CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2023
204.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 93

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.
Atto n. 86.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2023.

  Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dall'ufficio legislativo-economia del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato), contenente gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 8 novembre con riferimento agli aspetti finanziari dello schema di decreto in esame.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, tenuto conto della documentazione testé depositata, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (Atto n. 86);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 3, si è considerato che dei 20.600 potenziali beneficiari Pag. 94dell'indennità di discontinuità introdotta dal provvedimento in esame, 14.195 sono lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli e 6.405 sono lavoratori a tempo determinato che prestano altre attività;

    si è altresì ipotizzato che la retribuzione media imponibile annua dei potenziali beneficiari sia pari a 9.700 euro e le giornate indennizzate siano in media 38, per un importo annuo lordo pari a 1.443 euro, corrispondente a 38 euro per ciascuna giornata;

    per circa il 73 per cento dei lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli e per circa il 36 per cento degli altri lavoratori a tempo determinato l'importo da riconoscere supera l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 463 del 1983 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338 del 1989;

    si è ipotizzato, inoltre, che circa 1.200 assicurati subiscano una riduzione delle giornate indennizzate per effetto del limite di 312 giornate annue previsto dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame;

    gli oneri per la contribuzione figurativa di cui all'articolo 4 sono stati quantificati considerando, da un lato, l'applicazione del limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo dell'indennità indicato dall'articolo 3, comma 3, e, dall'altro, l'accredito figurativo di un numero di giornate fino alla concorrenza delle giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito di un anno di contribuzione, pari a 90 per i lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli e a 260 per gli altri lavoratori a tempo determinato;

    ai fini della quantificazione si è altresì considerato che, sulla base dati relativi all'anno 2022, ai 14.195 lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli spetta un accredito figurativo medio di sette giornate, mentre ai 6.405 lavoratori che prestano altre attività spetta un accredito figurativo medio di settanta giornate, valutando altresì che circa il 50 per cento della prima categoria di lavoratori supererà il limite di retribuzione giornaliera di cui all'articolo 4, comma 1, mentre tale limite sarà superato dall'11 per cento circa degli altri lavoratori;

    le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, ai sensi delle quali i commi da 7 a 16 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 73 del 2021 non si applicano agli eventi di cessazione involontaria successivi al 1° gennaio 2024, sono state quantificate sulla base dei dati riferiti all'effettivo riconoscimento delle prestazioni dell'ALAS, che nell'anno in corso, fino al mese di ottobre, ammontano a 1,5 milioni di euro;

   preso atto, altresì, che, con riferimento al meccanismo di salvaguardia volto a garantire il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, in adesione al parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato il 18 ottobre 2023, in sede di esame definitivo del provvedimento si intende introdurre un sistema di rideterminazione proporzionale dell'indennità di discontinuità, ai sensi del quale, ove le risorse finanziarie siano insufficienti a soddisfare le istanze ammesse a godere del beneficio, l'INPS provvederà, entro trenta giorni dal termine per la valutazione delle domande, a riparametrare la quota dell'indennità da erogare, in misura proporzionale, considerando la dotazione finanziaria complessivamente disponibile e il numero delle indennità da liquidare;

   rilevata l'esigenza di precisare, all'articolo 7, comma 2, che la rideterminazione, prevista dalla medesima disposizione, del contributo addizionale dovuto per i contrattiPag. 95 di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si riferisce al solo contributo di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, restando fermo l'incremento di 0,5 punti percentuali dovuto in occasione di ciascun rinnovo dei contratti stessi, previsto dal secondo periodo della medesima disposizione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 7, comma 2, dopo le parole: comma 28, aggiungere le seguenti: primo periodo,».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) con riferimento alla quantificazione degli oneri associati all'articolo 3, concernente l'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo, chiede delucidazioni in ordine a quanto riportato nella documentazione depositata dal rappresentante del Governo, secondo cui le connesse prestazioni sono state determinate ipotizzando che, per gli anni ricompresi tra il 2024 e il 2033, le caratteristiche dei predetti lavoratori rimangano sostanzialmente stabili rispetto alla generazione-tipo riferita all'anno 2022.
  Al riguardo, rileva che tale circostanza è realisticamente inverosimile, tenuto conto delle stime circa l'andamento futuro del PIL e l'evoluzione dello scenario macroeconomico elaborate di recente dallo stesso Esecutivo. Evidenzia, pertanto, il rischio che possano verificarsi, in relazione al riconoscimento della suddetta indennità, oneri a carico della finanza pubblica superiori a quelli quantificati dalla relazione tecnica.
  Inoltre, pur prendendo atto della precisazione relativa alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, che consente di salvaguardare l'incremento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, reputa opportuno acquisire una rassicurazione dal Governo circa l'assenza di effetti finanziari negativi derivanti dall'attuazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 8, con particolare riguardo agli oneri per prestazioni e contribuzioni figurative.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in relazione alla prima richiesta di chiarimento formulata dal deputato Dell'Olio, evidenzia che la stima degli oneri riconducibili all'articolo 3 è stata effettuata sulla base di un valore medio ponderato fondato sulle posizioni individuali dei soggetti destinatari della prestazione, dal momento che le situazioni retributive e contributive delle diverse categorie di lavoratori interessati risultano eterogenee. Per quanto attiene, invece, alla richiesta relativa all'articolo 8, precisa che, come indicato nella documentazione depositata nella seduta odierna, poiché in sede di certificazione del diritto alla prestazione gli oneri ad essa connessi sono risultati inferiori rispetto a quelli inizialmente preventivati in sede di adozione del decreto-legge n. 73 del 2021, e, quindi, dalla sua attuazione non sono derivati maggiori oneri, essendosi piuttosto registrati significativi risparmi di spesa.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.50.