CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 30 ottobre 2023
191.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 4

SEDE REFERENTE

  Lunedì 30 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Giuseppina Castiello.

  La seduta comincia alle 11.05.

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.
C. 1517 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo DE CORATO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Nel ricordare che – secondo quanto convenuto nella precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – oggi si svolgerà e concluderà l'esame preliminare, in qualità di relatore procede all'illustrazione del provvedimento. Fa presente che il decreto-legge si compone di 25 articoli, suddivisi in quattro Capi: il Capo I (artt. 1-2) relativo agli interventi infrastrutturali nel territorio del comune di Caivano; il Capo II (artt. 3-9) relativo alle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile; il Capo III (artt. 10-12) recante disposizioni in materia di offerta educativa e il Capo IV (artt. 13-15-ter) relativo alle disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale.
  Segnala che l'articolo 1 introduce una serie di disposizioni volte a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del comune di Caivano. In particolare, il comma 1 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, sia nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre, d'intesa con il comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un piano straordinario per la realizzazione di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al risanamento del comune. Il piano straordinario dovrà essere approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo Pag. 5di 30 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Inoltre, la disposizione valorizza gli enti del c.d. Terzo settore, consentendo la semplificazione delle procedure per la concessione di immobili pubblici per fini sociali, soprattutto nei campi artistico, culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e di integrazione. Il comma 2 prevede che per la realizzazione dei predetti interventi si possa agire in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale – fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea – con il supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. Al comma 3, infine, si prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di supporto per lo svolgimento dei compiti del Commissario straordinario, la quale opera alle dirette dipendenze del Commissario stesso sino alla data di cessazione del suo incarico, pari a un anno, prorogabile di un ulteriore anno; il Commissario straordinario potrà inoltre avvalersi di un massimo di tre esperti professionisti. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 prevedono che, all'interno del piano straordinario predisposto e attuato dal Commissario, siano contemplati anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia del comune di Caivano. A tal fine, il Commissionario straordinario potrà avvalersi del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute, chiamata altresì a svolgere le funzioni di centrale di committenza ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Nell'affidamento in uso degli impianti del centro sportivo il Commissario dovrà individuare come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato. I commi 4-bis e 4-ter – introdotti dal Senato – prevedono un rifinanziamento di 12 milioni di euro, per il 2023, dell'autorizzazione di spesa relativa al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», per sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione ovvero riqualificazione di infrastrutture culturali. Per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del comune di Caivano, i commi 6 e 7 prevedono che il MUR finanzi specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania. Gli interventi sono finanziati a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per 5 milioni di euro nel 2024. Il comma 7-bis destina 100.000 euro per l'anno 2024 al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza. I commi da 8 a 10-quinquies autorizzano il comune di Caivano a procedere ad alcune assunzioni di personale a tempo indeterminato: si tratta di 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio; 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale e 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici. Infine, il comma 10-sexies prevede che il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità promuova, nell'ambito del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne, il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano.
  Fa presente che l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge in Senato, prevede, ai commi 1, 2 e 5, l'adozione di un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale di Caivano nel settore finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale, nell'area anagrafe e affari generali nonché per rafforzare l'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR. Pag. 6I commi 3 e 4, invece, istituiscono presso il Dipartimento della funzione pubblica un nuovo ufficio dirigenziale di livello generale e prevedono che conseguentemente il Dipartimento provveda alla propria riorganizzazione.
  Evidenzia quindi che l'articolo 1-ter, introdotto anch'esso dal Senato, detta alcune disposizioni volte ad assicurare che l'Agenzia italiana per la gioventù destini almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area. Il progetto finanziato per Caivano dovrà essere selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del comune. La regione Campania dovrà collaborare con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.
  L'articolo 2 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo di programma con una o più Università statali aventi sede in Campania anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. Per tale finalità è stanziato un milione di euro per il 2024.
  Fa presente che l'articolo 3 interviene sulla disciplina di alcune misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città. Più nel dettaglio, il comma 1, lettera a), riscrive l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 14 del 2017 (recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), eliminando la procedura di convalida da parte dell'autorità giudiziaria per l'ipotesi «aggravata» di misura del divieto di accesso a determinati luoghi a tutela del decoro urbano e della sicurezza (D.A.C.U.R.) e chiarendo l'applicabilità della misura di prevenzione anche ai minorenni ultraquattordicenni. La lettera b) interviene invece sull'articolo 13 del citato decreto-legge per ampliare l'ambito di applicazione della misura del divieto di accesso previsto per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi, che viene esteso a tutti i possibili luoghi di spaccio (scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, pubblici esercizi) ed applicato per un catalogo di reati presupposto più esteso (nel quale rientrano anche i delitti di cui all'articolo 73 del T.U. stupefacenti); la pena prevista per la violazione della misura viene aumentata, con la previsione della reclusione da uno a tre anni e della multa da 10.000 a 24.000 euro. Infine, la novella prevede che se sono commessi reati di spaccio, la sospensione condizionale della pena può essere concessa solo se accompagnata dal divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati. La lettera c) del comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 14 del 2017, per ampliare l'ambito di applicazione del divieto di accesso ai pubblici esercizi ovvero ai locali di pubblico trattenimento (c.d. DASPO Willy), sia per quanto riguarda i reati presupposto (tra i quali vengono ricompresi i delitti di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale), che consentendo l'applicazione della misura anche a fronte dell'applicazione di misure cautelari coercitive, senza attendere la condanna; la durata della misura viene inoltre estesa e la pena in caso di violazione della misura viene inasprita. Il comma 2 modifica la struttura e la disciplina della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, disciplinato dall'articolo 2 del c.d. Codice antimafia consentendone l'applicazione quando il soggetto pericoloso si trovi in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale e fissando in 48 ore il termine entro il quale il destinatario della misura dovrà lasciare il territorio comunale. In terzo luogo ai destinatari della misura viene inibito di rientrare, senza preventiva autorizzazione, nel comune dal quale sono stati allontanati per minimo sei mesi e massimo 4 anni. Anche Pag. 7in questo caso la pena prevista per la violazione della misura è inasprita (la fattispecie penale assume carattere delittuoso e non più contravvenzionale). Il comma 2-bis stabilisce che le guardie particolari giurate debbano comunicare senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Il comma 2-ter aumenta la sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'obbligo di comunicare, entro 48 ore, all'autorità di pubblica sicurezza le generalità di chiunque, straniero o apolide, sia ospitato in immobili siti in Italia: la sanzione attuale – del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro – viene elevata nel pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro.
  L'articolo 3-bis istituisce presso il Ministero dell'interno un Osservatorio sulle periferie, con il compito di promuovere il monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle città, rendendo noto annualmente, anche attraverso la pubblicazione in rete, i risultati della sua attività.
  L'articolo 3-ter trasferisce lo stanziamento di 4 milioni annui, per il triennio 2023-2025, già previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno per il potenziamento delle iniziative dei Comuni per l'installazione e manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzata, ad un'altra autorizzazione di spesa, anch'essa prevista dalla medesima legge di bilancio, relativa all'installazione da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza.
  Segnala che l'articolo 4 prevede inasprimenti delle pene per i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere e di porto abusivo di armi per le quali non è ammessa licenza, nonché per i reati di lieve entità relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 4 della legge n. 110 del 1975 («Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi») al fine di aumentare le pene nei confronti di: a) coloro che portano armi od oggetti atti ad offendere fuori della propria abitazione o delle relative pertinenze, senza le autorizzazioni prescritte o senza giustificato motivo (arresto da uno a 3 anni); b) coloro che, pur muniti di porto d'armi, violano la norma che impedisce loro di portare armi nelle riunioni pubbliche (arresto da 2 a 4 anni); c) coloro che portano in una riunione pubblica uno strumento atto ad offendere (arresto da uno a tre anni e ammenda da 2.000 a 20.000 euro). Il comma 1-bis introduce nella legge sulle armi il nuovo delitto di porto di armi per cui non è ammessa licenza punito con la reclusione da 1 a 3 anni: la fattispecie, per la quale sono previste anche specifiche aggravanti, riguarda chiunque, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza (nuovo art. 4-bis della legge n. 110 del 1975); in conseguenza di questo intervento, il comma 2 abroga l'articolo 699, secondo comma, del codice penale. Il comma 2-bis interviene sull'articolo 381 del codice di procedura penale inserendo nel catalogo dei reati per i quali è possibile l'arresto in flagranza anche il nuovo delitto di porto d'armi per cui non è ammessa licenza. Analogamente, il comma 2-ter prevede anche per questo delitto l'applicazione di una aggravante quando il fatto è commesso da soggetto sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale (viene a tal fine modificato l'articolo 71 del c.d. Codice antimafia). Il comma 2-quater introduce nel codice penale, all'articolo 421-bis, tra i delitti contro l'ordine pubblico, il reato di pubblica intimidazione con uso di armi. In base al nuovo delitto, se il fatto non costituisce più grave reato, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni chiunque fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti per incutere pubblico timore o suscitare tumulto o pubblico disordine o attentare alla sicurezza pubblica. Per coordinamento, il comma 2-quinquies abroga l'articolo 6 della legge n. 895 del 1967, che disciplina analoga fattispecie di reato e il comma 2-sexies inserisce la nuova fattispecie penale nel catalogo dei delitti previsto dall'articolo 4 Pag. 8del Codice antimafia, al fine di consentire l'applicazione di misure di prevenzione personali anche a coloro che siano stati condannati per uno dei suddetti delitti. Il comma 3, modificando l'articolo 73, comma 5, del T.U. stupefacenti aumenta da quattro a cinque anni la pena massima della reclusione per i reati «di lieve entità» relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'innalzamento di pena consentirà l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Con una modifica introdotta dal Senato, inoltre, si è stabilito che chiunque commette uno dei fatti di lieve entità è punito con la pena della reclusione da 18 mesi a 5 anni e della multa da 2.500 a 10.239 euro, quando la condotta assuma caratteri di non occasionalità, in tal modo prevedendosi un innalzamento del minimo edittale rispetto all'ipotesi base (nel quale il minimo edittale è pari a sei mesi). Il comma 3-bis modifica l'articolo 85-bis del T.U. stupefacenti per consentire, anche per le ipotesi di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.
  Fa presente che l'articolo 5 reca disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile. Un primo novero di previsioni, contenute nel comma 1, concerne l'avviso orale, del quale si amplia l'ambito soggettivo di applicazione, includendovi i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età: ai fini dell'avviso orale il questore dovrà convocare il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale e dovrà comunicare la misura al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Una seconda previsione – comunque connessa a quella relativa all'avviso orale – concerne il divieto di possesso e utilizzo di una serie di oggetti potenzialmente strumentali alla commissione di atti di violenza, del quale si amplia del pari l'ambito soggettivo di applicazione, includendovi, nel caso il questore ritenga di imporlo, i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, se destinatari di un avviso orale e definitivamente condannati per delitti non colposi. Quando il provvedimento di divieto di utilizzo e possesso di siffatti strumenti è emesso nei confronti di un minorenne, è opponibile davanti al tribunale dei minorenni. Ulteriori misure riguardano il c.d. divieto di cellulare o di internet: facendo seguito alla sentenza n. 2 del 2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione che consente al questore, con l'avviso orale, di imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi «apparato di comunicazione radiotrasmittente» (per contrasto con l'articolo 15 della Costituzione), l'articolo 5 del decreto-legge riscrive i commi da 6-bis a 6-quater dell'articolo 3 del Codice antimafia da un lato ampliando ai minori ultra-quattordicenni l'ambito di applicazione del divieto, dall'altro procedimentalizzano la sua irrogazione (a qualsiasi soggetto, anche non minore) ponendola in capo all'autorità giudiziaria e non più al questore. La disposizione del divieto si accompagna all'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. I commi 2, 3, 3-bis e 4 prevedono l'estensione dell'applicazione dell'ammonimento, quale finora previsto per gli atti persecutori (cd. stalking), ai minori ultra-quattordicenni che si siano resi responsabili di taluni atti di violenza nei confronti di altro minorenne. Ai fini dell'ammonimento il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; il provvedimento di ammonimento deve essere comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Il medesimo ammonimento – secondo ulteriori disposizioni dettate dai commi 5, 6 e 7 – diviene applicabile altresì per i minori infra-quattordicenni – ma Pag. 9almeno dodicenni – in caso tuttavia di violenze di significativa portata, vale a dire qualora il fatto commesso da tali minori sia configurato dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. In questa ultima ipotesi di ammonimento, il comma 8 prevede anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 200 a 1.000 euro) nei confronti del «soggetto tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi»; la sanzione è irrogata dal prefetto (comma 9).
  Segnala che l'articolo 6 interviene sulla disciplina del processo penale minorile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988. In particolare, il provvedimento, dopo aver precisato che, in ogni stato e grado del procedimento, l'autorità giudiziaria può avvalersi del servizio sanitario nazionale (comma 1, lettera 0a), interviene sull'istituto dell'accompagnamento a seguito di flagranza per ampliarne l'ambito di applicazione (lettera a)). La lettera b) del comma 1 novella l'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448, riducendo da 5 a 4 anni il limite edittale previsto per l'applicazione delle misure cautelari diverse dalla custodia cautelare e consentendo l'applicazione dell'attenuante della minore età anche per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del TU stupefacenti (lettera b-bis)). Intervenendo sull'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 viene soppresso il limite massimo di un mese per la durata della misura della custodia cautelare, disposta a seguito delle gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni derivanti dalla misura del collocamento in comunità disciplinata dal medesimo articolo 22, ed è ridotto da 5 a 4 anni il limite edittale per l'applicazione della custodia cautelare, nell'ipotesi di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni connesse alla predetta misura del collocamento in comunità. È previsto inoltre che il giudice, su richiesta del pubblico ministero, possa disporre la sostituzione della misura del collocamento in comunità con quella della custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica (lettere b-ter e b-quater). La lettera c) del comma 1 apporta modifiche, infine, all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448, che disciplina le ipotesi di applicazione della custodia cautelare da un lato abbassando da 9 a 6 anni la soglia edittale che consente di applicare la misura detentiva, e, dall'altro, ampliando il catalogo di reati per i quali è applicabile la custodia cautelare. La disposizione inoltre interviene sui termini di durata massima della custodia cautelare, che per i minorenni sono attualmente ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici. Anche in questo caso, nell'ottica di valorizzare i profili di responsabilità di soggetti legalmente minorenni ma sostanzialmente e tendenzialmente sempre più precoci e sviluppati sul piano psico-fisico e comportamentale-relazionale, la durata massima dei citati termini di custodia cautelare viene mantenuta «attenuata» rispetto ai maggiorenni, ma la riduzione diviene di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici. Fa presente che il Senato ha inoltre introdotto la lettera c-bis) per modificare l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 ed escludere la possibilità di accedere all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova per una serie di reati di particolare gravità.
  L'articolo 7 prevede che quando, durante le indagini nell'ambito di procedimenti per reati di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il PM deve informare il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale. L'articolo modifica inoltre il primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale sostituendo in tale disposizione il riferimento al tribunale per i minorenni con il riferimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.Pag. 10
  Segnala che l'articolo 8 introduce ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, già oggetto dell'articolo 6, prevedendo, nel caso di reati non gravi, la definizione anticipata del procedimento con sentenza di non luogo a procedere ed estinzione del reato nel caso di esito positivo di un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale del minore.
  L'articolo 9 inserisce nel decreto legislativo n. 121 del 2018 – che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni – l'articolo 10-bis, rubricato Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti. La disposizione introduce la possibilità di trasferire in un istituto carcerario per adulti il detenuto che abbia compiuto i 21 anni di età e stia scontando in un istituto per minorenni una pena per reati commessi prima del compimento della maggiore età, la cui condotta sia incompatibile con le esigenze di ordine e sicurezza all'interno dell'istituto minorile. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 10-bis identifica tale condotta con i seguenti tipi di atti: a) tenere comportamenti che compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; b) fare uso di violenza e minaccia per impedire le attività degli altri detenuti; c) avvalersi dello stato di soggezione ingenerato negli altri detenuti. È sufficiente che la condotta del detenuto ricada in una delle tipologie di atti sopraindicati se ultraventunenne. Il comma 2 estende la possibilità di trasferimento anche ai detenuti che hanno compiuto i 18 anni di età, ma in tal caso si richiede che sussistano tutte e tre le tipologie di comportamento. La richiesta di trasferimento viene avanzata dal direttore dell'istituto al magistrato di sorveglianza per i minorenni, mentre l'individuazione del carcere più idoneo nel quale trasferire il detenuto è demandata al Dipartimento della amministrazione penitenziaria. Il magistrato di sorveglianza può concedere oppure negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto indicato dal DAP, ove sussistano comprovate ragioni di sicurezza, anche riguardanti lo stesso detenuto (comma 3).
  Fa presente che l'articolo 10, comma 1, autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Tale facoltà è esercitabile nel limite dell'incremento – disposto dal comma in esame – pari a 12 milioni di euro per il 2023, delle risorse del fondo istituito per le assunzioni temporanee, fino al 31 dicembre 2023, di personale ATA di supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR. Il comma 2 autorizza per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Il comma 3 autorizza la spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020, destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale. Al fine di rendere disponibili le predette risorse del POC «Per la Scuola» 2014-2020, il comma 4 modifica la copertura di parte degli oneri derivanti dai nuovi percorsi di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo, introducendo ora il rinvio alle risorse di cui al Programma nazionale PN «Scuola e competenze» 2021-2027. Il comma 5 incrementa, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo Pag. 11alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantirvi la continuità didattica. Il comma 6, oltre a recare la copertura degli oneri predetti, dispone che, per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse aggiuntive assegnate dal comma 5 al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.
  L'articolo 10-bis – introdotto nel corso dell'esame in Senato – dispone, al comma 1, che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.
  Evidenzia che l'articolo 11, al fine di assicurare il rispetto del target del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni.
  L'articolo 12 introduce disposizioni per rafforzare il rispetto dell'obbligo di istruzione. In particolare, il comma 01, inserito dal Senato, sostituisce l'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (decreto legislativo n. 297/1994), dettando una nuova disciplina in relazione all'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Resta immutata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa. In particolare, in caso di violazione dell'obbligo di istruzione, la disposizione prevede che il sindaco proceda ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, il quale disciplina la denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. I commi da 1 a 3 modificano il codice penale in materia di reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto (nuovo articolo 570-ter del codice penale), con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio (reclusione fino a due anni). Il comma 4 interviene sul decreto-legge n. 48 del 2023, in materia di assegno di inclusione, prevedendo l'esclusione dal beneficio in caso di mancata documentazione dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei componenti minorenni del nucleo familiare e la sospensione del beneficio in caso di condanna definitiva per il delitto di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore, documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni. Il comma 4-bis dispone che si provveda all'attuazione della suddetta nuova fattispecie di esclusione con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi Pag. 12entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
  Segnala che l'articolo 13 riguarda l'applicazione dei controlli parentali nei dispositivi di comunicazione elettronica. In particolare, i commi da 1 a 8 e 8-ter recano norme intese ad assicurare la possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica; tale possibilità viene garantita mediante la previsione di obblighi, in via immediata a carico dei fornitori (anche con riferimento, secondo la previsione di cui al comma 7, ai dispositivi già oggetto di fornitura prima dell'entrata in vigore del presente decreto) e, a regime, a carico dei produttori; per la violazione di tali obblighi sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie. Per le offerte di servizi di comunicazione elettronica dedicate ai minori di età viene confermata la disciplina già vigente, la quale prevede per il fornitore l'obbligo di preattivazione (anch'essa gratuita) di un'applicazione di controllo parentale (disapplicabile da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale). Sono inoltre previste norme in materia di informazione degli utenti e in materia di tutela dei dati personali. Il comma 8-bis introduce una specificazione nell'ambito della classificazione delle opere cinematografiche, equiparando ad esse tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme streaming o social.
  L'articolo 13-bis detta disposizioni al fine di tutelare il benessere psico-fisico dei giovani non maggiorenni rispetto all'accesso e alla fruizione di contenuti audiovisivi e multimediali di tipo pornografico. In particolare, il comma 1 dispone il divieto di accesso, ai minori degli anni diciotto, a contenuti multimediali di carattere pornografico, in quanto gli stessi minano la dignità dei giovani e ne compromettono il benessere psico-fisico, provocando una questione rilevante a livello di tutela della salute pubblica. Allo stesso modo, per rendere effettivo lo scopo di cui sopra, viene incaricata l'Autorità indipendente competente in materia (AGCom) ad obblighi di vigilanza circa l'opportuna esecuzione della norma, nonché ad eventuali obblighi sanzionatori nei confronti dei soggetti che violino le nuove disposizioni introdotte con l'articolo in esame.
  Fa presente che l'articolo 14 dispone, al comma 1, che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Ai sensi del comma 2, i Centri per la famiglia offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori. Il comma 3 prevede, poi, che il medesimo Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in Italy avviino annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi. Secondo il comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto dell'attuazione della disposizione in esame, nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici. Il comma 5, poi, prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenti una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione degli articoli 13, 13-bis e 14 del decreto-legge. Il comma 5-bis, infine contiene una clausola di invarianza finanziaria degli oneri dell'articolo.
  L'articolo 15 individua l'AGCom quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali o Digital Services Act). Per l'esercizio delle nuove competenze, l'AGCom collabora con l'AGCM, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità competente, svolgendo i propri compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Le sono attribuiti poteri sanzionatori per la violazione degli obblighi derivanti dal citato Regolamento, con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie entro Pag. 13limiti predeterminati, secondo princìpi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, nel rispetto delle procedure che essa stessa stabilisce con regolamento, tenendo conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. L'AGCom può, altresì, condannare al pagamento di penalità di mora, con la precisazione che, in ogni caso, per le sanzioni amministrative è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta. Al fine di far fronte ai nuovi compiti, la pianta organica dell'AGCom è incrementata di 23 unità, di cui: 1 dirigente, 20 funzionari e 2 operativi, il che comporta una proiezione decennale di spesa che va da circa 4 milioni di euro nel primo anno (2024) a circa 5,69 milioni di euro a partire dal 2033. A tali oneri è previsto che si faccia fronte mediante un contributo, pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, che, per il 2024 – anno di prima applicazione – dev'essere versato direttamente all'AGCOM entro il 1° marzo 2024. L'AGCOM può, con deliberazione motivata, modificare la misura e le modalità di contribuzione per gli anni successivi, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato; l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo è da essa individuato con la collaborazione dell'ISTAT e dell'Agenzia delle entrate. Infine, a decorrere dal 2024, nelle more dei concorsi per l'assunzione del personale di cui sopra e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'AGCOM provvede all'esercizio dei nuovi compiti servendosi di non più di 10 unità di personale posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o analoghe posizioni. Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell'AGCOM, è individuato a seguito di apposito interpello, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il trattamento economico fondamentale resta a carico delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, e l'AGCOM provvede agli oneri del solo trattamento economico accessorio mediante i predetti contributi.
  L'articolo 15-bis incrementa di 4 unità il numero massimo di uffici dirigenziali di livello generale (con decorrenza dal 2024) nonché di 10 unità il limite massimo per quelli dirigenziali di livello non generale (con decorrenza dal 2025) dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Reca inoltre una disposizione procedimentale circa la rideterminazione della rimanente dotazione organica. Si dispone infine, per le autovetture di servizio dell'Agenzia, una deroga alle soglie di spesa e di numero di vetture, dettate dalle disposizioni vigenti.
  Evidenzia che l'articolo 15-ter interviene sull'articolo 2 della recente legge n. 93 del 2023, che ha introdotto disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. In particolare, attraverso le modifiche all'articolo 2 il provvedimento prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, disciplina con proprio regolamento il procedimento cautelare abbreviato senza contraddittorio finalizzato, nei casi di gravità ed urgenza che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, a ordinare ai prestatori di servizi, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. Si prevede, inoltre, che i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione ove non coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità.Pag. 14
  L'articolo 15-quater demanda ad un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione di modalità di assegnazione di risorse per favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, anche con riferimento al 5G.
  L'articolo 16, infine, dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 16 settembre 2023.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) approfitta dell'occasione per lasciare agli atti alcune considerazioni già svolte durante la scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, lamentando in primo luogo la ristrettezza dei tempi dell'esame, che poteva avere una giustificazione nel corso della recente pandemia ma che oggi, con un monocameralismo di fatto, rende difficile ai parlamentari svolgere il proprio dovere. Aggiunge che si ricorre oltretutto alla decretazione d'urgenza per affrontare un tema delicato come quello del disagio giovanile, che avrebbe bisogno di ben altro strumento, vale a dire di una legge organica che consenta la stretta collaborazione delle opposizioni. Nel sottolineare che le opposizioni avrebbero dato il loro contributo per approdare ad una soluzione adeguata, fa presente che il decreto-legge in esame non fornisce le risposte necessarie, rilevando come non basti incrementare le pene ma serva invece un'azione di prevenzione. Quanto al merito del provvedimento, rinviando per le considerazioni puntuali all'esame delle proposte emendative, rileva che si tratta ancora una volta di un decreto «bandiera» volto a cercare il consenso e non ad affrontare le questioni del disagio e della disoccupazione giovanili nonché della criminalità diffusa che caratterizzano molte delle nostre periferie. Aggiunge che viene ridotto il ricorso all'istituto fondamentale della messa alla prova e si smantella il sistema nazionale dei programmi alternativi al carcere per i minori, che fa dell'Italia il fiore all'occhiello dell'Unione europea. Ritiene che in tal modo non si garantirà maggiore sicurezza ma al contrario si incrementerà la popolazione carceraria, soprattutto quella minorile, rendendo ancor più difficile il recupero dei ragazzi interessati. Per tali ragioni, preannuncia che il suo gruppo presenterà proposte emendative al provvedimento in esame, sottolineando fin d'ora che l'intervento del Governo non migliorerà la situazione, che avrebbe richiesto un diverso approccio da parte della maggioranza.

  Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo da remoto, fa presente che il provvedimento si articola su due versanti, il primo dedicato specificamente al comune di Caivano, con interventi dichiarati anche in materia di sport e di educazione, ed il secondo rivolto alle tante Caivano d'Italia, con un approccio securitario e repressivo, privo di una visione multidisciplinare delle iniziative volte a fronteggiare il disagio giovanile. Sottolinea a tale proposito che, a fronte dell'aggravamento delle misure repressive, non si fornisce alcun sostegno alle famiglie disagiate né si introducono norme sul lavoro, che rappresenta invece la chiave di volta per tentare di risolvere la questione. Aggiunge che non si affronta il problema della riqualificazione urbana dei territori, mancando oltretutto una visione politica in materia di istruzione e di accesso allo sport, a quest'ultimo proposito in netta contraddizione con il recente inserimento della pratica sportiva in Costituzione. Chiede quindi al relatore un chiarimento in merito all'introduzione avvenuta in Senato del cosiddetto emendamento Lotito a tutela dei diritti televisivi delle società calcistiche, domandandosi cosa abbia a che fare tale materia con la situazione di Caivano, quale sia l'elemento di omogeneità rispetto al resto del provvedimento e soprattutto quale impatto abbia la misura sul disagio giovanile. Considera infatti scandaloso, oltre che offensivo per le persone che vivono la difficile condizione delle periferie italiana, che sia stato inserito nel decreto-legge in esame l'emendamento citato.

  Filiberto ZARATTI (AVS), riallacciandosi all'ultima considerazione del collega Alfonso Colucci, rileva come quanto accadutoPag. 15 in Senato dimostri chiaramente che i decreti legge, lungi dall'affrontare questioni urgenti, vengono utilizzati nel nostro Paese come «tram istituzionali» sui quali far salire le misure ritenute di volta in volta necessarie. Nel considerare indispensabile anche in tali casi un minimo di decenza, a suo avviso completamente assente in questa occasione, sottolinea come per l'ennesima volta si sia prodotto un mostro giuridico. Ritiene particolarmente pregnante l'osservazione del collega Alfonso Colucci, dal momento che introdurre nel provvedimento in esame la tutela dei diritti televisivi delle società calcistiche costituisce un insulto per le persone che sperimentano quotidianamente le difficili condizioni delle periferie. Quanto al merito del testo in esame, fa presente che esso è destinato ad aggravare e non a risolvere le situazioni dal momento che, come dimostrato da dati facilmente reperibili anche in rete, l'incremento delle pene non riduce la commissione dei reati ma al contrario ottiene il risultato di crimini sempre più efferati. Servono a suo avviso fortissimi investimenti nelle nostre periferie, che dovrebbero rappresentare la priorità del Governo e nelle quali in molti casi l'unico datore di lavoro è rappresentato dalla criminalità organizzata, considerato che i ragazzi non hanno altre forme di accesso al reddito, tanto più dopo la soppressione del reddito di cittadinanza. Ritiene quindi che il provvedimento in esame abbia la sola funzione propagandistica e che Governo e maggioranza siano indifferenti ai risultati dell'intervento e interessati esclusivamente ai titoli dei giornali, con l'obiettivo di un incremento di qualche centesimo di punto nei sondaggi. Nel far presente di essere particolarmente duro in quest'occasione, dal momento che ha molto a cuore la tutela dei diritti dei ragazzi più svantaggiati, considera criminale non fare alcunché, ma addirittura diabolico intervenire con le modalità adottate dal Governo. In conclusione preannuncia la battaglia del suo gruppo in favore di un'inversione di tendenza.

  Riccardo DE CORATO, presidente, nel chiedere alla rappresentante del Governo se intenda intervenire in ordine alle considerazioni svolte dai colleghi Alfonso Colucci e Zaratti sull'emendamento approvato in Senato, in qualità di relatore fa presente che, di fronte ad un episodio di tale violenza come quello dello stupro di gruppo avvenuto a Caivano, la risposta del Governo non poteva che essere quella fornita. Rilevato quindi come nelle periferie italiane finora non sia stato fatto nulla, lasciando soli i comuni ad affrontare situazioni molto difficili, sia al sud sia al nord, aggiunge che l'episodio di Caivano è solo la punta dell'iceberg. Sottolinea quindi che se è vero che il problema non si manifesta soltanto in termini di sicurezza, quest'ultima rappresenta tuttavia la prima questione da affrontare, per dedicarsi subito dopo alla riqualificazione urbana, al recupero di immobili abbandonati, al contrasto dell'abusivismo e alle altre emergenze. Nel ribadire in conclusione che il tema centrale non si limita alla situazione di Caivano ma riguarda in generale le condizioni delle periferie italiane, richiama le parole di don Patriciello il quale ha dato atto dell'intervento del Governo.

  Pasqualino PENZA (M5S), intervenendo da remoto, in ordine alle dichiarazioni di don Patriciello, precisa che il parroco non ha dichiarato che vi è stata una risposta da parte del Governo, ma si è astenuto da simili considerazioni, essendosi limitato a chiedere il ripristino di condizioni di normalità a Caivano. Richiama a tale proposito l'esigenza di garantire il pieno organico del personale dei vigili urbani, oltre che degli assistenti sociali e dell'amministrazione comunale. Ritiene quindi che la previsione di nuove sanzioni difficilmente possa rappresentare la risposta alla richiesta di normalità di don Maurizio, della quale il Governo dovrebbe prendere atto.

  La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO, intervenendo da remoto, anche in qualità di cittadina di Caivano, ritiene che don Maurizio sia in grado di esprimere la propria opinione senza che intervengano interpretazioni autentiche delle sue parole. Si è trattato del grido di allarme di un parroco che si trova in trincea da trent'anni Pag. 16e che, a seguito di un episodio tragico, ha chiamato in causa il Governo in carica, come ha già fatto in passato. Nel sottolineare che il vero problema è rappresentato dalla risposta ad una situazione di emergenza in atto, fa presente che il decreto-legge in esame è nato dall'ascolto dei soggetti, delle organizzazioni e delle associazioni che operano sul territorio. Precisando che, sul fronte della sicurezza, era indispensabile l'inasprimento delle pene, anche nei confronti dei minori, molti dei quali vivono in strada, spacciano e detengono abusivamente armi da fuoco, rileva che il provvedimento è stato adottato per contrastare la criminalità ed il disagio giovanili, ma anche la povertà educativa di quei territori, e per garantire la sicurezza digitale. Nel sottolineare che la predisposizione del testo è anche frutto del confronto costante e continuo con le forze dell'ordine, che ringrazia per il loro contributo, pur comprendendo il ruolo delle opposizioni e le loro polemiche, ricorda come nel corso dell'esame in Senato si sia svolto un ampio dibattito sul merito, con l'approvazione di alcune proposte emendative della minoranza. Nel rammentare che il comune di Caivano è stato sciolto per infiltrazione camorristica, ritiene che il Commissario straordinario previsto dal decreto-legge possa fornire risposte alle richieste del territorio, ivi compreso il completamento dell'organico dei vigili urbani. Aggiunge che in questi giorni diversi ministri si sono recati a Caivano per dare ascolto alle esigenze del territorio e per porre in essere le misure necessarie, sottolineando come l'intervento del Governo non si limiti al decreto-legge in esame. Dichiarandosi convinta che si possa fare un ottimo lavoro in Commissione Affari costituzionali, rammenta che il Governo non avrebbe voluto porre la questione di fiducia ma che si è visto costretto a farlo a fronte degli oltre 400 emendamenti presentati e della necessità di procedere con celerità all'approvazione del provvedimento anche da parte della Camera.

  Sara KELANY (FDI), nel far presente che le sue considerazioni sono state già parzialmente svolte dalla Sottosegretaria, tiene ad evidenziare in particolare un aspetto, sottolineando come, a fronte della grande enfasi posta dai colleghi sul tenore securitario del provvedimento, si sia dimenticato che un'ampia parte delle misure riguardano la riqualificazione delle periferie. Aggiunge che il confronto tra il Governo e i soggetti che operano sul territorio ha riguardato anche la magistratura minorile che affronta quotidianamente il problema e che ha evidenziato le medesime problematiche affrontate dal decreto, con riferimento in particolare all'urgenza di strumenti rapidi atti a fronteggiare una situazione ormai degenerata. Nel far presente che il Governo si è astenuto dallo strumentalizzare le parole di chi come don Patriciello affronta quotidianamente l'emergenza, considera tuttavia eccessivo dover ascoltare la loro interpretazione autentica.

  Riccardo DE CORATO, presidente, nel rammentare che la Commissione antimafia è oggi in visita a Caivano e a Nisida, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato – secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza – alle ore 18 della giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 11.35.