CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 ottobre 2023
192.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 2

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.05.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione.
C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro URZÌ (FDI) relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere, della proposta di legge C. 893, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione», e delle proposte di legge abbinate, come risultante dalle proposte emendative approvate, assegnato in sede referente alla II Commissione.
  Il provvedimento si propone di modificare la normativa in materia di prescrizione del reato. Rammenta che nella stessa materia sono intervenute diverse riforme: la legge n. 251 del 2005, la legge n. 103 del 2017, la legge n. 3 del 2019 e, da ultimo, la legge n. 134 del 2021 e il decreto legislativo n. 150 del 2022. Rileva quindi come la prescrizione del reato – istituto disciplinato dagli articoli 157 e seguenti del codice penale – possa essere definita come la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato. Per quanto concerne il fondamento e la natura dell'istituto della prescrizione, la Corte costituzionale nella sentenza n. 143 del 2014, richiamando anche la propria precedente giurisprudenza, ha precisato: «Sebbene Pag. 3possa proiettarsi anche sul piano processuale – concorrendo, in specie, a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo (articolo 111, secondo comma, della Costituzione) – la prescrizione costituisce, nell'attuale configurazione, un istituto di natura sostanziale (ex plurimis, sentenze n. 324 del 2008 e n. 393 del 2006), la cui ratio si collega preminentemente, da un lato, all'“interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato [...] l'allarme della coscienza comune” (sentenze n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza n. 337 del 1999); dall'altro, “al ‘diritto all'oblio’ dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela” (sentenza n. 23 del 2013)».
  Nel passare all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge, che è costituito da quattro articoli, fa presente che l'articolo 1 contiene le modifiche al codice penale in materia di prescrizione. In particolare, la lettera a) introduce nel codice penale l'articolo 159-bis, prevedendo una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione. Si ricorda che la sospensione della prescrizione è attualmente disciplinata dall'articolo 159 del codice penale. In base a tale articolo il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di: autorizzazione a procedere; deferimento della questione ad altro giudizio; sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore; sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato: in tal caso il corso della prescrizione resta sospeso fino al momento in cui è rintracciato l'imputato ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157 (tale previsione è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 150 del 2022); richiesta di rogatoria all'estero (il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria). In questi casi la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
  Il nuovo articolo 159-bis (primo comma) prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso: in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni; in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.
  Segnala che tali termini di sospensione corrispondono a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) per i rispettivi gradi di giudizio. Evidenzia, inoltre, che la sospensione della durata di un anno a seguito della sentenza di appello si applica soltanto al caso di sentenza di conferma della condanna avvenuta in primo grado, escludendo quindi il caso in cui la sentenza d'appello modifichi una precedente sentenza di primo grado di assoluzione. I termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'articolo 544 del codice di procedura penale (secondo comma). L'articolo 544 del codice di procedura penale prevede, in materia di termini di deposito delle motivazioni della sentenza, che quando non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, il giudice vi provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia del dispositivo. Tuttavia, il giudice, quando ritiene che la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, come avviene nella maggior parte dei casi, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia. Ricorda, inoltre, che l'articolo 154 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, al comma 4-bis, prevede che su richiesta motivata del giudice, il presidente del tribunalePag. 4 o della Corte d'appello (nel caso di giudizio di secondo grado) possa prorogare, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice penale, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni. Si prevede, inoltre, che se durante i citati termini di sospensione (rispettivamente di 2 anni e di 1 anno) sopravviene una delle cause di sospensione previste dall'articolo 159 del codice penale, essi sono aumentati del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa (terzo comma). Il nuovo articolo 159-bis prevede inoltre due ipotesi in cui i periodi di sospensione del corso della prescrizione, previsti dal primo comma, possono essere ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione: nel caso in cui la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine previsto di sospensione (quarto comma). Pertanto, nel caso in cui la pubblicazione della sentenza d'appello intervenga dopo più di 2 anni dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado e nel caso in cui la pubblicazione sentenza di Cassazione intervenga dopo più di un anno dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di appello, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere. Tale formulazione ricalca quanto previsto nella relazione della Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato (c.d. Commissione Lattanzi). Nella citata relazione si evidenzia che «la ratio di questa “sospensione condizionata” alla definizione in tempo utile del procedimento è di imprimere una accelerazione alla trattazione dei procedimenti, specie quando si tratta di reati prossimi alla prescrizione, alla cui trattazione verrebbe data la priorità. Da un lato, si evita uno spreco di risorse, consentendo di concludere il processo dopo una condanna in primo grado; dall'altro lato, potendo il termine di prescrizione maturare nei giudizi di impugnazione, si evita, tanto per l'assolto quanto per il condannato, il rischio di un processo dai tempi potenzialmente infiniti» quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo (quinto comma): l'imputato è prosciolto; la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità; nel caso di dichiarazione di nullità della decisione (in alcune specifiche ipotesi previste dall'articolo 604 del codice di procedura penale) con conseguente restituzione degli atti al giudice.
  Segnala che si tratta delle cause di nullità indicate nell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale: il comma 1 disciplina il caso di nullità della sentenza per difetto di contestazione; il comma 4 disciplina il caso di nullità assolute (ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura penale); il comma 5-bis disciplina la nullità nel caso di assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado, se la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti.
  Evidenzia quindi che l'articolo 623-bis disciplina i casi di restituzione degli atti al giudice a seguito di sentenza di rinvio della Corte di cassazione, prevedendo: alla lettera b), che se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1 e 4, gli atti sono trasmessi al giudice di primo grado; alla lettera b-bis) che se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-bis, gli atti sono trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo risulti che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata. Infine, si specifica che le disposizioni di cui all'articolo 159-bis si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello (secondo comma).
  La lettera b), modificando il primo comma dell'articolo 160, aggiunge alle ipotesiPag. 5 di interruzione del corso della prescrizione anche la sentenza di condanna. Ricorda, al riguardo, che prima, che la legge n. 3 del 2019 lo abrogasse, il primo comma dell'articolo 160 prevedeva, allo stesso modo, che il corso della prescrizione era interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. La medesima legge n. 3 del 2019, sostituendo il secondo comma dell'articolo 159, prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna. Successivamente, la legge n. 134 del 2021 ha abrogato tale comma e ha contestualmente introdotto l'articolo 161-bis. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. L'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, c.p. non può in ogni caso comportare l'aumento di più di 1/4 del tempo necessario a prescrivere.
  La lettera c), modificando il secondo comma dell'articolo 161, estende l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non può superare la metà del tempo ordinario. I reati per cui attualmente l'aumento del tempo necessario a prescrivere non può superare la metà del tempo ordinario sono i seguenti:

   una serie di reati contro la pubblica amministrazione: corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320); pene per il corruttore (321 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (articolo 322-bis c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis c.p.); recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'articolo 99, comma 2 c.p.

  Fa presente che la novella in esame aggiunge a tale elenco i reati di: atti persecutori (articolo 612-bis c.p.); lesioni personali e (articolo 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies c.p.), nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 585, limitatamente ai casi di cui dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.
  Più nel dettaglio, si tratta delle seguenti aggravanti: l'avere commesso contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 c.p. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione (articolo 576, primo comma, n. 2, c.p.); l'avere commesso il fatto in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p. (articolo 576, primo comma, n. 5, c.p.); l'essere stato il fatto commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis c.p. nei confronti della persona offesa (articolo 576, primo comma, n. 5.1, c.p.); l'avere commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (articolo 577, primo comma, n. 1, c.p.); l'avere commesso il fatto contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo,Pag. 6 o contro un affine in linea retta (articolo 577, secondo comma, c.p.).
  La lettera d) abroga l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado. L'articolo 161-bis c.p., introdotto dalla legge n. 134 del 2021, prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, la medesima norma prevede che il corso della prescrizione riprenda nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore. Si ricorda che la legge n. 3 del 2019 prevedeva la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.
  Fa quindi presente che l'articolo 2 della proposta in esame abroga l'articolo 344-bis del codice di procedura penale, in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Ricorda a tale proposito che la legge 134 del 2021 (c.d. riforma Cartabia del processo penale) ha introdotto l'articolo 344-bis c.p.p., che prevede l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Tale articolo prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituiscano cause di improcedibilità dell'azione penale (si tratta di termini corrispondenti a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla legge n. 89 del 2001 per i rispettivi gradi di giudizio). I predetti termini possono essere prorogati nel caso di giudizi particolarmente complesso o per reati di particolare gravi.
  Fa presente che l'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, apporta alcune modifiche di coordinamento al codice di procedura penale, conseguenti all'abrogazione dell'articolo 344-bis, al fine di: eliminare il riferimento all'articolo 344-bis dagli articoli 129-bis, 157-ter c.p.p.; abrogare gli articoli 175, comma 8-bis, 578, commi 1-bis e 1-ter, 578-ter e 628-bis, comma 7.
  Segnala che l'articolo 2-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 165-ter delle norme di attuazione del c.p.p., al fine di sostituire il monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione di cui all'abrogando articolo 344-bis c.p.p., con il monitoraggio dei termini previsti dal nuovo articolo 159-bis c.p. Infine, viene contestualmente abrogato l'articolo 175-bis delle disposizioni attuative riguardante le modalità di pronuncia della decisione sulla improcedibilità ai sensi dell'articolo 344-bis del codice. L'attuale formulazione del citato articolo 165-ter, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022, prevede che i presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis.
  Ciò premesso, con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge incide sulla materia «ordinamento penale» che l'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato. Rispetto degli altri princìpi costituzionali, per quanto riguarda la successione di leggi nel tempo, ricorda che in ragione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione ad essa si applica, di norma, il principio di retroattività penale della legge più favorevole al colpevole di reato (cosiddetto lex mitior). Si tratta di un principio generale sancito dall'articolo 2 del codice penale – che trova il proprio fondamento costituzionale nel principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione e la tutela convenzionale da parte dell'articolo 7 della Convenzione europea (sul punto sentenze Corte costituzionale n. 393 del 2006 e 236 del 2011, nonché sentenza CEDU 17 settembre 2009 – Scoppola c. Italia), in virtù del quale una legge penale favorevole al reo può retroagirePag. 7 nel tempo e quindi avere effetto anche per condotte compiute prima della entrata in vigore della legge più favorevole (intendendo per favorevole sia una riduzione della pena, sia, come nel caso di specie, un eventuale tempo di prescrizione del reato più breve di quello precedentemente previsto).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Alfonso COLUCCI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, rilevando come la proposta in esame parta dall'assunto che più ampio è lo iato tra la commissione del reato e la data di inflizione della pena, più si escludono, da un lato, l'allarme sociale e, dall'altro, la funzione rieducativa della pena. Si tratta a suo parere di un assunto astrattamente condivisibile, se non fosse che la proposta di legge amplia le ipotesi di prescrizione del reato invece di intervenire più propriamente sull'accelerazione dei tempi del processo, attraverso il rafforzamento degli uffici e il potenziamento del personale. Sottolineato che lo Stato è tenuto al giudizio in materia penale, ritenendo che non ci si possa affidare all'istituto della prescrizione, ribadisce il voto contrario del suo gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 31 ottobre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Giuseppina Castiello.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.
C. 1517 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda che alle ore 18 di lunedì 30 ottobre è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e fa presente che ne sono state presentate circa duecento (vedi allegato 2). Rammenta che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non sono ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Rileva che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Pertanto, considerato l'ambito di intervento del decreto-legge in esame – che introduce disposizioni volte a prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano, a contrastare la criminalità minorile e l'elusione scolastica; a Pag. 8tutelare le vittime di reato, a rafforzare le misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, a istituire un osservatorio sulle periferie e a prevedere ulteriori disposizioni in materia di sicurezza pubblica, a contrastare reati di particolare allarme sociale, a rafforzare l'offerta educativa anche potenziando il piano per asili nido per la fascia di età 0-2 anni, a incrementare la tutela dei minori in ambito digitale, l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e le prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – ritiene che siano da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Caso 2.03, che introduce a livello nazionale un servizio per l'assistenza psicologica per gli studenti universitari; Manzi 10.01 e l'analogo Orrico 11.02, che istituiscono un fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante; Caso 10-bis.01, limitatamente alla lettera b) e al comma 2, che recano modifiche in materia di riorganizzazione della rete scolastica; Caso 10-bis.02, che autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 al fine di stabilire nuovi criteri nella formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado; Boschi 10-bis.03, che reca modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di dimensionamento della rete scolastica; Zaratti 11.01, che disciplina i controlli sulle rendicontazioni dei progetti di edilizia scolastica non finanziati a valere sul PNRR; Sportiello 11.03, che incrementa i contributi ai comuni per l'assunzione di assistenti; Manzi 12.1, che prevede il progressivo innalzamento dell'obbligo scolastico a 18 anni.
  Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità testé pronunciate è fissato alle ore 14.
  Invita quindi il relatore, onorevole De Corato, a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate già dichiarate ammissibili.

  Riccardo DE CORATO (FDI), relatore, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate esprimendo altrimenti un parere contrario.

  La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime un parere conforme a quello espresso dal relatore.

  Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) sottolinea come la fissazione alle ore 14 del termine per la presentazione delle richieste di riesame avverso la declaratoria di inammissibilità sia accettabile solo apprezzate le specifiche circostanze nelle quali si sta procedendo alla conversione del decreto-legge in esame. Evidenzia infatti come si tratti di un termine che in generale l'avrebbe spinta a chiedere una posticipazione perché non è pensabile che un parlamentare abbia solo mezzora per argomentare una richiesta di riesame, per di più senza che si sospendano i lavori della Commissione.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente che il termine è stato fissato alle ore 14 proprio in considerazione delle specifiche circostanze evidenziate dall'onorevole Boschi.

  Alessandro URZÌ (FDI) interviene sull'ordine dei lavori per sottolineare l'esigenza di approvare il disegno di legge di conversione nel decreto-legge rapidamente, per concludere l'ampio lavoro già svolto dal Senato e assicurare la conversione senza ulteriori modifiche del provvedimento. Tenuto conto dei numerosi e importanti profili affrontati dal decreto-legge e del rilievo politico delle proposte emendative presentate dall'opposizione, avanza la proposta di svolgere una discussione ampia, che raggruppi il complesso degli emendamenti, e che si concentri sui profili giudicati dalla minoranza più critici, senza analizzare ciascuno specifico emendamento. Ritiene che sarebbe così possibile, da una parte, valorizzare il dibattito parlamentare e, dall'altra, consentire comunque alla Commissione di concludere rapidamente l'esame del disegno di legge.

  Nazario PAGANO, presidente, propone di avviare intanto l'esame degli emendamenti e verificare nelle prossime ore lo stato dell'esame procedendo eventualmente Pag. 9a un ufficio di presidenza per organizzare i tempi e le modalità dei lavori.

  Matteo MAURI (PD-IDP) sottolinea anzitutto, riprendendo le considerazioni iniziali dell'onorevole Boschi, come il procedimento di conversione del decreto-legge n. 123 del 2023 rappresenti una circostanza straordinaria che non dovrà costituire un precedente. Ricorda, infatti, non solo che la Commissione avvia l'esame degli emendamenti prima che sia spirato il termine per presentare i reclami avverso le dichiarazioni di inammissibilità, ma anche che in generale gli stessi termini per presentare emendamenti sono stati particolarmente stretti. Ciò è stato possibile perché l'opposizione, apprezzate le specifiche circostanze, ha acconsentito a questa articolazione dei lavori, ma ribadisce con radicalità che tali tempistiche non devono essere considerate una regola né un precedente da richiamare in futuro. Nel convenire con la presidenza sull'esigenza di cominciare ad esaminare gli emendamenti seguendo il fascicolo, fa presente all'onorevole Urzì che un eventuale accoglimento della sua proposta relativa alle modalità del dibattito parlamentare non comporterebbe comunque adesione al presupposto logico dell'esigenza di approvare il provvedimento velocemente e senza modifiche. L'opposizione infatti può convenire sulle modalità di svolgimento della discussione, ma non può accettare che in generale i decreti-legge debbano essere tutti convertiti con tempi così stretti e senza apportare modifiche.

  Nazario PAGANO, presidente, dopo aver sottolineato come si sia dinanzi a un caso straordinario, che non deve rappresentare un precedente, dà conto delle sostituzioni.

  Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1 a sua firma, fa presente come il suo gruppo, pur essendo contrario alle disposizioni penali contenute nel decreto-legge, sia invece favorevole agli interventi infrastrutturali e alla previsione della figura del commissario straordinario. Proprio perché convinta che tali interventi siano ragionevoli, ritiene altresì opportuno estendere la copertura finanziaria e l'ambito di operatività delle misure ai comuni limitrofi, senza limitarsi ad intervenire sul solo Comune di Caivano. Evidenzia come le difficoltà di Caivano siano comuni a quelle degli altri territori limitrofi ove non si sono ancora verificati eventi tanto drammatici quanto quelli che hanno dato risonanza mediatica a Caivano e invita la maggioranza a guardare anche a tali realtà ricordando che prevenire è sempre meglio che curare.

  Carmela AURIEMMA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Boschi 1.1 che ritiene meritevole per due ragioni: anzitutto perché gli interventi sulle periferie devono essere organici e non «spot», in risposta a contingenze, e poi perché i problemi per i quali si sono accesi i riflettori su Caivano, come ad esempio lo spaccio di stupefacenti, si stanno attualmente spostando nei comuni confinanti.

  La Commissione respinge l'emendamento Boschi 1.1.

  Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento Penza 1.2 e ricordando una sua recente visita nel Comune di Caivano, fa presente come gli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione edilizia nell'area del Parco Verde siano essenziali. Ricorda come già in sede di deliberazione dell'inchiesta parlamentare sulle periferie, la Commissione Affari costituzionali abbia riconosciuto che la rigenerazione urbana è condizione per il riscatto delle periferie ed evidenzia che il degrado dell'edilizia di Caivano concorre alle problematiche sociali del Comune. Invita dunque la maggioranza a rivedere la propria volontà di non approvare modifiche al testo, accogliendo questo emendamento di buon senso.

  Carmela AURIEMMA (M5S), auspicando l'approvazione dell'emendamento Penza 1.2, sottolinea come a Caivano il degrado non sia solo sociale, ma anche urbanistico con Pag. 10quartieri-ghetto talvolta privi degli allacci alle reti, e come l'aspetto estetico sia necessario per concorrere al recupero sociale educando a una cultura della bellezza.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Penza 1.2, 1.3 e 1.4, nonché l'emendamento Alfonso Colucci 1.5.

  Carmela AURIEMMA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Penza 1.6.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Penza 1.6 e Caso 1.7.

  Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'emendamento Penza 1.8, volto a sopprimere l'inciso in base al quale gli affidamenti degli impianti sportivi possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti. Stigmatizza come la maggioranza, che vuole apparire come rigida tutrice della legalità, nel caso specifico deroghi al rispetto delle norme vigenti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Penza 1.8 e Alfonso Colucci 1.9.

  Carmela AURIEMMA (M5S), illustrando l'emendamento 1.10, del quale è prima firmataria, volto a coinvolgere associazioni giovanili per promuovere attività socio-culturali per realizzare una maggiore inclusione sociale, evidenzia come nel decreto-legge in conversione manchino interventi di tipo preventivo, che invece gli emendamenti del Movimento 5 Stelle cercano di inserire.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Auriemma 1.10, gli identici Zaratti 1.11 e Berruto 1.12 e l'emendamento Alfonso Colucci 1.13.

  Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) illustra il suo emendamento 1.14 volto ad estendere gli interventi del Ministero dell'università e della ricerca ai comuni limitrofi a Caivano, con conseguente aumento delle risorse destinate.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boschi 1.14, Caso 1.15, Zaratti 1.16, Bonafè 1.17 e 1.18.

  Carmela AURIEMMA (M5S), nell'illustrare l'emendamento Penza 1.19, che stanzia 2 milioni di euro per il potenziamento degli impianti di videosorveglianza a Caivano, evidenzia come la proposta corrisponda a una esplicita richiesta avanzata da Don Patricello, parroco di Parco Verde.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Penza 1.19 e Bonafè 1.20.

  Alfonso COLUCCI (M5S) interviene sull'emendamento Penza 1.21 per spiegare che esso è volto a consentire la copertura della pianta organica del corpo di polizia locale di Caivano. Fa presente come a fronte di 52 posti in organico attualmente oltre 20 siano scoperti e ritiene che queste scoperture siano uno dei problemi di Caivano. Ricorda, infatti, il ruolo essenziale che svolge la polizia locale nel controllo del territorio e nell'assistenza alla popolazione.

  Carmela AURIEMMA (M5S), pur rilevando che l'emendamento Penza 1.21 si riferisce al solo Comune di Caivano, fa presente che tutti i comuni dell'area presentano le medesime scoperture e non solo nel corpo di polizia locale. Stigmatizza la normativa stringente che non consente ai comuni di procedere ad assunzioni e che dunque obbliga poi ad operare in sotto-organico tanto la polizia locale, quanto gli uffici tecnici comunali, quanto i servizi sociali, con conseguenze evidenti sui servizi resi ai cittadini.

  La Commissione respinge l'emendamento Penza 1.21.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.22, a sua prima firma, per rilevare l'esigenza di potenziare non solo gli organici della polizia urbana ma anche Pag. 11quelli degli assistenti sociali, che svolgono un ruolo essenziale per il recupero sociale e educativo dei giovani.

  La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 1.22.

  Ida CARMINA (M5S), ricordando di aver svolto le funzioni di commissario di polizia, interviene per illustrare l'emendamento Penza 1.23, volto a istituire un Commissariato distaccato di pubblica sicurezza a Caivano. Chiede al relatore di valutare l'accantonamento dell'emendamento evidenziando alla maggioranza come la presenza sul territorio di un posto di polizia non solo aiuterebbe concretamente nell'opera di repressione dei comportamenti illeciti, ma agirebbe anche da deterrente alla commissione di reati, dando il senso della presenza dello Stato.

  Nazario PAGANO, presidente, sottolinea di aver concesso all'onorevole Carmina la parola su questo emendamento in considerazione del clima di collaborazione che si sta registrando in Commissione; rileva infatti che, trattandosi di dichiarazioni di voto, esse possono essere svolte solo dai membri della Commissione o dai deputati in sostituzione e che l'onorevole Carmina non rientra in alcuna delle due categoria.

  Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) chiede di sottoscrivere l'emendamento Penza 1.23 e si associa alla richiesta di accantonamento già avanzata. Consapevole del fatto che la maggioranza non accetterà modifiche al testo, chiede infatti alla rappresentante del Governo di valutare l'emendamento al fine di poterne suggerire la trasformazione in un ordine del giorno da accogliere in Assemblea.

  Matteo MAURI (PD-IDP), estendendo il ragionamento fatto dall'onorevole Boschi sull'emendamento Penza 1.23, chiede alla maggioranza e alla rappresentante del Governo di valutare la possibilità di accantonare alcune proposte emendative, particolarmente rilevanti per le opposizioni e dalle opposizioni segnalate, al fine di svolgere approfondimenti finalizzati a capire se, in caso di trasformazione in ordini del giorno in Assemblea, il Governo potrebbe accogliere tali atti di indirizzo. Ritiene infatti che, in considerazione dell'eccezionalità di questo specifico esame in Commissione di un decreto-legge, eccezionalità sulla quale tutti hanno convenuto, questa apertura del Governo potrebbe consentire di ritirare alcuni emendamenti e agevolare l'andamento dei lavori.

  Nazario PAGANO, presidente, chiede al rappresentante del Governo di esprimersi intanto sulla richiesta di accantonamento dell'emendamento Penza 1.23.

  La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO ricorda che a Caivano c'è una compagnia dei Carabinieri, che ha sede proprio nel Parco Verde, ed evidenzia che il Ministero dell'interno ha già integrato di 20 unità l'organico del Commissariato di Afragola, comune vicino a Caivano. Per quanto riguarda la richiesta di accantonamento dell'emendamento Penza 1.23, ritiene legittima la trasformazione in un ordine del giorno in Assemblea, ma fa presente di non poterne al momento garantire l'accoglimento da parte del Governo.

  Alfonso COLUCCI (M5S) ricorda che il tema del Commissariato di polizia a Caivano è stato già posto al Ministero dell'interno nel corso di un recente question time in Commissione Affari costituzionali, al quale ha risposto il sottosegretario Molteni e ribadisce, come già fatto anche in quella sede, che la polizia di Afragola non è in grado di sopperire alle carenze di Caivano. Riafferma dunque l'esigenza che il Comune di Caivano sia dotato di un autonomo Commissariato, per assolvere alle esigenze di sicurezza e controllo del territorio.

  Nazario PAGANO, presidente, evidenzia che la rappresentante del Governo si è già detta favorevole all'accantonamento dell'emendamento Penza 1.23.

  Alfonso COLUCCI (M5S) ritiene che abbia senso procedere all'accantonamento solo Pag. 12se la Sottosegretaria prefigura da parte del Governo l'accoglimento di un eventuale ordine del giorno avente il medesimo contenuto dell'emendamento.

  La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO, nel confermare di non potere, al momento, garantire l'accoglimento di un ordine del giorno in merito all'istituzione di un Commissariato a Caivano, afferma che, conoscendo bene i territori di cui si tratta, il Commissariato di Afragola lavora con la compagnia di Caivano, senza che la distanza sia un problema e ritiene che l'incremento di 20 unità, richiesto dal questore e voluto dal Capo dalla polizia, sia sufficiente. Si dichiara comunque favorevole all'accantonamento dell'emendamento in vista di un supplemento di istruttoria.

  Federico FORNARO (PD-IDP) ritiene importante tornare alla proposta dell'onorevole Mauri, che ritiene di buon senso e più ampia rispetto alla decisione circa le sorti di un singolo emendamento. Fa presente che se la maggioranza non può accettare modifiche al testo e ha bisogno di approvarlo rapidamente, allora la proposta di accantonare una serie di proposte emendative per far valutare al Governo l'accoglimento di eventuali ordini del giorno potrebbe tenere insieme le esigenze della maggioranza, perché quegli emendamenti sarebbero conseguentemente ritirati, e quelle delle opposizioni, che darebbero così un senso allo sforzo emendativo fatto.

  La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO, valutato il clima di collaborazione che si registra in Commissione, si dichiara favorevole all'accantonamento di alcune proposte emendative che il Governo si riserva di valutare attentamente al fine della trasformazione in ordini del giorno in Assemblea.

  Matteo MAURI (PD-IDP) afferma che chiaramente non si aspetta che la Sottosegretaria esponga la posizione del Governo senza prima aver fatto valutare agli uffici gli emendamenti di cui si tratta, ma sottolinea, al tempo stesso, che l'opposizione non può aspettare fino al termine dell'esame del fascicolo delle proposte emendative per sapere quale sarà la posizione del Governo. Propone dunque che le opposizioni avanzino una rosa di possibili ordini del giorno e che il Governo, senza che la Commissione interrompa i propri lavori, cominci ad istruirli; successivamente si potranno sospendere i lavori di Commissione per acquisire le determinazioni del Governo che, se positive, comporteranno il ritiro degli emendamenti dell'opposizione facilitando la conclusione dell'esame.

  Nazario PAGANO, presidente, concorda con la soluzione dell'onorevole Mauri, purché non si interrompano i lavori. Invita dunque le opposizioni ad individuare gli emendamenti da eventualmente trasformare in ordini del giorno e a sottoporli alla rappresentante del Governo.

  Nazario PAGANO, presidente, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Penza 1.23.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Penza 1.24 e Sportiello 1.25.

  Federico FORNARO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, chiede di accantonare l'emendamento Girelli 1.26.

  Nazario PAGANO, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Girelli 1.26.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Sportiello 1.27 e 1.28, nonché gli emendamenti Auriemma 1.29 e Penza 1.30.

  Gianni CUPERLO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, chiede di accantonare l'emendamento Bonafè 1.31.

  Nazario PAGANO, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Bonafè 1.31.

Pag. 13

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Caso 1.01.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Caso 2.1, 2.2 e 2.3.

  Matteo MAURI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Bonafè 2.01. Precisa che, trattandosi di una proposta emendativa che prevede una consistente copertura finanziaria, nella predisposizione dell'ordine del giorno di analogo contenuto si valuterà l'opportunità di riprodurre solo la parte descrittiva dell'emendamento.

  Nazario PAGANO, presidente, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bonafè 2.01.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bonafè 2.02.

  Nazario PAGANO, presidente, comunica che si procede ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

  Filiberto ZARATTI (AVS), illustrando l'emendamento soppressivo a sua prima firma 3.1, sottolinea che la previsione del cosiddetto «daspo urbano» per i minori – introdotta con l'articolo 3 del provvedimento in esame – è una norma chiaramente irragionevole ed in contrasto con la Costituzione e con la Convenzione dei diritti dell'uomo. Tra l'altro, tale sanzione viene comminata senza una convalida dell'autorità giudiziaria, sottraendola così alla riserva di giurisdizione prevista dall'articolo 13 della Carta costituzionale e lasciando una eccessiva discrezionalità al questore nell'applicare le misure e nel valutare la pericolosità del soggetto.

  Alfonso COLUCCI (M5S) sottoscrive l'emendamento Zaratti 3.1, di cui chiede l'approvazione. Evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame esprime una filosofia repressiva del fenomeno del disagio giovanile, che invece andrebbe affrontato con efficaci politiche attive del lavoro, con il potenziamento dei servizi sociali e con un significativo investimento nei settori dell'istruzione e dello sport.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 3.1, Magi 3.2 e Boschi 3.3.

  Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sugli emendamenti a sua prima firma 3.4 e 3.5, rileva che entrambi mirano a ridurre l'applicazione del «daspo urbano» comminato ai minori. Ribadisce che il provvedimento in esame disciplina solo l'aspetto repressivo della delinquenza, senza affrontare il tema del disagio giovanile, vera emergenza per tante periferie delle nostre città, anche nelle regioni settentrionali. A suo avviso, la sanzione del «daspo urbano» per i minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni costituisce una forma di crudeltà, destinata ad aumentare il senso di frustrazione e di emarginazione, ovvero due fattori che hanno una chiara valenza criminogena. L'approccio del Governo si conferma, dunque, dominato da un furore ideologico del tutto irragionevole, come già emerso in occasione dell'approvazione della normativa contro i rave party, vietati solo nel nostro Paese. Sarebbe invece opportuno agire sulle cause profonde dei fenomeni di devianza giovanile.

  Carmela AURIEMMA (M5S) sottoscrive l'emendamento Zaratti 3.4. Associandosi alle considerazioni del collega, ribadisce che l'azione repressiva non è sufficiente, ma deve essere accompagnata da una costante azione di consolidamento e promozione del tessuto sociale. Rivolgendosi alla sottosegretaria Castiello, segnala che il commissariato di Afragola – e, più in generale, gli altri presidi dell'ordine pubblico dislocati in zona – hanno subito una riduzione pari al 30-40 per cento del personale, che rende, di fatto, impossibile una efficace attività di controllo del territorio. Ribadisce,Pag. 14 altresì, che il provvedimento in esame non fornisce alcuna risposta alle fasce sociali più disagiate, con l'aggravante di applicare le categorie conoscitive degli adulti agli adolescenti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8.

  Nazario PAGANO, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.35.

  Nazario PAGANO, presidente, comunica che si procede ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3-bis.

  Carmela AURIEMMA (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'articolo aggiuntivo 3-bis.01 relativo alla istituzione dell'Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile, evidenziando che l'approccio nei riguardi dei minori dovrebbe essere sempre multidisciplinare, in coerenza con la complessità della condizione di adolescente.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi D'Orso 3-bis.01 e Alfonso Colucci 3-bis.02.

  Nazario PAGANO, presidente, comunica che si procede ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3-ter.

  La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 3-ter.1.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

  Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.1, sottolinea che la disposizione in esame è un vero e proprio manifesto di quell'uso simbolico del diritto penale che si fonda su aumenti irrazionali del carico sanzionatorio, pur nell'evidenza storicamente dimostrata della loro totale incapacità preventiva e mancanza di efficacia deterrente. In particolare, a suo avviso, preoccupa il terzo comma della disposizione, volto ad aumentare il massimo edittale da quattro a cinque anni per i fatti di lieve entità previsti dal quinto comma dell'articolo 73 del testo unico sulle droghe. Al riguardo, segnala che oltre 1/3 dei detenuti nelle carceri italiane è oggi ristretto per violazioni alla normativa sugli stupefacenti – quasi il doppio della media europea – e che il citato articolo 73 costituisce in assoluto l'attore principale del nostro sistema penale, con un peso enorme sulla spesa sull'affollamento penitenziario. Infatti, oltre 1/4 degli ingressi in carcere sono dovuti alla sua violazione. Rileva infine che, portando il massimale edittale a cinque anni, si vanno ad includere comportamenti legati alla lieve entità tra i reati per i quali si prevede, per minori e adulti, l'arresto obbligatorio in flagranza e la possibilità di applicazione della custodia cautelare in carcere.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 4.1, Boschi 4.2 e Di Biase 4.3, nonché gli emendamenti Zaratti 4.4, Di Biase 4.6, D'Orso 4.7, Zaratti 4.8, 4.9 e 4.10, D'Orso 4.11 e 4.12, Zaratti 4.13 e gli identici emendamenti Zaratti 4.14, Magi 4.15 e D'Orso 4.16.

  Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA), intervenendo sull'emendamento a sua firma 4.17, stigmatizza, in via generale, la prassi del Governo, ormai consolidata, di legiferare tramite decretazione di urgenza, limitando fortemente le prerogative del Parlamento. Nel caso del provvedimento in esame, esprime riserve sul mancato coinvolgimento della Commissione Giustizia nell'esame in sede referente, dal momento che il decreto-legge in titolo modifica in maniera sostanziale il processo penale in ambito minorile. Si associa, altresì, alle considerazioni del collega Zaratti circa l'irragionevolezza delle norme che prevedono un inasprimento della pena per i fatti di lieve entità, che rischia di aggravare la situazione di sovraffollamento delle carceri. Peraltro,Pag. 15 si tratta di un intervento in controtendenza rispetto alle affermazioni del Ministro Nordio, che ha spesso richiamato la necessità di ridurre la pressione sulle strutture carcerarie con un'attenta azione di depenalizzazione dei reati.
  Evidenzia, altresì, che la proposta emendativa in esame introduce la distinzione tra le sostanze stupefacenti, riequilibrando almeno in parte l'impatto repressivo della disposizione del decreto-legge, peraltro viziata da palese incostituzionalità in quanto vìola il principio di proporzionalità. Evidenziando che con la disciplina già in vigore in sette casi su dieci gli imputati finiscono in carcere, sollecita il Governo e la maggioranza ad accettare l'accantonamento dell'emendamento a sua firma, o quanto meno a spiegare la ratio della disposizione del decreto-legge.

  Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), associandosi alle considerazioni del collega Magi, sottolinea che l'azione del Governo in materia penale è caratterizzata da un evidente strabismo. Mentre in alcuni casi si introducono misure di stampo garantista, riducendo l'applicazione della custodia cautelare, in altri, come nel provvedimento in esame, si inaspriscono le pene in maniera sproporzionata. Tale condotta contraddittoria evidenzia le profonde divergenze in seno alla maggioranza, a danno delle libertà fondamentali dei cittadini.

  Filiberto ZARATTI (AVS) stigmatizza la condotta del Governo e della maggioranza, che impediscono al Parlamento di svolgere un dibattito serio e approfondito sui provvedimenti in esame. Ribadendo che la norma di cui all'articolo 4 del decreto-legge rischia di aggravare ulteriormente la pressione sulle strutture carcerarie, condivide le osservazioni della collega Boschi sulla scarsa coerenza nelle scelte del Governo in materia penale, sollecitando un approccio più organico alla riforma del settore.

  La Commissione respinge l'emendamento Magi 4.17.

  Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 4.18, sottolinea, in via generale, che il metodo paternalistico e repressivo rischia di acuire i problemi anziché risolverli, poiché non affronta le cause profonde del disagio giovanile. Si associa, inoltre, alle considerazioni del collega Zaratti sulla necessità di interventi più organici ed omogenei da parte del Governo.

  La Commissione respinge l'emendamento Magi 4.18.

  Matteo MAURI (PD-IDP) chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Di Biase 4.01.

  Nazario PAGANO, presidente, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Di Biase 4.01.

  Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 5.1 e Boschi 5.2, afferma che il provvedimento ricomprende due aspetti diversi: uno pienamente condivisibile, di interventi sul territorio, e un altro assai più discutibile di ordine penalistico. Stigmatizza l'atteggiamento del Governo, che emana un provvedimento d'urgenza ogni volta che si verifica un fatto di cronaca particolarmente grave andando a investire l'intero territorio nazionale; il tutto con lo scopo di creare allarme sociale a proposito di fattispecie i cui numeri non giustificherebbero spesso tanta attenzione.
  Ribadisce che la giustizia minorile è nel nostro Paese all'avanguardia, e che su 14.000 minori che abbiano commesso reati solo 462 sono detenuti, con ottime possibilità di recupero. Al contrario, il Governo trova nel carcere la risposta a qualsiasi problema: non comprende che le soluzioni che si attendono quei territori sono di carattere sociale, non un semplice inasprimento delle pene; fa presente che proprio guardando all'esperienza di altri Stati, che hanno perseguito la strada securitaria, si comprende che essa non conduce a risultati apprezzabili. Ricorda la propria personale vicenda con il comune di San Luca, dove solo attraverso interventi di carattere sociale si è riusciti in qualche modo ad alleggerire lo stigma impresso dalla presenza della criminalità organizzata. Menziona infine il Pag. 16monito del Presidente della Repubblica, il quale ha recentemente dichiarato che saranno i maestri, più che le forze dell'ordine, a salvarci dall'illegalità.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 5.1 e Boschi 5.2, gli emendamenti Zaratti 5.3, 5.4 e 5.5.

  Matteo MAURI (PD-IDP) chiede di accantonare l'emendamento Ciani 5.6.

  Nazario PAGANO, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Ciani 5.6.

  Nazario PAGANO, presidente, chiede alle opposizioni di approntare una lista definitiva degli emendamenti che esse chiederanno di accantonare, in modo da impostare un ragionamento con la rappresentante del Governo ai fini della presentazione di ordini del giorno.

  Matteo MAURI (PD-IDP) risponde che tale lista è in via di elaborazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 5.7, Boschi 5.8 e Gianassi 5.9.

  Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua firma 5.10, ricorda che l'articolo 5, comma 5, apre pericolosamente a un approccio punitivo verso gli infraquattordicenni non imputabili, prevedendo nei loro confronti casi di applicabilità della procedura di ammonimento da parte del questore. Ritiene che occorra semplificare il compito educativo in capo alla componente adulta della società; ricorda la dichiarazione di Papa Francesco del 2014 contro i castighi penali nei confronti dei bambini, esortando la maggioranza a tenere conto di un monito tanto autorevole.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 5.10, Zaratti 5.12, D'Orso 5.13.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 6.1, Magi 6.2, Boschi 6.3, D'Orso 6.4 e Gianassi 6.5, gli emendamenti Gianassi 6.6, Zaratti 6.7, D'Orso 6.8 e Boschi 6.9.

  Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) chiede di accantonare il proprio emendamento 6.10.

  Nazario PAGANO, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Boschi 6.10.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 6.11, 6.12 e 6.13, D'Orso 6.14, 6.15 e 6.16, Zaratti 6.17 e 6.18, D'Orso 6.19, Gianassi 6.20 e 6.21, nonché l'articolo aggiuntivo 7.01.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

  Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sul proprio emendamento 8.1, ricorda che la misura prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a), era stata già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 359 del 2000. Argomenta che il provvedimento in esame dimostra una sorta di furia persecutoria nei confronti dei ragazzi delle periferie, che già sono nati una situazione di grandissimo disagio: invece di tentare un'operazione di recupero, non si fa altro che ricorrere alle pene detentive. Esorta la maggioranza a un maggior senso di responsabilità.

  La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 8.1.

  Matteo MAURI (PD-IDP) annuncia che è pronto un elenco di proposte emendative Pag. 17di cui le forze dell'opposizione hanno intenzione di chiedere l'accantonamento al fine di verificare l'ipotesi di un loro ritiro ai fini della presentazione di ordini del giorno in Assemblea.

  Nazario PAGANO, presidente, dispone quindi una breve sospensione.

  La seduta, sospesa alle 15.22, è ripresa alle 15.40.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente che è stata consegnata agli uffici del Governo, per le opportune valutazioni, la lista delle proposte emendative accantonate ai fini del loro accoglimento nella forma di ordini del giorno di analogo contenuto.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 8.2 e Boschi 8.3 nonché gli emendamenti D'Orso 8.8, Gianassi 8.9, Zaratti 8,7, Bruno 8.11, Zaratti 8,4 e 8.6.

  Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.12, volto ad introdurre un intervento correttivo al testo dell'articolo 8, che già nel corso dell'esame da parte del Senato ha visto un miglioramento rispetto alla formulazione originaria, che escludeva la messa in prova in caso di fallimento del percorso rieducativo del minore. Nel richiamare le considerazione degli auditi in merito all'importanza della messa alla prova che rappresenta la strada privilegiata nel processo penale minorile e che deve sempre essere garantita al minore, fa presente che il suo emendamento è volto a sopprimere la disposizione secondo la quale l'interruzione ingiustificata del percorso di reinserimento o rieducazione da parte del minore è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova. Invita quindi i colleghi ad una riflessione sul tema, sottolineando che l'emendamento 8.12 va nella medesima direzione che anche la maggioranza ha ritenuto opportuna a giudicare dalla modifiche introdotte in Senato.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente che, come nel caso precedente, ha consentito l'intervento dell'onorevole D'Orso in via del tutto eccezionale, non essendo né componente della Commissione né sostituta. Fa presente che l'articolo aggiuntivo Zaratti 8.01 fa parte della lista delle proposte emendative temporaneamente accantonate.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bonafè 8.02 e Auriemma 8.03,.

  Nazario PAGANO, presidente, comunica che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gianassi 9.1 e Boschi 9.2 e l'emendamento Zaratti 9.3.

  Valentina D'ORSO (M5S) chiede di intervenire sull'emendamento 9.4, di cui è prima firmataria.

  Nazario PAGANO, presidente, precisa che il regolamento non consente interventi in dichiarazione di voto di deputati che non siano componenti della Commissione o sostituti, benché firmatari di proposte emendative.

  Carmela AURIEMMA (M5S) interviene per un richiamo al Regolamento sottolineando che nelle altre Commissioni è consentito l'intervento del firmatario della proposta emendativa.

  Nazario PAGANO, presidente, ribadisce che in fase di dichiarazione di voto il Regolamento non consente tali interventi.

  Carmela AURIEMMA (M5S) si domanda se il Regolamento non consenta gli interventi dei firmatari soltanto in questa Commissione, rilevando che gli altri presidenti assumono decisioni diverse.

Pag. 18

  Nazario PAGANO, presidente, nel sottolineare che eventualmente ciò sia avvenuto in via eccezionale, analogamente consente all'onorevole D'Orso di intervenire per illustrare le sue proposte emendative riferite all'articolo 9.

  Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che tutti gli emendamenti a sua prima firma riferiti all'articolo 9 mirano ad introdurre nel testo in esame un principio che è già sotteso al processo penale minorile, vale a dire quello per cui l'esecuzione penale non deve in alcun modo ostacolare il processo educativo che deve essere garantito al minore condannato e recluso. Precisa quindi che le sue proposte emendative, con modalità tra loro diverse, sono volte a garantire la continuità di tale processo educativo anche in presenza di condotte che, secondo l'impostazione della maggioranza, comportano il trasferimento del soggetto presso un istituto penitenziario per adulti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 9.4, Boschi 9.5, D'Orso 9.6, Gianassi 9.7 Zaratti 9.8 e 9.9.

  Filiberto ZARATTI (AVS) ricorda che l'articolo 9 prevede il trasferimento dei maggiorenni in carico alla giustizia minorile presso un istituto penitenziario per adulti in presenza di tre condizioni tra loro alternative se il soggetto ha tra i ventuno e i venticinque anni, mentre nel caso in cui il soggetto abbia compiuto il diciottesimo anno d'età le condizioni sono cumulative. Fa quindi presente che l'emendamento a sua prima firma 9.10 è volto a sopprimere tale ultima eventualità, ricordando che la legge n. 117 del 2014 ha avuto il merito di elevare da 21 a 25 anni l'età della possibile permanenza del ragazzo o della ragazza all'interno del circuito della giustizia minorile. Segnala a tale proposito che, dopo un'iniziale preoccupazione degli operatori degli istituti di fronte alla prospettiva di dover gestire le detenzione di soggetti più grandi insieme agli adolescenti, l'esperienza si è rivelata positiva dal momento che ha offerto la possibilità ai giovani adulti di usufruire delle opportunità maggiormente costruttive e individualizzate della giustizia minorile. Nell'auspicare che si tenga conto nell'assumere le decisioni delle esperienze acquisite, anche al fine di valutare a posteriori l'efficacia delle disposizioni introdotte, ribadisce che l'applicazione della legge n. 117 del 2014 ha consentito ai soggetti più grandi maggiori possibilità di recupero, con un miglioramento complessivo della gestione delle strutture carcerarie. Pur comprendendo che alcuni dei ragazzi possono comportare serie difficoltà per la convivenza civile, considera indispensabile sia per il loro futuro sia per il bene della comunità recuperare le loro energie, sottolineando che la repressione non comporta sempre il miglioramento della nostra vita sociale. Manifesta quindi il proprio risentimento per il fatto che ci si trovi ad esaminare un provvedimento a scatola chiusa, senza che sull'argomento si possa tenere conto della capacità di confronto e riflessione dei componenti della Camera. Nel sottolineare che non vi è alcun intento ostruzionistico da parte dell'opposizione, si dichiara convinto che alcuni colleghi della maggioranza, se potessero, modificherebbero volentieri le disposizioni del provvedimento ed evidenzia l'esigenza che il Parlamento tutto ponga al Governo la questione. Nell'apprezzare il presidente Pagano che in più occasioni ha posto la questione della centralità del Parlamento, pur riconoscendo alla luce della propria esperienza personale di assessore all'ambiente della regione Lazio, che le assemblee possono talvolta sembrare un ostacolo per chi governa, fa presente tuttavia che in tanti casi esse rappresentano l'occasione di migliorare i provvedimenti a vantaggio della comunità.

  Alfonso COLUCCI (M5S) esprime la convinzione del Movimento 5 Stelle che la corretta dinamica parlamentare preveda l'illustrazione e la discussione da parte dell'opposizione delle proposte emendative presentate e l'approvazione o meno di tali proposte da parte dei colleghi della maggioranza e, analogamente, la presentazione di ordini del giorno in Assemblea e la Pag. 19valutazione del Governo sul loro eventuale accoglimento. Ritenendo che ciò consenta di stabilire un corretto rapporto tra le diverse forze, aggiunge che l'intervento in sede di illustrazione delle proposte emendative, anche da parte di chi fosse firmatario della proposta e non componente della Commissione, rappresenta un'occasione di arricchimento. A tale proposito, chiede al presidente Pagano di poter avere i corretti riferimenti della norma regolamentare cui egli ha fatto riferimento, anche al fine di fugare dubbi circa diverse prassi applicative all'interno delle diverse Commissioni. Fa presente quindi in conclusione che il Movimento 5 Stelle non intende ritirare le proprie proposte emendative, riservandosi in sede di esame da parte dell'Assemblea la presentazione di eventuali ordini del giorno.

  Nazario PAGANO, presidente, assicura al collega Alfonso Colucci che metterà immediatamente a sua disposizione i richiesti riferimenti regolamentari.

  Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) fa presente che intende continuare ad intervenire sulle proposte emendative, come forma di resistenza pacifica al superamento nei fatti del bicameralismo perfetto, in attesa della ventilata riforma costituzionale. Dichiara di concordare con le affermazioni del collega Zaratti in ordine alla volontà di colleghi della maggioranza di modificare, se potessero, talune disposizioni del provvedimento, ritenendo che tali modifiche non andrebbero nella direzione auspicata dall'opposizione. Sottolinea infatti che, come dimostrato anche nel decreto-legge immigrazione all'esame dalla Commissione Affari costituzionali, la maggioranza ha una visione completamente diversa che tende ad equiparare, con un'operazione a suo avviso scorretta e sbagliata, il minore migrante o il minore delinquente ad un adulto. Ritiene che i colleghi, soprattutto quelli che hanno visitato gli istituti penitenziari per adulti e ne conoscono le criticità, si dovrebbero rendere conto facilmente che mandare lì un minore significa cambiare completamente le sue condizioni di espiazione della pena, riducendo le sue possibilità di recupero. Invita i colleghi a non dare per scontato che una persona detenuta, una volta uscita dal carcere, debba necessariamente riproporre i medesimi comportamenti, tanto più se si tratta di soggetti minori che hanno commesso reati quando non erano ancora formati completamente e che hanno una lunga prospettiva di vita. Ritiene che considerarli già condannati per la vita equivalga a prendere le distanza sia in termini di tutela dei diritti umani sia in termini di rispetto della Costituzione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 9.10, 9.11 e 9.12, D'Orso 9.13, 9.14 e 9.15.

  Nazario PAGANO, presidente, comunica che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

  Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) richiama le considerazioni già svolte dal momento che l'articolo premissivo 010.01 a sua firma risponde alla medesima finalità di offrire ai ragazzi un percorso di fuoriuscita dall'illegalità, mettendo a disposizione risorse destinate a finanziarie progetti di istruzione e formazione nelle carceri. Considera necessario porre la giusta attenzione al tema, oltre che agli insegnati che operano negli istituti penitenziarie e quindi in condizioni decisamente più difficili rispetto agli altri docenti.

  La Commissione respinge l'articolo premissivo Boschi 010.01.

  Carmela AURIEMMA (M5S) illustra l'emendamento Caso 10.1 che incrementa la dotazione del fondo cosiddetto Agenda sud al fine di consentire l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato da destinare alle istituzioni scolastiche. L'obiettivo dell'intervento è quello di potenziare il personale nelle zone fragili al fine di contrastare la dispersione scolastica e le difficoltà di apprendimento.

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  La Commissione respinge l'emendamento Caso 10.1.

  Nazario PAGANO, presidente, in via eccezionale, soltanto per la seduta in corso consente all'onorevole D'Orso di intervenire.

  Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che l'emendamento 10.2 reca un intervento limitato ma molto significativo, dal momento che esso è volto a stabilire che le risorse previste dall'articolo 10 siano destinate all'apertura pomeridiane delle scuole delle regioni meridionali. Ritiene infatti che l'apertura pomeridiana rappresenti la chiave di volta per contrastare l'abbandono scolastico e per strappare ragazzi e ragazze dalla strada, restituente alle scuole la loro centralità.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP) si unisce alle considerazioni della collega, sottolineando la centralità della scuola come agenzia formativa e l'importanza di proporre offerte extracurriculari volte a sostenere i talenti dei ragazzi per esempio in campo teatrale o musicale. Si tratta di un emendamento piccolo ma molto importante che, oltre a restituire centralità alla scuola, offre ai giovani uno spazio utile per crescer in modo migliore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 10.2, Manzi 10.4, Riccardo Ricciardi 10.5, Cherchi 10.6 e Orrico 10.8.

  Carmela AURIEMMA (M5S) fa presente che l'emendamento Caso 10.9 analogamente ai precedenti intende integrare l'offerta formativa degli istituti scolastici, partendo dal presupposto che la scuola sia il primo presidio di legalità sul territorio. Sottolinea in particolare l'importanza del tempo pieno per accompagnare la crescita di ragazzi spesso privi di punto di riferimento e facili prede della criminalità organizzata che in molti luoghi arriva dove lo Stato non ce la fa ad arrivare.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 10.9, Amato 10.10, Cherchi 10.11 e 10.12, e Amato 10.13.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP), nel proseguire la riflessione in corso sulla centralità della scuola per contrastare la dispersione scolastica e per ridurre i divari territoriali nonché quale presidio di legalità, fa presente che l'emendamento Furfaro 10.15, analogamente ad altre proposte emendative, è volto ad arricchire le iniziative previste dal comma 3 dell'articolo 10, puntando in particolare sulla promozione dell'educazione di genere. Considera infatti l'educazione di genere importante per aiutare i ragazzi e le ragazze a costruire relazioni paritarie, a rispettare le differenze a rifugiare rapporti basati sulla supremazia dell'altro, anche allo scopo di promuovere una società che ripudi le violenze.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Furfaro 10.14, Caso 10.15 e 10.16, Alfonso Colucci 10.17, Orrico 10.18, Amato 10.19, Caso 10.20, Sportiello 10.21, 10.22 e 10.23.

  Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 10.24 che integra le iniziative e le azioni previste dal comma 3 dell'articolo 10, con l'obiettivo di promuovere la cultura del rispetto delle differenze, della tutela ambientale, dell'eliminazione di ogni forme di violenza nonché del lavoro dignitoso. Sottolinea che la crescita culturale dei ragazzi e delle ragazze a rischio, sottraendoli alla criminalità organizzata, metterebbe al sicuro l'intera comunità. Richiamando le considerazioni della collega Boschi, ribadisce che il monocameralismo di fatto priva i parlamentari della possibilità di fare il proprio dovere, esercitando la pienezza delle funzioni di rappresentanti del popolo, e di contribuire a migliorare i provvedimenti. Aggiunge che, pur essendo stata diffusa anche in passato la pratica di ricorrere con frequenza alla decretazione d'urgenza, il Governo in carica ha superato ogni limite raggiungendo la media di quattro posizioni Pag. 21di questioni di fiducia al mese, rendendo esasperante la pratica dei decreti legge esaminati di fatto da un solo ramo del Parlamento e spogliando i parlamentari delle prerogative che la Costituzione gli attribuisce.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 10.24 e Amato 10.25.

  Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 10.26 che propone di promuovere presso le scuole di ogni ordine e grado un servizio di coordinamento pedagogico al fine di coadiuvare dirigenti scolastici, corpo docente e famiglie nelle iniziative destinate a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di crescita, di inserimento e di partecipazione sociale degli studenti e delle studentesse. Ritiene che tale emendamento sia emblematico delle distorsioni del monocameralismo di fatto, dal momento che il suo contenuto ripropone il testo di una proposta di legge a firma della collega Varchi di Fratelli d'Italia, approvata dalla Camera, che si prefigge analoga valorizzazione dei pedagogisti. Evidenzia quindi che, se la Camera fosse stata in condizione di modificare il provvedimento, l'emendamento 10.26 avrebbe potuto essere condiviso dalla maggioranza che invece è costretto a bocciarlo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 10.26, Orrico 10.27 e 10.28, Caso 10.29.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che l'emendamento Zaratti 10.30 fa parte delle proposte emendative temporaneamente accantonate.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Stumpo 10.31 per evidenziare l'importanza del coinvolgimento dei ragazzi nel processo di risanamento del territorio, processo del quale devono divenire protagonisti. Ricollegandosi alle considerazioni dell'onorevole D'Orso, si dice convinta che anche questo emendamento avrebbe incontrato il favore della maggioranza se questo provvedimento fosse stato modificabile.

  La Commissione respinge l'emendamento Stumpo 10.31.

  Matteo MAURI (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per chiedere alla presidenza di sospendere brevemente i lavori una volta concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, al fine di poter capire dalla Sottosegretaria quali siano gli intendimenti del Governo rispetto agli emendamenti accantonati in vista di una trasformazione in ordini del giorno.

  Nazario PAGANO, presidente, ritiene più opportuno concludere prima l'esame di tutte le proposte emendative non accantonate, per poi sospendere e acquisire le determinazioni del Governo.

  Matteo MAURI (PD-IDP) chiede al Presidente di valutare se non sia più opportuno, anche per ragioni di stile, acquisire queste informazioni dal Governo prima di aver concluso l'esame degli emendamenti.

  Nazario PAGANO, presidente, si riserva di valutare la proposta dell'onorevole Mauri e di decidere in merito, invitando nel frattempo a procedere con l'esame degli emendamenti.

  Carmela AURIEMMA (M5S) interviene sull'emendamento Amato 10.32 volto a potenziare la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale. Ricordando come uno studio de Il Sole-24 ore abbia certificato che a Sud la percentuale di coloro che praticano lo sport sia estremamente ridotta rispetto a quanto accade a Nord, per l'assenza delle strutture sportive, evidenzia come lo sport non sia solo strumento di benessere ma anche di riscatto sociale e sottolinea che per dare un senso alla modifica della Costituzione recentemente approvata – che ha fatto della pratica sportiva un valore costituzionale – sia Pag. 22necessario approvare interventi come quelli previsti da questo emendamento.

  Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), chiedendo di sottoscrivere l'emendamento Amato 10.32, invita il Governo a un supplemento di riflessione su questa modifica. Ritiene che allo stato del dibattito parlamentare all'opposizione non resti che condividere riflessioni nella consapevolezza che non saranno accolte e coglie allora l'occasione per svolgere alcune considerazioni sull'importanza della pratica sportive e, conseguentemente, degli impianti sportivi, per lo sviluppo della persona e per la sua integrazione sociale. Rammentando come alcuni anni fa il Governo del quale ha fatto parte abbia destinato 100 milioni di euro alla realizzazione di nuove strutture sportive, evidenzia come lo sport non solo aiuti la salute di chi lo pratica, con conseguenti risparmi per lo Stato che non deve poi sostenere spese sanitarie, ma assolva anche a una funzione pedagogica, educando al rispetto delle regole. Rileva, in particolare, come anche la promozione delle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere passino dallo sport, se è vero che lo sport educa alla sconfitta, non solo quella agonistica ma anche ad esempio quella sentimentale. Sottolinea infine l'importanza dello sport anche per quanto riguarda la coesione sociale e l'aggregazione, pensando non solo a quanto l'attività sportiva produca in questi campi per i giovani, ma anche per i nostri anziani. Ritiene conseguentemente essenziale fornire i Comuni di risorse adeguate affinché possano dotarsi di impianti sportivi.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amato 10.32 e 10.33, Riccardo Ricciardi 10.34, Manzi 10-bis.1 e Caso 10-bis.01, limitatamente alla parte ammissibile relativa alla lettera a).

  Nazario PAGANO, presidente, annuncia che prima di passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11 sospende brevemente i lavori per acquisire dalla Sottosegretaria le valutazioni del Governo sugli emendamenti accantonati.

  La seduta, sospesa alle 16.50, riprende alle 17.05.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che l'esame delle proposte emendative può riprendere avendo il Governo comunicato alle opposizioni la propria disponibilità ad accogliere alcuni ordini del giorno in Assemblea, che riprenderanno il contenuto di alcune proposte emendative accantonate per le quali sarà quindi valutato dai presentatori il relativo ritiro.

  La Commissione respinge l'emendamento Riccardo Ricciardi 11.1.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP) ritira l'emendamento 11.4 a sua prima firma.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Zaratti 11.2, Manzi 11.3, Sportiello 11.04.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 12.3, Gianassi 12.4, D'Orso 12.5, Zaratti 12.6, D'Orso 12.7, Sportiello 12.8, Ciani 12.9, Sportiello 12.10 e D'Orso 12.11.

  Matteo MAURI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, ritira l'articolo aggiuntivo Furfaro 12.01.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso 12.02.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

  La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 13.1.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13-bis.

Pag. 23

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 13-bis.1, Zaratti 13-bis.2 e l'articolo aggiuntivo Quartini 13-bis.01.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 14.1, 14.2, 14.4 e 14.6.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15.

  La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 15.1.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15-bis.

  La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 15-bis.1.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15-ter.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 15-ter.2, 15-ter.3 e 15-ter.4.

  Filiberto ZARATTI (AVS) rileva ironicamente un certo accanimento della Commissione verso i suoi emendamenti.

  Nazario PAGANO, presidente, altrettanto ironicamente sottolinea come l'onorevole Zaratti presenti molti emendamenti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Zaratti 15-ter.5, 15-ter.6, 15-ter.7 e 15-ter.8.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15-quater.

  La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 15-quater.1.

  Nazario PAGANO, presidente, invita la Commissione a riprendere l'esame delle proposte emendative accantonate, a partire dall'emendamento Penza 1.23 per il quale il Governo ha comunicato la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno.

  Alfonso COLUCCI (M5S), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Penza 1.23.

  Matteo MAURI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, ritira le proposte emendative Girelli 1.26, Bonafè 1.31 e 2.01, Di Biase 4.01 e Ciani 5.6.

  Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) chiede che sia posto in votazione l'emendamento a sua firma 6.10.

  La Commissione respinge l'emendamento Boschi 6.10.

  Matteo MAURI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Gianassi 8.9.

  Filiberto ZARATTI (AVS) ritira l'articolo aggiuntivo 8.01 a sua prima firma e chiede invece che sia posto in votazione l'emendamento 10.30, anch'esso a sua prima firma.

  La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 10.30.

  Nazario PAGANO, presidente, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative. Avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva (II, VII, IX, XI, XII e XIV), mentre il Comitato per la legislazione, la V Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali si esprimeranno ai fini della discussione in Assemblea.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole De Corato, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di Pag. 24chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 17.15.