CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 ottobre 2023
188.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 10.20.

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
C. 1416 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 ottobre 2023.

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  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverto preliminarmente che il deputato Loizzo ha sottoscritto l'emendamento Cannizzaro 19.14.
  Segnala, dunque, che gli emendamenti Frassini 1.2, Comaroli 1.46, 2.18 e 2.21 e Lampis 10.30 e 16.78 sono state ritirati dai presentatori.
  Invita, quindi, i relatori e il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative segnalate (vedi allegato 1), a partire da quelle riferite all'articolo 1.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, anche a nome dei relatori D'Attis e Romano, invita al ritiro dell'emendamento Torto 1.1 e degli identici emendamenti Pella 1.3 e Carfagna 1.4, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone di accantonare l'emendamento Calderone 1.5. Invita al ritiro degli emendamenti Calderone 1.8, Torto 1.9 e Ubaldo Pagano 1.10, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone di accantonare gli emendamenti Frassini 1.12 e Cannata 1.13 e gli identici emendamenti Pagano Ubaldo 1.14, Pella 1.15 e Carfagna 1.16. Invita al ritiro degli emendamenti Scerra 1.17, Carfagna 1.19 e Stefanazzi 1.20, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone di accantonare l'emendamento Pella 1.23 e invita al ritiro degli emendamenti De Luca 1.25 e Stefanazzi 1.31, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Roggiani 1.34, Pella 1.35, Steger 1.36 e Torto 1.37. Propone di accantonare l'emendamento Cannizzaro 1.38. Invita al ritiro degli emendamenti Barbagallo 1.40 e Stefanazzi 1.50, degli identici emendamenti Pella 1.53 e Carfagna 1.54 nonché degli emendamenti Santillo 1.55, Dell'Olio 1.57, Santillo 1.65, Dell'Olio 1.66 e Donno 1.67, altrimenti esprimendo parere contrario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, dispone, l'accantonamento degli emendamenti Calderone 1.5, Frassini 1.12 e Cannata 1.13, degli identici emendamenti Pagano Ubaldo 1.14, Pella 1.15 e Carfagna 1.16, nonché degli emendamenti Pella 1.23 e Cannizzaro 1.38.

  Daniela TORTO (M5S), illustrando l'emendamento 1.1 a sua prima firma, sottolinea come i relatori e il Governo abbiano sostanzialmente proposto l'accantonamento delle proposte emendative presentate dalla maggioranza e hanno, invece, invitato al ritiro delle proposte emendative presentate dall'opposizione. In proposito, crede sia necessaria una maggiore riflessione sui contenuti delle proposte emendative in discussione, a prescindere dallo schieramento politico del presentatore. In merito all'emendamento in esame evidenzia che esso è volto a sopprimere gli articoli 1 e 2, che riformano la disciplina in materia di programmazione e utilizzo delle risorse europee e nazionali per la coesione, del PNRR e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. A suo avviso, infatti, la disciplina proposta dal decreto non è condivisibile poiché estromette completamente dalle politiche di coesione gli interventi previsti dal Piano Sud 2030 e testimonia una scarsa attenzione al ruolo delle regioni. Chiede, quindi, una maggiore riflessione dei relatori e del Governo su questi aspetti, auspicando che possano essere introdotti almeno correttivi puntuali alle diverse disposizioni del provvedimento.

  Marco GRIMALDI (AVS), concordando con l'onorevole Torto e chiedendo di sottoscrivere il suo emendamento 1.1, sottolinea che l'articolo 1 ridisegna la governance di programmazione delle risorse afferenti politiche di coesione rendendola più centralizzata e depotenziando in modo significativo il ruolo degli enti territoriali. In proposito, evidenzia che le politiche di coesione, al contrario, dovrebbero valorizzare gli apporti provenienti dai territori mentre la disciplina introdotta con il provvedimento in esame, attraverso lo strumento degli Accordi per la coesione, non garantisce il rispetto del principio della prossimità nella progettazione e nella realizzazione degli interventi delle politiche di coesionePag. 36 né tantomeno valorizza lo strumento del partenariato economico. Chiede, pertanto, un'ulteriore riflessione del Governo e dei relatori sull'emendamento Torto 1.1.

  La Commissione respinge l'emendamento Torto 1.1.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, anche a nome dei relatori D'Attis e Romano, propone di accantonare gli identici emendamenti Pella 1.3 e Carfagna 1.4.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta dei relatori.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Pella 1.3 e Carfagna 1.4. Avverte, inoltre, che l'emendamento Calderone 1.8 è stato sottoscritto dall'onorevole Marrocco, che lo ha ritirato.

  Daniela TORTO (M5S), illustrando l'emendamento 1.9 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a garantire l'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel Piano Sud 2030 e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano medesimo, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche. Sul punto chiede una maggiore riflessione da parte del Governo e dei relatori.

  Marco GRIMALDI (AVS), pur annunciando il voto favorevole sull'emendamento Torto 1.9, considerandolo un tentativo di riduzione del danno causato dal provvedimento in esame, non ritiene che il riferimento al Piano Sud 2030 costituisca da questo punto di vista la migliore sintesi tra le diverse esigenze da perseguire nell'ambito delle politiche di coesione.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ritiene che l'emendamento Torto 1.9 rappresenti un condivisibile tentativo di risposta alla mancanza di una pianificazione unitaria dei fondi relativi alle politiche di coesione. A suo avviso, infatti, considerato l'enorme ritardo nell'utilizzo delle risorse disponibili, sarebbe più efficiente fare riferimento ad un Piano che già esiste ed è in gran parte condiviso con gli enti territoriali, quale il Piano Sud 2030, piuttosto che gli Accordi per la coesione previsti dall'articolo 1. Suggerisce, pertanto, al Governo e ai relatori di valutare in maniera più approfondita le proposte emendative presentate, soprattutto con riguardo alla loro attitudine a consentire che le risorse disponibili siano effettivamente spese, anche alla luce degli esigui margini che caratterizzeranno la prossima legge di bilancio.

  La Commissione respinge l'emendamento Torto 1.9.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), illustrando l'emendamento 1.10 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a coinvolgere gli enti territoriali nella gestione delle risorse per le politiche di coesione, anche attraverso il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome. In proposito, stigmatizza l'incapacità dell'attuale Esecutivo di interfacciarsi con gli altri livelli di governo, sottolineando altresì che la previsione all'articolo 1 del decreto in esame di un «ruolo proattivo delle amministrazioni centrali» nell'elaborazione degli Accordi per la coesione fa riferimento a una nozione ignota nel nostro ordinamento, che potrebbe dar luogo a numerosi contenziosi promossi dalle amministrazioni territoriali, con un conseguente ritardo nell'utilizzo delle risorse disponibili. A suo avviso, si tratta di uno scenario assolutamente preoccupante, poiché l'efficiente utilizzo di tutte le risorse disponibili costituisce l'unico modo per arginare gli effetti negativi dell'attuale situazione congiunturale.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 1.10, ne evidenzia le finalità meritorie,Pag. 37 sottolineando come l'obiettivo principale della proposta sia quello di affermare una maggiore condivisione degli enti interessati nella definizione degli Accordi per la coesione previsti dal decreto in esame. Da questo punto di vista, denuncia un eccessivo accentramento nell'impostazione del decreto, ricordando allo stesso tempo come l'attuale maggioranza rappresenti di fatto solo una porzione del Paese e pertanto dovrebbe maggiormente considerare anche le proposte che provengono dai gruppi di opposizione. Nell'affermare la necessità di portare avanti le riforme e gli investimenti previsti nel PNRR, sottolinea la necessità di uscire dal circolo vizioso in base al quale ogni nuova maggioranza smantella quello che è stato fatto dalla precedente. Evidenzia, da questo punto di vista, la necessità di coinvolgere attivamente le regioni nella realizzazione degli interventi al fine di evitare conflitti interistituzionali dovuti all'eccessivo accentramento, nonché di assicurare una adeguata partecipazione di tutti i soggetti tenuti all'attuazione dei progetti sul territorio. Invita quindi ad accantonare e a rivalutare l'emendamento 1.10 del quale, fra l'altro, sottolinea l'assenza di oneri finanziari.

  Marco GRIMALDI (AVS) chiede di sottoscrivere l'emendamento Pagano 1.10, sottolineandone gli aspetti positivi, quali, ad esempio, la soppressione del ruolo proattivo delle amministrazioni centrali nell'ambito dell'elaborazione degli Accordi per la coesione, nonché il maggior coinvolgimento delle regioni nella definizione dei contenuti degli Accordi stessi. Evidenzia come questo emendamento costituisce il tentativo delle opposizioni di apportare alcune modificazioni al testo del decreto in senso migliorativo correggendone l'impostazione di fondo. Chiede quindi ai relatori di voler considerare l'accantonamento della proposta emendativa ai fini di una sua più approfondita valutazione.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede agli esponenti della maggioranza e alle rappresentanti del Governo quale sia l'impostazione di fondo che orienta l'azione del Governo, rilevando una certa incongruenza tra le scelte operate con il provvedimento in esame, da un lato, la promozione dell'autonomia differenziata, dall'altro. Si domanda come sia possibile dichiararsi favorevoli a rafforzare l'autonomia delle regioni su alcuni temi fondamentali, anche di carattere sovranazionale, come l'immigrazione, ma al tempo stesso escludere il coinvolgimento delle regioni, sia singolarmente sia in forma aggregata, nell'ambito della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle politiche di sviluppo e coesione che riguardano i territori. Chiede, pertanto, un chiarimento alla maggioranza e al Governo in merito alla questione testé sollevata.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel premettere, anche in risposta all'intervento dell'onorevole Torto, che non vi è alcun atteggiamento di contrarietà pregiudiziale rispetto alle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione, rileva, al contrario, che i pareri espressi dal Governo con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1 sono motivati dal fatto che esse si pongono in direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi principali del decreto in esame. Evidenzia, infatti, che lo scopo dell'intervento non è tanto quello di accentrare o di estromettere le regioni dalla gestione delle risorse della coesione, ma quello di affrontare con un approccio differente le criticità strutturali che negli anni passati non hanno consentito l'efficiente utilizzo delle risorse. Sottolinea, da questo punto di vista, come il testo non preveda affatto l'estromissione degli enti territoriali ma anzi preveda che gli Accordi per la coesione siano preventivamente oggetto di una negoziazione tra il Governo e le regioni stesse, prevedendo un coordinamento con le programmazioni riferite agli altri fondi europei e un raccordo tra PNRR, fondi strutturali e il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ritiene, pertanto, che le proposte emendative richiamate nei precedenti interventi non debbano essere accantonate, in quanto si pongono in contrasto con l'impostazione di fondo del decreto.

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  Marco SARRACINO (PD-IDP), ringraziando la sottosegretaria Siracusano per la risposta, fa notare che l'obiettivo della proposta emendativa in discussione è proprio quello di dare più potere alle regioni rispetto a un decreto che invece è caratterizzato per una impostazione assolutamente accentratrice. Concorda con la collega Guerra circa l'incongruenza tra il decreto in esame e il disegno di legge in materia di autonomia differenziata attualmente all'esame del Senato della Repubblica. Ribadisce, pertanto, la richiesta di accantonamento dell'emendamento 1.10.

  La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.10.

  Daniela TORTO (M5S), intervenendo sull'emendamento Scerra 1.17 di cui è firmataria, evidenzia che lo stesso si limita a prevedere che sia rispettato il vincolo di destinazione territoriale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione eventualmente utilizzate per la realizzazione di interventi previsti dal PNRR. Si domanda, quindi, per quale motivo tale proposta emendativa non incontri il favore del Governo e dei relatori, trattandosi solo di riaffermare il vincolo di destinazione territoriale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

  Maria Rosaria CARFAGNA (A-IV-RE), unendosi alle considerazioni formulare dalla collega Torto, dichiara di non comprendere il motivo dell'invito al ritiro formulato con riferimento alla proposta emendativa Scerra 1.17, dal momento che quest'ultima si limita a ribadire un principio già previsto dalla legge, vale a dire il vincolo di ripartizione territoriale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione tra il Mezzogiorno e il resto del Paese, in misura pari, rispettivamente, all'80 e al 20 per cento del totale. L'emendamento ribadisce, pertanto, un principio già previsto a legislazione vigente, intervenendo con una previsione tanto più utile nel caso in cui i fondi nazionali della coesione dovessero finanziare interventi definanziati del PNRR.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ricorda come nella scorsa legislatura quando si approvò il Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, si stabilì che l'utilizzo di parte di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi previsti dal PNRR sarebbe avvenuto nel pieno rispetto del vincolo di destinazione territoriale che impronta l'utilizzo delle medesime risorse. Evidenzia, dunque, che la proposta emendativa in discussione non fa altro che ribadire che tale criterio di ripartizione non deve essere modificato. Chiede, pertanto, l'accantonamento e una nuova valutazione dell'emendamento Scerra 1.17.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottolinea come sia stato evidenziato più volte dall'opposizione l'illogicità dell'impostazione volta alla rimodulazione di alcune risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Evidenzia che il problema fondamentale di tale scelta è che, se si prevede il definanziamento di progetti che richiedono l'impiego di un'entità maggiore di risorse nelle regioni del Centro Nord, spostando i relativi interventi a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione è concretamente impossibile garantire il rispetto del criterio di ripartizione territoriale previsto per il medesimo Fondo, danneggiando irrimediabilmente le regioni del Mezzogiorno. Collegandosi all'intervento del collega Dell'Olio, ribadisce che nella precedente legislatura il Parlamento ha espressamente manifestato la volontà che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate a finanziare gli interventi previsti dal Piano nazionale degli investimenti complementari fossero comunque impiegate nel pieno rispetto del vincolo di ripartizione territoriale. Esprimendo parere contrario sulla proposta emendativa in esame, dunque, il Governo dimostrerebbe assoluta mancanza di considerazione rispetto agli indirizzi formulati in ambito parlamentare.
  Su un piano più generale, fa presente che nella bozza del disegno di legge di bilancio, che sta circolando in queste ore, sembrerebbe essere presente una norma che prevede la soppressione dell'articolo 16 Pag. 39del decreto in esame, in assoluto spregio alla discussione che questa Commissione si appresta ad affrontare. Denuncia quindi l'atteggiamento assunto dal Governo, ritenendolo oltraggioso delle prerogative parlamentari.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), nel rilevare l'assoluta inadeguatezza delle scelte che sono state operate dal Governo con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, evidenzia che semplicemente consultando la piattaforma OPEN CUP, in cui sono caricati i codici unici di progetto delle opere finanziate con il PNRR emerge in maniera chiara che il criterio di ripartizione territoriale, secondo cui l'80 per cento delle risorse delle risorse della coesione deve essere destinato al Mezzogiorno, risulta assolutamente inattuato per gli interventi del PNRR. Ritiene pertanto necessario approvare la proposta emendativa 1.17 in modo da ribadire in maniera chiara e inequivocabile il principio della ripartizione territoriale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche alla luce della mancanza di dati chiari e oggettivi sul fabbisogno necessario a coprire i definanziamenti del PNRR annunciati dal Ministro Fitto. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento Scerra 1.17.

  Marco SARRACINO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere, a nome del gruppo del Partito Democratico, l'emendamento Scerra 1.17, che individua specifici meccanismi di garanzia nella ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse aree del Paese, in ciò peraltro ponendosi a tutela degli interessi anche di regioni amministrate da esponenti dello schieramento politico di centrodestra.
  Tanto premesso, evidenzia tuttavia che, come già opportunamente rilevato dal collega Ubaldo Pagano, nella bozza del disegno di legge di bilancio per il 2014 già in circolazione sembrerebbe figurare l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto-legge in esame. Reputa quindi che tale circostanza, qualora effettivamente confermata, rappresenterebbe di per sé un grave pregiudizio all'esercizio delle funzioni svolte dal Parlamento nonché una sostanziale elusione delle prerogative ad esso attribuite, posto che la Commissione Bilancio è al momento impegnata nell'esame in sede referente del provvedimento stesso e che, con riferimento al citato articolo 16, sono state presentate dai gruppi numerose proposte emendative. Reputa pertanto essenziale acquisire sin d'ora dal Governo elementi di maggiore informazione circa la veridicità o meno della predetta circostanza, eventualmente disponendo, qualora ritenuta opportuna, l'immediata sospensione dei lavori.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, richiama preliminarmente l'opportunità che gli interventi svolti nel corso della discussione siano sempre improntati a un atteggiamento di assoluto rispetto delle parti politiche, ferma restando naturalmente la legittimità da parte dei gruppi di opposizione di condurre una critica politica, anche aspra, nei confronti del Ministro Fitto, che pure ha già ampiamente dimostrato in questa legislatura la piena disponibilità a una costante interlocuzione con gli organi parlamentari, senza sottrarsi alla discussione nel merito delle diverse questioni sottoposte alla sua attenzione.
  Ciò premesso, conferma l'invito al ritiro dell'emendamento Scerra 1.17, dal momento che il suo contenuto è sostanzialmente ultroneo rispetto a quanto già stabilito dalla legislazione vigente e ulteriormente ribadito dall'articolo 1 del presente provvedimento in ordine al rispetto della ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione tra le regioni del Mezzogiorno e le restanti aree del Paese.

  La Commissione respinge l'emendamento Scerra 1.17.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ritiene che la questione sollevata dall'onorevole Sarracino in merito all'ordinata prosecuzione dei lavori odierni non possa minimamente essere elusa. Ricorda peraltro che l'articolo 16 del decreto-legge in esame non contiene la copertura finanziaria degli oneri da esso derivanti, che viene in sostanza Pag. 40demandata a un successivo provvedimento di rango secondario, rammentando come recentemente la Commissione Bilancio della Camera si sia espressa negativamente sulla possibilità di rinviare disposizioni riferite alla copertura finanziaria di un provvedimento a successivi provvedimenti, chiedendo quindi la soppressione dell'articolo 7 della proposta di legge C. 1275, in materia di introduzione del salario minimo legale, che pure, a suo avviso, non conteneva una copertura finanziaria.
  In tale quadro, reputa pertanto imprescindibile appurare nel più breve tempo possibile la veridicità di quanto previsto nella citata bozza del disegno di legge di bilancio in ordine alla prospettata abrogazione del predetto articolo 16, circostanza quest'ultima che inciderebbe inevitabilmente sul corretto dispiegarsi dei reciproci rapporti tra Governo e Parlamento, nonché tra gli schieramenti di maggioranza e opposizione.

  Daniela TORTO (M5S) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi in precedenza intervenuti, invitando la presidenza a valutare l'opportunità di una breve sospensione della seduta al fine di meglio comprendere come proseguire i lavori in sede referente.

  Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, pur comprendendo le preoccupazioni espresse dai colleghi dianzi intervenuti circa l'eventuale abrogazione dell'articolo 16 del presente decreto-legge, disposta per effetto di altro provvedimento legislativo, si limita ad osservare che, come ampiamente dimostrato dall'esperienza passata, le bozze in circolazione del prossimo disegno di legge di bilancio debbono a suo giudizio essere ancora considerate tali sino alla presentazione del testo definitivo, non potendosi dunque escludere modifiche in corso d'opera. Ciò posto, ritiene che i lavori in sede referente possano nell'immediato proseguire regolarmente e confida nel fatto che, prima di pervenire all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16, si potrà comunque avere un quadro più definito e certo rispetto alla reale intenzione del Governo di procedere o meno all'abrogazione della citata disposizione.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ribadisce la necessità di acquisire previamente dal Governo, ai fini della continuazione dei lavori odierni in sede referente, un chiarimento circa l'effettiva volontà di prevedere, sulla base di una disposizione da inserire nel disegno di legge di bilancio di prossima presentazione, l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto-legge ora all'esame della Commissione. Ciò risulta tanto più essenziale tenuto conto che, da un lato, la bozza del disegno di legge di bilancio in circolazione appare sul punto piuttosto univoca e, dall'altro, l'intera disciplina della ZES unica per il Mezzogiorno è essenzialmente imperniata proprio sullo specifico credito d'imposta da riconoscere ai sensi del richiamato articolo 16, sulla cui formulazione aveva peraltro già avuto modo di intervenire in termini fortemente critici nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame, evidenziando la palese mancanza di copertura finanziaria della norma stessa. Assicura che tale richiesta di informazioni non cela alcun intento dilatorio da parte del gruppo Partito Democratico rispetto alla tempistica convenuta nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in ordine al termine ultimo per la conclusione dei lavori in sede referente, in modo tale da rispettare la prevista calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

  Marco GRIMALDI (AVS) rammenta preliminarmente che l'articolo 16 del provvedimento in discussione reca un credito d'imposta da riconoscere, a determinate condizioni, in favore delle imprese operanti nella futura ZES unica per il Mezzogiorno, prevedendo altresì che tale misura trovi applicazione entro un limite massimo di spesa, la cui definizione non viene tuttavia individuata dalla norma in commento, bensì rinviata ad un successivo decreto ministeriale, in violazione pertanto di quanto previsto dalla vigente disciplina contabile in materia di copertura finanziaria delle leggi. Ritiene dunque che, qualora venisse confermataPag. 41 l'intenzione del Governo di procedere all'abrogazione della suddetta norma nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026, come sembrerebbe trapelare dalla bozza del testo in circolazione, ciò costituirebbe a suo giudizio un fatto estremamente grave rispetto al corretto funzionamento della dialettica parlamentare tra maggioranza e opposizione, che come tale richiede di essere accertato sin da ora nei suoi contorni reali.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, sospende brevemente la seduta sino alle ore 12.10 circa, al fine di consentire al deputato Ubaldo Pagano, che ne ha fatto specifica richiesta per le vie brevi, la partecipazione ad un impegno politico previamente assunto.

  La seduta, sospesa alle 11.30, riprende alle 12.15.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che le proposte emendative Pella 1.3 e Carfagna 1.4, precedentemente accantonate, sono state ritirate dai presentatori.

  Maria Rosaria CARFAGNA (A-IV-RE) evidenzia che l'emendamento 1.19 a sua prima firma è volto a garantire che le delibere del CIPESS, che assegnano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione da destinare alla copertura economica degli interventi oggetto di rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), indichino in modo puntuale l'entità delle risorse per ciascuna regione, in modo che venga garantita la proporzione della destinazione dell'80 per cento delle risorse alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del Centro-Nord.
  Nell'affermare che, mediante la proposta emendativa, si intende evitare che i comuni non abbiano a disposizione le necessarie risorse finanziarie per portare a compimento progetti previsti dal PNRR che si trovano in fase di attuazione, si dichiara sorpresa dalla contrarietà della maggioranza e del Governo rispetto alla sua proposta emendativa, poiché lo stesso Ministro Fitto ha più volte rassicurato sul fatto che i progetti previsti dal PNRR avrebbero trovato copertura finanziaria nelle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

  Silvio LAI (PD-IDP), nel condividere le osservazioni della collega Carfagna, ritiene che sia necessario precisare all'interno del provvedimento l'entità delle risorse assegnate a ciascuna regione, poiché il Ministro Fitto ha espresso soltanto a parole, nelle sue dichiarazioni, la garanzia che sarà rispettato il criterio di ripartizione delle risorse che sovraintende alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  Replicando a quanto in precedenza affermato dalla relatrice Lucaselli, sostiene che l'utilizzo del criterio di ripartizione territoriale delle risorse che assicura la destinazione dell'80 per cento delle risorse al Sud non è previsto dal comma 1 dell'articolo 1 e che per le risorse del PNRR è invece stabilito il differente criterio dell'attribuzione al Sud del 40 per cento delle risorse che, se applicato alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, comporterebbe un cospicuo definanziamento delle regioni del Mezzogiorno. Aggiunge che una disposizione che sottraesse le risorse alla destinazione territoriale cui sono vincolate anche sulla base di atti dell'Unione europea, potrebbe essere suscettibile di dubbi di legittimità costituzionale.
  Nel segnalare, infine, che sono state presentate proposte emendative volte a modificare il rapporto nella ripartizione delle risorse tra Sud e Nord stabilendo la destinazione del 70 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 30 per cento alle aree del Centro-Nord, ritiene che a maggior ragione sia necessario assicurare il criterio con cui saranno assegnate le risorse destinate a finanziare gli interventi che saranno espunti dal PNRR

  Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE), nel ringraziare la collega Carfagna per aver introdotto nel dibattito un tema rilevante, ricorda che il Ministro Fitti ha rassicurato i comuni sulla possibilità di portare a compimento opere, in alcuni casi arrivate alla fase di aggiudicazione, in ambiti prioritari Pag. 42quali i piani urbani integrati e gli interventi per transizione ecologica, per i quali deve essere garantita la priorità nella programmazione delle risorse. Fa presente che i comuni, proprio oggi riuniti nell'assemblea annuale dell'ANCI, attendono certezze rispetto agli annunci che sono stati fatti dal Governo sul ricorso alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), nel segnalare che molti comuni hanno scritto ai Ministeri competenti per domandare chiarimenti sulle modalità mediante le quali procedere al perfezionamento di progetti già in fase avanzata di realizzazione, evidenzia che le amministrazioni interessate non hanno risposto alle richieste ricevute e invita, pertanto, il Governo a porre fine a tale incertezza, facendo finalmente chiarezza sul finanziamento degli interventi che si è chiesto di escludere dal PNRR.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), rispondendo al deputato Lai, evidenzia che il criterio di riparto territoriale delle risorse tra le aree del Mezzogiorno e le aree del Centro-Nord, è previsto all'articolo 1, comma 1, capoverso comma 178, del decreto-legge.

  La Commissione respinge l'emendamento Carfagna 1.19.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.20 a sua prima firma, evidenzia che il provvedimento definisce la programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, da un lato, assegnando un ruolo proattivo alle amministrazioni centrali interessate nell'elaborazione degli Accordi per la coesione e, dall'altro, ponendo come presupposto la valutazione dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, riconducendo a un'asserita incapacità di spesa degli enti territoriali la necessità di ricondurre la pianificazione alle amministrazioni centrali.
  Nel ricordare che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha criticato l'impostazione del provvedimento che prevede il definanziamento degli accordi in due ipotesi, ossia quando sia stata accertata l'impossibilità o l'incapacità di spesa da parte delle regioni e nel caso in cui sia necessario soccorrere altre amministrazioni a causa di una situazione di carenza di liquidità, sottolinea che la proposta emendativa in esame è volta a introdurre, insieme al parere del Ministro dell'economia e delle finanze, quello della Conferenza medesima sull'Accordo per la coesione definito tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun presidente di regione o di provincia autonoma.
  Nel ricordare che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono sempre state un elemento complementare rispetto alla programmazione generale delle risorse finanziarie, fa presente che bloccare tale utilizzo è un fatto estremamente grave che rischia di impedire alle regioni di realizzare i propri programmi di investimento.
  Infine, evidenzia che i risultati della gestione e, quindi, le conseguenti responsabilità, a cui il testo del provvedimento fa di frequente riferimento, non possono essere imputati ai soggetti che stipulano l'Accordo, in quanto molto spesso i ritardi sono piuttosto da attribuire ai soggetti attuatori e, in particolare, alle amministrazioni locali.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Stefanazzi 1.20, evidenzia che tale proposta ha un contenuto analogo al precedente emendamento Ubaldo Pagano 1.10, con il quale si intende restituire alle regioni un ruolo centrale nella programmazione delle risorse. In tale contesto, sottolinea l'opportunità di rivedere la disciplina delle modifiche degli Accordi per la coesione, di cui al comma 3 dell'articolo 1, paventando il rischio di scelte differenziate a seconda dell'appartenenza politica della giunta regionale. In particolare evidenzia che sottoporre la modifica del cronoprogramma all'adeguata dimostrazione da parte dell'amministrazione assegnataria delle risorse dell'impossibilità di rispettarlo, introduce un elemento di valutazione ampiamente discrezionale soprattutto se collegatoPag. 43 alle caratteristiche qualitative dell'opera.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Stefanazzi 1.20, evidenzia che tale emendamento, come altre precedenti proposte emendative, tende a coinvolgere le regioni nella definizione degli Accordi per la coesione e, più in generale, nell'impiego delle risorse afferenti al Fondo per lo sviluppo e la coesione. In tale contesto, sottolinea l'opportunità di sopprimere sia il riferimento al ruolo proattivo delle amministrazioni centrali sia la possibilità di trasferire le risorse non utilizzate ad altre regioni che si trovino in situazione di carenza di liquidità.
  Quindi domanda al presidente se il Governo avvia fornito indicazioni in ordine all'abrogazione dell'articolo 16 del provvedimento da parte del disegno di legge di bilancio per il 2024.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, rispondendo al deputato Grimaldi, fa presente che il Governo sta valutando le tematiche segnalate con riferimento all'intersezione tra le disposizioni dell'articolo 16 del presente decreto e quelle del disegno di legge di bilancio per il 2024.
  Riguardo alle perplessità sollevate dal deputato Dell'Olio sulla disciplina delle modifiche degli Accordi per la coesione, assicura che tale procedimento sarà attuato in base a criteri oggettivi, adeguatamente documentati dalle amministrazioni, tali da impedire che le decisioni assunte siano viziate da considerazioni di carattere politico.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), replicando alla sottosegretaria Siracusano, precisa che, nel suo precedente intervento, ha espresso dubbi riguardanti la disciplina delle modifiche degli Accordi per la coesione, in particolare con riferimento all'eventuale mancato rispetto delle caratteristiche qualitative delle opere da realizzare, senza voler rivolgere accuse di carattere personale.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) fa notare che il dubbio che possano esservi parzialità nella valutazione degli inadempimenti da parte delle amministrazioni assegnatarie che comportano il definanziamento, è proprio dovuto al fatto che non sono stabiliti criteri oggettivi riguardanti, ad esempio, l'avanzamento negli impegni di spesa. A tal proposito, ricorda l'indirizzo giurisprudenziale che consente ai comuni, che abbiano fatto ricorso contro le regioni per l'assegnazione di risorse finanziarie, di proseguire nelle attività di spesa.

  La Commissione respinge l'emendamento Stefanazzi 1.20.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustrando l'emendamento De Luca 1.25, di cui è cofirmatario, sottolinea che la proposta è volto a inserire nell'articolo 1 alcuni elementi di chiarimento allo scopo di sciogliere alcuni nodi interpretativi rimasti irrisolti, nonostante l'apprezzabile tentativo della sottosegretaria Siracusano di far luce su tali questioni.
  Esprime il timore che gli aggravi derivanti dalle procedure che portano alla definizione degli Accordi per la coesione, anziché consentire un maggiore coordinamento tra i soggetti coinvolti, possano comportare un sensibile rallentamento nella capacità di spesa degli enti. Sostiene infatti che tali meccanismi potrebbero creare i presupposti per impedire alle regioni di rispettare il cronoprogramma e, quindi, farle incorrere con più facilità nel definanziamento.
  Ricordando l'intervento del presidente della giunta della regione Calabria nel corso delle audizioni, il quale ha rilevato i divari nelle entità delle risorse finanziarie assegnate alle regioni del Sud e alle regioni del Nord, ricorda che il primo accordo sottoscritto, l'Accordo per la coesione della regione Liguria, ha ad oggetto circa 240 milioni di euro, quando regioni del Sud con un numero decisamente inferiore di abitanti sono assegnatarie di importi anche fino a 2 miliardi di euro. Sottolinea che contributi di tale entità presuppongono anche capacità di progettazione più strutturate, sotto il profilo sia delle risorse finanziarie sia delle risorse umane, che di frequentePag. 44 sono carenti nelle regioni assegnatarie anche a causa del depauperamento del capitale umano verificatosi negli ultimi anni.
  In conclusione, nel ricordare che la programmazione 2021-2027 dei fondi per la coesione è già in uno stadio piuttosto avanzato, sostiene che il provvedimento delinea un modello di pianificazione che, per quanto possa risultare coerente in sé, risulta astratto dalla realtà effettiva delle amministrazioni destinatarie delle risorse, determinando il rischio di creare i presupposti per la mancata attuazione di tale programmazione e, quindi, la mancata realizzazione delle opere che ne sono oggetto.

  La Commissione respinge l'emendamento De Luca 1.25.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) illustra il suo emendamento 1.31, raccomandandone l'approvazione. Rileva che esso mira a conferire maggiore certezza circa le fonti di finanziamento dei progetti, specificando l'entità delle risorse destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021. Rileva inoltre, che la proposta interviene sul tema della modifica del piano finanziario dell'Accordo per la coesione, consentendo all'amministrazione assegnataria delle risorse di ottenere una revisione qualora dimostri l'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze oggettive non imputabili alla medesima amministrazione o al soggetto attuatore. Segnala, infine, che la proposta intende assicurare la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai fini del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dal fondo FEASR della programmazione 2023-2027, incrementando la quota del cofinanziamento che può essere ridotta.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Stefanazzi 1.31 e approva gli identici emendamenti Roggiani 1.34, Pella 1.35, Steger 1.36 e Torto 1.37 (vedi allegato 2).

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che l'emendamento Cannizzaro 1.38 è accantonato.

  La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 1.40.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) illustra il suo emendamento 1.50, osservando che esso è volto a garantire che le risorse oggetto di definanziamento vengano riassegnate d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione, al fine di scongiurare i rischi anche di carattere finanziario che si determinerebbero in caso di riassegnazioni ad enti diversi.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Stefanazzi 1.50, gli identici emendamenti Pella 1.53 e Carfagna 1.54, nonché l'emendamento Santillo 1.55.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra il suo emendamento 1.57, che è volto a rivedere la disciplina relativa all'utilizzo delle risorse dei Programmi complementari 2014-2020 che non risultino impegnate, prevedendo in particolare che possano essere utilizzate le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2024, al fine di tenere conto dei tempi fisiologici connessi all'assunzione degli impegni di spesa.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dell'Olio 1.57 e Santillo 1.65.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra il suo emendamento 1.66, facendo notare che esso mira a valorizzare il ruolo delle Camere nel caso in cui intervengano modifiche agli Accordi per la coesione prevedendo l'espressione di un parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Pag. 45

  La Commissione respinge l'emendamento Dell'Olio 1.66.

  Ida CARMINA (M5S) illustra l'emendamento Donno 1.67, di cui è cofirmataria, osservando che esso è volto a incrementare la percentuale di riduzione del cofinanziamento regionale che può essere finanziata con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, estendendo altresì il novero dei fondi che possono essere assistiti dal cofinanziamento. Auspica, pertanto, un accantonamento di tale proposta emendativa, in vista di una possibile revisione del parere espresso dal Governo e dai relatori.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che i relatori e la rappresentante del Governo non intendono rivedere i pareri espressi sull'emendamento Donno 1.67.

  La Commissione respinge l'emendamento Donno 1.67.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, invita i relatori e il Governo a formulare i propri pareri sulle proposte emendative riferite dall'articolo 2 del decreto-legge.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, anche a nome dei relatori D'Attis e Romano, esprime parere favorevole sull'emendamento Stefanazzi 2.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Pagano 2.3, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Comaroli 2.5. Invita al ritiro degli emendamenti Dell'Olio 2.15 e De Luca 2.16, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Scerra 2.19, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice sul suo emendamento 2.1, pur facendo notare che il testo originale della sua proposta emendativa aveva una portata assai più ampia. Osserva, infatti, che si intendeva anche evitare un troppo drastico definanziamento degli Accordi per la coesione nei casi di mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, prevedendo altresì che la relazione sull'attuazione delle misure previste dall'Accordo abbia carattere annuale, anziché semestrale. Richiama, inoltre, le modifiche proposte al comma 7 dell'articolo 2, che prolungano da 30 a 45 giorni il termine di durata della diffida in caso di mancata alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio o di mancato invio della relazione semestrale di cui al comma 5, evidenziando che con un termine leggermente più ampio di quello previsto dal decreto si andrebbe incontro alle esigenze delle realtà meno strutturate, che si troveranno in maggiore difficoltà nel confrontarsi con termini molto stringenti, dovendo scontare una cronica carenza di personale.

  La Commissione approva l'emendamento Stefanazzi 2.1, come riformulato (vedi allegato 2).

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), illustrando l'emendamento 2.3 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a migliorare l'impianto disegnato dall'articolo 2, che rischia di essere troppo farraginoso e burocratizzato. Segnala, in tal senso, che l'emendamento innalza al 20 per cento la quota di risorse del piano finanziario che può essere anticipata. In proposito, fa infatti, presente che, senza una cospicua anticipazione, spesso non possono essere programmati gli interventi, rilevando che in molti casi difficoltà di raggiungere un Accordo dipende dall'impossibilità per le regioni di individuare progetti sui quali ottenere l'assenso del Governo. Segnala, inoltre, che l'emendamento sopprime la disciplina del definanziamento dell'Accordo introdotta dal comma 4 e rende annuale, piuttosto che semestrale, l'invio della relazione sull'attuazione dell'Accordo Pag. 46da parte delle amministrazioni assegnatarie delle risorse. Infine, evidenzia che la proposta emendativa interviene anche per attenuare le sanzioni relative alla mancata alimentazione del Sistema di monitoraggio o al mancato invio della relazione sull'attuazione dell'Accordo.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), in aggiunta a quanto evidenziato dall'onorevole Pagano, desidera sottolineare che il nuovo quadro programmatorio europeo esclude alcune voci di finanziamento, riducendo inevitabilmente la capacità di attrazione di investimenti da parte delle regioni del Sud. Alla luce di ciò, ritiene necessaria un'ulteriore riflessione dei relatori e del Governo sull'emendamento Ubaldo Pagano 2.3.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 2.3, ne condivide l'intento, soprattutto con riferimento all'innalzamento al 20 per cento della quota di risorse del piano finanziario che può essere anticipata, anche in assenza di accordo, all'eliminazione del definanziamento e alla previsione di un invio annuale, piuttosto che semestrale, della relazione sull'attuazione dell'Accordo da parte delle amministrazioni assegnatarie delle risorse.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) sottoscrive l'emendamento Ubaldo Pagano 2.3.

  La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 2.3.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Comaroli 2.5 deve intendersi accantonato.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), illustrando l'emendamento 2.15 a sua prima firma, sottolinea che esso interviene sulla disciplina del definanziamento degli Accordi per la coesione, prevedendo che esso si determini solo previa verifica con l'amministrazione assegnataria delle risorse delle motivazioni del mancato rispetto del cronoprogramma. Segnala, inoltre, che la proposta emendativa in esame, al fine di evitare ulteriori criticità, prevede che il definanziamento non sia disposto ove siano intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti. Chiede, pertanto, che sull'emendamento 2.15 a sua prima firma venga svolta un'ulteriore riflessione da parte dei relatori e del Governo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dell'Olio 2.15 e De Luca 2.16.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Scerra 2.19.

  La Commissione approva l'emendamento Scerra 2.19, come riformulato (vedi allegato 2).

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, invita i relatori ad esprimere i propri pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 3, 4 e 6.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, anche a nome dei relatori D'Attis e Romano, invita al ritiro dell'emendamento Stefanazzi 3.1, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone, quindi, di accantonare l'articolo aggiuntivo Stefanazzi 3.01. Invita al ritiro degli emendamenti Stefanazzi 4.1 e Grimaldi 6.1, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Roggiani 6.2, Pella 6.3 e Steger 6.4 e sull'emendamento Torto 6.5 a condizione che vengano riformulati in termini identici all'emendamento Cannata 6.6, sul quale esprime parere favorevole (vedi allegato 3). Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Stefanazzi 6.8, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone, quindi, di accantonare gli identici emendamenti Nevi 6.10 e Pizzimenti 6.11.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Pag. 47

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Stefanazzi 3.01.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), illustrando l'emendamento 3.1 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a sopprimere l'articolo 3 del provvedimento in materia di tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione. In proposito, segnala che non è possibile dare evidenza nei bilanci degli enti pubblici a fatti che hanno natura meramente organizzativa. A suo avviso si tratta dell'ennesima intrusione da parte del Governo nelle dinamiche interne alle amministrazioni territoriali, che denota, a suo avviso, una scarsa conoscenza del funzionamento delle Regioni.

  La Commissione respinge l'emendamento Stefanazzi 3.1.

  Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Stefanazzi 4.1, sottolinea che l'articolo 4 dispone che le Amministrazioni titolari di risorse nazionali ed europee per la coesione inseriscano nel sistema ReGiS i dati anagrafici e di avanzamento finanziario e fisico dei diversi interventi, evidenziando come la proposta emendativa in esame si limiti ad escludere che l'omissione o l'incompletezza dell'alimentazione della banca dati comporti necessariamente un impatto negativo sulla corresponsione dell'indennità di risultato da parte dei dirigenti delle strutture interessate.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), richiamando quanto evidenziato in via generale con riferimento al proprio emendamento 4.1 in ordine alla scarsa considerazione della realtà degli enti territoriali, chiede come si articoli la previsione di valutazione ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti dell'omessa, inesatta o incompleta alimentazione del sistema informatico rispetto al contratto nazionale di lavoro che disciplina in maniera molto chiara l'indennità di risultato. Sottolineando la difficile applicazione della norma, evidenzia, nel merito, che si sta dando vita a un sistema farraginoso e complesso che intende individuare responsabilità in capo alle amministrazioni degli enti territoriali o ai loro dirigenti, nel quadro di un sistema oggettivamente complesso che non può essere certo essere semplificato solo con interventi normativi. Auspica quindi che, ai fini della sua applicabilità, nell'attuazione del decreto si operi con buon senso.

  La Commissione respinge l'emendamento Stefanazzi 4.1.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, secondo le intese intercorse, al fine di consentire lo svolgimento delle sedute in sede consultiva convocate al termine della presente seduta, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.
C. 1492 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, osserva che il disegno di legge, approvato con Pag. 48modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. Segnala che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, mentre gli emendamenti approvati dal Senato non erano corredati di relazione tecnica. Rammenta, infine, che il testo trasmesso dal Senato non è stato modificato nel corso dell'esame, in sede referente, da parte delle Commissioni riunite VIII e IX.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, provvedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria. Nelle more di detto aggiornamento, si prevede che le suddette regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria Euro 5, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Viene inoltre affidata a un successivo decreto interministeriale la definizione della disciplina da applicare alle auto storiche per consentire alle regioni interessate di esentare dalle limitazioni alla circolazione talune autovetture e veicoli commerciali. Al riguardo, per quanto attiene all'aggiornamento da parte delle regioni interessate dei piani di qualità dell'aria, non formula osservazioni, dal momento che tale compito rientra tra le attività svolte a legislazione vigente. Riguardo alle misure intese a limitare la circolazione di specifici autoveicoli soltanto a far data dal 1° ottobre 2024 e alla disciplina derogatoria introdotta a beneficio delle auto storiche ritiene invece utile acquisire chiarimenti da parte del Governo circa la loro idoneità a garantire la puntuale esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate, considerato che queste ultime si collocano nell'ambito di una procedura di infrazione suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, nel prendere atto della formulazione della disposizione in esame, rileva l'esigenza di considerarla riferita al solo articolo 1 del provvedimento, giacché i successivi articoli 1-bis e 1-ter, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, sono corredati, rispettivamente, di apposite disposizioni di copertura finanziaria e di una ulteriore clausola di invarianza finanziaria.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono un Fondo, con una dotazione di 32.870.000 euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni italiani e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, incrementando altresì di 17 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo per il turismo sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 611, della legge n. 197 del 2022, al fine di favorire la transizione ecologica nel turismo. Al riguardo, non formula osservazioni, giacché gli oneri risultano limitati agli stanziamenti previsti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1-bis provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, che prevede l'istituzione di un fondo destinato al finanziamento di investimenti per lo sviluppo del turismo di prossimità e all'aria Pag. 49aperta, pari a 32.870.000 euro per l'anno 2023, mediante le seguenti modalità: quanto a euro 29.870.000, ai sensi della lettera a) del comma 2, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a euro 3 milioni, ai sensi della lettera b) del comma 2, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero del turismo. In riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera a), fa presente che il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale è iscritto sul capitolo 7115 dello stato di previsione del Ministero del turismo e che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca per l'anno 2023 una disponibilità residua pari a circa 90,3 milioni di euro. Ciò premesso, considerando che la destinazione delle predette risorse risulta coerente con le finalità cui il Fondo oggetto di riduzione è preordinato a legislazione vigente, non formula osservazioni. In riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera b), non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale del Ministero del turismo reca nell'esercizio in corso le occorrenti disponibilità.
  Inoltre, fa presente che il comma 4 dell'articolo 1-bis provvede agli oneri derivanti dal comma 3 del medesimo articolo, che prevede l'incremento della dotazione del Fondo per il turismo sostenibile per un importo pari a 17 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le seguenti modalità: quanto a euro 8.081.369 euro, ai sensi della lettera a) del comma 4, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero del turismo; quanto a euro 8.918.631, ai sensi della lettera b) del comma 4, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera a), non ha osservazioni da formulare dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero del turismo reca nell'esercizio in corso le occorrenti disponibilità. In riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera b), fa presente che il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente è iscritto sul capitolo 2025 dello stato di previsione del Ministero del turismo e che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca per l'anno 2023 una disponibilità residua pari a circa 27,8 milioni di euro. Ciò premesso, considerando che la destinazione delle predette risorse risulta coerente con le finalità cui il Fondo oggetto di riduzione è preordinato a legislazione vigente, non formula osservazioni.
  Da ultimo, rileva l'esigenza che – pur in assenza di una specifica previsione in tal senso nel testo del provvedimento – il Ministro dell'economia e delle finanze debba comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione dell'articolo in esame.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 1-ter, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono come opera strategica di preminente interesse nazionale, con caratteri di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità, l'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa. In conseguenza di ciò, le amministrazioni e gli enti competenti provvedono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, a una nuova valutazione delle determinazioni adottate. In proposito, non formula osservazioni, dal momento che gli adempimenti richiesti alle amministrazioni e agli enti competenti rientrano tra quelli istituzionalmente loro assegnati e che le disposizioni in esame prevedono un'apposita clausola di invarianza finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1-ter reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'attuazionePag. 50 del presente articolo, concernente l'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione non ha osservazioni.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 4). Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, precisa quindi che le disposizioni introdotte dall'articolo 1 in materia di circolazione stradale nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna non si pongono in contrasto con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1492, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge del decreto-legge n. 121 del 2023, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le disposizioni introdotte dall'articolo 1 in materia di circolazione stradale nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna non si pongono in contrasto con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019;

   ritenuto che la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 1, comma 3, debba intendersi riferita all'attuazione del medesimo articolo 1;

   considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione dell'articolo 1-bis,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo relativamente ai profili finanziari delle seguenti proposte emendative:

   Ilaria Fontana 1.1, che è volta a sopprimere l'articolo 1, che tra l'altro prevede, al comma 1, che le regioni ivi menzionate provvedano all'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea richiamate al medesimo comma 1. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se l'attuazione della proposta emendativa in commento sia suscettibile di determinare riflessi negativi a carico della finanza pubblica, con particolare riguardo ai possibili profili di incompatibilità rispetto ad obblighi previsti in esecuzione del diritto dell'Unione europea;

Pag. 51

   Casu 1.24, che prevede il rifinanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, in misura pari a 200 milioni di euro per il 2023 e a 700 milioni di euro per il 2024, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'IVA relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio. Al riguardo, salva l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria prevista dal comma 2-quinquies, appare necessario, a suo avviso, valutare gli effetti della soppressione della clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 diverse dal comma 2-quater;

   Ghio 1.23, che prevede il rifinanziamento, in misura pari a 100 milioni di euro per il 2023 e a 200 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2023, destinato al riconoscimento di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'IVA relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

   gli identici Simiani 1.27, Bonelli 1.28 e Iaria 1.30, volte a prevedere che le amministrazioni centrali competenti provvedano ad aggiornare il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere tra le forme di alimentazione finanziabili anche gli autobus elettrici che svolgono servizi di trasporto in ambito extraurbano, a tale scopo anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023. Rammenta in proposito che, ai fini della realizzazione del citato Piano, l'articolo 1, comma 613, della legge di bilancio per il 2017 ha autorizzato una spesa in conto capitale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2019 e a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in commento, con particolare riferimento al loro impatto sulle previsioni relative ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto;

   L'Abbate 1-ter.03, che prevede l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto per il monitoraggio ambientale e la valutazione della qualità dell'aria nonché, in tale quadro, l'implementazione della dotazione dei predetti aeromobili in uso presso le regioni e le province autonome, provvedendo ai relativi oneri, complessivamente quantificati in misura pari a 10 milioni di euro per il 2023, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 10 milioni di euro dal 2027, mediante corrispondente riduzione del riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e della corrispondente copertura finanziaria.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
  Non ha invece rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Pag. 52

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.1, 1.23, 1.24, 1.27, 1.28, 1.30 e 1-ter.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.
C. 1294 Governo e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, era inizialmente corredato di relazione tecnica ed è stato successivamente oggetto di diverse modifiche nel corso dell'esame in sede referente.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera per una descrizione completa delle implicazioni finanziarie del provvedimento, avverte che in tale sede si soffermerà essenzialmente sulle sole disposizioni che, da questo punto di vista, presentano maggior rilievo.
  Con riferimento all'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme estendono l'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del Questore ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica – i cosiddetti «reati spia» – rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari. Tanto premesso, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che ha evidenziato la natura ordinamentale delle disposizioni che disciplinano attività che rientrano tra gli adempimenti istituzionali del Ministero dell'interno e della giustizia. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Con riferimento al comma 2 del predetto articolo 1, come modificato durante l'esame in sede referente, che prevede che l'organo di polizia procedente per fatti riconducibili a specifici reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, commessi in ambito di violenza domestica, qualora rilevi l'esistenza di elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dia comunicazione al prefetto che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, pur considerata la natura facoltativa delle misure a tal fine attivabili ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo riguardo al fatto che le stesse possano essere adottate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui dall'articolo 18.
  Con riferimento all'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme estendono l'applicabilità delle misure di prevenzione ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica – i cosiddetti «reati spia» – rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari e che nell'ambito di tale misura si prefigura la possibilità di un maggiore impiego del braccialetto elettronico che attualmente è utilizzabile solo nel caso in cui vi sia una effettiva disponibilità di dispositivi, mentre tale limite non è più contemplato in forza delle modifiche previste dal testo in esame. Tanto premesso, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che ha evidenziato la natura ordinamentale delle disposizioni, con l'esclusione di quelle concernenti l'impiego del citato braccialetto in merito alle quali la relazione tecnica rinvia alle considerazioniPag. 53 che saranno svolte con riferimento alle norme recate dall'articolo 11. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare. Non ha, altresì, osservazioni da formulare con riguardo alle modifiche apportate alla disposizione nel corso dell'esame in sede referente, stante il contenuto ordinamentale delle medesime.
  In merito all'articolo 8, con riferimento ai profili di quantificazione evidenzia che la norma impone al procuratore generale presso la Corte di appello l'obbligo di acquisire, trimestralmente, dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini concernenti i procedimenti relativi all'adozione di misure urgenti a tutela della persona offesa e di inviare, almeno ogni sei mesi, al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerato che, come confermato anche dalla relazione tecnica, la suddetta procedura di monitoraggio dei procedimenti e delle misure adottate in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica sarà svolta in condizioni di invarianza finanziaria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 18.
  Con riferimento all'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma estende l'applicazione della disciplina penalistica concernente la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione di analogo contenuto emessi dal giudice in sede civile. Al riguardo, prende atto di quanto precisato dalla relazione tecnica riguardo alla natura ordinamentale della disposizione e al fatto che gli adempimenti derivanti dalla stessa potranno essere garantiti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno e della giustizia. Inoltre, non ha osservazioni da formulare anche in relazione all'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente, che ha innalzato da tre anni a tre anni e sei mesi il massimo edittale previsto dal codice penale con riguardo alle summenzionate fattispecie, stante il carattere ordinamentale dell'emendamento stesso.
  Con riferimento all'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma modifica la disciplina relativa all'applicazione della misura degli arresti domiciliari assistita da procedure di controllo mediante l'utilizzo di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, i cosiddetti braccialetti elettronici. In particolare rileva che, fermo restando il consenso dell'interessato, uno dei limiti previsti a normativa vigente per il ricorso a tale misura, ovvero la verifica dell'effettiva disponibilità di tali apparati da parte della polizia giudiziaria, viene sostituito dal preventivo accertamento della fattibilità tecnica dei suddetti strumenti da parte della medesima polizia giudiziaria, di cui al comma 1, lettera a). Nell'ambito dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, assistiti dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, oltre a contemplare nuove fattispecie di reato, il tentato omicidio e la deformazione mediante lesioni permanenti al viso, in danno dei prossimi congiunti o del convivente, per le quali è possibile ricorrere a tali misure, viene altresì previsto che queste siano sempre accompagnate, laddove nell'assetto vigente è facoltativo, dall'imposizione del braccialetto elettronico. Inoltre, nel caso in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo il giudice prevede l'applicazione di una misura più grave, di cui al comma 1, lettera c) e lettera d), n. 1. Fa presente, infine, che, nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva, il giudice può disporre l'applicazione del braccialetto elettronico, di cui al comma 1, lettera d), n. 2. Al riguardo, evidenzia che le norme in esame appaiono suscettibili di determinare, come confermato dalla stessa relazione tecnica, un maggior ricorso all'impiego dei braccialetti elettronici rispetto a quanto previsto nell'ambito della vigente disciplina. Segnala che la medesima relazione Pag. 54tecnica riferisce che, pur a fronte di un ampliamento normativo delle fattispecie di richiesta di applicazione dei predetti dispositivi e della platea dei potenziali destinatari, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le eventuali nuove esigenze di spesa potranno essere fronteggiate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e delle ipotesi prudenziali assunte dalla relazione tecnica che consentono di verificare la clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 18.
  Con riferimento all'articolo 13, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma prevede che nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti e di atti persecutori l'estinzione o la revoca delle misure coercitive emesse, nonché la loro sostituzione con altre misure meno gravi, siano comunicate, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per l'adozione di eventuali misure di prevenzione. Rileva come venga, altresì, precisata la portata applicativa di vigenti disposizioni che disciplinano ulteriori obblighi di informazione anche alla persona offesa. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, considerato che, come riferito dalla relazione tecnica, gli adempimenti connessi all'attuazione della norma sono di carattere istituzionale e sono già espletati dal personale a ciò deputato, senza che vi siano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riguardo alla modifica approvata in sede referente – come peraltro già osservato in riferimento alla norma di contenuto simile recata dal comma 2 dell'articolo 1, anch'esso introdotto in sede referente –, che prevede che nei procedimenti per gli specifici delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, l'estinzione, la revoca o la modifica in senso meno restrittivo delle misure coercitive e interdittive adottate vengano comunicati al prefetto, che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, pur considerata la natura facoltativa delle misure a tal fine attivabili appare opportuno, a suo avviso, acquisire una conferma da parte del Governo riguardo al fatto che tali misure possano essere adottate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18.
  Con riferimento all'articolo 14, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma interviene sulla disciplina della sospensione condizionale della pena nel caso di reati di violenza domestica, prevedendo che questa sia concessa non solo, come previsto a normativa vigente, subordinatamente alla partecipazione da parte del condannato a specifici percorsi di recupero, ma anche alla verifica che tali percorsi siano stati superati con esito favorevole da parte dello stesso. Per i profili applicativi della disposizione il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, prendendosi atto di quanto risulta dalla relazione tecnica secondo cui agli adempimenti derivanti dalle disposizioni introdotte si potrà far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero della giustizia, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18. Infine, ritiene necessario che il Governo assicuri che possa essere rispettato il vincolo di invarianza finanziaria anche con riferimento alle modifiche apportate in sede referente che prevedono specifici interventi dell'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza qualora, nel caso di revoca delle misure cautelari precedentemente disposte, vengano richieste e applicate ulteriori misure di prevenzione personali.
  Con riferimento all'articolo 15, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma introduce la possibilità di corrispondere in favore delle vittime di taluni reati, ovvero agli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale quale anticipo sull'importo integrale dell'indennizzo che alle stesse spetterebbe in via definitiva in base alla vigente disciplina recata dagli articoli da 11 a 16 della legge n. 122 del 2016. Rileva che la somma Pag. 55è corrisposta, su richiesta, alle vittime o agli aventi diritto che si trovino in stato di bisogno a causa di tali reati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nel «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici» di cui all'articolo 14 della summenzionata legge, le cui risorse sono già destinate a normativa vigente a soddisfare le richieste di indennizzo a carico dello Stato da parte delle vittime, tra l'altro, dei medesimi reati, di cui al comma 2. Fa presente che il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti sulla base dell'istruttoria condotta dal prefetto, avvalendosi anche degli organi di polizia, provvede all'eventuale assegnazione della provvisionale in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, alla luce dei dati e delle ipotesi prudenziali evidenziate dalla relazione tecnica che consentono di confermare che la stessa potrà trovare applicazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul suddetto Fondo.
  Con riferimento, infine, all'articolo 18, che reca una clausola di invarianza finanziaria, riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti da essa derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare rinviando, per gli elementi pertinenti, alle osservazioni formulate in relazione ai diversi articoli del provvedimento stesso. Non ha altresì osservazioni per quanto riguarda la formulazione letterale della medesima disposizione.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa presente che le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-quater, che consentono al prefetto di adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attivazione di tali misure ha carattere eventuale e alla loro attuazione si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali delle forze di polizia.
  Assicura, infine, che l'autorità giudiziaria e quella di pubblica sicurezza potranno svolgere le attività ad esse attribuite dall'articolo 14, comma 1, riferite alla richiesta e all'applicazione di ulteriori misure di prevenzione personali a seguito della revoca di misure cautelari precedentemente disposte, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti riconducibili alle rispettive funzioni istituzionali.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1294 e abb.-A, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-quater, che consentono al prefetto di adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attivazione di tali misure ha carattere eventuale e alla loro attuazione si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali delle forze di polizia;

    l'autorità giudiziaria e quella di pubblica sicurezza potranno svolgere le attività Pag. 56ad esse attribuite dall'articolo 14, comma 1, riferite alla richiesta e all'applicazione di ulteriori misure di prevenzione personali a seguito della revoca di misure cautelari precedentemente disposte, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti riconducibili alle rispettive funzioni istituzionali,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala le seguenti proposte emendative, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:

   Ferrari 6.2, che, nel prevedere che lo Stato assicuri un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione a carattere obbligatorio, continuo e permanente degli operatori pubblici che possono entrare in contatto con le vittime, dispone che la Presidenza del Consiglio promuova un piano organico di interventi multisettoriali anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, sopprimendo la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento contenuta nell'articolo 18;

   Boldrini 6.1, che, nel prevedere che la Scuola superiore della magistratura possa svolgere seminari in materia di violenza domestica o di genere per consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, sopprime la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento contenuta nell'articolo 18;

   Zan 16.033, volta a prevedere che il patrocinio a spese dello Stato si applichi, in deroga al limite reddituale di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2022, ai procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, conseguentemente sopprimendo l'articolo 18, che reca la clausola di invarianza finanziaria di carattere generale riferita all'attuazione dell'intero provvedimento;

   Zanella 16.040, che prevede l'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità in misura pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia – sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – non reca per l'anno in corso le occorrenti disponibilità;

   gli identici Dori 18.100 e Di Biase 18.1, volte a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 18, riferita all'attuazione dell'intero provvedimento.

  Ritiene, inoltre, necessario acquisire l'avviso del Governo relativamente ai profili finanziari delle seguenti proposte emendative:

   Ascari 6.102, che, nel modificare l'articolo 6 del provvedimento, prevede che lo Stato garantisca un'azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione continua e permanente agli operatori e ai professionisti che possono trovarsi a contatto con le vittime della violenza e che tale attività formativa sia inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica. Al riguardo, ritiene necessarioPag. 57 acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla presente proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18 e, dunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Lacarra 7.100, che consente ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la priorità assoluta nella trattazione della decisione sulla richiesta di misura cautelare nei casi dei delitti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e prevede che il presidente della corte d'appello ogni tre mesi acquisisca dai tribunali i dati e invii al presidente della Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla presente proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18 e, dunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Bonetti 11.4, volta a sopprimere, all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, concernente la disposizione della misura degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere, l'obbligo per il giudice che prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di accertarne la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla presente proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18 e, dunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Gianassi 14.101, che, nel modificare a vario titolo l'articolo 14, recante disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena, prevede, in particolare, che l'ufficio di esecuzione esterna provveda, esclusivamente tramite personale appositamente formato in materia di contrasto alla violenza di genere e domestica, ad avviare il condannato per i reati oggetto della presente proposta di legge al corso di recupero, di durata minima di un anno, predisponendone il programma individuale, differenziato a seconda del delitto commesso e della condotta tenuta dal condannato medesimo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare comunque attuazione alla proposta emendativa ad invarianza di oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18;

   Forattini 15.101, che appare volta ad estendere le condizioni per l'accesso all'indennizzo previsto a legislazione vigente in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con specifico riguardo al Fondo di cui all'articolo 14 della legge n. 122 del 2016;

   Ravetto 16.0106, che prevede l'inserimento dell'educazione alle pari opportunità femminili nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, stabilendo altresì che con apposite linee guida emanate dal Ministero dell'istruzione e del merito siano fornite indicazioni per l'inserimento nei programmi scolastici del primo e secondo ciclo di istruzione dei temi del contrasto della violenza sulle donne. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria recata dalla medesima proposta emendativa;

   Dori 16.0101, volta ad includere nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica la formazione in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, nonché di promuovere l'educazione all'affettività e alla sessualità. Al riguardo,Pag. 58 considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18;

   Ascari 16.012, volta a prevedere l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito di un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e secondo ciclo di istruzione, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel segnalare preliminarmente che – come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – il Fondo oggetto di riduzione presenta al momento una disponibilità residua per l'anno 2023 pari a circa 15 milioni di euro, appare necessario, a suo avviso, acquisire un chiarimento del Governo in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura anche per gli anni successivi a quello in corso;

   Ghirra 16.013, che prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda all'istituzione di una commissione di studio avente il compito di coadiuvare le università, pubbliche e private, nell'inserimento dei temi dell'educazione all'affettività, all'emotività, alla sessualità e al contrasto della violenza di genere all'interno delle classi di laurea, senza tuttavia specificare le modalità di composizione della citata commissione né escludere espressamente la corresponsione ai suoi partecipanti di compensi, indennità, rimborsi di spesa, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18;

   Zanella 16.017, volta a prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro le donne e alla violenza domestica. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa a valere sulle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18;

   gli identici Ascari 16.030 e Dori 16.031, le quali prevedono che il patrocinio a spese dello Stato si applichi, in deroga al limite reddituale di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2022, ai procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame, suscettibili in linea di principio di ampliare l'ambito di applicazione del gratuito patrocinio;

   Ascari 16.02, che estende le ipotesi delittuose in relazione alle quali, nell'ambito dei relativi procedimenti, è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

   Ascari 16.018 e Ghirra 16.019, volte a prevedere che, in caso di inadempienza delle regioni nell'erogazione dei fondi destinatiPag. 59 ai centri antiviolenza, il Consiglio dei ministri provveda alla nomina di uno o più commissari ad acta. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame, con particolare riferimento agli eventuali compensi da corrispondere ai Commissari ad acta, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18;

   Dori 16.042, volta ad estendere da tre a sei mesi il congedo retribuito in favore delle donne vittime di violenza di genere alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e della corrispondente copertura finanziaria.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Serracchiani 6.0101 che appare prima facie suscettibile di determinare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché sull'articolo aggiuntivo Zanella 16.022. Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), pur comprendendo i potenziali effetti negativi sul piano finanziario derivanti dall'eventuale attuazione degli identici emendamenti Ascari 16.030 e Dori 16.031, in materia di gratuito patrocinio con spese a carico dello Stato, osserva tuttavia come dal punto di vista contenutistico dette proposte emendative si pongano nella logica di assicurare la dovuta tutela nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili. Dichiara, invece, di non comprendere le ragioni della contrarietà espressa sugli articoli aggiuntivi Ascari 16.018 e Ghirra 16.019, giacché rammenta casi precedenti in cui è stata prevista la nomina di Commissari ad acta in condizioni di neutralità finanziaria.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel confermare il parere contrario su tutte le proposte emendative da ultimo richiamate dal deputato Dell'Olio, ad integrazione dei chiarimenti in precedenza resi, precisa che la contrarietà espressa sugli articoli aggiuntivi Ascari 16.018 e Ghirra 16.019 è motivata dal fatto che nel testo delle disposizioni in commento non viene esplicitamente esclusa la corresponsione di compensi ai Commissari ad acta.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) lamenta che, a fronte di un rilievo così puntuale, non sia consentita una conseguente riformulazione degli articoli aggiuntivi Ascari 16.018 e Ghirra 16.019

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 6.1, 6.2, 6.102, 6.0101, 7.100, 11.4, 14.101, 15.101, 16.02, 16.012, 16.013, 16.017, 16.018, 16.019, 16.022, 16.030, 16.031, 16.033, 16.040, 16.042, 16.0101, 16.0106, 18.1 e 18.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimerePag. 60 nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
C. 1406 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. A tale riguardo, segnala preliminarmente che, ai fini di una valutazione delle implicazioni finanziarie delle proposte emendative, occorre considerare in via generale che la relazione tecnica riferita al disegno di legge e il relativo aggiornamento evidenziano che, con riferimento all'attuazione delle deleghe conferite dal presente provvedimento, ad oggi non sono compiutamente stimabili gli oneri connessi all'attuazione della vasta riforma prevista. Rileva, pertanto, che l'articolo 9, comma 2, del provvedimento richiama il meccanismo di copertura previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale qualora uno o più decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i decreti legislativi stessi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Segnala che, in mancanza di una relazione tecnica che dimostri fin d'ora gli effetti finanziari derivanti da ciascun principio e criterio direttivo, da ciascuna delega ovvero dal complesso delle deleghe che saranno esercitate, la valutazione delle proposte emendative volte a modificare i predetti principi e criteri direttivi o a introdurne ulteriori, ovvero a inserire nel provvedimento in esame ulteriori deleghe nell'ambito del medesimo quadro di riforma, non potrà che essere conforme a quella svolta con riferimento al testo del provvedimento. Alla luce di tali criteri generali di valutazione, propone di esprimere nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel concordare con le considerazioni svolte in linea di principio dalla relatrice, ritiene tuttavia che la valutazione delle implicazioni finanziarie di talune specifiche proposte non sia rinviabile alla fase attuativa della delega, tenuto conto che dalle stesse sembrano emergere oneri a carico della finanza pubblica già quantificabili ex ante, previa redazione di un'apposita relazione tecnica.
  Per tali ragioni, esprime parere contrario sugli emendamenti Peluffo 2.12, Cappelletti 2.14 e 3.6, Peluffo 4.2, Cappelletti 5.1, Todde 6.5 e 6.6 e Appendino 6.9.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1406, approvato dal Senato della Repubblica, recante delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, contenute nel fascicolo n. 1,

  esprime

PARERE CONTRARIO

   sulle proposte emendative 2.12, 2.14, 3.6, 4.2, 5.1, 6.5, 6.6 e 6.9, in quanto suscettibiliPag. 61 di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

   sulle restanti proposte emendative».

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.
C. 1437 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio e che il testo è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 4, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le norme prevedono la rideterminazione dei bonus sociali elettrico e gas così da permettere una riduzione del 30 per cento della spesa elettrica e del 15 per cento della spesa per il gas con il bonus base, ponendo fine all'operatività del meccanismo straordinario di protezione di tutti i clienti domestici disagiati avviato nel quarto trimestre 2021 tramite l'applicazione di compensazioni complementari integrative, CCI. Segnala che le norme prevedono, inoltre, l'annullamento degli oneri generali di sistema del settore gas anche per il IV trimestre 2023, ponendo gli oneri conseguenti, valutati in 300 milioni di euro, a carico delle risorse disponibili presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, CSEA. Premesso che a dette disposizioni è già stata data attuazione con provvedimento dell'ARERA, ritiene utile acquisire maggiori elementi informativi circa l'andamento prospettico delle disponibilità presso CSEA, ente incluso nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, alla luce delle difficoltà esposte dall'ARERA con delibera 28 settembre 2023 429/R/com, attuativa delle disposizioni ora in esame, in relazione alle partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza.
  Per quanto concerne l'articolo 1, commi da 5 a 7, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma, in primo luogo, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento – in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente – alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e, in secondo luogo, prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. In proposito, non ha osservazioni da formulare, preso atto della quantificazione proposta dalla relazione tecnica, che appare sia verificabile sulla base dei dati, delle ipotesi nonché degli elementi informativi posti alla base della relazione stessa, sia coerente con le quantificazioni effettuate in relazione alle precedenti analoghe proroghe.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 7 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dai precedenti commi 5 e 6, che dispongono la riduzione al 5 per cento, nel quarto trimestre 2023, dell'aliquota IVA sul gas metano, sul teleriscaldamento e sulla somministrazione di energia termica prodotta con gas metano, complessivamente valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di minori entrate tributarie, mediante utilizzoPag. 62 delle risorse rivenienti dalla novella legislativa apportata dal successivo comma 8, che sostituisce integralmente l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023. Al riguardo, precisa che tale novella è in particolare volta a ridurre – rispetto alla sua previgente formulazione – l'ambito applicativo della citata norma, limitando ai soli clienti domestici titolari di bonus sociale il riconoscimento del contributo straordinario previsto per il quarto trimestre del 2023 in caso di prezzi elevati del gas. In conseguenza di ciò, il comma 8 del presente articolo rimodula l'autorizzazione di spesa originariamente prevista e ne fissa l'importo massimo in 300 milioni di euro per l'anno 2023, in luogo dello stanziamento iniziale di 1.000 milioni di euro per la medesima annualità, peraltro già ridotto, per un ammontare di 126,70 milioni di euro per lo stesso anno 2023, dall'articolo 22, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 61 del 2023. Il successivo comma 9 provvede quindi alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 8, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, quanto a 203,22 milioni di euro, a valere sulle risorse derivanti dalla riduzione dell'importo dell'autorizzazione di spesa disposta dal medesimo comma e, quanto a 96,78 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per il medesimo anno.
  In tale quadro, con riferimento alla prima modalità di copertura, rileva che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, la novella legislativa prevista dal comma 8 comporta un risparmio di spesa per complessivi 873,3 milioni di euro per l'anno 2023, che vengono utilizzati, quanto a 670,08 milioni di euro per l'anno 2023, dal comma 7 e, quanto a 203,22 milioni di euro per il medesimo anno 2023, dal successivo comma 9. Al riguardo, nel prendere atto della sussistenza delle risorse complessivamente utilizzate con finalità di copertura dai medesimi commi 7 e 9, sotto il profilo formale, ritiene che andrebbe comunque valutata l'opportunità di precisare, tanto al comma 7 quanto al comma 9, che l'utilizzo ivi previsto è riferito a «quota parte» delle risorse derivanti dalle modifiche apportate all'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, posto che entrambe le citate disposizioni attingono alle medesime risorse.
  Peraltro, ai fini di una maggiore chiarificazione del meccanismo di copertura sopra delineato nonché di un miglior coordinamento rispetto al quadro normativo su cui la novella legislativa è destinata a incidere, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere al comma 8 l'abrogazione espressa dell'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, in luogo della sua sostituzione, collocando in un ulteriore comma il contenuto sostanziale della citata novella legislativa.
  Per quanto attiene alla seconda modalità di copertura, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l'anno 2023, rinvia a quanto osservato in merito ai profili di quantificazione finanziaria dell'analoga disposizione contenuta al comma 3 dell'articolo 1.
  Infine, rileva l'esigenza di introdurre nel testo una disposizione conclusiva volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche alla luce delle ulteriori disposizioni del provvedimento che recano, già per l'anno in corso, oneri corredati da apposite coperture finanziarie. In proposito, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.
  Relativamente all'articolo 1, commi 8 e 9, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale. A tal fine, le norme autorizzano la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2023. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, rinviando comunque alle considerazioni svolte in relazione all'articolo 1, commi da 1 a 4, riguardo all'utilizzo delle risorse disponibili iscritte nel bilancio della CSEA per finalità di copertura finanziaria. In merito Pag. 63ai profili di copertura finanziaria, rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 1, commi da 5 a 7.
  Per quanto concerne l'articolo 2, commi da 1 a 3, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, da un lato, riconoscono un ulteriore contributo ai beneficiari della social card, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, dall'altro, ampliano le finalità del Fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità, di cui all'articolo 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022, al fine di ricomprendervi anche l'acquisto di carburanti o di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale. A tal fine, per l'anno 2023 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è incrementata di 100 milioni di euro, passando da 500 a 600 milioni di euro. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che la ripartizione del contributo sarà effettuata con decreto ministeriale nei limiti delle risorse incrementali per il 2023, pari a 100 milioni di euro.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa preliminarmente presente che il comma 3 dell'articolo 2 fa fronte agli oneri derivanti dall'incremento, in misura pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, della dotazione del Fondo destinato al finanziamento della social card di cui all'articolo 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009, che restano acquisite all'erario. Al riguardo, segnala che tale ultima disposizione ha previsto che le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, da far affluire al Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, possano essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere finalizzate a interventi indennizzatori in favore delle vittime di frodi finanziarie, a misure in favore dei beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico, nonché al finanziamento della ricerca scientifica. In proposito, rammenta che il predetto Fondo è alimentato – previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato – dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario. Ciò premesso, rileva che le somme da versare alla suddetta contabilità speciale, ai sensi della normativa dianzi richiamata, figurano sul capitolo 2176 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che – come risulta dall'ultimo Rendiconto generale dello Stato approvato – presenta un importo di 186.025.656 euro per l'esercizio finanziario 2022. In tale quadro, sottolinea che l'intervento oggetto di copertura si pone sostanzialmente in linea con le finalità cui le risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato dalla contabilità speciale sono normativamente preordinate, segnalando tuttavia l'opportunità di acquisire dal Governo elementi di informazione in ordine all'entità delle risorse attualmente presenti sulla medesima contabilità speciale per l'anno in corso.
  Relativamente all'articolo 2, comma 4, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame rifinanziano per 12 milioni di euro nel 2023 il fondo, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare fino al 31 dicembre 2023 per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.
  In relazione all'articolo 2, comma 5, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro, per l'anno 2023, destinato Pag. 64alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.
  Per quanto concerne l'articolo 2, comma 6, in merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 6 dell'articolo 2 fa fronte agli oneri, pari a complessivi euro 19.429.667 per l'anno 2023, derivanti dai precedenti commi 4 e 5, che prevedono rispettivamente il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2023, destinato al bonus trasporti, e del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare giacché il predetto Fondo, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta per l'anno 2023 le necessarie disponibilità.
  In riferimento all'articolo 3, commi da 1 a 14, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le norme definiscono il nuovo regime di agevolazioni tariffarie a favore delle imprese elettrivore, in coerenza con la nuova disciplina sugli aiuti di Stato adottata dalla Commissione europea. In tale contesto, esse affidano all'ENEA il compito di svolgere le attività di controllo sull'adempimento degli obblighi previsti in capo alle imprese beneficiarie e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quello di individuare un esperto indipendente per la valutazione ex post della misura. Posto che tali agevolazioni sono riconosciute in termini di parziale esenzione dal pagamento degli oneri generali di sistema e che esse, unitamente ai costi derivanti dallo svolgimento delle attività di controllo e dal ricorso ad un esperto indipendente per la valutazione ex post, trovano compensazione attraverso l'applicazione degli oneri generali di sistema a carico delle altre utenze, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 15, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma dispone l'incremento dell'organico della CSEA di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della Cassa medesima. Osserva in proposito che la relazione tecnica stima la spesa derivante da tale incremento in circa 374.000 euro l'anno. Al riguardo, preso atto dei dati e degli elementi valutazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di confermare e verificare la stima di tale onere, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che, come riferito anche dalla relazione tecnica, allo stesso si provvederà nell'ambito delle risorse di bilancio della medesima cassa, a valere, in particolare, sui proventi derivanti dei prelievi commissionali applicati sui conti di gestiti dalla cassa, secondo l'aliquota percentuale definita ogni anno dall'ARERA.
  In riferimento all'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma al comma 1 estende la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso per i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, abbiano commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023. Inoltre, tale facoltà è riconosciuta a condizione che le predette violazioni non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro il 15 dicembre 2023. Il successivo comma 2, cui non sono ascritti effetti sui saldi, prevede, invece, che le violazioni così regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria. Non ha osservazioni da formulare circa il comma 1, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale la norma è suscettibile di produrre effetti positivi di gettito ma, in via prudenziale, alla stessa non Pag. 65si ascrivono effetti finanziari. Non ha osservazioni da formulare neppure circa il comma 2, in quanto esso deroga all'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria di carattere non pecuniario, dalla quale dunque non derivano maggiori entrate.
  Per quanto concerne l'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Osserva che tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP e che gli atti relativi a dette cessioni sono sottoposti a imposta di registro e ipocatastali in misura fissa. Rileva, inoltre, che le norme consentono al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, ai sensi di quanto disposto dal comma 1. Sono altresì previste disposizioni di analogo tenore – tranne che per alcuni effetti fiscali – anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro il 30 marzo 2025, compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie, ai sensi del comma 2 e viene, infine, modificata la disciplina contenuta nei commi da 3-octies a 3-decies dell'articolo 45 del decreto-legge n. 73 del 2022, n. 73, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3. Osserva che alle disposizioni in esame non sono ascritti effetti finanziari e che la relazione tecnica fornisce elementi informativi volti a dimostrare che le disposizioni stesse non comportano variazioni di gettito rispetto a quanto scontato a legislazione previgente. Tutto ciò considerato, ritiene comunque necessario acquisire ulteriori informazioni da parte del Governo.
  In particolare, dovrebbero essere innanzitutto chiariti gli eventuali effetti di minor gettito che potrebbero derivare dalla nuova disciplina, nel caso di successiva vendita da parte dei cessionari degli attivi finanziari di cui trattasi nell'ipotesi in cui il valore di cessione degli stessi sia inferiore al valore iniziale iscritto in bilancio, con conseguente contabilizzazione di minusvalenze, posto che, a legislazione previgente, tali minusvalenze realisticamente non si sarebbero verificate o, quanto meno, non si sarebbero verificate nella stessa misura. Infatti, secondo la disciplina previgente, l'iscrizione in bilancio di tali attivi sarebbe avvenuta al prezzo di acquisto, verosimilmente inferiore al valore iniziale, considerato l'andamento del mercato. Inoltre, dovrebbero essere fornite informazioni riguardo al numero di imprese a cui risulterebbe concretamente applicabile la disciplina ora introdotta posto che, secondo il sito IVASS, le imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa sono attualmente 83. Per quanto riguarda, infine, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale, non ha osservazioni da formulare sulla base delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica secondo cui l'applicazione dell'imposta in misura fissa non determina effetti rispetto al gettito vigente, giacché l'imposta proporzionale a legislazione vigente potrebbe risultare di fatto non dovuta nel caso di trasferimenti di compendi aziendali relativi a imprese in liquidazione coatta amministrativa dovendosi in tali casi tenere conto anche dell'imputazione ai diversi beni delle passività dell'azienda.
  Per quanto concerne l'articolo articolo 6, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano l'interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 270 del 1999, prevedendo che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo Pag. 662112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo nel quadro della procedura di amministrazione straordinaria per le imprese dichiarate insolventi, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che all'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 270 del 1999 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Per quanto concerne l'articolo 7, comma 1, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma, modificando l'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 2011, consente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di avvalersi di personale in posizione di comando per un più vasto ambito di attività. In proposito, la relazione tecnica definisce la disposizione ordinamentale e non ascrive ad essa effetti finanziari. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, dal momento in cui la norma in esame consente un utilizzo più flessibile di personale già in servizio ed amplia la portata applicativa di una precedente disposizione a cui non erano stati ascritti effetti finanziari e a cui resta comunque applicabile la generale clausola di neutralità riferita al decreto legislativo così novellato.
  In relazione all'articolo 7, comma 2, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni prevedono che a Simest S.p.A. e a SACE S.p.A. non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche. La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi, in quanto le società non sono state incluse precedentemente nell'elenco ISTAT per cui le misure di contenimento della spesa non sono state ancora scontate nei tendenziali di finanza pubblica. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare, atteso quanto chiarito dalla relazione tecnica e considerato che effettivamente le due società in questione sono state incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche solo a partire dalla versione aggiornata dall'ISTAT in data 26 settembre 2023.
  In relazione articolo 7, commi da 3 a 5, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il PNRR, e del Piano nazionale complementare al PNRR, il PNC, per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante la piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in ragione del mancato perfezionamento da parte delle amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali, purché in possesso dei relativi requisiti, possano essere ammessi al suddetto Fondo.
  Inoltre, sempre a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento, qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. Al riguardo, la relazione tecnica afferma che le esigenze finanziarie derivanti dalle disposizioni in esame potranno essere soddisfatte con le risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, che presenta le necessarie disponibilità. In Pag. 67proposito, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che le disposizioni operano nel limite di risorse già destinate a spesa e che la relazione tecnica afferma che le risorse disponibili risultano capienti.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
C. 752.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2023.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che il progetto di legge in titolo, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Segnala che un precedente testo del medesimo provvedimento, trasmesso per l'acquisizione dei pareri, era già stato esaminato dalla Commissione Bilancio, che aveva richiesto al riguardo la predisposizione di una apposita relazione tecnica. Rammenta, altresì, che nella seduta del 5 ottobre 2023 la rappresentante del Governo, dopo aver acquisito gli elementi necessari ai fini della predisposizione della citata relazione tecnica da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, aveva dichiarato di ritenere opportuno che la Commissione di merito rivedesse il testo del provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, 6-bis, 7, 8, 9, 11, 11-bis, 12, 13, 14 e 16, valutando l'opportunità di apportare le conseguenti modifiche.
  In tale quadro, rammenta che il presidente della V Commissione, preso atto di quanto segnalato dalla rappresentante del Governo, aveva dunque rappresentato l'opportunità di inviare una lettera al presidente della XIII Commissione per informarlo dei rilievi formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del prosieguo dell'esame, in sede referente, del provvedimento, su cui la Commissione Bilancio ha concordato.
  Fa quindi presente che, a seguito dei rilievi formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze e comunicati dalla presidenza della V Commissione, la XIII Commissione ha apportato ulteriori modificazioni al testo del provvedimento, che è stato pertanto trasmesso per l'espressione dei prescritti pareri.
  Venendo dunque all'esame del provvedimento in titolo, relativamente agli articoli 1 e 2, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, trattandosi di norme ordinamentali che indicano le finalità del provvedimento, ossia quella della promozione e del sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo nonché quella del rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, e recano le definizioni di «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo».
  Riguardo all'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione osserva che la norma istituisce un Fondo per favorire l'imprenditoria giovanile in agricoltura con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dal 2024. Al riguardo, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, giacché la spesa è limitata alla dotazione del Fondo di nuova istituzione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dal precedente comma 1, che prevede l'istituzionePag. 68 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un fondo, con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze che reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, con riferimento alla formulazione della disposizione segnala l'esigenza di fare riferimento alla riduzione delle «proiezioni» dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, considerando che la riduzione del predetto Fondo speciale avrà luogo a decorrere dal 2024, ovvero nel secondo anno del triennio di programmazione 2023-2025.
  Per quanto concerne l'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma prevede un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura, valevole per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi. Alla disposizione sono ascritti oneri valutati in 3,31 milioni di euro per il 2025, 5,18 milioni di euro per il 2026, 7,04 milioni di euro per il 2027, 8,91 milioni di euro per il 2028, 10,78 milioni di euro per il 2029 e 9,34 milioni di euro per l'anno 2030 alla cui copertura si provvede quanto a 1,26 milioni di euro per il 2025, 1,99 milioni di euro per il 2026, 2,71 milioni di euro per il 2027, 3,43 milioni di euro per il 2028, 4,15 milioni di euro per il 2029 e 3,61 milioni di euro per l'anno 2030 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla norma stessa e per la restante, pari a 2,05 milioni di euro per il 2025, a 3,18 milioni di euro per il 2026, a 4,31 milioni di euro per il 2027, a 5,45 milioni di euro per il 2028, a 6,59 milioni di euro per il 2029 e a 5,69 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. In proposito, osserva che appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione in merito alla quantificazione degli oneri e delle maggiori entrate utilizzate a copertura verosimilmente riferibili, i primi, al venir meno del gettito assicurato dalle imposte vigenti e, le seconde, all'introduzione dell'imposta sostitutiva. Per entrambi rileva che le quantificazioni indicate dalla norma sono limitate al primo quinquennio di vigenza della disposizione laddove il regime agevolativo previsto da quest'ultima non risulta limitato nel tempo, ma è introdotto in via permanente per le imprese di nuova costituzione ed è applicabile, a ogni singola impresa di nuova costituzione, per cinque periodi d'imposta. Infine, in merito ai compiti attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in relazione agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità per il suddetto Ministero di svolgere le predette attività con le risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto riguarda il profilo temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria, nonché la congruità degli importi delle maggiori entrate indicati con riferimento alla prima modalità di copertura, rinvia alle osservazioni formulate in merito ai profili di quantificazione. In merito alla seconda modalità di copertura, fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento di competenza per l'anno 2025 pari a 305.989.954 euro. Al riguardo, osserva che andrebbe acquisita una conferma dal Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura e alla possibilità di utilizzarle senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle stesse.
  In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 5, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la norma Pag. 69prevede una riduzione degli onorari notarili per contratti di compravendita stipulati dai giovani imprenditori agricoli e dalle imprese giovanili agricole e che l'onere è posto a carico di soggetti privati.
  Per quanto concerne l'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma prevede la concessione ai giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 di un credito d'imposta nel limite massimo di spesa complessivo di 2 milioni annui a decorrere dal 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola. In proposito, non ha osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto. In merito ai compiti attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in relazione agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, rileva che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità per il suddetto Ministero di svolgere le predette attività con le risorse già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento di un credito d'imposta per le spese relative a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, segnala che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento di competenza per l'anno 2024 pari a 225.837.141 euro. Ciò posto, rileva che andrebbe acquisita una conferma dal Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura e alla possibilità di utilizzarle senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle stesse.
  Relativamente all'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma prevede la riduzione del 40 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale a favore dei giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale che acquistino o permutino terreni e loro pertinenze. Fa presente che alla disposizione sono ascritti oneri valutati in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. In proposito, reputa necessario che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere al fine di verificare la stima effettuata.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 7 provvede alla copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 1, che prevede agevolazioni fiscali per i giovani imprenditori agricoli che acquisito o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, con riferimento alla formulazione della disposizione segnala l'esigenza di fare riferimento alla riduzione delle «proiezioni» dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, considerando che la riduzione del predetto Fondo speciale avrà luogo a decorrere dal 2024, ovvero nel secondo anno del triennio di programmazione 2023-2025.
  In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 8, rileva che le disposizioni in esame si limitano a introdurre talune modificazioni nella disciplina dei criteri di preferenza che debbono essere considerati nel caso in cui più soggetti utilizzatori di terreni confinanti a terreni agricoli oggetto di trasferimento intendano esercitare il diritto di prelazione previsto da alcune norme vigenti. Tanto premesso, non formula osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.Pag. 70
  Per quanto riguarda l'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme danno facoltà alle regioni e alle province autonome di prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi. Tanto premesso non formula osservazioni, atteso che la facoltà in oggetto potrà essere esercitata solo nel rispetto delle vigenti norme concernenti i vincoli di finanza pubblica che gravano sulle regioni che non sono oggetto di deroga da parte delle disposizioni in esame.
  Con riferimento all'articolo 10, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provveda alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonché da rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. Rileva che la norma è assistita sia da una specifica clausola di invarianza finanziaria sia dalla consueta clausola di esclusione degli emolumenti. In proposito, non formula osservazioni per quanto concerne la corresponsione di emolumenti ai componenti dell'Osservatorio, mentre, per quanto riguarda le spese di funzionamento dell'Osservatorio, andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l'assunzione che la costituzione e la gestione della struttura siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 2, giacché alcune delle competenze attribuite all'Osservatorio stesso appaiono suscettibili di determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme consentono ai comuni di riservare agli imprenditori agricoli e agli altri soggetti destinatari del provvedimento in esame una quota dei posteggi nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi. Tanto premesso non formula osservazioni, atteso che la disposizione appare di carattere ordinamentale, incidendo al più sulla composizione della platea degli utilizzatori dei posteggi, e considerato che già ad altra disposizione di analogo contenuto, articolo 12 della legge n. 158 del 2017, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Relativamente all'articolo 13, in merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 1 dell'articolo 13 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, mentre il comma 2 prevede che, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 13, dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono a dare attuazione al provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, segnala la necessità di riformulare il comma 2 dell'articolo in esame al fine di escludere dall'ambito di operatività della clausola d'invarianza ivi contenuta le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, che determinano oneri coperti nell'ambito delle medesime disposizioni, e non il comma 1 del medesimo articolo 13, come attualmente previsto nel testo, giacché tale ultima disposizione si limita ad autorizzare le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del provvedimento.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, osserva che all'articolo 3, comma 1, è opportuno escludere dal riparto del fondo ivi istituito per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di tenere conto della tendenziale esclusione di tali enti dal riparto di fondi previsti da leggi di settore Pag. 71in linea con quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009.
  Assicura, quindi, che gli adempimenti attributi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dall'articolo 4, comma 2, secondo periodo, con riferimento al regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura introdotto dal medesimo articolo 4, e dall'articolo 6, comma 2, con riferimento al credito d'imposta per le spese sostenute per corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola introdotto dal medesimo articolo 6, rientrano nel quadro delle competenze istituzionali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del medesimo Ministero e, pertanto, ad essi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Precisa, inoltre, che, in relazione al regime fiscale agevolato introdotto dal comma 3 del medesimo articolo 4, sulla base delle stime elaborate dalle amministrazioni competenti per gli anni dal 2025 al 2030 gli oneri che ne derivano sono valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, a fronte di maggiori entrate stimate in 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, in 2 milioni di euro per l'anno 2026, in 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, in 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, in 4,19 milioni di euro per l'anno 2029 e in 3,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, conseguentemente rendendosi necessario rimodulare complessivamente la norma di copertura finanziaria di cui allo stesso comma 3.
  Fornisce, dunque, rassicurazioni in ordine al fatto che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, oggetto di riduzione ai sensi degli articoli 4 e 6, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi programmati a valere sulle stesse.
  Fa altresì presente che la quantificazione degli oneri derivanti dalla riduzione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale dovute in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e loro pertinenze da parte di giovani imprenditori agricoli, prevista dall'articolo 7, corrisponde alle stime elaborate dalle Amministrazioni competenti.
  Chiarisce, inoltre, che le funzioni attribuite all'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura, istituito dall'articolo 11, si riferiscono essenzialmente all'elaborazione e al monitoraggio di dati e informazioni già in possesso dei soggetti chiamati a costituire l'organismo, nonché alla promozione e allo stimolo di attività svolte da altre amministrazioni e, pertanto, non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  Osserva, in particolare, che l'attività di segreteria dell'Osservatorio verrà assicurata dal Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre alla realizzazione di un portale telematico si potrà provvedere a valere sugli stanziamenti destinati a legislazione vigente ai sistemi informatici nell'ambito del capitolo 7761 dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  Rileva, infine, che all'articolo 10, comma 2, terzo periodo, si rende necessario modificare la disposizione che impone alle regioni di individuare una specifica struttura di collegamento con l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura al fine di configurarla nei termini di una facoltà, che dovrà comunque essere esercitata nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 13.

Pag. 72

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 752, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    all'articolo 3, comma 1, è opportuno escludere dal riparto del fondo ivi istituito per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di tenere conto della tendenziale esclusione di tali enti dal riparto di fondi previsti da leggi di settore in linea con quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009;

    gli adempimenti attributi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dall'articolo 4, comma 2, secondo periodo, con riferimento al regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura introdotto dal medesimo articolo 4, e dall'articolo 6, comma 2, con riferimento al credito d'imposta per le spese sostenute per corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola introdotto dal medesimo articolo 6, rientrano nel quadro delle competenze istituzionali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del medesimo Ministero e, pertanto, ad essi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    in relazione al regime fiscale agevolato introdotto dal comma 3 del medesimo articolo 4, sulla base delle stime elaborate dalle Amministrazioni competenti per gli anni dal 2025 al 2030 gli oneri che ne derivano sono valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, a fronte di maggiori entrate stimate in 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, in 2 milioni di euro per l'anno 2026, in 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, in 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, in 4,19 milioni di euro per l'anno 2029 e in 3,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, conseguentemente rendendosi necessario rimodulare complessivamente la norma di copertura finanziaria di cui allo stesso comma 3;

    le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, oggetto di riduzione ai sensi degli articoli 4 e 6, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi programmati a valere sulle stesse;

    la quantificazione degli oneri derivanti dalla riduzione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale dovute in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e loro pertinenze da parte di giovani imprenditori agricoli, prevista dall'articolo 7, corrisponde alle stime elaborate dalle Amministrazioni competenti;

    le funzioni attribuite all'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura, istituito dall'articolo 11, si riferiscono essenzialmente all'elaborazione e al monitoraggio di dati e informazioni già in possesso dei soggetti chiamati a costituire l'organismo, nonché alla promozione e allo stimolo di attività svolte da altre amministrazioni e, pertanto, non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

    in particolare, l'attività di segreteria dell'Osservatorio verrà assicurata dal Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del MinisteroPag. 73 dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre alla realizzazione di un portale telematico si potrà provvedere a valere sugli stanziamenti destinati a legislazione vigente ai sistemi informatici nell'ambito del capitolo 7761 dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

    all'articolo 10, comma 2, terzo periodo, si rende necessario modificare la disposizione che impone alle regioni di individuare una specifica struttura di collegamento con l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura al fine di configurarla nei termini di una facoltà, che dovrà comunque essere esercitata nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 13;

   rilevata la necessità di:

    precisare, nell'ambito delle disposizioni di copertura finanziaria di cui agli articoli 3, comma 4, e 7, comma 2, che sono oggetto di riduzione le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

    riformulare le disposizioni di cui all'articolo 13, escludendo dall'ambito di operatività della clausola d'invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, che determinano oneri coperti nell'ambito delle medesime disposizioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 3, comma 4, dopo le parole: corrispondente riduzione aggiungere le seguenti: delle proiezioni.

   All'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, a 4,19 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 2,05 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,18 milioni di euro per l'anno 2026, a 4,31 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,45 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,59 milioni di euro per l'anno 2029 e a 5,69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   All'articolo 7, comma 2, dopo le parole: corrispondente riduzione aggiungere le seguenti: delle proiezioni.

   All'articolo 10, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Le regioni individuano con le seguenti: Le regioni possono individuare.

   Sostituire l'articolo 13 con il seguente: Art. 13. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6 e 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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  e con la seguente osservazione:

   Valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, che reca l'istituzione del fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura, le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di tenere conto della tendenziale esclusione di tali enti dal riparto di fondi previsti da leggi di settore in linea con quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009».

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.