CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 novembre 2023
196.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 72

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
C. 752-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Rebecca FRASSINI (LEGA) relatrice, ricorda preliminarmente che la Commissione Bilancio ha esaminato il testo del provvedimento risultante dall'esame delle proposte emendative approvate in sede referente nella seduta dello scorso 24 ottobre, esprimendo un parere favorevole con cinque condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e un'osservazione.
  Fa, quindi, presente che, nella seduta del 25 ottobre 2023, la Commissione Agricoltura ha concluso l'esame in sede referente, recependo le suddette condizioni e approvando gli emendamenti 3.101 e 10.101 del relatore che, in ragione del loro tenore ordinamentale, non presentano profili problematici di carattere finanziario.
  Tutto ciò considerato, nel ritenere che il testo all'esame dell'Assemblea non presenti, per quanto di competenza, aspetti problematici, propone di esprimere parere favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Rebecca FRASSINI (LEGA) relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 2.2000 e 8.2000 della Commissione.
  Evidenzia che talune proposte emendative recano nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria. A tal riguardo segnala, in particolare, l'articolo aggiuntivo Vaccari 6.01000, che, nel prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un esonero dai versamenti contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti – nella misura del 100 per cento per un periodo massimo di trentasei mesi e in misura decrescente nei successivi ventiquattro mesi – in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarantuno anni che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali, non quantifica tuttavia gli oneri che derivano da tale esonero contributivo né individua la relativa copertura finanziaria.
  Richiama, inoltre, l'emendamento Vaccari 7.1, che, nel modificare l'articolo 7, prevede che gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, di terreni qualificati come agricoli, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, siano esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale e che ad essi si applichi altresì l'imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro. Posto che l'emendamento tra l'altro sopprime le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7, che ne recano la copertura finanziaria, rileva che la proposta emendativa è suscettibile di determinare oneri privi di quantificazione e di copertura finanziaria.
  Segnala poi l'articolo aggiuntivo Vaccari 7.01000, che, nel prevedere la concessione, in favore dei giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, di un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali, e valuta i relativi oneri in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, Pag. 73non ne individua tuttavia la corrispondente copertura finanziaria.
  Analogamente, rileva che l'articolo aggiuntivo Vaccari 9.01000, nel prevedere che, in relazione alle attività esercitate dai giovani imprenditori agricoli dirette alla fornitura di determinati beni e servizi, il reddito che ne consegue sia determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 15 per cento, non quantifica tuttavia gli oneri che derivano da tale regime fiscale agevolato né individua la relativa copertura finanziaria.
  Richiama, quindi, l'emendamento Vaccari 10.100 che, nel prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, che potrà altresì avvalersi della collaborazione del CREA e dell'ISMEA, autorizza per le attività dell'Ufficio la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dal 2023, senza tuttavia individuare i necessari mezzi di copertura finanziaria.
  Fa presente, poi, che l'articolo aggiuntivo Vaccari 11.01000, nel prevedere la concessione, in favore dei giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, di un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali, non quantifica tuttavia gli oneri che derivano da tale credito di imposta né individua la relativa copertura finanziaria.
  Da ultimo, osserva che l'articolo aggiuntivo Zaratti 11.01001, nel prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento sui prodotti e alimenti ottenuti delle imprese giovanili agricole con procedure e metodi di produzione agricola biologica, non quantifica gli oneri che derivano dall'applicazione di tale aliquota agevolata né individua la relativa copertura finanziaria.
  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse, compresi gli emendamenti 2.2000 e 8.2000, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, preso atto della valutazione espressa dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 6.01000, 7.1, 7.01000, 9.01000, 10.100, 11.01000 e 11.01001, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 1458 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA) relatrice, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, che dispone la conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero Pag. 74dell'interno, è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Passando ad esaminare i profili di interesse della Commissione, rileva preliminarmente che le disposizioni dell'articolo 1 recano disposizioni procedurali concernenti le modalità di espulsione di stranieri per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sicurezza dello Stato. Con riguardo ai profili finanziari, la relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'attuazione delle disposizioni previste dal presente intervento è effettuata con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tanto premesso non formula osservazioni considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.
  Evidenzia, poi, che l'articolo 2 consente, per un periodo rispettivamente minimo e massimo di due e quattro anni, l'assegnazione in posizione di fuori ruolo presso gli uffici delle rappresentanze, diplomatiche e consolari, all'estero di un contingente massimo di 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Fa presente che a tale personale viene riconosciuto il trattamento economico previsto dall'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri per l'attività di servizio all'estero per le qualifiche, rispettivamente, di assistente amministrativo e di coadiutore. Allo stesso personale continua ad essere corrisposto il trattamento economico per il servizio prestato in Italia con oneri a carico a carico dell'amministrazione di appartenenza. Rileva che a tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 125.000 per il 2023 e di euro 3.700.000 annui a decorrere dal 2024, come indicato al comma 4. Al riguardo, pur considerati gli elementi e i dati forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare gli importi della spesa autorizzata dalla disposizione, osserva che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che, stante il previsto ricorso all'istituito del fuori ruolo, per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale, venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, come avvenuto in analoghe circostanze.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2, comma 4, fa fronte ai predetti oneri pari a 125.000 euro per l'anno 2023 e di 3,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, dal momento che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 presentato in prima lettura al Senato. In proposito, prende altresì atto che la relazione tecnica allegata al presente provvedimento precisa che la spesa autorizzata è riconducibile all'attuazione di obblighi internazionali assunti dal nostro Paese a seguito dell'adesione alla Convenzione di Schengen nonché di quelli discendenti da atti dell'Unione europea relativi alla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nella medesima area di libera circolazione, senza pregiudizio dell'attività di ratifica di ulteriori trattati internazionali, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate nell'ambito del richiamato accantonamento dei fondi speciali.
  Rileva poi che le disposizioni dell'articolo 3 intendono accelerare le modalità esecutive dei provvedimenti di allontanamento dello straniero, specificando che, quando la «domanda reiterata» è presentata nella fase di esecuzione, il questore proceda con immediatezza all'esame preliminare e ne dichiari l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. In proposito, rileva come la relazione tecnica chiarisca che le attività esecutive dei provvedimenti di allontanamento, già convalidati dall'autorità giudiziaria, sono assicurate nel contesto delle attività ordinariamente svolte dalle strutture coinvolte Pag. 75e sostenute con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non formula osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Segnala, poi, che le disposizioni dell'articolo 4 recano norme procedurali concernenti la presentazione della domanda di protezione internazionale e la sospensione dell'esame per allontanamento ingiustificato. Ricorda che, in ordine ai profili finanziari, la relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'attuazione delle disposizioni previste dal presente intervento è effettuata con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo non formula osservazioni considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.
  Per quanto concerne l'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono modifiche alla disciplina in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore. In particolare, si stabilisce che in situazioni di momentanea mancanza di strutture di accoglienza per minori, incluse quelle temporanee, il prefetto può ordinare l'inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione specifica dei centri di accoglienza per adulti, per un periodo massimo di novanta giorni. Si prevede inoltre la possibilità per il giudice di disporre l'espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età. In relazione alla procedura di identificazione dei minori, è introdotta la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, di ordinare l'effettuazione di misurazioni antropometriche o di altri esami sanitari, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l'età, informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne autorizza l'attuazione in forma scritta ovvero, in casi di particolare urgenza, oralmente con successiva conferma scritta.
  Fa presente che la relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per le seguenti ragioni. Quanto all'accoglienza di minori di età non inferiore a sedici anni, la relazione tecnica stima un onere pari a 3.846.796,80 euro, secondo la relazione medesima, l'attività trova copertura sul capitolo 2351, piano di gestione 2, che presenta attualmente una disponibilità pari a 84,6 milioni di euro e, quindi, sussiste la necessaria capienza di risorse adeguate all'espletamento delle attività ordinariamente previste. Quanto all'introduzione dell'espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età, la relazione tecnica afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri in quanto le risorse disponibili a legislazione vigente sono sufficienti a garantire lo svolgimento delle relative attività istituzionali connesse all'identificazione e alla successiva esecuzione dell'espulsione. Circa la fissazione del termine di sessanta giorni entro il quale deve essere eseguito l'accertamento socio-sanitario dell'età, la relazione tecnica afferma che la disposizione riveste carattere meramente ordinamentale, in quanto la disposizione non determina un incremento dei soggetti da sottoporre ad esame socio-sanitario né prevede ulteriori accertamenti. Circa la fissazione del termine di novanta giorni per la costituzione delle équipe multidisciplinari e multiprofessionali, la relazione tecnica afferma che la norma si limita a fissare un termine per organismi già previsti dalla normativa vigente.
  Per l'esecuzione di rilievi antropometrici e altri accertamenti sanitari, inclusi quelli radiografici, la relazione tecnica stima un onere complessivo annuale di 320.692,28 euro che può essere sostenuto con imputazione al capitolo 2353, piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il quale presenta le sufficienti disponibilità.Pag. 76
  Alla luce di tale quadro, segnala l'opportunità di acquisire indicazioni dal Governo in ordine ad alcuni elementi considerati nelle stime della relazione tecnica. In primo luogo, con riguardo alla quantificazione dell'onere relativo all'accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture governative, rileva come la relazione tecnica consideri come parametro di riferimento per la stima il costo relativo all'accoglienza degli adulti nei centri governativi dedicati, pari ad euro 39,03 pro capite/pro die, mentre il costo per l'accoglienza di un minore nelle strutture ricettive temporanee è pari ad euro 60 pro capite/pro die. In merito all'utilizzo del parametro più basso evidenzia delle perplessità determinate dal fatto che l'accoglienza di un minore potrebbe comportare oneri maggiori rispetto a quelli relativi all'accoglienza degli adulti. Sul punto osserva come andrebbero acquisiti maggiori elementi di quantificazione. Inoltre con riferimento alla quantificazione dell'onere per l'esecuzione di rilievi antropometrici e altri accertamenti sanitari, inclusi quelli radiografici, evidenzia che la relazione tecnica nella stima ha considerato solo i costi relativi alla prestazione dello studio dell'età ossea. In proposito fa presente che andrebbero forniti chiarimenti su quali «altre prestazioni sanitarie» potrebbero essere richieste dall'autorità di pubblica sicurezza al fine di determinare l'età del minore e quali siano i relativi oneri.
  Infine, con riferimento a talune delle predette attività, rileva che la relazione tecnica afferma la neutralità basandosi sulla disponibilità di risorse a bilancio. In proposito, poiché gli stanziamenti dovrebbero essere stati costruiti secondo il criterio della legislazione vigente, evidenzia come sembrerebbe utile chiarire le ragioni per le quali risultino risorse disponibili in misura sufficiente a coprire nuovi adempimenti.
  Con riferimento all'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riguardano la disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, limitatamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. In merito ai profili finanziari, rileva come la relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'acquisizione e il riscontro della documentazione prodotta dai professionisti o dalle organizzazioni datoriali individuati dalla norma sono effettuate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rammenta che ad una disposizione di tenore analogo, riferita alla verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e limitata al triennio 2021-2023, non sono stati ascritti effetti finanziari. Tutto ciò considerato non formula pertanto osservazioni sulle norme in esame.
  Fa presente, poi, che le disposizioni dell'articolo 7 introducono la possibilità di derogare, a determinate condizioni, ai limiti di capienza previsti per i centri governativi di accoglienza e nelle strutture temporanee di accoglienza, nonché modificano l'elenco delle condizioni soggettive di cui tenere specificamente conto nell'ambito delle misure di accoglienza, facendo riferimento alle «donne» in generale e non alle sole «donne in stato di gravidanza». LE norme consentono altresì di realizzare o ampliare le strutture ricettive temporanee riservate ai minori stranieri non accompagnati, in deroga al limite di capienza, nella misura massima del cinquanta per cento.
  Rileva che la relazione tecnica afferma che gli interventi in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli stessi sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In proposito, con riferimento alla deroga ai limiti di capienza dei centri di accoglienza governativi e delle strutture temporanee di accoglienza CAS e CAS-minori, non formula osservazioni in considerazione del fatto che, come precisato dalla relazione tecnica, l'ampliamento dei posti è una facoltà che viene esercitata nell'ambito delle attuali convenzioni con i Pag. 77soggetti gestori delle strutture citate nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente e che alle nuove disposizioni, in quanto inserite nel testo del decreto legislativo n. 142 del 2015, risulta applicabile la clausola di neutralità recata dall'articolo 29 del decreto medesimo.
  In merito all'integrazione del novero delle persone portatrici di esigenze particolari includendovi tutte le donne e non solo quelle in gravidanza, la relazione tecnica afferma che alle persone cui si applica la norma viene garantito l'accesso prioritario nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione – SAI, alla seconda fase dell'accoglienza degli immigrati, nel limite dei posti disponibili. Rileva che tale ricostruzione parrebbe presupporre che non vi siano altri oneri connessi all'accoglienza delle persone vulnerabili. Tuttavia, rammenta che l'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015, integrato dalla norma in esame, dispone che «le misure di accoglienza previste dal presente decreto» devono tener conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, in quanto trattandosi infatti di misure che, al sussistere dei relativi presupposti, risultano di carattere obbligatorio e non differibile, la loro applicazione a una platea più ampia potrebbe richiedere il rifinanziamento delle pertinenti voci di spesa. In proposito, a suo avviso, andrebbero dunque acquisiti ulteriori chiarimenti da parte del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1, lettera a), ultimo periodo, dell'articolo 7 dispone che ai componenti della commissione tecnica per la definizione delle modalità attuative delle deroghe relative ai parametri di capienza dei centri e delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, di cui si prevede l'istituzione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non siano corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, in ordine alla formulazione letterale della disposizione, non ha osservazioni.
  Con riferimento all'articolo 8, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, può essere assicurato dal prefetto fino al 31 dicembre 2025. A tal fine le norme, per le attività in esame, stabiliscono limiti massimi di spesa pari a euro 500.000 per l'anno 2023 e a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al riguardo non formula osservazioni in considerazione del fatto che l'onere è limitato all'entità delle risorse sopra indicate, che saranno ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministero dell'interno e che l'assistenza prefettizia ai comuni, essendo configurata come una possibilità e non come un obbligo, potrà essere contenuta nel limite delle risorse stesse. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 4 dell'articolo 8 fa fronte ai predetti oneri, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'interno. Al riguardo non formula osservazioni, dal momento che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 presentato in prima lettura al Senato.
  Per quanto riguarda l'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma incrementa il contingente di personale delle Forze armate dell'Operazione «Strade Sicure» di 400 unità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del Paese. A tal fine rileva che viene autorizzata la spesa complessiva di euro 2.819.426 euro, di cui euro 2.576.071 per il 2023 ed euro 243.355 per il 2024. Al riguardo non formula osservazioni tenuto conto che gli oneri recati dalla disposizione appaiono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa. Prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di quantificazione,Pag. 78 nonché delle valutazioni a tal fine forniti dalla relazione tecnica che appaiono nel complesso confrontabili con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe precedenti disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nell'Operazione «Strade sicure». In particolare, rileva come la relazione tecnica evidenzi che con riguardo alle spese di funzionamento, quantificate complessivamente in euro 728.364, a conferma della diversa incidenza della disposta autorizzazione di spesa sugli esercizi finanziari 2023 e 2024, precisa che una sua quota, pari ad euro 243.355, in ragione di specifiche tempistiche tecnico-amministrative sarà sostenuta nel 2024. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dell'articolo 9 fa fronte ai predetti oneri, pari a 2.576.071 euro per l'anno 2023 e a 243.355 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo non formula osservazioni, dal momento che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 presentato in prima lettura al Senato.
  Con riferimento all'articolo 10, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma incrementa di euro 15.000.000 per il 2023 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia, secondo una ripartizione definita della medesima disposizione con riguardo ai singoli corpi di polizia interessati. Al riguardo non formula osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma risultano limitati all'entità del disposto stanziamento. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 10 fa fronte ai predetti oneri, pari nel complesso a 15 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021. Al riguardo, osserva che il Fondo in parola reca per l'anno 2023 una dotazione iniziale di 169.708.157 euro e che dalle somme iscritte nel relativo capitolo di bilancio, come si ricava da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, è stato detratto, in corrispondenza della data di emanazione del presente decreto-legge, un importo equivalente a quello ora oggetto di copertura. Tutto ciò considerato, nel rilevare che sul Fondo oggetto di riduzione residuano risorse per l'anno 2023 pari ad euro 27.578.705, non formula osservazioni.
  Per quanto riguarda l'articolo 11, commi 1 e 2, evidenzia che la norma autorizza la spesa complessiva di euro 5.000.000 per il 2023 e di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 da destinare, secondo una ripartizione definita dalla medesima disposizione, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento di armamento speciale e per il finanziamento di interventi nel settore motorizzazione e immobiliare, ai sensi del comma 1, lettera a), e al Dipartimento dei Vigili del fuoco per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e per il potenziamento del relativo settore innovazione tecnologica, ai sensi del comma 1, lettera b). Al riguardo non formula osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma appaiono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa.
  Per quanto riguarda l'articolo 11, commi 3 e 4, evidenzia che la norma autorizza la spesa complessiva di euro 2.000.000 per il 2023 e di euro 9.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare in favore delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per il potenziamento e l'ammodernamento delle relative dotazioni strumentali e operative, di cui al comma 3. Al riguardo non formula osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma risultano limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa.
  Con riferimento ai successivi commi 5 e 6, evidenzia che la norma autorizza la spesa di euro 1.000.000 per il 2023 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2024 Pag. 79e 2025 finalizzata al potenziamento degli strumenti tecnologici e operativi della Guardia di finanza, di cui al comma 4. Anche a questo riguardo non formula osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma risultano limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 11, fa presente che i commi 2, 4 e 6 provvedono agli oneri derivanti, a vario titolo, dalle misure per il potenziamento e il finanziamento di interventi in favore della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, disposte ai sensi del presente articolo, mediante corrispondente riduzione, per gli importi ivi puntualmente specificati, dello stanziamento del fondo speciale, di parte corrente e di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025. In particolare, alla copertura degli oneri di parte corrente, pari complessivamente a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, rileva che si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero della difesa. Alla copertura degli oneri di conto capitale, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023, a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, fa presente che si provvede invece, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'interno e, quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero della difesa. In proposito non formula osservazioni, giacché tutti i predetti accantonamenti recano le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 presentato in prima lettura al Senato.
  Da ultimo rileva che il comma 1 dell'articolo 12 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente provvedimento, le occorrenti variazioni di bilancio, prevedendo, altresì, che il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di bilancio. In proposito, non formula osservazioni.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.
C. 630 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2023.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta erano stati richiesti al Governo alcuni chiarimenti in ordine alle implicazioni finanziarie del provvedimento.

Pag. 80

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti, fa presente che l'inclusione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica presso le istituzioni scolastiche non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le medesime istituzioni assicureranno tale insegnamento con i docenti facenti parte dell'organico dell'autonomia, non determinandosi l'esigenza di un adeguamento del medesimo organico oltre i limiti previsti dall'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015.
  Evidenzia inoltre che all'aggiornamento dei docenti sulle competenze relative all'insegnamento delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si provvederà nell'ambito delle risorse, pari a 4 milioni di euro annui, destinate alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 92 del 2019, non determinandosi per effetto del provvedimento in esame un incremento dei destinatari delle attività e del numero di ore di formazione svolte.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 630 e abb., recante modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'inclusione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica presso le istituzioni scolastiche non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le medesime istituzioni assicureranno tale insegnamento con i docenti facenti parte dell'organico dell'autonomia, non determinandosi l'esigenza di un adeguamento del medesimo organico oltre i limiti previsti dall'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015;

    all'aggiornamento dei docenti sulle competenze relative all'insegnamento delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si provvederà nell'ambito delle risorse, pari a 4 milioni di euro annui, destinate alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 92 del 2019, non determinandosi per effetto del provvedimento in esame un incremento dei destinatari delle attività e del numero di ore di formazione svolte,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   All'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.
C. 1474 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 81

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 ottobre 2023.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che è ancora in corso l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento. Si riserva, quindi, di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.
C. 433 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2023.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che, nella seduta del 13 settembre 2023, la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in titolo, deliberando in tale data di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da trasmettere entro il termine di trenta giorni.
  Nel segnalare che, nella seduta dello scorso 18 ottobre, la rappresentante del Governo aveva fatto presente che la relazione tecnica non era ancora stata trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di competenza, impegnandosi a sollecitare le amministrazioni competenti a fornire i necessari elementi istruttori, chiede quindi un aggiornamento in ordine alla trasmissione della predetta relazione tecnica.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel far presente che il Ministero della salute ha rappresentato di non aver ancora completato la complessa istruttoria necessaria ad individuare la platea di persone senza dimora beneficiarie del provvedimento, si impegna a rendere disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione nel più breve tempo possibile.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) relatrice, chiede alla sottosegretaria Albano di precisare entro quanto tempo sarà conclusa l'istruttoria necessaria alla redazione della relazione tecnica. In proposito, ritiene che sarebbe ragionevole ritenere che la relazione tecnica sul provvedimento possa essere messa a disposizione della Commissione entro i prossimi quindici giorni.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alla relatrice, assicura il proprio impegno per la trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione entro i prossimi quindici giorni.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) evidenzia che, come già avvenuto per la proposta di legge concernente l'introduzione del salario minimo, la richiesta del Governo di differire ulteriormente la trasmissione della relazione tecnica dimostra in realtà l'intento di dilazionare l'esame di un provvedimento di iniziativa dei gruppi di opposizione, prendendo a pretesto le difficoltà incontrate nell'istruttoria concernente i profili finanziari.
  Nel dichiararsi sorpreso che il Ministero dell'economia e delle finanze non sia stato in grado di completare le verifiche necessarie, ritiene che l'ulteriore rinvio testé richiesto dalla sottosegretaria, peraltro senza indicare in modo dettagliato i motivi del ritardo nella predisposizione della relazione tecnica, determini una lesione ai necessari rapporti di correttezza tra Parlamento e Governo. Per tale ragione chiede al presidente di intervenire affinché il Governo, secondo il principio di leale collaborazione, soddisfi in tempi rapidi la richiesta di relazione tecnica avanzata da tempo dalla Commissione.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, garantisce che la presidenza della Commissione si attiverà presso il Governo per far Pag. 82presente la necessità di assicurare il rispetto dei termini previsti per la trasmissione delle relazioni tecniche, al fine di garantire una leale interlocuzione tra Parlamento e Governo.

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.
C. 1437 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2023.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nella scorsa seduta della Commissione, fa presente che, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 9, le quali, rispettivamente, prevedono l'azzeramento anche per il quarto trimestre del 2023 delle aliquote tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas e il riconoscimento nell'ultimo trimestre del 2023 di un contributo straordinario in favore dei clienti domestici titolari di bonus elettrico, le risorse disponibili nell'ambito del bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 delle quali si prevede l'utilizzo derivano da stanziamenti finalizzati al rafforzamento del bonus sociale, che erano stati effettuati considerando un andamento dei prezzi più sostenuto di quello verificatosi in concreto.
  Con riferimento all'articolo 2, comma 3, evidenzia che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e l'acquisizione all'erario nell'anno 2023 di 100 milioni di euro rivenienti dalla contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009, il saldo della predetta contabilità speciale al 31 ottobre 2023 è pari ad euro 1.854.268.377,90.
  Segnala, infine, che le disposizioni dell'articolo 5, in materia di cessione di compendi assicurativi e allineamento dei valori contabili, risultano applicabili alle sole imprese di assicurazioni operanti nel ramo vita e non determinano effetti di minor gettito per l'Erario, considerando anche che, sulla base delle informazioni disponibili, il medesimo articolo allo stato potrebbe applicarsi a una sola impresa in liquidazione coatta amministrativa.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1437, di conversione in legge del decreto-legge n. 131 del 2023, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 9, le quali, rispettivamente, prevedono l'azzeramento anche per il quarto trimestre del 2023 delle aliquote tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas e il riconoscimento nell'ultimo trimestre del 2023 di un contributo straordinario in favore dei clienti domestici titolari di bonus elettrico, le risorse disponibili nell'ambito del bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 delle quali si prevede l'utilizzo derivano da stanziamenti finalizzati al rafforzamento del bonus sociale, che erano stati effettuati considerando un andamento dei prezzi più sostenuto di quello verificatosi in concreto;

    con riferimento all'articolo 2, comma 3, che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e l'acquisizione all'erario nell'anno 2023 di 100 milioni di euro rivenienti dalla contabilità speciale di cui Pag. 83all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009, il saldo della predetta contabilità speciale al 31 ottobre 2023 è pari ad euro 1.854.268.377,90;

    le disposizioni dell'articolo 5, in materia di cessione di compendi assicurativi e allineamento dei valori contabili, risultano applicabili alle sole imprese di assicurazioni operanti nel ramo vita e non determinano effetti di minor gettito per l'Erario, considerando anche che, sulla base delle informazioni disponibili, il medesimo articolo allo stato potrebbe applicarsi a una sola impresa in liquidazione coatta amministrativa;

   rilevata l'esigenza di:

    precisare, tanto al comma 7 quanto al comma 9 dell'articolo 1, che l'utilizzo ivi previsto delle risorse derivanti dalle modifiche apportate, dal comma 8 del medesimo articolo 1, all'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023 è riferito a “quota parte” delle risorse stesse;

    introdurre nel testo del decreto una disposizione conclusiva volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del provvedimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 7, sostituire le parole: delle risorse derivanti con le seguenti: di quota parte delle risorse derivanti;

    b) al comma 9, sostituire le parole: delle risorse derivanti con le seguenti: di quota parte delle risorse derivanti.

  e con la seguente condizione:

   Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

  Art. 7-bis. – (Disposizioni finanziarie). – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), in riferimento all'articolo 1, commi 4 e 9, sottolinea che la rappresentante del Governo non ha garantito l'effettiva disponibilità delle risorse del bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali ma ha soltanto precisato l'origine di tali risorse che derivano da stanziamenti finalizzati al rafforzamento del bonus sociale effettuati sulla base di una previsione dell'andamento dei prezzi più alta di quella verificatasi in concreto.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo.
Atto n. 83.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 84

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 ottobre 2023.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo (Atto n. 83);

   osservato che il provvedimento dispone l'approvazione della stima della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario e della relativa nota metodologica, la quale reca innovazioni rispetto alla precedente metodologia di calcolo delle capacità fiscali che riguardano principalmente la valutazione del gettito standard dell'IMU e della capacità fiscale residuale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.
Atto n. 85.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 ottobre 2023.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (Atto n. 85);

   osservato che il provvedimento prevede la revisione del modello per la stima dei fabbisogni standard per la funzione “istruzione” e l'aggiornamento della base dati utilizzata per la determinazione dei fabbisogni standard riferiti alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo e alle funzioni relative alla polizia locale, al trasporto pubblico locale, al servizio per lo smaltimento dei rifiuti, ai servizi relativi alla viabilità e al territorio, al servizio degli asili nido e ai servizi del settore sociale;

   rilevato che, sulla base dell'aggiornamento e della revisione della metodologia dei fabbisogni standard per il 2023, il provvedimento individua il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario;

   considerato che lo schema di decreto non determina effetti per la finanza pubblica, essendo finalizzato all'individuazione di parametri per l'assegnazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge n. 232 del 2016,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 85

  La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.
Atto n. 86.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, che dispone il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, è corredato di relazione tecnica.
  Con riguardo ai profili di interesse della Commissione, prende in primo luogo atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito all'attività di verifica dell'INPS, per la quale sembra pertanto ampiamente plausibile l'effettività della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 3.
  Non ha osservazioni da formulare sulle misure per attività di formazione e aggiornamento previste dall'articolo 5 alla luce dei chiarimenti forniti dalla medesima relazione tecnica, dell'entità delle risorse complessivamente disponibili e del fatto che si tratta di interventi con ampi caratteri di modulabilità, che dovrebbero agevolmente essere implementati nei limiti delle risorse complessivamente disponibili.
  In generale, osserva che la relazione tecnica non consente una completa verifica della quantificazione degli oneri correlati alla nuova indennità di discontinuità in quanto indica soltanto la platea di riferimento con annessi i criteri di determinazione della stessa e inoltre direttamente l'ammontare medio dell'indennità senza illustrare i relativi passaggi intermedi. In particolare, ritiene che andrebbero indicati almeno il numero medio di giornate accreditate, posto che l'indennità è riconosciuta per un terzo delle giornate e la media delle retribuzioni imponibili, posto che l'indennità è pari al 60 per cento del loro valore. In ogni caso, prende innanzitutto atto della platea di 20.600 beneficiari annui stimata dalla relazione tecnica, nell'ambito dei 271.000 soggetti complessivi individuati dalla relazione tecnica all'articolo 1, valore, quest'ultimo, che può essere considerato verosimile a partire dal numero di circa 150.000 contribuenti in media nel corso del 2022 – desumibili dal rendiconto INPS 2022 – anche se ritiene che sarebbero auspicabili indicazioni di maggior dettaglio. In relazione ai criteri di determinazione della platea, ritiene che andrebbe approfondito il procedimento con cui si è ridotta del 15 per cento la platea per tener conto dei soggetti con altri redditi imponibili IRPEF attualmente non rilevabili dagli archivi INPS che in virtù degli ulteriori redditi supererebbero il limite previsto dall'articolo 2. Con l'occasione rileva che andrebbe anche chiarito se alla luce della nuova norma di cui all'articolo 3, comma 4, dello schema, l'INPS potrà colmare questa lacuna informativa.
  Per quanto attiene al valore dell'indennità stimato dalla relazione tecnica pari a 1.443 euro in media, posto che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, la nuova indennità concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF, fa presente che sarebbe utile chiarire se sono stati considerati i relativi effetti fiscali oppure se sono stati azzerati per prudenza.
  In relazione alla quantificazione degli oneri per prestazioni, in mancanza di altri dati, evidenzia che si è proceduto alla verifica ipotizzando l'erogazione dell'indennità sulla base del tetto di quasi 54 euro giornalieri, pari al minimo giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS, tenendo conto che verosimilmente per i soggetti in questione la retribuzione non si discosta significativamente dal minimale giornaliero contributivo.
  Utilizzando quindi tale parametro, si evince che la relazione tecnica sconterebbe implicitamente circa 80 giornate annue accreditate al Fondo pensione lavoratori dello Pag. 86spettacolo per i lavoratori in questione. Tuttavia, essendo in realtà l'indennità parametrata sul 60 per cento della media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, valuta che si possa ipotizzare che la relazione tecnica abbia assunto un valore medio annuo di giornate accreditate pari a 130 circa, che ritiene sia plausibile, trattandosi per definizione di soggetti con prestazioni a carattere discontinuo. Comunque rileva che tutta la suddetta ricostruzione dovrebbe essere confermata, atteso che la relazione tecnica non esplicita la metodologia di calcolo adottata, per cui non ritiene possibile un riscontro della quantificazione dell'onere correlato alle prestazioni. Dati comunque per validi detti valori, pari a circa 30 milioni di euro annui, rileva che i correlati oneri per contribuzione figurativa, circa 10 milioni di euro annui, sembrano sottostimati, atteso che l'indennità in questione è pari al 60 per cento della retribuzione imponibile, mentre l'aliquota contributiva è pari al 33 per cento e tipicamente essa viene applicata alla retribuzione non percepita, per cui l'onere dovrebbe superare i 15 milioni di euro annui, e non al trattamento a sostegno del reddito, per cui l'onere sarebbe effettivamente quello indicato dalla relazione tecnica.
  Le quantificazioni in termini di maggiori e minori entrate contributive, sia al lordo che al netto degli effetti fiscali, sulla base dei monti retributivi assoggettabili alle aliquote previste indicati dalla relazione tecnica, ritiene che appaiano appropriate. Evidenzia, tuttavia, sul punto che il rendiconto INPS 2022, riporta un valore della produzione, conseguito con un'aliquota contributiva del 33 per cento, pari a oltre 1,2 miliardi di euro, che rende chiaramente meritevole di un approfondimento il dato riportato di un monte retributivo imponibile di 1,6 miliardi di euro, pur considerando il tetto limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo.
  Rileva che sarebbe utile un chiarimento sulla portata normativa del comma 2 dell'articolo 7, che riduce dall'1,4 per cento all'1,1 per cento il contributo addizionale previsto dalla normativa vigente per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. A tale proposito, la norma vigente prevede anche un aumento del contributo addizionale di 0,5 punti percentuali per i casi di rinnovi di contratti di lavoro a termine ed evidenzia che la stima delle minori entrate derivanti dalla riduzione contributiva di cui all'articolo 7, comma 2 effettuata dalla relazione tecnica è stata operata applicando comunque per i casi di rinnovi di contratti di lavoro a termine l'ulteriore contributo addizionale di 0,5 punti percentuali. Tuttavia, la formulazione letterale del comma 2 dell'articolo 7 potrebbe, a suo avviso, essere considerata ambigua ed essere interpretata anche nel senso di sostituire entrambi i valori vigenti, pari rispettivamente a 1,4 e 1,9 punti percentuali con l'unico valore di 1,1 punti percentuali. Ritiene che sarebbe da valutare quindi una specificazione nel testo nel senso di far salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, oppure facendo riferimento all'articolo 2, comma 28, primo periodo.
  Per quanto riguarda l'articolo 8, limitando l'analisi agli effetti finanziari strettamente correlati, nel prendere atto dei dati forniti, rilevati sulla base del rendiconto 2022 e del preventivo assestato 2023, osserva che essi mostrano un'accettabile conformità alla quantificazione operata in termini di entrate contributive attese nella relazione tecnica all'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge n. 73 del 2021, mentre emerge una notevole riduzione degli oneri per prestazioni e contributi figurativi rispetto alle previsioni formulate al momento dell'istituzione dell'indennità: infatti, l'onere complessivo sarebbe previsto ora attestarsi nel 2024 a circa 3,4 milioni di euro, a fronte dei quasi 29 milioni di euro stimati nella citata relazione tecnica al decreto-legge n. 73 del 2021. Una spiegazione Pag. 87sulle cause di tale ampia discrasia tra le previsioni di entrate contributive e le previsioni di uscite per prestazioni e contribuzioni figurative ritiene che sarebbe auspicabile. Confrontando i dati della relazione tecnica con il consuntivo INPS 2022, osserva che il dato relativo al gettito contributivo appare effettivamente in linea con i risultati del rendiconto, che riporta 8,5 milioni di euro di entrate, valore appunto compatibile con le stime ora proposte a partire dal 2024; tuttavia sottolinea che le mancate uscite, pari a 2,4 milioni di euro come prestazioni e 1 milione di euro come coperture figurative, contabilizzate come copertura del presente provvedimento sembrano sovrastimate rispetto alle effettive evidenze di bilancio, che riportano per il 2022 prestazioni pari a soltanto 500.000 euro e contribuzione figurativa per circa 250.000 euro. In relazione agli effetti correlati al comma 1 in esame, non ha osservazioni in merito alla distribuzione temporale degli oneri fra il 2023 e il 2024, inevitabile per i tempi ormai ristretti a disposizione e intrinsecamente soggetta a notevole incertezza circa la sua effettiva configurazione in termini quantitativi, e rileva che il dato complessivo riportato appare certamente plausibile per un anno di vigenza dell'istituto della nuova indennità.
  In merito all'articolo 9, non ha osservazioni da formulare, al netto dei rilievi già formulati, atteso che tutti i valori riportati sono in linea con gli effetti del provvedimento stimati dalla relazione tecnica e che il Fondo per il sostegno economico temporaneo presenta le occorrenti disponibilità. Fa poi presente che l'onere per l'indennità di discontinuità viene quantificato in termini di tetto di spesa già in sede di riconoscimento del beneficio e non semplicemente nella clausola autorizzativa della spesa, per cui dal dispositivo complessivo sembra, a suo avviso, potersi escludere che esso sia riferibile ad un diritto soggettivo. Pertanto, ritiene che la valida esistenza del tetto di spesa, per di più assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e blocco di ulteriori concessioni del sussidio in presenza di raggiungimento del limite finanziario previsto, costituisca un ulteriore presidio a tutela del rispetto degli oneri strettamente correlati alla concessione del beneficio, peraltro predominanti rispetto all'importo complessivo degli oneri stessi.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 novembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.