CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2023
189.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 1458 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2023.

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  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha svolto la relazione introduttiva e che nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.
  Invita, quindi, la relatrice a formulare la sua proposta di parere.

  Tiziana NISINI (LEGA), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), di cui raccomanda l'approvazione.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che porrà in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

  Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede di verificare l'esito della votazione.

  Walter RIZZETTO, presidente, invita i segretari a verificare l'esito della votazione.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.
C. 1474 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Marta SCHIFONE (FdI), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla VIII Commissione (Ambiente) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1474, di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento – composto da 8 articoli – rileva, anzitutto, che l'articolo 1 disciplina l'ambito di applicazione, che è quello di fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della città metropolitana di Napoli.
  L'articolo 2 identifica gli enti a cui è affidato il compito di studiare la situazione geologica presso i Campi Flegrei, individuando anche la predisposizione e l'attuazione di un piano straordinario volto a tutelare la zona interessata dalle conseguenze del fenomeno bradisismico, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame. L'articolo aggiunge, altresì, alcuni riferimenti al soggetto istituzionale incaricato di svolgere i primi lavori di delimitazione sul territorio interessato, ossia il Dipartimento della protezione civile, a cui verrà affiancata una struttura di supporto, individuata tra esperti, amministrazioni locali e strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato.
  L'articolo 3 prevede che la Regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, provvedendo all'approvazione, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative. In base al comma 2, tale piano può prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del volontariato organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonché l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le personePag. 273 con disabilità. In base al comma 3 viene autorizzata, per l'attuazione del piano, una spesa massima di 1 milione euro per l'anno 2023.
  L'articolo 4 prevede l'elaborazione da parte del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, disponendo che tale pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile.
  L'articolo 5 prevede che la regione Campania coordini le attività di verifica e individuazione delle criticità da superare, per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e di altri servizi essenziali.
  Per quanto attiene ai profili di più stretta competenza della Commissione XI, si osserva poi che l'articolo 6, recante misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile, al comma 1, stabilisce che la città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati, in particolare, secondo quanto previsto alla lettera a), relativamente al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto-legge, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa aperta per l'intera giornata (h24). Assume poi rilievo il comma 4 che prevede che il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi. All'individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative provvede il direttore regionale competente per la protezione civile, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.
  L'articolo 7 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del presente decreto-legge.
  Formula infine una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), di cui raccomanda l'approvazione.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti.
C. 851 Davide Bergamini.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Chiara TENERINI (FI-PPE), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 851, recante modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  La finalità della proposta di legge in esame – come si legge nella relazione illustrativa – «è quella di tutelare la redditività delle imprese agricole, prevedendo criteri che stabiliscano chiaramente quali siano i fattori che concorrono alla formazione del prezzo inserito nel contratto di cessione, anche alla luce del considerando (6) della direttiva (UE) 2019/633, il quale rileva che, sebbene il rischio commerciale sia un Pag. 274dato di fatto implicito in qualunque attività economica, la produzione agricola è caratterizzata anche da un'estrema incertezza dovuta sia alla dipendenza dai processi biologici sia all'esposizione ai fattori meteorologici».
  Come noto, il legislatore europeo ha individuato la necessità di creare condizioni tali affinché nelle relazioni tra i diversi anelli della filiera agroalimentare i rapporti di forza contrattuale non si trasformino in pratiche sleali ed ha così emanato la direttiva UE 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. In proposito si ricorda che il decreto legislativo n. 198 del 2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, ha dato attuazione, in Italia, alla direttiva sopra richiamata.
  L'articolo 1 interviene sugli articoli 2, 3 e 8 del sopramenzionato decreto legislativo n. 198 del 2021, in materia di rilevanza da attribuirsi ai costi di produzione ai fini della determinazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari nell'ambito dei contratti di cessione. Per costi di produzione, secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 di tale articolo, si intendono i costi, sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base del costo delle materie prime, dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione, del costo dei mezzi tecnici e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali.
  L'articolo 2 contiene una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Ai sensi del comma 1, il Governo è delegato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad adottare, in conformità alla normativa europea vigente e all'articolo 210-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, un decreto legislativo volto a disciplinare le filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
  Per quanto concerne i profili di competenza dalla XI Commissione, assume rilievo, tra i principi e criteri direttivi della delega, previsti al comma 2, quello contemplato alla lettera a), relativo all'individuazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, con particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori, alla tutela della salute degli stessi, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle condizioni morfologiche delle aree produttive, alla tracciabilità dei prodotti, alla lavorazione, alla trasformazione, al confezionamento e alla fornitura dei prodotti agroalimentari.
  Rileva quindi quanto previsto alla lettera b) del medesimo comma 2, laddove tra i principi e criteri direttivi si fa riferimento all'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che rispettano i criteri di cui alla lettera a), in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia fiscale, di concorrenza, di diritto del lavoro nonché di tutela dell'ambiente e della salute.
  Il comma 3 stabilisce che il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il comma 4 disciplina l'iter di adozione dello schema di decreto legislativo, mentre il comma 5 prevede la clausola di invarianza finanzia.Pag. 275
  Infine, l'articolo 2-bis prevede, al comma 1, che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare. Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri previsti da tale articolo.
  Formula infine una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3), di cui raccomanda l'approvazione.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 25 ottobre 2023.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.
C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1328).

  La Commissione riprende l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 luglio 2023.

  Walter RIZZETTO, presidente, osserva che la Commissione prosegue l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 18 ottobre 2023.
  Ricorda che la precedente fase di esame in sede referente si era conclusa senza conferimento del mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea sulla proposta di legge C. 1275, che era stata adottata come testo base nella seduta del 12 luglio 2023, essendo iscritta nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione.
  Comunica che è stata nel frattempo assegnata alla XI Commissione, in data 7 luglio 2023, la proposta di legge C. 1328 Barelli, recante disposizioni in materia di retribuzione equa del lavoro subordinato e agevolazione fiscale a sostegno dei lavoratori a basso reddito.
  Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge già all'ordine del giorno, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
  Chiede alla relatrice di illustrare il contenuto della proposta di legge C. 1328 testé abbinata.

  Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, osserva che la proposta di legge C. 1328, testé abbinata alle proposte di legge in materia di salario minimo all'esame della Commissione Lavoro, reca il seguente titolo: «Disposizioni in materia di retribuzione equa Pag. 276del lavoro subordinato e agevolazione fiscale a sostegno dei lavoratori a basso reddito» e si compone di due articoli.
  Passando all'esame del contenuto di tale provvedimento, rileva, in primo luogo, che l'articolo 1 dispone che a tutti i lavoratori subordinati del settore privato, in mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, spetta il trattamento economico pari all'importo minimo previsto dal contratto collettivo nazionale più applicato, più diffuso o prevalente nel settore di riferimento ovvero, qualora non sia individuabile un settore di riferimento, il trattamento economico pari all'importo risultante dalla media degli importi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali più applicati, più diffusi o prevalenti nei settori affini o equivalenti. Si prevede altresì che tali disposizioni si applichino anche ai contratti di lavoro che, nel medesimo settore o categoria, prevedano trattamenti economici di importo minimo inferiore a quello così determinato (comma 1). Ai sensi del comma 2, viene inoltre specificato che, sulla base dei dati forniti dall'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati i contratti collettivi nazionali da adottare come riferimento e gli importi dei trattamenti economici di cui al comma 1.
  L'articolo 2 dispone che, a partire dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro non superiore a 25 mila euro annui, non concorrono alla formazione del reddito imponibile la tredicesima mensilità e le retribuzioni lorde corrisposte in relazione alle prestazioni di lavoro straordinario e di lavoro notturno, ciò nel limite complessivo di 5 mila euro annui per ciascun beneficiario (comma 1).
  Si specifica poi che tali disposizioni si applicano nel limite di spesa complessivo annuo di mille milioni di euro.
  È altresì previsto che le modalità di attuazione di tali misure, con la relativa indicazione dei criteri di priorità di accesso all'agevolazione fiscale, sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 2).
  Il comma 3 indica, infine, la copertura finanziaria dell'articolo 2, specificando, in particolare, che ai relativi oneri si provvede, quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione e, quanto a 700 milioni di euro, mediante riduzione delle dotazioni di spesa degli stati di previsione dei Ministeri.

  Arturo SCOTTO (PD-IDP) ritiene che la proposta di legge C. 1328 Barelli, testé abbinata, rappresenti un goffo tentativo di un gruppo della maggioranza di fornire una risposta, peraltro inadeguata e fuorviante, al tema del salario minimo. Evidenzia, infatti, come la proposta di legge C. 1328 non preveda alcun salario minimo legale, individuando piuttosto altri strumenti di intervento, tra i quali quelli di natura fiscale, peraltro, a suo avviso, non attinenti all'argomento in discussione. Entrando poi più strettamente nel merito della proposta di legge C. 1328, fa notare che essa, prevedendo una detassazione del lavoro straordinario e notturno, reca un intervento che rischia di disincentivare le assunzioni. Non comprende, infine, per quale ragione il testo della proposta di legge in questione non preveda alcun concerto del CNEL in ordine all'attuazione delle misure ivi previste, vista l'importanza attribuita dal Governo a tale organismo sulla questione in oggetto.

  Valentina BARZOTTI (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Scotto, ritiene che la fase procedurale in corso di svolgimento sia atipica e di complessa interpretazione. Non comprende infatti come sia possibile che, a seguito del rinvio del provvedimento in Commissione, si riavvii l'iter ignorando il lungo lavoro già svolto precedentemente in sede referente sul testo della proposta di legge C. 1275, in quota opposizione, iter che peraltro si era concluso senza la votazione delle proposte emendative presentate. Non comprende, inoltre, come si possa disporre, nel frattempo, l'abbinamento d'ufficio della proposta di legge C. 1328, che, a avviso, reca disposizioni non vertenti su identica materia.Pag. 277 Ritenendo necessario salvaguardare le prerogative delle opposizioni, fa notare che sarebbe opportuno il disabbinamento della proposta di legge C. 1328, che peraltro ritiene intervenga su altra materia, facendo riferimento all'articolo 39 della Costituzione piuttosto che all'articolo 36 della medesima Carta costituzionale. Giudica necessario che l'iter abbia ad oggetto esclusivamente la proposta di legge C. 1275 e si giunga quanto prima in Assemblea.

  Francesco MARI (AVS) dichiara di non condividere l'abbinamento della proposta di legge C. 1328, dal momento che, non prevedendo alcun salario minimo legale, si contrappone nettamente alla proposta di legge C. 1275, in quota opposizione, vertendo, dunque, su altra materia.

  Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) ritiene che i gruppi di maggioranza stiano mettendo in campo una vera e propria strategia, lesiva delle prerogative delle minoranze, volta a distogliere l'attenzione dal tema del salario minimo. Contesta, dunque, l'abbinamento d'ufficio della proposta di legge C. 1328, che ritiene verta su altra materia.

  Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) chiede alla presidenza delucidazioni circa il numero di provvedimenti, sinora richiesti in quota opposizione, che, nella corrente legislatura, abbiano concluso l'iter in sede referente e siano stati quindi calendarizzati in Assemblea.
  Entrando nel merito della proposta di legge C. 1328, osserva che essa non reca alcuna seria risposta in tema di salario minimo, contemplando interventi che rischiano di alimentare contenzioso giurisdizionale, peraltro non prevedendo alcuna novità ordinamentale. Invita i gruppi di maggioranza a svolgere un'approfondita riflessione sul tema, al fine di formulare, di conseguenza, una proposta di intervento più seria.

  Dario CAROTENUTO (M5S) ritiene che la proposta di legge C. 1328 non prevede alcun intervento serio in materia di salario minimo e non appare all'altezza delle promesse sbandierate dai gruppi di maggioranza agli organi di stampa sull'argomento. Fa notare, inoltre, che tale proposta incide su altra materia, richiamando l'articolo 39 della Costituzione.

  Walter RIZZETTO, presidente, in risposta ad alcune delle questioni poste nell'odierno dibattito, fa presente che, poiché l'esame in sede referente, a seguito del rinvio in Commissione, prosegue sulla proposta di legge C. 1275, che resta come testo base adottato dalla Commissione, iscritta in quota opposizione, non vi è alcuna ragione per richiedere di procedere al disabbinamento della proposta di legge C. 1328, il cui abbinamento d'ufficio, vertendo su identica materia, non è in discussione, potendo essere disposto anche in tale fase. Ricorda, peraltro, che il testo della medesima proposta di legge C. 1328 venne presentato, sotto forma di emendamento, in Aula, senza che fosse avanzato alcun rilievo circa la sua ammissibilità. Quanto alla questione posta dal deputato Laus, circa il numero di provvedimenti in quota opposizione giunti in Assemblea, si riserva di approfondirla, pur facendo notare che, a sua memoria, il provvedimento sul diritto all'oblio oncologico, ad esempio, richiesto in quota opposizione, è giunto in Assemblea ed è stato approvato. Fa notare che nel prosieguo dell'esame garantirà che siano approfondite nel merito tutte le questioni in gioco, assicurando adeguati spazi di confronto.

  Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, non comprende il motivo per cui riavviare l'iter di esame su un provvedimento sul quale si è già svolto un ampio lavoro. Contesta inoltre l'abbinamento d'ufficio della proposta di legge C. 1328, atteso che il seguito dell'esame ha ad oggetto la proposta di legge C. 1275, adottata come testo base, in quota opposizione.

  Walter RIZZETTO, presidente, in risposta alla deputata Barzotti fa presente che l'abbinamento della proposta di legge Pag. 278C. 1328 è stato disposto d'ufficio, in quanto vertente su identica materia, sulla base dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento della Camera, che si fonda su solidi principi di economia procedurale. Ribadisce, inoltre, che, a seguito del rinvio in Commissione, l'esame prosegue sul testo della proposta di legge C. 1275, come testo base adottato dalla Commissione, che era iscritto in quota opposizione.

  Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel ringraziare la presidenza per le delucidazioni fornite, auspica che l'esame sulla proposta di legge C. 1275 prosegua celermente e si giunga quanto prima all'esame in Assemblea.

  Walter RIZZETTO, presidente, in risposta al deputato Scotto, osserva che la Commissione è comunque chiamata a rimettersi alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo circa la determinazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, peraltro convocata nell'odierna giornata e non ancora conclusa. Per tale ragione giudica opportuno, rinviare di qualche minuto la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista come punto successivo all'ordine del giorno, proprio in attesa di conoscere gli esiti della Conferenza dei presidenti di gruppo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.40.