CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2023
204.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.

  La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.
C. 1450 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre scorso.

  Paolo FORMENTINI, presidente, dà conto delle sostituzioni. Avverte, quindi, che sul provvedimento in titolo sono pervenuti tutti i prescritti pareri.
  In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Lavoro, Agricoltura e Politiche dell'UE, mentre la Commissione Affari sociali ha comunicato che non esprimerà il parere.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Paolo FORMENTINI, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

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Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.
C. 1502 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo FORMENTINI (LEGA), presidente e relatore, in premessa, ricorda che l'Accordo di Lisbona, adottato nel 1958 e modificato nel 1967 con l'Atto di Stoccolma, è amministrato dall'Ufficio internazionale della World Intellectual Property Organization (WIPO), che attualmente detiene e gestisce il registro internazionale delle denominazioni di origine. Evidenzia che gli Stati che ne sono parti formano un'Unione particolare (nell'ambito dell'Unione per la protezione della proprietà industriale istituita dalla Convenzione di Parigi del 1883). Tale Unione è finalizzata a realizzare un sistema che consenta alle denominazioni di origine protette di beneficiare di un'unica registrazione internazionale e di essere tutelati da qualsiasi usurpazione o imitazione in tutti gli altri Paesi facenti parte dell'Unione medesima, in aggiunta alla protezione generale garantita dalla Convenzione di Parigi.
  Segnala che, a partire dal 1970, l'Italia ha registrato 174 denominazioni di origine ai sensi dell'Accordo di Lisbona. Tali registrazioni sono state effettuate sia attraverso i consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sia per iniziativa del medesimo Ministero.
  Sottolinea che, in considerazione del numero limitato di Stati (ventotto) che fino ad allora erano entrati a far parte del sistema istituito dall'Accordo di Lisbona, nel 2009 è stato avviato un processo di revisione per aggiornare il testo e renderlo più attraente per gli Stati membri della WIPO, fermi restando i princìpi e gli obiettivi dell'Accordo del 1958.
  Rileva che, in base a quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge, l'Atto di Ginevra è oggi in vigore per ventuno Parti contraenti: la Francia e il Perù sono firmatari; hanno invece depositato l'accessione i seguenti Stati: Albania, Cambogia, Capo Verde, Costa d'Avorio, Repubblica ceca, Corea del Nord, Federazione russa, Ghana, Laos, Oman, Organizzazione africana della proprietà intellettuale, Samoa, São Tomé e Príncipe, Senegal, Svizzera, Tunisia, Ungheria, Portogallo e Unione europea. Precisa che l'Atto è stato firmato da ulteriori undici Paesi che non hanno ancora depositato i propri strumenti di ratifica (Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Gabon, Italia, Mali, Nicaragua, Moldavia, Romania e Togo).
  Evidenzia che in base all'Atto di Ginevra le Parti contraenti dell'Accordo di Lisbona possono ottenere la protezione delle loro denominazioni di origine in più Paesi con una sola domanda di registrazione internazionale, redatta in una delle lingue ufficiali della WIPO, pagando una sola tassa di deposito. Gli altri membri dell'Accordo, entro un anno dalla notifica della registrazione, possono con il loro silenzio-assenso impegnarsi alla protezione delle denominazioni di origine in questione da usurpazioni e imitazioni nel loro territorio ovvero rifiutare la protezione, dichiarando le motivazioni, anche ai fini di un possibile appello dell'avente diritto volto alla revoca del rifiuto.
  Fa presente che lo scopo principale dell'Atto di Ginevra è quello di rafforzare il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dall'Accordo di Lisbona attraverso: l'estensione dell'ambito di applicazione, assicurando all'intera categoria delle indicazioni geografiche la protezione che l'Accordo di Lisbona riserva alle sole denominazioni di origine; l'estensione della portata sostanziale della protezione, così da comprendere nella tutela, oltre alle usurpazioni, alle imitazioni e ad altre condotte contrarie alla protezione, anche altre forme di abuso particolarmente diffuse e dannose non previste dall'Accordo di Lisbona; l'allargamento del perimetro geografico della protezione, che viene perseguito ammettendo a partecipare al sistema di protezione non più solo gli Stati, ma anche le Pag. 86organizzazioni intergovernative (quali ad esempio l'Unione europea e l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale).
  Venendo al contenuto dell'Accordo – composto da trentaquattro articoli, suddivisi in sette capitoli –, segnala che il capitolo I (articoli 1-4) reca le disposizioni introduttive e generali: in particolare, in base agli articoli 2 e 3 ogni Parte contraente designa l'Autorità competente per l'applicazione dell'Atto nel proprio territorio e per le comunicazioni con l'Ufficio internazionale della WIPO, che tiene il Registro internazionale in cui vengono annotate le registrazioni delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
  Osserva che il capitolo II (articoli 5-8) disciplina la domanda e la registrazione internazionale, definendo le modalità con cui l'Ufficio internazionale provvede alla registrazione, alla relativa pubblicazione e alla notifica alle altre Parti contraenti. Le registrazioni così effettuate hanno un periodo di validità illimitato.
  Fa presente che il capitolo III (articoli 9-14) stabilisce le forme e le modalità di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, prevedendo innanzitutto l'impegno di ciascuna Parte contraente a proteggerle all'interno del proprio sistema giuridico. Secondo quanto previsto dall'articolo 11 – di particolare importanza per l'Italia –, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono protette dagli abusi relativi a prodotti non provenienti dall'area geografica di origine o non conformi ai requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione, nonché da qualsiasi pratica tale da indurre in errore i consumatori rispetto all'autentica origine, provenienza o natura dei prodotti. A garanzia di tale protezione, ogni Parte contraente deve assicurare la possibilità di un'azione in giudizio da parte di un'autorità pubblica o di qualsiasi parte avente interesse.
  Rileva che il capitolo IV (articoli 15-20) disciplina i casi di rifiuto e altre azioni relative alla registrazione internazionale, mentre il capitolo V (articoli 21-25) contiene le disposizioni concernenti la composizione dell'Unione di Lisbona, il funzionamento dell'Assemblea dell'Unione, l'Ufficio internazionale, il finanziamento del sistema e il regolamento applicativo.
  Precisa che in base al capitolo VI (articoli 26-27) l'Atto può essere sottoposto a procedura di revisione da parte di Conferenze diplomatiche delle Parti contraenti che l'Assemblea ha facoltà di convocare; tuttavia, talune disposizioni (segnatamente, gli articoli 22, 23, 24 e 27) possono essere modificate anche dalla stessa Assemblea.
  Da ultimo, evidenzia che il Capitolo VII (articoli 28-34) reca le disposizioni finali: in particolare, si prevede che possano divenire Parte contraente dell'Atto gli Stati parte della Convenzione di Parigi, gli Stati membri della WIPO la cui legislazione sia compatibile con le disposizioni sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e i marchi commerciali contenute nella suddetta Convenzione e le organizzazioni intergovernative.
  Passando al disegno di legge di ratifica, osserva che esso consta di cinque articoli. In particolare, l'articolo 3 designa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose; per tutti gli altri prodotti l'autorità designata è il Ministero delle imprese e del made in Italy.
  Il successivo articolo 4, relativo alla copertura finanziaria, stabilisce che alle oneri derivanti dall'adesione all'Atto, valutati in 372 mila euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; precisa, inoltre, che agli eventuali ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

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  Paolo FORMENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

  La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva Sull'impegno internazionale dell'Italia per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.
Audizione del Vice-coordinatore dell'Ufficio del Rappresentante speciale OSCE contro il traffico di esseri umani, Andrea Salvoni.
(Svolgimento e conclusione).

  Laura BOLDRINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Andrea SALVONI, Referente OSCE per l'Ufficio per le attività di contrasto al traffico di esseri umani, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

  Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Emanuele LOPERFIDO (FDI), Emanuele POZZOLO (FDI), Beatriz COLOMBO (FDI) e Laura BOLDRINI, presidente.

  Andrea SALVONI, Referente OSCE per l'Ufficio per le attività di contrasto al traffico di esseri umani, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

  Laura BOLDRINI, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 21 novembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.