CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2023
189.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 71

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 14.

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
C. 1416.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco MICHELOTTI (FDI) relatore, fa presente che il provvedimento è composto da 23 articoli, suddivisi in sei capi. Evidenzia in particolare che il Capo I – rubricato «Utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione» – ricomprende gli articoli da 1 a 6 e predispone misure volte ad assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione e quelle del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, da un lato, e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, dall'altro. Più nel dettaglio rileva che l'articolo 1 reca disposizioni volte a modificare l'attuale disciplina in ordine alle modalità di programmazione e di utilizzo delle risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziate per il ciclo 2021-2027, modificando l'articolo 1, comma Pag. 72178, della legge n. 178 del 2020 al fine di introdurre lo strumento dell'«Accordo per la coesione», in sostituzione dei «Piani di sviluppo e coesione», ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo. Si introduce, inoltre, la possibilità di finanziare gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione stipulati con le Amministrazioni centrali e con le Regioni e Province autonome anche con altre risorse disponibili, quali, in particolare, i fondi strutturali europei e le risorse destinate ad interventi complementari. A tal fine, si prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione possa avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa INVITALIA S.p.A., mediante apposite convenzioni. Sottolinea che l'articolo 2 disciplina la procedura attraverso la quale il CIPESS trasferisce le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, ai fini della realizzazione dei nuovi Accordi per la coesione, alle amministrazioni centrali o regionali o delle province autonome assegnatarie di tali risorse. La disposizione disciplina altresì la procedura di monitoraggio del rispetto, da parte delle amministrazioni assegnatarie, del cronoprogramma degli interventi definito nell'Accordo per la coesione, nonché degli obblighi in materia di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio e di presentazione al Dipartimento per la coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione almeno semestrale sullo stato di attuazione degli interventi. Il successivo articolo 3 detta disposizioni volte a garantire, all'interno dei bilanci delle regioni, l'evidenza contabile delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione, destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali. Passando a trattare l'articolo 4, fa presente che la disposizione prevede che le amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027 sono tenute a inserire nel sistema informatico ReGiS – predisposto per la gestione dei progetti PNRR – i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale relativi ai progetti finanziati con le predette risorse, con l'inserimento dei codici CUP e CIG. L'omessa o inesatta alimentazione del ReGiS da parte delle strutture preposte è valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei relativi dirigenti. L'articolo 5 dispone la pubblicazione, sul portale OpenCoesione, dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione e dei relativi dati di attuazione in formato aperto. Sullo stesso portale sono pubblicati inoltre i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nel sistema ReGiS. Rileva poi che l'articolo 6 interviene sulla disciplina dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS), prevedendo, da un lato, la limitazione della stipulazione dei CIS esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea, come indicate nel nuovo codice dei contratti pubblici; dall'altro, la riformulazione della normativa sui poteri sostitutivi in capo al Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi. Viene inoltre modificata la normativa sulla definizione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari ricompresi nei CIS, estendendola a tutti gli interventi ricompresi nei CIS medesimi e non più solo a quelli infrastrutturali.
  Passando ad esaminare il Capo II – «Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne e interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa» – fa presente che esso consta di due articoli. In particolare, l'articolo 7 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese. La Cabina di regia approva il «Piano strategico nazionale delle aree interne» (PSNAI), che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche – con particolare riguardoPag. 73 ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio–sanitari – cui destinare le risorse del bilancio dello Stato già stanziate e disponibili allo scopo. Ad essa compete altresì il monitoraggio in ordine all'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il successivo articolo 8, al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo, prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un piano di interventi strategici, da approvare con delibera del CIPESS con cui saranno assegnate al Comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul FSC. Sono altresì previste specifiche disposizioni per la realizzazione dei punti di crisi c.d. hotspot e dei centri governativi di prima accoglienza. Per le opere indicate nei commi precedenti sono previste semplificazioni in tema di valutazioni ambientali e in materia paesaggistica. Sono inoltre previste disposizioni per agevolare il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti.
  Fa presente poi che il Capo III del decreto-legge, rubricato «Zona Economica Speciale Sud – ZES unica», ricomprende gli articoli da 9 a 17. In particolare, l'articolo 9 definisce la Zona economica speciale (ZES) e istituisce, dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituisce le attuali ZES istituite nei territori del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2017. Rileva che l'articolo 10 disciplina l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, istituendo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e di una Struttura di missione per la ZES, nonché definendo le procedure connesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES attualmente esistenti. Il successivo articolo 11 disciplina i contenuti, la durata e il procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno, prevedendo che tale Piano abbia durata triennale e che definisca, anche incoerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni del Mezzogiorno che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica. Passando a esaminare l'articolo 12, fa presente che esso disciplina il portale web della ZES unica per il Mezzogiorno, istituito al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità dei benefici riconosciuti alle imprese nell'ambito della ZES unica. Il successivo articolo 13 istituisce, dal 1° gennaio 2024, lo Sportello Unico Digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno. Il S.U.D. ZES è istituito presso la Struttura di missione per le ZES della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad esso sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive per i procedimenti di autorizzazione unica all'avvio di attività economiche o all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica. Si prevede che il S.U.D. ZES rappresenti il livello essenziale delle prestazioni, e a tal fine ne vengono specificate le competenze. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione dello sportello unico si provvede a valere sulle disponibilità del Programma Nazionale «Capacità per la Coesione» finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027. Osserva poi che l'articolo 14 prevede che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all'interno della ZES unica, siano di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e dispone che siano soggetti ad autorizzazione unica. Tale autorizzazione sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazionePag. 74 o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche. L'articolo 15 stabilisce che le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della Zona economica speciale (ZES), presentino la relativa istanza allo Sportello unico digitale, allegando la documentazione prevista dalle normative di settore finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni. Sono definite le regole applicabili al procedimento di autorizzazione unica.
  L'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Sono individuati i settori esclusi dall'agevolazione e sono definiti i criteri di determinazione della misura del contributo, specificando, inoltre, la base giuridica europea per la compatibilità della misura. Il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per il 2024, determinato con un decreto del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione con le Amministrazioni titolari delle medesime risorse. A chiusura del Capo, evidenzia che l'articolo 17 reca alcune disposizioni volte a favorire la realizzazione di investimenti strategici con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. L'articolo contiene, inoltre, disposizioni volte a realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari, con riguardo al tema delle cauzioni che le imprese debbono fornire per l'esecuzione degli appalti pubblici per la realizzazione delle opere legate ai due Piani citati.
  Passando a trattare il Capo IV del decreto-legge, composto dagli articoli 18 e 19 e rubricato «Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di politiche di coesione», evidenzia che l'articolo 18 eleva il limite massimo del compenso annuo attribuito ai componenti a titolo non esclusivo del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC), organismo del Dipartimento per le politiche di coesione con funzioni di valutazione e analisi delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale, nonché di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Si consente, inoltre, ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di mantenere gli incarichi già conferiti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'articolo 19, a decorrere dal 2024, autorizza le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Il successivo Capo V – «Disposizioni in materia di trattenimento presso di Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio» – comprende gli articoli 20 e 21. Più in dettaglio, fa presente che l'articolo 20 estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino a un massimo di altri 12 mesi, possono essere stabilite in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi. Rileva poi che l'articolo 21 aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare (COM) i c.d. hotspot e i centri di Pag. 75accoglienza, permanenza e rimpatrio. La disposizione demanda a un DPCM l'approvazione del piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e il piano è aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti. Il Ministero della difesa è incaricato della realizzazione di tali strutture, che vengono qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale. Sono previsti, infine, gli stanziamenti necessari per la realizzazione e il funzionamento di tali nuove strutture. Evidenzia in particolare che il comma 1, nel qualificare come opere per la difesa e la sicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 233 del COM gli hotspot, i centri per il rimpatrio e i centri di accoglienza ordinari e straordinari, sembra prevedere che anche a queste strutture si applichino le procedure accelerate e speciali di cui agli articoli 352 (disciplina urbanistica), 353 (disciplina edilizia) e 354 (disciplina paesaggistica) del codice. Il comma 2, invece, nel prevedere un piano straordinario di realizzazione delle medesime strutture, specifica che restano ferme le ordinarie procedure per la realizzazione e la gestione delle strutture previste dalla legislazione vigente. Evidenzia, inoltre, che il DPCM di cui al comma 2 appare derogare, per la realizzazione dei centri di accoglienza ordinari e straordinari di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, a quanto previsto da tali articoli in ordine al coinvolgimento degli enti territoriali; in particolare l'articolo 9 prevede che i centri di accoglienza ordinari siano individuati con decreto del Ministro dell'interno previo parere della Conferenza unificata e l'articolo 11 prevede per quelli straordinari l'individuazione da parte della prefettura previo parere dell'ente locale interessato.
  Fa presente, infine, che il Capo VI del decreto-legge reca le disposizioni finali e comprende gli articoli 22 e 23. In particolare, l'articolo 22, in conseguenza dell'istituzione della ZES unica per il Mezzogiorno, adegua dal 1° gennaio 2024 la normativa vigente sulle ZES attraverso l'abrogazione e la modifica di alcuni articoli del decreto-legge n. 91 del 2017. L'articolo reca, inoltre, disposizioni transitorie, applicabili dal 1° gennaio 2024, relative alle istanze per l'avvio delle attività nelle ZES e ai poteri e alla competenza territoriale dei Commissari straordinari delle attuali ZES, nonché disposizioni transitorie in materia di fruizione delle agevolazioni fiscali nelle attuali ZES, entro il 31 dicembre 2023. L'articolo 23 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché la presentazione alle Camere per la conversione in legge. Fa presente dunque che il decreto-legge n. 124 del 2023 è in vigore dal 20 settembre 2023.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Osserva che assumono inoltre rilievo una serie di profili riconducibili ad altre materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui «sistema tributario e contabile dello Stato», «organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e l), della Costituzione). Le misure previste agli articoli 20 e 21 del decreto-legge afferiscono, infine, alle materie – anch'esse di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere b) e d), della Costituzione – dell'immigrazione, della difesa e della sicurezza dello Stato. Rileva che assume infine rilievo, con riferimento a disposizioni quali quelle dell'articolo 7 (strategia per le aree interne), dell'articolo 14 (procedimento unico ZES) e dell'articolo 15 (autorizzazione unica ZES), la competenza concorrente in materia di governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
  Fa presente che, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: ad esempio, l'articolo 1, comma 1, prevede che Pag. 76l'accordo di coesione sia sottoscritto tra il Ministro per gli affari europei, il sud e le politiche di coesione e ciascun presidente di regione o di provincia autonoma interessato; l'articolo 7, comma 1, prevede il coinvolgimento del presidente della Conferenza delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI nella cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne; l'articolo 8, comma 1, prevede l'intesa con il comune interessato per gli interventi in favore del comune di Lampedusa e Linosa; l'articolo 10, comma 1, prevede il coinvolgimento dei presidenti delle regioni interessati dalla ZES unica per il Mezzogiorno nella cabina di regia ZES unica; l'articolo 19, comma 3, prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del DPCM sulla ripartizione delle risorse per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali. Evidenzia che tale coinvolgimento non è invece previsto all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge, ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a disciplinare organizzazione e competenze degli uffici della struttura di missione ZES. In merito, anche alla luce delle competenze attribuite alla struttura di missione nell'ambito del procedimento unico e dell'autorizzazione unica nella ZES, prevista dagli articoli 14 e 15, afferma che si potrebbe suggerire alla Commissione Bilancio di valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territori sotto forma di parere della Conferenza unificata.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.
C. 851.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Ziello, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, evidenzia che la proposta di legge è costituita da tre articoli, il primo dei quali modifica in più punti il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, al fine di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole.
  Segnala in primo luogo che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 introduce al comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, recante le definizioni, la lettera o-bis), la quale fornisce la definizione di «costi di produzione», vale a dire dei «costi, sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base del costo delle materie prime, dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione, del costo dei mezzi tecnici e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali». Si prevede, inoltre, attraverso la modifica del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo, che tali costi vengano tenuti in considerazione nella definizione dei prezzi stabiliti nel contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente (comma 1, lettera b) dell'articolo 1 della proposta). Viene altresì modificato il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo, al fine di prevedere che i costi di produzione siano tenuti in considerazione anche nelle condizioni contrattuali definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale (comma 1, lettera b-bis) dell'articoloPag. 77 1, introdotta in fase emendativa). Infine, modificando l'articolo 8, comma 2, lettera b) del citato decreto legislativo, la lettera b-ter – anch'essa introdotta nel corso dell'esame in Commissione XIII – dell'articolo 1, comma 1, della proposta di legge dispone che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nel chiedere agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate, provveda anche all'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi.
  Evidenzia che l'articolo 2, al comma 1, delega il Governo ad adottare – entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e in conformità all'articolo 210-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – un decreto legislativo per la disciplina delle filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Fa presente poi che il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce i principi e i criteri direttivi a cui il predetto decreto legislativo dovrà attenersi. In particolare, si tratta: dell'individuazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, con particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori, alle condizioni morfologiche delle aree produttive, alla tracciabilità dei prodotti, all'uso dei pesticidi e al benessere degli animali nell'ambito dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di confezionamento e di fornitura dei prodotti agroalimentari (lettera a)); dell'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che realizzino progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che rispettano i criteri di cui alla lettera a) (lettera b)); della previsione di agevolazioni e di incentivi per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere di cui al comma 1 (lettera c); di assicurare la piena compatibilità e coerenza, anche operativa, con gli strumenti legislativi vigenti in materia di Classyfarm, Sistema Qualità Nazionale Zootecnia e Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (lettera c-bis), introdotta durante l'esame in sede referente). Ricorda che, come stabilito dal comma 3 dell'articolo 2, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai sensi del comma 4, esso è successivamente trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Laddove il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari espressi, esso dovrà nuovamente trasmettere alle Camere il testo del provvedimento con le proprie osservazioni ed eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Come previsto dal comma 5, dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora, invece, il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, la relativa emanazione potrà avere luogo solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimentiPag. 78 legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Passando a descrivere il successivo articolo 2-bis, introdotto in sede referente, evidenzia che esso prevede la promozione – da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy – di campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare; in tal senso dispone il comma 1. In base al comma 2, ai relativi oneri, valutati in 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge in esame appare riconducibile alla competenza legislativa che lo Stato esercita in via esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché a quella spettante alle Regioni in via residuale in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  Rammenta che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente sottolineato che la tutela della concorrenza, dato il suo carattere finalistico, non è una materia di estensione certa o delimitata, ma è configurabile come trasversale e la sua portata deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di rispettiva competenza. Alla tutela della concorrenza è inoltre sotteso, in base alla sentenza n. 14 del 2004, «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese».
  In merito, rileva che nel provvedimento in esame e segnatamente all'articolo 2, la tutela della concorrenza si interseca con la materia di legislazione esclusiva regionale dell'agricoltura, richiedendo perciò, da parte del legislatore statale, il rispetto del principio di leale collaborazione. A tale proposito ricorda che l'articolo 2, comma 3, della proposta subordina l'adozione del decreto legislativo sulle filiere di qualità ad una previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  Illustra dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 1458.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, dopo aver ricordato che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni, fa presente che alle ore 12 di lunedì Pag. 7923 ottobre è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e fa presente che ne sono state presentate 228 (vedi allegato 3).
  Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non sono ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Pertanto, considerato l'ambito di intervento del decreto-legge in esame, che introduce disposizioni per migliorare il sistema di ingresso e di accoglienza dei migranti e per il sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati degli stessi migranti, misure volte a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale e dei controlli in materia di immigrazione, norme in materia di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati, nonché misure per il supporto alle politiche di sicurezza, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio e per la funzionalità del Ministero dell'interno, dichiara che sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Kelany 1.14, che apporta alcune modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, consentendo l'allontanamento dei cittadini Ue responsabili di reati; Zaratti 1.01, che abroga integralmente la legge 189 del 2002 (c.d. legge Bossi-Fini) che reca prevalentemente novelle al testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; Montaruli 1.02, che modifica il codice penale introducendo due nuovi reati, quello di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e quello di detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili; Iezzi 1.03, il quale introduce nel codice penale la nuova fattispecie di reato rubricato «Detenzione di materiale con finalità di terrorismo»; Simiani 2.01, che sopprime la previsione della sanzione accessoria del fermo amministrativo della nave in caso di mancate informazioni da parte del comandante nell'ambito di operazioni di salvataggio in mare; Simiani 2.02, il quale reca un'interpretazione in materia di sanzione accessoria del fermo amministrativo della nave in caso di mancate informazioni da parte del comandante nell'ambito di operazioni di salvataggio in mare, escludendo dal fermo le lance di salvataggio comunque denominate; Auriemma 2.06, che prevede misure di semplificazione per l'apertura di conti di pagamento da parte di lavoratori stranieri; Zaratti 7.01, che interviene in materia di acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei minori stranieri nati in Italia o che vi hanno fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età; gli analoghi Zaratti 7.02 e Zaratti 7.03 i quali intervengono in materia di emersione di rapporti di lavoro irregolari di lavoratori stranieri in Italia; Ascari 7.04, che introduce la possibilità di cambiare cognome per le vittime di reato di matrimonio forzato; Quartini 7.010, che consente l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e socio-sanitarie alle professioniste cittadine afghane, residenti in Afghanistan prima del 15 agosto 2021; Kelany 9.01, che prevede: l'estensione del divieto di accesso alle infrastrutture di trasporto pubblico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017 anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei Pag. 80cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio; nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle infrastrutture di trasporto, la concessione della sospensione condizionale della pena comunque subordinata all'osservanza del divieto imposto dal giudice di accedere a luoghi o aree specificamente individuati (articolo 9-bis); l'eventuale differimento della pena per donne incinte o donne madri di figli di età inferiore ad un anno (articolo 9-ter); la modifica della fattispecie del reato di accattonaggio prevedendo, tra le altre cose, che ne siano responsabili tutti coloro che si avvalgono per mendicare di minorenni (e non di minori di anni quattordici come attualmente previsto) e aumentando contestualmente le pene (articolo 9-quater); Iezzi 9.02, che consente la sperimentazione dell'utilizzo del taser da parte dei corpi di polizia locale in tutti i comuni e non solo in quelli di determinate classi demografiche; gli identici Maiorano 9.03 e Iezzi 9.04, i quali modificano le fattispecie di reato di cui agli articoli 336 del codice penale (Violenza o minaccia a pubblico ufficiale), introducendo un'aggravante per il caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, e 337 del codice penale (Resistenza a un pubblico ufficiale), introducendo un'aggravante per il caso in cui il fatto sia commesso per opporsi a un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria mentre compie un atto di ufficio o di servizio; gli identici Maiorano 9.05 e Iezzi 9.06, i quali modificano l'articolo 583-quater del codice penale, rubricato «Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive», prevedendo che la fattispecie si applichi nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; gli identici Maiorano 9.07 e Iezzi 9.08, che modificano l'articolo 639 del codice penale relativo alla fattispecie di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, prevedendo che se il fatto è commesso, con finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione, su beni mobili o immobili in uso alle Forze di polizia, si applichi la pena della reclusione da sei mesi a 1 anno e sei mesi e della multa da 1.000 a 3.000 euro; gli identici Zinzi 11.05 e Fornaro 11.06, che prevedono che il personale dell'ex carriera direttiva di ragioneria confluisca in un ruolo ad esaurimento, con possibilità di conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale; gli identici Casu 12.01 e Zaratti 12.02, che incrementano l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge di bilancio per il 2019 destinata a sua volta all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia; Zaratti 12.03, il quale modifica i requisiti minimi di anzianità di servizio per il passaggio dei Viceprefetti aggiunti alla qualifica superiore di Viceprefetto.
  Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità testé pronunciate è fissato alle ore 18 e che l'esito dell'eventuale riesame sarà comunicato nella seduta di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.