CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 30 ottobre 2023
191.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 53

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 30 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum.
C. 1491 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Saverio CONGEDO (FDI), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, rammentando che l'articolo 1 detta disposizioni relative al personale del quale l'Ufficio centrale per il referendum, istituito presso la Corte di Cassazione, e il Primo presidente della Corte di cassazione possono avvalersi. L'avvalimento di tale personale è finalizzato a consentire l'efficace espletamento dell'esame delle richieste depositate relative ai referendum presentati successivamente al termine previsto dall'articolo 5 del D.L. 139/2021, ossia dopo il 31 ottobre 2021. L'articolo dispone inoltre sulle modalità di assegnazione di tale personale, sui requisiti di partecipazione all'interpello e sulle retribuzioni, recando altresì le relative coperture.
  L'articolo 2 reca disposizioni relative alla Piattaforma referendum on line prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari.
  Il comma 1 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma è attribuita al Ministero della giustizia. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo per la realizzazione della piattaforma, già di competenza del Ministero dell'economia, che reca uno stanziamento annuo di euro 100.000 dall'anno 2024, è iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si precisa inoltre che la data di operatività della piattaforma Pag. 54sarà attestata con DPCM, adottato su proposta del Ministro della giustizia.
  Di interesse della Commissione Finanze è il comma 2 dell'articolo 2, che stabilisce che il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società SOGEI – Società generale d'informatica S.p.A.
  La relazione tecnica precisa che la SOGEI si è già occupata della progettazione, lo sviluppo e l'evoluzione della piattaforma. Detta società per la realizzazione dei predetti servizi di interesse generale provvede all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti tramite CONSIP SpA.
  Il comma 3 dispone in ordine alla copertura degli oneri delle spese di cui all'articolo 2, comprese quelle per la stipula delle convenzioni con SOGEI, autorizzando la spesa di 1,372 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2024. Alla copertura di detti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023.
  L'articolo 3 del provvedimento, infine, dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; il decreto-legge è dunque vigente dal 19 ottobre 2023.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 1).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.
C. 1450 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), relatore, rammenta preliminarmente che l'Accordo è finalizzato ad includere la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo SEE, dettando in proposito disposizioni di dettaglio. Rammenta inoltre che l'Accordo SEE, firmato nel 1992, estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia (Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio – EFTA) le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno, garantendo la libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali, nonché politiche unificate in materia (concorrenza, trasporti, energia, cooperazione economica e monetaria).
  Evidenzia quindi che la Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'atto di adesione, la Croazia si è impegnata ad aderire all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) conformemente all'articolo 128 di tale Accordo. Tale norma prevede, infatti, che «Qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, o può chiedere, qualora diventi uno Stato membro AELS, di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE. Le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto alla ratifica o approvazione di tutte le Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.».
  Ricorda inoltre che la Croazia è membro della NATO dal 1° aprile 2009 la Croazia partecipa alle più rilevanti iniziative di cooperazione regionale: Processo dei Balcani Occidentali (o di Berlino), Iniziativa Centro-Europea (InCE), Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI), Strategia UE per la Regione Adriatica e Ionica (EUSAIR) e Regional Cooperation Council (RCC).
  Passando alla descrizione dei contenuti dell'Accordo, rileva che questo si compone di sette articoli. Costituiscono parte integrante dell'Accordo due allegati, ai quali rinviano – rispettivamente – gli articoli 3 e 4 dell'Accordo. Sono allegate all'Atto finale dell'Accordo anche sei dichiarazioni comuni,Pag. 55 relative all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo, alla data di scadenza delle disposizioni provvisorie, all'applicazione delle norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, agli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, ai settori prioritari di cui al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE e, infine, ai contributi finanziari.
  In particolare, in base all'articolo 1 dell'Accordo la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per la Croazia nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo.
  L'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede.
  Il medesimo articolo introduce un addendum al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE in base al quale la Croazia è stata inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Croazia vengono quantificati dall'addendum in 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014.
  Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante. Sono conseguentemente introdotte le modifiche formali necessarie a tal fine.
  L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.
  L'articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.
  L'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo, che entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della Croazia – nuova Parte contraente – purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i tre protocolli aggiuntivi sopra ricordati.
  L'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
  Con riferimento al disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e, infine, l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.50.