CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 ottobre 2023
192.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 131

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 Ottobre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.
C. 1517 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Pag. 132

  Tiziana NISINI (LEGA), relatrice, osserva che la Commissione lavoro è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione (Affari costituzionali) sul disegno di legge C. 1517, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, approvato dal Senato.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, soffermandosi, in particolare, sulle norme che presentano attinenza con le competenze della XI Commissione, osserva che il provvedimento, che consta di 25 articoli, suddivisi in 4 Capi, nell'ambito del Capo I (articoli 1, 1-bis, 1-ter e 2), all'articolo 1, recante interventi infrastrutturali nel territorio del comune di Caivano, al comma 3 prevede che il commissario straordinario, nominato, ai sensi del comma 1, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali – che conservano lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza – previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento. La disposizione in esame, inoltre, interviene in materia di trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nonché di compensi del commissario straordinario e degli esperti testé richiamati.
  Il medesimo articolo 1, ai commi 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies, autorizza il comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, nonché 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale e 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale.
  L'articolo 1-bis, recante disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano, prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale, di anagrafe e affari generali, e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse comunitarie, nazionali e del PNRR. Il Dipartimento della funzione pubblica attua le misure che gli sono attribuite nel richiamato programma di interventi attraversoPag. 133 il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi di FormezPA, nonché di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in comando o distacco o altro analogo istituto. Nel Dipartimento della funzione pubblica è istituito un ufficio dirigenziale di livello generale preposto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione, articolato in due servizi di livello dirigenziale non generale. L'ufficio è dotato di 10 unità di personale non dirigenziale individuate nell'ambito del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. Si prevede poi che il comune di Caivano possa richiedere al Prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Commissario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea ed in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale assegnato spetta, per quanto compatibile, il compenso previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.
  Il Capo II, composto dagli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, reca disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile. Segnala, in particolare, l'articolo 5, che reca disposizioni in materia di avviso orale, ammonimento, divieto di utilizzare alcuni strumenti potenzialmente pericolosi, divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari, per i giovani responsabili di violenze di età ricompresa fra quattordici e diciotto anni, laddove si prevede che la disposizione del divieto si accompagna all'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento.
  Nell'ambito del Capo III (articoli 10, 10-bis, 11, 12), recante disposizioni in materia di offerta educativa, l'articolo 10, comma 1, autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Tale facoltà è esercitabile nel limite dell'incremento – disposto dal comma in esame – pari a 12 milioni di euro per il 2023, delle risorse del fondo istituito per le assunzioni temporanee, fino al 31 dicembre 2023, di personale ATA di supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR. Il comma 2 autorizza per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 per il 2023 e di 10.000.000 euro per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud» di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023. Il comma 3 autorizza la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale. Al fine di rendere disponibili le predette risorse del POC «Per la Scuola» 2014-2020, il comma 4 modifica la copertura di parte degli oneri derivanti dai nuovi percorsi di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo, introducendo ora il rinvio alle risorse di cui al Pag. 134Programma nazionale PN «Scuola e competenze» 2021-2027. Il comma 5 incrementa, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantirvi la continuità didattica.
  Il comma 6, oltre a recare la copertura degli oneri predetti, dispone che, per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse aggiuntive assegnate dal comma 5 al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.
  L'articolo 11 è volto ad assicurare il rispetto del target del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», favorendo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.
  L'articolo 12, comma 4, reca novelle a disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di assegno di inclusione, introducendo, in primo luogo, la fattispecie della esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione sulla regolare frequenza della scuola dell'obbligo dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, in secondo luogo, la fattispecie della sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.
  Nell'ambito del Capo IV (articoli 13, 13-bis, 14, 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater e 16), recante disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale, assume rilevanza l'articolo 15 che indica l'AGCOM quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali o Digital Services Act).
  Al fine di far fronte ai nuovi compiti attribuiti, la pianta organica dell'AGCOM è incrementata di 23 unità, di cui 1 dirigente, 20 funzionari e 2 operativi. Inoltre, a decorrere dal 2024, nelle more dei concorsi per l'assunzione del personale di cui sopra e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'AGCOM provvede all'esercizio dei nuovi compiti servendosi di non più di 10 unità di personale posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o analoghe posizioni. Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell'AGCOM, è individuato a seguito di apposito interpello, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il trattamento economico fondamentale resta a carico delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, e l'AGCOM provvede agli oneri del solo trattamento economico accessorio.
  Si segnala inoltre l'articolo 15-bis, che reca misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevedendo una rideterminazione delle articolazioni di livello dirigenziale generale e della rimanente dotazione organica.
  Formula infine una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), di cui raccomanda l'approvazione.

  Arturo SCOTTO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, rilevando che al Senato, nonostante lo spirito costruttivo delle minoranze, non vi sono stati margini per modificare un testo che appare inadeguato e privo di efficaci interventi di rigenerazione urbana. Osserva, infatti, che il provvedimento reca esclusivamente misure che sembrano avere una valenza propagandistica sulla materia della sicurezza. Pag. 135Evidenzia, peraltro, che sul tema della condizione delle periferie il Governo appare inerte, ricordando che l'Esecutivo ha dirottato altrove le risorse che erano state stanziate a favore della rigenerazione di aree, come Scampia e Taverna del Ferro, rientranti nel territorio comunale di Napoli.
  Stigmatizza, infine, l'abuso della decretazione di urgenza, facendo notare che essa ha raggiunto livelli senza precedenti, rispetto alle passate legislature, tenendo conto, peraltro, della costante posizione della questione di fiducia.

  Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Dario CAROTENUTO (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, nonostante segnali come il provvedimento in esame presenti diversi profili di criticità.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum.
C. 1491 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marcello COPPO (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1491, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento – composto da 3 articoli – rileva, anzitutto, che l'articolo 1 è volto ad adottare le misure necessarie ad assicurare la gestione delle richieste di referendum (espletamento delle operazioni di verifica e conteggio della regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità dei quesiti referendari), in quanto allo stato la piattaforma digitale per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari, prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020, risulta non ancora operativa.
  Al riguardo, rileva, infatti, che nella relazione illustrativa del provvedimento ora in esame si legge testualmente che «la disposizione dell'articolo 1 è volta a prorogare (salve minime correzioni) l'efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, al fine di adottare le misure necessarie per assicurare la gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno arrivando a compimento. Essendo cessata l'efficacia delle predette disposizioni, senza che sia nel frattempo divenuta operativa la piattaforma digitale prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si ripropongono gli stessi problemi organizzativi già affrontati nell'anno 2021, in ragione del fatto che si è semplificata l'attività di raccolta delle firme, ma con scarse garanzie in relazione alla loro autenticità e, soprattutto, senza semplificare analogamente le attività di verifica».
  Nel dettaglio, il comma 1 prevede che l'Ufficio centrale per il referendum si avvalga per un periodo non superiore a sessanta giorni di personale della segreteria nel numero massimo di 28 unità appartenenti all'Area Assistenti (ex Comparto Ministeri seconda area – fascia economica da F4 a F6), per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme.
  Il comma 2 stabilisce che per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum il primo presidente della Corte di Pag. 136cassazione possa avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla Area Assistenti seconda area professionale (ex Comparto Ministeri seconda area – fascia economica da F4 a F6) e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti all'Area Assistenti (ex Comparto Ministeri seconda area – fascia economica da F1 a F3).
  Il comma 3 prevede che su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione l'amministrazione giudiziaria indice, ai fini del comma 2, interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione temporanea all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.
  Il comma 4 prevede che la procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 sia riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni nell'amministrazione stessa.
  Il comma 5 prevede che al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato ai sensi del comma 4, spetti l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 70 del 1980, mentre al personale con mansioni esecutive di supporto l'onorario indicato è ridotto di un quinto.
  Il comma 6 prevede che per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2023.
  Il comma 7 prevede che il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 2, comma 1, interviene sulla legge n. 178 del 2020, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma digitate è attribuita al Ministero della giustizia. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo per la realizzazione della piattaforma, che reca uno stanziamento annuo di euro 100.000 dall'anno 2024, è iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si precisa inoltre che la data di operatività della piattaforma sarà attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia.
  Il comma 2 prevede che il Ministero della giustizia per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma digitale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società SOGEI – Società Generale d'Informatica S.p.A., che si è già occupata della progettazione, lo sviluppo e l'evoluzione di detta piattaforma.
  Il comma 3 autorizza la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dall'anno 2024, per le finalità di cui all'articolo 2 del provvedimento, ivi comprese quelle discendenti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 2.
  Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze è ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.
C. 1450 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Dario GIAGONI (LEGA), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Pag. 137Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 1450, che prevede la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.
  Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, l'Accordo è finalizzato ad includere la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo SEE (Spazio economico europeo), dettando in proposito disposizioni di dettaglio. Il Governo fa, inoltre, presente che in virtù del primo protocollo aggiuntivo è stato previsto un contributo finanziario supplementare a carico della Norvegia e a beneficio della Croazia per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014, mentre, in virtù dei rimanenti protocolli aggiunti, la Croazia è stata inclusa tra le Parti contraenti dell'Accordo tra la CEE e l'Islanda, firmato nel 1972, e tra le Parti contraenti dell'Accordo tra la CEE e la Norvegia, firmato nel 1973. I due protocolli hanno inoltre previsto concessioni commerciali supplementari per i prodotti ittici a favore dell'Islanda e della Norvegia, tenuto conto dell'adesione della Croazia allo Spazio economico europeo.
  La Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'atto di adesione, la Croazia si è impegnata ad aderire all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) conformemente all'articolo 128 di tale Accordo. Tale norma prevede, infatti, che «Qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, o può chiedere, qualora diventi uno Stato membro AELS, di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE. Le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto alla ratifica o approvazione di tutte le Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.».
  L'Accordo in esame si compone di sette articoli. Costituiscono parte integrante dell'Accordo due allegati, ai quali rinviano – rispettivamente – gli articoli 3 e 4 dell'Accordo. Sono allegate all'Atto finale dell'Accordo anche sei dichiarazioni comuni, relative all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo, alla data di scadenza delle disposizioni provvisorie, all'applicazione delle norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, agli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, ai settori prioritari di cui al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE e, infine, ai contributi finanziari.
  In particolare, in base all'articolo 1 dell'Accordo la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per la Croazia nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo. L'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede. Il medesimo articolo introduce un addendum al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE in base al quale la Croazia è stata inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Croazia vengono quantificati dall'addendum in 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014.
  Tra gli adeguamenti ai protocolli dell'accordo SEE previsti dall'articolo 2, per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione XI, rileva la sostituzione del protocollo 44, laddove si fa riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie dell'Accordo SEE, tra cui quelle dell'allegato V, nel campo della libera circolazione dei lavoratori e a quelle dell'allegato XVIII relative alla sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento tra uomini e donne.
  Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'UnionePag. 138 europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante. Sono conseguentemente introdotte le modifiche formali necessarie a tal fine. L'allegato A dell'Accordo stabilisce in proposito i punti dell'Accordo SEE e dei suoi protocolli che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea interessate.
  L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.
  L'articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.
  L'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo, che entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della Croazia – nuova Parte contraente – purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i tre protocolli aggiuntivi sopra ricordati.
  L'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
  Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, che dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla stessa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Formula infine una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3), di cui raccomanda l'approvazione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

INTERROGAZIONI

  Martedì 31 Ottobre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 15.15.

5-00646 Barzotti: Iniziative volte a tutelare i lavoratori coinvolti nella chiusura dello stabilimento di Pregnana Milanese di Fpt Industrial e non ancora ricollocati.

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Carmela AURIEMMA (M5S), replicando, in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, testé sottoscritta, ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale risposta e per l'attenzione prestata alla questione dei lavoratori coinvolti nella chiusura dello stabilimento di Fpt Industrial di Pregnana Milanese, esprimendo soddisfazione per il raggiungimento dell'accordo raggiunto, in sede regionale, tra le Pag. 139parti. Nel far presente che continuerà a monitorare la situazione, ritiene necessario, in via più generale, riservare una particolare attenzione alle crisi aziendali, segnalando la mancanza di un serio piano industriale da parte del Governo e sottolineando l'opportunità di modificare l'approccio con cui si concepisce il mondo del lavoro.

5-01273 D'Attis: Iniziative per scongiurare la chiusura dello stabilimento brindisino della LyondellBasell operante nel settore petrolchimico.

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Mauro D'ATTIS (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta per quanto attiene alle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pur auspicando che tale Ministero agisca quanto prima per favorire l'avvio di un tavolo tecnico interministeriale che affronti con efficacia la questione dello stabilimento brindisino della LyondellBasell operante nel settore petrolchimico.

5-01332 Scotto: Iniziative a tutela di un lavoratore licenziato dalla Dresser di Casavatore.

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Walter RIZZETTO, presidente, prende atto che il deputato Carotenuto intende sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

  Arturo SCOTTO (PD-IDP), replicando, fa notare che il fatto che non si sia ancora trovata una soluzione per la questione illustrata nell'interrogazione, nonostante l'intervento della prefettura e la mobilitazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, rappresenta una sconfitta per tutti, facendo notare che la questione del licenziamento di un lavoratore da parte della Dresser di Casavatore non potrà che trovare una sua definizione in sede giurisdizionale. Ringrazia, in ogni caso, il rappresentante del Governo per l'attenzione prestata al caso e per la puntuale risposta fornita.

  Walter RIZZETTO, presidente, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.