CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 ottobre 2023
186.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 19 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 11.55.

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.
C. 1294 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla II Commissione, il testo del disegno di legge C. 1294, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica», e delle proposte di legge abbinate, come risultante dalle proposte emendative approvate. Ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.
  In sostituzione della relatrice, onorevole Montaruli, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, procede all'illustrazione del provvedimento che, composto da 17 articoli, interviene su numerosi aspetti della normativa di contrasto alla violenza sulle donne, attraverso disposizioni che incidono sia sul rafforzamento della tutela delle vittime sia sulla prevenzione del fenomeno.
  Più nel dettaglio, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013 in materia di misure di prevenzione per condotte di violenza domestica. In particolare, la lettera a) estende l'applicabilità della misura di prevenzione dell'ammonimento del questore anche ai Pag. 33casi in cui vengano in rilievo fatti riconducibili ai reati – consumati o tentati – di violenza privata (articolo 610 c.p.), di minaccia aggravata (articolo 612, secondo comma, c.p.), di atti persecutori (articolo 612-bis c.p.), di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il c.d. revenge porn (articolo 612-ter c.p.) di violazione di domicilio (articolo 614 c.p.) e di danneggiamento (articolo 635 c.p.). La disposizione in esame interviene inoltre sulla definizione di violenza domestica inserendovi anche la cosiddetta violenza assistita ovvero la violenza commessa alla presenza di soggetti minori di età. La commissione degli atti in presenza di minorenni diventa quindi un ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica. La lettera b) modifica il comma 5 dell'articolo 3 del citato decreto-legge, estendendo l'applicazione della disposizione che impone alle forze dell'ordine, ai presidi sanitari e alle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati di informare la medesima vittima sui centri antiviolenza, anche ai casi di violenza privata (articolo 610 c.p.), minacce aggravate (articolo 612, secondo comma, c.p.), violazione di domicilio (articolo 614 c.p.) e danneggiamento (articolo 635 c.p.), nonché di tentato omicidio (articoli 56 e 575 c.p.). La lettera c) aggiunge ulteriori commi all'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013 al fine di: i) prevedere che la misura dell'ammonimento non possa essere revocata prima che siano decorsi tre anni dalla sua emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti (comma 5-ter); ii) prevedere un aumento di pena per i reati di cui agli articoli 581 (percosse), 582 (lesioni personali), 610 (violenza privata), 612, secondo comma, (minaccia grave), 614 (violazione di domicilio), 635 (danneggiamento) c.p., 612-bis (atti persecutori) e 612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito (comma 5-quater); iii) prevedere la procedibilità d'ufficio per i reati suscettibili di ammonimento ordinariamente procedibili a querela qualora commessi – nell'ambito di violenza domestica – da soggetto già ammonito (comma 5-quinquies). Fa presente poi che l'articolo 1, comma 1-bis, inserisce un nuovo articolo dopo l'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013 (articolo 3.1), nel quale si stabilisce che il prefetto possa adottare misure di vigilanza dinamica qualora, per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p. commessi in ambito di violenza domestica, emerga il pericolo di reiterazione delle condotte. L'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p., sull'obbligo di assunzione di informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (cd. «codice rosso») richiama i seguenti delitti: tentato omicidio (articolo 575 c.p.); maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.); violenza sessuale (articolo 609-bis e 609-ter c.p.); atti sessuali con minorenni (articolo 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies c.p.); violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies c.p.); atti persecutori (articolo 612-bis c.p.); lesione personale (articolo 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies c.p.) nelle forme aggravate. L'articolo 1, comma 2, estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'ammonimento del questore, attualmente previsto per i fatti riconducibili al reato di atti persecutori (articolo 612-bis c.p.), anche ai casi in cui i fatti riferiti siano riconducibili alla violenza sessuale (articolo 609-bis c.p.) e al c.d. revenge porn (articolo 612-ter c.p.). Evidenzia che la disposizione prevede, inoltre, un aumento della pena per i medesimi reati quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e prevede altresì la procedibilità d'ufficio per gli stessi reati quando il fatto è commesso da soggetto ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento. Il medesimo comma 2 prevede, inoltre, intervenendo sull'articolo 11 del decreto-legge n. 11 del 2009, l'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione dell'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche di fornire Pag. 34informazioni alle vittime sui centri antiviolenza presenti sul territorio, estendendolo anche ai reati di tentato omicidio (articolo 575); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter).
  Passando ad esaminare l'articolo 2, evidenzia che la disposizione attiene al potenziamento delle misure di prevenzione. In particolare, intervenendo sul codice antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, il comma 1, lettera a) estende l'applicabilità delle misure di prevenzione personali anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica. Inoltre, intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale prevista dal Codice antimafia, la lettera b) prevede che l'applicazione ai sorvegliati speciali, previo loro consenso, di modalità di controllo elettronico ai sensi dell'articolo 275-bis c.p.p. (c.d. «braccialetto elettronico» o altro strumento tecnico) richieda la verifica di fattibilità tecnica, in luogo della verifica della disponibilità dei dispositivi, prevista dal testo vigente. La disposizione prevede inoltre che, nel caso di diniego del consenso alle modalità di controllo elettronico, la durata della misura non sia inferiore a tre anni, sia previsto l'obbligo di presentazione periodica all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e sia altresì imposto, salvo diversa valutazione, l'obbligo o il divieto di soggiorno. Nel caso di manomissione degli strumenti di controllo la durata della misura non può essere inferiore a quattro anni. Nel caso di non fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico il tribunale prescrive l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e, salvo diversa valutazione, l'obbligo o il divieto di soggiorno. La lettera c) interviene sull'articolo 8, comma 5, del codice antimafia, al fine di prevedere che il tribunale, nel disporre la misura della sorveglianza nei confronti dei soggetti indiziati dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.) e atti persecutori (articolo 612-bis), imponga il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, da tali luoghi e da tali persone, potendo comunque disporre specifiche modalità e ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro. La lettera d) interviene sull'articolo 9, comma 2, del codice antimafia, in materia di provvedimenti d'urgenza adottabili dal presidente del tribunale in pendenza del procedimento per l'applicazione della misura del divieto o dell'obbligo di soggiorno, al fine di prevedere, nel caso di soggetti indiziati dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.) e atti persecutori (articolo 612-bis), che il presidente del tribunale possa disporre, con decreto, la temporanea applicazione del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, da tali luoghi e da tali persone , fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Anche in tali casi, si prevede l'applicazione del cd. braccialetto elettronico ai sensi dell'articolo 275-bis c.p.p. ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica. Nel caso di diniego del consenso o di non fattibilità tecnica il tribunale impone, in via provvisoria, l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale. La lettera e), infine, interviene sull'articolo 75-bis del codice antimafia, prevedendo, nel caso di violazione dei provvedimenti d'urgenza, la reclusione da uno a cinque anni e consentendo l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Evidenzia che il comma 1-bis modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013, al fine di prevedere che l'analisi criminologica sulla violenza di genere, ivi prevista, elaborata annualmente dal Ministero dell'interno – Pag. 35Dipartimento della pubblica sicurezza, comprenda anche il monitoraggio sulla fattibilità tecnica degli strumenti elettronici di controllo a distanza.
  Osserva poi che l'articolo 3 interviene sull'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in materia di priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, aggiungendo all'elenco dei reati in ordine ai quali deve essere assicurata priorità assoluta, i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis c.p.), costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis c.p.), lesioni personali aggravate (articolo 582 aggravate ai sensi dell'articolo 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies c.p.), interruzione di gravidanza non consensuale (articolo 593-ter c.p.), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (articolo 612-ter c.p.), stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto (articolo 613, terzo comma, c.p.).
  Fa presente che il successivo articolo 4 reca norme in materia di trattazione spedita dei procedimenti nella fase cautelare. In particolare, il comma 1 prevede che nei medesimi casi nei quali è prevista la trattazione prioritaria sia prevista anche priorità per la richiesta di misura cautelare personale. Il comma 2 prevede che i dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.
  Esaminando l'articolo 5, fa presente che il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 106 del 2006, in materia di attribuzioni del procuratore della Repubblica, aggiungendo un ulteriore periodo, ai sensi del quale nel caso di delega, l'individuazione deve avvenire specificamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica. Il comma 1-bis prevede la predisposizione, da parte dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio della sulla violenza contro le donne, di apposite linee guida nazionali al fine di orientare un'adeguata ed omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. Il comma 1-ter prevede che nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia annualmente propone alla Scuola superiore della magistratura siano inserite specifiche iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.
  Il successivo articolo 6 riguarda i termini per la valutazione delle esigenze cautelari. In particolare, il provvedimento introduce nel codice di procedura penale l'articolo 362-bis (Misure urgenti di protezione della persona offesa) che, in relazione a specifici delitti, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, prevede che il PM, effettuate le indagini ritenute necessarie, sia tenuto a valutare, entro 30 giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari. Nel caso in cui il PM non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari (comma 2). La disposizione (comma 3) introduce altresì un ulteriore termine – entro 20 giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria – entro il quale il giudice deve provvedere in ordine alla richiesta di applicazione di una misura cautelare.
  Rileva che l'articolo 7 modifica l'articolo 127 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale al fine di prevedere l'obbligo per il procuratore generale Pag. 36presso la corte d'appello di acquisire trimestralmente dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis c.p.p. – introdotto dall'articolo 6 del disegno di legge – e di inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.
  Esaminando l'articolo 8, fa presente che esso modifica la pena prevista dall'articolo 387-bis per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, attualmente fissata nella reclusione da sei mesi a tre anni, aumentando il massimo edittale a tre anni e sei mesi e estende tale pena anche alla violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari emessi dal giudice in sede civile ai sensi dell'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile nonché alla violazione dei provvedimenti di eguale contenuto assunti nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  Osserva che l'articolo 9, introducendo nel codice penale l'articolo 382-bis, prevede la possibilità dell'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.
  Trattando l'articolo 10, osserva che la disposizione interviene in materia di misure cautelari e uso del braccialetto elettronico. In particolare, il comma 1, lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 275-bis c.p.p., sostituendo l'attuale obbligo per il giudice che ritenga di applicare la misura degli arresti domiciliari con controllo mediante «mezzi elettronici o altri strumenti tecnici», di verificare preventivamente la disponibilità di tali apparati da parte della polizia giudiziaria, con quello di accertare previamente la fattibilità tecnica dei suddetti strumenti da parte della polizia giudiziaria. La lettera b) interviene sul comma 1-ter dell'articolo 276 c.p.p. prevedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure coercitive di cui agli artt. 282-bis c.p.p. (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). La lettera c), nn. 1-2, interviene sul comma 6 dell'articolo 282-bis c.p.p. introducendo nel testo della norma volta a disciplinare la misura dell'allontanamento dalla casa familiare nuovi titoli di reato per i quali la misura coercitiva de qua può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 c.p.p. In particolare, l'elenco è integrato mediante l'inserimento delle fattispecie di tentato omicidio (articolo 575 c.p.) e di deformazione mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies c.p.). Si prevede, infine, che nel caso in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo il giudice preveda l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave e che, qualora sia accertata la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice imponga anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi. La lettera c), nn. 3-4, sempre attraverso modifiche al comma 6 dell'articolo 282-bis c.p.p., prevede la misura coercitiva sia sempre accompagnata (attualmente è facoltativa) dall'imposizione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis c.p.p., ovvero del cosiddetto braccialetto elettronico con la contestuale prescrizione di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare o da determinati luoghi frequentati dalla persona offesa. Nel caso in cui la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro la disposizione prevede che il giudice debba prescrivere modalità e limitazioni. Si prevede, infine, che, nel caso in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo o ne sia accertata la non fattibilità tecnica il giudice preveda l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi. La lettera d) sostituisce il comma 1 dell'articolo 282-ter Pag. 37c.p.p. in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, quantificando in 500 metri la distanza minima che il giudice deve comunque garantire nel disporre il provvedimento di divieto di avvicinamento, prevedendo che nei casi di allontanamento dalla casa familiare per condotte di violenza domestica e di genere (ex articolo 282-bis, comma 6, c.p.p.) la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 c.p.p. per l'applicazione delle misure cautelari e consentendo al giudice, con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, di applicare anche congiuntamente una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso al braccialetto elettronico.
  Evidenzia che il successivo articolo 11 reca ulteriori modifiche al codice di procedura penale volte ad ampliare la possibilità di disporre le misure cautelari coercitive. In particolare, il comma 1, lettera a) modifica il comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p., al fine di estende ad altre fattispecie di reato la disciplina derogatoria rispetto al divieto ivi previsto. In particolare, l'articolo 275 c.p.p. prevede, in via generale, che non possa essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena o che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. La disposizione citata, nella versione in vigore, prevede che tale divieto di custodia cautelare o di arresti domiciliari non si applichi per taluni reati specificamente indicati, fra cui maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.), atti persecutori (articolo 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (articolo 612-ter). La novella in commento aggiunge ai reati per cui non si applica il predetto divieto di custodia cautelare la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis c.p.) e le lesioni personali aggravate (articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma c.p.). La lettera b) modifica l'articolo 280 c.p.p. al fine di prevedere che le soglie edittali ivi previste per l'applicabilità delle misure cautelari coercitive non si applichino ai delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis c.p.) e di lesioni personali aggravate (articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.). La lettera c) modifica l'articolo 391, comma 5, c.p.p., in materia di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva. Tale disposizione, nel disciplinare la c.d. «conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva», ivi compresa la custodia in carcere, dispone espressamente che la misura cautelare può essere applicata anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati dall'articolo 381, secondo comma, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza: dunque, anche con riferimento a determinati delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. Sottolinea che la novella amplia l'ambito di applicazione della disposizione anche ai casi di arresto eseguito per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 387-bis c.p.
  Fa presente poi che l'articolo 12, comma 1, lettera a), reca modifiche in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato, intervenendo sull'articolo 90-ter, comma 1, c.p.p. al fine di estendere l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti de libertate inerenti l'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato. In tal modo vengono raggruppate in un'unica norma le disposizioniPag. 38 dettate in altri articoli del codice di procedura penale. La lettera b) del medesimo comma modifica l'articolo 299 c.p.p., introducendovi due commi ulteriori, volti a prevedere, rispettivamente, che: nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi e di atti persecutori l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui agli articoli 282-bis c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare), 282-ter c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 c.p.p. (Divieto e obbligo di dimora), 284 (Arresti domiciliari), 285 c.p.p. (Custodia cautelare in carcere) e 286 c.p.p. (Custodia cautelare in luogo di cura), ovvero la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti (comma 2-ter); nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p., l'estinzione o la revoca delle misure coercitive e interdittive ovvero la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al prefetto, che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, soggette a revisione trimestrale (comma 2-quater).
  Passando ad esaminare l'articolo 13, evidenzia che esso reca disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena. In particolare, il comma 1, lettera a) prevede che ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena non sia sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, a percorsi di recupero, ma occorra che tali percorsi siano superati con esito favorevole; l'accertamento e la valutazione circa la partecipazione e il superamento del corso sono demandati al giudice. Il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte, a seguito della sospensione condizionale della pena, deve essere immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza affinché valuti se richiedere l'applicazione di una delle misure di prevenzione personali previste nel Libro I, Titolo II, Capo II del decreto legislativo n. 159 del 2011, c.d. codice antimafia, ovvero la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Sulla richiesta il tribunale deve decidere entro 10 giorni. In ogni caso la durata della misura di prevenzione non può essere inferiore a quella del percorso di recupero. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione deve essere comunicata al PM presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna al fine della revoca della sospensione condizionale della pena. La lettera b) del medesimo comma aggiunge un comma ulteriore all'articolo 18 delle disposizioni di attuazione del codice penale, al fine di prevedere che: i) la sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, sia comunicata all'ufficio di esecuzione penale esterna, affinché lo stesso accerti l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e dia comunicazione dell'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza; ii) gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero diano immediata comunicazione all'ufficio di esecuzione penale esterna di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero; iii) l'ufficio di esecuzione penale esterna, a sua volta, dia immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, ex articolo 168, primo comma, n. 1, c.p.
  Fa presente che l'articolo 14 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. La somma è corrisposta, su richiesta, alle vittime, o agli aventi diritto, che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi. La disposizione fa riferimento ai delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima o deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o Pag. 39divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Viene, a tal fine, introdotto l'articolo 13-bis nella legge n. 122 del 2016 (legge europea 2015-2016).
  Il successivo articolo 14-bis prevede che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, venga emanato il decreto interministeriale che disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica, nonché le linee guida cui tali enti e associazioni devono attenersi.
  L'articolo 14-ter modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti, eliminando dai documenti richiesti a corredo della domanda la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato quando questi abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza ed aumentando da 60 a 120 giorni il termine per la proposizione della domanda medesima.
  Ricorda che l'articolo 15, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento all'esame del Comitato è riconducibile alle materie «ordine pubblico e sicurezza» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere h) e l), della Costituzione.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione della relatrice.

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.
C. 1492 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA (FDI) presidente e relatore, avverte che il Comitato è chiamato ad esprimere, nella seduta odierna, il parere alle Commissioni riunite VIII e IX sul disegno di legge C. 1492, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 121 del 2023, recante «Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale».
  Evidenzia che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia in materia di qualità dell'aria, prevede che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dello slittamento del blocco dei veicoli «euro 5» previsto dal comma 2. Tale comma 2, infatti, consente limitazioni strutturali alla circolazione anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel «euro 5», da parte delle regioni, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, solo a partire dal 1° ottobre 2024, nelle more della predisposizione dell'aggiornamento dei piani sulla qualità dell'aria da parte delle regioni stesse. È previsto inoltre, al secondo periodo, che le regioni indichino e motivino le relative deroghe, nonché, in base alla modifica introdotta al Senato, che esse escludano dai provvedimenti di limitazione della circolazione stradale i veicoli ricadenti nelle categorie esentate dai divieti Pag. 40di circolazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada. Il comma 2 prevede inoltre, al terzo periodo, che la limitazione della circolazione si applichi in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, e che siano altresì ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. Si dispone infine, al quarto periodo, che a decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5» venga inserita nei piani di qualità dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo dello stesso comma 2. Evidenzia che in base al comma 2-bis dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, è data facoltà alle Regioni di esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» monofuel o bi-fuel alimentati con carburanti alternativi. Il comma 2-ter, anch'esso introdotto al Senato, rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la disciplina della circolazione sul territorio nazionale dei veicoli storici di cui all'articolo 60 del Codice della strada. Si prevede altresì che con lo stesso decreto siano individuate, in particolare, adeguate percorrenze chilometriche, nonché le modalità di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2. Il comma 3 dell'articolo 1 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Passando ad esaminare l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, rileva che esso istituisce al comma 1 un fondo destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni italiani e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta e, al comma 2, provvede alla relativa copertura finanziaria. Il comma 3 incrementa di 17 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Alla relativa copertura finanziaria si provvede al comma 4.
  Rammenta che l'articolo 1-ter, anch'esso introdotto dal Senato, prevede al comma 1 il riconoscimento di opera strategica di preminente interesse nazionale all'intervento volto alla implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Milano-Malpensa, così come individuato nello strumento di pianificazione degli interventi di adeguamento e potenziamento dello scalo stesso, trasmesso dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) in data 30 giugno 2020 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dell'istanza di valutazione di impatto ambientale. In base al comma 2, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di tale intervento, le amministrazioni e gli enti competenti, previa ricognizione dei provvedimenti adottati in relazione all'intervento stesso, provvedono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ad una nuova valutazione delle determinazioni già adottate, ponderandole alla luce del riconoscimento del carattere strategico e di preminente interesse nazionale dell'intervento. Il comma 3 dell'articolo 1-ter reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Fa presente che l'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del decreto-legge in esame il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale, quindi dal 13 settembre 2023.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del decreto-legge appaiono prevalentemente riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistemaPag. 41» attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Assume inoltre rilievo, con riferimento all'articolo 1-bis, la materia del turismo di competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Segnala a tale proposito che, come anticipato, l'articolo 1-bis prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento di investimenti proposti dai comuni volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, senza tuttavia prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella definizione delle modalità di riparto delle risorse del fondo. Segnala infine che, con riguardo all'articolo 1-ter, assume rilievo anche la materia di legislazione concorrente relativa ai porti e agli aeroporti civili (articolo 117, terzo comma).
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 19 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 12.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 1458 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre scorso.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che si è concluso ieri il ciclo di audizioni programmato e con l'occasione ringrazia il vicepresidente Mauri per aver presieduto la Commissione in tale fase. Avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si procederà alla discussione generale.

  Matteo MAURI (PD-IDP), nel sottolineare che vi sarà tempo nel corso dell'esame delle proposte emendative di intervenire su aspetti specifici del provvedimento, fa presente che in questa sede si limiterà a svolgere alcune considerazioni di carattere generale. Assicura al presidente Pagano che è stato per lui un piacere condurre la seduta di ieri dedicata allo svolgimento delle audizioni informali, alla quale avrebbe comunque partecipato. Nell'apprezzare la disponibilità della presidenza a consentire di audire tutti i soggetti indicati dai gruppi, sottolinea l'utilità del ciclo di audizioni, che ha consentito di avere un affresco interessante della situazione, grazie al contributo di persone che hanno sulla materia punti di vista diversi. Evidenziando pertanto che la complessità è sempre una ricchezza, suggerisce ai colleghi che non hanno avuto modo di partecipare alle audizioni, di ascoltare la registrazione delle sedute ad esse dedicate, con particolare riguardo agli interventi delle persone che si occupano direttamente della gestione dei migranti, e specificatamente delle fasi dell'accoglienza e del trattamento dei minori stranieri non accompagnati. Fa presente, anche alla luce dell'esperienza personale da viceministro, che una cosa è conoscere un fenomeno dal punto visto teorico e un'altra avere contezza del suo dispiegarsi concreto e quotidiano. Richiama in particolare l'audizione del rappresentante dell'UNICEF, che ha affrontato la questione da un punto di vista empatico, vale a dire quello dell'immedesimazione personale nelle peripezie di un ragazzo straniero che approda in Italia. Invita quindi tutti i colleghi ad un supplemento di riflessione in particolare su tre Pag. 42questioni, la prima delle quali di carattere più generale attiene all'incremento per decreto della capienza massima dei centri di accoglienza. Segnala a tale proposito che occorrerebbe strutturare il sistema in modo tale che sia in grado di reggere anche in occasione di consistenti incrementi dei flussi e non elevare per legge il numero delle persone che possono essere ospitate nelle strutture esistenti, senza peraltro tener conto dell'aumento dei costi per coloro che le gestiscono. Fa presente che le altre due questioni attengono al tema decisamente più delicato dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. A tale proposito, segnala in primo luogo l'inopportunità di accogliere i sedicenni nelle strutture dedicate agli adulti, sottolineando la promiscuità di tale sistemazione e ritenendo che si debba evitare di introdurre misure destinate a peggiorare la condizione dei minori, tanto più che in Italia le soluzioni temporanee finiscono sempre per diventare definitive. Quanto alla terza questione, decisamente la più rilevante, vale a dire all'accertamento dell'età dei soggetti che si qualificano come minori, segnala in primo luogo che le disposizioni introdotte dal Governo comportano una disparità di trattamento tra gli stranieri e gli italiani, con un'evidente criticità sul versante costituzionale. Rimanendo tuttavia sul merito della questione, come sottolineato da molti dei soggetti auditi, rileva che la proceduta di accertamento dell'età proposta dal decreto non garantisce risultati certi e che, dati alla mano, non vi è alcuna ragione per derogare all'approccio olistico e multidisciplinare introdotto nel 2020, essendo emerso con chiarezza che i soggetti stranieri maggiorenni che si dichiarano minori rappresentano una casistica decisamente irrilevante. Aggiunge che è vero semmai il contrario, vale a dire che sono molto più numerosi i minori che si dichiarano maggiorenni o per poter accedere alle eventuali opportunità di lavoro o perché costretti da soggetti terzi, che intendono avviarli alla criminalità o alla prostituzione. Nel comprendere che su altri aspetti del provvedimento possano sussistere e permanere ragioni di contrasto politico, considera invece questo aspetto dirimente e chiede quindi a tutti un supplemento di riflessione affinché anche con la collaborazione del Governo si possa addivenire a una modifica delle norme in materia di minori stranieri non accompagnati.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare. Avverte che, come concordato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 12 di lunedì 23 ottobre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.15.