CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 ottobre 2023
190.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 6

SEDE REFERENTE

  Giovedì 26 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum.
C. 1491, Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il decreto-legge si compone di tre articoli, il primo dei quali dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il referendum per consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate dopo il 31 ottobre 2021. Rileva che, come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione, la disposizione dell'articolo 1 è volta a prorogare – salve minime correzioni – l'efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, al fine di adottare le misure necessarie per assicurare la gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno arrivando a compimento, con riferimento all'esecuzione delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni e di vaglio dell'ammissibilità dei quesiti referendari. Considerando la possibilità di raccogliere in modalità digitale le sottoscrizioni necessarie alla presentazione dei referendum introdotta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, senza che nel frattempo sia divenuta operativa la piattaforma digitale prevista dalla medesima legge. Ricorda Pag. 7dunque che si ripropongono gli stessi problemi organizzativi già affrontati nell'anno 2021, in ragione del fatto che si è semplificata l'attività di raccolta delle firme, ma con scarse garanzie in termini di autenticità e, soprattutto, senza semplificare le attività di verifica.
  Passando a descrivere il contenuto del decreto-legge, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che l'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di Cassazione si avvalga di ulteriore personale della segreteria della medesima Corte nel numero massimo di 28 unità, anche appartenente all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6. Segnala che tale disposizione costituisce una deroga all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, che prevede che, per le operazioni di verifica, l'Ufficio centrale per il referendum si debba avvalere del personale della segreteria con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Come anticipato, l'avvalimento di tale personale è finalizzato a consentire l'efficace espletamento dell'esame delle richieste depositate, relative ai referendum presentati successivamente al termine previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, vale a dire dopo il 31 ottobre 2021. Nel dettaglio, le operazioni di verifica, ai sensi dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, riguardano: le sottoscrizioni; l'indicazione delle generalità dei sottoscrittori; le vidimazioni dei fogli; le autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali; il conteggio delle firme. Evidenzia che, per le medesime finalità, il comma 2 dell'articolo 1 consente al primo presidente della Corte di cassazione di avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio presso la Corte nel numero massimo di 100 unità di cui: 40 unità destinate alle funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni (appartenenti all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6); 60 unità con mansioni esecutive di supporto, quale l'inserimento dei dati nei sistemi informatici (appartenenti all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F1 a F3). Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, all'acquisizione di disponibilità all'assegnazione all'Ufficio centrale per il referendum si provvede mediante interpello, per soli titoli, indetto dall'amministrazione giudiziaria su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione. Come previsto dal successivo comma 4, si prevede che possono partecipare all'interpello i dipendenti di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbiano maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza. Rileva che il comma 5 dell'articolo 1 – oltre a disporre in materia di retribuzione del personale aggiuntivo assegnato a seguito dell'interpello – stabilisce che tale personale sia responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni effettuate. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, ai sensi delle quali il primo presidente dispone sulle modalità di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario. Rammenta inoltre che, ai sensi del medesimo articolo 6 della legge n. 199 del 1978, il primo presidente della Corte di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di referendum, con proprio decreto ed in relazione alle necessità, può aggregare all'Ufficio centrale per il referendum altri magistrati della Corte. Il comma 6 reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, provvedendo alla relativa copertura finanziaria, mentre il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Fa presente poi che l'articolo 2 del decreto-legge introduce la disciplina della piattaforma telematica per i referendum prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la raccolta delle firme degli elettori necessariePag. 8 per i referendum e le iniziative legislative popolari. Evidenzia, in particolare, che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 – introducendo all'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 il nuovo comma 342-bis – prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma sia attribuita al Ministero della giustizia e che, a decorrere dall'anno 2024, il fondo per la realizzazione della piattaforma sia iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero della giustizia. La lettera b) del comma 1 modifica invece il comma 344 dell'articolo 1 della medesima legge, al fine di precisare che la data di operatività della piattaforma sarà attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia. Rammenta che il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce che il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società SOGEI – Società generale d'informatica s.p.a. A tale proposito fa presente che la relazione tecnica che accompagna il provvedimento precisa che la SOGEI si è già occupata della progettazione, dello sviluppo e dell'evoluzione della piattaforma. Come previsto dal medesimo comma 2, detta società per la realizzazione dei predetti servizi di interesse generale provvede all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti tramite CONSIP s.p.a.. Il comma 3 reca l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria. L'articolo 3 dispone infine in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.
  Segnala quindi che il preambolo del decreto-legge individua i motivi di necessità e urgenza dell'intervento normativo nell'esigenza di intervenire per il rafforzamento degli uffici della Corte di cassazione impegnati nell'espletamento delle attività di verifica delle sottoscrizioni a sostegno di proposte referendarie che, in forza dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, debbono essere svolte dal 30 settembre al 31 ottobre, in attesa della piena operatività della piattaforma digitale prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla materia referendum statali, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 1458.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che anche a questa seduta, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Ricorda che nella seduta di ieri è stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità di talune proposte emendative presentate. Con riferimento alle richieste di riesame di tale declaratoria, fa presente di aver effettuato un supplemento di istruttoria delle proposte emendative oggetto di tali richieste.
  Ricorda che il decreto-legge in esame non ha a oggetto il tema dell'immigrazione nella sua interezza, in quanto incide sul solo profilo dell'ingresso e dell'accoglienza, prevedendo una serie di misure comunque strumentali a tale profilo (misure per il sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati dei migranti, misure volte a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsionePag. 9 degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale e dei controlli in materia di immigrazione, norme in materia di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati, misure per il supporto alle politiche di sicurezza, e per la funzionalità del Ministero dell'interno).
  Pertanto, in considerazione di tale perimetro del provvedimento di urgenza, la presidenza ritiene di riammettere l'emendamento Kelany 1.14, confermando invece il giudizio di inammissibilità sulle restanti proposte emendative.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 26 ottobre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.