CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 30 ottobre 2023
191.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Lunedì 30 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA

  La seduta comincia alle 14.15.

Sull'ordine dei lavori.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame della legge di delegazione europea in sede referente e passare successivamente quindi all'esame dei provvedimenti in sede consultiva.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre scorso.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ricorda che, sulle proposte emendative presentate presso questa Commissione, sono stati espressi i rispettivi pareri da parte di tutte le Commissioni competenti.
  Fa presente che sono state depositate, da parte dei relatori, onorevoli Candiani e Mantovani, cinque proposte emendative, poste in distribuzione, che saranno allegate al resoconto della seduta odierna.
  Segnala che i relatori hanno altresì predisposto l'emendamento 1.3. al fine di recepire una condizione posta dalla Commissione Bilancio per il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Invita i relatori ad illustrare sinteticamente i contenuti delle proposte emendative da loro presentate (vedi allegato 1).

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, intervenendo anche a nome della relatrice Mantovani, ricorda che l'emendamento 5.3. esplicita puntualmente i limiti edittali per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni attuative della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, distinguendo tra sanzioni rivolte alle persone fisiche e sanzioni rivolte alle persone giuridiche (lettera f-bis).
  Al fine di assicurare che le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 siano effettive, proporzionate e dissuasive, la lettera f-ter) consente al Governo di prevedere che nei confronti dei soggetti che svolgano funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti l'autorità competente possa applicare, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente, o presso fondi pensione.
  La lettera f-quater) prevede che il Governo possa estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, e delle relative norme tecniche di regolamentazione, applicabili ai crediti concessi (e ai contratti stipulati) da banche anche all'acquisto e alla gestione di crediti deteriorati concessi da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, al fine di istituire un quadro normativo nazionale unitario, adeguato ed efficace, che assicuri la parità di trattamento tra i diversi soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti.
  Inoltre, la lettera f-quinquies) consente al Governo di apportare alla disciplina nazionale sulle cartolarizzazioni di crediti contenuta nella legge 30 aprile 1999, n. 130 le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie a coordinarne il contenuto con le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 adottate ai sensi della lettera a), nell'ottica di assicurare l'adeguatezza del quadro nazionale ai fini della stabilità complessiva del sistema finanziario, nonché ove questo si renda necessario per assicurare un analogo livello di tutela dei debitori ceduti; e attribuisce alla Banca d'Italia il potere di comminare – in caso di violazione della legge 30 aprile 1999, n. 130 – le sanzioni previste dalla direttiva, anche alla luce delle modifiche da apportare alla legge 130 per assicurare il coordinamento con le disposizioni di recepimento della stessa.
  L'articolo aggiuntivo 9.0.17. reca i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464, adottata il 28 novembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE, per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale. Tale direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 322 del 16 dicembre scorso ed entrata in vigore il 5 gennaio 2023 (ad eccezione dell'articolo 4, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024), deve essere recepita dagli Stati membri entro il 6 luglio 2024.Pag. 74
  Le modifiche apportate dalla direttiva s'inquadrano in un contesto di interventi normativi al livello comunitario (tra i quali, a titolo meramente esemplificativo regolamento (UE) 2019/2088) rientranti nel c.d. «Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile» e finalizzati a realizzare una crescita sostenibile e inclusiva dei mercati, gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali nonché promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie. La comunicazione, da parte di alcune categorie di imprese, di informazioni pertinenti, comparabili e affidabili sulla sostenibilità è condizione preliminare per la realizzazione di tali obiettivi.
  L'articolo aggiuntivo 13.0.1. reca la delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849.
  Il regolamento 2023/1113 s'inserisce nel contesto evolutivo del quadro normativo unionale in ambito antiriciclaggio (AML package) e tiene conto delle raccomandazioni adottate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale – GAFI il 16 febbraio 2012 e in seguito riviste il 21 giugno 2019 e, in particolare, della raccomandazione 15 del GAFI relativa alle nuove tecnologie e della raccomandazione 16 del GAFI relativa ai trasferimenti elettronici.
  L'obiettivo è quello di garantire sia la piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi, indipendentemente dalla valuta, sia dei trasferimenti delle cripto-attività (per la cui definizione si rimanda al regolamento (UE) 2023/1114) al fine di prevenire, individuare e indagare sul possibile loro uso a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
  In particolare, il regolamento in oggetto abroga il regolamento (UE) 2015/847, che già detta disposizioni sulla tracciabilità dei trasferimenti di fondi (c.d. travel rule), integrando le sue disposizioni nel nuovo testo normativo ed estendendo l'ambito di applicazione anche ai trasferimenti in cripto-attività, inclusi quelli eseguiti tramite cripto-ATM.
  L'articolo aggiuntivo 13.0.2. conferisce una delega legislativa al Governo, secondo quanto previsto dalla legge del 24 dicembre 2012 n. 234, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, c.d. MiCAR (Markets in Crypto-assets Regulation).
  Al riguardo segnala che il MiCAR ha l'obiettivo di costruire un quadro normativo unico europeo che garantisca elevati livelli di protezione degli investitori e preservi la stabilità finanziaria, aprendo nel contempo all'innovazione nel campo finanziario e promuovendo uno sviluppo consapevole del settore delle cripto-attività. Tale regolamentazione consente altresì di armonizzare la legislazione sulle cripto-attività, eventualmente sorta al livello nazionale dei singoli Stati membri, colmando l'assenza di un quadro normativo specifico a livello dell'UE.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, preso atto che i colleghi intendono rinunciare al termine per la presentazione dei subemendamenti, avverte che le proposte emendative dei relatori 5.3., 9.0.17., 13.0.1. e 13.0.2. saranno tempestivamente trasmesse alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 30 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.20.

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DL 123/23: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.
C. 1517 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, ricorda che il disegno di legge all'esame della Commissione, approvato dal Senato, provvede alla conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.
  Le disposizioni adottate si collocano dopo i recenti fatti di cronaca, nei quali i protagonisti, rei o vittime, sono prevalentemente minori. In particolare, le disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile procedono nella duplice forma sanzionatoria e dissuasiva, al fine di rieducare e reinserire il minore autore di condotte criminose, di tutelare i minori vittime di reato e più in generale di tutelare i minori nello spazio cibernetico e nei servizi on-line.
  Segnala che il Senato ha fortemente integrato il testo originario del provvedimento ad esempio, in relazione alla realizzazione e alla riqualificazione di infrastrutture culturali; in relazione ad iniziative ed interventi urgenti in favore dei giovani; in relazione all'abolizione del limite numerico minimo degli alunni per le classi nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno.
  Parimenti rilevanti appaiono le disposizioni introdotte in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, con sanzioni più rilevanti a carico dei genitori che non curano l'obbligo scolastico dei figli, nonché quelle riguardanti la verifica della maggiore età per l'accesso ai siti pornografici
  Sono stati poi approvati ulteriori emendamenti per il rafforzamento della cybersicurezza, modifiche alla disciplina del processo penale minorile in materia di misure cautelari e precautelari, la nuova disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni.
  Venendo, in estrema sintesi, ai contenuti dell'articolato, ricorda che l'articolo 1 (commi 1-3) in esame introduce una serie di disposizioni volte a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano.
  I commi 4 e 5 dell'articolo 1 prevedono che, all'interno del piano straordinario predisposto e attuato dal Commissario, siano contemplati anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano.
  I commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1 – introdotti al Senato – prevedono un rifinanziamento di 12 milioni di euro, per il 2023, dell'autorizzazione di spesa relativa al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», per sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, interventi per la realizzazione ovvero riqualificazione di infrastrutture culturali.
  Per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, i commi 6 e 7 dell'articolo 1 prevedono che il MUR finanzi specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania. Gli interventi sono finanziati a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per 5 milioni di euro nel 2024.
  L'articolo 1, comma 10-sexies prevede che il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità promuova il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano.
  L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, ai commi 1, 2 e 5, reca disposizioni concernenti l'adozione di un programma di interventiPag. 76 per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale di Caivano.
  L'articolo 2, comma 1, impone al Ministero dell'università e della ricerca la sottoscrizione di un accordo di programma con una o più Università statali aventi sede in Campania anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali (tale inciso è stato inserito al Senato), volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.
  L'articolo 3, come modificato al Senato, interviene sulla disciplina di alcune delle misure di prevenzione, applicate dal questore, al fine di aumentare il livello di sicurezza pubblica e di rafforzare la tutela di alcuni «luoghi-chiave» del contesto urbano e della vita comunitaria, e reca inoltre alcune ulteriori disposizioni in materia di guardie particolari giurate e di comunicazioni a carico di chiunque, a qualsiasi titolo, alloggi o ospiti uno straniero.
  L'articolo 3-bis istituisce un Osservatorio sulle periferie, presso il Ministero dell'interno, nel limite delle risorse vigenti disponibili. Tra i suoi compiti figura quello di promuovere il monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle città, rendendo noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione in rete, i risultati della sua attività.
  L'articolo 4, come modificato al Senato, prevede inasprimenti delle pene per i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere e di porto abusivo di armi per le quali non è ammessa licenza, nonché per i reati di lieve entità relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  L'articolo 5 reca disposizioni in materia di avviso orale, ammonimento, divieto di utilizzare alcuni strumenti potenzialmente pericolosi, divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari, per i giovani responsabili di violenze di età ricompresa fra quattordici e diciotto anni nonché, per quanto riguarda l'ammonimento, anche per giovani di età fra dodici e quattordici anni, per condotte più gravi, per le quali inoltre si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto tenuto, nei confronti del minore, alla sorveglianza o all'assolvimento degli obblighi formativi.
  L'articolo 6, parimenti modificato dal Senato, reca alcune modifiche alla disciplina del processo penale minorile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988.
  L'articolo 7, come modificato al Senato, prevede che, quando, durante le indagini nell'ambito di procedimenti per reati di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il PM deve informare il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale.
  L'articolo 8, modificato al Senato, introduce alcune modifiche al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, prevedendo, nel caso di reati non gravi, la definizione anticipata del procedimento con sentenza di non luogo a procedere ed estinzione del reato nel caso di esito positivo di un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale del minore.
  L'articolo 9, novellando il decreto legislativo n. 121 del 2018, che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, stabilisce che il detenuto ultraventunenne internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenne possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti qualora si renda responsabile di comportamenti che provocano turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto minorile, ovvero usi violenza e minacce o ancora generi uno stato di soggezione negli altri detenuti. La norma si applica anche al detenuto maggiore di 18 anni che tenga tutti i comportamenti sopra indicati.
  L'articolo 10, comma 1, autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Pag. 77Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.
  L'articolo 10-bis – introdotto al Senato – dispone, al comma 1, che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.
  L'articolo 11, modificato al Senato, al fine di assicurare il rispetto del target del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni.
  L'articolo 12, comma 01, inserito al Senato, sostituisce integralmente l'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (decreto legislativo n. 297 del 1994), dettando una nuova disciplina in relazione all'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Resta immutata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa.
  L'articolo 12, commi 1-3, modificato al Senato, modifica il codice penale in materia di reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio.
  L'articolo 12, comma 4, anch'esso emendato dall'altro ramo del Parlamento, reca novelle a disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di assegno di inclusione, introducendo, in primo luogo, la fattispecie della esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, in secondo luogo, la fattispecie della sospensione del beneficio, in caso di condanna definitiva per il delitto di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore, documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.
  I commi da 1-8 dell'articolo 13 recano norme intese ad assicurare la possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica; tale possibilità viene garantita mediante la previsione di obblighi, in via immediata a carico dei fornitori (anche con riferimento, secondo la previsione di cui al comma 7, ai dispositivi già oggetto di fornitura prima dell'entrata in vigore del presente decreto) e, a regime, a carico dei produttori; per la violazione di tali obblighi sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie.
  L'articolo 13, comma 8-bis, inserito al Senato, introduce una specificazione nell'ambito della classificazione delle opere cinematografiche, equiparando ad esse tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme streaming o social.
  L'articolo 13-bis detta disposizioni al fine di tutelare il benessere psico-fisico dei giovani non maggiorenni rispetto all'accesso e alla fruizione di contenuti audiovisivi e multimediali di tipo pornografico. Allo stesso modo, per rendere effettivo lo scopo di cui sopra, viene incaricata l'Autorità indipendente competente in materia Pag. 78(AGCOM) ad obblighi di vigilanza circa l'opportuna esecuzione della norma, nonché ad eventuali obblighi sanzionatori nei confronti dei soggetti che violino le nuove disposizioni introdotte con l'articolo in esame.
  L'articolo 14 – modificato al Senato – dispone, al comma 1, che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale.
  Ai sensi del comma 2, i Centri per la famiglia offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori. Il comma 3 prevede, poi, che il medesimo Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in Italy avviino annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi. Secondo il comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13 del provvedimento in esame (relativo alle applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica), nonché – secondo quanto introdotto al Senato – del nuovo articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.
  Particolare rilievo assume, per gli ambiti di competenza di questa Commissione, la previsione di cui all'articolo 15 che indica l'AGCOM quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali o Digital Services Act). Come sottolinea la Relazione illustrativa, la scelta nella designazione dell'Autorità è ricaduta sull'AGCOM in forza delle competenze e delle funzioni già da essa svolte nel campo delle comunicazioni elettroniche, dei media e dei servizi digitali, come peraltro espresso dalla IX Commissione della Camera dei deputati (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni), nel parere reso il 23 giugno 2021 in occasione dell'esame della proposta legislativa europea.
  L'articolo 15-bis incrementa di 4 unità il numero massimo di uffici dirigenziali di livello generale (con decorrenza dal 2024) nonché di 10 unità il limite massimo per quelli dirigenziali di livello non generale (con decorrenza dal 2025) dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Reca una disposizione procedimentale circa la rideterminazione della rimanente dotazione organica. Inoltre dispone, per le autovetture di servizio dell'Agenzia, una deroga alle soglie di spesa e di numero di vetture, dettate dalle disposizioni vigenti.
  L'articolo 15-ter, introdotto dal Senato, inserisce alcune modifiche alla legge n. 93 del 2023 che aveva introdotto delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
  L'articolo 15-quater, anch'esso introdotto dall'altro ramo del Parlamento, demanda ad un decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione di modalità di assegnazione di risorse per favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, anche con riferimento al 5G.
  Propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento dal momento che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, (vedi allegato 2).

  Maria Anna MADIA (PD-IP), esprime il voto contrario del suo Gruppo.

  Elisa SCUTELLÀ (MS), dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, on. Di Maggio.

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Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.
C. 851 Davide Bergamini.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, intervenendo in sostituzione dell'on. Caiata, impossibilitato a partecipare ai lavori della seduta, avverte che il testo della proposta di legge A.C. 851 recante «modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari» (A.C. 851), così come modificato a seguito dell'esame in sede referente dalla XIII Commissione, si compone di tre articoli.
  L'articolo 1 introduce nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 – con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare – la lettera o-bis), la quale fornisce la definizione di «costi di produzione», vale a dire dei «costi, sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base del costo delle materie prime, dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione, del costo dei mezzi tecnici e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali» (comma 1, lettera a).
  Si prevede, inoltre, che tali costi vengano tenuti in considerazione sia nella definizione dei prezzi stabiliti nel contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente (comma 1, lettera b) che nelle condizioni contrattuali definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale (comma 1, lettera b-bis), introdotta durante l'esame in sede referente).
  Infine, modificando l'articolo 8, comma 2, lettera b) del citato decreto legislativo, la lettera b-ter) (anch'essa introdotta nel corso dell'esame in sede referente) dell'articolo 1, comma 1, della presente proposta dispone che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nel chiedere agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate, provveda anche all'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi.
  L'articolo 2 delega il Governo ad adottare – entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e in conformità all'articolo 210-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 – un decreto legislativo per la disciplina delle filiere di qualità – e dunque rispettose di parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica – nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari (comma 1). Il comma 2 enumera poi i princìpi e i criteri direttivi a cui il predetto decreto legislativo dovrà attenersi.
  L'articolo 2-bis, introdotto in sede referente, prevede la promozione di campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica,Pag. 80 sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy (comma 1).
  Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dall'on. Giglio Vigna.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.
C. 1450 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE), relatrice, ricorda che la Croazia, divenuta Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013, ai sensi dell'atto di adesione, si è impegnata ad aderire all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE), che – come è noto – estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia (Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio – EFTA) le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno.
  Richiama la funzione svolta dal SEE per una progressiva integrazione delle economie degli Stati europei e per la realizzazione di un mercato unico continentale, funzionale alla pace ed alla stabilità, nel solco dell'intuizione dei fondatori del progetto d'integrazione europea.
  L'Accordo in esame, in applicazione provvisoria dal 12 aprile 2014, si compone di sette articoli, due allegati e sei dichiarazioni comuni, relative, tra le altre cose, all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo.
  In particolare, in base all'articolo 1 dell'Accordo, la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per la Croazia nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti.
  L'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, tra cui l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede.
  Il medesimo articolo introduce un addendum al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE, in virtù del quale la Croazia è stata inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Croazia vengono quantificati dall'addendum in 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014.
  Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle Istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'UE, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante.
  L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.
  L'articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.
  L'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo, che entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento Pag. 81di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della Croazia, in quanto nuova Parte contraente.
  L'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
  Passando al disegno di legge di ratifica, ricorda che esso consta di quattro articoli. In particolare, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: pertanto, le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dall'Intesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Sottolinea come l'Accordo non ponga problemi di compatibilità con il diritto dell'UE, dal momento che è stato concluso in sede unionale, secondo le procedure previste dai Trattati. Esso trae origine, oltre che da un'esplicita previsione dell'atto di adesione della Croazia all'UE, dalla capacità dell'UE stessa di stipulare accordi internazionali con Paesi terzi.
  Conclusivamente auspica la rapida approvazione del provvedimento di ratifica che riguarda un'intesa con un Paese assai rilevante per la stabilità dell'area balcanica, membro della NATO dal 1° aprile 2009 e aderente alle principali iniziative di cooperazione regionale: dal Processo dei Balcani Occidentali (o di Berlino), all'Iniziativa Centro-Europea (InCE), fino alla Strategia UE per la Regione Adriatica e Ionica (EUSAIR).
  Presenta quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ringrazia la relatrice per la qualità del suo lavoro, associandosi alle sue considerazioni e rimarcando il ruolo della presenza di un'attiva comunità di lingua croata nel nostro Paese e di un altrettanto attiva comunità di lingua italiana in Croazia.

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, on. De Monte.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 30 ottobre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione annuale 2022 sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali (COM(2023) 640 final).