CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2023
204.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 121

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 17.15.

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.
C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1490 Gnassi).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 novembre 2023.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, comunica che in data 16 novembre 2023 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 1490, d'iniziativa del deputato Gnassi ed altri, recante disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche, ricreative e sportive.
  Avverte che, poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia di quella oggetto delle proposte in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
  Invita quindi il relatore, On. Caramanna, ad illustrare brevemente i contenuti della predetta proposta di legge.

  Gianluca CARAMANNA (FDI), relatore, riferisce sulla proposta di legge C. 1490 Gnassi e altri, facendo innanzitutto presente che questa, che si compone di due articoli, è volta a dare attuazione all'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, prevedendo che lo Stato italiano e le sue articolazioni territoriali e locali assicurino alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive la fruizione dell'offerta turistica e sportiva in modo completo e in autonomia, affinché ricevano il medesimo livello di qualità degli altri fruitoriPag. 122 senza aggravi di prezzo, estendendo tali garanzie anche agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta (articolo 1, comma 1).
  Segnala quindi che l'articolo 1, oltre quelle già menzionate, contiene le altre finalità della legge. In particolare, al comma 2 viene stabilito che costituisce atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità. Il comma 3, prevede che al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica le strutture ricettive forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime, in ottemperanza al principio della progettazione universale e sulla base di quanto previsto dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Con il comma 4 promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale. Il comma 5 considera offerta turistica anche le attività, le iniziative e le manifestazioni, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, alla promozione e alla comunicazione turistica, fra le quali i parchi a tema e le strutture convegnistiche e congressuali. Il comma 6, promuove altresì l'adozione di certificazioni e marchi di qualità riconosciuti a livello nazionale o internazionale per le strutture turistiche accessibili. Il comma 7 prevede che lo stato promuova programmi di educazione e sensibilizzazione sul turismo accessibile rivolti ai turisti, agli operatori turistici e alle comunità ospitanti. Il comma 8 prevede, infine, lo sviluppo di materiali informativi e strumenti di formazione per promuovere comportamenti responsabili e consapevoli nel settore del turismo accessibile coinvolgendo le scuole, le università e le organizzazioni non governative collegate al settore del turismo e alberghiero, disponendo che l'educazione sul turismo accessibile sia inclusa nei loro programmi di studio e nelle attività educative.
  Rileva poi che l'articolo 2 promuove l'attuazione di progetti volti a favorire il turismo accessibile attraverso l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un fondo che finanzi azioni finalizzate allo sviluppo di infrastrutture turistiche pienamente accessibili quali piste ciclabili, sentieri escursionistici e sistemi di trasporto pubblico (comma 1). Il comma 2 prevede che le strutture turistiche situate in aree remote o poco accessibili possono beneficiare di un ulteriore sostegno finanziario per migliorare l'accessibilità e ridurre l'impatto ambientale dei trasporti. Il comma 3 dispone che con le risorse del predetto fondo sia promosso l'attuazione di progetti finalizzati: allo sviluppo di un turismo accessibile e inclusivo che favorisca la presenza di turisti con disabilità e dei loro familiari; alla realizzazione di infrastrutture e all'organizzazione di servizi accessibili alle persone con disabilità; a favorire l'utilizzo, da parte delle persone con disabilità, degli impianti esistenti per lo svolgimento di manifestazioni; alla ristrutturazione e alla riqualificazione degli impianti esistenti per garantirne l'accessibilità e per ospitare eventi e manifestazioni per sportivi disabili; all'offerta turistica accessibile e inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con disabilità. Ai commi da 4 a 8 vengono stabilite le modalità di partecipazione alla realizzazione dei progetti e definite le caratteristiche dei servizi oggetto del progetto nonché gli ambiti di riferimento relativamente alla tipologia di turismo, all'area territoriale nonché alla descrizione delle azioni da svolgere per aumentare l'accessibilità, l'accoglienza, la sicurezza, l'integrazione dei servizi sanitari del turismo per le persone con disabilità. Viene posta attenzione anche agli aspetti concernenti i tirocini nei servizi turistici, l'attività di comunicazione e promozione (da svolgere anche mediante, ma non solo, la creazione di siti internet accessibili per descrivere l'offerta di servizi). Viene altresì Pag. 123previsto che i progetti devono contenere i rispettivi tempi di attuazione e piani finanziari. Il comma 9 specifica che sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di ricerca o organizzazione di convegni.
  Infine, evidenzia che al comma 10 dell'articolo 2 si prevede l'istituzione di un sistema di monitoraggio e valutazione per misurare l'efficacia degli interventi adottati per promuovere il turismo accessibile, anche al fine di modificare o aggiornare gli interventi stessi in base ai risultati del citato monitoraggio, mentre il comma 11 reca la quantificazione degli oneri previsti e indica la copertura che è a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  Conclude auspicando che i lavori della Commissione sulle abbinate proposte di legge all'esame possano proseguire rapidamente anche grazie all'attività da svolgere in sede di Comitato ristretto.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede referente del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (C. 1555 Governo, approvato dal Senato). Segnala che il provvedimento costituisce un obiettivo del PNRR.
  Invita quindi la relatrice, on. Andreuzza, a svolgere la relazione introduttiva.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA), relatrice, illustra il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, presentato dal Governo al Senato l'11 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009 e approvato dal Senato, con modifiche, il 15 novembre 2023.
  Evidenzia che la sua approvazione definitiva concorre all'attuazione del PNRR. Ricorda, infatti, che detto piano indica alcune riforme da attuarsi entro la fine del 2023 con la legge sulla concorrenza e il mercato 2022. Segnala che esse sono recepite nel testo degli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame.
  Passando all'articolato che, complessivamente, a seguito delle modifiche approvate in prima lettura, consta di 22 articoli, fa innanzitutto presente che l'articolo 1 modifica le norme che disciplinano l'adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e della rete elettrica di trasmissione nazionale. Con riguardo ai primi, il comma 1, lettera a) prevede che essi siano predisposti ogni due anni, anziché con cadenza annuale. Quanto all'approvazione dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, il comma 1, lettera b) fissa i termini procedimentali per l'espressione dei pareri da parte delle regioni interessate, per lo svolgimento della consultazione pubblica e la valutazione dell'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), nonché per l'approvazione definitiva da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  Segnala poi che l'articolo 2, al comma 1, prevede la promozione di campagne informative e programmi di formazione per imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti. Il comma 2 attribuisce all'Arera il compito di stabilire gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di informare i clienti sulle funzionalità dei contatori intelligenti. Il comma 3 affida ad Acquirente Unico S.p.A. il compito di mettere a disposizione dei clienti finali i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e gas, tramite il Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale. Il comma 4 quantifica, disponendo la relativa copertura, in 500 Pag. 124mila euro per il 2023 e un milione di euro per il 2024 gli oneri conseguenti.
  Rileva che l'articolo 3 modifica la disciplina dei servizi di cold ironing stabilita all'articolo 34-bis del decreto-legge n. 162 del 2019. In particolare, il comma 1, lettera a) reca la definizione di infrastruttura di cold ironing e qualifica come servizio di interesse economico generale l'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto; equipara, inoltre, il gestore dell'infrastruttura al cliente finale e al consumatore finale, rispettivamente ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica e dell'applicazione del cosiddetto Testo unico delle accise. Alla successiva lettera b), si prevede l'applicazione da parte dell'Arera di uno sconto sugli oneri generali di sistema a favore dei punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cold ironing. Infine, la lettera c) prevede che i gestori delle infrastrutture di cold ironing trasferiscano i benefici derivanti dall'applicazione di tali misure agli utilizzatori finali del servizio di cold ironing e garantiscano loro condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie.
  Riferisce che al Senato sono stati introdotti gli articoli da 4 a 8. L'articolo 4 prevede la predisposizione, da parte dei gestori delle infrastrutture ferroviarie e delle imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, di un piano di gestione delle operazioni di soccorso lungo la rete ferroviaria, compreso il trasporto degli infortunati.
  L'articolo 5 consente agli aspiranti conducenti di mezzi del trasporto di persone e di merci di sostenere l'esame anche in province diverse da quella di residenza nel caso in cui in quest'ultima non siano previste sedute d'esame.
  L'articolo 6 integra il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 2014, in materia di smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per prevedere la pubblicità, da parte dei sistemi di gestione individuali e collettivi, delle informazioni relative al valore dei contributi applicati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche a copertura dei costi connessi agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento.
  L'articolo 7 riduce la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dal 3 all'1 per cento in almeno un raggruppamento o, in alternativa, all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento. Inoltre, estende il ruolo di coordinamento del Centro di coordinamento RAEE anche ai sistemi individuali e vi prevede la partecipazione obbligatoria da parte dei sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e dei sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici.
  L'articolo 8 reca modifiche al codice della nautica da diporto, novellando la disciplina del mediatore del diporto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è individuato quale autorità nazionale competente per il riconoscimento dei titoli abilitativi rilasciati all'estero. L'articolo 49-quater è modificato per consentire l'esercizio della professione ai cittadini non appartenenti all'Unione europea, se in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro. Si richiede, invece, per poter svolgere l'attività di mediatore del diporto, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di istruzione e formazione professionale o di un titolo equipollente. Quanto al corso teorico-pratico propedeutico all'accesso alla professione, se ne prevede l'organizzazione da parte di enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiano o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Evidenzia poi che l'articolo 9 prevede, al comma 1, l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Arera, sentita l'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato), che disciplini le condizioni, i criteri e i requisiti per l'iscrizione,Pag. 125 la permanenza e l'esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale. Evidenzia altresì il comma 2, introdotto al Senato, che modifica il Codice del consumo per prevedere che, ai fini del perfezionamento dei contratti a distanza conclusi per telefono, il consenso dato dal consumatore non sia valido se questi non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
  Fa quindi presente che l'articolo 10, introdotto al Senato, prevede l'aggiornamento, entro 120 giorni, dei parametri attualmente vigenti per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Scaduto il citato termine, il comma 2 indica i nuovi valori di attenzione e obiettivi di qualità da utilizzare in via provvisoria e cautelativa. Il comma 3 affida al Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di raccogliere ed elaborare i dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, ai fini del monitoraggio e di una razionale gestione dello spettro elettromagnetico.
  Evidenzia quanto recato dall'articolo 11, che interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche. In particolare, il comma 1 dispone che l'assegnazione delle concessioni avvenga per dieci anni, sulla base di procedure selettive in conformità a linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il comma 2 indica alcuni criteri da recepire nelle suddette linee guida: la previsione di clausole sociali a tutela della stabilità occupazionale, la valorizzazione delle micro-imprese e la definizione di un numero massimo di concessioni ottenibili. Il comma 3 prevede una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai fini dell'indizione delle relative procedure selettive. Il comma 4 fa salva l'efficacia, fino al termine previsto nel relativo titolo, sia delle concessioni già assegnate con procedure selettive, sia delle concessioni rinnovate per dodici anni ai sensi della disciplina contenuta nel decreto-legge n. 34 del 2020. Il comma 5 prevede che tale disciplina di rinnovo automatico si applichi anche ai procedimenti pendenti per il rinnovo dei titoli che erano in scadenza entro il 31 dicembre 2020. Inoltre, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, il comma 6 prevede che le concessioni in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conservino la loro validità sino al 31 dicembre 2025. Il comma 7 abroga le disposizioni che escludono l'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE. Il comma 8, inserito al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2024 l'operatività della norma che prevede non siano necessarie le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su spazi pubblici di strutture amovibili funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti.
  Rileva poi che l'articolo 12, comma 1 – inserito al Senato –, consente lo svolgimento di vendite di liquidazione per esitare in breve tempo la merce per accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di uno stato di emergenza di rilievo nazionale. Il comma 2 interviene sulla disciplina delle vendite promozionali e sottocosto, consentendo all'impresa di presentare in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove ha sede legale, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti. Il comma 3 – inserito al Senato – consente l'adozione di misure di limitazione all'apertura di nuovi esercizi commerciali quanto giustificate dalla necessità di salvaguardare la sicurezza, il decoro urbano o le caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità, le regioni, le città metropolitane e i comuni possono disporre anche l'adozione di misurePag. 126 di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi. Il comma 4, inserito al Senato, integra i principi e criteri direttivi della delega legislativa al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, prevedendo l'introduzione di analoghe norme per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di determinate aree.
  Segnala poi che l'articolo 13, introdotto al Senato, vieta ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica l'uso di informazioni acquisite tramite il database per la portabilità dei numeri mobili o per esigenze operative, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza.
  Evidenzia inoltre che l'articolo 14, introdotto al Senato, prevede, nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, l'obbligo, per il professionista, di inviare un avviso al consumatore prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui può dare formale disdetta.
  Osserva quindi che l'articolo 15, introdotto al Senato, introduce misure di semplificazione inerenti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, consistenti nell'esclusione di talune tipologie di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui ciclo produttivo si svolge in siti chiusi, da alcune fasi di lavorazione (lavaggio e asciugatura).
  Segnala che l'articolo 16, con una modifica al Codice della proprietà industriale, consente l'utilizzo di principi realizzati industrialmente nelle preparazioni galeniche, ampliando, quindi, le fattispecie della cosiddetta «eccezione galenica».
  Sottolinea che l'articolo 17 estende da 45 a 90 giorni il termine perentorio per la comunicazione, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione.
  Evidenzia altresì che l'articolo 18 indica l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato quale autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (cosiddetta «Digital Market Act»).
  Fa poi presente che l'articolo 19 modifica il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, precisando che le partecipazioni in società di gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici, di gestione di impianti di trasporto a fune o di produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere sia dirette che indirette. Prevede, inoltre, siano ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori. L'efficacia di tali previsioni viene condizionata all'adozione di Linee guida, da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, affinché il gestore dello spazio fieristico garantisca condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta informazione alle imprese terze.
  Rileva che il Senato ha anche introdotto gli articoli da 20 a 22. L'articolo 20 modifica la legge sul diritto d'autore, prevedendo che la concessione di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate, effettuata tramite l'attività degli organismi di gestione collettiva, debba essere fatta a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività delle medesime società di gestione collettiva.
  L'articolo 21 proroga al 27 agosto 2024 il termine per l'adozione di disposizioni modificative e integrative al Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente Pag. 127della Repubblica n. 31 del 2017, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, nonché al fine di riordinare le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.
  L'articolo 22, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 21 novembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.20 alle 17.45.