CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 novembre 2023
205.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 22 novembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 12.20.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 1458 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 novembre 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, chiede al relatore se è in grado di esprimere il parere sulle proposte emendative ancora accantonate.

  Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, fa presente che purtroppo non è ancora possibile procedere in tal senso perché sono ancora in corso istruttorie tecniche presso gli uffici del Governo e suggerisce quindi di rinviare di qualche ora l'esame del provvedimento.

  Matteo MAURI (PD-IDP) prende atto che il relatore non è pronto a esprimere i pareri né a presentare i propri emendamenti per evidenti ritardi imputabili al Governo, ed evidenzia come ciò accada nonostante nella seduta di ieri sia stata contingentata la durata degli interventi sul presupposto dell'esigenza di concludere velocemente l'esame del disegno di legge. Suggerisce, in coerenza con le determinazioni precedentemente assunte, che si individui un termine nel pomeriggio allo spirare del quale votare il mandato al relatore senza ulteriori dilazioni.

  Nazario PAGANO, presidente, invita a uno spirito collaborativo per l'ultima fase dei lavori della Commissione in modo da superare gli ostacoli anche tecnici. Propone dunque di chiudere la seduta per riconvocarla nel primo pomeriggio, alle ore 14.

  Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), considerando che sembrano mancare ancora alcune valutazioni istruttorie da parte del Ministero dell'economia e delle Finanze, invita a valutare l'opportunità di un differimento più lungo, riconvocando la Commissione alle 16, per evitare che anche la seduta delle 14 sia inutile.

  Gianni CUPERLO (PD-IDP) ricorda che, come già preannunciato per le vie brevi al Presidente, alle 14.30 è convocata la direzione nazionale del Partito democratico e auspica che la convocazione della Commissione dia modo ai componenti del gruppo di potervi partecipare.

  Igor IEZZI (LEGA), aderendo alla proposta di convocare la Commissione nel pomeriggio, chiede al Presidente – ove il relatore presenti emendamenti prima della ripresa dei lavori – di fissare comunque il termine per i subemendamenti.

  Matteo MAURI (PD-IDP), concordando sulla possibilità di convocare la Commissione alle 16, rinnova la propria richiesta di concludere in quella seduta l'esame del provvedimento, conferendo il mandato al relatore, e quindi procedendo all'esame delle proposte emendative che fino ad allora saranno state istruite, senza ulteriori differimenti.

  Nazario PAGANO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per le ore 16.

  La seduta termina alle 12.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 22 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

  La seduta comincia alle 15.50.

Pag. 10

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021.
C. 1124 Governo.
(Parere alla Commissione III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo MAGI, presidente, fa presente che il Comitato pareri è chiamato ad esprimere oggi il parere alla III Commissione sul disegno di legge C. 1124 recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021».
  In sostituzione del relatore, onorevole Sbardella, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il provvedimento, di iniziativa governativa, ratifica un Accordo con la Repubblica di San Marino volto ad agevolare il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie dei due Paesi, riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti, diretti e indiretti, nonché la suddivisione dei beni sottoposti a tale confisca o del ricavato della loro vendita tra le Parti contraenti, migliorando quindi i rapporti di cooperazione tra le Parti.
  Più nel dettaglio, sottolinea che l'Accordo, che si compone di 12 articoli, stabilisce che la Parte a cui viene chiesto di prestare collaborazione, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione di sequestro o confisca di beni emessa dall'altra Parte, adotta tutti i provvedimenti necessari ad impedirne la dispersione, anche eventualmente nominando un amministratore dei suddetti beni. L'Accordo disciplina inoltre la custodia dei beni e il riparto delle somme eventualmente ricavate a seguito della confisca, considerando la possibilità di destinare i proventi anche a finalità di utilità sociale e delinea le autorità preposte alle comunicazioni e alla trasmissione di atti e documenti fra le Parti: il Ministero della giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia) per la Repubblica italiana, e la Segreteria di Stato per la giustizia per la Repubblica di San Marino. L'Accordo disciplina, infine, il trattamento dei dati personali, il procedimento per dirimere eventuali controversie tra le Parti e contiene una clausola di compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione europea. L'Accordo, la cui durata è illimitata, salvo il recesso di una delle due Parti, si applicherà alle richieste di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti di sequestro e confisca presentate in procedimenti penali iscritti dopo la sua data di entrata in vigore (dalla ricezione della seconda delle due notificazioni con cui le Parti si comunicheranno, per via diplomatica, il completamento delle rispettive procedure di ratifica).
  Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, evidenzia che si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, con particolare riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, sottolinea che il disegno di legge s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 11

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.
C. 1457, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Igor IEZZI (LEGA), relatore, avverte che il Comitato pareri esamina oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge C. 1457, già approvata dal Senato, recante «Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni».
  Preannunciando che la proposta presenta un intento analogo a quello della proposta di legge C. 792, relativa ai viaggi della memoria nei campi di sterminio, ovvero la promozione presso le nuove generazioni la memoria della tragedia delle Foibe, evidenzia che essa è frutto dell'approvazione in un testo unificato di tre proposte di iniziativa parlamentare in Senato e consta di un solo articolo volto a novellare la legge n. 92 del 2004, che ha istituito il «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale ed ha previsto la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.
  In particolare evidenzia che, intervenendo sulla legge del 2004, la proposta C. 1457 prevede l'indizione, con cadenza annuale, da parte del Ministero dell'università e della ricerca in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di un concorso nazionale in occasione del «Giorno del ricordo» finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine viene autorizzata la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. La proposta istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, i viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli, dedicati agli studenti delle scuole secondarie. Inoltre, la proposta prevede la concessione, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di 75.000 euro annui a quattro enti istituzionalmente volti alla tutela e alla valorizzazione della memoria storica delle vittime delle foibe e delle vicende dell'esodo giuliano-dalmata (si tratta, in particolare, della Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza, dell'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del «Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi)» di Padriciano a Trieste; dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo «Magazzino 18» del Porto vecchio di Trieste; della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per attività di formazione svolte d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito). Infine, la proposta estende il novero dei soggetti legittimati a richiedere il riconoscimento di una apposita insegna metallica con relativo diploma, ai soggetti infoibati e scomparsi ove manchino parenti in vita o un'esplicita domanda da parte degli stessi. Tale possibilità è infatti concessa al sindaco del comune di nascita dell'interessato nonché alle associazioni storiche e riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega nazionale di Trieste ove il comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che la proposta di legge, pur avendo contenuto plurimo, appare prevalentemente riconducibile a materie di competenzaPag. 12 legislativa esclusiva dello Stato. In particolare, sottolinea che l'istituzione e il finanziamento presso il Ministero dell'Università di un concorso nazionale in occasione del «Giorno del ricordo» e l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito di un fondo per promuovere e incentivare nel rispetto dell'autonomia scolastica i «Viaggi del ricordo», sembrano riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g) e in materia di «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n). In merito a quest'ultima materia, evidenzia che la Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza da ultimo citata interventi sorretti «da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale» (cfr. fra molte Corte cost., sentenza n. 279 del 2005). Ricorda, inoltre, che lo sviluppo della cultura – cui pure le disposizioni aspirano – corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni». Così ha disposto la Corte nelle sentenze numeri 478 del 2002, 307 del 2004 e 140 del 2015. Fa presente infine che la disposizione relativa all'estensione della legittimazione a chiedere il riconoscimento di una apposita insegna metallica con relativo diploma, riconosciuta ai soggetti infoibati e scomparsi, sembra ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l).
  Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi.
C. 792, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Igor IEZZI (LEGA) relatore, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge C. 792 d'iniziativa dei Senatori Pirovano e altri, «Modifica la legge 20 luglio 2000, n. 211, recante "Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti"», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi, già approvata dal Senato.
  Segnala che il testo della proposta di legge, cui sono state abbinate le proposte di legge Manzi C. 777 e De Palma C. 1495, è stato adottato come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente e non ha subito successive modifiche. Rammenta inoltre che nella scorsa legislatura, un progetto di legge pressoché identico (AS 1684) era stato approvato in prima lettura al Senato il 22 febbraio 2022, trasmesso alla Camera (AC 3481) e assegnato alla VII Commissione, senza tuttavia che il suo esame venisse avviato prima del termine della legislatura.
  Evidenzia che il testo all'esame del Comitato si compone di un solo articolo, il cui unico comma introduce l'articolo 2-bis alla legge 20 luglio 2000, n. 211, che reca l'istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Tale nuovo articolo prevede, al comma 1, che presso il Ministero dell'istruzione e del merito sia istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno Pag. 13degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi nella memoria» ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah. Il comma 2 provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e alla relativa copertura finanziaria. A tal fine si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Ai sensi del comma 3, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione (ossia dall'entrata in vigore della proposta di legge in esame), definisce le modalità di utilizzo delle risorse, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ai sensi del comma 4, ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che l'intervento – in quanto istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con risorse rinvenienti da altri fondi statali, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi nella memoria» – appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di norme generali sull'istruzione (ex articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione). In proposito, ricorda che la Corte costituzionale – con più sentenze, tra le quali in particolare la sentenza n. 279 del 2005 – ha ricondotto a tale competenza gli interventi sorretti «da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale».
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.
C. 1304, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere, nella seduta odierna, il prescritto parere alla XIII Commissione sulla proposta di legge C. 1304, già approvata dal Senato, recante «Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura». La proposta di legge, cui è abbinata la proposta C. 1123, è stata adottata dalla XIII Commissione come testo base e non è stata modificata.
  Evidenzia che la proposta di legge C. 1304, che si compone di 11 articoli, prevede disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio ed istituisce la «Giornata nazionale dell'agricoltura».
  Passando a descrivere sinteticamente il contenuto della proposta, evidenzia che l'articolo 1 prevede come finalità principale dell'intervento legislativo il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti Pag. 14dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico. Mediante tale riconoscimento, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 9 della Costituzione. L'articolo 2, mantenendo fermo quanto previsto dalla legge n. 194 del 2015 recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare», dispone un elenco di attività delle quali i soggetti legittimati ad ottenere il riconoscimento – ovvero gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale – devono occuparsi per essere riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio. Più in particolare, in estrema sintesi, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio i soggetti legittimati che si occupano di una o più delle seguenti attività: salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi; conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali; allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali; conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali; contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo; tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero. Fa presente dunque che l'articolo 3 prevede, al comma 1, che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, possono promuovere la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti. Il comma 2 precisa che, per le citate finalità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere specifici criteri di premialità (come la riduzione delle imposte di rispettiva competenza) in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco disciplinato dal successivo articolo 5. L'articolo 4 dispone che, per la conclusione dei contratti di collaborazione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001 (di orientamento e modernizzazione del settore agricolo) e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti. L'articolo 5 prevede che gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio siano iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituirsi presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 6 istituisce la Giornata nazionale dell'agricoltura, identificandola con la seconda domenica di novembre, precisando che la citata giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Al fine di celebrare la Giornata, in base all'articolo 7, lo Stato, le regioni, le province e i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche. Ai sensi dell'articolo 8, inoltre, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche,Pag. 15 percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura. Infine, in base all'articolo 9 la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. L'articolo 10 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un premio al merito denominato «De agri cultura», con riferimento al quale è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o per l'impiego di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema (comma 1) oppure che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo (comma 2). L'articolo 11 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri, quantificati nella misura di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  Passando ai profili di più stretta competenza della Commissione Affari costituzionali, fa presente che, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, vengono in rilievo prevalentemente le materie «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato in base all'articolo 117, secondo comma, lettere s) e l) della Costituzione, oltre a quella dell'agricoltura, di competenza regionale residuale in base al quarto comma della medesima disposizione costituzionale. Ricorda che, con riferimento alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che «non si può discutere di materia in senso tecnico, perché la tutela ambientale è da intendere come valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di “materia trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, fermo restando che allo Stato spettano le determinazioni rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (sentenze n. 262 del 2021, n. 77 del 2017, n. 278 del 2012). Secondo la Corte, dunque, la disciplina unitaria e complessiva dell'ambiente e dell'ecosistema inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto e deve garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore.
  Ricorda che, in linea con questa giurisprudenza, la legge costituzionale n. 1 del 2022 ha introdotto la tutela dell'ambiente nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nell'articolo 9 della Costituzione intervenendo al contempo sull'articolo 41, secondo comma, della Costituzione, ove si è previsto che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli originari, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Una seconda modifica ha investito il terzo comma dell'articolo 41, che riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali. Per quanto attiene all'agricoltura – sebbene essa rientri nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione – la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali esclusive e concorrenti. In relazione alla previsione di celebrazioni, manifestazioni pubbliche e iniziative anche nelle scuole, assumono altresì rilievo le materie di competenza legislativa concorrente «promozione e organizzazione di attività culturali» e «istruzione», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In ordine alla promozione e organizzazione di attività culturali, la Corte costituzionale – a partire dalle sentenze n. 478 del 2002 e Pag. 16n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni». Sebbene si tratti di una materia concorrente, le iniziative celebrative previste dalla proposta in esame non sembrano richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 22 novembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 16.30.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 1458 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

  Nazario PAGANO, presidente, dà conto delle sostituzioni. Chiede quindi al relatore, onorevole Michelotti, come intenda procedere con riguardo alle proposte emendative tuttora accantonate.

  Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, nel dichiarare di essere in grado di esprimere il parere soltanto su alcune delle proposte emendative accantonate, esprime parere favorevole sull'emendamento Iezzi 4.12, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5); esprime parere favorevole sull'emendamento Iezzi 4.13 nonché sull'emendamento Iezzi 7.22; esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Iezzi 11.4, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7). Presenta quindi gli emendamenti a sua firma 5.78 e 7.37 (vedi allegato 6), di cui raccomanda l'approvazione.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sugli emendamenti 5.78 e 7.37 del relatore.

  Nazario PAGANO, presidente, fissa alle ore 18 di oggi il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 5.78 e 7.37 del relatore.

  Igor IEZZI (LEGA), accoglie la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4.12.

  Matteo MAURI (PD-IDP) ritiene che la riformulazione avanzata dal relatore, pur incidendo sulla stessa norma, sia radicalmente diversa dal testo originario dell'emendamento del collega Iezzi, che si limitava a ridurre da nove a sei mesi il termine per la richiesta di riapertura del procedimento di esame della domanda. Pertanto a suo parere sarebbe più corretto dal punto di vista procedurale che essa fosse presentata in forma di emendamento del relatore, da sottoporre all'iniziativa subemendativa dei deputati.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI fa presente che la riformulazione dell'emendamento 4.12 del collega Iezzi incide sulla medesima procedura prevista dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in attuazione delle disposizioni della direttiva 2005/85/CE. Tale procedura prevede che il richiedente possa chiedere – Pag. 17entro il termine originario di dodici mesi, che il decreto-legge riduce a nove – la riapertura del procedimento di esame della domanda di asilo, sospesa a seguito di un suo allontanamento senza giustificato motivo. Precisa che con la riformulazione proposta si prevede in maniera lineare l'estinzione automatica del procedimento, in caso di mancata richiesta di riapertura da parte del soggetto interessato.

  Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), credendo di interpretare il pensiero del collega Mauri, ritiene che le sue osservazioni attengano non al merito della questione quanto piuttosto al profilo procedurale, dal momento che non si tratta di una riformulazione dell'emendamento Iezzi 4.12 ma di una integrazione del testo. Concorda quindi con la richiesta di non fare ricorso alla riformulazione ma di introdurre la modifica attraverso un emendamento del relatore, tanto più che l'onorevole Michelotti ne ha appena presentati altri due, in relazione ai quali è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti. Ritiene preferibile tale soluzione, a meno che il relatore non intenda dissociarsi dalla sua stessa proposta di riformulazione.

  Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, accedendo alle richieste dell'opposizione, presenta l'emendamento 4.14 a sua firma (vedi allegato 6) che riproduce il testo della proposta di riformulazione, pur ritenendo quest'ultima del tutto coerente con l'intervento recato dall'emendamento Iezzi 4.12. Invita quindi il collega Iezzi a ritirare il proprio emendamento.

  Igor IEZZI (LEGA) accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento a sua prima firma 4.12.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che anche per l'emendamento 4.14 del relatore il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Iezzi 4.13 e 7.22 (vedi allegato 7).

  Igor IEZZI (LEGA) accoglie la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 11.4.

  La Commissione approva l'emendamento Iezzi 11.4 (nuova formulazione) (vedi allegato 7).

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 16.45.