CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 ottobre 2023
192.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 96

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 13.10.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 131/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.
C. 1517 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio ROSCANI (FDI), relatore, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla I Commissione, Affari costituzionali, sul decreto-legge n. 123 del 2023, recante «misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale».
  Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura segnala, in particolare, talune sue disposizioni e rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per un esame completo delle disposizioni del provvedimento.
  Evidenzia, in primo luogo, quanto recato dal comma 4 dell'articolo 1, che prevede che, all'interno del piano straordinario predisposto e attuato dal Commissario, siano contemplati anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano.
  Rileva che a tale fine, il medesimo comma 4 dispone che il Commissionario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute, chiamata altresì a svolgere le funzioni di centrale di committenza ai sensi del Codice dei contratti pubblici. I connessi oneri sono posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del comma in commento. Osserva poi che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, il Commissario straordinario è chiamato a prevedere criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del centro sportivo ex Delphinia di Caivano, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato.
  Riferisce quindi che i commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1 – introdotti dal Senato – prevedono un rifinanziamento di 12 milioni di euro, per il 2023, dell'autorizzazione di spesa relativa al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», per sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, interventi per la realizzazione ovvero riqualificazione di infrastrutture culturali. Segnala che la relazione tecnica dell'emendamento governativo 1.200, che ha introdotto le disposizioni, dopo aver rilevato che esse hanno la finalità di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel comune di Caivano, precisa che le relative risorse sono allocate nel capitolo 8098 dello stato di previsione del Ministero della cultura, denominato «Spese per l'attuazione degli interventi del piano strategico Grandi progetti beni culturali», piano di gestione 1 «Fondo progetti» e piano di gestione 2 «Fondo opere». Essa, inoltre, rileva che tali risorse sono finalizzate alla ricostruzione dell'ex Teatro Caivano Arte, con rifunzionalizzazione degli spazi come polo della cultura ad uso teatrale, museale e bibliotecario.Pag. 97
  Fa poi presente che per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, i commi 6 e 7 dell'articolo 1 prevedono che il MUR finanzi specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania. Gli interventi sono finanziati a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per 5 milioni di euro nel 2024. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario e beneficiando del regime di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 1, in virtù del quale a essi si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il comma 7 dispone che alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024.
  Osserva quindi che l'articolo 1-ter, inserito al Senato, detta alcune disposizioni volte ad assicurare che l'Agenzia italiana per la gioventù destini almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area. Il progetto finanziato per Caivano è selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del comune, ed è finalizzato a migliorare l'accesso a opportunità educative, culturali e formative per i giovani locali. L'Agenzia italiana per la gioventù è responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformità con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. La regione Campania collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.
  Evidenzia che l'articolo 2, comma 1, impone al Ministero dell'università e della ricerca la sottoscrizione di un accordo di programma con una o più Università statali aventi sede in Campania anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali (tale inciso è stato inserito al Senato), volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. La finalità indicata è quella di promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano. Il comma 2 dispone in relazione alla copertura degli oneri, pari a 1 milione di euro per il 2024, ai quali si provvede sui bilanci delle università interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
  Segnala, come di interesse per la Commissione, quanto previsto all'articolo 10 il cui comma 1 autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Tale facoltà è esercitabile nel limite dell'incremento – pari a 12 milioni di euro per il 2023, delle risorse del fondo istituito per le assunzioni temporanee, fino al 31 dicembre 2023, di personale ATA di supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR. Il comma 2 autorizza per Pag. 98l'a.s. 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud».
  Sempre relativamente all'articolo 10, evidenzia che il comma 3 autorizza la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.
  Segnala poi che al fine di rendere disponibili le predette risorse del POC «Per la Scuola» 2014-2020, il comma 4 modifica la copertura di parte degli oneri derivanti dai nuovi percorsi di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo, introducendo ora il rinvio alle risorse di cui al Programma nazionale PN «Scuola e competenze» 2021-2027, il comma 5 incrementa, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantirvi la continuità didattica e, infine, il comma 6, oltre a recare la copertura degli oneri predetti, dispone che, per l'a.s. 2023/2024, le risorse aggiuntive assegnate dal comma 5 al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.
  Fa poi presente che l'articolo 10-bis – introdotto al Senato – dispone, al comma 1, che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale. Il comma 2 prevede che, all'attuazione di quanto disposto, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Evidenzia che l'articolo 11, modificato al Senato, al fine di assicurare il rispetto del target del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni. Gli interventi in questione sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni. L'intervento normativo – come suggerito anche dalla relazione tecnica – sembra doversi leggere alla luce del pacchetto di Proposte per la revisione del PNRR e capitolo REPowerEU sottoposto dal Governo alla Commissione europea a fine estate e a oggi ancora in corso di negoziazione. Il documento, con riguardo proprio alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1., dopo aver evidenziato alcune criticità peraltro già emerse dalla terza Relazione al Parlamento sullo stato Pag. 99di attuazione del PNRR legate essenzialmente all'aumento dei prezzi e a problematiche amministrative, «mira a rivedere l'obiettivo intermedio dell'aggiudicazione di tutti gli interventi previsto dalla quarta rata con l'aggiudicazione di un primo insieme di interventi e l'impegno a lanciare un nuovo bando per raggiungere l'obiettivo finale della misura alla luce delle circostanze oggettive intervenute. La modifica introdotta, quindi, non definanzia nessun intervento ma, per raggiungere l'obiettivo finale, impegna il Governo a emanare un nuovo bando di selezione degli interventi».
  Segnala che la relazione tecnica argomenta che dalle stime effettuate in base ai precedenti avvisi pubblici su asili nido e scuole dell'infanzia, prevedendo in media un importo di 2.400 euro/mq e una superficie media per alunno pari a 10 mq, si ipotizza di creare circa 30.000 posti in più sulla base delle economie da accertare sul medesimo Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 più le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative all'annualità 2026, pari a 200 milioni.
  Fa presente che per la finalità sopra delineata, il comma 2 prevede la possibilità di attingere a una serie di risorse:

   le economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR da accertare con i decreti di cui al comma 1, rappresentate, secondo la relazione tecnica, da risorse per interventi infrastrutturali che non sono state assegnate per carenza di fabbisogno ovvero per successive rinunce o definanziamenti;

   le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019. Come rammenta la relazione tecnica, anche queste risorse hanno già il medesimo vincolo di destinazione. Infatti, ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 2021, i progetti cosiddetti «in essere» dell'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 sono a valere proprio sulle risorse di cui all'art. 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019 per le annualità dal 2021 al 2025. Peraltro, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020 prevede espressamente, all'articolo 1, comma 2, che «per il quinquennio 2026-2030, in assenza di emanazione di un successivo decreto [...], sono applicate le disposizioni del presente decreto». Con la norma in questione – secondo la relazione tecnica – si definisce l'utilizzo delle suddette risorse sull'Investimento 1.1, in coerenza con i progetti «in essere» già autorizzati, anche delle risorse per l'annualità 2026;

   le risorse ancora disponibili di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto-legge n. 36 del 2022, già destinate al raggiungimento di obiettivi, target e milestone del PNRR;

   eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del target. Non possono essere utilizzate in ogni caso le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022.

  Ricorda che la relazione tecnica precisa in ogni caso che la quota di risorse necessarie dipenderà dalla rinegoziazione del target e dai nuovi obiettivi concordati in sede di revisione del PNRR.
  Segnala poi che il comma 2-bis, introdotto al Senato, ha previsto, al fine di assicurare l'attuazione della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR («Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica»), che all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023 le parole: «4 milioni» siano sostituite, ovunque ricorrono, con le parole «8 milioni», prevedendosi in aggiunta che tali risorse sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023-2024.
  Evidenzia quindi che l'articolo 12, comma 01, inserito al Senato, sostituisce integralmente l'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (decreto legislativo n. 297 del Pag. 1001994), dettando una nuova disciplina in relazione all'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Resta immutata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa. Per la predetta finalità, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. Il comma 2 prevede che i dirigenti scolastici, nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. Il comma 3 demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione, ai fini del comma 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dei soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
  In base al comma 4, il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro 7 giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro 7 giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
  Il comma 5 dispone che, in caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, il quale disciplina la denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (vedi supra), se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.
  Il contenuto del comma 6 è identico al comma 6 dell'articolo 114 attualmente in vigore.
  Il comma 7 prevede le disposizioni recate dal nuovo articolo 114 si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge n. 296/2006.
  Il comma 8 reca la clausola d'invarianza finanziaria.
  Segnala poi che l'articolo 12, commi da 1 a 3, modificato al Senato, modifica il codice penale in materia di reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio.
  Segnala altresì che il comma 4, – modificato al Senato – reca novelle a disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023, in materia di assegno di inclusione, introducendo, in primo luogo, la fattispecie della esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, in secondo luogo, la fattispecie della sospensione del beneficio, in caso di condanna definitiva per il delitto Pag. 101di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore, documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.
  Riferisce, infine, che il comma 4-bis – introdotto al Senato – dispone che si provveda all'attuazione della suddetta nuova fattispecie di esclusione con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
  Evidenzia poi che l'articolo 13, comma 8-bis, inserito al Senato, introduce una specificazione nell'ambito della classificazione delle opere cinematografiche, equiparando ad esse tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme streaming o social.
  Fa quindi presente che l'articolo 14 – modificato al Senato – dispone, al comma 1, che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Ai sensi del comma 2, i Centri per la famiglia offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori. Il comma 3 prevede, poi, che il medesimo Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in Italy avviino annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi.
  Osserva che secondo il comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13 del provvedimento in esame (relativo alle applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica), nonché – secondo quanto introdotto al Senato – del nuovo articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.
  Ricorda che il comma 5, poi, prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenti una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione dell'articolo 13, del nuovo articolo 13-bis e del presente articolo 14 (e non sull'intero provvedimento, come originariamente previsto), sulla base, in particolare, della relazione di cui al precedente comma 4. Il comma 5-bis, infine – introdotto al Senato – contiene una clausola di invarianza finanziaria degli oneri recati dall'articolo.
  Conclude rinviando, per ogni ulteriore approfondimento, alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 1).

  Anna Laura ORRICO (M5S) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Osserva che le intenzioni che emergono dal provvedimento in relazione alle materie di competenza della Commissione rappresentano uno sforzo apprezzabile ma anche che, purtroppo, resta nel campo delle mere intenzioni. Evidenzia, infatti, che i finanziamenti per l'Agenda Sud sono del tutto insufficienti e di entità tale che solo poche scuole del Mezzogiorno potranno istituire il tempo pieno: ritiene, ad esempio, che nella regione Calabria non saranno più di una trentina. Si chiede quindi quando sarà possibile istituire il tempo pieno nell'intero Paese e crede che questo sia l'ennesimo esempio della vuota retorica che le forze di maggioranza fanno sulla tematica della natalità. Osserva inoltre che era lecito attendersi di più anche sulla problematica del contrasto al bullismo, e non solo limitatamente al territorio oggetto del decreto, in termini di misure culturali e formative adeguate e rafforzate.

  Mauro BERRUTO (PD-IDP) annunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, si associa Pag. 102comunque alle valutazioni espresse dalla collega Orrico, in particolare per quanto concerne le osservazioni relative alle tematiche di competenza della VII Commissione, evidenziando peraltro che nel provvedimento all'esame sembrano assenti opportuni strumenti di contrasto all'abbandono e alla dispersione scolastici. Sottolinea, infine, che nel provvedimento è possibile registrare solo la creazione di nuove figure di reato senza però che si delinei una strategia per contrastarne le cause e senza che siano allocate risorse per affrontare in radice le questioni.

  Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) ritiene che il decreto in esame sia del tutto insufficiente e inadeguato ad affrontare le complesse problematiche del territorio in oggetto come ha anche avuto modo di constatare direttamente in occasione della missione che la Commissione antimafia, della quale fa parte, ha svolto nella giornata di ieri proprio in quei territori. Ritiene sia evidente che il solo inasprimento delle norme penali a carico di minorenni, per alcuni limitati aspetti probabilmente necessario, non solo rischia di distrugge il sistema penale minorile ma si dimostra del tutto inefficace a contrastare problemi che andrebbero invece risolti con misure che mettano al centro la scuola e l'educazione, fornendo altresì mezzi finanziari adeguati.
  Per quanto riguarda la problematica legata alla dispersione e all'abbandono scolastici è dell'avviso che non è più sostenibile che l'impegno scolastico – la scuola –, sia sostituito da programmi formativi – la formazione. Pone anche in rilievo che molte volte i ragazzi del Sud sostituiscono l'impegno scolastico con attività di formazione di assai discutibile valore, a volte seguita solo per ingannare il tempo. Crede invece che sia importante che i ragazzi, specie di quei territori, restino a frequentare gli studi non solo fino ai 16 anni attualmente obbligatori ma anche oltre, fino ai 18 anni. Deve invece registrare che il provvedimento all'esame non finanzia nessuna misura necessaria a raggiungere tali fini. Crede anche opportuno ricordare ai commissari che da una recente indagine SVIMEZ è emerso che i bambini del Sud Italia, in confronto al resto del Paese, è come se perdessero un anno, un anno e mezzo, di lezione solo considerando il ciclo di istruzione primaria. Ritenendo, infine, necessario rivedere l'approccio al bisogno che manifesta la gioventù e quindi anche l'approntamento di misure che non si rinvengono nel provvedimento all'esame, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore osservando che quelle contenute nel provvedimento all'esame sono, di fatto, mere misure di bandiera della maggioranza che non risolvono nulla. Associandosi a quanto espresso nei precedenti interventi ritiene, infatti, che le misure adeguate siano ben altre e sottolinea che aumentare le pene nelle condizioni in cui vivono quei giovani non dissuade a tenere, purtroppo, certi comportamenti in quanto il disagio di quella gioventù ha radici profonde e nasce da problematiche che il decreto-legge non affronta minimamente.

  Federico MOLLICONE, presidente, osserva che, contrariamente a quanto appena lamentato dai gruppi di opposizione, il decreto-legge non si limita ad inasprire le pene per i minori e invita tutti a valutarne il contenuto in un'ottica più vasta, tenendo quindi anche conto delle altre misure che il Governo ha adottato nel tempo. Ricorda, ad esempio, che uno dei primi atti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e del Ministro Sangiuliano è stato quello di aprire un circolo culturale e sportivo nella consapevolezza che ciò possa fornire i presupposti per creare un tessuto sociale più sano per quei ragazzi al fine di prevenire e contrastare non solo comportamenti delinquenziali ma anche l'attrattività del mondo criminale con cui purtroppo si trovano a convivere. Ribadisce quindi che il decreto-legge va visto contestualmente ad altre misure del Governo, misure che, ritiene, vanno anche nel senso auspicato dalle opposizioni.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

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DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.
C. 1437 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rossano SASSO (LEGA), relatore, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive sul disegno di legge in esame che si compone di 8 articoli, suddivisi in 4 capi: il Capo I, reca misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie (articoli da 1 a 3); il Capo II, reca misure in materia di versamenti fiscali (articolo 4); il Capo III, contiene misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica (articoli da 5 a 7): il Capo IV, reca le disposizioni finali (articolo 8).
  Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura segnala, in particolare, le talune disposizioni rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per un esame completo delle disposizioni del provvedimento.
  Evidenzia, in primo luogo, l'articolo 2 che, al comma 5 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro, per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore. Il comma 6 del medesimo articolo reca la relativa copertura finanziaria. Più nel dettaglio, segnala che il predetto comma 5 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012 di euro 7.429.667 per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.
  Ricorda che il citato articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 68 del 2012 prevede che, nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo n. 68 del 2011 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto, è coperto con le seguenti modalità:

   a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero (ora dell'università e della ricerca, cap. 1710), sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 147 del 1992 e di cui all'articolo 33, comma 27, della legge n. 183 del 2011, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;

   b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi dell'articolo 3, commi 20,21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

   c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale.

  Al riguardo segnala che la relazione illustrativa e la relazione tecnica del provvedimento in esame rilevano che l'attuazione del PNRR (il riferimento è all'investimento «Borse di studio per l'accesso all'università» – M4C1-I.1.7 – per il quale sono previsti 500 milioni di euro complessiviPag. 104 di sovvenzioni) con riferimento all'incremento degli importi delle borse di studio previste per i corsi di studio universitari e per quelle delle istituzioni AFAM, nonché all'ampliamento della platea degli aventi diritto, è avvenuta con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre, recante «Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio».
  Ricorda che a tale fine il PNRR ha messo a disposizione 250 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per l'anno 2023. Ciò nonostante le risorse PNRR assegnate alle regioni per l'anno 2022, unitamente a quelle del fondo integrativo statale pari a 307 milioni di euro e a quelle proprie delle regioni, non sono state sufficienti a soddisfare tutti gli idonei nelle graduatorie degli enti per il diritto allo studio. Conseguentemente il Ministero ha proceduto alla ricognizione degli idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie DSU delle regioni italiane e, da tale ricognizione, è emerso che vi sono cinque regioni (Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise e Veneto) nelle quali non sono stati soddisfatti tutti gli idonei. Nello specifico, il fabbisogno finanziario per soddisfare i circa 4.947 idonei non beneficiari è pari a euro 17.435.475,02.
  Segnala che nel contempo, il Ministero ha richiesto ad alcuni enti per il diritto allo studio la restituzione delle risorse PNRR che detti enti non hanno potuto utilizzare per l'a.a. 2022/2023, per un importo complessivo di euro 10.005.808,55. Tali somme, oggetto di restituzione, sono destinate naturalmente ad essere ripartite tra le 5 regioni nelle quali non sono stati soddisfatti tutti gli idonei, ma non sono sufficienti a coprire l'intero fabbisogno finanziario. Il comma 5 prevede, pertanto, lo stanziamento di ulteriori euro 7.429.667, al fine di poter soddisfare tutti gli idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie relative all'anno accademico 2022/2023.
  Fa poi presente che l'articolo 7, ai commi 3-5, prevede delle procedure per consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del PNC di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, costituito per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione (comma 3). Il comma 4 stabilisce che, ferme restando le condizioni previste dal citato articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC, attribuiti alla titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, che siano stati oggetto di procedure di affidamento avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023 mediante accordi quadro stipulati con Invitalia ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 77 del 2021, beneficiano, in aggiunta all'importo attribuito con il provvedimento di assegnazione, di risorse ulteriori di importo pari al 10 per cento dell'importo già assegnato a ciascun intervento dal predetto provvedimento. Tale riserva è condizionata al fatto che gli stessi interventi non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni volti a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si prevede che entro il 20 ottobre il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione e del merito comunicano alla Ragioneria generale l'elenco degli interventi, con il relativo CUP (codice unico di progetto) e dell'indicazione del soggetto attuatore. Le risorse sono assegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato da adottare entro il 30 ottobre. Ricorda, infine, che all'attuazione di quanto previsto si provvede nel limite delle risorse a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (comma 5).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.
C. 1450 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla III Commissione Affari Esteri, sul disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo».
  Fa presente che, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, l'Accordo è finalizzato ad includere la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo SEE, dettando in proposito disposizioni di dettaglio. Il Governo fa, inoltre, presente che in virtù del primo protocollo aggiuntivo è stato previsto un contributo finanziario supplementare a carico della Norvegia e a beneficio della Croazia per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014, mentre, in virtù dei rimanenti protocolli aggiunti, la Croazia è stata inclusa tra le Parti contraenti dell'Accordo tra la CEE e l'Islanda, firmato nel 1972, e tra le Parti contraenti dell'Accordo tra la CEE e la Norvegia, firmato nel 1973. I due protocolli hanno inoltre previsto concessioni commerciali supplementari per i prodotti ittici a favore dell'Islanda e della Norvegia, tenuto conto dell'adesione della Croazia allo Spazio economico europeo.
  Ricorda che la Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'atto di adesione, la Croazia si è impegnata ad aderire all'Accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «Accordo SEE», conformemente all'articolo 128 di tale Accordo. Come è noto, l'Accordo SEE, firmato nel 1992, estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia (Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio – EFTA) le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno.
  Quanto al contenuto dell'Accordo, rileva che esso si compone di sette articoli e due allegati, che costituiscono parte integrante dell'Accordo, ai quali ultimi rinviano – rispettivamente – gli articoli 3 e 4 dell'Accordo. Sono allegate all'Atto finale dell'Accordo anche sei dichiarazioni comuni, relative all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo, alla data di scadenza delle disposizioni provvisorie, all'applicazione delle norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, agli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, ai settori prioritari di cui al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE e, infine, ai contributi finanziari.
  Passando all'articolato, segnala che in base all'articolo 1 dell'Accordo la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per la Croazia nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo.
  Osserva poi che l'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali inter alia l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede. Il medesimo articolo introduce un addendum al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE in base al quale la Croazia è stata inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Croazia vengono quantificati dall'addendum in 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014.
  Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'AccordoPag. 106 SEE e ne costituiscono parte integrante. Sono conseguentemente introdotte le modifiche formali necessarie a tal fine. L'allegato A dell'Accordo stabilisce in proposito i punti dell'Accordo SEE e dei suoi protocolli che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea interessate.
  Ricorda che l'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.
  Osserva che l'articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.
  Evidenzia che l'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo, che entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della Croazia – nuova Parte contraente – purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i tre protocolli aggiuntivi sopra ricordati.
  Fa poi presente che l'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica segnala che gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, che dispone che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla stessa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mentre l'articolo 4 reca la consueta clausola di entrata in vigore.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.
C. 1451 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, avverte che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla III Commissione Affari Esteri, sul disegno di legge in esame, presentato dal Governo alle Camere lo scorso 3 ottobre, recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.
  Ricorda che, come precisato dal Governo, l'Accordo in esame costituisce uno strumento indispensabile per rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia d'istruzione e informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi.
  Osserva che per il settore dell'archeologia sarà incoraggiata ogni forma di cooperazione e di scambio di informazioni ed esperienze, nonché l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerchePag. 107 congiunte e la reciproca messa a disposizione di servizi e facilitazioni per le attività delle missioni archeologiche operanti in entrambi i Paesi. Una particolare attenzione sarà accordata all'attività di prevenzione e repressione del commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione. Per quanto riguarda più specificatamente il settore delle attività culturali, la cooperazione sarà orientata nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema, e sarà promossa la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altri eventi rilevanti. Saranno organizzate periodicamente mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi.
  Fa presente che l'Accordo si compone di un preambolo e 6 articoli. Il preambolo illustra le finalità dell'Accordo e gli articoli successivi individuano l'oggetto dell'Accordo stesso.
  Passando all'articolato ricorda, in primo luogo, che l'articolo 1 reca disposizioni riguardanti la cooperazione nel campo della cultura e delle arti e a tale fine individua i settori di più specifica competenza del Ministero della cultura. In particolare: l'insegnamento della lingua italiana (paragrafo 1); i settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema (paragrafo 2); gli archivi, i centri di documentazione e le biblioteche (paragrafo 4); il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione (paragrafo 5); archeologia (paragrafo 6).
  Evidenzia che l'articolo 2 disciplina la cooperazione nel settore dell'istruzione generale mentre l'articolo 3 reca norme sull'istruzione superiore, la ricerca scientifica e tecnologica. Al riguardo il paragrafo 1 dell'articolo 3, relativo alla cooperazione nel settore dell'istruzione superiore, contempla azioni di incoraggiamento agli accordi tra gli atenei, ferme restando le condizioni di indipendenza e autonomia di tali istituzioni. Il paragrafo 2 prevede che sarà cura del MUR fornire le necessarie informazioni relative al sistema della formazione superiore italiana, sia in termini di liste di istituzioni accreditate sia di sistemi di certificazione. Il paragrafo 4 riguarda la concessione di borse di studio, nei limiti delle vigenti disponibilità di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Il paragrafo 5 favorisce la mobilità di studenti e docenti, con visite dei medesimi in entrambi i Paesi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni della formazione superiore italiana e l'eventuale disponibilità di finanziamenti aggiuntivi in merito. Per il settore della ricerca scientifica e tecnologica, il paragrafo 3 individua le modalità di cooperazione nei seguenti settori: a) lo scambio di ricercatori; b) lo scambio di informazioni, studi e documenti scientifici e tecnici; c) l'attuazione di progetti di ricerca e studi comuni in selezionate aree di comune interesse; d) l'organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.
  Rileva che l'articolo 4 concerne la cooperazione nel settore dell'informazione, mentre l'articolo 5 reca disposizioni sulla proprietà intellettuale. Al riguardo si stabilisce il rispetto delle legislazioni nazionali e del diritto internazionale applicabile in materia di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale e quindi anche in materia di diritto d'autore.
  Da ultimo fa presente che l'articolo 6 reca disposizioni di carattere generale. Nel dettaglio, il paragrafo 1 prevede che l'Accordo sarà attuato nel rispetto delle rispettive normative nazionali nonché quelle di diritto internazionale e, per l'Italia, di quelle comunitarie. Il paragrafo 2 contiene una clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che all'attuazione dell'Accordo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili e, comunque, senza maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci dello Stato. Per dare attuazione all'Accordo, il paragrafo 4 prevede l'istituzione di una Commissione mista incaricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni finanziarie e operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, osserva che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazionePag. 108 alla ratifica e l'ordine di esecuzione mentre l'articolo 3 reca la copertura finanziaria del disegno di legge in esame.
  A tale riguardo fa presente che il comma 3 precisa che dalle disposizioni dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ad esclusione degli articoli 1, 2, 3 e 6 dell'Accordo. A sua volta il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante riduzione, per euro 231.620 annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 242.340 annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Agli eventuali ulteriori oneri relativi all'articolo 6 dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 13.25.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica.
C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.
(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 3 agosto 2023.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, delle abbinate proposte di legge C. 799, d'iniziativa del deputato Caparvi, e C. 988, a sua prima firma, recanti disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica, avviato nella seduta del 3 agosto scorso.
  Propone quindi, come preannunciato in Ufficio di Presidenza, di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore istruttoria e la formulazione di un testo unificato delle proposte di legge al nostro esame.
  Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di nomina del Comitato ristretto.

  La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte di riservarsi di designare i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione.
C. 1057 Piccolotti e C. 1063 Manzi.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

Pag. 109

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 3 agosto 2023.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, delle abbinate proposte di legge C. 1057, d'iniziativa della deputata Piccolotti, e C. 1063, d'iniziativa della deputata Manzi, recanti disposizioni concernenti il finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione.
  Ricorda che nella seduta del 3 agosto scorso la relatrice, on. Matteoni ha svolto la relazione introduttiva. Chiede alla relatrice se sia nelle condizioni di proporre un testo da adottare come testo base.

  Nicole MATTEONI (FDI) propone di adottare la proposta di legge C. 1063 Manzi quale testo base per il seguito dell'esame.

  Federico MOLLICONE, presidente, pone in votazione la proposta di adottare la proposta di legge C. 1063 Manzi quale testo base per il seguito dell'esame.

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 1063 Manzi.

  Federico MOLLICONE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

RISOLUZIONI

  Martedì 31 ottobre 2023 — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  La seduta comincia alle 13.30.

7-00167 Matteoni: Iniziative per la conoscenza dell'insurrezione di Trieste del 1953.
(Discussione e rinvio).

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'avvio della discussione della risoluzione n. 7-00167 Matteoni: iniziative per la conoscenza dell'insurrezione di Trieste del 1953.
  Avverte altresì che i deputati Messina, Cangiano e Perissa hanno sottoscritto la risoluzione in titolo.
  Invita quindi il primo firmatario a illustrare la sua risoluzione.

  Nicole MATTEONI (FDI) illustra la risoluzione in titolo.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 31 ottobre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

  La seduta comincia alle 13.40.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, Pag. 110nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.
C. 836 Molinari.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2023.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che sul provvedimento in esame sono state presentate 35 proposte emendative (vedi allegato 5), su nessuna delle quali la presidenza ha ravvisato profili di inammissibilità.
  Avverte altresì che il Governo ha presentato alcune proposte emendative (vedi allegato 6), e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 15 di lunedì 6 novembre 2023.
  Dà quindi la parola al Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi che ha chiesto di intervenire.

  Il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea ABODI dà lettura e illustra le proposte emendative presentate dal Governo (vedi allegato 6).

  Mauro BERRUTO (PD-IDP) ritiene che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo sia troppo ristretto anche alla luce della data di calendarizzazione del provvedimento in Assemblea prevista per il 13 novembre prossimo. Chiede quindi che tale termine possa essere posposto.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che anche in considerazione dei necessari tempi per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva non sia possibile ritardare il predetto termine fissato alle ore 15 di lunedì 6 novembre 2023. Avverte altresì che la Commissione potrà iniziare l'esame degli articoli già nella giornata del 7 novembre prossimo venturo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.