CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2023
184.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 17 ottobre 2023. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 14.30.

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 1458 Governo.
(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Ingrid BISA, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del Comitato per il provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1458 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, composto da 13 articoli per un totale di 30 commi, appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di intervenire in materia di gestione dei flussi migratori e disciplina dell'immigrazione e del diritto di asilo;

   con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 30 commi 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di un provvedimento di altra natura;

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  sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

   l'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3) introduce, tra le altre cose, un nuovo comma 6-ter all'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 che prevede, in alcuni delimitati casi (quali arrivi consistenti, multipli e ravvicinati), la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza di procedere direttamente ad esami per accertare l'età di un presunto minore in deroga alle prescrizioni di cui al comma 6 (il quale prevede invece un accertamento socio-sanitario svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati); in particolare, si prevede che l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, possa disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta; nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto; in proposito, al fine di evitare contenziosi o dubbi applicativi, potrebbe essere oggetto di approfondimento l'opportunità di prevedere un termine per le autorizzazioni da parte dell'autorità giudiziaria; potrebbe inoltre essere oggetto di specificazione se il nuovo comma 6-ter deroghi in realtà, come sembra desumersi dal suo contenuto, oltre che al comma 6, anche al comma 4 dell'articolo 19-bis, che prevede che sia la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni a disporre gli accertamenti socio-sanitari di cui al comma 6; si segnala infine che l'articolo 49 del decreto legislativo n. 149 del 2022 ha previsto che le disposizioni della sezione settima del Capo IV del medesimo decreto legislativo n. 149, che appunto attribuisce ai nuovi tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le funzioni dei tribunali per i minorenni, trovino applicazione decorsi due anni dalla pubblicazione del decreto legislativo nella “Gazzetta Ufficiale” (17 ottobre 2022), e quindi dal 17 ottobre 2024, e per i procedimenti introdotti successivamente a tale data; si potrebbe quindi fare piuttosto riferimento ai tribunali per i minorenni;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   l'articolo 5, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, disponendo che in caso di momentanea indisponibilità nelle strutture ricettive temporanee per minori non accompagnati il prefetto possa disporre l'accoglienza provvisoria dei minori di età non inferiore a 16 anni in una sezione dedicata dei centri di prima accoglienza ordinari e straordinari di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, per un periodo di tempo non superiore a 90 giorni; al riguardo, potrebbe essere approfondita la necessità di coordinare tale novella con quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, che stabilisce che il minore non accompagnato non possa in nessun caso essere trattenuto nei centri di prima accoglienza ordinari di cui al richiamato articolo 9; un'esigenza di coordinamento potrebbe essere approfondita anche con riferimento all'articolo 19-bis, comma 2, che afferma che nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita nelle strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge;

   la successiva lettera b), numero 2) modifica l'articolo 19-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 nel senso di prevedere che l'accertamento socio-sanitario dell'età disposto ai sensi del comma 4 dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni si concluda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento; in proposito, potrebbe essere oggetto di approfondimento l'opportunità di coordinare tale modifica con l'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 142 in base al quale la presenza dei presunti minori non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza dovrebbe Pag. 5essere per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a trenta giorni;

   il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

  sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3);

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    modificare, a fini di coordinamento con quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge, l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015, nel senso di aggiungere in fine le seguenti parole: “, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 3-bis, quinto periodo” e l'articolo 19-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo, nel senso di aggiungere, al secondo periodo, dopo le parole: “strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge” le seguenti: “, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 19, comma 3-bis, quinto periodo”;

    approfondire l'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2).».

  Il sottosegretario di Stato Nicola MOLTENI, nell'assumere l'impegno del Governo ad approfondire con la massima attenzione il parere del Comitato, fornisce alcuni elementi di contesto. Il parere si concentra principalmente sull'articolo 5, relativo ai minori non accompagnati. Sul punto segnala la straordinarietà della situazione attuale, che vede in Italia tra i 23 e i 24000 minori stranieri non accompagnati. A fronte di questa situazione eccezionale l'articolo 5 prevede che i minori stranieri non accompagnati di età superiore a 16 anni possano, per un massimo di 90 giorni, essere accolti nei centri di accoglienza per adulti in apposite sezioni dedicate. Rileva come ciò sia coerente con l'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE che appunto consente in situazioni eccezionali e in maniera temporanea di accogliere i minori di età superiore a 16 anni in centri di accoglienza per adulti. Con riferimento ai profili relativi ai procedimenti di accertamento dell'età, pure affrontati dall'articolo 5, segnala le difficoltà attuative della legge n. 47 del 2017, la legge Zampa, che attualmente disciplina la materia. In particolare, non sono state costituite le commissioni multidisciplinari previste dalla legge per l'accertamento dell'età. In risposta a tali criticità, l'articolo 5 prevede, in determinate situazioni di emergenza, che l'autorità di pubblica sicurezza possa richiedere, e l'autorità giudiziaria autorizzare, lo svolgimento immediato di rilievi antropometrici e altri accertamenti sanitari, anche radiografici. L'autorizzazione dovrà essere in forma scritta o, in casi di particolare urgenza, orale con successiva conferma scritta. Sul punto ritiene pertinenti le osservazioni contenute nel parere e garantisce la massima attenzione del Governo al riguardo nel prosieguo dell'iter.

  Alfonso COLUCCI, in risposta alle considerazioni del sottosegretario Molteni, pur rilevando che il Comitato non rappresenta la sede idonea per discutere della costituzionalità delle disposizioni del decreto-legge, segnala che lo scorso 31 agosto la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per aver trattenuto un minore straniero non accompagnato in una struttura per adulti, un aspetto sul quale ora il decreto-legge in esame peggiora la situazione. La Corte ha rilevato che si è trattato di un trattamento inumano e degradante vietato dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, un divieto per il quale la Convenzione medesimaPag. 6 non ammette deroghe nemmeno in circostanze eccezionali. Segnala che l'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE consente agli Stati membri di ospitare minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti solo se è nel loro interesse superiore, ad esempio per non separarli da un adulto che, pur non essendo uno dei due genitori, sia per loro una figura di riferimento.

  Il sottosegretario di Stato Nicola MOLTENI segnala di aver approfondito i contenuti della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, relativa a un caso avvenuto a Como, la sua città. Ribadisce poi che la direttiva 2013/33/UE consente in circostanze eccezionali e temporaneamente di ospitare minori di età superiore a 16 anni in apposite sezioni di strutture per adulti.

  Bruno TABACCI, presidente, rileva l'importanza, dal punto di vista del Comitato, di definire una tempistica certa per le nuove procedure di accertamento dell'età previste dall'articolo 5 del decreto-legge, al fine di evitare un'eccessiva vaghezza e indeterminatezza della norma che potrebbe provocare conflitti tra autorità di pubblica sicurezza e tribunale per i minorenni.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.45.