CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 novembre 2023
201.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 15 novembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.
C. 1324 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 33

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, rilevato che le proposte emendative non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di esse nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione.
C. 893-A e Abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Urzì, impossibilitato a partecipare alla seduta, segnala che le proposte emendative non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: ritiene pertanto possibile esprimere su di esse nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.
C. 1297 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, fa presente che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla II Commissione, il disegno di legge recante disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale (C. 1297 Governo, approvato dal Senato), cui è abbinata la proposta di legge Bagnai ed altri (C. 789), adottato come testo base per il prosieguo dell'esame. Evidenzia che il disegno di legge, cui la II Commissione non ha apportato modifiche nel corso dell'esame in sede referente, si compone di quattro articoli, il primo dei quali, al comma 1, punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000 chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Ai sensi del comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 40.000 chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico. Restano ferme in entrambi i casi le sanzioni penali applicabili a fronte di tali condotte criminose. Come previsto dal comma 3 dell'articolo 1, l'autorità competente a ricevere il rapporto e a irrogare le sanzioni amministrative è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Ai sensi del medesimo comma 3, il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso. Come previsto dal comma 5, entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta; l'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà. Ai sensi del comma 6 per tutto quanto non espressamente indicato è applicabile la legge 24 novembre 1981, n. 689. Evidenzia che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati – secondo quanto precisato dal comma 4 – ad Pag. 34apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. L'individuazione delle modalità di destinazione e di gestione dei proventi delle sanzioni amministrative è rimessa ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi di concerto con il Ministro della cultura. Il comma 7 specifica che nel caso in cui per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria ovvero una sanzione penale, l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate e l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria. Il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria. Passando a descrivere l'articolo 2, evidenzia che esso modifica il primo comma dell'articolo 518-duodecies del codice penale al fine di circoscrivere la fattispecie di «Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici», nella parte in cui punisce la condotta di chi rende il bene non fruibile, all'ipotesi in cui la fruibilità sia prevista. Fa presente che l'articolo 3 modifica il terzo comma dell'articolo 635 del codice penale prevedendo per la fattispecie di «Danneggiamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico» anche la pena pecuniaria della multa fino a 10 mila euro, in aggiunta alla già prevista pena della reclusione da uno a cinque anni. L'articolo 4, infine, modifica l'articolo 639 del codice penale, rubricato «Deturpamento e imbrattamento di cose altrui» elevando fino a euro 309 la multa comminabile ai sensi del primo comma (lettera a) del comma 1) nonché prevedendo specifiche sanzioni – reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 300 a 1.000 euro – per coloro che deturpano o imbrattano teche, custodie e altre strutture adibite alla esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico (lettera b) del comma 1). Infine, la disposizione introduce una fattispecie aggravata, sanzionata con pene raddoppiate, a carico di chi, al di fuori dei casi previsti dal citato articolo 635 del codice penale deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (lettera c) del comma 1).
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alle materie «ordinamento civile e penale» e «tutela dell'ecosistema, dell'ambiente e dei beni culturali», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere l) e s), della Costituzione.
  Con riguardo al rispetto degli altri princìpi costituzionali, evidenzia che il disegno di legge, all'articolo 1, sembra introdurre un «doppio binario» sanzionatorio, per il quale per un medesimo fatto è prevista l'applicazione congiunta di sanzioni penali e amministrative. Rammenta a tale proposito che il concorso tra illecito penale ed illecito amministrativo è esplicitamente supposto dall'articolo 9, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo il quale «quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale». Rammenta altresì che il cumulo sanzionatorio, non sconosciuto all'ordinamento italiano, è stato oggetto nel corso degli anni di un ampio dibattito a livello giurisprudenziale, soprattutto europeo, sul piano del rispetto del principio del ne bis in idem. Il principio in questione è codificato, nell'ordinamento interno, dall'articolo 649 del codice di procedura penale, mentre a livello europeo dall'articolo 4, paragrafo 1, del VII Protocollo addizionale della Convenzione europeaPag. 35 dei diritti dell'uomo e dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (dotata della stessa efficacia riconosciuta nell'ordinamento nazionale al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Evidenzia che, a livello interno, il citato articolo 649 del codice di procedura penale, il quale vieta formalmente il bis in idem soltanto con riguardo alle sanzioni penali, non sembra costituire un limite per il doppio binario sanzionatorio. A livello europeo invece soltanto nel 2016 la Corte EDU ha mutato il proprio precedente orientamento, ritenendo il ne bis in idem compatibile con i sistemi a doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo, in presenza di una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra i due procedimenti. Tale nuovo approccio è stato accolto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che, pur non negando che il cumulo di procedimenti e sanzioni costituisca un limite al principio del ne bis in idem, conclude che il doppio binario sanzionatorio è conforme all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a condizione che la normativa nazionale rispetti determinati criteri, in particolare con riguardo alla proporzionalità complessiva delle sanzioni. Secondo la Corte UE, in caso di condanna penale, qualora la stessa sia già idonea a reprimere il reato in maniera efficace e proporzionata, non è consentito irrogare anche la sanzione amministrativa. Nel far presente che la verifica della proporzionalità delle sanzioni, quale criterio cardine del ne bis in idem, è richiamata anche dalla giurisprudenza nazionale, segnala in particolare il monito che la Corte costituzionale – con la sentenza n. 149 del 2022 – ha rivolto al legislatore nazionale sollecitandolo a «rimodulare la disciplina in esame in modo da assicurare un adeguato coordinamento tra le sue previsioni procedimentali e sanzionatorie, nel quadro di un'auspicabile rimeditazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU, dalla Corte di giustizia e da questa stessa Corte».
  Sul punto ricorda quindi che, come anticipato, il comma 7 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede un coordinamento nei casi di applicazione concorrente di sanzioni penali e amministrative, imponendo all'autorità (giudiziaria o amministrativa) che si pronuncia per seconda, di tenere conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi.
C. 1538 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole De Corato, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che l'articolo 1 estende di dodici mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, che riguarda le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali o distaccati individualmente. L'articolo 2 rinnova per ventiquattro mesi alcune deleghe concernenti la revisione dello strumento militare nazionale previste dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, scadenti il 28 agosto 2023. Più nel dettaglio, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, nel rispetto dei principi Pag. 36e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g), e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119. I commi da 2 a 6 ripropongono il contenuto dei corrispondenti commi dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022: mantenendo i medesimi principi e criteri direttivi individuati dai provvedimenti di delega originari. Segnala quindi che l'articolo 3, costituito da un unico comma, modifica, alle lettere a) e b), l'articolo 26 della legge sulla concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022), che delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili. In particolare, la lettera a) proroga il termine per l'esercizio della delega da 16 a 24 mesi successivi dalla sua entrata in vigore. Dunque, il termine per l'esercizio della delega viene prorogato al 25 agosto 2024. La lettera b) – inserita al Senato – introduce il concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, ai fini dell'adozione dei relativi decreti legislativi delegati.
  Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili prevalentemente alla materia «difesa e Forze armate» di competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera d), della Costituzione.
  Segnala inoltre che la disposizione di cui all'articolo 3 del provvedimento, intervenendo in ordine ai termini di esercizio della delega in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese, appare riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. A tale riguardo rammenta che, con sentenza n. 99 del 2012, la Corte costituzionale ha affermato che «il legislatore statale [...], attraverso la disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi [...] espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione». A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: l'articolo 2, comma 2, prevede che i decreti legislativi con i quali è esercitata la delega per la revisione dello strumento militare nazionale siano adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, relativamente all'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119; l'articolo 3, comma 1, modificando l'articolo 26, commi 4 e 7 della legge n. 118 del 2022, interviene su due disposizioni che già prevedono che i decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  Per quanto riguarda il rispetto degli altri princìpi costituzionali, ricorda che, in relazione al differimento del termine previsto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, la delega è volta a prevedere una disciplina organica dell'esercizio del diritto sindacale dei militari. A tale proposito rilevano quindi anche gli articoli 39 e 52, comma terzo, della Costituzione, concernenti, rispettivamente, il diritto di organizzazione sindacale e il principio di democraticità dell'ordinamento militare.
  Ricorda infatti che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice di Delega al Governo per il coordinamento normativo dell'ordinamento militare), in quanto prevede che: «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale Pag. 37alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali». La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata da due distinte ordinanze di rimessione, rispettivamente del Consiglio di Stato (R.G. n. 111/2017) e del T.A.R. Veneto (R.G. n. 198/2017), relative all'asserito contrasto del richiamato articolo 1475, 2° comma del Codice dell'ordinamento militare con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, con indicazione, quali norme interposte, sia di alcuni articoli della CEDU, sia dell'articolo 5, terzo periodo, della Carta Sociale Europea (CSE) paragrafo unico, terzo periodo, della Carta sociale europea. Nello specifico, venivano richiamati gli articoli 116 e 147 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), come da ultimo interpretati dalle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, Matelly contro Francia e Association de Défense des Droits des Militaires (ADefDroMil) contro Francia. In estrema sintesi, con la sentenza n. 120 del 2018 la Corte: ha riconosciuto la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale; ha rinviato ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento; ha confermato la legittimità del comma 2 dell'articolo 1475 nella parte in cui ha stabilito il divieto per il personale militare di aderire ad altre associazioni sindacali, «divieto dal quale consegue la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse».
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.
C. 113 Panizzut.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, evidenzia che la proposta, di iniziativa parlamentare, è finalizzata a riconoscere la mototerapia quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.
  Procede dunque a descrivere il contenuto del provvedimento, nel testo risultante dall'approvazione di alcuni emendamenti da parte della Commissione Affari sociali, evidenziando che esso si compone di 4 articoli. In particolare, fa presente che l'articolo 1 prevede il riconoscimento e la promozione della mototerapia in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale. Allo scopo vengono richiamati gli articoli 2 e 3 della Costituzione, l'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Inserimento dei disabili), nonché, in armonia con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, gli articoli 25 e 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la legge n. 18 del 2009. Il successivo articolo 2 rimette ad un accordo adottato in sede di Conferenza Stato-regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge – su proposta del Ministro per le disabilità, sentiti l'autorità politica delegata per le politiche sulla famiglia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – la definizione delle linee guida per garantire un'uniforme regolamentazione e implementazione della mototerapia sul territorio nazionale. Nell'ambito delle linee guida dovranno essere disciplinati, in particolare, gli ambiti di applicazione e gli obiettivi dei progetti di mototerapia, le modalità di partecipazione e supervisione allo svolgimento dei progetti da parte del personale medico e sanitario e dai familiari, il coinvolgimento degli enti privati e del terzo settore operanti in quest'ambito, i compiti e le responsabilità dell'operatorePag. 38 motociclistico, i requisiti, le licenze ed i percorsi formativi che deve aver seguito, i protocolli di sicurezza e le misure igienico-sanitarie, i requisiti e le tipologie dei motoveicoli e delle attrezzature utilizzate, le disposizioni finali e transitorie. Passando a descrivere l'articolo 3 sottolinea che esso attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di promuovere l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da attuare con il coinvolgimento di enti privati, anche sportivi dilettantistici e del terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità. Viene poi stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 2, gli eventi e i progetti di mototerapia sono svolti nel rispetto delle indicazioni previste dalle linee guida medesime. Infine fa presente che l'articolo 4 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, con specifico riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge è riconducibile alla materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rispetto alla quale allo Stato compete la definizione dei principi fondamentali, spettando, invece, alle regioni la potestà di adottare una propria disciplina, che si muova pur sempre nell'ambito dei principi fondamentali vigenti in materia. In tal senso, ricorda che la sentenza n. 181 del 2006 della Corte costituzionale ha sottolineato come alla norma statale spetti di prescrivere criteri ed obiettivi, mentre a quella regionale di individuare gli strumenti concreti necessari a raggiungere quegli obiettivi. Fa presente dunque che, conformemente a tale impostazione, l'articolo 2 del provvedimento in esame – introdotto in sede referente – rimette la definizione delle linee guida volte a garantire una uniforme regolamentazione e implementazione della mototerapia sul territorio nazionale ad un accordo adottato in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 novembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 1458 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 novembre 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha avviato l'esame delle proposte emendative e fa presente che l'esame odierno riprenderà dall'emendamento Bonafè 1.8, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

  Paolo CIANI (PD-IDP) sottolinea come l'emendamento Bonafè 1.8 tratti uno dei punti più delicati del decreto-legge, relativo all'espulsione dello straniero già sottoposto a una misura di sicurezza detentiva. Ricorda infatti che gli stranieri che sono stati sottoposti a una misura detentiva, a conclusione della pena sono trasferiti nei centri di trattenimento per essere identificati in vista dell'espulsione e vengono trattenuti in tali centri non in espiazione di pena ma perché concretamente la misura amministrativaPag. 39 di espulsione non può essere eseguita attraverso il rimpatrio. Questa difficoltà di esecuzione dell'espulsione crea una moltitudine di irregolari e non – come li definisce il Governo – di clandestini. Evidenzia infatti che si tratta di persone che hanno già trascorso un periodo in carcere, che sono conosciute all'ordinamento e che pertanto non sono clandestine.
  Sottolinea come il tema dei centri di trattenimento sia molto delicato, come dimostrano i vari provvedimenti che su questo argomento ha approvato il Governo. Rammenta infatti sia le misure volte a costruire nuovi centri, sia le previsioni del decreto-legge in conversione attinenti all'ampliamento della capienza. In merito a queste ultime, che potrebbero comportare fino al raddoppio dei posti, si interroga sulla loro legittimità ritenendo che possano configurare una violazione dei parametri dettati dal Consiglio d'Europa sugli spazi vitali da assicurare ai soggetti trattenuti. Rammenta, infatti, che la Corte europea dei diritti dell'uomo, interrogata in merito al sovraffollamento delle carceri italiane, ha già condannato l'Italia e teme che anche le disposizioni sull'aumento della capienza dei centri, a spazi invariati, faranno la stessa fine. Si dice inoltre preoccupato anche dall'annuncio della costruzione di nuovi centri, uno per ogni regione, e si chiede dove e con quali modalità saranno costruiti. Sottolinea come dal suo punto di vista il problema non sia moltiplicare i luoghi di detenzione e trattenimento ma far sì che il provvedimento di espulsione possa essere eseguito attraverso il rimpatrio. Ritiene che, affinché ciò sia possibile, sia necessario stipulare accordi bilaterali con i Paesi di origine, pur nella consapevolezza che si tratta molto spesso di Paesi con i quali non è semplice o possibile intrattenere rapporti diplomatici. In conclusione, rammenta che ulteriori centri di trattenimento sono stati annunciati dal Governo in Albania: pur sottolineando come, quando si parla di accoglienza di persone, non sia opportuno fare considerazioni di ordine economico, si chiede quanto costeranno al nostro Paese questi centri bonus previsti dall'accordo con l'Albania.

  Alfonso COLUCCI (M5S), riallacciandosi alle ultime considerazioni dell'onorevole Ciani, fa presente alla Commissione che la Corte Suprema britannica ha appena dichiarato illegale il piano del governo inglese di deportare migranti in Ruanda, per esaminare in quel Paese la loro richiesta di asilo. Sottolinea come la Corte abbia bocciato proprio il modello che la Presidente Meloni pretenderebbe di applicare con l'Albania, attraverso il fantomatico accordo del quale il Parlamento non ha ancora contezza.
  Ricorda, inoltre, che anche la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha affermato che il memorandum tra Roma e Tirana solleva diverse preoccupazioni in materia di diritti umani e si aggiunge a una preoccupante tendenza europea verso l'esternalizzazione delle responsabilità in materia di asilo. Esprime perplessità per la creazione di un regime di asilo extraterritoriale ad hoc, si interroga sulla normativa da applicare agli stranieri detenuti nei centri dislocati in Albania e sulla loro libertà di movimento, auspicando che i parlamentari di maggioranza e il sottosegretario Molteni possano rispondere ad alcuni di questi quesiti. Invita dunque il Governo a ben valutare l'impatto di questa disciplina sul rispetto dei diritti umani ed a ben valutare l'opportunità di non inviare comunque in questi centri i soggetti più vulnerabili.

  Filiberto ZARATTI (AVS) chiede di sottoscrivere l'emendamento Bonafè 1.8, ritenendo che la proposta emendativa colga un punto importante del provvedimento, intervenendo sui diritti di difesa del detenuto straniero nella fase di espulsione successiva alla detenzione. Ribadisce infatti che la nostra Costituzione riconosce i diritti fondamentali a tutte le persone e non solo ai cittadini.
  Ricollegandosi all'intervento dell'onorevole Alfonso Colucci, conviene sull'utilizzo del termine «deportare» fatto dal collega, evidenziando che il Governo inglese intendeva proprio portare lo straniero in un altro Paese contro la propria volontà; non conviene, invece, con l'uso dell'espressione memorandum per qualificare l'accordo con Pag. 40l'Albania. Preferisce, infatti, parlare di «smemorandum», considerato che sembra che il Governo l'accordo se lo sia proprio dimenticato, non essendo ancora giunto in Parlamento. Ribadendo quanto già affermato nella precedente seduta, circa l'impossibilità di fondare la legittimità dell'accordo odierno su un precedente accordo del 1995, evidenzia come il presunto trattato ponga problemi di extraterritorialità, comporti ingenti costi e dunque imponga un esame parlamentare del disegno di legge di ratifica, come previsto dall'articolo 80 della Costituzione. Evidenzia altresì che lo «smemorandum» con l'Albania incide pesantemente non solo sulla disciplina del testo unico immigrazione, ma anche sul contenuto degli ultimi decreti-legge approvati: il c.d. decreto Sud, che prevede la costruzione di nuovi centri, e il decreto-legge attualmente al nostro esame. Per questa ragione ribadisce l'esigenza di sentire quanto prima il Ministro Piantedosi in Commissione Affari costituzionali, perché sono troppe le voci contrastanti che su questo accordo, e non solo, giungono dal Governo.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP), nel rilevare l'ambiguità della categoria dello straniero, fa presente che l'emendamento Bonafè 1.8 costituisce l'occasione per porre l'attenzione sulla difficile condizione del migrante che sia stato recluso in un istituto penitenziario e, una volta espiata la pena, trasferito in un centro per i rimpatri. Segnala infatti che, a causa di una cattiva gestione delle procedure, il migrante in stato di detenzione non viene identificato nel corso della sua permanenza in carcere e quindi successivamente alla sua scarcerazione, la detenzione prosegue ulteriormente in un centro per i rimpatri ai soli fini identificativi. Fa quindi presente che l'emendamento 1.8 è volto a prevedere che, quando mancano meno di tre mesi alla fine dell'esecuzione della pena, lo straniero sia messo nelle condizioni, eventualmente con il supporto di un interprete, di fornire le proprie generalità e di essere posto a conoscenza della misura dell'espulsione. Nel ritenere che i migranti non vadano penalizzati ulteriormente, evidenzia che la detenzione amministrativa che considera una fattispecie discutibile, se non limitata a brevi periodi, sarebbe ancor più grave se applicata in Albania. Evidenziando che in questo caso si verificherebbe l'extraterritorialità di una misura di detenzione amministrativa, considera indispensabile che l'intesa con l'Albania sia espressa in un accordo ratificato dal Parlamento, non essendo sufficienti le comunicazioni in Assemblea e le conseguenti risoluzioni di maggioranza. Nel far presente che inevitabilmente l'intesa con l'Albania comporterà dei costi vuoi per la realizzazione delle strutture vuoi per la missione di magistrati ed esponenti delle forze dell'ordine, rammenta che oltretutto in fase di esame del disegno di legge di bilancio non è possibile adottare atti che comportino nuove spese. Anticipando una richiesta che verrà avanzata in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi, chiede formalmente che il Parlamento venga coinvolto a pieno titolo, con l'esame di un disegno di ratifica. Sottolinea in conclusione che il trasferimento di 3 mila persone in Albania rappresenta un'inezia e costituisce esclusivamente un do ut des tra il presidente Rama, alla ricerca di sostegno all'adesione del suo Paese all'Unione europea, e la presidente Meloni, bisognosa di un appiglio alla sua fallimentare politica migratoria.

  Carmela AURIEMMA (M5S) interviene sull'ordine dei lavori per chiedere, anche in considerazione della diffusione su organi di stampa di commenti a livello europeo sull'accordo tra l'Italia e l'Albania, se il Ministro Piantedosi abbia dato indicazioni circa la sua partecipazione alla richiesta audizione in Commissione. Insiste sul punto, ritenendo in discussione la tutela delle prerogative dei parlamentari.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente che gli saranno comunicate prossimamente data e modalità della partecipazione del Ministro Piantedosi.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) interviene sull'ordine del lavori per associarsi alla richiesta della collega Auriemma, facendo presente che oggi il Ministro Piantedosi Pag. 41non era presente alla seduta di question time prevista in Assemblea.

  Nazario PAGANO, presidente, precisa che l'odierna assenza del Ministro Piantedosi è stata determinata dal fatto che non gli era stata rivolta alcuna interrogazione a risposta immediata. Dichiara di essere rimasto sorpreso da tale evenienza.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente che il Ministro Piantedosi avrebbe potuto utilizzare lo spazio della sua agenda originariamente dedicato al question time per venire in Commissione a rispondere alle domande dei componenti la Commissione in merito ai contenuti dell'accordo con l'Albania.

  Nazario PAGANO, presidente, ribadisce di essere rimasto sorpreso per il fatto che non sia stata rivolta al Ministro alcuna interrogazione, né da deputati della maggioranza né da deputati dell'opposizione.

  Filiberto ZARATTI (AVS), pur ritenendo legittimo lo stupore del presidente, sottolinea che, se il Ministro Piantedosi risponde ai question time con le stesse modalità con cui dà risposta alle richieste di audizione dei parlamentari, allora è stato un bene non aver presentato alcuna interrogazione. Ciò premesso, ritiene che non sia nella potestà di un ministro esprimersi nei confronti di una richiesta proveniente dal presidente di una Commissione parlamentare in modo così evasivo. Rinnova pertanto la richiesta di audizione.

  Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che l'interrogazione a risposta immediata, anche in ragione della ristrettezza dei tempi che caratterizzano il suo svolgimento, non è certamente la sede opportuna per discutere la questione posta.

  La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.8.

  Filiberto ZARATTI (AVS) evidenzia che l'emendamento a sua prima firma 1.9, riproponendo una questione già a lungo dibattuta nella seduta di ieri, è volto ad impedire che i soggetti minori non accompagnati siano sottoposti ai medesimi provvedimenti riservati agli adulti. Sottolinea il dovere di tutelare lo sviluppo dei minori, che per le loro caratteristiche specifiche non possono essere soggetti alle medesime regole degli adulti né tanto meno convivere con questi ultimi. Aggiunge che si tratta di ragazzi particolarmente vulnerabili ed in estrema difficoltà, dal momento che hanno visto e spesso subito violenze ed abusi, ai quali dobbiamo dare la possibilità di ricostruire una esistenza dignitosa, sottolineando che ciò costituirebbe anche un'occasione per la società di trarre beneficio dalle loro capacità. Fa presente di aver accennato in via informale al Sottosegretario Molteni alla disponibilità a svolgere insieme alla maggioranza un ragionamento unitario sulla questione dei minori, anche perché si tratta di numeri non enormi, che non comporterebbero grandi costi o problemi di gestione. A suo parere è in ballo una questione di umanità che insieme è possibile risolvere, anche con riguardo al problema dell'accertamento dell'età, sottolineando come i provvedimenti non siano immodificabili per destino. Nel ribadire il dovere di considerare anche i minori stranieri come titolari di diritti, riconoscendogli in particolare il diritto ad un futuro e ad una vita dignitosa, chiede al Governo e alla maggioranza di fare uno sforzo, ribadendo la disponibilità a discutere.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), approfittando dell'occasione per chiedere di poter sottoscrivere anche a nome del suo gruppo l'articolo aggiuntivo 6.01 del collega Zaratti, perché sia chiara fin d'ora l'intenzione del Partito democratico di sostenerlo, annuncia che è stata inviata al Presidente della Camera una lettera sottoscritta da tutti i gruppi di opposizione per chiedere che siano compiuti tutti i passi necessari affinché il testo dell'accordo con l'Albania sia trasmesso ufficialmente alle Camere e siano rispettate le prerogative dei parlamentari. Nel ritenere complicato anche per i colleghi della maggioranza procedere all'esame del decreto-legge senza conoscere Pag. 42nel dettaglio i contenuti dell'accordo, richiama l'articolo 80 della Costituzione, secondo cui «le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi». Sottolinea a tale ultimo proposito l'esigenza che, come già evidenziato nel corso della seduta di ieri, i parlamentari siano messi a conoscenza tra l'altro dei costi dell'accordo. Passando al merito, nel far presente che il provvedimento incide in maniera significativa sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati che avrebbero bisogno di un'attenzione speciale, sottopone al Sottosegretario Molteni la richiesta avanzata da molti comuni di disporre delle necessarie risorse per rinnovare i progetti di accoglienza in corso, di cui in molti casi sono destinatarie famiglie con minori. Sottolinea che in assenza di risorse si mettono a rischio oltre ai soggetti beneficiari anche i quasi 10 mila lavoratori qualificati che operano in tali progetti. Aggiunge che per affrontare la questione non bastano il panpenalismo e la logica repressiva messi in campo dal Governo ma servono significativi interventi di integrazione.

  Gianni CUPERLO (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per avanzare una proposta che dovrebbe consentire di sbloccare una situazione divenuta ormai paradossale. Fa quindi presente che secondo fonti autorevoli il testo dell'accordo, corredato degli allegati, sarebbe stato pubblicato sul sito del Governo albanese. Suggerisce pertanto al presidente di attivare le opportune richieste affinché il testo sia tradotto in italiano, eventualmente facendo ricorso a Google translate, in modo da rendere i cittadini italiani partecipi alla stessa stregua di quelli albanesi.

  Nazario PAGANO, presidente, ringrazia il collega Cuperlo per il suggerimento.

  Alfonso COLUCCI (M5S), riallacciandosi alle considerazioni appena svolte dal collega Cuperlo, dichiara di non essere soddisfatto da una traduzione in lingua italiana a mezzo di Google translate ma di pretendere la versione ufficiale siglata dal Governo, anche perché a quanto gli risulta sul sito albanese mancherebbero gli allegati, dove spesso si celano gli aspetti salienti di un accordo, a cominciare dai costi.

  Carmela AURIEMMA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 1.9, rilevando come il Governo riproponga anche in questo provvedimento la stessa impostazione manifestata con il cosiddetto decreto Caivano. In entrambi i casi si trattano i soggetti minori, che sono in una fase molto delicata della loro esistenza, come adulti. Rileva che lo stesso Governo è consapevole della gravità di tale scelta, dal momento che all'articolo 5 del decreto-legge in esame prevede un termine di novanta giorni al trattenimento di minori nei centri dedicati agli adulti. Sottolinea che tale impostazione, oltre a non essere accettabile per il Movimento 5 Stelle, è anche incompatibile con tutti gli studi pedagogici sull'argomento. Nel rilevare inoltre quanto alla condanna in caso di dichiarazione mendace della propria età che si tratta in molti casi di reato di necessità, considerate le condizioni dei Paesi di provenienza, ringrazia il collega Zaratti per aver posto la questione proprio all'inizio del provvedimento. Nel domandarsi se anche i minori potranno essere trasferiti nei centri realizzati su suolo albanese, ribadisce l'assoluta necessità di approfondire i contenuti dell'accordo, aggiungendo con riguardo alla notizia della pubblicazione del testo che evidentemente il Governo albanese ha più rispetto dei propri cittadini di quanto ne abbia il nostro Governo verso i cittadini italiani.

  Pasqualino PENZA (M5S), quanto alla certezza con riguardo all'età del soggetto straniero fa presente, anche alla luce della propria esperienza lavorativa che in molti Paesi non è attribuita alcuna rilevanza alla esatta data di nascita dei propri cittadini. Aggiungendo che è molto difficoltoso individuare e mettere in pratica procedimenti di accertamento dell'età, domanda se vi sia l'eventualità che tali operazioni siano svolte Pag. 43in Albania. Nel dichiarare che gli farebbe piacere ottenere una risposta, conclude che l'unica al certezza al momento è rappresentata dal dubbio.

  Paolo CIANI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 1.9 che interviene a modificare il comma 1 dell'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione al fine di specificare che il trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri ivi previsto sia disposto dal questore con riguardo allo straniero maggiorenne. Dichiara di essersi domandato per quale motivo tale specificazione non fosse stata introdotta già dall'estensore del testo unico e di essersi risposto che essa non era stata ritenuta necessaria in presenza di norme vigenti che dispongono un trattamento specifico destinato ai soggetti minori. Rileva quindi che l'emendamento del collega Zaratti non sarebbe stato necessario se il provvedimento in esame non avesse disposto di trattare i minorenni dai sedici anni in su alla stessa stregua di soggetti maggiorenni. Introducendo un inciso, segnala la diversa impostazione della politica carceraria nazionale che si prefigge il prolungamento della permanenza dei soggetti divenuti maggiorenni nelle strutture per minori fino al compimento del ventunesimo anno di età. Ai fini di dare un contributo alla riflessione, richiama inoltre i contenuti della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia nel 1991, la quale prevede che i minori siano collocati in istituti a loro dedicati, senza operare distinzione con riguardo al trattamento dei sedicenni. Evidenzia che la medesima Convenzione stabilisce il diritto del minore ad essere accolto come tale e sostenuto nel suo sviluppo, indipendentemente da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra, di origine nazionale, etnica o sociale, di situazione finanziaria o di nascita o da ogni altra circostanza. Aggiunge che, ai sensi della Convenzione, in tutte le decisioni che riguardano il soggetto minorenne deve prevalere il suo preminente interesse, come richiamato anche nel testo unico sull'immigrazione all'articolo 28. Nel ricordare anche il contenuto dell'articolo 31 della Costituzione, evidenzia che il superiore interesse del minore deve trovare attuazione a livello internazionale e nazionale e che pertanto le disposizioni del provvedimento in esame non sono compatibili con le richiamate norme di rango superiore. Nel ricordare che l'Italia è stata già richiamata a livello internazionale in ragione del trattenimento di soggetti minori in centri per adulti, con riguardo ai contenuti dell'accordo con l'Albania e ai commenti registrati anche a livello internazionale, si domanda se gli esponenti dell'Unione europea si esprimano sulle notizie di stampa o se a loro sia stato invece trasmesso un testo ufficiale. In quest'ultimo caso chiede che la medesima cortesia sia usata anche ai parlamentari italiani.

  Nazario PAGANO, presidente, in considerazione dell'orario, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta per consentire lo svolgimento della prevista riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea. Assicura al collega Riccardo Ricciardi, che ha chiesto di intervenire, che gli darà la parola in avvio della prossima seduta dedicata al provvedimento.

  La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 novembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.10.