CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2023
204.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 145

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.30.

Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode.
C. 1304, approvata dal Senato, ed abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, in sostituzione dell'on. Pisano, impossibilitato a prendere parte alla seduta, riferisce che la proposta di legge C.1304 recante disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell'agricoltore e dell'allevatore custodi dell'ambiente e del territorio e delega al Governo per la tutela e la promozione dell'attività da essi svolta, approvata dal Senato il 12 luglio scorso, si compone di 11 articoli.
  L'articolo 1 prevede come finalità principale della proposta di legge in esame il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico. Mediante tale riconoscimento, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 9 della Costituzione.
  L'articolo 2, mantenendo fermo quanto previsto dalla legge n. 194 del 2015, dispone un elenco di attività delle quali i soggetti legittimati ad ottenere il riconoscimento – ovvero gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale – devono occuparsi per essere riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.
  L'articolo 3 prevede, al comma 1, che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e le Comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, possano promuovere la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesaPag. 146 volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti. Il comma 2 precisa che, per le citate finalità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere specifici criteri di premialità (come la riduzione delle imposte di rispettiva competenza) in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 5 (v. infra).
  L'articolo 4 dispone che, per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.
  L'articolo 5 prevede che gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio siano iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituirsi presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 6 istituisce la Giornata nazionale dell'agricoltura, identificandola con la seconda domenica di novembre. Al fine di celebrare la Giornata:

   lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni e gli Enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche (articolo 7);

   le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura (articolo 8);

   la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale (articolo 9).

  L'articolo 10 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un premio al merito denominato «De agri cultura», con riferimento al quale è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, riconosciuto agli agricoltori:

   che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o per l'impiego di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema (comma 1);

   che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo (comma 2).

  L'articolo 11 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri, quantificati nella misura di 20.000 euro annui. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 21 novembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.