CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 novembre 2023
202.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 30

SEDE REFERENTE

  Giovedì 16 novembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

  La seduta comincia alle 15.05.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali.
C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 31 ottobre scorso.

  Giorgia LATINI presidente, invita il relatore a riferire alla Commissione su come intenda procedere ai fini dell'adozione del testo base.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, propone di adottare, come testo base per il seguito dell'esame, il testo unificato delle Pag. 31proposte di legge, adottato dal Comitato ristretto.

  Antonio CASO (M5S) come già anticipato nella seduta del Comitato ristretto, esprime alcune perplessità in merito ad alcune disposizioni contenute nel testo unificato; pertanto dichiara l'astensione dal voto relativo all'adozione del testo base proposta dal relatore.

  Mauro BERRUTO (PD-IDP) concordando con quanto appena dichiarato dal collega Caso, esprime alcune perplessità relative al testo unificato elaborato dal Comitato ristretto: e preannuncia l'astensione dal voto sulla proposta di adottare il testo unificato come testo base per il seguito dell'esame.

  La Commissione approva la proposta di adottare come testo base, per il seguito dell'esame, il testo unificato delle proposte di legge elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato).

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici.
C. 1315 Mollicone.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia LATINI presidente, constatata l'assenza del presidente Mollicone relatore della proposta di legge in esame, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, ne assume le funzioni.

  Giorgia LATINI presidente e relatore, riferisce che la proposta di legge, di cui oggi la Commissione avvia l'esame in sede referente, reca disposizioni volte a introdurre una nuova disciplina per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici e, contestualmente, ad abrogare la vigente legge n. 717 del 1949.
  Il nuovo testo conserva il meccanismo principale contemplato dalla attuale normativa, cioè il vincolo di destinare, nell'ambito della realizzazione delle opere e degli edifici pubblici, una quota dell'importo totale dei lavori per installarvi opere d'arte.
  Rispetto a esso, tuttavia, apporta anche profonde modifiche, evidenziate dalla relazione illustrativa.
  In particolare:

   1) l'ambito di applicazione della nuova disciplina è esteso anche agli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, oltre alla realizzazione di opere ed edifici pubblici nuovi; inoltre, l'applicazione è estesa alle costruzioni di edilizia scolastica, universitaria e residenziale pubblica, precedentemente escluse dall'applicazione della legge n. 717 del 1949;

   2) sono individuati criteri e parametri più stringenti per la determinazione della quota e il calcolo dell'importo dei lavori nonché sono disciplinate le fasi di programmazione e progettazione in cui l'opera d'arte deve essere concettualmente «innestata» nei lavori e le procedure applicabili all'acquisto o alla realizzazione della medesima, in coordinamento con le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

   3) si prevede che le risorse destinate alle opere d'arte siano accantonate, sin da subito o comunque entro l'adozione dell'atto di determina a contrarre con cui si avvia la procedura di affidamento, in un conto corrente dedicato con vincolo d'indisponibilità rispetto a ogni altro utilizzo; in tal modo – secondo la relazione illustrativa – si risolve la principale criticità della disciplina attuale ossia che le risorse destinate alle opere d'arte sono di fatto assorbite da altre voci di spesa derivanti da eventi imprevisti, varianti d'opera o aumento dei prezzi;

   4) nel caso in cui il progetto non sia, per sua natura, compatibile con l'installazione di un'opera d'arte, si prevede che le somme non spese siano trasferite in apposito fondo del Ministero della cultura, da utilizzare prioritariamente per interventi destinati alle periferie, alle aree con elevati indicatori di disagio sociale o alle zone con Pag. 32minori disponibilità di biblioteche, musei e altri luoghi della cultura situate nei territori dove ha sede o comunque opera l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa. Le modalità e i criteri di funzionamento del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Le risorse sono stanziate sulla base di programmi triennali, adottati sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

   5) tenuto conto che la vigente disciplina del 2 per cento prevede, in caso d'inadempimento, il divieto di collaudare l'opera e che tale sanzione appare oggi – stando a quanto riferisce la relazione illustrativa – ingiustificata poiché incoerente con il nuovo orientamento volto al conseguimento del risultato, la presente proposta di legge introduce due strumenti diversi finalizzati a garantire l'attuazione della nuova disciplina: in primo luogo, si prevede che l'inadempimento è valutato ai fini sia della responsabilità dirigenziale sia del riconoscimento degli incentivi e della retribuzione di risultato del responsabile unico del procedimento; in secondo luogo, si prevede l'attivazione di poteri sostitutivi statali o regionali per assicurare comunque il risultato.

  Passando all'illustrazione dell'articolato l'articolo 1 disciplina la destinazione delle quote dell'importo totale dei lavori da destinare all'installazione di opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici.
  In particolare, il comma 1 prevede che nell'ambito della realizzazione delle opere e degli edifici pubblici nuovi, nonché della ristrutturazione edilizia e urbanistica delle opere e degli edifici pubblici esistenti, le amministrazioni pubbliche destinano all'installazione di opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici medesimi una quota dell'importo totale dei lavori non inferiore:

   a) al 2 per cento, per gli importi pari o superiori a 1 milione di euro e fino a 5,382 milioni di euro;

   b) all'1 per cento, per gli importi pari o superiori a 5,382 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;

   c) allo 0,5 per cento, per gli importi superiori a 20 milioni di euro.

  Il comma 2 precisa che nella suddetta quota non sono computate le somme eventualmente previste per le opere di decorazione generale. Il comma 3 specifica ulteriormente – con formula che ricalca quella impiegata dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (il nuovo Codice dei contratti pubblici) – che ai fini della determinazione dell'importo totale dei lavori, si assume a riferimento l'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Nel calcolo si tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabilita nei documenti di gara.
  L'articolo 2 ha riguardo all'individuazione delle risorse e al loro accantonamento. Esso dispone che le risorse di cui all'articolo 1 sono specificamente individuate e indicate da ciascuna amministrazione pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici, nei relativi aggiornamenti annuali, nonché nel quadro economico dell'opera o del lavoro.
  Si ricorda che la disciplina della programmazione è contenuta nell'articolo 37 e nell'Allegato I.5 del citato Codice dei contratti pubblici.
  Il dirigente preposto all'unità organizzativa competente o il responsabile del procedimento, ove nominato, dispone l'accantonamento di tali risorse in un conto corrente dedicato appena disponibili e comunque non oltre la data di adozione della determina a contrarre e le medesime risorse non possono essere destinate ad altra Pag. 33finalità. La determina a contrarre (o un atto equivalente) – ex articolo 17, comma 1, del Codice dei contratti pubblici – è l'atto che avvia la procedura di affidamento.
  L'articolo 3 disciplina le procedure per la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte. In questa prospettiva, il comma 1 stabilisce che per la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte si applicano le disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici.
  Il comma 2 introduce una norma speciale è prevede che qualora il costo dell'opera d'arte da realizzare sia inferiore o pari a 500.000 euro, la scelta degli artisti per la sua esecuzione è effettuata direttamente da una commissione composta dal responsabile del procedimento, dal progettista e da un critico d'arte o uno storico dell'arte, designato dal comune competente per territorio. In base al comma 3, qualora invece il costo dell'opera d'arte da realizzare sia superiore a 500.000 euro, la composizione della commissione di cui al comma 2 è integrata da un direttore di museo d'arte contemporanea o di accademia di belle arti. Il comma 4, con una clausola derogatoria, prevede comunque che le disposizioni in questione non si applicano nei casi in cui il disciplinare di gara preveda la definizione dell'opera d'arte e la partecipazione dell'artista nell'ambito dell'offerta.
  L'articolo 4 concerne la verifica dell'adempimento e il potere sostitutivo.
  In particolare il comma 1 dispone che all'atto del collaudo, il responsabile del procedimento verifica l'adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge. In caso di inadempimento – secondo il comma 2 – il responsabile del procedimento inoltra una segnalazione circostanziata al Ministero della cultura e alla regione in cui ha sede l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa. La segnalazione è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e del riconoscimento degli incentivi e della retribuzione di risultato. Ai sensi del comma 3, per le opere e i lavori di competenza delle amministrazioni pubbliche statali, qualora l'amministrazione pubblica interessata non provveda all'adempimento degli obblighi di cui alla presente legge entro un anno dalla segnalazione, il Ministro della cultura, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario che vi provvede in via sostitutiva, a valere sulle risorse finanziarie dell'ente inadempiente. Per le opere di competenza delle amministrazioni pubbliche non statali, il potere sostitutivo è esercitato dalla regione in cui ha sede l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa.
  L'articolo 5 istituisce e disciplina il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici.
  In base al comma 1, qualora, con determinazione motivata espressa nella fase progettuale, l'amministrazione pubblica ritenga che l'installazione di opere d'arte non sia compatibile o coerente con i lavori e con gli interventi da realizzare, la quota di cui all'articolo 1 è riversata al bilancio del Ministero della cultura. Ai fini di cui al comma 1, il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici. A valere su tale Fondo sono realizzati gli interventi per la promozione e la valorizzazione artistica e culturale delle città, dei paesi e dei borghi, con prioritario riguardo alle periferie, alle aree con elevati indicatori di disagio sociale o alle zone con minori disponibilità di biblioteche, musei e altri luoghi della cultura situate nei territori dove ha sede o comunque opera l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa.
  Ai sensi del comma 3, le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse del Fondo – a mente del comma 4 – sono stanziate sulla base di programmi triennali, adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto Pag. 341997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  L'articolo 6 individua l'ambito dei lavori e degli interventi esclusi dal perimetro di applicazione della legge. In base al comma 1, in particolare, le disposizioni in parola non si applicano ai lavori e agli interventi d'importo inferiore a 1 milione di euro, nonché agli interventi di reindustrializzazione e di recupero di immobili a destinazione industriale dismessi realizzati con partecipazione finanziaria prevalente dello Stato o di altri enti pubblici e agli immobili destinati alla difesa nazionale diversi dalle caserme.
  Infine, l'articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali. In particolare, il comma 1 definisce l'ambito applicativo disponendo che la proposta di legge si applichi a ciascuna amministrazione pubblica a decorrere dal primo aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori successivo alla data della sua entrata in vigore. Il comma 2 stabilisce che la legge 29 luglio 1949, n. 717, è abrogata e cessa di applicarsi con la medesima decorrenza prevista dal comma 1.Infine il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù.
C. 947 Berruto, C. 990 Amato e C. 1424 sen. Romeo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rossano SASSO (LEGA), relatore, riferisce che le proposte di legge, di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, recano rispettivamente «Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù» (C. 1424 approvata dal Senato) e «Istituzione dei Giochi della gioventù Giulio Onesti» (C. 947 Berruto e C. 990 Amato).
  La proposta di legge C. 1424, composta di 6 articoli, prende origine dal disegno di legge del Senato n. 403 recante «Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù», approvato con modificazioni dal Senato il 20 settembre 2023.
  L'articolo 1 reca le finalità e gli obiettivi della proposta. Ai sensi del comma 1, il progetto di legge in esame si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali. Ai sensi del comma 2, poi, l'attuazione delle finalità di cui sopra si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventù», che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui al successivo articolo 4.
  L'articolo 2 reca l'istituzione dei citati Nuovi giochi della gioventù. Il comma 1 prevede che siano istituiti i Nuovi giochi della gioventù, promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della società Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionalePag. 35 italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).
  Il comma 2 prevede che la Commissione nazionale di cui al successivo articolo 3 presenti istanza per la concessione ai Giochi dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica. Ai sensi del comma 3, possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal decreto di cui al successivo comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4 della proposta di legge, favorendo un'equa rappresentanza di genere. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle suddette attività sportive sono disciplinate dal decreto di cui al successivo comma 5. Il comma 4, poi, prevede che la partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale e di classe, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza. Ai sensi mente del comma 5, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskin e il rafroball. La Commissione nazionale di cui al successivo articolo 3 sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina (comma 6). Il comma 7, infine, prevede che, al termine della fase nazionale dei Giochi, è prevista la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al precedente comma 6.
  L'articolo 3 disciplina l'organizzazione dei Giochi. Nello specifico, il comma 1 prevede che lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute Spa, del CONI e del CIP (Comitato italiano paralimpico). Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto.
  Ai sensi del comma 2, i Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica sportiva nella disciplina più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «Nuovi giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.
  Il comma 3, poi, prevede che la Commissione abbia il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici di cui al successivo comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione. Ai sensi del comma 4, con decreto Pag. 36del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. Il comma 5, infine, prevede che la società Sport e salute Spa provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici di cui al precedente comma 4 organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.
  L'articolo 4 regolamenta le attività sportive per la partecipazione ai Giochi. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
  Ai sensi del comma 2, nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attività di cui al precedente comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Con riguardo alla scuola secondaria, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità. La partecipazione degli studenti alle attività di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.
  Il comma 3, poi, prevede che, con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati: a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica; b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi; c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi; d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi; e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività; f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro. Ai sensi del comma 4, al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonché alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, Pag. 37comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste. Il comma 5, infine, prevede che le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attività di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi del citato art. 7 del regolamento di cui al DPR n. 275 del 1999, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure.
  L'articolo 5 reca le misure di prevenzione sanitaria. Nello specifico, il suo unico comma prevede che, in considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, a evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al primo periodo non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  L'articolo 6, infine, reca disposizioni transitorie e finanziarie. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Giochi. In materia finanziaria, il comma 2 prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della Società sport e salute Spa ai sensi dell'art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
  Ai sensi del comma 3, agli esiti della sperimentazione prevista dal comma 1, al fine di assicurare lo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello di istituzione, ai sensi del precedente art. 2, comma 5, è adottato un decreto che adegua le disposizioni del decreto di cui al medesimo comma 5 e provvede alla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie, autorizzate con successivo provvedimento di legge. Il comma 4, infine, prevede che, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per le attività connesse allo svolgimento dei Giochi di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Passando alle proposte di legge C. 947 Berruto e C. 990 Amato esse recano disposizioni volte all'Istituzione dei Giochi della gioventù «Giulio Onesti». Le relazioni illustrative di entrambe le proposte di legge ricordano che i Giochi della gioventù furono concepiti nel 1968 dall'allora Presidente del Comitato olimpico nazionale Giulio Onesti, a cui, quindi, si vogliono dedicare i Giochi che vengono istituiti da tali proposte di legge.
  L'articolo 1 reca le finalità. Ai sensi del comma 1, le proposte di legge perseguono la finalità di promuovere l'esperienza culturale, artistica, motoria e sportiva e la funzione educativa e formativa di tali attitudini quale elemento fondamentale del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria. Il comma 2, poi, prevede che le finalità di cui sopra si realizzano attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale denominata «Giochi della gioventù Pag. 38“Giulio Onesti”», che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui al successivo art. 4.
  L'articolo 2 reca l'Istituzione dei Giochi della gioventù «Giulio Onesti». Ai sensi del comma 1, sono istituiti i Giochi della gioventù «Giulio Onesti», promossi e organizzati, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri avvalendosi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Ai sensi del comma 2, possono partecipare ai Giochi tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al successivo comma 4, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui al successivo articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui al citato articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 4 dell'articolo in esame.
  Il comma 3 prevede che la partecipazione ai Giochi avvenga a titolo individuale sia per gli sport individuali sia per gli sport di squadra. Il comma 4 dispone che, con regolamento adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di sport (attualmente, un Ministro senza portafoglio), di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione degli studenti ai medesimi. La Presidenza della Repubblica, in collaborazione con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del 6 Consiglio dei ministri, sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario nazionale dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria di primo grado che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per ogni disciplina (comma 5). Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina (comma 6).
  L'articolo 3 disciplina l'organizzazione dei Giochi. Ai sensi del comma 1, identico nei due testi, lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero della cultura, del CONI e del CIP, che pianifica le strategie di promozione dei Giochi, ne coordina gli interventi e indica le linee programmatiche progettuali in tutto il territorio nazionale. La Commissione si articola a livello regionale in commissioni regionali, composte da rappresentanti istituzionali degli uffici scolastici regionali, del CONI e del CIP, che, a loro volta, possono articolarsi in commissioni provinciali composte da rappresentanti dei medesimi soggetti previsti per le commissioni regionali.
  Il comma 2 del medesimo articolo 3 diverge nelle due proposte di legge. Entrambe prevedono che i Giochi si articolano in due sezioni. Secondo la proposta di legge C. 947, la prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica sportiva; in tale fase, l'alunno è proiettato a sperimentare una pluralità di esperienze che gli consentano di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. La seconda sezione, cui è riservata la denominazione «Giochi della gioventù “Giulio Onesti”», è destinata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si Pag. 39svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.
  Secondo la proposta di legge C. 990, la prima sezione, denominata anch'essa «Giovani in gioco», si svolge in tre fasi, a livello rispettivamente di istituto, comunale e provinciale. Ai giochi di istituto possono partecipare tutti gli studenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria dei singoli istituti, in una giornata indicata come «festa dello sport», con il coinvolgimento di tutte le classi, dei docenti e dei genitori nell'organizzazione dell'evento. La seconda sezione, cui è riservata la denominazione «Giochi della gioventù “Giulio Onesti”», è destinata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado ed è articolata in fasi di istituto, comunale, provinciale, regionale e nazionale, in una sessione estiva e una invernale. Per quanto concerne il comma 3, quasi identico nelle due proposte di legge, la Commissione organizzatrice nazionale, nel rispetto del citato regolamento di cui all'articolo 2, comma 4, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le commissioni regionali, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano in impianti idonei allo svolgimento delle attività previste.
  Ai sensi del comma 4, identico nei due testi, con decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della suddetta Commissione, nonché la sua articolazione in commissioni regionali. Il comma 5, anch'esso identico nelle due proposte di legge, prevede che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il CONI, provveda a istituire, presso le sue sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina nella fase nazionale dei Giochi nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi stessi e i risultati sportivi conseguiti per ogni disciplina. Le commissioni regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore almeno agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.
  L'articolo 4 regolamenta le attività sportive per la partecipazione ai Giochi. Ai sensi del comma 1, ai fini dell'avviamento degli studenti alle discipline sportive a partire dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, con il supporto dei coordinatori di educazione fisica degli uffici scolastici regionali e degli enti locali territorialmente competenti, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, stipulano protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, quali federazioni sportive, discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal CIP, enti di promozione sportiva e associazioni sportive, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi 7 dell'articolo 1 del regolamento di cui al DPR n. 567 del 1996, di attività di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive. Ai sensi del comma 2 nelle scuole primarie, le attività di cui al comma 1 sono volte ad apprendere e a sperimentare in forma ludica e funzionale, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, l'attività motoria e sportiva in relazione ai rispettivi livelli di capacità. Nelle scuole secondarie di primo grado, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, anche in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione tra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri, e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, compresi gli alunni con disabilità. Il comma 3 prevede che, con i protocolli di cui al suddetto comma 1, sono, in particolare, individuati: a) le modalità di svolgimento delle attività; b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accessoPag. 40 degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi; c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi; d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi; e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività; f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai loro livelli di reddito; g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.
  Ai sensi del comma 4, entro il 30 ottobre di ciascun anno, le scuole interessate trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito e al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché alle commissioni regionali ovvero alle commissioni organizzatrici, copia dei protocolli stipulati ai sensi dell'articolo in commento, nonché l'indicazione del numero degli studenti aderenti alle attività previste. Il comma 5, infine, identico nei due testi in esame, prevede che le scuole assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati alle attività sportive di cui al comma 1 e individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione di tutti gli studenti.
  L'articolo 5 – il cui testo è identico nelle due proposte di legge – disciplina la promozione della cultura, dell'inclusione e del rispetto dell'ambiente. Ai sensi del comma 1, i Giochi prevedono, per tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle gare culturali e artistiche, al fine di valorizzare attitudini legate alla sfera culturale, artistica, musicale e umanistica. I Giochi prevedono, per tutti gli studenti con disabilità, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle discipline paraolimpiche riconosciute dal CIP, una sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, come il sitting volley, il baskin e il rafroball, e una sezione dedicata all'educazione alla cultura del movimento nel rispetto dell'ambiente, come il plogging (comma 2). Il comma 3, infine, prevede che, con regolamento dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della cultura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento delle attività delle sezioni dei Giochi di cui al medesimo articolo 5 e per la partecipazione degli studenti alle medesime attività.
  L'articolo 6 di entrambe le proposte di legge reca le disposizioni finanziarie del provvedimento, mentre l'articolo 7 è presente solo nella pdl AC 990 e reca la copertura finanziaria. In particolare entrambe le proposte di legge prevedono che, ai fini dell'attuazione della legge sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Giochi, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2023, di 50 milioni di euro annui nella proposta di legge C. 947 e di 55 milioni di euro annui nella proposta di legge C. 990. Il comma 2 prevede che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento dell'Autorità di Governo competente in materia di sport adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della cultura, siano definite le modalità di utilizzo del Fondo. Il comma 3 dell'articolo 6 di entrambe le proposte di legge, prevede che, agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione organizzatrice nazionale e delle commissioni regionali di cui all'art. 3 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1. Ai sensi del comma 4 le attività di cui agli articoli 4 e 5 sono realizzate dalle scuole avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, Pag. 41della legge n. 59 del 1997, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati, enti locali, province, regioni, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro. Il comma 5 dell'articolo 6 della sola proposta di legge C. 947 (che corrisponde al comma 1 dell'articolo 7 della proposta di legge C. 990), prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 50 milioni di euro annui per la pdl C. 947 e a 55 milioni di euro annui per la proposta di legge C. 990, a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, in relazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Antonio CASO (M5S) propone alla Commissione di svolgere un ciclo di audizione sulle proposte di legge in esame.

  Mauro BERRUTO (PD-IDP) si associa alla richiesta avanzata dal collega Caso circa l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni anche al fine di apportare le modifiche necessarie a migliorare il testo delle proposte in esame. Auspica, altresì, che la Commissione possa svolgere un esame compiuto ed approfondito sulle tematiche affrontate dalle proposte di legge senza doversi limitare a ratificare il lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento.

  Giorgia LATINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 16 novembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 16 novembre 2023.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 758 Ciaburro, recante Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano, di padre Fermino Giacometti, presidente dell'Istituto grafologico internazionale Girolamo Moretti di Urbino, e di Cesare Verona, consigliere dell'associazione Aurea Signa e amministratore delegato di Aurora Penne, in videoconferenza.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.40.