CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 novembre 2023
196.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 170

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.
C. 1450 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Beatriz COLOMBO (FDI), relatrice, espone in sintesi i contenuti del disegno di legge in esame che reca l'autorizzazione alla ratifica e alla esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.
  Ricorda che, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, l'Accordo è finalizzato ad includere la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo SEE, dettandoPag. 171 in proposito disposizioni di dettaglio. Il Governo fa, inoltre, presente che in virtù del primo protocollo aggiuntivo è stato previsto un contributo finanziario supplementare a carico della Norvegia e a beneficio della Croazia per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014, mentre, in virtù dei rimanenti protocolli aggiunti, la Croazia è stata inclusa tra le Parti contraenti dell'Accordo tra la CEE e l'Islanda, firmato nel 1972, e tra le Parti contraenti dell'Accordo tra la CEE e la Norvegia, firmato nel 1973. Ricordo peraltro che l'Accordo SEE, firmato nel 1992, estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia (Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio – EFTA) le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno.
  Segnala che i due protocolli hanno inoltre previsto concessioni commerciali supplementari per i prodotti ittici a favore dell'Islanda e della Norvegia, tenuto conto dell'adesione della Croazia allo Spazio economico europeo. Ricordo che la Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013.
  Passando al testo dell'Accordo in esame fa presente che esso si compone di sette articoli e due allegati. In particolare, in base all'articolo 1 la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, mentre l'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli. Il medesimo articolo 2 introduce un addendum al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE in base al quale la Croazia è stata inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo.
  Ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante. L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.
  Rileva che l'articolo 5 concerne le competenze del Comitato misto istituito dall'Accordo SEE circa l'esame di qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo volta a trovare una soluzione accettabile per preservare il buon funzionamento dell'Accordo.
  Evidenzia che l'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo e alla sua entrata in vigore, mentre l'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, composto di quattro articoli, fa presente che gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre, infine, l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione.
C. 1451 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 172

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), relatrice, espone in sintesi i contenuti del disegno di legge in esame, presentato dal Governo alle Camere lo scorso 3 ottobre, che reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020. Ricorda che, come indicato nel preambolo dell'Accordo in esame, l'intesa mira a rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e nel settore dell'istruzione e dell'informazione.
  Segnala, preliminarmente, che per il settore dell'archeologia e della formazione superiore (università e le istituzioni dell'alta formazione artistica (AFAM)) sarà incoraggiata ogni forma di cooperazione e di scambio di informazioni ed esperienze, nonché l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e la reciproca messa a disposizione di servizi e facilitazioni per le attività delle missioni archeologiche operanti in entrambi i Paesi.
  Osserva che una particolare attenzione sarà accordata all'attività di prevenzione e repressione del commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione ai sensi degli accordi internazionali di cui entrambi i Governi sono Parti e ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali relative alla proprietà intellettuale, mentre per quanto riguarda il settore delle attività culturali, la cooperazione sarà orientata nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema e sarà promossa la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altri eventi. Saranno inoltre organizzate periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi.
  Evidenzia che per il settore ricerca sarà incoraggiata la cooperazione scientifica e tecnologica, sia nel settore delle scienze di base, sia delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico. Questa si realizzerà attraverso la mobilità di ricercatori, la condivisione di studi e documenti scientifici e tecnici e l'attuazione di progetti di ricerca in selezionate aree di comune interesse.
  Per quanto riguarda l'articolato dell'Accordo, fa presente che esso si compone di un preambolo e 6 articoli. Il preambolo illustra le finalità dell'Accordo e gli articoli successivi individuano l'oggetto dell'Accordo stesso.
  Nel dettaglio, riferisce che l'articolo 1 reca disposizioni riguardanti la cooperazione nel campo della cultura e delle arti e a tal fine individua i settori di più specifica competenza del Ministero della cultura.
  A sua volta, ricorda che l'articolo 2 disciplina la cooperazione nel settore dell'istruzione generale mentre l'articolo 3 reca norme sull'istruzione superiore, la ricerca scientifica e tecnologica. In particolare, per il settore della ricerca scientifica e tecnologica, il paragrafo 3 individua le modalità di cooperazione nei seguenti settori: a) lo scambio di ricercatori; b) lo scambio di informazioni, studi e documenti scientifici e tecnici; c) l'attuazione di progetti di ricerca e studi comuni in selezionate aree di comune interesse; d) l'organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.
  Rileva poi che l'articolo 4 concerne la cooperazione nel settore dell'informazione, mentre l'articolo 5 reca disposizioni sulla proprietà intellettuale. Al riguardo segnala che si stabilisce il rispetto delle legislazioni nazionali e del diritto internazionale applicabile in materia di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale e quindi anche in materia di diritto d'autore.
  Da ultimo, rileva che l'articolo 6 reca disposizioni di carattere generale. In particolare, per dare attuazione all'Accordo, il paragrafo 4 prevede l'istituzione di una Commissione mista incaricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni finanziarie e operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione.Pag. 173
  Passando al disegno di legge di ratifica, ricorda che esso consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 reca la copertura finanziaria mentre l'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.
C. 851 Davide Bergamini.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA), relatrice, espone in sintesi i contenuti della proposta di legge in titolo, nel testo risultante all'esito della fase emendativa, che si compone di tre articoli e reca modificazioni al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di rilevanza da attribuirsi ai costi di produzione ai fini della determinazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari nell'ambito dei contratti di cessione. Ricordando che essa contiene anche una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.
  Fa presente che l'articolo 1 interviene sull'articolo 2 del sopramenzionato decreto legislativo n. 198 del 2021 recante le definizioni. In particolare, il comma 1 del predetto articolo 2 individua le finalità per le quali si intende intervenire in materia di determinazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari nella tutela della produzione agricola nazionale e nel sostegno e nella stabilizzazione ai redditi delle imprese agricole, nonché di tutelare le filiere connesse. In particolare, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate alcune modificazioni: al comma 1 dell'articolo 2, è inserita la lettera o-bis contenente la definizione di «costi di produzione» intendendosi come tali i costi, sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base del costo delle materie prime, dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione, del costo dei mezzi tecnici e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali; al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo, è inserito un periodo nel quale si prevede che i costi di produzione devono essere tenuti in considerazione nella definizione dei prezzi nell'ambito del contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente. Al comma 5, del medesimo articolo 3, sempre a proposito di principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione si specifica che sono fatte salve le condizioni contrattuali [comprese quelle relative ai prezzi] definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sempre che rispettino i costi di produzione sostenuti di cui alla predetta lettera o-bis), dell'articolo 2, comma 1.
  Segnala poi che viene altresì modificato l'articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo citato specificando che per lo Pag. 174svolgimento delle sue attività, l'Autorità di contrasto deputata all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 198 del 2021, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF), chiede agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie – al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate – in particolare, con l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi.
  Segnala che l'articolo 2 del testo all'esame contiene una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Ai sensi del comma 1 il Governo è delegato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad adottare, in conformità alla normativa europea vigente e all'articolo 210-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, un decreto legislativo volto a disciplinare le filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica salute e benessere animale.
  Riferisce che il comma 2 individua i princìpi cui deve ispirarsi il predetto decreto legislativo, e cioè:

   a) indicazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere agroalimentari, con particolare attenzione al rispetto di alcuni obiettivi (diritti dei lavoratori, tutela della salute degli stessi e sicurezza nei luoghi di lavoro, condizioni morfologiche delle aree produttive, tracciabilità dei prodotti, benessere degli animali, utilizzabilità di tecniche di editing genomico ai fini del miglioramento dei parametri di sostenibilità ambientale);

   b) introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che realizzano progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari;

   c) previsione di agevolazioni e di incentivi per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere di cui al comma 1;

   c-bis) assicurare la piena compatibilità e coerenza, anche operativa, con gli strumenti legislativi vigenti in materia di Classyfarm, Sistema Qualità Nazionale Zootecnia e Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale.

  Ricorda inoltre che il comma 3 stabilisce che il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il comma 4 descrive l'iter di adozione dello schema del decreto legislativo. Il comma 5, infine, prevede che dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Evidenzia che nel corso della fase emendativa è stato inoltre aggiunto al testo in titolo un articolo 2-bis che prevede campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore, promosse da Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy. Tali campagne divulgative, nonché programmi di comunicazione istituzionale, sono volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare. Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri valutati in 500.000 euro per l'anno 2023.Pag. 175
  Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
C. 1341 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 novembre 2023.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, avverte che sono state presentate 365 proposte emendative al disegno di legge recante Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy (C. 1341 Governo). Avverte altresì che il fascicolo degli emendamenti è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 4).
  Ricorda innanzitutto che il disegno di legge in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e pertanto allo stesso risulta applicabile il regime di ammissibilità delle proposte emendative fissato dall'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, a norma del quale non sono ammissibili le proposte emendative che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e non corredate da idonea copertura finanziaria.
  Fa presente che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, da cui sono desumibili gli effetti ascritti a ciascuna delle disposizioni, in esso contenute.
  Avverte quindi che, tutto ciò considerato, sono da ritenere ammissibili, per i profili finanziari, tutte le proposte emendative presentate ad eccezione delle seguenti:

   Evi 4.8, che differisce dal 2023 al 2024 e dal 2024 al 2025 la dotazione iniziale (rispettivamente pari per ciascun anno a 700 e 300 milioni) del Fondo per il made in Italy e la relativa copertura finanziaria prevista per il 2023 a valere sui residui del Fondo patrimonio destinato e per il 2024 sul Fondo per il sostegno venture capital. La proposta emendativa risulta carente di copertura finanziaria per l'anno 2025 giacché sposta, tra l'altro, la copertura a valere sul Fondo per il sostegno venture capital dall'anno 2024 all'anno 2025, sebbene quest'ultimo non rechi per tale anno le occorrenti disponibilità (cap. 7344 del Ministero delle imprese, stanziamento 2025: 5 milioni);

   Centemero 4.11, che sostituisce la copertura disposta dal disegno di legge per l'anno 2024 con una diversa copertura di carattere eventuale, in quanto subordinata al consenso di soggetti privati (bancari) e comunque diversa da quelle tassativamente indicate dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, di contabilità e finanza pubblica;

   Colombo 4.17, comporta oneri privi di idonea copertura finanziaria, in quanto destinando risorse di parte capitale (peraltro prive di effetti sull'indebitamento netto) a spese di parte corrente relative alla formazione per il personale della pubblica amministrazione determina una dequalificazione della spesa e risulta privo di copertura in termini di indebitamento netto;

   5.2 Cappelletti, che incrementa di ulteriori 15 milioni di euro il Fondo rotativoPag. 176 di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 185 del 2000 da destinare all'imprenditoria femminile. La proposta emendativa risulta priva di compensazione, in quanto, pur incrementando, all'articolo 48, gli oneri autorizzati, non incrementa alcuna delle coperture ivi previste;

   6.1 Pavanelli, che incrementa, rispettivamente di 2 milioni per il 2023 e di 1 milione di euro per il 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6. La proposta emendativa risulta priva di compensazione in quanto, pur incrementando, all'articolo 48, gli oneri autorizzati, non incrementa alcuna delle coperture ivi previste;

   8.11 Pavanelli, che incrementa la dotazione del Fondo per la valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e da riciclo di 15 milioni. La proposta emendativa risulta priva di compensazione in quanto, pur incrementando, all'articolo 48, gli oneri autorizzati, non incrementa alcuna delle coperture ivi previste;

   8.05 Pavanelli, che istituisce un fondo con dotazione pari a 10 milioni nel 2023 e 2024. La proposta emendativa risulta priva di compensazione in quanto, pur incrementando, all'articolo 48, gli oneri autorizzati, non incrementa alcuna delle coperture ivi previste;

   8.011 Cattaneo, che istituisce un fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, senza provvedere alla copertura finanziaria degli oneri che ne derivano;

   9.2 Cavo, che proroga per ciascuno degli anni 2024 e 2025 la dotazione di 1,5 milioni di euro del Fondo per la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, senza provvedere alla copertura finanziaria degli oneri che ne derivano;

   14.4 Orrico, che sostituisce l'articolo 14, che autorizza la spesa di 1 milione di euro in conto capitale per l'anno 2024 per la costituzione di una Fondazione e di 500.000 euro di parte corrente a decorrere dal 2024 per il suo funzionamento. La proposta emendativa presenta una compensazione inidonea, in quanto, destinando tutte le predette risorse, ivi comprese quelle di conto capitale, al finanziamento degli oneri di parte corrente derivanti dal riconoscimento di borse di studio, comporta una dequalificazione della spesa per l'anno 2024;

   15.3 Peluffo, che dispone l'istituzione di specifici incentivi per la Collezione Storica ADI Compasso d'Oro senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   19.02 Mollicone, che amplia l'ambito di applicazione del credito di imposta previsto dall'articolo 1 della legge 31 maggio 2014, n. 83. Poiché il predetto credito d'imposta non opera nei limiti delle disponibilità, ad esso assegnate, il suo ampliamento, previsto dalla proposta emendativa, risulta suscettibile di determinare oneri privi di quantificazione e copertura;

   21.4 Manzi, che risulta carente di copertura finanziaria, in quanto, il Fondo per esigenze indifferibili, utilizzato a copertura, reca per l'anno 2023 una disponibilità residua pari al momento a circa 15 milioni di euro, non sufficiente alla copertura dell'onere indicato;

   22.01 Cattaneo, che estende l'ambito di applicazione del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Poiché il predetto credito d'imposta non opera nei limiti delle disponibilità ad esso assegnate, il suo ampliamento, previsto dalla proposta emendativa, risulta suscettibile di determinare oneri privi di quantificazione e copertura;

   22.02 Cattaneo, che, prevedendo una maggiorazione dei costi di ricerca e sviluppoPag. 177 deducibili ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021 (cd patent box), comporta oneri privi di quantificazione e copertura;

   8.011 Cattaneo, che, istituisce un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, senza provvedere alla copertura dell'onere che ne deriva;

   24.4 Evi, che imputando all'anno 2024, anziché all'anno 2023, un'autorizzazione di spesa senza modificare conseguentemente la copertura finanziaria di cui all'articolo 48, comporta maggiori oneri sull'esercizio 2024 privi di copertura finanziaria;

   24.01 Pavanelli, che comporta oneri privi di copertura finanziaria, in quanto introducendo, mediante l'inserimento dell'articolo 24-bis, un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per il sostegno dei mercati rionali, incrementa gli oneri autorizzati all'articolo 48, senza tuttavia modificare la relativa copertura finanziaria;

   28.5 Peluffo, che comporta oneri privi di idonea copertura finanziaria, in quanto incrementando un fondo di parte corrente utilizza a copertura le risorse di conto capitale del fondo di cui all'articolo 30, con conseguente dequalificazione della spesa;

   30.01 Cannata, che prevede l'istituzione delle denominazioni comunali di prodotti, tecniche e processi produttivi agroalimentari o gastronomici tradizionali (De.Co) e stabilisce che i comuni predispongano gli elenchi comunali dei propri prodotti, che devono essere aggiornati e trasmessi al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che, a sua volta, li inserisce in un elenco nazionale. La proposta emendativa risulta priva di idonea quantificazione e copertura, in quanto, pur prevedendo adempimenti di carattere obbligatorio a carico delle amministrazioni coinvolte, non provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri che ne derivano né prevede un'apposita clausola di invarianza finanziaria;

   30.08 Andreuzza, che istituisce il Fondo «Successione d'Impresa» presso il Ministero delle imprese e del made in Italy con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 senza provvedere alla copertura finanziaria degli oneri che ne derivano;

   40.01 Squeri, che riconosce alle imprese un credito di imposta per il periodo d'imposta relativo alle annualità 2024 e 2025 e utilizza a copertura le risorse derivanti dal parziale definanziamento del Fondo di cui all'articolo 4. Poiché detto fondo, non reca risorse per il 2025 e risulta privo di effetti sull'indebitamento netto a differenza degli oneri oggetto di copertura, la proposta emendativa risulta priva di copertura sull'indebitamento netto per l'anno 2024 e su tutti e tre saldi di finanza pubblica per l'anno 2025.

  Avverte inoltre che sono altresì da ritenere inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

   Colombo 4.17 che destina il 10 per cento della dotazione del Fondo nazionale del made in Italy alla formazione del personale della pubblica amministrazione per garantire una corretta pubblicazione e un tempestivo aggiornamento dei dati in formato aperto (c.d. open data);

   Romano 4.23 che prevede, con riferimenti ai bilanci degli anni 2021, 2022,2023, per le società di ogni tipologia, che gli ammortamenti degli investimenti realizzati negli anni 2020, 2021,2022, siano iscritti in bilancio ai soli fini fiscali;

   Di Mattina 8.01, limitatamente ai commi 3 e seguenti, che modificano la disciplina dei divieti di commercializzazione delle borse di plastica;

   Di Mattina 8.02 che prevede sia considerato sottoprodotto, equiparato ai fertilizzantiPag. 178 di origine chimica e utilizzabile a fini agronomici, il digestato prodotto da determinati impianti e obbliga le imprese che acquistino macchine agricole strumentali beneficiando di misure agevolative pubbliche ad utilizzare biocarburanti, biolubrificanti e grassi biodegradabili con determinate caratteristiche;

   Di Mattina 8.03 che modifica la disciplina dei divieti di commercializzazione delle borse di plastica;

   Peluffo 8.06 che prevede l'obbligo, in caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti, di utilizzare finestre comprensive di infissi degli edifici dotati di vetri marchiati CSI – UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697;

   Di Mattina 8.08 che modifica la disciplina nazionale per la riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

   Orrico 15.8 che incrementa il fondo per il funzionamento dei piccoli musei;

   Squeri 22.05 che modifica la disciplina della circolazione delle opere d'arte di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

   Romano 42.01 che prevede la disapplicazione delle pene previste dalla legge n. 150 del 1992 in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via d'estinzione in caso di esemplari d'antiquariato ante 1947.

  Avverte, infine, che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi è fissato alle ore 17 della giornata odierna.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 novembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.