CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 novembre 2023
196.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 88

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 9.05.

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.
C. 1515 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco FILINI (FDI), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, già approvato dal Senato, che è diretto ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari. Il mercato dei capitali italiano è infatti ancora Pag. 89sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate.
  Rileva come nell'elaborazione delle misure contenute nel disegno di legge, come segnalato anche nella relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge presentato al Senato, il Governo abbia fatto riferimento ad alcuni documenti predisposti negli anni scorsi, nei quali erano contenuti elementi informativi e suggerimenti operativi diretti a superare la situazione di sottodimensionamento sopra descritta. Per individuare opportuni strumenti di intervento il Governo italiano pro tempore, e nella specie il Ministero dell'Economia e delle Finanze, aveva commissionato una specifica ricerca all'OCSE che, in ottemperanza alla richiesta, ha pubblicato alla fine di gennaio del 2020 il report «OECD Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers (OECD Capital Market Series)». Successivamente è stato pubblicato (nel 2022) il Libro Verde su «La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita», che ha stimolato una consultazione pubblica ampiamente partecipata dagli operatori di mercato, dalle associazioni, nonché dagli esponenti del mondo accademico. Osserva come tali documenti costituiscano il riferimento di contesto fondamentale alla luce del quale interpretare le disposizioni in oggetto.
  Rinviando quindi alla documentazione predisposta dagli uffici e alla ampia documentazione istruttoria acquisita nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, avverte che nella presente relazione descriverà per sommi capi i contenuti del disegno di legge.
  L'articolo 1, modificato al Senato, intende ampliare i casi di esenzione dalla disciplina dell'offerta fuori sede. Con le modifiche apportate al Senato, l'esenzione è stata estesa a una fattispecie unica, ovvero all'offerta di vendita o di sottoscrizione di strumenti finanziari di propria emissione, ovvero di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, a condizione che siano emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, sempre che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000.
  L'articolo 2 è volto a modificare la definizione di PMI, ai fini della regolamentazione finanziaria, portando a 1 miliardo di euro la soglia di capitalizzazione massima prevista (rispetto all'attuale soglia di 500 milioni di euro di capitalizzazione che qualifica una impresa emittente quote azionarie come PMI).
  L'articolo 3 permette la dematerializzazione delle quote di PMI (piccole e medie imprese) e reca misure per disciplinarla. Si prevede così di semplificare le procedure nonché di ridurre i costi e gli oneri amministrativi legati all'emissione e al trasferimento delle quote in oggetto, specie in funzione di sviluppo del mercato dei capitali.
  L'articolo 4, modificato al Senato, riforma la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi, i quali riguardano da vicino le imprese che intendono aprirsi al mercato dei capitali. Si sopprimono obblighi che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati. Le riforme sono di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sono in armonia con l'evoluzione normativa a livello europeo.
  L'articolo 5 introduce, per le società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione – MTF, la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.
  L'articolo 6 prevede la soppressione della possibilità, attribuita alla Consob, di aumentare il flottante nelle ipotesi in cui un soggetto che detiene una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sia tenuto a ripristinare un flottante sufficientePag. 90 ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
  L'articolo 7 introduce delle modifiche a due articoli del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocazione di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.
  L'articolo 8 è volto a introdurre una serie di semplificazioni delle procedure di ammissione alla negoziazione, anche attraverso l'eliminazione di particolari requisiti per la quotazione. In particolare, viene soppressa la possibilità riconosciuta alla Consob di regolare con propri regolamenti i requisiti di alcune società in quotazione nonché di sospendere per un tempo limitato le decisioni di ammissione.
  L'articolo 9 introduce norme volte a chiarire i termini di decorrenza per l'approvazione del prospetto e a modificare il regime di responsabilità del collocatore.
  L'articolo 10 sopprime l'obbligo vigente di segnalazione alla Consob delle operazioni effettuate da parte degli azionisti di controllo.
  L'articolo 11, modificato al Senato, consente, ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società. In tale ipotesi, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea e il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, la predetta facoltà statutaria si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; inoltre, sempre per effetto delle predette modifiche, sono prorogate al 31 dicembre 2024 le misure previste per lo svolgimento delle assemblee societarie disposte con riferimento all'emergenza Covid-19 dal decreto-legge n. 18 del 2020, in particolare per quanto attiene l'uso di mezzi telematici.
  L'articolo 12, introdotto al Senato, intende disciplinare la presentazione delle liste da parte del consiglio di amministrazione delle società quotate in occasione del rinnovo degli organi apicali. Si consente allo statuto societario di prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del medesimo organo di amministrazione, purché, tra le altre condizioni, essa contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo. Viene disciplinato, in dettaglio, il numero dei consiglieri spettanti in base ai risultati ottenuti dalla lista dei consiglieri uscenti. La applicazione delle disposizioni introdotte è prevista a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025.
  L'articolo 13 incrementa da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.
  L'articolo 14, introdotto al Senato, modifica la disciplina del voto maggiorato recata dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) al fine di prevedere che gli statuti possano disporre l'attribuzione di un voto ulteriore – rispetto ai due voti, per ciascuna azione, previsti dalla disciplina vigente – alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo necessario, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Norme specifiche per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto e per il computo del periodo continuativo di titolarità delle azioni vengono disposte per i casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera.
  L'articolo 15 novella il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), estendendo agli Enti previdenziali privati e privatizzati la qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento.Pag. 91
  L'articolo 16 prevede misure volte a semplificare la disciplina delle Sicav (società di investimento a capitale variabile) e Sicaf (società di investimento a capitale fisso) in gestione esterna (c.d. eterogestite). Si modificano le disposizioni del TUF applicabili alle Sicav e Sicaf eterogestite al fine di chiarire che queste società non rientrano tra i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e allineare la disciplina di questi soggetti a quella prevista per i fondi comuni di investimento.
  L'articolo 17 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga alle norme del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
  L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'art. 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, innalzando il limite dell'attivo delle banche popolari da 8 miliardi di euro a 16 miliardi di euro.
  L'articolo 19, introdotto al Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti. La disposizione, a tal fine indica i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega, disciplina le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo, nonché il meccanismo di slittamento del termine di delega e-fissa i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.
  L'articolo 20 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti.
  L'articolo 21, come modificato nel corso dell'esame al Senato, reca norme relative alla disciplina del c.d. cooling off e cooling in, ossia, delle regole che disciplinano le restrizioni all'uscita del personale o dei membri degli organi direttivi che esercitano attività professionali nel settore regolamentato, e contribuiscono a rafforzare l'indipendenza delle Autorità, riducendo il rischio di conflitto di interessi e di interferenza dell'industria nelle attività di supervisione riducendo i termini per essi previsti.
  L'articolo 22, al fine di contrastare la diffusione di pubblicità svolta da soggetti non autorizzati, riconosce alla Consob la possibilità di vietare la diffusione di pubblicità riferibile a soggetti non autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento e di ordinare ai fornitori di connettività alla rete Internet la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da operatori finanziari abusivi.
  L'articolo 23 inserisce nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali. In sintesi, si permette al destinatario della lettera di contestazione di sanzioni di presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione, oggetto di valutazione della Consob, all'esito della quale l'Autorità può emettere una decisione con impegni vincolanti. In caso di mancato rispetto degli impegni presi, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento; sono individuati i casi in cui è consentita la riapertura, d'ufficio, del procedimento sanzionatorio da parte della Consob. Si rinvia a un provvedimento della Consob per la definizione delle regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione dei suddetti impegni.
  L'articolo 24 con una norma di interpretazione autentica, precisa che i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari, nel periodo precedente il trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all' Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, che prestano la consulenza Pag. 92in materia di investimenti, possono continuare a svolgere tale attività.
  L'articolo 25, modificato nel corso dell'esame al Senato, introduce modifiche alla disciplina, di cui alla legge n. 92 del 2019, avente ad oggetto l'insegnamento dell'educazione civica, al fine di inserire il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui al decreto-legge n. 237 del 2016.
  L'articolo 26 amplia l'operatività del Patrimonio Destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Rilancio). Le norme in commento prevedono che al fine di beneficiare degli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario, tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, le società risultanti da fusioni o scissioni possano utilizzare anche uno o più bilanci pro-forma, certificati da un revisore contabile; limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, sia consentito l'accesso agli interventi di Patrimonio Destinato anche alle società che sono sottoposte a indagini per reati da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, fermo restando il divieto di accesso – invece – per gli enti condannati o sottoposti a sanzione su richiesta.
  L'articolo 27, infine, reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della dematerializzazione delle quote di PMI – Srl (pari a 3,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023) e individua la relativa fonte di copertura finanziaria. L'articolo reca inoltre la clausola di invarianza finanziaria relativamente al resto del provvedimento.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) ringrazia il relatore Filini per la dettagliata ed interessante illustrazione del provvedimento. Chiede quindi alla Presidenza come si intenda procedere nell'esame del disegno di legge, anche a tal fine reputando importante conoscere quali siano state le posizioni assunte dai gruppi nel corso dell'esame presso il Senato.

  Marco OSNATO, presidente, in ordine alle decisioni su tempi e modalità di esame del disegno di legge, rinvia alla riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, già convocata alle ore 13.30 della giornata odierna. Auspica in ogni caso che l'iter del provvedimento possa essere spedito, anche tenuto conto dell'ampio materiale informativo acquisito dal Senato e già trasmesso da diversi giorni ai deputati della Commissione, ferma restando ovviamente l'esigenza di un dibattito ampio e approfondito. Segnala quindi che al Senato la maggioranza ha votato a favore del provvedimento, mentre le forze di opposizione si sono astenute.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) ritiene opportuno svolgere adeguamenti approfondimenti sul provvedimento – anche a tal fine analizzando la documentazione depositata in sede di audizioni presso il Senato – che giudica di notevole importanza, e rispetto al quale la domanda fondamentale da porsi è se le nuove disposizioni facilitino o meno la libertà di mercato.
  Si tratta di una infrastruttura normativa che da alcuni può essere giudicata risolutiva, ma che nello stesso appare divisiva, e sulla quale si registrano opinioni differenti anche all'interno della maggioranza stessa. Si riserva in ogni caso di intervenire nuovamente sui profili di merito del provvedimento.

  Enrica ALIFANO (M5S) ritiene opportuna una compiuta visione della documentazione depositata presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, che potrà mettere in luce i punti di interesse ma anche le numerose criticità del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, rammenta che il materiale acquisito nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato è stato inviato via mail a tutti i commissari già nel corso della scorsa settimana e che vi sono quindi le condizioni per un adeguato approfondimento dei temi in discussione. Ricorda in ogni caso che alle 13.30 di oggi è già convocata una seduta della CommissionePag. 93 in sede referente per proseguire l'esame preliminare del provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione. Parere su emendamenti)

  La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento trasmesse dalla XIV Commissione.

  Marco OSNATO, presidente, rammenta che La Commissione esamina oggi, ai fini del parere da rendere alla XIV Commissione, ulteriori proposte emendative di competenza relative alla Legge di delegazione europea 2022-2023 (C. 1342) presentate dai relatori presso la XIV Commissione (vedi allegato 1).
  Rammenta altresì che gli emendamenti sui quali la Commissione esprimerà parere favorevole si riterranno accolti dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, che potrà respingerli solamente per motivi di compatibilità con la normativa dell'Unione europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti sui quali invece la Commissione esprimerà un parere contrario non saranno esaminati dalla XIV Commissione. Potranno, in ogni caso, essere ripresentati in Assemblea.
  In sostituzione della relatrice Matteoni, formula quindi una proposta di parere favorevole sulle quattro proposte emendative presentate dai relatori, il cui contenuto brevemente illustra.
  Ricorda anzitutto che l'emendamento 5.3 introduce ulteriori principi di delega all'articolo 5, che recepisce la direttiva (UE) 2021/2167. La direttiva definisce un quadro e requisiti comuni per i gestori di crediti che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell'Unione, che agisce per conto di un acquirente di crediti e gli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, erogato da un ente creditizio stabilito nell'Unione (Titolo III). In tale quadro l'emendamento introduce due modifiche riguardanti i poteri sanzionatori da parte delle autorità competenti.
  In primo luogo con riferimento alla lettera f) che dispone, tra l'altro, che tra i principi e i criteri direttivi specifici da seguire nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, il Governo è tenuto a coordinare le modifiche introdotte in attuazione dell'articolo medesimo con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente o delle autorità, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni, l'emendamento 5.3, alla lettera a), espunge dall'articolo il riferimento al «rispetto dei limiti»; l'intervento sopra descritto appare conseguenziale alle modifiche di cui alla lettera b) che introduce quattro nuove lettere all'articolo 5 (da f-bis a f-quinquies) che contengono pertanto ulteriori principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare. In particolare il principio di cui alla neointrodotta lettera f-bis) si riferisce proprio ad aspetti concernenti i limiti sanzionatori. La lettera f-bis prevede infatti dei limiti edittali per le sanzioni amministrative indicate alla lettera f). La lettera f-ter) prevede che nei confronti dei soggetti che Pag. 94svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti si applichi quanto previsto dall'articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; ovvero la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati applicata dalla Banca d'Italia. La lettera f-quater) dispone di apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonché le pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva, ai crediti concessi, e ai relativi contratti stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti. La lettera f-quinquies) dispone di apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione di crediti e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonché di prevedere l'attribuzione alla Banca d'Italia del potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167.
  L'articolo aggiuntivo 9.017 inserisce nel testo del provvedimento un nuovo articolo 9-bis, che individua i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva UE 2022/2464 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità (cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), espungendo il richiamo della direttiva dall'Allegato A al disegno di legge. La direttiva (UE) 2022/2464 ha modificato una serie di atti legislativi previgenti dell'Unione al fine di rafforzare la normativa sulla rendicontazione non finanziaria, nell'intento di renderla più idonea alla transizione dell'Unione europea verso un'economia sostenibile. In particolare, si introducono requisiti di rendicontazione più dettagliati, garantendo che le grandi società e le PMI quotate siano tenute a pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità, quali diritti ambientali, diritti sociali, diritti umani e fattori di governance. Si auspica che l'obbligo per le aziende di divulgare tali informazioni aumenterà la responsabilità aziendale, eviterà discrepanze negli standard di sostenibilità e faciliterà la transizione verso un'economia verde. Con la proposta emendativa in esame si delega il Governo, tra l'altro: ad apportare alla normativa vigente le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione; a individuare la Consob quale autorità nazionale competente a esercitare poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dalle norme europee, nonché a esercitare i relativi poteri sanzionatori; ad attribuire al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze, tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e dalle disposizioni nazionali di recepimento; ad apportare le occorrenti modifiche alla normativa italiana di recepimento della direttiva relativa alle informazioni di carattere non finanziario, per tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità; ad esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto anche conto della fase di prima applicazione della Pag. 95nuova disciplina; ad adottare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da recepire, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti; a prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla CONSOB; a disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione tra la CONSOB e le Amministrazioni Pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie di sostenibilità ambientale, sociale, nonché della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, per agevolare le funzioni di vigilanza.
  L'articolo aggiuntivo espunge inoltre dall'Allegato A il numero 7, che fa riferimento alla direttiva (UE) 2022/2523, volta ad attuare a livello dell'UE la componente relativa all'imposizione minima della riforma in materia di tassazione internazionale dell'OCSE, rispetto alla quale il Governo è già stato delegato al recepimento con l'articolo 3, comma 1, lettera e), del disegno di legge di delega fiscale (legge n. 111 del 2023).
  L'articolo aggiuntivo 13.0.1 introduce l'articolo 13-bis, recante delega al Governo: 1) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività; 2) per l'attuazione della direttiva UE 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113). Il Regolamento UE 2023/1113 introduce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario (ad esempio, nome e numero di conto di pagamento) che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. L'emendamento individua puntualmente i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega. Nel dettaglio si tratta di: stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa con riguardo alle sanzioni o misure amministrative per le violazioni di cui all'articolo 29 del Regolamento UE 1113/2023, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per gli intermediari bancari e finanziari; in proposito, si ricorda che l'articolo 29 specifica che, in presenza di talune violazioni (ad esempio, omissione da parte del prestatore di servizi di pagamento dei dati informativi richiesti sull'ordinante e sul beneficiario; mancata attuazione di procedure efficaci basate sul rischio) gli Stati membri assicurano che le proprie sanzioni e misure amministrative comprendano quanto meno quelle di cui all'articolo 59, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 (che vanno dalla dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica e la natura della violazione a sanzioni pecuniarie fino a 5 milioni di euro); attribuire alla Banca d'Italia, per gli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal Capo VI del regolamento (UE) 2023/1113; apportare ogni modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, necessaria a includere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  Con l'articolo aggiuntivo 13.02 vengono introdotti criteri e principi direttivi volti ad assicurare l'adeguamento del nostro ordinamento ai contenuti del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività. Il regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell'emissione, nell'offerta al pubblico e nell'ammissione alla negoziazione di cripto-attività Pag. 96o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell'Unione, con alcune eccezioni sia soggettive (sono ad esempio esclusi i soggetti istituzionali come le Banche centrali e la BCE, ove agiscano in veste di autorità monetarie o alle altre autorità pubbliche degli Stati membri, e la BEI) sia oggettive (sono ad esempio escluse le criptoattività che rientrano nella definizione di attività finanziarie di altra natura tra le quali ad esempio strumenti finanziari, depositi, compresi i depositi strutturati, fondi – eccetto ove siano qualificabili come token di moneta elettronica –, prodotti pensionistici, ecc.). Sono introdotti diversi principi e criteri direttivi, tra i quali in sintesi si segnalano i seguenti: apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti; viene specificamente menzionata la necessità di prevedere le necessarie modifiche del decreto legislativo n. 141 del 2010, che attua la direttiva 2008/48/CE in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le cripto-attività; individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal Regolamento nonché come punti di contatto; prevedere forme di coordinamento tra queste autorità e l'IVASS, e attribuire loro il compito di predisporre la disciplina secondaria, i poteri di vigilanza e di indagine, quelli di adozione di provvedimenti cautelari e di intervento sul prodotto e quelli di trattamento dei reclami; disciplinare le sanzioni previste dal regolamento attribuendo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive secondo le previsioni del Regolamento. I principi di contengono disposizioni molto dettagliate in merito alla misura e ai limiti delle sanzioni medesime nonché in tema di coordinamento tra le medesime e quelle già previste a legislazione vigente, prevedendo che le due autorità suddette abbiano il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni. Si prevede inoltre l'introduzione di sanzioni penali, definendo, anche in tal caso, specifici obblighi informativi e di coordinamento; prevedere una disciplina della gestione delle crisi per gli emittenti di token collegati ad attività e per i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114 ed introdurre, ove opportuno, specifiche misure per la gestione delle crisi per i soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25.
  Vengono infine indicate, in specifici principi, le modalità di esercizio di alcune opzioni, consentite dal Regolamento agli Stati membri. In particolare si prevede di: escludere o ridurre il periodo transitorio per i prestatori di servizi per le cripto-attività qualora ciò sia necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi, nonché la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti; esercitare l'opzione in tema di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – IntervienePag. 97 la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.50.

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.
C. 1515 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Virginio MEROLA (PD-IDP) ritiene preliminarmente necessario sottolineare l'esigenza che, sul provvedimento, la Commissione svolga ulteriori approfondimenti rispetto al lavoro istruttorio condotto al Senato. Rammenta infatti che il testo del disegno di legge è stato modificato durante l'esame parlamentare, per essere poi corretto ulteriormente a seguito di un intervento del Ministero dell'economia.

  Marco OSNATO, presidente, rileva che tempi e modalità di esame del provvedimento potranno essere affrontati nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, già convocata al termine della seduta odierna.

  Virginio MEROLA (PD-IDP) rileva che quanto da lui evidenziato attiene a un profilo più specifico e di merito; esso riguarda la disposizione relativa alla lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate. In proposito reputa necessario lo svolgimento di adeguati approfondimenti, in particolare con riferimento ai presunti profili di incostituzionalità della disposizione. A suo avviso, le norme introdotte al Senato hanno indebolito quella che è stata una buona pratica già consolidata a livello internazionale. Rammenta in particolare che tale istituto non è proprio della sola area anglosassone, essendo già diffuso anche in Francia, in Germania e in Olanda.
  Ritiene inoltre che, al contrario di quanto affermato, tale prassi non riguardi esclusivamente le public companies ad azionariato diffuso, ma che coinvolga altresì le società ad azionariato ristretto, tanto più che la lista è poi sottoposta alla votazione da parte dell'assemblea dei soci. Su questo tema il suo gruppo ha peraltro diverse altre considerazioni da avanzare, rispetto alle quali auspica che possa svolgere un ampio e approfondito dibattito, reputando il provvedimento, per i restanti aspetti, frutto di un proficuo lavoro svolto presso l'altro ramo del Parlamento.

  Saverio CONGEDO (FDI) evidenzia che, nel corso dell'iter di approvazione del provvedimento al Senato, sono stati concessi ampi spazi di ascolto agli stakeholders e rileva che è stato svolto un dibattito ampio ed approfondito. Ritiene che, al di là di temi specifici su cui è richiesto un supplemento istruttorio, l'esame alla Camera possa proseguire speditamente, anche evitando ulteriori audizioni, che potrebbero costituire un mero duplicato di quanto già svolto presso l'altro ramo del Parlamento. Appare a suo avviso più utile un confronto con il Governo su specifiche questioni.

  Bruno TABACCI (PD-IDP) auspica che l'esame del provvedimento oggi all'esame della Commissione sia l'occasione per l'esercizio consapevole del mandato parlamentare, cui ciascuno in questa sede è chiamato. Chiede dunque di sapere se – così come avviene nel corso dell'esame della legge di bilancio, ove le audizioni vengono solitamente organizzate d'intesa tra le competenti Commissioni di entrambe le Camere – anche in questo caso le audizioni svolte dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato siano state concordate con la Commissione Finanze della Camera; poiché a lui non risulta che così sia avvenuto, ritiene che il sistema bicamerale consenta di svolgere presso la Camera una seconda lettura piena, tanto più ove il lavoro svolto presso il Senato appaia inappropriato.Pag. 98
  Il Governo ha infatti ritenuto di intervenire, con il provvedimento in esame, in un confronto in corso, con una parzialità assoluta, e non certo nel quadro di un intervento di carattere generale. Rileva al riguardo come appaia evidente che le norme introdotte siano finalizzate a rendere di fatto impossibile ad un consiglio di amministrazione uscente la presentazione della propria lista di candidati; la disciplina contenuta nel provvedimento in esame contiene infatti un insieme di regole strumentali le quali, di fatto, impediscono questa eventualità. Alla luce dei dubbi sollevati sulla costituzionalità di tale previsione, ritiene quindi necessario ascoltare altre voci di soggetti esperti in materia, anche al fine di valutare le ricadute della disposizione non solo sui soggetti in causa, ma sulle altre numerosissime società per azioni.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) ricollegandosi agli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, concorda sulla necessità di un supplemento istruttorio, soprattutto allo scopo di valutare la ricaduta delle norme su soggetti giuridici diversi da quelli, a suo avviso impropriamente, individuati dalla stampa specializzata e che hanno sui territori nei quali operano un impatto socio economico estremamente rilevante.

  Giulio CENTEMERO (LEGA) esprime il proprio rammarico sulla circostanza che, di una disposizione complessivamente migliorativa, siano stati evidenziati sugli organi di stampa esclusivamente i punti più controversi; ritiene in ogni caso che l'ampia istruttoria svolta dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato possa offrire una base solida sulla quale costruire la decisione parlamentare.

  Marco OSNATO, presidente, evidenzia che all'avvio dell'esame sul provvedimento sono state tempestivamente messe a disposizione dei colleghi della Commissione le risultanze delle numerose audizioni svolte al Senato, da cui è possibile evincere le motivazioni che hanno condotto all'approvazione della norma menzionata dai colleghi; a suo avviso tale approvazione non appare strumentale, bensì riflette l'attività istruttoria già svolta.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, e tenuto conto che sta per avere inizio la seduta congiunta con la Commissione Attività produttive, avverte che il seguito dell'esame preliminare del provvedimento è rinviato ad altra seduta, così come la riunione dell'Ufficio di Presidenza.

  La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI