti che emettono strumenti finanziari diffusi, sopprimendo, in particolare, taluni obblighi che la normativa vigente pone a carico sia delle società con titoli diffusi, sia delle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati.
  Per i profili di competenza della Commissione, si evidenziano le modifiche apportatePag. 33 dal comma 3 della disposizione in esame al codice civile. In particolare, la lettera a) introduce l'articolo 2325-ter (Società emittenti strumenti finanziari diffusi), che indica i requisiti che gli emittenti italiani non quotati devono possedere al fine di essere qualificati come emittenti di azioni o di obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, oppure ancora come emittenti di strumenti finanziari diffusi.
  La lettera b) modifica il primo comma dell'articolo 2341-ter del codice civile, in materia di patti parasociali, stabilendo che nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea.
  La lettera c) novella l'articolo 2391-bis, in materia di operazioni con parti correlate, al fine di modificare il campo di applicazione della norma. In particolare, si prevede che siano gli organi di amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati ad adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (mentre l'attuale formulazione prevede che tali regole siano adottate dagli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio).
  Il comma 4 abroga l'articolo 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. L'abrogazione ha finalità di coordinamento normativo.
  L'articolo 5 introduce, per le società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.
  L'articolo 7 introduce delle modifiche agli articoli 2412 (limiti all'emissione) e 2483 (emissione di titoli di debito) del codice civile.
  In particolare, il comma 1, lettera a), n. 1 modifica il primo comma dell'articolo 2412, specificando che il doppio del capitale sociale – limite entro cui la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative – è quello risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma. Quest'ultimo articolo prevede che nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.
  Il comma 1, lettera a), n. 2 interviene sul quinto comma del citato articolo 2412 al fine di escludere che la disciplina del primo e secondo comma del medesimo articolo si applichi alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione. Ne discende che la società per azioni non quotata non sarà soggetta all'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale sottoposto a vigilanza prudenziale.
  Analogamente, il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 2483 del codice civile, escludendo il predetto obbligo di interposizione per l'emissione di titoli di debito delle società a responsabilità limitata, qualora la sottoscrizione dei titoli di debito e la successiva circolazione sia riservata a investitori professionali.
  L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del codice civile, prevedendo l'incremento da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.
  L'articolo 16 prevede misure volte a semplificare la disciplina delle Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile) e Sicaf (Società di Investimento a Capitale Fisso) in gestione esterna (c.d. eterogestite).
  L'articolo 19 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti.
  L'articolo 20 cristallizza con una norma di rango primario un orientamento giurisprudenziale consolidato, riconoscendo la Pag. 34possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti.
  L'articolo 23 inserisce nel Testo unico della finanza un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali. In sintesi, si permette al destinatario della lettera di contestazione di sanzioni di presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione, oggetto di valutazione della Consob, all'esito della quale l'Autorità può emettere una decisione con impegni vincolanti. In caso di mancato rispetto degli impegni presi, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento; sono individuati i casi in cui è consentita la riapertura, d'ufficio, del procedimento sanzionatorio da parte della Consob. Si rinvia a un provvedimento della Consob per la definizione delle regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione dei suddetti impegni.
  L'articolo 26 amplia l'operatività del Patrimonio Destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio). Le norme in commento prevedono che, al fine di beneficiare degli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Rilancio nella forma di operazioni sul mercato primario, tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, le società risultanti da fusioni o scissioni possano utilizzare anche uno o più bilanci pro-forma, certificati da un revisore contabile; prevedono altresì che, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, sia consentito l'accesso agli interventi di Patrimonio Destinato anche alle società che sono sottoposte a indagini per reati da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, fermo restando il divieto di accesso – invece – per gli enti condannati o sottoposti a sanzione su richiesta.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana».
C. 1419 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, come emerge dalla relazione illustrativa al provvedimento, ha l'obiettivo di sostenere e di promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana attraverso l'istituzione di un apposito premio al merito.
  In considerazione dei limitati profili di interesse per la Commissione, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, composto da 11 articoli, di cui si richiamano sinteticamente i contenuti.
  L'articolo 1 definisce le finalità della legge, stabilendo che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sostiene e promuove lo sviluppo dell'arte culinaria, orientando la propria azione al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità.
  L'articolo 2 istituisce il premio di «Maestro dell'arte culinaria» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e prevede che sia istituito un registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro ai quali è stato conferito il premio.
  L'articolo 3 individua le categorie di merito cui annualmente viene conferito il premio nel limite di uno per ciascuna categoria (gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicolo, olivicolo), elenco che può essere integrato con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mentre l'articolo 4 stabilisce che il Pag. 35premio consiste in una medaglia di bronzo, di cui sono definite le caratteristiche.
  L'articolo 5 reca i requisiti dei candidati, ai quali si richiede tra l'altro di aver tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile e di aver adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.
  A tal fine, l'articolo 6 reca la disciplina relativa alla presentazione delle candidature. In particolare, le candidature sono proposte dal MASAF, anche su segnalazione delle associazioni di categoria, e sono inviate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno: La competenza in sede consultiva della Commissione Giustizia si radica quindi nel fatto che, tra i vari atti da allegare alla candidatura, è previsto anche l'estratto del casellario giudiziario e il certificato dei carichi pendenti.
  Ai sensi degli articoli 7 e 8, le candidature sono esaminate da un comitato di selezione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, e composto da rappresentanti dei diversi ministeri interessati (MASAF, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell'istruzione e del merito) e un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito, che si esprime limitatamente alle candidature relative alla categoria di appartenenza. Il comitato di selezione svolge una fase istruttoria per accertare che i candidati in possesso dei requisiti richiesti si siano resi singolarmente benemeriti nel raggiungere livelli di eccellenza nell'esercizio della propria attività in una delle categorie di merito previste, assicurando una valutazione approfondita del livello di eccellenza dei candidati.
  L'articolo 9 prevede la possibilità di affidare ai destinatari del premio incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  L'articolo 10 disciplina i casi e le modalità di revoca del premio che viene disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di ciascuno dei Ministri rappresentati nel comitato di selezione.
  Da ultimo, l'articolo 11 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
C. 1341 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 novembre 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire dal 30 novembre e che nella seduta del 21 novembre 2023 il relatore, onorevole Calderone, ha svolto la relazione introduttiva.
  Invita quindi l'onorevole Pittalis, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, a formulare una proposta di parere.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) rammenta come nella precedente seduta il relatore Calderone avesse dichiarato di voler recepire un'osservazione avanzata dall'onorevole Bellomo in merito alla distruzione della merce sequestrata. Inoltre, nella medesima seduta, anche il collega Enrico Costa era intervenuto su tale tematica formulando dei rilievi meritevoli di attenzione in sede di stesura del parere.Pag. 36
  Chiede quindi al collega Pittalis se tali questioni siano state adeguatamente approfondite nella formazione della proposta di parere.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE) relatore, precisa di essere stato edotto dal collega Calderone degli approfondimenti svolti con riguardo alle questioni emerse nel corso del dibattito.
  In particolare, nella precedente seduta l'onorevole Bellomo e lo stesso relatore avevano evidenziato la necessità di consentire anche alla persona sottoposta ad indagini preliminari o all'imputato di richiedere o prestare il proprio assenso alla distruzione delle merci, al fine di rispondere da un lato al suo interesse di non vedersi addebitati gli oneri di custodia e dall'altro di liberare lo Stato dall'onere di tenere sotto custodia per lungo tempo della merce contraffatta e quindi inutilizzabile, i cui oneri nella massima parte dei casi non sarebbero comunque recuperabili.
  A seguito dell'istruttoria svolta, anche in collaborazione con gli uffici legislativi del ministero, si è però pervenuti alla conclusione che l'attuale normativa non richiede l'assenso dell'indagato alla distruzione ma non preclude certamente la possibilità che quest'ultimo avanzi una richiesta in tal senso. Per altro verso, all'indagato o imputato, per non vedersi addebitate spese di custodia, è comunque data la possibilità di farsi nominare custode dei beni. Per tali ragioni, si è ritenuto non esservi necessità di formulare una specifica osservazione nella proposta di parere.
  Quanto alle valutazioni espresse dal collega Costa, si è giunti alla conclusione che dalla procedura dell'articolo 43 non discenda lesione alcuna al diritto di difesa.
  Si dichiara quindi disponibile a fornire gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria al collega Gianassi e ai colleghi interessati.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) ringrazia il collega Pittalis per la disponibilità a condividere gli elementi istruttori in suo possesso, evidenziando che essi saranno utili soprattutto a convincere i colleghi Bellomo ed Enrico Costa della circostanza che nessun rilievo vada fatto rispetto al testo del Governo.

  Valentina D'ORSO (M5S) si dichiara da parte sua interessata a conoscere gli esiti dell'istruttoria, ricordando di essere intervenuta nel dibattito proprio per mettere in evidenza come fosse del tutto dubbia l'affermazione del collega Costa secondo cui l'articolo 43 del provvedimento in esame in realtà configura realmente un ampliamento delle ipotesi di distruzione dei beni sequestrati.
  Dichiara quindi il voto contrario del Movimento 5 Stelle, ritenendo insoddisfacente l'impianto complessivo del provvedimento. Con particolare riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, esprime perplessità sull'eccessivo ampliamento delle competenze della procura distrettuale.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.
C. 823 Cafiero De Raho.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, rammenta che nella seduta del 23 novembre la Commissione ha disposto la revoca dell'abbinamentoPag. 37 delle proposte di legge C. 823 Cafiero de Raho e C. 1004 Cerreto.
  Ricorda inoltre che la Conferenza dei presidenti di Gruppo ha iscritto nel calendario dei lavori, in quota opposizione, l'avvio dal 29 novembre dell'esame in Assemblea.
  Avverte di aver affidato, su richiesta della collega Varchi, impossibilitata a prendere parte alle sedute di questa settimana, le funzioni di relatore, in sua sostituzione, al deputato Vinci.
  Comunica che alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative alla proposta di legge C. 823 Cafiero de Raho sono state presentate 32 emendamenti (vedi allegato 2).
  Con riguardo ai profili di ammissibilità, ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.
  Alla luce dei suddetti criteri del richiamato articolo 89 del Regolamento, la presidenza ha ritenuto inammissibile l'articolo aggiuntivo Romano 12.01, in quanto volto ad escludere dall'ambito applicativo dei reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui all'articolo 1 della legge n. 150 del 1992 i beni di antiquariato lavorati e acquisiti in epoca antecedente al 1947.
  Prende atto che non vi è richiesta di fissare un termine per il riesame di tale giudizio.
  Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, chiede ai relatori e al rappresentante del Governo se siano nelle condizioni di esprimere i pareri sulle proposte emendative in esame.
  Al riguardo ricorda inoltre che, tenuto conto dei tempi disponibili, già nella scorsa seduta plenaria e nella riunione dell'Ufficio di presidenza aveva invitato i gruppi a verificare se fosse possibile giungere alla rapida conclusione dell'esame in sede referente o ad una richiesta di rinvio ad altra data dell'esame in Assemblea con il consenso del gruppo interessato. È infatti noto ai colleghi come nel corso dell'esame in sede referente siano stati esperiti tentativi per poter definire un percorso condiviso che, tuttavia, non sono andati a buon fine.
  Precisa quindi nuovamente che, ove nessuna delle due condizioni si verifichi, riferirà nel corso della discussione sulle linee generali – che si svolgerà domani mercoledì 29 novembre – sull'esito dei lavori della Commissione e, quindi, sulle ragioni per le quali non si è potuto procedere all'esame degli emendamenti né al conferimento del mandato ai relatori.

  Gianluca VINCI (FDI), relatore, fa presente di non essere ancora nelle condizioni di esprimersi sugli emendamenti presentati, avendo peraltro assunto le funzioni di relatore soltanto nella giornata odierna.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), relatore, esprime il parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, sottolineando come l'emendamento Vinci 1.1 compendi gran parte degli emendamenti presentati dal gruppo di Fratelli d'Italia.
  Con riferimento a tale proposta emendativa, evidenzia come essa intervenga in primo luogo sull'articolo 440 del codice penale, introducendo modifiche volte a differenziare il regime sanzionatorio previsto per gli alimenti e quello previsto per i medicinali. Ritiene invece per gli stessi vada mantenuto il medesimo trattamento, in ragione dell'analoga capacità offensiva nei confronti della salute pubblica. Evidenzia come peraltro esistano prassi applicative difformi e incertezze nel ricondurre alcuni prodotti – quali, ad esempio, gli integratori alimentari – all'una o all'altra categoria e che, anche per tale ragione, non sia opportuno introdurre differenziazioni.
  L'emendamento inoltre interviene sull'articolo 440-ter del codice penale per specificare che, oltre al settore alimentare, è ricompreso nell'ambito applicativo della disposizione anche quello farmaceutico. Si tratta, a suo avviso, di una modifica del tutto superflua in quanto meramente ricognitiva di quanto già previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 178 del 2002.
  Analogamente, dichiara di non condividere le proposte di modifica relative all'articoloPag. 38 440-quater del codice penale, in quanto escludono dalla disposizione la rilevanza della completezza delle informazioni commerciali.

  Ciro MASCHIO, presidente, preso atto dei tempi limitati a disposizione della Commissione, al fine di consentire anche al rappresentante del Governo di esprimere i pareri, invita il relatore, Cafiero de Raho, a concludere il proprio intervento, potendo egli illustrare dettagliatamente le ragioni dei pareri formulati nel prosieguo dell'esame.

  Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara che il Governo non ha potuto concludere l'istruttoria di carattere tecnico sugli emendamenti presentati, essendo il relativo termine di presentazione scaduto soltanto nella giornata di ieri e, pertanto, di non essere ancora nelle condizioni di formulare i pareri. Ritiene inoltre necessario un ulteriore approfondimento anche sul piano politico, al fine di svolgere le necessarie interlocuzioni sul provvedimento in esame non solo con la maggioranza ma anche, tenuto conto della natura dell'iniziativa legislativa, con i gruppi di minoranza.

  Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di verificare se vi siano le condizioni per proseguire l'esame degli emendamenti al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, al fine di concludere lo stesso e di trasmettere il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva. A suo avviso, infatti, sarebbe ancora possibile concludere la votazione degli emendamenti e conferire il mandato ai relatori, previa acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni, al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea di domani.

  Ciro MASCHIO, presidente, deduce dall'intervento della collega D'Orso che, come già preannunciato e nonostante il ristretto tempo a disposizione, non vi è la volontà da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle di acconsentire a una richiesta di rinvio dell'avvio dell'esame in Assemblea.
  Prende quindi atto che, allo stato, non vi sono le condizioni per avviare le votazioni delle proposte emendative e che pertanto non è possibile procedere oltre. Tuttavia, ove nel corso della giornata dovessero realizzarsi le condizioni per proseguire nell'esame, si riserva di convocare, al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, nuovamente la Commissione.
  Diversamente, ribadisce che sarà sua cura introdurre la discussione sulle linee generali, riferendo sull'esito dei lavori della Commissione e, quindi, sulle ragioni per le quali non si è potuto procedere all'esame degli emendamenti né al conferimento del mandato ai relatori.
  Si riserva altresì di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.50.