CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2023
189.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
COMUNICATO
Pag. 62

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.
Atto n. 86.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che le Commissioni avviano oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, dell'atto del Governo n. 86, recante lo schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.
  Avverte che il termine per l'espressione del parere sul predetto atto, assegnato anche alla V Commissione Bilancio per le conseguenze di carattere finanziario, è fissato a venerdì 17 novembre prossimo.
  Segnala, altresì, che nel trasmettere lo schema in esame il Governo ha rappresentato l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari, al fine di consentire l'approvazione del provvedimento definitivo da parte del Consiglio dei Ministri entro la scadenza ravvicinata del termine – previsto per il 15 dicembre 2023 dall'articolo 8 dello schema di decreto legislativo oggetto di trasmissione – per la presentazione delle domande per l'attribuzione dell'indennità di discontinuità ai lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) relativa all'anno in corso.
  Al riguardo avverte che essendo la richiesta di parere non corredata dal prescritto parere del Consiglio di Stato, le Commissioni non potranno pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto prima che il Governo abbia provveduto ad Pag. 63integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore per la VII Commissione, osserva che le Commissioni riunite sono chiamate ad esprimere, entro il 17 novembre prossimo, il parere sullo Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (Atto del Governo n. 86).
  Ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in oggetto è adottato in attuazione di una parte della più ampia delega relativa ai lavoratori dello spettacolo, conferita al Governo dall'articolo 2, commi da 4 a 8, della legge 15 luglio 2022, n. 106, da esercitarsi entro il termine del 18 agosto 2024.
  I princìpi e criteri direttivi alla base della delega in questione sono indicati dai commi 4, lettera c), e 6 del suddetto articolo 2, cui si aggiunge il necessario rispetto del limite di risorse finanziarie di cui al comma 7 dello stesso articolo.
  Ricorda quindi brevemente tali princìpi e criteri direttivi: il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità per i lavoratori in oggetto; la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i medesimi lavoratori, con riferimento ai casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro; l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, nell'ambito dei lavoratori, dipendenti o autonomi, a tempo determinato, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e diversi da quelli summenzionati. Questa seconda categoria di lavoratori beneficiari è stata definita dal decreto ministeriale 25 luglio 2023.
  Nel presente schema, l'indennità di discontinuità viene introdotta anche in favore di soggetti titolari dei suddetti rapporti di lavoro intermittente.
  I princìpi e criteri direttivi suddetti prevedono, in particolare, alcuni oggetti e contenuti specifici affidati al legislatore delegato.
  Il primo è la definizione dei requisiti di accesso con riferimento a: 1) il limite massimo annuo di reddito, riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione della misura; 2) il limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione della misura; 3) il carattere di prevalenza del reddito individuale derivante dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo.
  Il secondo vincolo è la determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate oggetto di indennizzo e di tutela previdenziale.
  Il terzo vincolo è l'incompatibilità dell'indennità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti.
  Il quarto è l'individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i beneficiari dell'indennità.
  Il quinto è la determinazione dei contributi (inerenti alle indennità in esame) a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori a un determinato limite.
  Sullo schema di decreto in esame è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali (nella seduta del 12 ottobre 2023). Sul medesimo schema il Consiglio superiore dello spettacolo ha espresso parere favorevole (nella seduta del 4 luglio 2023), mentre il Consiglio di Stato deve ancora esprimere il proprio parere.
  Venendo all'esame dell'articolato, l'articolo 1 dello schema introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di discontinuità per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo.Pag. 64
  Il relativo ambito di applicazione è costituito da alcune categorie di soggetti di seguito elencate: i lavoratori, dipendenti o autonomi (compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; gli altri lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, nell'ambito dei lavoratori, dipendenti o autonomi, a tempo determinato, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e diversi da quelli summenzionati (come detto, tali lavoratori sono stati individuati con il decreto ministeriale 25 luglio 2023; anche per tali lavoratori si prescinde dalla natura (dipendente o autonomo) del rapporto di lavoro); i titolari, nel settore dello spettacolo, di contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato privi della clausola relativa alla disponibilità (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto all'indennità di disponibilità.
  Segnala, per completezza, che l'articolo 8, recante le disposizioni transitorie, stabilisce, al comma 1, che per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, i lavoratori di cui all'articolo 1 sono ammessi a presentare domanda entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente.
  L'articolo 2 definisce i requisiti soggettivi per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità. In particolare, si prevede che possano fare richiesta della predetta indennità i soggetti di cui all'articolo 1 che (oltre ad essere iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) siano in possesso di alcuni requisiti: siano cittadini «dell'Unione europea» oppure abbiano regolare permesso di soggiorno in Italia; siano residenti in territorio italiano da almeno un anno; abbiano dichiarato, nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, ai fini IRPEF e quale valore di riferimento per le agevolazioni fiscali, un reddito non superiore a 25.000 euro annui; abbiano maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata presso il suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (non vengono computate, al fine in oggetto, le giornate eventualmente coperte da contribuzione figurativa a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per lavoratori dello spettacolo – cosiddetta ALAS – o di NASpI. Si ricorda che, in base al successivo articolo 8, comma 2, l'ALAS non trova applicazione per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024); abbiano conseguito, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro prevalentemente costituito dall'esercizio di attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione al suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (tale condizione è conforme a quella prevista dalla summenzionata disciplina di delega; al riguardo, la formulazione dello schema in esame specifica che è sufficiente che la prevalenza sussista nell'ambito dei soli redditi da lavoro (del soggetto)); non siano stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda; la condizione non concerne gli eventuali contratti di lavoro intermittente privi della clausola relativa alla disponibilità (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto all'indennità di disponibilità; non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (la condizione non concerne, dunque, i trattamenti pensionistici in favore di superstiti).
  L'articolo 3 disciplina la misura e la durata dell'indennità di discontinuità e il termine per la presentazione della relativa domanda, oltre a porre ulteriori specificazioni.
  In particolare, il comma 1 prevede che l'indennità sia riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate presso il suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente rispetto a quello di presentazione della domanda; tale base di calcolo non può essere superiore a 312 giornate annue e dal computo della stessa sono Pag. 65esclusi le giornate coperte da altra contribuzione o dalle altre indennità richiamate dal successivo articolo 6 e i periodi contributivi che abbiano già dato luogo al riconoscimento di altra prestazione di disoccupazione.
  In base ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, l'indennità è corrisposta in un'unica soluzione. La relativa misura giornaliera è pari al sessanta per cento della media costituita dal rapporto tra le retribuzioni imponibili (nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda) e le giornate (dello stesso anno precedente) oggetto di contribuzione, con limitato riferimento (sia per il dividendo sia per il divisore) all'esercizio di attività lavorative per le quali sia richiesta l'iscrizione al suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Si precisa che la quota giornaliera dell'indennità non può essere in ogni caso superiore al limite minimo giornaliero di contribuzione previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti. È previsto che la domanda, per ciascun anno, deve essere presentata entro il termine – posto a pena di decadenza – del 30 giugno. Si ricorda che il comma 1 del successivo articolo 8 reca un termine transitorio per la presentazione della domanda per i periodi di competenza relativi all'anno 2022.
  Il comma 4 prevede che l'INPS accerti presso l'Anagrafe tributaria i requisiti reddituali dei richiedenti, secondo modalità e termini definiti mediante accordi con l'Agenzia delle entrate.
  Il comma 5 prevede che l'indennità di discontinuità sia inclusa nella base imponibile delle imposte sui redditi.
  L'articolo 4 disciplina l'accredito figurativo della contribuzione pensionistica in relazione al riconoscimento dell'indennità in oggetto.
  Il comma 1 prevede che la contribuzione figurativa pensionistica sia riconosciuta in misura pari alla suddetta base di calcolo della misura giornaliera (quindi, in misura pari al cento per cento della base, anziché al sessanta per cento) e nel rispetto di un limite pari a 1,4 volte il suddetto limite minimo giornaliero di contribuzione.
  Il comma 2 prevede che la contribuzione figurativa in oggetto sia accreditata nell'anno precedente rispetto a quello di presentazione della domanda, fino a concorrenza del numero di giornate richiesto al fine del raggiungimento dell'annualità di contribuzione e comunque nel limite dei periodi (nel suddetto anno precedente) non coperti da contribuzione a qualsiasi titolo (oltre che nel limite delle giornate incluse nella media di cui al precedente articolo 3). Si ricorda che il summenzionato numero di giornate richiesto per il raggiungimento dell'annualità di contribuzione è pari, a seconda della categoria in cui rientrino i soggetti in esame, a 90, a 260 o a 312.
  L'articolo 5 concerne i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità.
  Il comma 1 dispone che i lavoratori percettori dell'indennità di discontinuità partecipino a corsi di formazione continua e di aggiornamento professionale al fine di mantenere o sviluppare le competenze (nel settore dello spettacolo); i predetti percorsi possono essere finanziati anche mediante i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua nonché (come specifica il comma 2) nell'ambito delle programmazioni regionali delle misure di formazione e di politica attiva del lavoro o nell'ambito dei relativi programmi nazionali (ivi compreso il Programma GOL-Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori).
  Il comma 3 prevede che i contenuti delle iniziative di formazione e di aggiornamento siano definiti secondo le modalità previste dai decreti ministeriali attuativi della corrispondente norma legislativa – di cui all'articolo 25-ter, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – relativa alle prestazioni di integrazione salariale straordinaria; queste ultime disposizioni di rango secondario in oggetto sono attualmente stabilite dal decreto ministeriale. 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2022. Si ricorda che il comma 3 dello stesso articolo 25-ter, prevede che la mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di formazione (o di riqualificazione) Pag. 66comporti l'irrogazione di sanzioni «che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri» definiti con decreto ministeriale; tali disposizioni di rango secondario sono attualmente stabilite da un altro decreto ministeriale emanato nella medesima data del 2 agosto 2022 (che ricordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2022). Il comma 3 del presente articolo 5 opera, come detto, un richiamo solo con riferimento alla determinazione dei contenuti delle iniziative di formazione e di aggiornamento e non anche con riferimento alla normativa sanzionatoria.
  Il comma 4 prevede che il beneficiario dell'indennità di discontinuità autorizzi (nella domanda relativa alla medesima indennità) l'INPS alla trasmissione dei propri dati di contatto alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano; la trasmissione è effettuata nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche al fine dell'eventuale sottoscrizione del patto di attivazione digitale (sottoscrizione richiesta per l'Assegno di inclusione e per il Supporto per la formazione e il lavoro).

  Silvio GIOVINE (FDI), relatore per la XI Commissione, con riferimento agli ulteriori articoli (da 6 a 10) dello schema in esame, rileva, in primo luogo, che l'articolo 6 dispone in materia di incompatibilità dell'indennità di discontinuità con altre misure indennitarie.
  Si prevede, in particolare, che l'indennità di discontinuità, nell'anno di competenza, non sia cumulabile con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le altre tipologie di misure indennitarie legate a casi di disoccupazione involontaria. L'indennità, inoltre, non è cumulabile con le misure in materia di sospensione del rapporto di lavoro o di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro e non è cumulabile con l'assegno ordinario (di natura previdenziale) di invalidità.
  L'articolo 7 riguarda la contribuzione relativa alla nuova indennità in oggetto.
  Il comma 1 prevede che per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 siano dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2024: una contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente, determinata in base ad un'aliquota pari all'1 per cento; un contributo di solidarietà a carico del lavoratore, per la sola ipotesi della sussistenza (con riferimento ai redditi assoggettati alla contribuzione presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) di una quota eccedente il limite massimo di imponibile contributivo (limite pari, nel 2023, a 113.520 euro). L'aliquota del contributo di solidarietà è pari allo 0,5 per cento della medesima quota eccedente. Tale contribuzione confluisce presso la Gestione dell'INPS relativa alle prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti.
  Il comma 2 riduce, con riferimento ai lavoratori dipendenti a termine rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, da 1,4 a 1,1 punti percentuali l'aliquota contributiva previdenziale addizionale prevista per la generalità dei contratti di lavoro dipendente a termine. La riduzione ha effetto sui periodi contributivi decorrenti dal 1° gennaio 2024. Si rammenta che la misura ordinaria del contributo addizionale – pari, come detto, a 1,4 punti percentuali – è elevata a 1,9 punti percentuali per ciascuna ipotesi di rinnovo del contratto a tempo determinato.
  L'articolo 8 reca disposizioni transitorie.
  In particolare, il comma 1 prevede che, per i periodi di competenza riferiti al 2022, la domanda per l'indennità di discontinuità sia presentata entro il 15 dicembre 2023.
  Il comma 2 prevede che l'ALAS non trovi più applicazione per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024. È inoltre prevista la quantificazione degli oneri finanziari annui derivanti dalla cessazione in oggetto – oneri corrispondenti alla differenza tra le mancate entrate contributive (al netto degli effetti fiscali) e gli oneri inerenti alle prestazioni (ivi compresi gli accrediti figurativi) –. Per la copertura degli oneri finanziari così quantificati, il comma 2 in esame rinvia all'articolo 9. Il comma 3 specifica che l'ALAS non è cumulabile con l'indennità di discontinuità.Pag. 67
  L'articolo 9 prevede, in primo luogo, che l'indennità di discontinuità in esame sia riconosciuta entro un determinato limite annuo di onere. In secondo luogo, la disposizione provvede alla copertura finanziaria sia degli oneri corrispondenti ai limiti annui suddetti sia degli oneri derivanti dalla riduzione contributiva di cui all'articolo 7, comma 2, sia degli oneri di cui all'articolo 8, comma 2, e reca la clausola di monitoraggio e salvaguardia finanziari e la clausola contabile finale.
  I limiti annui di onere di cui al comma 1 (comprensivi anche dell'onere relativo alla contribuzione figurativa) sono stabiliti secondo un importo variabile nel corso del periodo 2023-2032; a decorrere dal 2033, l'importo è pari a 47,7 milioni annui.
  Il comma 2 prevede che l'INPS effettui il monitoraggio di tali oneri, con la conseguente trasmissione della rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e finanze. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite, l'INPS non considera ulteriori domande.
  Il comma 3 prevede che per la copertura degli oneri di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dalla riduzione contributiva di cui all'articolo 7, comma 2, e degli oneri di cui all'articolo 8, comma 2, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET. Si ricorda che la dotazione del Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET è attualmente pari a 100 milioni per il 2023, a 46 milioni per il 2024, a 48 milioni per il 2025 e a 40 milioni annui a decorrere dal 2026.
  Il comma 4 reca la clausola contabile finale.
  L'articolo 10 dispone che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Anna Laura ORRICO (M5S) auspica lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, al fine di acquisire utili elementi di conoscenza.

  Irene MANZI (PD-IDP) si associa alla richiesta formulata dalla deputata Orrico, considerata la delicatezza del tema in discussione.

  Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) condivide l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame.

  Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, previsto nella giornata odierna come punto successivo dell'ordine del giorno, sarà possibile definire le modalità di prosecuzione dell'iter, valutando anche la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.