CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 novembre 2023
206.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 83

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi.
C. 1538 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, ricorda che il disegno di legge, approvato con modifiche al Senato, reca disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi, e che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione evidenzia che l'articolo 1 estende di dodici mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, concernente le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali o distaccati individualmente, di cui all'articolo 1. Al riguardo non formula osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, nonché tenuto conto che la disposizione di delega è assistita da una clausola di neutralità finanziaria.
  Rileva, inoltre, che l'articolo 2 proroga di ventiquattro mesi alcune delle deleghe concernenti la revisione dello strumento militare previste dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 119 del 2022 scadute il 28 agosto 2023, alle quali non sono ascritti effetti finanziari scontati sui saldi di finanza pubblica. Fa presente che le deleghe legislative attengono, nello specifico, ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere b), d), e), f), g) e h) del citato comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, relativi rispettivamente: alla revisione delle misure volte a conseguire, entro il 2033, il raggiungimento della dotazione organica complessiva, attualmente fissata a 160.000 unità, del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare; all'istituzione di una riserva ausiliaria non superiore a 10.000 unità di personale militare impiegabile in tempo di guerra o di grave crisi internazionale e in caso di deliberazione dello stato di emergenza nazionale, ovvero, in forma complementare, in attività logistiche e di cooperazione civile-militare; alla partecipazione da parte dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate vigenti; alla previsione di iniziative formative dei volontari in ferma prefissata triennale nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti; alla revisione del Servizio Pag. 84sanitario militare a supporto del Servizio sanitario nazionale definendo, altresì, la possibilità, per i medici militari e per il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare attività libero-professionale intramuraria su base convenzionale; all'istituzione, infine, di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito delle procedure concorsuali delle Forze armate vigenti.
  Osserva che il medesimo articolo 2 precisa altresì, al comma 4, che nel caso di onerosità dei decreti legislativi attuativi della delega, con specifico riguardo ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, gli stessi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica, ribadendo quanto già riferito dalla relazione tecnica riferita alla legge n. 119 del 2022 in merito alla medesima delega legislativa, afferma che per la complessità e la molteplicità delle materie trattate non è possibile procedere anticipatamente a un'attendibile definizione, quantificazione e copertura dei presumibili effetti finanziari prodotti dai successivi provvedimenti delegati riferiti ai principi e criteri direttivi di cui alle predette lettere b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, laddove con riferimento ai rimanenti principi e criteri direttivi, di cui alle lettere e), f) e h) del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge n. 119 del 2022, la relazione tecnica ne certifica la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria. Tanto premesso, non formula osservazioni.
  Rileva, infine, che l'articolo 3, comma 1, lettera a), proroga il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili prevista dalla legge n. 118 del 2022, estendendolo da 16 a 24 mesi successivi alla sua entrata in vigore, vale a dire al 25 agosto 2024.
  Al riguardo non formula osservazioni, considerato che alla norma originaria e alla proroga da ultimo intervenuta sulla stessa per effetto dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 14 del 2023, recante la conversione del decreto-legge n. 198 del 2022, non sono ascritti effetti finanziari scontati sui saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 2 prevede che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita dal presente provvedimento, con particolare riferimento a quelli attuativi dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, nel rinviare a quanto in precedenza rilevato per i profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerando che la norma in commento riproduce l'analoga clausola di copertura prevista dal comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022 con riferimento a tutte le deleghe di cui al comma 1 del citato articolo 9, oggetto di proroga con il provvedimento in esame limitatamente ai princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere b), d), e), f), g) e h) del medesimo comma 1.
  Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO segnala preliminarmente che non si è reso necessario predisporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, un aggiornamento della relazione tecnica sul disegno di legge in esame, in considerazione del fatto che, nel corso dell'iter presso il Senato, sono state apportate al testo un numero limitato di modifiche, di carattere esclusivamente ordinamentale.
  Nel rilevare che, pertanto, risulta pienamente utilizzabile la relazione tecnica riferita al testo originario, concorda con la Pag. 85proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Graziano 2.1, che prevede di inserire tra i princìpi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale, di cui all'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, il riconoscimento del trattamento di fine rapporto ai volontari congedati dopo ferme prolungate, sia iniziali che triennali o oltre, secondo la normativa vigente per i rapporti di lavoro di natura ordinaria.
  In particolare, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla compatibilità della proposta emendativa in esame con il meccanismo di copertura finanziaria di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, richiamato dal comma 4 dell'articolo 2, giacché il criterio direttivo che si intende introdurre appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri che sembrano poter essere oggetto di puntuale quantificazione e copertura già al momento dell'adozione della legge di delega.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento Graziano 2.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sull'emendamento Graziano 2.1 e nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.
C. 1297 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che il disegno di legge, approvato con modifiche al Senato, reca disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.
  Passando agli aspetti di competenza della Commissione Bilancio, evidenzia che i commi 1 e 2 dell'articolo 1, introducono specifiche sanzioni amministrative pecuniarie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamentoPag. 86 e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, mentre il comma 3 del medesimo articolo 1 attribuisce al prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione la competenza a ricevere il rapporto con il quale viene accertata la violazione e a irrogare le summenzionate sanzioni. Il comma 4 prevede, altresì, che i proventi di tali sanzioni pecuniarie siano versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato e riassegnati al Ministero della cultura per essere impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni, demandando ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità di destinazione e gestione dei proventi delle medesime sanzioni amministrative, articolo 1, comma 4, secondo periodo.
  Evidenzia altresì che gli articoli da 2 a 4, introdotti dal Senato, recano modifiche al codice penale disciplinanti ulteriori profili sanzionatori relativi alla summenzionata fattispecie, e che il provvedimento, al comma 8 dell'articolo 1, è assistito da una previsione di neutralità finanziaria. Al riguardo non formula osservazioni stante la citata clausola di neutralità finanziaria e la natura ordinamentale delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, confermata anche dalla relazione tecnica. Prende atto, altresì, di quanto emerso nel corso dell'esame al Senato che consente di verificare anche la neutralità finanziaria delle modifiche apportate al medesimo articolo 1, comma 4, e delle altre disposizioni introdotte negli articoli da 2 a 4.
  Ciò posto, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO segnala preliminarmente che non si è reso necessario predisporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, un aggiornamento della relazione tecnica sul disegno di legge in esame, in considerazione del fatto che, nel corso dell'iter presso il Senato, sono state apportate al testo modifiche di carattere esclusivamente ordinamentale.
  Nel rilevare che, pertanto, risulta pienamente utilizzabile la relazione tecnica riferita al testo originario, concorda con la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.
C. 1451 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, nel ricordare che il disegno di legge in esame, avente ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020, è volto a promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia d'istruzione e informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi, segnala che il testo è corredato di relazione tecnica.
  Passando agli aspetti di competenza della Commissione Bilancio, evidenzia che gli oneri recati dall'Accordo sono valutati, all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, in euro 10.720 annui a decorrere dal 2025 e sono riferiti alle spese di missione correlate all'attività di una Commissione mista, istituita dall'articolo 6 dell'Accordo stesso, che si riunirà alternativamente in Italia e in Bahrein ogni tre anni.
  Rileva che le rimanenti spese derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo sono indicate, all'articolo 3, comma 1 del disegno di legge di ratifica, in misura pari a euro 231.620 annui a decorrere dal 2023. Fa presente che le restanti disposizioni dell'Accordo, di cui agli articoli 4 e 5, rispettivamente, in materia di cooperazione nel settore dell'informazione e di Pag. 87proprietà intellettuale, sono assistiti da una previsione di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, del disegno di legge di ratifica, mentre agli eventuali ulteriori oneri derivanti dal richiamato articolo 6 dell'Accordo ossia, come precisato dalla relazione tecnica, da eventuali modifiche dell'Accordo comportanti nuovi o maggiori oneri, si farà fronte, all'occorrenza, con apposito provvedimento legislativo, di cui all'articolo 3, comma 4, del disegno di legge di ratifica. Al riguardo, non formula osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare i suddetti importi nonché la tipologia degli oneri ad essi sottostanti, che risultano coerenti con altre leggi di ratifica di accordi di analogo contenuto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo, valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a 231.620 euro annui a decorrere dal 2023, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per una misura pari a 231.620 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 242.340 euro annui a decorrere dal 2025. Rileva che il comma 2 autorizza conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  In proposito, non ha osservazioni da formulare in ordine alla capienza delle risorse utilizzate a copertura, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio Atto Senato 926, recante il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Tuttavia, tenuto conto dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento, rileva l'opportunità di aggiornare la clausola di copertura finanziaria, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento nel 2024 e, conseguentemente, prevedendo che gli oneri autorizzati decorrano da tale annualità.
  Inoltre, considerando che, come precisato dalla relazione tecnica, le spese di missione di cui al citato articolo 6 dell'Accordo, relative alla partecipazione alla Commissione mista chiamata a riunirsi ogni tre anni, sono state imputate dall'anno 2025 nel presupposto che l'Accordo medesimo entri in vigore nell'anno 2023, si rileva l'opportunità di prevedere che i relativi oneri decorrano dall'anno 2026.
  Segnala, altresì, che il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria volta a stabilire che dalle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3 e 6, oggetto di specifica copertura finanziaria ai sensi del precedente comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il successivo comma 4 prevede che agli eventuali oneri relativi al predetto articolo 6 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Ciò posto, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1451, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020;

   rilevata l'esigenza di aggiornare le disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in considerazione dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento, prevedendo che gli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo oggetto di ratifica decorrano dall'anno 2024 e che le spese di missione di cui all'articolo Pag. 886 del medesimo Accordo, relative alla partecipazione alla Commissione mista chiamata a riunirsi ogni tre anni, decorrano dall'anno 2026,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, e a quelli derivanti dalle spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione, per euro 231.620 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e per euro 242.340 annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

  Lucia ALBANO, nel condividere l'esigenza di modificare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del provvedimento, prevedendo che gli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo decorrano dal 2024 e che quelli di cui all'articolo 6 del medesimo Accordo decorrano dall'anno 2026, concorda con la proposta di parere di relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi.
C. 792, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Bilancio, con riferimento all'articolo 1, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame, intervenendo sulla legge n. 211 del 2000, recante istituzione del «Giorno della Memoria», istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato a promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi nella memoria» ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, di cui all'articolo 1, capoverso articolo 2-bis, comma 1.
  Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito vengono definite le modalità di utilizzo delle risorse sopra indicate stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili, di cui all'articolo 1, capoverso articolo 2-bis, comma 3. In proposito, non formula osservazioni dal momento che l'onere, essendo configurato come limite massimo di spesa, è contenuto entro i limiti dello stanziamento autorizzato. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 1 del provvedimento, nell'introdurre l'articolo 2-bis nella legge n. 211 del 2020, provvede ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante le seguenti modalità: quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della Pag. 89legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. In merito alla prima modalità di copertura, nel rilevare che, in base a un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo in esame reca per l'anno 2023 risorse residue pari a circa 10,4 milioni di euro, rammenta che, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, il Governo ha confermato la sussistenza delle risorse poste a copertura dei predetti oneri. In merito alla seconda modalità di copertura, rammenta che le risorse del citato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, sono confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, iscritto in distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, relativi, in particolare, all'istruzione prescolastica, a quella primaria, nonché a quella secondaria di primo e secondo grado, di cui ai capitoli 1195, 1204, 1196, 1194 e 2394.
  Al riguardo, prende atto che, nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha confermato la disponibilità delle risorse poste a copertura.
  Non ha, pertanto, osservazioni da formulare con riferimento alle disposizioni di copertura, rilevando peraltro che, in considerazione della previsione di coperture finanziarie riferite all'esercizio in corso, la formulazione della disposizione presuppone che l'iter del provvedimento si concluda entro l'anno 2023.
  Ciò posto, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 792, approvata dal Senato della Repubblica, che dispone la modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante “Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”, al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di “viaggi nella memoria” nei campi medesimi, e abb.;

   nel presupposto che l'iter del provvedimento si concluda entro l'esercizio finanziario in corso,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.
C. 1457, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, osserva preliminarmente che la proposta di legge, già approvata, in un testo unificato, dal Senato, ha ad oggetto l'introduzione di iniziative volte alla promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, in particolare tra le giovani generazioni.
  Passando agli aspetti di competenza della Commissione Bilancio, evidenzia in primo luogo che l'articolo 1, comma 1, lettera a), istituisce un concorso nazionale da tenere in occasione del «Giorno del ricordo» relativo alle vicende delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata di cui alla legge n. 92 del 2004, finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazionePag. 90 temporanea commemorativa di tali vicende, da esporre per la durata di un anno.
  Rileva che il provvedimento prevede, altresì, la costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonché delle università e delle istituzioni AFAM, che si avvale della consulenza di storici dell'arte, per l'elaborazione, tra l'altro, del bando di concorso e per l'individuazione dei criteri di valutazione delle opere in gara. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2023.
  In proposito, pur considerato che la spesa appare limitata all'entità dello stanziamento previsto, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito alla componente del suddetto onere relativa alle eventuali spettanze da riconoscere ai componenti del comitato tecnico-scientifico, nonché agli storici dell'arte coinvolti nell'attività del medesimo comitato, posto che la disposizione non specifica il numero dei componenti del comitato – che peraltro, in base a quanto desumibile dal testo sembrerebbe operare in permanenza – né reca un'espressa disciplina in merito e agli emolumenti e ai rimborsi di spesa spettanti ai componenti e ai consulenti del comitato medesimo di cui la norma non esclude espressamente la corresponsione.
  Rileva altresì che l'articolo 1, comma 1, lettera b), prevede, inoltre, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione di un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare i «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata e nelle terre di origine degli esuli» per gli studenti delle scuole secondarie. In proposito, non ha osservazioni da formulare, considerato che il suddetto onere appare configurato come limite massimo di spesa.
  Segnala che la norma prevede, inoltre, la concessione di un finanziamento di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire tra le associazioni, individuate dalla norma, che gestiscono luoghi o che promuovono la conoscenza dei fatti inerenti alle foibe e all'esodo giuliano-dalmata. Anche in questo caso, non ha osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione, dal momento che la spesa risulta limitata all'entità del disposto stanziamento.
  Fa presente, infine, che l'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede che in mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda per ottenere a titolo onorifico senza assegni, la concessione di un'apposita insegna metallica con relativo diploma in memoria delle vicende storiche in riferimento, già disciplinata a normativa vigente dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 92 del 2004 possa essere presentata anche dal sindaco del comune di nascita degli infoibati o degli scomparsi, in mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi. Al riguardo considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla concreta attuabilità della disposizione in esame, posto che in base a quanto previsto dalla disciplina vigente la suddetta concessione è disposta nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della predetta legge n. 92 del 2004, che a tal fine ha autorizzato la spesa di 172.508 euro per il solo 2004.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 2-quater, provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente capoverso 2-bis, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Al riguardo, non formula osservazioni in merito alla capienza delle risorse utilizzate a copertura, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Per quanto concerne, infine, l'articolazione temporale degli oneri e della relativa copertura finanziariaPag. 91 non formula osservazioni, nel presupposto che l'iter del provvedimento si concluda entro l'anno 2023. Osserva da ultimo che, pur in assenza di una esplicita previsione nel testo in tal senso, il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Rileva, ancora, che l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 3, provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, conseguentemente autorizzando, al successivo comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Al riguardo, non formula osservazioni con riferimento all'anno 2023, posto che per l'esercizio finanziario in corso dalla dotazione iniziale del citato Fondo è stato già detratto l'importo corrispondente all'onere oggetto di copertura. Con riferimento invece alle annualità successive al 2023 ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo, nonché una rassicurazione che dal loro impiego non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  In proposito, ricorda che, nell'ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025, il citato Fondo presenta una dotazione iniziale di circa 71,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, importo confermato anche dal disegno di legge di S. 926, recante il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato.
  Per quanto concerne, infine, l'articolazione temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria non formula osservazioni, nel presupposto che l'iter del provvedimento si concluda entro l'anno 2023.
  Rileva altresì che l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-ter, comma 2, provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non formula osservazioni in merito alla capienza delle risorse utilizzate a copertura, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Per quanto concerne, infine, l'articolazione temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria non formula osservazioni nel presupposto che l'iter del provvedimento si concluda entro l'anno 2023. Osserva infine che, pur in assenza di una esplicita previsione nel testo in tal senso, il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che alle eventuali spese derivanti dalla costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso comma 2-ter, si potrà provvedere nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al capoverso comma 2-bis della medesima lettera a), che costituisce un limite massimo di spesa, fermo restando che il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al medesimo capoverso comma 2-ter potrà escludere la corresponsione ai componenti del comitato tecnico-scientifico, nonché agli storici dell'arte coinvolti nelle attività del medesimo comitato, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Evidenzia che le risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di Pag. 92copertura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 3, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Segnala, infine, che alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), che estendono la platea dei soggetti che possono presentare istanza per il riconoscimento previsto dalla legge n. 92 del 2004 in favore dei congiunti degli infoibati, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, analogamente a quanto avvenuto per le disposizioni che, nel tempo, hanno prorogato il termine per la presentazione delle predette istanze da parte degli interessati, anche considerando che il capitolo 222 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023, sul quale sono iscritte somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe, reca uno stanziamento di 5.700 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), segnala criticamente che il Governo ha ritenuto di utilizzare le risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili chiarendo altresì che tale utilizzo non pregiudica la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Evidenzia, al riguardo, che ancora una volta la valutazione circa l'idoneità della copertura finanziaria dei provvedimenti operata dalla Commissione Bilancio viene subordinata alla discrezionalità del Governo che, a seconda del provvedimento in esame, ritiene l'utilizzo di determinate risorse compatibile o meno con la propria agenda politica. Ricorda, in proposito, che spesso il Governo ha motivato l'espressione di un parere contrario su proposte emendative presentate da deputati dell'opposizione sostenendo che fondi che risultano disponibili sono in realità destinati a non meglio precisati provvedimenti governativi di futura adozione. Chiede, pertanto, che si ponga fine a tale prassi, che giudica non rispettosa della funzione svolta dalla Commissione Bilancio, invitando il Governo ad assumersi la responsabilità politica di bocciare nel merito le proposte emendative, non abusando strumentalmente dei pareri della Commissione bilancio.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, prende atto dei rilievi critici formulati dal deputato Ubaldo Pagano, che potranno essere opportunamente valutati da parte della Commissione in sede di espressione di futuri pareri.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1457, approvata dal Senato della Repubblica, recante modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni, e abb.;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    alle eventuali spese derivanti dalla costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso comma 2-ter, si potrà provvedere nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al capoverso comma 2-bis della medesima lettera a), che costituisce un limite massimo di spesa, fermo restando che il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al medesimo capoverso comma 2-ter potrà escludere la corresponsione ai componenti del comitato tecnico-scientifico, nonché agli storici dell'arte coinvolti nelle attività del medesimo comitato, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

    le risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articoloPag. 93 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 3, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

    alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), che estendono la platea dei soggetti che possono presentare istanza per il riconoscimento previsto dalla legge n. 92 del 2004 in favore dei congiunti degli infoibati, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, analogamente a quanto avvenuto per le disposizioni che, nel tempo, hanno prorogato il termine per la presentazione delle predette istanze da parte degli interessati, anche considerando che il capitolo 222 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023, sul quale sono iscritte somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe, reca uno stanziamento di 5.700 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025;

   ritenuto che il Ministro dell'economia e delle finanze deve ritenersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione di tutte le disposizioni del presente provvedimento;

   nel presupposto che l'iter del provvedimento si concluda entro l'esercizio finanziario in corso,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.
C. 113.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 novembre 2023.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ancora concluso la propria istruttoria sui profili finanziari del provvedimento, rappresentando il medesimo Dicastero ha richiesto alle amministrazioni competenti, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione tecnica che dimostri l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento. Si impegna, quindi, a comunicare gli esiti dell'istruttoria, non appena saranno acquisiti i necessari elementi da parte dei Ministeri competenti.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.
C. 851.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, con riferimento ai profili di competenza della Commissione Bilancio, si richiama ai contenuti della documentazione predisposta dagli uffici della Camera, segnalando in Pag. 94particolare l'esigenza di acquisire una valutazione del Governo con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 2-bis del provvedimento.
  In particolare, con riferimento all'articolo 2, rileva preliminarmente che le relative disposizioni delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano determinati parametri di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Tanto premesso, osserva innanzitutto che, sebbene la delega sia corredata di una clausola di neutralità finanziaria, i principi e criteri direttivi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 2, concernenti, rispettivamente, l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per talune imprese del settore agroalimentare e la previsione di agevolazioni e di incentivi maggiormente premianti per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire l'avvio del Governo sull'idoneità, nel caso di specie del meccanismo di copertura previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, secondo il quale, qualora il decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto sarà emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, fermo restando quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, rileva che il riferimento allo stanziamento di ulteriori risorse da parte della legge di bilancio ha carattere eventuale e reca una specificazione analoga a quella contenuta in precedenti provvedimenti legislativi recanti deleghe legislative, che tuttavia potrebbe essere anche omessa, considerando che essa deve ritenersi implicitamente ricompresa nel richiamo a successivi provvedimenti legislativi.
  Rispetto all'articolo 2-bis, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuova campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari i cui oneri sono valutati in 500.000 euro per l'anno 2023. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 2-bis, valutati in 500.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il secondo periodo del medesimo comma 2 autorizza conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel rilevare che, in base a un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo in esame reca per l'anno 2023 risorse residue pari a circa 10,4 milioni di euro, osserva che – considerando la natura degli oneri previsti dall'articolo 2-bis – la disposizione di copertura dovrebbe indicare la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa e non una previsione di spesa. Tenuto conto dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento, rileva, inoltre, l'opportunità di aggiornare la clausola di copertura finanziaria, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento nel 2024 e, conseguentemente, prevedendo che gli oneri siano riferiti a tale esercizio finanziario. Su entrambi questi profili, ritiene, in ogni caso, utile acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel ribadire quanto già osservato dal Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso Pag. 95la Commissione Finanze, osserva preliminarmente che il testo contiene principi di delega già previsti nella legge n. 111 del 2023, relativa alla riforma fiscale, e misure di incentivazione fiscale che si sovrapporranno a quella disciplina di principio. Ritiene, pertanto, che, dal punto di vista del metodo, sia inopportuno tradurre i principi di delega, che sono in fase di attuazione, in diversi e ulteriori provvedimenti.
  Per i profili di competenza della Commissione Bilancio, pur prendendo atto che la delega di cui all'articolo 2 è corredata di una clausola di neutralità finanziaria, osserva che taluni principi e criteri direttivi concernenti l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per talune imprese del settore agroalimentare, nonché la previsione di agevolazioni e di incentivi maggiormente premianti per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire una relazione tecnica sul provvedimento al fine di una più compiuta valutazione delle sue implicazioni finanziarie.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, concorda con la rappresentante del Governo sull'opportunità di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento e formula, pertanto, una proposta in tal senso.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel rilevare che l'articolo 2, comma 2, del provvedimento pone non soltanto una questione di quantificazione ma anche di copertura finanziaria, chiede se si possa ritenere sufficiente la predisposizione della relazione tecnica che quantifichi gli oneri derivanti dalla disposizione o se, invece, sia necessaria una modifica del provvedimento che individui le risorse finanziarie che possono essere utilizzate.
  Aggiunge che in questo caso, a differenza della delega fiscale, non sarebbe, a suo avviso, applicabile l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 che, nelle ipotesi di deleghe che intervengono su materie complesse, rinvia la determinazione degli effetti finanziari al momento dell'adozione dei decreti legislativi.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, rispondendo alla deputata Guerra, afferma che, alla luce dei contenuti della relazione tecnica, sarà possibile approfondire tutte le implicazioni finanziarie del provvedimento.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.
Atto n. 88.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma Pag. 96fiscale, finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche nonché la graduale riduzione della relativa imposta in base a principi e criteri direttivi specifici volti a garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'unica aliquota d'imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda e a conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.
  Con riferimento ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 3, evidenzia che le norme prevedono, per l'anno 2024, la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito da impiegare per il calcolo dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche; l'innalzamento a 1.955 euro della detrazione prevista per i redditi di lavoro dipendente, nonché la diminuzione di un importo pari a 260 euro, ai fini dell'IRPEF, dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000.
  Per la stima degli effetti di gettito, la relazione tecnica utilizza un modello di microsimulazione, dal quale deriva un effetto, in termini di cassa, di minor gettito complessivo pari a circa 4,3 miliardi nel 2024. In proposito rileva che l'utilizzo del modello di microsimulazione non consente di verificare la stima effettuata, dal momento che non vengono forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere. La relazione tecnica si limita infatti a fornire la metodologia di stima e i risultati finali della stessa, ciò anche con riferimento alla quota stimata ai fini del trattamento di fine rapporto, rispetto al quale non sono fornite informazioni circa i parametri utilizzati. Al fine di permettere una verifica degli effetti ascritti alla misura, ritiene pertanto necessario che siano forniti i dati sottostanti la stima effettuata, con riferimento alle singole componenti che determinano l'effetto complessivo di gettito.
  Evidenzia, peraltro, che l'Ufficio parlamentare di bilancio nel corso dell'audizione sul disegno di legge di bilancio 2024 ha evidenziato che, mediante il modello di microsimulazione dell'Ufficio medesimo, è stato quantificato l'impatto della riforma IRPEF su un campione rappresentativo di famiglie, consentendo di stimarne l'onere complessivo e gli effetti distributivi. Le valutazioni confermano sostanzialmente quanto riportato nella relazione tecnica: un costo complessivo degli interventi pari a circa 4,3 miliardi di euro, che comporta un beneficio medio di circa 170 euro distribuito su una platea di circa 25 milioni di contribuenti. Sulla base delle stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio, alla riduzione delle aliquote è ascrivibile una perdita di gettito di circa 4,2 miliardi di euro distribuita su circa 22,8 milioni di contribuenti, con un risparmio medio di imposta di circa 190 euro annui. L'incremento della detrazione per lavoro dipendente vale circa 218 milioni di euro e riguarda circa 3,2 milioni di contribuenti. La riduzione delle addizionali locali, dovuta all'incremento del minimo imponibile connesso con il potenziamento della detrazione, si attesta sui 46 milioni di euro.
  Rileva che andrebbero altresì forniti elementi informativi circa lo sviluppo per cassa degli effetti finanziari stimati, considerato che, sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1, non si tiene conto, in sede di determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e che pertanto gli effetti IRPEF indicati per gli anni 2025 e 2026 dovrebbero interamente derivare dalla revisione della disciplina delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 2. Tanto premesso ritiene quindi opportuno che siano forniti gli effetti finanziari per cassa con evidenza dei singoli articoli esplicitando le ipotesi sottostanti la stima degli stessi.Pag. 97
  Evidenzia altresì, in via generale, con riferimento al provvedimento nel suo complesso, che lo stesso non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni diversamente da quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. In proposito, anche tenendo conto dei rilevanti effetti finanziari ascritti alla norma in esame e al complesso del provvedimento, appare necessario che sia fornito il predetto prospetto.
  Da ultimo, sempre con riguardo al provvedimento nel suo complesso, rammenta che la legge delega n. 111 del 2023 ha previsto un articolato sistema di disposizioni finanziarie e di copertura sul quale ha inciso, mediante apposite condizioni, la Commissione Bilancio.
  In sintesi, ricorda che ai sensi della legge delega, gli schemi dei decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente; devono essere acquisiti i pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e un secondo parere qualora il Governo non si conformi al primo ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Inoltre, ribadisce che, secondo quanto dispone l'articolo 22, comma 1, della legge delega, dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente e che il successivo articolo 22, al comma 2, prevede che, per ciascuno schema di decreto legislativo, la relazione tecnica fornisce le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 2; qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante parziale utilizzo del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.
  Ricorda che nel corso dell'esame parlamentare della legge delega la Commissione Bilancio della Camera, nella seduta del 5 luglio 2023, ha posto la condizione di integrare il testo dell'atto prevedendo che la relazione tecnica dei decreti legislativi avrebbe dovuto dare conto degli effetti dei decreti legislativi sulla pressione tributaria, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente. Detta condizione è stata recepita nel testo della legge delega. In proposito, ritiene che andrebbero dunque fornite informazioni da parte del Governo circa gli effetti dello schema di decreto in esame sulla pressione tributaria.
  Passando ad esaminare gli articoli 4 e 5, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma prevede, per il solo 2024, la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni e l'abrogazione, a decorrere dal 2024, della disciplina relativa all'Aiuto alla crescita economica (ACE). In proposito, con riferimento alla maggiorazione del costo dei neoassunti, evidenzia che la relazione tecnica riporta in modo molto dettagliato le fonti dei dati utilizzati e la metodologia applicata, ma non fornisce alcun elemento e dato quantitativo posto alla base della stima effettuata, come, ad esempio, l'ammontare delle retribuzioni medie e il numero atteso di nuovi occupati. Peraltro, la Pag. 98stima è effettuata utilizzando un modello di microsimulazione, senza che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della stessa. Non appare pertanto possibile effettuare una verifica della quantificazione proposta.
  Con riferimento all'abrogazione dell'ACE, evidenzia che anche in tal caso la stima è effettuata utilizzando un modello di microsimulazione, senza che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della stessa. Non risulta pertanto possibile verificare la quantificazione proposta. Rileva, oltre a ciò, che gli importi di maggior entrata indicati dalla relazione tecnica non appaiono confrontabili con quelli forniti in occasione dei precedenti interventi normativi relativi alla medesima misura. Evidenzia infatti che all'ultimo intervento normativo di ripristino della disciplina relativa all'ACE, effettuato dall'articolo 1, comma 287, della legge n. 160 del 2019, furono ascritti effetti di minore entrata pari a circa 1,3 miliardi di euro annui, mentre all'abrogazione in esame sono ascritti effetti di maggiore entrata pari a circa 2,8 miliardi di euro annui. Ritiene che sarebbe utile pertanto che il Governo fornisse elementi e dati quantitativi come, ad esempio, il rendimento nozionale dichiarato dalle imprese e relativo capitale rilevato ai fini IRES e IRPEF che permettano di verificare la stima effettuata.
  Esprime, inoltre, alcune considerazioni, in relazione all'abrogazione della disciplina dell'ACE, effettuate dall'Ufficio parlamentare di bilancio in occasione dell'audizione sul disegno di legge di bilancio. In particolare ricorda che l'Ufficio parlamentare di bilancio ha evidenziato che la quantificazione non sembra tenere conto del fatto che l'abolizione dell'ACE aumenterà dal 2024 la capienza delle imprese e, pertanto, consentirà loro di dedurre totalmente o parzialmente le quote di ACE pregresse non ancora utilizzate. Queste ultime, secondi i dati forniti dall'Ufficio medesimo, nel 2021 ammontavano a 16 miliardi di euro, a cui corrispondono 3,8 miliardi di euro di minori imposte – il 24 per cento – da ripartire negli anni futuri. Pertanto, qualunque sia l'ammontare finale nel 2023 di tali quote pregresse, segnala che le imprese potranno utilizzare lo spazio di capienza generato dalla abolizione dell'ACE già a partire dal 2024. Di conseguenza, il maggiore gettito potrebbe risultare più contenuto nei primi anni dopo l'abolizione per poi aumentare a regime una volta recuperati completamente gli effetti pregressi. Un discorso analogo vale per altre tipologie di deduzioni per le quali le imprese, venendo meno l'ACE, potrebbero risultare capienti. Rappresenta, inoltre, che l'Ufficio parlamentare di bilancio evidenzia come l'annuncio dell'abolizione dell'ACE potrebbe spingere le imprese ad anticipare incrementi di capitale programmati per i prossimi anni per ottenere il beneficio della deduzione ACE ancora nel 2023, da riportare agli anni successivi per le imprese non capienti, determinando, rispetto alle stime della relazione tecnica, possibili effetti di minor gettito nel 2024 e un corrispondente minore recupero negli anni successivi. Su tali aspetti ritiene opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'istituzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto. In proposito, nel ribadire la necessità che sia fornito il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 6, comma 2, lettere da a) a c), provvede agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione del provvedimento. In particolare, segnala che tali oneri sono valutati in 4.280,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.378,9 milioni di euro per l'anno 2025 e in 143,6 milioni di euro per l'anno 2026 con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 4. A tale proposito, rinviando a quanto in precedenza evidenziato con riferimento ai profili di quantificazione, ritiene in primo luogo opportuno che, in assenza di indicazioni specifiche nell'ambito della relazione tecnica, il Governo confermiPag. 99 le disposizioni di cui all'articolo 2, recante la revisione della disciplina delle detrazioni fiscali, siano suscettibili di determinare anche effetti onerosi, verosimilmente riferiti all'anno 2026, oltre a quelli di minore spesa utilizzati con finalità di copertura dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo in esame. Ai predetti oneri si aggiungono quelli derivanti dall'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, con una dotazione pari a 3.501 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.673,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Fa presente che all'insieme dei suddetti oneri si provvede tramite le seguenti modalità: quanto a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; quanto a 216,1 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a 4.879,9 milioni di euro per l'anno 2025, 2.817,5 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 5. Al riguardo, tenuto conto dei dati esplicitati nella relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari delle diverse disposizioni, prende preliminarmente atto della corrispondenza, per ciascuna delle annualità interessate, tra l'importo degli oneri sopra indicati e quello risultante dalla somma delle singole voci di copertura.
  Ciò posto, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria ricorda che il Fondo per la riduzione della pressione fiscale è stato rifinanziato per l'importo di 4,064 miliardi di euro per l'anno 2024 dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023. Tale importo corrisponde a quello riportato nelle tabelle annesse al disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Per completezza ricorda che, ai sensi del citato articolo 1, comma 130, della legge n. 197 del 2022, il Fondo può altresì essere alimentato dalle maggiori entrate ascrivibili all'imposizione sui redditi derivanti da plusvalenze relative a operazioni aventi ad oggetto le cripto-attività. Con riferimento invece alla seconda modalità di copertura finanziaria, rammenta che il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale presenta una dotazione iniziale di 8 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023, di cui una quota non inferiore a 5 miliardi di euro e non superiore a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2022 destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia. Secondo quanto stabilito dalla norma istitutiva, al Fondo medesimo affluiscono, sulla base di una procedura e di un meccanismo di calcolo dettagliati dai successivi commi 4 e 5 dell'articolo 1 della stessa legge n. 178 del 2020, le risorse stimate come maggiori entrate permanenti, rispetto alle previsioni tendenziali, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. In tale quadro, nel segnalare che la dotazione a legislazione vigente del Fondo per l'anno 2024 è pari a 1.869.540 euro, rileva che l'articolo 23, comma 4, del decreto-legge n. 145 del 2023, attualmente all'esame del Senato, prevede che la dotazione del Fondo per l'anno 2024 sia incrementata in misura corrispondente a quella indicata nella disposizione in esame. Quanto infine alla terza modalità di copertura finanziaria, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, prende atto del fatto che gli importi ivi indicati equivalgono a quelli associati alle maggiori entrate e alle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5.

Pag. 100

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 23 novembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 17.50.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 1458-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole con una condizione, riferita all'articolo 2, comma 1, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta del 15 novembre 2023. Ricorda, altresì, che la citata condizione è stata quindi recepita dalla Commissione Affari costituzionali. Fa presente, inoltre, che fra gli emendamenti approvati dalla predetta Commissione di merito quelli di iniziativa governativa sono corredati di relazione tecnica, ma non del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  In merito ai profili di quantificazione riferiti alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), come modificato in sede referente dalla Commissione di merito, che novella l'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, con riferimento all'incremento, da 30 a 45 giorni, del periodo massimo di permanenza presso nelle strutture governative di prima accoglienza, cui non sono ascritti effetti finanziari, fa presente che andrebbero forniti elementi idonei volti a suffragare l'assunzione di invarianza finanziaria della norma, posto che gli adempimenti che da essa derivano, avendo carattere obbligatorio e indifferibile, potrebbero richiedere un ampliamento delle strutture governative di prima accoglienza. Inoltre, in merito all'utilizzo del fondo per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti al fine di concorrere all'implementazione della capienza della rete Sistema accoglienza integrazione e alla realizzazione delle strutture ricettive temporanee, centri di accoglienza temporanei-minori, tenuto conto che la norma non è corredata di relazione tecnica rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti circa la congruità delle risorse rispetto alla finalità della norma considerato che a legislazione vigente il Fondo reca una dotazione per il solo anno 2023, pari a 46,859 milioni di euro, a fronte di fabbisogni finanziari di carattere potenzialmente pluriennale. Da ultimo, con riferimento alla possibilità di prorogare la permanenza massima dei minori nei centri e strutture governative non formula osservazioni in quanto la disposizione ha carattere facoltativo e opera nel limite delle risorse disponibili.
  Per quanto riguarda l'articolo 9-ter, evidenzia che la norma, con riguardo al personale volontario del Corpo delle capitanerie di porto, autorizza per il 2024 l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in ferma prefissata quadriennale, Pag. 101fino a 200 unità, e, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo di volontari in ferma prefissata triennale, fino a 100 unità, nei limiti della dotazione organica dei volontari del Corpo definita dall'articolo 815 del Codice dell'ordinamento militare, e degli oneri e delle relative risorse finanziarie come determinati annualmente per i medesimi volontari del Corpo dall'articolo 585 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al comma 2. A tal fine, osserva che viene disposta l'applicazione, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028, dei commi 1 e 2 dell'articolo 2217 del Codice dell'ordinamento militare che, nel testo vigente, consentono fino al 31 dicembre 2015, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e coerentemente con l'evoluzione di relativi oneri annuali di riferimento come indicati dal medesimo Codice dell'ordinamento militare, la determinazione annuale delle consistenze di ciascuna categoria di volontari, in servizio permanente e in ferma o rafferma, in modo che eventuali carenze in una delle categorie di volontari possano essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste per l'anno di riferimento, di cui al comma 1. Al riguardo, rileva che sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione idonei ad escludere profili di onerosità dalla disposizione in esame che consentano, pertanto, di confermare la praticabilità, in condizioni di neutralità finanziaria, dell'intervento compensativo, in diminuzione, delle consistenze delle altre categorie di volontari per gli anni 2024, 2026, 2027 e 2028 a fronte del previsto incremento, per i medesimi anni, delle consistenze delle categorie di volontari indicate dalla norma.
  Per quanto concerne l'articolo 10, comma 1-bis e comma 2, evidenzia che la norma modifica l'articolo 10 del decreto in esame stanziando per il 2023 risorse aggiuntive, pari a 2,147 milioni di euro, da destinare alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al riguardo non formula osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma risultano limitati all'entità dello stanziamento disposto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria della disposizione, fa presente che, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, il comma 2 dell'articolo 10, che già recava la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, provvede anche alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 1-bis, introdotto dalla Commissione di merito, pari a 2,147 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'interno. Al riguardo, non formula osservazioni giacché il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti in ordine alle modifiche introdotte all'articolo 5 fa presente che esse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando in particolare che, con riferimento al comma 1, lettera a), numero 1), l'incremento da trenta a quarantacinque giorni del periodo massimo di trattenimento dei minori non accompagnati nelle strutture governative di prima accoglienza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 non determina effetti finanziari negativi in quanto tale incremento non comporta la necessità di un ampliamento delle strutture esistenti e il costo di permanenza giornaliero in tali strutture è pari a circa 64 euro pro capite, mentre il costo giornaliero della successiva accoglienza nelle strutture della rete del Sistema di accoglienza e integrazione è pari a circa 75 euro pro capite.
  Con riferimento al comma 1, lettera a), numero 2), segnala che la capienza del Sistema nazionale di accoglienza e integrazione è stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989 e del fondo di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 145 del 2023.Pag. 102
  Con riferimento alle richieste di chiarimento riferite all'articolo 9-ter, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, riferita all'articolo aggiuntivo 9.010 del relatore, approvato in sede referente e ora trasfuso nel citato articolo 9-ter (vedi allegato).

  Leonardo DONNO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, censura il fatto che la presidenza della Commissione abbia consentito a taluni gruppi di comunicare le sostituzioni anche dopo l'inizio della seduta. Nel rammentare che è invece stata cura del gruppo M5S comunicare le sostituzioni con congruo anticipo rispetto all'inizio della seduta, auspica che per il futuro la presidenza possa attenersi alla prassi largamente consolidata, che prevede, tra l'altro, che delle sostituzioni di deputati nelle Commissioni parlamentari venga dato conto all'apertura della seduta.

  Marco GRIMALDI (AVS) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Donno, sottolineando che a suo avviso non è consentita la comunicazione delle sostituzioni una volta iniziata la seduta, come invece accaduto nella presente circostanza, richiamando in tal senso la ratio del Regolamento della Camera e la prassi consolidata. Nel rammentare che in passato, in analoghe circostanze, presidenti di altre Commissioni si sono opposti ad effettuare sostituzioni comunicata successivamente all'avvio della seduta, invita ad attenersi a tale prassi, anche a tutela dei gruppi di minoranza.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) precisa che, per i gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia, le sostituzioni sono state debitamente comunicate alla presidenza prima che la seduta avesse inizio, come ha potuto constatare anche il collega Donno, mentre successivamente si è solo proceduto alla formale sottoscrizione delle comunicazioni relative alle sostituzioni.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, precisa che la presidenza si è attenuta al rispetto delle regole e delle prassi consolidate riferite alla sostituzione di deputati nelle Commissioni parlamentari. Quanto alla formale comunicazione alla Commissione delle sostituzioni effettuate, fa presente che era sua intenzione dare conto delle sostituzioni stesse all'apertura della seduta, ma che ciò non è stato materialmente possibile in considerazione del fatto che si stava predisponendo l'elenco complessivo delle sostituzioni comunicate alla presidenza. Fermo restando che le sostituzioni erano state comunicate alla presidenza prima dell'inizio della seduta, ribadisce, in ogni caso, che in base alla prassi consolidata le sostituzioni possono essere comunicate al presidente della Commissione anche a seduta già iniziata. Ciò premesso, dà quindi conto delle sostituzioni comunicate dai diversi gruppi per la seduta odierna.

  Federico FORNARO (PD-IDP) richiama sulla questione il dettato dell'articolo 19, comma 5, del Regolamento, ai sensi del quale il presidente dà notizia alla Commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei commi precedenti dello stesso articolo 19. Onde evitare inutili discussioni, auspica pertanto che per il futuro la presidenza della Commissione proceda alla comunicazione delle sostituzioni all'apertura della seduta, come del resto normalmente avviene, tanto più nel caso in cui nel corso della seduta siano previste votazioni.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, alla luce di quanto precedentemente rappresentato dalla sottosegretaria Albano, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1458-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

Pag. 103

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati, introdotte nell'articolo 5 nel corso dell'esame in sede referente, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    in particolare, con riferimento al comma 1, lettera a), numero 1), l'incremento da trenta a quarantacinque giorni del periodo massimo di trattenimento dei minori non accompagnati nelle strutture governative di prima accoglienza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 non determina effetti finanziari negativi in quanto tale incremento non comporta la necessità di un ampliamento delle strutture esistenti e il costo di permanenza giornaliero in tali strutture è pari a circa 64 euro pro capite, mentre il costo giornaliero della successiva accoglienza nelle strutture della rete del Sistema di accoglienza e integrazione è pari a circa 75 euro pro capite;

    con riferimento al comma 1, lettera a), numero 2), la capienza del Sistema nazionale di accoglienza e integrazione è stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989 e del fondo di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 145 del 2023;

    le disposizioni dell'articolo 9-ter, in materia di arruolamento dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, operando nell'ambito della facoltà di arruolamento prevista nei limiti della dotazione organica definita all'articolo 815 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e degli oneri previsti dall'articolo 585 del medesimo codice;

    le predette disposizioni sono volte a colmare, attraverso una procedura straordinaria che proroga la modalità di arruolamento ai sensi dell'articolo 2217 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le vacanze che si sono determinate a causa del rallentamento delle procedure di arruolamento durante il periodo dell'emergenza sanitaria e, pertanto, possono essere attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede alla sottosegretaria Albano di fornire maggiori delucidazioni in merito ai chiarimenti resi con riferimento all'assenza di effetti finanziari derivanti dalla maggiore permanenza dei minori stranieri non accompagnati nei centri governativi di prima accoglienza, disposta dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1).

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, ad integrazione di quanto già rappresentato in proposito, segnala che la permanenza dei minori non accompagnati nei centri governativi di prima accoglienza per un periodo maggiore rispetto a quello già previsto può comportare anche un'economia di spesa, atteso che la successiva accoglienza è disposta nelle strutture della rete del Sistema di accoglienza e integrazione, ove il costo medio giornaliero dell'accoglienza pro capite di un minore, secondo le stime effettuate dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ammonta a circa 75 euro ed è quindi superiore rispetto al costo medio giornaliero dell'accoglienza nei centri di prima accoglienza per tali minori, che si attesta invece su un importo di circa 64 euro pro capite.
  In tale quadro, ricorda altresì che la possibilità di ampliare da 30 giorni a 45 giorni il tempo massimo di permanenza dei minori stranieri non accompagnati nei centriPag. 104 governativi di prima accoglienza non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che tale modifica disposizione positivizza di fatto prassi operative già esistenti, in quanto i tempi e le modalità di accoglienza dei minori sono comunque correlati ai fluttuanti andamenti del fenomeno migratorio, fermo restando in ogni caso il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel ritenere poco plausibili le considerazioni svolte in argomento dalla sottosegretaria Albano, richiama piuttosto l'attenzione sulle disposizioni di cui al numero 4) della lettera a) del comma 1, del citato articolo 5, laddove si prevede che nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee dedicate esclusivamente ai minori non accompagnati, di cui al novellato comma 3-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2018, sono consentiti anche in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti.
  Osserva che in tal modo si erige a regola ciò che in realtà dovrebbe rappresentare una violazione della previsione legislativa, analogamente a quanto di sovente accaduto in relazione alla capienza delle strutture carcerarie, in nome di una condotta peraltro già più volte censurata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. A suo giudizio, sostenere, come ha fatto ora il Governo, che la nuova disciplina in materia di accoglienza dei minori non accompagnati possa avere attuazione in condizioni di sostanziale neutralità finanziaria significa non tenere minimamente in conto le reali condizioni di questi soggetti vulnerabili e della presumibile inadeguatezza dei servizi erogati. Osserva che, allo stesso modo, anche la riformulazione di una proposta emendativa prospettata durante l'esame in sede referente era volta a prevedere che le donne straniere immigrate vittime di violenza potessero essere indirizzate alle reti territoriali antiviolenza senza oneri a carico della finanza pubblica, dovendo le amministrazioni interessate provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Auspica perlomeno che, qualora una simile disposizione fosse stata eventualmente sottoposta all'esame della Commissione Bilancio in sede consultiva, quest'ultima ne avrebbe evidenziato le palesi criticità in ordine alla sua concreta attuabilità in assenza dello stanziamento di risorse aggiuntive, volte a garantire adeguate condizioni di trattamento ai soggetti coinvolti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 18.15.