CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 novembre 2023
196.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 10

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 8 novembre 2023. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI. – Interviene il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

  La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.
C. 836 Molinari.
(Parere alla Commissione VII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Silvio LAI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 836 e rilevato che:

    sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

     il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

     l'articolo 4, comma 3, l'articolo 8, comma 1, e l'articolo 9, commi 3 e 4, contengono riferimenti al “Ministero per lo sport e i giovani”; in proposito si ricorda che attualmente è competente in materia il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri al quale è preposto il Ministro senza portafoglio per lo sport e i giovani;

     l'articolo 7, comma 2, stabilisce i principi e criteri direttivi per l'esercizio Pag. 11della delega in materia di agevolazioni per la gestione di strutture sportive; in particolare si prevede la “possibilità di deroga agli strumenti e alle norme urbanistiche per l'attuazione degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 6” (lettera a); si tratta di impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport che possono essere recuperati e ampliati dalle società sportive a partecipazione popolare); la “quantificazione degli oneri urbanistici” (lettera b); la “determinazione delle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi impianti sportivi” (lettera c); la “previsione di contributi patrimoniali in favore dell'ente concedente” (lettera d); la “detraibilità ovvero deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o della realizzazione di nuovi impianti sportivi” (lettera e); in proposito, si rileva che i criteri direttivi richiamati appaiono piuttosto costituire oggetti di delega, in contrasto con il paragrafo 2, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere l'oggetto della delega dai principi e criteri direttivi; si rileva inoltre che il principio direttivo di cui alla lettera e) appare prefigurare, per il Governo, nell'attuazione della delega, la scelta tra diverse opzioni (detraibilità ovvero deducibilità fiscale), andrebbe pertanto approfondita anche sotto questo profilo la portata normativa del principio;

     l'articolo 9, comma 3, nel disciplinare costituzione e iscrizione al registro degli enti di partecipazione popolare sportiva, dispone che la “durata massima dell'incarico è di dodici mesi”; in proposito dovrebbe essere precisato a quale incarico ci si riferisca;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 3, dell'articolo 7, comma 2, dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 9, commi 3 e 4.».

  Il ministro Andrea ABODI segnala che il Governo ha presentato nel corso dell'esame in sede referente in Commissione gli emendamenti 6.4 e 7.3 che sopprimono gli articoli 6 e 7; la materia delle agevolazioni per la realizzazione delle strutture sportive sarà infatti oggetto di un apposito provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica. In tal senso si va incontro ad alcuni dei rilievi del parere.

  Alfonso COLUCCI, nel ringraziare il ministro per l'informazione resa al Comitato, esprime le sue perplessità sull'indeterminatezza del principio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), che prevede la possibilità di deroga agli strumenti e alle norme urbanistiche per l'attuazione degli interventi sulle strutture sportive. Tale indeterminatezza infatti rischia di pregiudicare il rispetto di valori costituzionalmente garantiti come quello della tutela del paesaggio.

  Ingrid BISA chiede che al parere che sarà trasmesso alla Commissione cultura sia allegato il resoconto della seduta, alla luce della rilevanza delle dichiarazioni del Ministro.

  Alfonso COLUCCI chiede se sia possibile per il Comitato esaminare nuovamente il provvedimento nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti.

  Bruno TABACCI, presidente, segnala che il resoconto della seduta è pubblico e come tutti i resoconti degli organi parlamentari costituisce parte integrante dei lavori parlamentari; il parere del Comitato dovrà quindi essere necessariamente letto in combinato disposto con gli elementi emersi nel corso della seduta. Ricorda poi che, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento le Commissioni trasmettono al Comitato per l'espressione del parere i progetti di legge contenenti norme di delegazionePag. 12 legislativa al momento dell'adozione del testo base o, in mancanza, al termine dell'esame preliminare. Per questo il Comitato si esprime nella seduta odierna sul testo prima della votazione delle proposte emendative richiamate dal Ministro; non è invece prevista, per i progetti di legge delega, la possibilità di un doppio parere, aspetto che potrebbe peraltro essere oggetto di approfondimento nell'ambito della discussione in corso sulla riforma del Regolamento della Camera.

  Valentina BARZOTTI ritiene che il parere dovrebbe comunque contenere dei riferimenti alle dichiarazioni del Ministro.

  Silvio LAI, relatore, ribadisce che il Comitato è chiamato ad esprimersi sul testo attuale, prima della votazione degli emendamenti. In tal senso devono essere mantenuti fermi i rilievi critici sulla delega di cui all'articolo 7. Se poi nel corso dell'iter sarà approvato l'emendamento del Governo che sopprime tale articolo, questa approvazione potrà anche costituire recepimento dell'osservazione del Comitato. Ciò premesso, ritiene che, nel mantenere ferma la parte dispositiva della proposta di parere, le premesse possano essere integrate con un ultimo capoverso nel quale si dia conto della presentazione da parte del Governo degli emendamenti richiamati dal Ministro. Riformula quindi in tal senso la proposta di parere.

  Il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore (vedi allegato).

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
C. 1341 Governo.
(Parere alla Commissione X).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo DE CORATO, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 1341 e rilevato che:

   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

    il disegno di legge, trasmesso per il parere al Comitato in ragione della presenza, all'articolo 13, di un'autorizzazione alla delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    il comma 1 dell'articolo 7, prevede l'adozione di misure di sostegno alla filiera del legno da parte del Ministero delle imprese “d'intesa” con il Ministero dell'agricoltura; in proposito, si ricorda però che il paragrafo 4, lettera p), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 dispone che “nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici, sono usati, a seconda dei casi: 1) il termine ‘intesa’ per le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali); 2) il termine ‘concerto’ per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)”;

    il comma 1 dell'articolo 25 istituisce una certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero, prevedendo che la certificazione sia rilasciata da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di una tariffa approvata e di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura; al riguardo, potrebberoPag. 13 costituire oggetto di precisazione nel testo le modalità di individuazione dell'organismo unico di accreditamento nazionale;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    il comma 2 dell'articolo 10, nel recare disposizioni per l'individuazione di aree di interesse strategico nazionale per la produzione di materia prime critiche nel settore della ceramica, prevede, tra le altre cose, al comma 2, l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di attuazione del PNRR; in proposito, si ricorda che il Comitato ha segnalato l'esigenza di circoscrivere meglio la portata di tali poteri sostitutivi (si veda in proposito, il parere reso nella seduta del 16 giugno 2021 sul disegno di legge C. 3146 di conversione del decreto-legge 77 del 2021);

    il comma 2 dell'articolo 16 modifica le complessive attribuzioni del Ministero della Cultura, venendo ora a riferirle non solo ai beni culturali materiali ma anche – e in ciò risiede la novità – a quelli immateriali; viene conseguentemente modificata la disciplina relativa alle aree funzionali del Ministero: si inserisce entro queste ultime lo svolgimento delle funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione, anche in chiave economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale, espungendosi dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la categoria dei beni ambientali (che rifluiscono nelle attribuzioni di altri Ministeri, a cominciare dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste); a questo proposito si segnala che anche l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023 interviene sull'articolazione organizzativa e le aree funzionali del Ministero della cultura;

    il provvedimento risulta corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) ma non di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 7, comma 1 e dell'articolo 25, comma 1;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 10, comma 2 e l'articolo 16, comma 2.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.40.