CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 6 novembre 2023
194.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 6

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 6 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.
C. 1517 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, ricorda che il provvedimento in discussione è già stato esaminato in sede consultiva dalla Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 31 ottobre ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari costituzionali, alla quale il provvedimento era assegnato in sede referente, senza tuttavia pervenire in quella sede alla deliberazione del parere stesso. Rammenta, infatti, che in quella sede il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili di carattere finanziario del provvedimento. Nel segnalare che nella medesima giornata la Commissione Affari costituzionali ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente senza apportare alcuna modifica al testo trasmesso dal Senato, richiama in questa sede la richiesta di chiarimenti formulata nella seduta del 31 ottobre scorso.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato).
  Nel richiamare anche i contenuti di tale relazione tecnica, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate precisa, in primo luogo, che le spese per la realizzazione del piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio di Caivano, di cui all'articolo 1, comma 1, saranno sostenute nei limiti dello stanziamento di 30 milioni di euro a valere sulla programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione in coerenza con il profilo temporale Pag. 7già scontato per le risorse del medesimo Fondo nell'ambito delle previsioni tendenziali di bilancio.
  Rileva, altresì, che le amministrazioni degli enti territoriali e le strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato potranno assicurare il supporto all'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando che il medesimo supporto sarà garantito con riferimento ad attività che rientrano tra i rispettivi compiti istituzionali.
  Assicura poi che il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui il comma 10 dell'articolo 1 prevede la riduzione con finalità di copertura degli oneri di carattere permanente derivanti dalle assunzioni di personale del corpo della polizia locale, autorizzate in favore del comune di Caivano dal precedente comma 8, reca le occorrenti disponibilità anche per le annualità successive al 2023 e l'utilizzo di tali risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo.
  Fa, quindi, presente che la quantificazione, indicata al comma 10-quinquies dell'articolo 1, degli oneri relativi alle assunzioni di personale non dirigenziale presso il comune di Caivano, previste dai precedenti commi 10-bis e 10-ter, corrisponde alle stime effettuate dalle amministrazioni interessate e che il programma di interventi volti a incrementare la capacità tecnica e operativa del comune di Caivano, di cui all'articolo 1-bis, sarà attuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Osserva, altresì, che gli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 1-bis, che prevede l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di una nuova posizione dirigenziale generale, sono inferiori rispetto ai risparmi derivanti dalla contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento prevista dal successivo comma 4.
  Con riferimento all'articolo 1-bis, comma 5, chiarisce che gli eventuali oneri connessi alla previsione della possibilità per il comune di Caivano di avvalersi in via temporanea di soggetti iscritti negli albi professionali potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo di una quota parte delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge n. 575 del 1965, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 230 del 1989, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 145, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, espressamente richiamate dal medesimo comma 5 dell'articolo 1-bis.
  Con riferimento, invece, alle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, evidenzia che la regione Campania, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il comune di Caivano potranno sostenere l'attuazione dei progetti volti a promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti nel territorio comunale avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, in linea con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel comma 5 del medesimo articolo 1-ter.
  Assicura, altresì, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui il comma 2 dell'articolo 2 prevede la riduzione in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, reca le occorrenti disponibilità e il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente.
  Rileva che il Ministero dell'interno provvederà alle spese connesse al funzionamento dell'Osservatorio sulle periferie costituito dall'articolo 3-bis nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 3-bis, considerando che le attività che saranno svolte dal predetto Osservatorio sono riconducibili ai compiti ordinariamente attribuiti al predetto Dicastero.Pag. 8
  Informa, inoltre, che l'avvalimento da parte dell'autorità giudiziaria dei servizi sanitari istituiti dagli enti locali, ai sensi delle novelle alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, previste dall'articolo 6, potrà essere espletato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala che le disposizioni di cui all'articolo 10-bis, che consentono la deroga al limite numerico minimo di alunni per classe in relazione a talune istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, sono configurate in termini di mera facoltà e introducono un ulteriore elemento di flessibilità nel sistema di costituzione delle classi, espressamente subordinato al rispetto del limite degli organici dell'autonomia assegnati a livello regionale, non determinando pertanto effetti negativi a carico della finanza pubblica.
  Precisa inoltre che la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 11, comma 2-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dall'incremento dell'autorizzazione di spesa ivi indicata, avente ad oggetto la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico, sarà imputata alle risorse non ancora impegnate iscritte sul capitolo 4248, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, relativo ai contributi da corrispondere all'INAIL per la costruzione di scuole innovative e agli enti locali ai fini dell'acquisizione in affitto di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica.
  Osserva, altresì, che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni potrà fare fronte ai nuovi compiti ad essa assegnati ai sensi degli articoli 13, 13-bis e 15-ter, recanti misure in tema di sicurezza dei minori in ambito digitale nonché di prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione dell'incremento della pianta organica della medesima Autorità previsto dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, nonché dall'articolo 15, comma 5, del presente decreto-legge.
  Assicura, infine, che alle attività in materia di alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori, di cui all'articolo 14, le amministrazioni interessate faranno fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, anche con riferimento allo svolgimento di specifiche campagne informative, cui potranno provvedere a valere sugli stanziamenti all'uopo destinati nell'ambito dei rispettivi bilanci.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1517, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge del decreto-legge n. 123 del 2023, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le spese per la realizzazione del piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio di Caivano, di cui all'articolo 1, comma 1, saranno sostenute nei limiti dello stanziamento di 30 milioni di euro a valere sulla programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione in coerenza con il profilo temporale già scontato per le risorse del medesimo Fondo nell'ambito delle previsioni tendenziali di bilancio;

    le amministrazioni degli enti territoriali e le strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato potranno assicurare il supporto all'esercizio delle funzioniPag. 9 del Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando che il medesimo supporto sarà garantito con riferimento ad attività che rientrano tra i rispettivi compiti istituzionali;

    il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui il comma 10 dell'articolo 1 prevede la riduzione con finalità di copertura degli oneri di carattere permanente derivanti dalle assunzioni di personale del corpo della polizia locale, autorizzate in favore del comune di Caivano dal precedente comma 8, reca le occorrenti disponibilità anche per le annualità successive al 2023 e l'utilizzo di tali risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo;

    la quantificazione, indicata al comma 10-quinquies dell'articolo 1, degli oneri relativi alle assunzioni di personale non dirigenziale presso il comune di Caivano, previste dai precedenti commi 10-bis e 10-ter, corrisponde alle stime effettuate dalle amministrazioni interessate;

    il programma di interventi volti a incrementare la capacità tecnica e operativa del comune di Caivano, di cui all'articolo 1-bis, sarà attuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    gli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 1-bis, che prevede l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di una nuova posizione dirigenziale generale, sono inferiori rispetto ai risparmi derivanti dalla contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento prevista dal successivo comma 4;

    con riferimento all'articolo 1-bis, comma 5, gli eventuali oneri connessi alla previsione della possibilità per il comune di Caivano di avvalersi in via temporanea di soggetti iscritti negli albi professionali potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo di una quota parte delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge n. 575 del 1965, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 230 del 1989, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 145, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, espressamente richiamate dal medesimo comma 5 dell'articolo 1-bis;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, la regione Campania, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il comune di Caivano potranno sostenere l'attuazione dei progetti volti a promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti nel territorio comunale avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, in linea con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel comma 5 del medesimo articolo 1-ter;

    il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui il comma 2 dell'articolo 2 prevede la riduzione in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, reca le occorrenti disponibilità e il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente;

    il Ministero dell'interno provvederà alle spese connesse al funzionamento dell'Osservatorio sulle periferie costituito dall'articolo 3-bis nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 3-bis, considerando che le attività che saranno svolte dal predetto Osservatorio sono riconducibili ai compiti ordinariamente attribuiti al predetto Dicastero;

    l'avvalimento da parte dell'autorità giudiziaria dei servizi sanitari istituiti dagli Pag. 10enti locali, ai sensi delle novelle alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, previste dall'articolo 6, potrà essere espletato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    le disposizioni di cui all'articolo 10-bis, che consentono la deroga al limite numerico minimo di alunni per classe in relazione a talune istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, sono configurate in termini di mera facoltà e introducono un ulteriore elemento di flessibilità nel sistema di costituzione delle classi, espressamente subordinato al rispetto del limite degli organici dell'autonomia assegnati a livello regionale, non determinando pertanto effetti negativi a carico della finanza pubblica;

    la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 11, comma 2-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dall'incremento dell'autorizzazione di spesa ivi indicata, avente ad oggetto la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico, sarà imputata alle risorse non ancora impegnate iscritte sul capitolo 4248, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, relativo ai contributi da corrispondere all'INAIL per la costruzione di scuole innovative e agli enti locali ai fini dell'acquisizione in affitto di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica;

    l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni potrà fare fronte ai nuovi compiti ad essa assegnati ai sensi degli articoli 13, 13-bis e 15-ter, recanti misure in tema di sicurezza dei minori in ambito digitale nonché di prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione dell'incremento della pianta organica della medesima Autorità previsto dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, nonché dall'articolo 15, comma 5, del presente decreto-legge;

    alle attività in materia di alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori, di cui all'articolo 14, le amministrazioni interessate faranno fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, anche con riferimento allo svolgimento di specifiche campagne informative, cui potranno provvedere a valere sugli stanziamenti all'uopo destinati nell'ambito dei rispettivi bilanci;

   considerato che:

    alla copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 11, comma 2-bis, si provvederà mediante utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 4248, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, commi 158 e 204, della legge n. 107 del 2015;

    il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, tutte le variazioni di bilancio che si rendono necessarie in relazione all'attuazione del provvedimento, anche in assenza di una specifica previsione in tal senso all'interno di ciascuna delle disposizioni che richiedono le medesime variazioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.10.