CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 30 ottobre 2023
191.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 65

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 30 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.
C. 1517 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Vietri, per lo svolgimento della relazione.

  Imma VIETRI (FDI), relatrice, ricorda che la Commissione avvia l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla I Commissione (Affari costituzionali).
  Osserva che il provvedimento oggetto di conversione consta, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, di 25 articoli, e che le competenze della XII Commissione derivano essenzialmente dalle diverse disposizioni di carattere sociale che riguardano i minori.
  Con riferimento alle competenze della Commissione Affari sociali, rileva quindi che l'articolo 1 introduce una serie di disposizioni volte a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del comune di Caivano. In particolare, il comma 1 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre, d'intesa con il comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del ConsiglioPag. 66 dei ministri, un piano straordinario per la realizzazione di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del predetto comune. Per l'attuazione di tale piano si prevede una semplificazione delle procedure per la concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione.
  Con il successivo comma 10-bis si prevede poi che, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato tre unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale.
  Inoltre, ai sensi del comma 10-sexies, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente.
  L'articolo 1-ter dispone altresì che l'Agenzia italiana per la gioventù destini almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in tale area.
  L'articolo 2, comma 1, dispone che il Ministero dell'università e della ricerca sottoscriva un accordo di programma con una o più Università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.
  L'articolo 3, comma 1, apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 14 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Viene novellato il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge, sopprimendo la procedura di convalida da parte dell'autorità giudiziaria per l'ipotesi «aggravata» di misura del divieto di accesso a determinati luoghi a tutela del decoro urbano e della sicurezza (D.A.C.U.R.) e chiarendo l'applicabilità della misura di prevenzione anche ai minorenni ultraquattordicenni. Nel caso di applicazione a soggetti di minore di età, il provvedimento deve essere notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.
  Viene altresì ampliato l'ambito di applicazione della misura del divieto di accesso, estendendola a tutti i luoghi di spaccio individuati dal comma 1 dell'articolo 13 (scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, pubblici esercizi) anziché ai soli «locali o esercizi analoghi» menzionati dall'attuale disposizione.
  Il comma 2-bis dell'articolo 3 prevede altresì che le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del medesimo testo unico, comunichino senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione sono indicati la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo.
  L'articolo 3-bis, inoltre, dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'Osservatorio sulle periferie, al fine di monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città. Ad esso sono attribuiti una serie di compiti tra cui: la promozione di iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, con particolare riferimento agli aspetti concernenti l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e la prevenzionePag. 67 della criminalità, in particolare di tipo predatorio; l'incentivazione di iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni.
  L'articolo 4, comma 3, modificando l'articolo 73, comma 5, del Testo unico stupefacenti, aumenta da quattro a cinque anni la pena massima della reclusione per i reati «di lieve entità» relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità.
  L'articolo 5 detta disposizioni intese a costituire una serie di misure di prevenzione della violenza giovanile. Una prima misura, prevista dal comma 1, concerne l'avviso orale, del quale si amplia l'ambito soggettivo di applicazione, includendovi i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.
  Una seconda previsione concerne il divieto di possesso e utilizzo di una serie di oggetti potenzialmente strumentali alla commissione di atti di violenza, del quale si amplia parimenti l'ambito soggettivo di applicazione, includendovi, nel caso il questore ritenga di imporlo, i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, se destinatari di un avviso orale e definitivamente condannati per delitti non colposi. Si prevede, tra l'altro, il divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati e il divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente. La previsione del divieto si accompagna all'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento.
  L'articolo 6 reca disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori, apportando alcune modifiche alla disciplina del processo penale minorile di cui al decreto del Presidente della Repubblica. n. 448 del 1988, in materia di misure cautelari e precautelari.
  Con una modifica introdotta al Senato, si prevede che, in ogni stato e grado del procedimento, l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale. L'articolo interviene, quindi, sulla disciplina dell'istituto dell'accompagnamento a seguito di flagranza, sulle misure cautelari diverse dalla custodia cautelare e sull'applicazione della custodia cautelare.
  Fa presente che l'articolo 7 prevede che, quando, durante le indagini nell'ambito di procedimenti per reati di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il pubblico ministero debba informare il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale.
  L'articolo 8 introduce alcune modifiche al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, reintroducendo tra i presupposti della custodia cautelare il pericolo di fuga del minore e prevedendo, nel caso di reati non gravi, la definizione anticipata del procedimento con sentenza di non luogo a procedere ed estinzione del reato nel caso di esito positivo di un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale del minore. Detto percorso prevede, sentiti i servizi minorili e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.
  L'articolo 9, novellando il decreto legislativo n. 121 del 2018, che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni,Pag. 68 stabilisce che il detenuto ultraventunenne internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenne possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti qualora si renda responsabile di comportamenti che provocano turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto minorile, ovvero usi violenza e minacce o ancora generi uno stato di soggezione negli altri detenuti.
  Pur non incidendo direttamente sulle competenze della XII Commissione, richiama comunque l'articolo 10, recante interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – «Agenda Sud», e l'articolo 10-bis, concernente l'abolizione del limite numerico di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno e delle isole, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti.
  L'articolo 11, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi posti dal PNRR in materia, autorizza un ulteriore piano per asili nido finalizzato all'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni.
  Ritiene poi che sia di interesse, anche se afferisce direttamente alle competenze di un'altra Commissione, è l'articolo 12, che reca disposizioni per il rafforzamento dell'obbligo di istruzione prevedendo, tra l'altro, una modifica del codice penale in materia di reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio.
  Sempre l'articolo 12 reca novelle al decreto-legge n. 48 del 2023, in materia di assegno di inclusione, introducendo, in primo luogo, la fattispecie della esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione sulla regolare frequenza della scuola dell'obbligo dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, in secondo luogo, la fattispecie della sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.
  L'articolo 13 reca norme volte ad assicurare la possibilità di fruire, gratuitamente, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica. Tale possibilità viene garantita mediante la previsione di obblighi, in via immediata a carico dei fornitori e, a regime, a carico dei produttori.
  L'articolo 13-bis vieta l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica. Pertanto, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.
  Infine, l'articolo 14 dispone che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova, studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Si prevede che i Centri per la famiglia offrano consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori e che il predetto Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in Italy avviino annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 1458 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Loizzo, per lo svolgimento della relazione.

  Simona LOIZZO (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione avvia l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla I Commissione (Affari costituzionali).
  Osserva che il provvedimento oggetto di conversione consta di 13 articoli e che le disposizioni che riguardano le competenze della XII Commissione sono contenute negli articoli 5 e 6 e 7, concernenti, a vario titolo, i minori stranieri non accompagnati, che saranno pertanto oggetto della relazione.
  L'articolo 5 introduce alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore, intervenendo sul decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (cosiddetto decreto accoglienza). Il comma 1, lettera a), interviene sulla previsione del decreto in base alla quale, qualora i comuni non riescano a garantire l'accoglienza nelle forme previste dalla legge, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, i prefetti possono attivare strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori. La novella dispone che, nella ulteriore possibilità che anche tali strutture temporanee non risultino momentaneamente disponibili, il prefetto può decidere di disporre l'accoglienza dei minori nei centri governativi ordinari e straordinari di accoglienza, sostanzialmente riservati agli adulti, in una sezione appositamente dedicata ai minori. La disposizione limita la possibilità di accoglienza in tali centri ai minorenni di età pari almeno a sedici anni e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni.
  La successiva lettera b) modifica in più parti la disciplina relativa alla procedura di identificazione del minore, a partire dall'accertamento dell'età, che costituisce il presupposto per applicare le misure di protezione e assistenza stabilite dalla normativa vigente in favore dei minori non accompagnati.
  Con la prima modifica, si prevede che, qualora il presunto minore venga condannato, ai sensi dell'articolo 495 del codice penale, per false dichiarazioni o attestazioni a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui, in relazione all'età dichiarata o accertata mediante documento anagrafico, la pena prevista per tale reato dal codice penale può essere sostituita con l'espulsione dal territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 16 del Testo unico immigrazione, che disciplina l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.
  Con la seconda modifica, si stabilisce che la procedura di accertamento socio-sanitario dell'età debba concludersi entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui tale accertamento è stato disposto dalla Procura della Repubblica.
  In terzo luogo, la novella integra la normativa finora vigente, stabilendo che l'accertamento socio-sanitario sia effettuato dalle équipe multidisciplinari e multiprofessionali già previste dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 9 luglio 2020, che devono essere costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. In Pag. 70base al citato Protocollo, tali équipe devono essere composte da: un pediatra, con competenze auxologiche, in servizio presso il Servizio sanitario nazionale; uno psicologo dell'età evolutiva o un neuropsichiatra infantile, in servizio presso il SSN; un mediatore culturale; un assistente sociale, in servizio presso il SSN o l'ente locale, incardinati nei settori relativi alla materia.
  Infine, si introduce la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza di procedere direttamente ad esami per accertare l'età di un presunto minore. Tale possibilità è prevista in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati e a seguito di una delle seguenti attività: ricerca e soccorso in mare; rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito; rintraccio nel territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera sulle coste e nel territorio nazionale. In tali casi, la disposizione consente che l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere ai rilievi dattiloscopici e fotografici, possa disporre anche lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età. L'esecuzione di tali operazioni deve essere autorizzata dalla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, a cui l'autorità di pubblica sicurezza deve dare immediata comunicazione. La disposizione specifica che l'autorizzazione deve essere data in forma scritta, fatti salvi i casi di particolare urgenza in cui può essere data oralmente e successivamente essere confermata per iscritto.
  La novella prevede, altresì, la redazione di un verbale delle attività poste in essere, che reca anche l'esito delle operazioni compiute e che deve essere notificato all'interessato (e al tutore, ove nominato) e trasmesso all'autorità giudiziaria nelle quarantotto ore successive. Nel verbale, così come nella relazione finale dei professionisti che svolgono l'accertamento socio-sanitario, deve essere indicato il margine di errore. Il verbale può essere impugnato davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie entro cinque giorni dalla notificazione. Nel caso in cui sia proposta istanza di sospensione, fino alla decisione su tale istanza è sospeso ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione.
  L'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, come modificata dal decreto-legge n. 20 del 2023 (cosiddetto decreto Cutro). La disposizione in esame, aggiungendo un nuovo comma all'articolo 32 del Testo unico immigrazione, introduce due novità per l'ipotesi in cui si chieda la conversione per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. In primo luogo, si prevede che la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente sia demandata ai professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, o degli avvocati e procuratori legali, o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Inoltre, si stabilisce che il sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti determini la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente comunicazione di ciò al pubblico ministero competente.
  L'articolo 7 – modificando il già richiamato decreto legislativo n. 142 del 2015 – introduce la possibilità di derogare, a determinate condizioni, ai limiti di capienza previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali per i centri governativi di accoglienza e per le strutture temporanee di accoglienza. In particolare, l'eventuale deroga ai limiti di capienza: può avvenire solo in casi di «estrema urgenza»; non può comunque andare oltre il doppio dei limiti dei posti previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali; deve avvenire secondo le modalità definite da una commissione tecnica nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, nonché della regione, della provincia autonoma e dell'ente locale interessati.Pag. 71
  Fa presente, inoltre, che viene modificato l'elenco delle condizioni soggettive di cui tenere specificamente conto nell'ambito delle misure di accoglienza, facendo riferimento alle «donne» e non alle «donne in stato di gravidanza», com'era nell'elenco previgente.
  Si prevede altresì che, in casi di estrema urgenza connessi ad arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati nel territorio nazionale, i prefetti possono realizzare o ampliare le strutture ricettive temporanee destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultraquattordicenni (cosiddetti CAS minori), anche in deroga al limite di capienza previsto, che è pari a 50 posti per singola struttura, nella misura massima del 50 per cento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.