CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2023
184.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 151

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.
C. 1388 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nel dare la parola alla relatrice, on. Scutellà, rivolge un saluto al personale del contingente nazionale impiegato, dal gennaio 1999, nella missione Kosovo Force, nell'ambito dell'Alleanza atlantica.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, ringrazia e ricorda preliminarmente che il Kosovo è stato ufficialmente riconosciuto dall'Italia il 21 febbraio 2008: ha quindi sottoscritto, nell'ottobre 2015, un Accordo di stabilizzazione e associazione con l'Unione europea e ha presentato la sua richiesta di adesione all'Unione europea il 15 dicembre 2022.
  Il suo percorso di avvicinamento all'Unione passa per la soluzione della questione relativa al suo status internazionale e per il progressivo miglioramento dei rapporti con la Serbia. Al riguardo, non può non esprimere rammarico per gli scarsi progressi raggiunti nel corso dell'ultima sessione, svoltasi il 14 settembre scorso, del Dialogo Belgrado-Pristina mediato dall'UE: in particolare, il negoziato si è incagliato sulla questione, assai rilevante, dell'istituzione dell'Associazione delle municipalità a maggioranza serba nel Kosovo.
  L'accordo in esame, approvato dal Senato lo scorso 6 settembre, ha lo scopo d'intensificare la cooperazione fra le polizie dei due Stati per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale.
  L'intesa s'inserisce in un contesto internazionale che richiede una sempre maggiore cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata e costituisce lo strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati in questa lotta.
  Il testo dell'accordo è composto di quattordici articoli. In particolare, gli articoli 1 e 2 definiscono, rispettivamente, l'ambito di applicazione e gli obiettivi dell'Accordo.
  L'articolo 3 individua quali autorità competenti, per la Parte italiana, il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, per la Parte kosovara, la Polizia del Kosovo, facente capo al Ministero degli affari interni.
  L'articolo 4 indica i principali settori di cooperazione: crimine organizzato transnazionale; reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica; produzione e traffico di stupefacenti; tratta di persone; Pag. 152traffico illecito di armi, criminalità informatica e pedopornografia on line; reati economico-finanziari e terrorismo. L'articolo 5 prevede collaborazione e scambi nella formazione del personale e negli strumenti legislativi e scientifici, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale.
  Gli articoli da 6 a 9 riguardano i requisiti per le richieste di assistenza, le condizioni per opporre un rifiuto, le procedure da seguire per l'esecuzione e le modalità per assicurare la protezione dei dati personali e le informazioni classificate.
  L'articolo 10 prevede riunioni delle autorità competenti, anche in videoconferenza, e ammette la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc.
  L'articolo 11 indica le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari. Gli articoli da 12 a 14, infine, riguardano la lingua di lavoro, le modalità per la soluzione delle controversie interpretative o attuative del testo e le disposizioni finali. Passando al disegno di legge di ratifica, rileva che esso consta di cinque articoli. In particolare, l'articolo 3 contiene la determinazione e la copertura degli oneri finanziari, derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 10 dell'accordo (spese di missione, scambi di personale, costi di formazione cc.) che sono pari a 63.627 euro a decorrere dall'anno 2023.
  L'articolo 4 dispone, altresì, una clausola di invarianza finanziaria, per oneri diversi da quelli indicati nell'articolo precedente.
  Non sussistendo profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'UE, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, on. Scutellà.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 1387 senn. La Marca ed altri, approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE), relatrice, segnala che proposte di legge di ratifica, dai contenuti analoghi a quelli del provvedimento all'esame della Commissione, sono state presentate nelle ultime due legislature, senza che ne venisse ultimato l'iter.
  L'accordo, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 6 settembre, istituisce una cornice giuridica di riferimento per lo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi nei settori della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, al fine di rinsaldare ed intensificare i legami già esistenti e di migliorare ulteriormente il quadro delle relazioni bilaterali, tradizionalmente improntate a grande amicizia e collaborazione.
  A tale proposito, segnala che i rapporti bilaterali col Costa Rica sono molto buoni e che l'Italia figura tra i Paesi con maggiori investimenti in Costa Rica.
  L'intesa si compone di ventuno articoli: in particolare, gli articoli da 1 a 3 definiscono l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nei settori indicati, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture, nonché a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei.
  L'articolo 4 prevede la possibilità, per le Parti, di chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo.
  L'articolo 5 disciplina la possibilità reciproca di istituire attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.
  Gli articoli da 6 a 8 hanno lo scopo di rafforzare la collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione, anchePag. 153 al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari e l'offerta di borse di studio.
  Gli articoli da 9 a 12 impegnano le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e radiotelevisivo, nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte.
  L'articolo 13 prevede ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze nei settori dello sport e della gioventù.
  L'articolo 14 riguarda lo scambio di esperienze per la promozione dei diritti umani, delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e della tutela delle minoranze.
  L'articolo 15 riguarda specificatamente la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare, tra l'altro, negli ambiti delle tecnologie dell'informazione, della biomedica, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'energia e dei beni culturali. Al riguardo, sottolinea che è prevista la possibilità di stipulare accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi.
  Gli articoli da 16 a 18 definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, e della valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando la mobilità degli studiosi, lo scambio di materiali e di attrezzature e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale.
  L'articolo 19 affida ad una commissione mista, da convocarsi alternativamente nelle rispettive capitali, lo sviluppo della cooperazione culturale, la redazione di programmi esecutivi pluriennali e la valutazione dello stato di attuazione dell'Accordo.
  L'articolo 20 riguarda l'applicazione e l'interpretazione del testo.
  L'articolo 21, infine, disciplina la durata (che è illimitata), la denuncia e modalità di modifica dell'accordo.
  Formula, conclusivamente, una proposta di parere favorevole sul provvedimento, pienamente conforme al diritto dell'Unione europea (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, on. De Monte.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
Nuovo testo C. 752 Carloni
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, sottolinea in apertura che ha inteso svolgere l'incarico di relatore di questo provvedimento in considerazione dell'importanza che esso riveste per il rinnovamento generazionale del settore agricolo e per i profondi legami con le realtà del mondo rurale che connotano i territori nei quali è eletto. Fa presente che il testo della proposta di legge C. 752, così come riformulato a seguito dell'approvazione delle proposte emendative votate nel corso della seduta della XIII Commissione dello scorso 11 ottobre 2023, reca disposizioni in materia di promozione e sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
  Esso si compone di 13 articoli, divisi in cinque Capi.
  L'articolo 1 individua le finalità che consistono nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, nonché nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo.
  Particolare rilievo assume, ai fini degli ambiti di competenza della XIV Commissione, l'articolo 2 del progetto di legge in materia di definizioni fa riferimento alle definizioni contenute nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013, che definisce «giovane agricoltore»: una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionaliPag. 154 e che s'insedia per la prima volta in un'azienda in qualità di capo dell'azienda.
  L'articolo 3 istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura. Il comma 1 stabilisce che per il perseguimento delle finalità della presente proposta di legge è istituito – nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) – un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
  Il comma 2 elenca le diverse tipologie d'interventi finanziabili con le risorse del Fondo di cui al comma 1. Il comma 3, prevede che con decreto del MASAF, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al presente articolo. Il comma 4 reca disposizioni sulla copertura finanziaria della disposizione in commento.
  L'articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. Il comma 1 descrive il regime fiscale agevolato di cui possono beneficiare i destinatari delle disposizioni in esame. Esso consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta.
  Il comma 2 precisa che il suddetto beneficio è riconosciuto a condizione che i beneficiari di tale misura fiscale non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola e che abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge e che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).
  L'articolo 5 introduce agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze. Il comma 1 statuisce che per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, i compensi per l'attività notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.
  L'articolo 6 interviene in materia di credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione. Il comma 1 prevede, in favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, lettera a), che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, la concessione un credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2024, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500 nelle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell'azienda agricola.
  Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame –, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del comma 1.
  Il comma 3 precisa che gli oneri connessi alla presente disposizione non possono superare i 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  L'articolo 7 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. Il comma 1 statuisce che a decorrere dal 1° gennaio 2024, i giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, sono assoggettati – in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenzePag. 155 – a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.
  L'articolo 8 reca disposizioni in materia di prelazione di più confinanti. Il comma 1 riporta alcune ipotesi di prelazione legale al ricorrere delle quali è stabilito che si applicano i seguenti criteri preferenziali, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di età compresa tra i diciotto e i quarantuno anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi, ed il possesso da parte degli stessi di conoscenze ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG). Il comma 2 abroga l'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante disposizioni in materia di prelazione di più confinanti.
  L'articolo 9 introduce disposizioni in materia di servizi di sostituzione. Il comma 1 introduce misure per il finanziamento dei programmi regionali volti a garantire il ricambio generazionale e concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovani agricoltori prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni.
  Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione in tal senso, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.
  L'articolo 10 istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura. Il comma 1 prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, provvede con decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad istituire l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). Tale organismo è composto da rappresentanti del MASAF, dell'ISMEA e del CREA nonché delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare.
  L'articolo 11 interviene in materia di vendita diretta. Il comma 1 prevede che i comuni – nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi – possono riservare in favore dei destinatari della presente proposta di legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.
  L'articolo 12 contiene la clausola di salvaguardia, mentre l'articolo 13 reca la copertura finanziaria.
  Tra le finalità del progetto di legge vi è la promozione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani ed il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea.
  L'impianto complessivo del progetto di legge risulta coerente con la disciplina dell'Unione europea in materia politica agricola comune (PAC), prefiggendosi di attuare l'obiettivo specifico di sostenere il ricambio generazionale e sviluppare aree rurali.
  Poiché l'intervento normativo non presenta criticità sotto il profilo della compatibilitàPag. 156 con il diritto dell'UE, preannuncia conclusivamente la presentazione di una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE), pur considerando il provvedimento coerente con l'ordinamento dell'Unione Europea, ribadisce la netta contrarietà espressa dal suo Gruppo nella Commissione di merito, motivata dal radicale riassetto delle disposizioni operato dal nuovo testo approvato in sede referente e dalla carenza di risorse dedicate a favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo.

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, on. Giglio Vigna.

DL 131/23: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.
C. 1437 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio PIETRELLA (FDI), relatore, ricorda che la Commissione politiche dell'Unione europea è oggi chiamata ad avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 131/2023, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, al fine di rendere il prescritto parere alle Commissioni VI e X.
  Le misure che il provvedimento in esame mira ad introdurre sono dirette al perseguimento di molteplici finalità, tutte assistite dai requisiti costituzionalmente richiesti della straordinaria necessità e urgenza, tra le quali figurano quella di sostenere le imprese e le famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; di consentire la tempestiva regolarizzazione in materia di certificazione dei corrispettivi; di tutelare il risparmio e la continuità aziendale; di potenziare l'attività di analisi e di valutazione della spesa. Il provvedimento introduce, inoltre, disposizioni in materia di finanza pubblica e di accesso al fondo opere indifferibili.
  Più nello specifico, il decreto-legge da convertire consta di 8 articoli, suddivisi in 4 capi: il Capo I reca misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie (articoli 1-3); il Capo II, misure in materia di versamenti fiscali (articolo 4); il Capo III, misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica (articoli 5-7); Capo IV, le disposizioni finali (articolo 8).
  Segnatamente, l'articolo 1, al comma 1, interviene sulle agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica (cd bonus sociali), disponendo la cessazione – nel IV trimestre 2023 – delle compensazioni complementari integrative (CCI) invece previste fino al III trimestre. Contestualmente, il comma 8 istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il bonus sociale. Questo contributo opera in luogo del contributo straordinario di cui l'articolo 3 del decreto-legge n. 34/2023, il quale era invece previsto a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di bonus sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superasse la soglia di 45 euro/MWh. Tale contributo viene soppresso e parte delle relative risorse impiegate dal comma 9 per la compensazione dell'onere derivante dal comma 8.
  Al comma 2, l'articolo 1 prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) predisponga entro il 31 maggio 2024 la Relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al Pag. 157contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale relativa all'anno 2023. Al comma 3 conferma, per il IV trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas, mentre al comma 4 dispone che ai relativi oneri, pari a 300 milioni, si provveda a valere sulle risorse già disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l'anno 2023.
  Al comma 5 proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Al comma 6 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 5 e 6 e indica le fonti di copertura finanziaria.
  L'articolo 2 è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della social card, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante. In particolare (comma 1), per l'anno 2023 viene incrementata da 500 a 600 milioni la dotazione del Fondo previsto nella Legge di Bilancio 2023, allo scopo di estendere il contributo, attualmente previsto per i beni alimentari di prima necessità, ai carburanti, oltre che, in alternativa, agli abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.
  Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge devono essere stabiliti l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare, le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 451, della Legge di Bilancio 2023, le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato e le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa, per l'applicazione degli sconti (comma 2).
  Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, mentre il comma 4 dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023 del cd. fondo bonus trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno. Il comma 5 inoltre incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro, per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore, mentre il comma 6 quantifica gli oneri delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e reca la relativa copertura finanziaria.
  L'articolo 3 adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01).
  A tali agevolazioni possono accedere le imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh operanti nei settori a rischio o ad alto rischio rilocalizzazione individuati come tali dalla citata comunicazione o, comunque, considerabili tali in base ai parametri di intensità energetica e intensità di scambi commerciali utilizzati a tal fine dalla Commissione europea. Per le imprese operanti in altri settori, ma beneficiarie delle agevolazioni riconosciute dal previgente regime di aiuti, è prevista una disciplina transitoria, con il riconoscimento di agevolazioni tariffarie decrescenti nel tempo (commi 1 e 2). Restano escluse dall'agevolazione le imprese che, pur in possesso dei requisiti sopra descritti, si trovino in stato di difficoltà (comma 3).Pag. 158
  I commi da 4 a 7 stabiliscono l'intensità delle agevolazioni riconosciute alle imprese energivore, in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili, prevedendo premialità per le imprese che coprano almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio.
  Il comma 8 obbliga le imprese beneficiarie ad eseguire una diagnosi energetica e ad adottare ulteriori misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il comma 9 affida all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) il compito di effettuare i pertinenti controlli, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I commi 10 e 11 rinviano a successivi provvedimenti dell'ARERA e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'adozione delle disposizioni attuative.
  Il comma 12 attribuisce alla CSEA il compito di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA una relazione sull'andamento del regime di agevolazioni e di provvedere agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato. Si dispone, inoltre, al comma 15, l'incremento della pianta organica della CSEA di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale. Il comma 13 prevede l'individuazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un esperto indipendente per la valutazione ex post del regime di agevolazioni. Il comma 14 prevede che l'efficacia delle disposizioni in commento sia subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.
  L'articolo 4, aprendo e chiudendo il Capo dedicato alle misure in materia di versamenti fiscali, al comma 1 concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Il comma 2 precisa che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria.
  L'articolo 5 consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Gli atti relativi a dette cessioni sono sottoposti a imposta di registro e ipocatastali in misura fissa.
  La disposizione consente inoltre al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
  Sono previste disposizioni di analogo tenore – tranne che per alcuni effetti fiscali – anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro il 30 marzo 2025, compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie.
  L'articolo in esame infine interviene sulla norma che consente, ai soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, al fine di modificarne le modalità applicative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  L'articolo 6 mira a fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 56, comma Pag. 1593-bis, del decreto legislativo n. 270/1999, di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di chiarire che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 cc., tutte le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, purché effettuate sulla base di decisioni della Commissione UE che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.
  L'articolo 7, al comma 1, estende la facoltà concessa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di potersi avvalere di personale in posizione di comando per lo svolgimento delle attività di analisi e valutazione della spesa assegnate al Dipartimento, anche a supporto delle strutture non ricomprese tra quelle indicate nell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
  Il comma 2 esclude l'applicazione a SIMEST S.p.A. e a SACE S.p.A. dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, previsti dalla normativa vigente nei confronti dei soggetti inclusi dall'ISTAT nel conto economico delle Pubbliche amministrazioni. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. La disposizione mantiene inoltre ferme nei confronti delle predette società le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
  I commi 3-5 prevedono delle procedure per consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del PNC di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, costituito per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione (comma 3). In particolare, si assicura agli interventi a titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito che hanno aderito ad accordi quadro Invitalia una quota aggiuntiva del citato Fondo pari al 10 per cento del contributo assegnato per ciascun intervento (comma 4). All'attuazione di quanto previsto si provvede nel limite delle risorse a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (comma 5).
  L'articolo 8 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, dunque, il 30 settembre 2023.
  Poiché l'intervento normativo non presenta criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione Europea, preannuncia conclusivamente la presentazione di una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, on. Pietrella.

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.
C. 1324 Governo e abb., approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni XII e XIII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), relatrice, illustrando i contenuti del provvedimento, fa presente che l'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento, recante disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre che a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia.Pag. 160
  Ricorda che la produzione di alimenti sintetici è oggetto di numerosi studi e di conseguenti applicazioni sperimentali non solo in laboratorio, ma anche in aziende che realizzano tali prodotti.
  L'alimento sintetico su cui si è maggiormente concentrata la ricerca e la produzione sperimentale è la carne, che viene realizzata attraverso un processo di coltivazione cellulare in laboratorio, sulla base di cellule animali staminali (toti o multipotenti), ovvero cellule che possono generare diversi tessuti animali se opportunamente «condizionate».
  In alcuni Paesi extra-europei, gli studi finalizzati alla produzione a fini commerciali di tali alimenti sono in fase avanzata e, in particolare, negli Stati Uniti la Food and Drug Administration ha approvato la «carne sintetica», ovvero la prima carne di pollo prodotta in laboratorio attraverso lo sviluppo di cellule animali.
  Il provvedimento nasce quindi dalla possibile richiesta di commercializzazione di tali alimenti o mangimi sintetici, prodotti in altri Paesi, nel mercato europeo e quindi anche italiano. Lo scopo è quello di intervenire precauzionalmente a livello nazionale, per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio culturale, considerata l'assenza, al momento, di un divieto esplicito in campo europeo e considerato che lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di tali alimenti sintetici.
  Il provvedimento si compone di 7 articoli. L'articolo 1 enuncia le finalità perseguite, ovvero assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia.
  Il patrimonio agroalimentare assume infatti rilevanza strategica per l'interesse nazionale, con una valenza sociale e culturale oltre che economica, in quanto si compone di prodotti di qualità molto elevata che soddisfano le aspettative di tipicità e di reputazione, raggiungendo i mercati internazionali e registrando importanti risultati commerciali.
  La tutela dei prodotti, delle tradizioni e delle pratiche agroalimentari è riconosciuta anche a livello internazionale dall'Unesco, nell'ambito della tutela del patrimonio immateriale dell'umanità, ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata con la legge 27 settembre 2007, n. 167.
  L'articolo 2 richiama il principio di precauzione fissato dall'articolo 7 del medesimo regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui, qualora venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche.
  In tal senso, l'articolo 2 stabilisce il divieto per gli operatori del settore alimentare e per gli operatori del settore dei mangimi d'impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.
  Segnala che tale dicitura corrisponde al punto vi) della definizione di «nuovo alimento», stabilita dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283, che elenca i «nuovi alimenti» che possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Si evidenzia che tra i nuovi alimenti commercializzabili, elencati nel regolamento, figurano solo quattro estratti vegetali (utilizzati come integratori alimentari), prodotti da colture cellulari o da colture di tessuti di piante. Ogni altro alimento prodotto da colture cellulari o colture di tessuti, tra cui gli alimenti sintetici oggetto del disegno di legge in esame, non sono pertanto ammessi alla commercializzazione nell'Unione europea.
  L'articolo 3, che ha contenuto analogo a quello della proposta di legge C. 746 Pag. 161Carloni, introduce, al comma 1, una serie di divieti relativi alla produzione e alla commercializzazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. In particolare, per i citati prodotti è vietato l'uso di: denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne; riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un'anatomia animale; terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria; nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.
  L'articolo 3 prevede, inoltre, che tali divieti non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale (comma 2) e che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma circa la composizione dell'alimento (comma 3).
  Il divieto non si applica, altresì, alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni (comma 4).
  Infine, il comma 5 dell'articolo 3 stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il consumatore in errore rispetto alla composizione dell'alimento.
  L'articolo 3 individua le Autorità competenti per lo svolgimento dei controlli sull'applicazione del provvedimento in esame e i successivi commi 2 e 3 dispongono in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni. Tali attività, secondo la relazione tecnica, rientrano nei controlli già svolti a legislazione vigente, senza comportare nuovi oneri.
  L'articolo 5 stabilisce la disciplina sanzionatoria amministrativa, per la violazione dei divieti posti dall'articolo 2. Le sanzioni sono estese anche a chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte vietate dall'articolo 2, comprendendo quindi finanziatori, promotori e agevolatori delle condotte illecite.
  L'articolo 6 opera un rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), per quanto non previsto dal provvedimento, e dispone in ordine alle modalità di aggiornamento dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie. L'articolo 7 reca la clausola d'invarianza finanziaria.
  Poiché il provvedimento appare pienamente coerente con la disciplina ed i principi posti dall'Unione europea in questo settore, preannuncia la presentazione di in parere favorevole (vedi allegato 5).

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del Gruppo del Movimento 5 Stelle (vedi allegato 6).

  Elisa SCUTELLÀ (M5S) nell'illustrare i contenuti della proposta di parere alternativo presentato dal suo gruppo, fa rilevare che il progetto di legge presentato dalle forze di maggioranza evidenzia non poche criticità sul piano della compatibilità comunitaria e richiama la posizione assunta nell'ottobre 2020 dal Parlamento europeo che ha respinto una proposta di modifica al regolamento dell'Organizzazione comune dei mercati agricoli, deliberando così che le nomenclature comunemente collegate ai prodotti di carne animale possono essere usate anche per le carni vegetali.

  Stefano CANDIANI (LEGA) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, anche alla luce della scarsa incisività delle argomentazioni riportate nella proposta alternativa di parere.

Pag. 162

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, on. Mantovani.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.
Atto n. 76.
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del relatore, on. Giordano, impossibilitato a partecipare ai lavori della seduta, illustra lo schema di decreto legislativo che adegua l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 il quale stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate.
  Le suddette disposizioni sono state predisposte in attuazione della delega di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 8, comma 2, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (cosiddetta legge di delegazione europea 2021), in cui si è prevista l'estensione del regime sanzionatorio alle violazioni del regolamento 2021/557.
  Il provvedimento in commento consta di 3 articoli.
  L'articolo 1 introduce delle modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria-TUF). Accanto a modifiche di carattere formale, viene novellato l'articolo 190-bis.2, commi 1 e 2, del TUF (in materia di sanzioni amministrative), al fine di estendere la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta in attuazione del regolamento (UE) 2017/2402 anche alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557. In particolare, le disposizioni richiamate dell'articolo 190-bis.2 stabiliscono che per le violazioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 paragrafi 1 e 4 e 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, si applica: la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinato secondo quanto previsto dalla normativa di settore dell'autore della violazione nei confronti delle società ed enti che rivestono il ruolo di cedente, prestatore originario, promotore, SSPE, investitore istituzionale, venditore di una posizione verso la cartolarizzazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2402, gestore che riceve istruzioni da un investitore istituzionale di cui all'articolo 5, paragrafo, 5 del regolamento (UE) 2017/2402 o verificatore terzo di cui all'articolo 27, comma 2, del regolamento (UE) 2017/2402; la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti delle persone fisiche, indicate al comma 4 del medesimo articolo 190-bis.2, che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni.
  L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a Pag. 163carico della finanza pubblica e stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 3, infine, stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento in esame, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Presenta conclusivamente una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentato dal relatore dall'on. Giglio Vigna.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
Atto n. 78.
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 ottobre scorso.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, illustra i contenuti del parere, favorevole con alcune osservazioni, che riprendono talune indicazioni emerse nel corso del dibattito presso la XIII Commissione nonché alcuni orientamenti espressi dal Gruppo del Movimento 5 Stelle (vedi allegato 8).

  Elisa SCUTELLÀ (M5S) rileva che sono state accolte, nella proposta di parere, molte osservazioni presentate dal suo Gruppo, con esclusione di quelle riguardanti l'entrata in vigore del provvedimento. Ringrazia il relatore e la maggioranza per la sensibilità dimostrata riguardo ai temi del benessere e della protezione degli animali. Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

  Piero DE LUCA (PD-IDP) nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, sottolinea l'importanza della convergenza di posizioni registratasi tra gruppi di maggioranza e di opposizione su una tematica così importante.

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE), annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ricordando la sua esperienza alla guida dell'Intergruppo «Benessere e protezione degli animali» al Parlamento europeo, che l'ha indotta ad acquisire una maggiore consapevolezza di queste problematiche rifiutando tuttavia un atteggiamento estremistico quale quello emerso in questi giorni su tali social media proprio in riferimento a questo provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, fa proprie le considerazioni svolte dall'on. De Monte, richiamando i commenti di numerosi hater comparsi in reazione ad un suo recente post sugli eccidi commessi da Hamas, che – in maniera del tutto irrelata rispetto alle stragi in medio-orientali – attaccavano duramente le classi politiche per insensibilità di fronte al problema dell'abbattimento degli animali.

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso.
COM(2023)324 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità).

Pag. 164

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre scorso.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, segnala che il termine perentorio di otto settimane per l'espressione del parere motivato scadrà il 23 ottobre prossimo.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, illustra, quindi, i contenuti della proposta di documento che valuta conforme la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (vedi allegato 9).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore, on. Candiani.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 17 ottobre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita.
(COM(2022) 548 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023.
(Doc. LXXXVI, n. 1).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri».
(10597/23).