CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 novembre 2023
196.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 43

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
Emendamenti C.752-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

Pag. 44

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 752-A, recante «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo».

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, segnala come le proposte emendative del fascicolo n. 1 e gli emendamenti 2.200 e 8.200 della Commissione, non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: ritiene pertanto possibile esprimere su di esse nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.
C. 1450 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, in qualità di relatore, evidenzia che l'Accordo oggetto di ratifica, composto da 7 articoli e 2 allegati, è finalizzato ad includere la Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che, come è noto, estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia, membri dell'Associazione europea di libero scambio EFTA, l'applicazione delle disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno. L'Accordo – che è in applicazione provvisoria dal 12 aprile 2014, ovvero dal giorno successivo alla sua sottoscrizione – stabilisce che le disposizioni dell'Accordo sullo Spazio economico europeo divengono vincolanti per la Croazia nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti – così dispone l'articolo 1 – e stabilisce agli articoli da 2 a 4 gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali ad esempio l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede. L'articolo 5 dell'Accordo stabilisce inoltre che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE; vengono poi dettate, agli articoli 6 e 7, norme relative all'entrata in vigore dell'Accordo e ai testi facenti fede.
  Passando alla descrizione dei contenuti del disegno di legge, composto da 4 articoli, rileva che gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il disegno di legge si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.
C. 1451 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 45

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che, come esplicitato nella relazione illustrativa del disegno di legge, l'accordo oggetto di ratifica è volto a rafforzare i legami di amicizia tra Italia e Bahrein, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia d'istruzione e informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi. Per il settore dell'archeologia, in particolare, sarà incoraggiata ogni forma di cooperazione e di scambio di informazioni ed esperienze, nonché la realizzazione di ricerche congiunte e la reciproca messa a disposizione di servizi e facilitazioni per le attività delle missioni archeologiche operanti in entrambi i Paesi e una particolare attenzione sarà accordata all'attività di prevenzione e repressione del commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione.
  Più nel dettaglio, rileva che l'Accordo si compone di un preambolo e 6 articoli. L'articolo 1 riguarda la cooperazione nel campo della cultura e delle arti, con disposizioni specifiche sull'insegnamento della lingua italiana, sulla musica, le arti, il teatro e il cinema, gli archivi, i centri di documentazione e le biblioteche, il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione e archeologia. A sua volta, l'articolo 2 disciplina la cooperazione nel settore dell'istruzione generale mentre l'articolo 3 reca norme sull'istruzione superiore, la ricerca scientifica e tecnologica prevedendo in particolare la concessione di borse di studio, la mobilità di studenti e docenti, e lo scambio di ricercatori, informazioni, studi e documenti scientifici. L'articolo 4 concerne la cooperazione nel settore dell'informazione, mentre l'articolo 5 reca disposizioni sulla proprietà intellettuale. Da ultimo l'articolo 6 reca disposizioni di carattere più generale prevedendo tra l'altro l'istituzione di una Commissione mista incaricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni finanziarie e operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 reca la copertura finanziaria del disegno di legge precisando che dalle disposizioni dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ad esclusione degli articoli 1, 2, 3 e 6 dell'Accordo, per i quali sono quantificati e coperti gli oneri finanziari. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il disegno di legge si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.
C. 1437 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, evidenzia che il decreto-legge, nel testo trasmesso dal Governo, è composto da 8 articoli, raggruppati in quattro capi, rispettivamente dedicati: alle misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie (Capo I, articoli da 1 a 3); alle misure in materia di versamenti fiscali (Capo II, articolo 4); alle Pag. 46disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese, di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, di tutela del risparmio e della continuità aziendale, di potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica (Capo III, articoli da 5 a 7); alle disposizioni finali (Capo IV, articolo 8).
  Nel dettaglio, segnala che l'articolo 1 reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. Fa presente che, come ricordato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, con il terzo trimestre 2023 si conclude l'operatività del meccanismo straordinario di protezione di tutti i clienti domestici disagiati avviato nel quarto trimestre 2021 e attuato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) tramite l'applicazione di compensazioni complementari integrative (CCI) rispetto al bonus base (riconosciuto in applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 per il bonus elettrico e dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il bonus gas). Pertanto, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che l'ARERA proceda ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano pari a quelli già previsti dalla suddetta normativa (pari al 30 per cento della spesa per l'energia elettrica al lordo di tasse e imposte e pari al 15 per cento della spesa per il gas naturale al netto di tasse e imposte). Segnala che, contestualmente, il comma 8 del medesimo articolo 1 – sostituendo l'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 – riconosce per il quarto trimestre 2023 ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico un contributo straordinario crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale. Segnala altresì che questo contributo opera in luogo del contributo straordinario di cui al previgente articolo 3 del citato decreto-legge n. 34 del 2023, il quale era invece previsto a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di bonus sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superasse la soglia di 45 euro/MWh. Tale contributo viene dunque soppresso e parte delle relative risorse sono impiegate – dal comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge – per la compensazione dell'onere derivante dal comma 8. Fa quindi presente che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che ARERA predisponga entro il 31 maggio 2024 la Relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale relativa all'anno 2023. Il comma 3 conferma, per il quarto trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas, mentre il comma 4 dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri. Il comma 5 dell'articolo 1 proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Il comma 6 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia (di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115). Il comma 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 5 e 6 e indica le fonti di copertura finanziaria.
  Fa presente che l'articolo 2, ai commi da 1 a 3, è finalizzato al riconoscimento di un Pag. 47ulteriore contributo ai beneficiari della social card, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante. Allo scopo, il comma 1 dell'articolo 2 novella il comma 450 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) al fine di: incrementare per l'anno 2023, da 500 a 600 milioni di euro, la dotazione del Fondo ivi previsto; estendere il contributo, attualmente previsto per i beni alimentari di prima necessità, ai carburanti, oltre che, in alternativa, agli abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale. Segnala che il comma 2 dispone in materia di decreto di attuazione della nuova misura mentre il successivo comma 3 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Il comma 4 dell'articolo 2 dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cosiddetto fondo bonus trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno. Tale fondo è finalizzato all'erogazione – per le persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro – di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il comma 5 dell'articolo 2 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro, per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore. Il comma 6 del medesimo articolo reca la relativa copertura finanziaria.
  Evidenzia che l'articolo 3 adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022». I commi 1 e 2 individuano i soggetti che possono accedere a tali agevolazioni; si tratta delle imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh operanti nei settori a rischio o ad alto rischio rilocalizzazione individuati come tali dalla citata comunicazione o, in ogni caso, considerabili tali in base ai parametri di intensità energetica e intensità di scambi commerciali impiegati a tal fine dalla Commissione europea. Per le imprese operanti in altri settori, ma beneficiarie delle agevolazioni riconosciute dal previgente regime di aiuti, è prevista una disciplina transitoria, con il riconoscimento di agevolazioni tariffarie decrescenti nel tempo. Il comma 3, in conformità alla disciplina europea degli aiuti, precisa che sono escluse dall'agevolazione le imprese in stato di difficoltà. I commi da 4 a 7 stabiliscono la misura delle agevolazioni riconosciute alle imprese energivore, in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili, prevedendo premialità per le imprese che coprano almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio. Il comma 8 stabilisce che le imprese beneficiarie debbano eseguire una diagnosi energetica e adottare ulteriori misure volte a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. Il comma 9 attribuisce all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) il compito di effettuare i pertinenti controlli, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I commi 10 e 11 rinviano a successivi provvedimenti dell'ARERA e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'adozione delle necessarie disposizioni attuative. Il comma 12 affida alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) il compito di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA una relazione sull'andamento del regime di agevolazioni e di provvedere agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato. Il comma 13 prevede l'individuazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un esperto indipendente per la valutazione ex post Pag. 48della misura. Il comma 14 prevede che l'efficacia di dette disposizioni sia subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea. Il comma 15, infine, incrementa la pianta organica della CSEA di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale.
  Segnala che, come anticipato, il Capo II è composto dal solo articolo 4 che, al comma 1, concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Il comma 2 precisa che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria.
  L'articolo 5 – che insieme ai successivi articoli 6 e 7 costituisce il Capo III – consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Gli atti relativi a dette cessioni sono sottoposti a imposta di registro e ipocatastali in misura fissa. Le norme consentono inoltre al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Sono previste inoltre al comma 2 disposizioni di analogo tenore – tranne che per alcuni effetti fiscali – anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro il 30 marzo 2025, compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie. L'articolo in esame infine al comma 3 interviene sulla norma che consente, ai soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, al fine di modificarne le modalità applicative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  Evidenzia che l'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Tale comma 3-bis dell'articolo 56 prevede che le operazioni effettuate in attuazione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile (che dispone, in caso di trasferimento d'azienda, la prosecuzione con il cessionario dei relativi rapporti di lavoro in essere ). L'articolo 6 del decreto in esame dispone che la medesima norma si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.
  Fa presente che l'articolo 7, al comma 1, estende la facoltà concessa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di potersi avvalere di personale in posizione di comando per lo svolgimento delle attività di analisi e valutazione della spesa Pag. 49assegnate al Dipartimento. Il comma 2 dell'articolo 7 esclude l'applicazione a SIMEST S.p.A. e a SACE S.p.A. dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, previsti dalla normativa vigente nei confronti dei soggetti inclusi dall'ISTAT nel conto economico delle Pubbliche amministrazioni. I successivi commi da 3 a 5 dell'articolo 7 prevedono procedure per consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, costituito per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione (comma 3). In particolare, si assicura agli interventi a titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito che hanno aderito ad accordi quadro Invitalia una quota aggiuntiva del citato Fondo pari al 10 per cento del contributo assegnato per ciascun intervento (comma 4). All'attuazione di quanto previsto si provvede nel limite delle risorse a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (comma 5).
  Infine, l'articolo 8 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che gli articoli 1 e 3 del decreto-legge introducono alcune agevolazioni fiscali e tariffarie attinenti alle materie di competenza esclusiva statale «sistema tributario e contabile dello Stato» e «tutela della concorrenza», ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione. Ricorda in proposito che la giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2003, ha ricondotto a quest'ultima competenza la disciplina degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese. Alle medesime materie di competenza statale sono riconducibili le disposizioni dell'articolo 4 nonché del Capo III (articoli da 5 a 7).
  Segnala inoltre che i commi 1, 8 e 9 dell'articolo 1 e l'articolo 2 prevedono o modificano misure a favore dei meno abbienti (beneficiari dei bonus sociali elettrico e gas e titolari di social card), nonché degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, riconducibili alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» di competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione.
  Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 2, che incrementano la dotazione del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, senza modificare le attuali modalità di riparto, appaiono riconducibili alla materia «istruzione» di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.
  Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, come anticipato l'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-bis del decreto legislativo n. 270 del 1999. Rileva a tale proposito che, in materia di norme di interpretazione autentica, la Corte costituzionale ha maturato nel tempo un orientamento di cui è espressione in particolare la sentenza n. 73 del 2017. In quest'ultima sentenza, la Consulta ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni «che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore»; al tempo stesso la sentenza ricorda che al legislatore «non è preclusa la possibilità di emanare Pag. 50norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata». Infine, la distinzione tra norme interpretative e disposizioni innovative rileva, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, perché «la palese erroneità di tale auto-qualificazione può costituire un indice, sia pure non dirimente, della irragionevolezza della disposizione impugnata».
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 1458 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che nella seduta odierna si procederà alla discussione sul complesso degli emendamenti, rinviandosi ad altra seduta la fase dell'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo e la successiva fase di esame delle proposte emendative. Nel rinviare la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame del provvedimento alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto al termine della seduta in sede referente, anticipa che la votazione delle proposte emendative dovrebbe essere avviato nella prossima settimana.

  Matteo MAURI (PD-IDP), ricordando di essersi già espresso sul provvedimento in sede di esame preliminare, coglie l'occasione della seduta per svolgere alcune considerazioni sui tempi di esame del decreto-legge. Rammenta anzitutto come il Governo abbia inizialmente sottolineato la particolare urgenza dell'esame del decreto-legge n. 133 determinando così un termine molto stretto per la presentazione degli emendamenti, per poi evidenziare l'esigenza di convertire prima il cosiddetto decreto-legge Caivano, nel frattempo giunto dal Senato e in scadenza. Auspica che, dopo il rallentamento dell'esame del decreto-legge n. 133, non si intenda accelerare nuovamente a spese della fase di esame delle proposte emendative, ma vi sia spazio per un ampio dibattito. Chiede infatti che si tenga conto dell'atteggiamento costruttivo sin qui tenuto dalle opposizioni, che non hanno adottato strategie dilatorie e si sono contenute nella presentazione delle proposte emendative, che meritano ora di essere esaminate compiutamente.

  Nazario PAGANO, presidente, nel ricordare che i tempi per l'esame degli emendamenti saranno decisi dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prende atto che nessun altro chiede di intervenire e dichiara dunque conclusa la discussione generale sul complesso degli emendamenti, rinviando il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 novembre 2023.

Pag. 51

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 8 novembre 2023.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di: Elena D'Orlando, professoressa di Istituzioni di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Udine; Leopoldo Coen, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Udine (in videoconferenza); Daniele Donati, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Bologna (in videoconferenza).

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 15.05 alle 16.10.