CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2023
189.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 198

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

  La seduta comincia alle 14.10.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 1387 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 199

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla III Commissione Affari esteri sul disegno di ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 6 settembre.
  Ricorda che l'Accordo istituisce una cornice giuridica di riferimento per lo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi nei settori della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, al fine di rinsaldare ed intensificare i legami già esistenti e di migliorare ulteriormente il quadro delle relazioni bilaterali, tradizionalmente improntate a grande amicizia e collaborazione. A tale proposito, segnalo che i rapporti bilaterali col Costa Rica sono assai positivi e che l'Italia figura tra i Paesi con maggiori investimenti in Costa Rica.
  L'intesa si compone di ventuno articoli: in particolare, gli articoli da 1 a 3 definiscono l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nei settori indicati, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture, nonché a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei.
  L'articolo 4 prevede la possibilità, per le Parti, di chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo.
  L'articolo 5 disciplina la possibilità reciproca di istituire attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.
  Gli articoli da 6 a 8 hanno lo scopo di rafforzare la collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari e l'offerta di borse di studio.
  Gli articoli da 9 a 12 impegnano le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e radiotelevisivo, nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte.
  L'articolo 13 prevede ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze nei settori dello sport e della gioventù. L'articolo 14 riguarda lo scambio di esperienze per la promozione dei diritti umani, delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e della tutela delle minoranze. L'articolo 15 riguarda specificatamente la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare, tra l'altro, negli ambiti delle tecnologie dell'informazione, della biomedica, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'energia e dei beni culturali. Al riguardo, sottolineo che è prevista la possibilità di stipulare accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi.
  Gli articoli da 16 a 18 definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, e della valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando la mobilità degli studiosi, lo scambio di materiali e di attrezzature e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale.
  L'articolo 19 affida ad una Commissione mista, da convocarsi alternativamente nelle rispettive capitali, lo sviluppo della cooperazione culturale, la redazione di programmi esecutivi pluriennali e la valutazione dello stato di attuazione dell'Accordo. L'articolo 20 riguarda l'applicazione e l'interpretazione del testo. L'articolo 21, infine, disciplina la durata (che è illimitata), la denuncia e modalità di modifica dell'Accordo.
  Passando al disegno di legge di ratifica, segnala che esso consta di cinque articoli. In particolare, l'articolo 3, per coprire gli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, autorizza la spesa di 231.600 euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 241.600 euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nello stato di previsione del Ministero dell'economiaPag. 200 e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 4, infine, dispone una clausola di invarianza finanziaria, per oneri diversi da quelli indicati nell'articolo precedente.
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.
C. 1474 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, riferisce che La VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, all'VIII Commissione, Ambiente, sul decreto-legge n. 140 del 2023, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei».
  Nel rinviare per una disamina più dettagliata del contenuto alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che l'articolo 1 individua le finalità del decreto, precisando che reca misure urgenti per fronteggiare il predetto fenomeno, da realizzare anche con procedure semplificate e accelerate nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della città metropolitana di Napoli individuato dai provvedimenti attuativi a cui fa rinvio il provvedimento in esame negli articoli successivi.
  Per tali finalità l'articolo 2, comma 1, affida al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale anche del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il coordinamento dei soggetti istituzionali sul territorio e dei centri di competenza, di cui all'art. 21 del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), ai fini della predisposizione e dell'attuazione di un piano straordinario con l'obiettivo di analizzare la vulnerabilità delle zone edificate interessate, conoscere la pericolosità e supportare le strategie di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico e privato, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Il piano deve comprendere: a) uno studio di microzonazione sismica; b) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata per individuare misure di mitigazione; c) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica, per individuare misure di mitigazione; d) un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture.
  Sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area resi disponibili dai centri competenza e con il concorso operativo dei soggetti di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede a una prima delimitazione speditiva della zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata (comma 2). All'interno di tale area il piano straordinario è realizzato nel limite massimo delle risorse finanziarie indicate al comma 3 in relazione alle diverse tipologie di attività precedentemente indicate. Il comma 4 stabilisce che il Dipartimento della protezione civile si avvalga di una struttura temporanea di supporto, da costituire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, a cui è assegnato un contingente massimo di personale. Il Dipartimento può altresì avvalersi di esperti, amministrazioni locali e strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato.
  L'articolo 3 prevede che la regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, provvedendo all'approvazione, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un piano di comunicazionePag. 201 alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative (comma 1), tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità. Il piano di comunicazione può prevedere: iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del Volontariato organizzato di protezione civile; iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate; incontri periodici con la popolazione; corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile; installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile; specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità. Il comma 3, per l'attuazione delle attività previste dall'articolo 3, autorizza la spesa massima di 1 milione euro per l'anno 2023.
  L'articolo 4 prevede, nell'ambito della più ampia pianificazione di protezione civile per l'area flegrea, l'elaborazione da parte del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, basato sulle conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri di competenza e contenente le procedure operative da adottare in caso di recrudescenza del fenomeno bradisismico. La pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile. Viene inoltre stabilita una clausola di invarianza finanziaria per l'elaborazione del piano speditivo ed è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle attività esercitative.
  L'articolo 5 prevede che la regione Campania coordini le attività di verifica e individuazione delle criticità da superare, per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e di altri servizi essenziali. La regione Campania svolge tali attività in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo. Per le attività di ricognizione volte alla verifica e all'individuazione delle criticità da superare, si provvede nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2023.
  L'articolo 6 prevede che la città metropolitana di Napoli coordini: la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente alle seguenti misure: reclutamento di personale a tempo determinato, da impiegare per dodici mesi per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile; acquisizione di quanto necessario per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile; allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione (comma 1). Si stabilisce, inoltre, l'approvazione da parte della città metropolitana di Napoli di un piano dei fabbisogni, nel limite complessivo massimo di 4 milioni di euro (comma 2); l'attivazione delle procedure per gli appalti pubblici in caso di somma urgenza e di protezione civile (comma 3) e di prestazioni di lavoro straordinario, a favore del personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività indicate dal decreto-legge, per una spesa pari a 50.000 euro (comma 4). Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, è autorizzata una spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023 (comma 5).
  L'articolo 7, infine, individua la copertura finanziaria complessiva del provvedimento in esame, con riferimento sia agli oneri di parte corrente (14,1 milioni per il 2023 e 0,8 milioni per il 2024) che a quelle di parte capitale (37,2 milioni per il 2024).
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

  Antonio CASO (M5S) con riferimento alle questioni di competenza e di interesse Pag. 202della commissione Cultura riferisce di aver partecipato, in qualità di deputato eletto nelle zone dei campi Flegrei, ad alcuni importanti incontri con il Ministro Musumeci e con il Ministro San Giuliano nell'ambito dei quali è emersa la necessità di prevedere alcuni specifici interventi a tutela del prezioso patrimonio artistico e culturale presente nei territori cui sono destinati gli interventi del provvedimento in esame.
  Al riguardo segnala che purtroppo nel testo sottoposto all'esame della commissione al momento non sono previsti interventi destinati al patrimonio artistico e culturale. In questo quadro preannuncia quindi l'astensione dal voto, a nome del gruppo del Movimento Cinque Stelle, sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

  La seduta comincia alle 14.20.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.
C. 708 Ciaburro, C. 1457 sen. Romeo, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e C. 1496 De Palma.
(Seguito esame, abbinamento AC 1496 e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2023.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1496 De Palma recante «Introduzione dell'articolo 6-bis della legge 30 marzo 2004, n. 92, concernente l'istituzione di un fondo per sostenere l'organizzazione di viaggi d'istruzione, da parte delle scuole secondarie di secondo grado, nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata per la conservazione della memoria degli eventi» e poiché la proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, ne dispone l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
  Avverte inoltre che nella seduta odierna si procederà al seguito dell'esame preliminare, già avviato nella seduta del 18 ottobre scorso, e all'adozione del testo base.
  In sostituzione della relatrice, on. Matteoni, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna riferisce che la proposta di legge a prima firma del deputato De Palma, che viene oggi abbinata alle altre già all'esame della Commissione, mira a sottolineare l'importanza didattica dei «viaggi per non dimenticare» e intende incentivarli, affinché tutti gli istituti scolastici possano offrire agli studenti questo tipo di esperienza, in quanto molto più formativa di qualsiasi lezione sull'argomento.
  A tale fine, pur nella consapevolezza del fatto che già molti istituti scolastici realizzano simili progetti, si prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, destinato alle scuole secondarie di secondo grado per il finanziamento di viaggi ai luoghi delle foibe, per conoscere le vicende del confine orientale e i fatti che hanno portato all'esodo della popolazione giuliano-dalmata da quelle terre.
  In particolare, la proposta di legge interviene con una novella della legge 30 marzo 2004, n. 92, che ha previsto l'istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e la concessione di un riconoscimento ai Pag. 203congiunti degli infoibati, inserendo un nuovo articolo 6-bis.
  Al comma 1 si prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con la dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi ai luoghi delle foibe e ai territori del confine orientale, cosiddetti «viaggi del ricordo», per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre nel secondo dopoguerra e delle complesse vicende storiche del confine orientale.
  Il comma 2 dispone che all'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai sensi del comma 3 con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità di riparto e di utilizzo delle risorse del fondo nonché i tipi di spese finanziabili. Infine il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Propone, infine di adottare come testo base per il seguito dell'esame, la proposta di legge C. 1457 del senatore Romeo, approvata dal Senato.

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame, la proposta di legge C. 1457 d'iniziativa del senatore Romeo, approvata dal Senato.

  Giorgia LATINI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «Giorno della memoria» e disposizioni per favorire l'organizzazione di «viaggi della memoria» al fine di diffondere la conoscenza presso i giovani della persecuzione e dello sterminio del popolo ebraico nei campi nazisti.
C. 777 Manzi, C. 792 sen. Pirovano, approvata dal Senato, e C. 1495 De Palma.
(Esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), relatrice, riferisce che le proposte di legge, di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, recano rispettivamente «Disposizioni per la conservazione della memoria della persecuzione e dello sterminio del popolo ebraico nei campi nazisti presso i giovani mediante la promozione di viaggi di istruzione nei luoghi collegati a tali eventi» (C. 777) e «Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante “Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”», al fine di prevedere l'istituzione di un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi (C. 792 approvata dal Senato) e «Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 20 luglio 2000, n. 211, concernente l'istituzione di un fondo per sostenere l'organizzazione di viaggi d'istruzione, da parte delle scuole secondarie di secondo grado, nei campi di concentramento nazisti per la conservazione della memoria degli eventi» (C. 1495).
  Ricorda, preliminarmente che la proposta di legge C. 792, composta di un solo articolo, origina dal disegno di legge S 347 recante «Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante “Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”, al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di “viaggi nella memoria” nei campi medesimi», ed è stata approvata con modificazioni dal Senato il 18 gennaio 2023 e trasmessa alla Pag. 204Camera e assegnata, in sede referente, alla VII Commissione Cultura.
  In particolare, la proposta di legge in esame introduce, con una novella, il nuovo articolo 2-bis nella legge n. 211 del 2000, che ha previsto l'istituzione del «Giorno della Memoria», scegliendo la data del 27 gennaio, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.
  Il nuovo articolo 2-bis della legge n. 211 del 2000, prevede, al comma 1, che presso il Ministero dell'istruzione e del merito sia istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi nella memoria» ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah.
  Ai sensi del comma 2, all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997. Ai sensi del comma 3, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui sopra, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è conseguentemente autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 4).
  Ricorda, quindi, che la proposta di legge C. 777 a prima firma della collega Manzi è composta di due articoli. L'articolo 1 disciplina i viaggi di istruzione nei luoghi della memoria della Shoah. Nello specifico, il comma 1 prevede che, al fine di sensibilizzare e coinvolgere i giovani studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, il Ministero dell'istruzione e del merito promuova viaggi di istruzione nei luoghi della memoria, anche presenti nel territorio nazionale, che testimoniano storie di deportazione e di sopraffazione collegati alla persecuzione e allo sterminio del popolo ebraico.
  Ai sensi del comma 2, per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo denominato «Giovani per la Memoria», con una dotazione di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui sopra, nonché la tipologia delle spese ammissibili (comma 3).
  L'articolo 2 reca la copertura finanziaria del provvedimento prevedendo al comma 1 che, agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in commento, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, del bilancio triennale 2023-2025, relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 2).
  Segnala, altresì, che è stata assegnata, da ultimo, alla VII Commissione Cultura anche la proposta di legge a prima firma del collega De Palma C. 1495 recante «Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 20 luglio 2000, n. 211, concernente l'istituzione di un fondo per sostenere l'organizzazione di viaggi d'istruzione, da parte delle scuole secondarie di secondo grado, nei Pag. 205campi di concentramento nazisti per la conservazione della memoria degli eventi».
  In particolare, il comma 1 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi ai campi di concentramento nazisti, cosiddetti «viaggi della memoria», per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah. Il comma 2 dispone che all'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano definiti le modalità di riparto e di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 e i tipi di spese finanziabili. Infine il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  In conclusione, propone alla Commissione di adottare, come testo base, per il seguito dell'esame, la proposta di legge C. 792, già approvata dal Senato.

  La Commissione delibera di adottare, come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 792 del senatore Pirovano, già approvata dal Senato.

  Giorgia LATINI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano.
C. 671 Mulè.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio MULÈ (FI-PPE), relatore, riferisce che la VII Commissione Cultura avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge a prima firma Mulè recante «Modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano».
  Come si evince dalla relazione illustrativa la proposta di legge in esame si pone la finalità di assicurare la rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato anche nell'ambito degli organi di vertice del CONI, ente pubblico cui è demandata l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale.
  A tal fine l'articolo 1 novella l'articolo 4 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI» che all'articolo 4 individua espressamente i soggetti che fanno parte di diritto del consiglio nazionale. In particolare, la novella proposta dispone che la composizione del consiglio nazionale sia integrata (nuova lettera d-bis dell'articolo 4) con la partecipazione di due membri in rappresentanza dei gruppi sportivi militari della difesa nonché dei gruppi sportivi della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo di polizia penitenziaria; si prevede, altresì, che le modalità di elezione di tali componenti siano individuate rispettivamente con decreto del Ministro della difesa e con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze (nuovo comma 3-bis dell'articolo 4).
  L'articolo 2, del testo in esame, novella l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 242 integrando la composizione della Pag. 206Giunta nazionale del CONI con un rappresentante dei gruppi sportivi militari della difesa, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo di polizia penitenziaria (nuova lettera c.1 dell'articolo 6); si prevede, altresì, che tale rappresentante sia individuato in base al principio di alternanza tra i gruppi sportivi rappresentati. Le modalità di elezione sono individuate con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze (nuovo comma 1-ter dell'articolo 6).

  Giorgia LATINI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della conoscenza dell'emigrazione italiana nel quadro delle migrazioni contemporanee.
C. 525 Porta.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Toni RICCIARDI (PD-IDP), relatore, desidera preliminarmente rivolgere un sentito ringraziamento alla Presidenza per aver voluto incardinare presso la Commissione Cultura una proposta di legge all'esame del Parlamento da molti anni, il cui esame non è purtroppo mai iniziato.
  Ringrazia, altresì, il presidente Mollicone per aver voluto indicare un relatore di opposizione nonché la capogruppo Manzi del Partito democratico per avergli voluto affidare tale incarico.
  Prima di passare all'esame dell'articolato della proposta di legge in esame, ricorda come la storia dell'emigrazione italiana rappresenti un fenomeno che ha coinvolto, a partire dal 1876, anno della prima rilevazione statistica, circa 35 milioni di italiani.
  Evidenzia, altresì, come nella comune narrazione di tale fenomeno, che ha attraversato tutto il ventesimo secolo e che può essere distinto in diverse fasi storiche con specifiche caratteristiche si è trattato di un fenomeno prevalentemente verso le Americhe e quindi verso destinazioni trans oceaniche; in realtà il fenomeno dell'emigrazione italiana ha riguardato in modo massiccio anche il continente europeo.
  Secondo le analisi storiografiche più accreditate è solo dal 1975 che l'Italia smette di essere un Paese di emigrazione e comincia a essere un Paese destinatario di immigrazione straniera. A tale specifico riguardo segnala che in realtà il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione ha conosciuto diverse fasi oscillanti, fino ad arrivare alla quinta fase che ha visto l'intensificarsi del fenomeno delle ripartenze a partire dagli anni 90, fase contraddistinta dalla cosiddetta «fuga dei cervelli» verso numerosi altri Paesi.
  Ribadisce quindi che il fenomeno dell'emigrazione riguarda tutto il territorio italiano e ha radici lontane a partire dal 1700.
  Si tratta, a questo punto, di ragionare su come la politica abbia gestito, nel corso dei decenni, il problema dei flussi migratori. Al riguardo segnala che la storia italiana si contraddistingue dalla stipula di numerosissimi accordi con molti Paesi: si tratta di circa 200 Accordi stipulati con altrettanti Paesi sovrani.
  Ribadisce quindi l'importanza della sensibilità dimostrata dal presidente Mollicone che prevedendo l'inizio dell'esame della proposta di legge Porta, si inserisce con estrema sensibilità verso l'anno 2024 che è stato proclamato l'anno del «Turismo delle radici italiane nel mondo». Segnala al riguardo come anche il PNRR abbia stanziato cospicue risorse finanziarie, circa 200 milioni di euro, per la messa in campo di iniziative volte alla valorizzazione di un turismo locale che permetta agli italiani all'estero e agli italodiscendenti di apprezzare la cultura e le tradizioni secolari dei borghi da cui sono partiti i loro avi.
  Al riguardo evidenzia, infatti, che il cosiddetto «turismo delle radici» riguarderà non tanto le grandi città già assai note ma piccoli paesi proprio per favorire la riscoperta dei luoghi dei propri antenati originariPag. 207 delle regioni del Veneto, della Toscana e della Calabria. Segnala come attraverso le celebrazioni dell'anno delle radici potranno svilupparsi nuovi flussi turistici che favoriranno la riscoperta di nuovi territori e la realizzazione di nuovi investimenti. Dal punto di vista culturale segnala come purtroppo in Italia non esista ancora una cattedra che si occupi della storia dell'emigrazione che, a suo giudizio, in realtà, rappresenta un fenomeno totalizzante che riguarda una parte importante della storia del Paese.
  Rinnova, pertanto, i suoi personali ringraziamenti nei confronti della presidenza della Commissione Cultura per aver voluto affrontare un tema assai rilevante e delicato che oltretutto, dati i recenti fatti dolorosi, sarà al centro dell'agenda politica di tutti i principali Paesi. Ritiene che, in tale non facile contesto internazionale, l'approfondimento dei temi posti all'attenzione nella proposta di legge potrà fornire certamente utili elementi conoscitivi al fine di approfondire un fenomeno di tale evidente rilevanza.
  Passando quindi all'esame dell'articolato riferisce che la VII Commissione Cultura avvia oggi l'esame in sede referente della proposta di legge C. 525 Porta recante «Disposizioni per la promozione della conoscenza dell'emigrazione italiana nel quadro delle migrazioni contemporanee» che si pone la finalità di fare del patrimonio storico, culturale ed etico dell'emigrazione italiana la base di un progetto formativo per gli operatori delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di integrare il percorso di crescita culturale tracciato per milioni di ragazzi che, altrimenti, rischierebbero di non conoscere una delle esperienze più importanti e significative che il popolo italiano ha vissuto nel suo cammino verso la contemporaneità.
  Al riguardo nella relazione illustrativa si sottolinea, infatti, come il riferimento alla vicenda emigratoria del Paese rappresenti un corretto presupposto per sviluppare un percorso di formazione interculturale necessario data la massiccia presenza – più di 850.000 – di ragazzi di origine straniera nelle nostre scuole.
  All'articolo 1 della proposta di legge si prevede che il Ministero dell'istruzione assuma l'emigrazione italiana come tema di un progetto nazionale, previsto tra le misure volte all'innovazione dall'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il progetto nazionale è inserito in un quadro di formazione interculturale e ha carattere multidisciplinare. Il Ministero dell'istruzione cura il coordinamento del progetto nazionale con gli altri progetti già adottati dallo stesso Ministro e, in particolare, con il progetto in materia di educazione interculturale, dei quali rappresenta un'opportuna integrazione.
  A tale fine il Ministero trasmette agli istituti scolastici di ogni ordine e grado le linee generali del progetto, in modo da garantirne la flessibilità in relazione alle specificità territoriali e alla creatività degli studenti affinché esso sia considerato all'atto della programmazione dell'offerta formativa definita per ciascun anno scolastico. Lo stesso Ministero, poi, è chiamato a verificare i risultati raggiunti dal progetto con cadenza biennale alla luce delle risultanze, valutate in termini di prodotti e di processi, con particolare attenzione alla rilevazione di «buone pratiche» scolastiche trasferibili.
  All'articolo 2 si prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, il progetto sia inserito nell'ordinaria programmazione formativa, con le modalità previste dalla legislazione vigente e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In particolare, si dispone che gli indirizzi generali di cui all'articolo 1 prevedono l'apprendimento dei diversi aspetti della storia dell'emigrazione italiana e dei fenomeni di nuova mobilità nel quadro delle tematiche relative alle migrazioni, intese quale elemento significativo e ineliminabile dell'età contemporanea. Tale apprendimento è basato su una comparazione tra le diverse esperienze e culture di cui i migranti sono portatori e, in particolare, sull'impegno a confrontare il patrimonio umano e storico dell'emigrazione italiana con le situazioni Pag. 208che si evidenziano a seguito dell'insediamento dei migranti dentro i confini nazionali. Si prevede altresì che i piani dell'offerta formativa di ogni istituto scolastico possano prevedere che l'insegnamento della storia e delle espressioni culturali e artistiche dell'emigrazione italiana sia inserito nell'ambito delle attività curricolari, favorendo, inoltre, il ricorso ad attività e a metodologie laboratoriali e interdisciplinari.
  L'articolo 3, nell'ambito dell'attuazione del progetto nazionale, si propone di favorire l'integrazione tra le aree disciplinari e la costruzione di reti anche extraregionali tra i diversi istituti scolastici nella prefigurazione e nella realizzazione del progetto. Inoltre, si prevede anche uno stretto raccordo con le iniziative degli enti e delle altre istituzioni locali impegnati nel campo delle migrazioni e si formula l'indicazione di una collaborazione con le realtà associative che fanno riferimento, in Italia e all'estero, al territorio nel quale gli istituti scolastici sono collocati. Si prevede, inoltre, il coinvolgimento diretto delle famiglie degli studenti con l'intento di determinare un più immediato e corretto recupero della memoria e delle problematiche degli eventi migratori e di promuovere un legame più efficace con i territori interessati.
  In sede di definizione della programmazione dell'offerta formativa, i dirigenti scolastici stabiliscono gli opportuni contatti con gli enti locali, in particolare nelle aree di più consolidata tradizione emigratoria e di arrivo di migranti, e con le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche interessate alle tematiche affrontate, con particolare riguardo alla partecipazione delle associazioni che, in Italia e all'estero, fanno riferimento al territorio in cui gli istituti scolastici sono insediati. I dirigenti scolastici provvedono, altresì, a instaurare rapporti con istituti scolastici inseriti in ordinamenti formativi di Paesi esteri dove è più intensa la concentrazione di immigrati italiani e di persone di origine italiana. Tali relazioni sono finalizzate al coinvolgimento di classi e di gruppi di lavoro dei citati istituti nell'intero progetto nazionale o in alcuni suoi aspetti specifici anche favorendo i contatti diretti tra gli alunni tramite visite scolastiche e soggiorni di studio.
  Con l'articolo 4, allo scopo di incentivare la partecipazione degli istituti scolastici alla realizzazione del progetto e l'impegno a conseguire risultati efficaci e qualificati nell'attività di ricerca e di formazione, si prevede l'istituzione del premio nazionale «Migranti come noi», riservato a classi e a istituti scolastici che si siano particolarmente distinti in tali attività. Il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, emana annualmente il bando di concorso per l'assegnazione del premio nazionale di cui al comma 1 e provvede a nominare una commissione di esame composta da nove membri, scelti tra studiosi ed esperti impegnati nelle tematiche delle migrazioni, nonché tra esperti ed operatori del settore dell'informazione.
  All'articolo 5, che reca le disposizioni finanziarie, si prevede che il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, determini annualmente le quote del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, da destinare al conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

  Fabio PORTA (PD-IDP), in qualità di primo firmatario della proposta di legge all'esame della Commissione ringrazia il collega Ricciardi per l'interessante relazione svolta associandosi ai ringraziamenti nei confronti della presidenza per aver voluto iniziare l'esame della proposta sua prima firma e alla capogruppo del Partito democratico Onorevole Manzi per aver indicato il collega Ricciardi quale relatore del provvedimento.
  Esprime quindi soddisfazione ritenendo che l'inizio dell'iter di esame della proposta di legge rappresenti il frutto di una sensibilità trasversale condivisa da parte di tutti i gruppi parlamentari.
  Nel ricordare che l'anno 2024 sarà «l'Anno delle radici italiane nel mondo», ritiene che la discussione della proposta di legge a sua firma possa rappresentare un'occasione preziosa per celebrare tale progetto con un approccio basato sui principi della Pag. 209multiculturalità e dell'inclusione: al riguardo evidenzia come la proposta di legge abbia un approccio nazionale e multidisciplinare che riguarda la storia di molti connazionali.
  Infine, nel rilevare che l'attuale momento storico sia purtroppo caratterizzato da gravi conflitti tra popoli, ritiene che la Commissione Cultura possa, in tale contesto, offrire un segnale di attenzione e di sensibilità diverso.

  Giorgia LATINI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.