CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2023
204.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
C. 1341.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), relatore, fa presente che il provvedimento, che consta di 48 articoli, suddivisi in VI titoli, si pone l'obiettivo – esplicitato nella relazione illustrativa – di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy.
  Per i profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, si richiama l'articolo 17 in materia di registrazione dei marchi per i luoghi di cultura.
  La disposizione in commento, al fine di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese, consente a istituti e luoghi della cultura di registrare il marchio che li caratterizza, ai sensi del codice della proprietà industriale (articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2005) e di concederne l'uso a terzi a titolo oneroso. I relativi proventi sono destinati alle suddette finalità.
  Gli articoli 19 e 20 recano, rispettivamente, la definizione di «imprese culturali e creative», iscritte in un'apposita sezione nel registro delle imprese – le cui modalità di riconoscimento sono rinviate ad un decreto attuativo – e l'istituzione presso il Ministero della cultura dell'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale, anche in questo caso demandandone la disciplina attuativa a un decreto del Ministro della cultura.
  Gli articoli da 39 a 46, che costituiscono il Capo III del Titolo V del provvedimento, comprendono profili di particolare interesse per la Commissione Giustizia, essendo relativi alla lotta alla contraffazione.
  L'articolo 39 include fra i reati di competenza della procura della Repubblica distrettualePag. 80 il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (articolo 517-quater del codice penale) Si novella a tal fine l'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
  L'articolo 40 conferisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la facoltà di segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, i settori dell'attività di contrasto della contraffazione, sia in ambito penale che civile, che appaiono bisognosi di specifica attenzione all'interno delle attività formative della Scuola Superiore della magistratura riservate agli operatori della giustizia. Di tale segnalazione il Ministro della giustizia potrà tener conto ai fini della redazione delle linee guida finalizzate alla predisposizione del programma annuale dell'attività didattica della Scuola Superiore della magistratura, secondo la procedura codificata dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 26 del 2006.
  L'articolo 41 modifica il sistema sanzionatorio relativo all'acquisto e all'introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, novellando l'attuale disciplina (articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2005). In particolare, si incrementa da 100 euro a 300 euro la sanzione amministrativa minima applicabile, rispettivamente, per l'acquisto di cose per le quali è presumibile che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale e per l'introduzione nel territorio dello Stato beni di provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore. I proventi delle citate sanzioni – quando siano irrogata da organi di polizia locale – sono interamente versati all'ente locale di riferimento.
  L'articolo 42, novella l'articolo 517 del codice penale per estendere la condotta del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, anche al soggetto che tiene per la vendita opere dell'ingegno o prodotti industriali. La relazione illustrativa giustifica tale intervento con lo scopo di rendere omogenea la condotta sanzionata dalla disposizione in esame con altre analoghe, come quella di cui all'articolo 474, secondo comma, del codice penale (commercio di prodotti falsi), che già sanziona la condotta di chi detiene al fine di vendere prodotti contraffatti.
  L'articolo 43 novella l'articolo 260 del codice di procedura penale, in materia di distruzione di cose sequestrate, ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci sequestrate, anche al fine di ridurre – come si precisa nella relazione tecnica – gli oneri di custodia. In particolare, rispetto alla vigente disciplina, si dispone che la possibilità di procedere alla distruzione sia subordinata alla sopravvenuta non impugnabilità del decreto di sequestro o di convalida del sequestro. Inoltre, la richiesta di distruzione può essere formulata, oltre che dall'organo accertatore, anche dalla persona offesa. Ancora, l'autorità giudiziaria può disporre che non si proceda alla distruzione qualora la conservazione della merce sia assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini Infine, si precisa che il presupposto dell'evidenza della violazione dei divieti va valutato anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci.
  La disposizione in commento interviene anche sulla vigente disciplina in materia di distruzione di cose sequestrate nei procedimenti contro ignoti. In particolare, con la nuova disposizione, si prevede l'obbligo, anziché la facoltà, della polizia giudiziaria di procedere alla distruzione delle merci decorsi tre mesi dal sequestro e si estende l'ambito di applicazione della norma, attualmente limitato alle merci contraffatte, anche alle merci usurpative. Infine, si esplicita l'obbligo di procedere al prelievo di uno o più campioni (con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale che prevede la presenza del difensore).
  L'articolo 44, al fine di semplificare le attività materiali connesse alla inventariazione dei beni sequestrati, modifica l'attuale disciplina in materia di redazione del verbale di sequestro (articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale). Si Pag. 81prevede che, in caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso.
  L'articolo 45 estende al reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (di cui al citato articolo 517-quater codice penale) l'attuale disciplina delle operazioni sotto copertura (articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 200 ed il 31 maggio 2001).
  Infine, l'articolo 46, introducendo il comma 5-quater all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, interviene in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nei riguardi di chi abbia commesso i reati di contraffazione.
  Nell'attuale disciplina, tra le cause ostative rileva la condanna, con sentenza irrevocabile, per i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di cui all'articolo 473 del codice penale e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi di cui all'articolo 474 del codice penale. La condanna per tali reati determina automaticamente il rifiuto, la revoca e il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
  La disposizione in esame abolisce, parzialmente, tale automatismo prevedendo che, in questi casi, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si debba tener conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale e per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale.

  Enrico COSTA (AZ-PER-RE) evidenzia che l'articolo 43 del provvedimento in esame modifica l'articolo 260 del codice di procedura penale in materia di distruzione di cose sequestrate ampliando la possibilità di procedere in tal senso.
  Rileva come si tratti di un tema delicato, in quanto la distruzione delle merci avviene senza che vi sia stato un processo né sia stata effettuata una perizia. Ritiene inoltre non chiara la previsione in base alla quale debba «risultare evidente la violazione di tali divieti», non esplicitando la norma a chi effettivamente dovrebbe risultare tale evidenza. Sotto questi profili la norma, a suo avviso, non appare pienamente rispettosa del diritto alla difesa né pienamente compatibile con il principio della presunzione d'innocenza. Pertanto suggerisce al relatore di effettuare su di essa una approfondita riflessione ai fini della predisposizione della proposta di parere.
  Si sofferma inoltre criticamente anche sulla previsione dell'articolo 39 che include fra i reati di competenza della procura della Repubblica distrettuale il delitto di cui all'articolo 517-quater codice penale ovvero la che punisce la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Ritiene infatti tale previsione incoerente e asistematica rispetto alle scelte legislative operate finora in ordine alle competenze della procura distrettuale.

  Davide BELLOMO (LEGA), sempre con riguardo alla previsione dell'articolo 43, invita il relatore a valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere un riferimento al consenso della persona sottoposta alle indagini ovvero dell'imputato. Sottolinea infatti come i costi della custodia possano essere addebitati proprio a tale soggetto, il quale potrebbe dunque ben avere interesse a prestare tale consenso alla distruzione di tale merce. Ciò renderebbe meno grave la circostanza per cui, in caso di assoluzione, la merce non potrà più essere restituita in quanto distrutta.

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  Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), relatore, riservandosi di formulare una specifica osservazione nella proposta di parere che vada in questa direzione dichiara di condividere l'osservazione del collega Bellomo per due ordini di ragioni.
  Non solo – come esplicitato dal collega – in quanto, in caso di consenso, la persona sottoposta alle indagini e successivamente assolta non potrebbe lamentare alcunché né invocare una lesione del suo diritto di prova. Ma, in più, tale previsione può liberare lo Stato dall'onore di tenere sotto custodia per lungo tempo della merce contraffatta e quindi inutilizzabile, i cui oneri nella massima parte dei casi non sarebbero comunque recuperabili.

  Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come l'articolo 43 del provvedimento in esame in realtà integri le disposizioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 260 del codice di procedura penale attualmente in vigore – che già prevede la distruzione della merce – introducendo in più la previsione che l'autorità giudiziaria proceda anche su richiesta «della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame» e che «se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato». Si chiede pertanto se la disposizione in discussione possa realmente configurare un ampliamento delle ipotesi di distruzione dei citati beni.

  Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene che le riflessioni poste dai colleghi potranno essere ulteriormente valutate nel corso della prossima seduta, rinviando ad essa il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.
C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 novembre scorso.

  Ciro MASCHIO, presidente, prima di avviare la discussione, comunica che la collega Varchi ha inviato una nota al presidente e al collega relatore Cafiero de Raho, con la quale informa di essere impossibilitata a partecipare alla seduta odierna della Commissione e chiede un breve rinvio del provvedimento in oggetto. Ricorda che, anche nell'ultima seduta, la relatrice Varchi, in ragione dell'assenza dell'altro relatore, impegnato in concomitanti lavori parlamentari, aveva avanzato la richiesta di rinvio della deliberazione in ordine all'adozione del testo base.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), relatore, osserva che l'iter del provvedimento in esame si è svolto fino alla seduta odierna nel solco delle richieste di rinvio, confidando nella possibilità che anche la relatrice di maggioranza, l'onorevole Varchi, potesse arrivare a condividere l'iniziativa legislativa della minoranza o almeno un testo unificato.
  Ribadisce come la proposta legislativa – che reputa di grande valore – scaturisca da iniziative legislative della scorsa legislatura, indubitabilmente ascrivibili al Movimento 5 stelle fin dal 6 marzo 2020 e quindi riprodotte nel testo in esame in questa legislatura. I contenuti sono sostanzialmente identici a quelli che, in un momento successivo, sono confluiti nel testo del collega Cerreto, salvo differenze minimali. Ciò nonostante, come relatore ha comunque sentito il dovere di farsi promotore di una convergenza delle due proposte di legge in un testo condiviso.
  Quello che gli appare invece inaccettabile è dover rinunciare alla paternità politica dell'interventoPag. 83 legislativo, dopo che per oltre due mesi non si è riusciti a superare una situazione di stallo che pregiudica il diritto dell'opposizione a discutere di argomenti nell'ambito della propria quota, circostanza che sembra stridere con lo spirito democratico che dovrebbe sovrintendere ai lavori della Commissione.
  Ciò premesso, aderisce alla richiesta della collega Varchi di un breve rinvio, sottolineando però la necessità di riprendere l'esame del provvedimento in tempi rapidi, possibilmente già nella settimana in corso.

  Enrico COSTA (AZ-PER-RE) si associa alle valutazioni critiche espresse dal deputato Cafiero de Raho, avendo sperimentato in prima persona, in occasione dell'esame della sua proposta di legge in materia di prescrizione, un simile comportamento da parte delle forze di maggioranza.
  Ricorda quindi che, se sul piano tecnico, è possibile comunque discutere gli argomenti in quota opposizione in Assemblea, chiedendo che sia revocato l'abbinamento tra la proposta dell'opposizione e quella di un esponente della maggioranza, sul piano politico la difficoltà di trattare le tematiche che interessano le minoranze sono evidenti, in assenza di un accordo con la maggioranza.

  Valentina D'ORSO (M5S) precisa che è suo intendimento chiedere che si proceda nel senso di revocare l'abbinamento delle proposte di legge in esame, invitando il presidente a chiarire in che momento si possa concretamente formalizzare tale richiesta procedurale.

  Ingrid BISA (LEGA) invita a rinviare ogni determinazione sul prosieguo dell'esame all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato nella giornata di giovedì.

  Valentina D'ORSO (M5S), replicando alla collega Bisa, specifica che il provvedimento è già iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 29 novembre. Ribadisce quindi che il suo gruppo non è disponibile ad un rinvio e dunque ritiene necessario programmare i lavori della Commissione in modo da poter rispettare il calendario dell'Assemblea.

  Ciro MASCHIO, presidente, prende preliminarmente atto dell'adesione del relatore Cafiero De Raho alla richiesta di un breve rinvio del seguito della discussione. Preannuncia quindi che la Commissione sarà riconvocata nella prima seduta utile – quindi in base all'attuale programmazione dei lavori nella giornata di giovedì 23 novembre – per concludere la fase procedurale relativa all'adozione del testo base.
  In relazione alla richiesta di chiarimenti della deputata D'Orso, ricorda come il diritto delle opposizioni ad iscrivere nel calendario dei lavori e quindi a discutere proprie proposte di legge non può essere inteso come diritto all'automatica adozione della sua proposta di legge come testo base.
  Al contrario, la prassi – che ha avuto applicazione anche nella scorsa legislatura a parti invertite – è nel senso che spetta al presidente della Commissione verificare se vi è la possibilità di promuovere l'adozione della proposta di legge quale testo base, salvo che, col consenso del gruppo di opposizione che ne ha chiesto l'inserimento nel calendario, non si giunga alla redazione di un testo unificato. Se però il dialogo tra le parti non trova uno sbocco condiviso, e dunque non si realizzino condizioni politiche tali da consentire che si proceda nel senso sopra descritto, il presidente non può che accedere alla richiesta del gruppo interessato e quindi revocare l'abbinamento effettuato, perché la Commissione possa proseguire l'esame in sede referente del progetto indicato dai gruppi di opposizione interessati.
  Alla luce del dibattito svoltosi fino ad ora, ritiene che nella prossima seduta si potrà procedere nel senso indicato dal Movimento 5 Stelle ma, avendo oggi lo stesso esponente del gruppo acconsentito alla richiesta di rinvio, reputa opportuno attendere l'esito della prossima seduta. Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 15.50.