CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2023
185.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 18 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 14.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.
C. 433 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) relatore, avverte che il Comitato è chiamato ad esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, la proposta di legge C. 433 Furfaro, recante modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora, adottata quale testo base dalla Commissione di merito e alla quale è abbinata la proposta di legge C. 555 Sportiello.
  Evidenzia che la proposta di legge è finalizzata a riconoscere il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica sul territorio nazionale o all'estero. Segnala a tale proposito che attualmente, a legislazione vigente, se un individuo risulti senza iscrizione all'anagrafe comunale perde il diritto fondamentale alla tutela della salute, cessando per esso l'assistenza sanitaria, escluse le prestazioni di emergenza presso il pronto soccorso. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, infatti, la condizione per accedere ai servizi erogati dall'azienda sanitaria locale (ASL) è – con alcune determinate e limitate eccezioni – quella di avere la residenza nel medesimo territorio di riferimento dell'ASL – situazione che consente, tra le altre cose, la scelta del medico di base. L'obiettivo dell'intervento è pertanto quello di colmare un vuoto di tutela che contrasta con i princìpi garantiti dagli articoli 3, princìpi di eguaglianza, e 32, diritto alla salute, della Costituzione e con i princìpi ispiratori della stessa legge n. 833 del 1978, in base ai quali l'assistenza sanitaria deve essere garantita a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio della Repubblica, senza distinzione di condizioni individuali o sociali.
  Fa presente che il testo in esame, come risultante dalle proposte emendative approvate, si compone di cinque articoli, il primo dei quali definisce le finalità del provvedimento, volto a garantire l'effettiva tutela della salute quale diritto fondamentale e universale dell'individuo ed interesse della collettività mediante il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni in particolare sono volte a consentire alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, di iscriversi negli elenchi degli assistiti delle aziende sanitarie locali territoriali di riferimento, al fine di effettuare la scelta del medico di medicina generale e di accedere alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia. Ciò in ossequio ai principi contenuti all'articolo 1 della citata legge n. 833 del 1978, che individua la tutela della salute Pag. 11quale diritto fondamentale del singolo ed interesse della collettività da assicurare tramite il Sistema sanitario pubblico o accreditato. L'unico comma dell'articolo 2 interviene con una modifica all'articolo 19, comma 3, della richiamata legge n. 833 del 1978, il quale attualmente prevede che gli utenti del servizio sanitario nazionale siano iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza. Rileva che, aggiungendo un nuovo periodo al comma 3, viene stabilito che le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, hanno diritto ad iscriversi negli elenchi relativi al territorio regionale in cui si trovano. L'articolo 3, composto anch'esso da un unico comma, prevede la definizione di linee guida per i programmi di monitoraggio, prevenzione e cura delle persone senza fissa dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali ai sensi del sopra richiamato articolo 19, comma 3, della legge n. 833 del 1978 – come modificato dall'articolo 2 del provvedimento in esame –, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale. Tali linee guida sono indicate con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'articolo 4 dispone che entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, il Governo presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge, con particolare riferimento: al numero di persone senza dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali di ciascuna regione; al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in favore delle persone senza dimora; alle eventuali criticità emerse in fase di attuazione della presente legge. Rileva che il successivo articolo 5 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si deve provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui al comma 200, dell'articolo 1, della legge. n. 190 del 2014, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative, fa presente che le disposizioni della proposta di legge appaiono riconducibili all'ambito della materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché all'ambito della materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Rileva a tale proposito che, in ossequio al principio di leale collaborazione al quale è improntata l'intera disciplina del settore sanitario, la proposta di legge in esame – come già ricordato – dispone all'articolo 3 che all'adozione del decreto ministeriale recante le linee guida per l'attuazione di appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora, iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali, si proceda previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Con riguardo al rispetto degli altri princìpi costituzionali, segnalo inoltre che la proposta di legge in esame, riconoscendo il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, è diretta a garantire l'effettiva tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività mediante il Servizio sanitario nazionale: essa pertanto attua il disposto dell'articolo 32 della Costituzione che tale diritto riconosce e garantisce.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 12

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
Nuovo testo C. 752 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Edoardo ZIELLO (LEGA) relatore, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere nella seduta odierna il parere alla XIII Commissione sul nuovo testo della proposta di legge C. 752 Carloni, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, come risultante dalle proposte emendative approvate. Ricorda che il Comitato si è già espresso sulla proposta di legge nella seduta del 30 maggio 2023, approvando un parere favorevole con una osservazione. Il parere reso sul provvedimento dalla V Commissione ha però imposto alla Commissione di merito numerose modifiche al testo, che rendono necessaria oggi una nuova pronuncia da parte del Comitato.
  Evidenzia che il nuovo testo della proposta di legge si compone di 13 articoli, a fronte dei 22 articoli della proposta di legge già esaminata. In particolare, l'articolo 1 individua le finalità dell'intervento normativo, che consistono nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo. L'articolo 2 contiene le definizioni di «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi. Sono tali le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni: il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra diciotto e quarantuno anni; nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni; nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti. Passando ad esaminare l'articolo 3, evidenzia che la disposizione istituisce un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. La disposizione elenca le tipologie di interventi finanziabili con le risorse del Fondo e demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse. L'articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. La disposizione descrive il regime fiscale agevolato – consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta – il limite temporale in cui lo stesso può applicarsi, nonché i soggetti che ne possono beneficiare. Il beneficio fiscale è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Fa presente che il successivo articolo 5 introduce agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici. Si statuisce che i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, sono assoggettati ad onorari notarili ridotti del 50 per cento. L'articolo 6 reca disposizioni in materia di credito d'imposta per le spese relative alla partecipazionePag. 13 a corsi di formazione, in favore degli imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni. L'articolo 7 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali stabilendo che, in caso di acquisto o permuta di terreni e loro pertinenze, i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale siano assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. L'articolo 8 reca disposizioni in materia di prelazione di più confinanti, riportando alcune ipotesi di prelazione legale al ricorrere delle quali è riconosciuto un favor legis nei confronti dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quarantuno anni. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni. Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile, a condizione che si prosegua nell'esercizio dell'attività di impresa. L'articolo 10, al comma 1, prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad istituire l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). Tale organismo è composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. All'Osservatorio sono attribuite funzioni di raccolta, elaborazione e analisi dei dati, della normativa e delle iniziative in materia di imprenditoria agricola giovanile nonché di consulenza, supporto e stimolo all'azione del Governo. L'articolo 11 prevede che i comuni – nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi – possono riservare in favore dei destinatari del provvedimento in esame una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo. Gli articoli 12 e 13 contengono, rispettivamente, la clausola di salvaguardia e la copertura finanziaria.
  Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il nuovo testo della proposta di legge appare principalmente riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva statale. Ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2004, ascrive a tale competenza gli «strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese».
  Osserva che, con riferimento a singole disposizioni, assumono rilievo anche le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato: «tutela del risparmio» e «sistema tributario e contabile dello Stato», sempre elencate dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché le materiePag. 14 «ordinamento e all'organizzazione amministrativa dello Stato» – di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione – e «previdenza sociale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione. Evidenzia che assumono inoltre rilevanza anche la materia di competenza regionale residuale «agricoltura» nonché alcune materie di competenza legislativa concorrente come la formazione professionale, richiamata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Segnala inoltre che l'articolo 3 prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'agricoltura per il cofinanziamento nazionale di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo. Ritiene che anche l'articolo 3 appaia in primo luogo riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza». Rileva in merito che la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 179 del 2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 202, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), istitutivo di un fondo per i contributi alle imprese non industriali con sede nei comuni in cui si sono verificate, nel corso del 2020, interruzioni della viabilità dovute a crolli delle infrastrutture stradali, nella parte in cui non prevedeva che il relativo decreto ministeriale attuativo fosse adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Questo perché l'intervento previsto, analogamente a quanto avviene per il provvedimento in esame, era tale da intercettare anche ambiti materiali di competenza regionale residuale come commercio e agricoltura. Ricorda che già nel parere reso a maggio sulla proposta di legge C. 752 il Comitato aveva invitato la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ad esempio attraverso l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo della disposizione recata dall'articolo 3 del provvedimento. Nonostante le ampie modifiche approvate al testo, la XIII Commissione non ha ritenuto di intervenire in tal senso.
  Propone pertanto una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con una osservazione del relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 18 ottobre 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, di Massimo Mariani, Prefetto di Reggio Calabria.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.15.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, di Cristina Maggia, presidente del Tribunale dei minorenni di Brescia (in videoconferenza).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.40.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, di Filippo Miraglia, Coordinatore del Tavolo asilo e immigrazionePag. 15 e di rappresentanti di Save the Children e di Action Aid.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.35.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, di Mons. Pierpaolo Felicolo, Direttore generale della Fondazione Migrantes (in videoconferenza), di Padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, di rappresentanti di Caritas e della Comunità di Sant'Egidio, di Matteo Biffoni, Sindaco di Prato con delega nazionale per l'immigrazione di ANCI e di Flavio Di Muro, sindaco di Ventimiglia (in videoconferenza).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.40 alle 18.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, del Prefetto Valerio Valenti, Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e Commissario delegato allo stato di emergenza per i migranti.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 18 alle 18.55.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, di rappresentanti di UNICEF e di Paolo Bonetti, professore associato di Diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano «Bicocca» (in videoconferenza).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 18.55 alle 19.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 19.30.

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.
C. 1306, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO presidente e relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 1306, d'iniziativa dei Senatori Gasparri ed altri, recante istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  In qualità di relatore, rileva che la proposta, approvata all'unanimità dal Senato, all'articolo 1, comma 1, istituisce il 4 novembre di ogni anno quale Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.
  Rammenta che attualmente è celebrata come «giorno dell'unità nazionale» ogni prima domenica di novembre. A tale proposito, ricorda che la relazione illustrativa del provvedimento, nel suo testo originario, specifica che il ricongiungimento della festa dell'Unità nazionale alla giornata delle Forze armate è volto a ribadire «quel collegamento ideale tra la Nazione e le Forze armate, sancito all'articolo 52 della Costituzione repubblicana che proclama la difesa della patria “sacro dovere del cittadino”». Il comma 2 dell'articolo 1 specifica che questa giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e non costituisce pertanto festività nazionale.Pag. 16
  Fa presente che l'articolo 2 disciplina le iniziative connesse alla celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Il comma 1 prevede che le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell'Unità nazionale, della difesa della Patria, nonché sul ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali. Al fine di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettività, il comma 2 stabilisce che le iniziative degli istituti scolastici devono essere volte a far conoscere le attività alle quali concorrono le Forze armate nell'ambito del servizio nazionale della protezione civile, per fronteggiare situazioni di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza, in ambito umanitario, in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, nonché negli ambiti di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo oltre che di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi.
  Passando ad esaminare i successivi articoli, evidenzia che l'articolo 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono a darvi attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, mentre l'articolo 4 dispone che l'entrata in vigore della legge abbia luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientri nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, assume rilievo la materia «promozione e organizzazione di attività culturali», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Rammenta a tale proposito che la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e regioni». Aggiunge che le iniziative celebrative previste dall'articolo 2 non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltativo e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia. Infine, con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative anche nelle scuole, assume rilievo anche la materia «istruzione» di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 ottobre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.40 alle 19.50.