CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2023
184.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 127

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.45.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 1458 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Tiziana NISINI (LEGA), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento – composto da 13 articoli suddivisi in 5 Capi – rileva, anzitutto, che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato.
  L'articolo 2, con la finalità del potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia, autorizza la destinazione presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari di un contingente fino a venti unità di personale della Polizia di Stato, tratto dai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti. Si provvede quindi a disciplinare il trattamento economico del predetto contingente di personale, disponendone altresì il previo collocamento fuori ruolo.
  L'articolo 3 reca modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, mentre l'articolo 4 introduce modifiche al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale.
  L'articolo 5 reca disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati, mentre, per quanto riguarda le norme di diretto interesse della XI Commissione, l'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, come modificata dal decreto-legge n. 20 del 2023 (cosiddetto decreto Cutro). In premessa è utile ricordare che il Testo Unico in materia di immigrazione Pag. 128(decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 32, commi 1-bis e 1-ter) prevede che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo. Il decreto-legge n. 20 del 2023 ha specificato che tale permesso può essere rilasciato «previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente», nonché ha limitato ad un anno il periodo massimo di validità del permesso che può essere concesso.
  La disposizione in commento, aggiungendo un nuovo comma all'articolo 32 del Testo Unico sull'immigrazione, introduce due novità per l'ipotesi in cui si chieda la conversione per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
  In primo luogo, si prevede che la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente è demandata ai professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, o degli avvocati e procuratori legali, o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali (di cui all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979), ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In secondo luogo, la novella stabilisce che il sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti determina la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente comunicazione di ciò al pubblico ministero competente.
  A tale riguardo ricorda che il TU immigrazione (articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998) stabilisce il principio generale in base al quale il permesso di soggiorno in corso di validità può essere revocato se vengono a mancare i requisiti previsti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
  Ricorda, inoltre, che la normativa vigente esclude che si possa procedere a revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero in caso di perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni (articolo 22 T.U. immigrazione). In questo caso, alla sua scadenza, il permesso di soggiorno verrà rinnovato per un periodo di un anno massimo, previa iscrizione nelle liste di collocamento da parte del cittadino straniero (permesso per attesa occupazione).
  La relazione illustrativa individua la ratio delle nuove previsioni nell'esigenza di assicurare l'effettiva sussistenza in capo allo straniero delle condizioni che legittimano la conversione e nella individuazione di uno strumento per il contrasto al fenomeno della presenza irregolare di migranti sul territorio nazionale.
  L'articolo 7 interviene in materia di strutture di accoglienza, mentre l'articolo 8 reca misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti.
  L'articolo 9 incrementa il contingente di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» di 400 unità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, con una spesa complessiva quantificata in euro 2.819.426, di cui euro 2.576.071 per l'anno 2023 ed euro 243.355 per l'anno 2024.
  L'articolo 10 incrementa di 15 milioni di euro per il 2023 le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario delle Forze di polizia.
  L'articolo 11 destina, ai commi 1 e 2, risorse alla Polizia di Stato ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre i commi 3 e 4 finanziano – per il triennio 2023-2025 – una serie di interventi a favore di Forze armate e Arma dei carabinieri. I commi 5 e 6, riconoscono – per il triennio 2023-2025 – un finanziamento diretto al supporto dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, in relazione all'incremento considerevole delle attività dovuto anche a causa del rilevante aumento dei flussi migratori.
  L'articolo 12 reca disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 13 dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivoPag. 129 alla sua pubblicazione, quindi il 6 ottobre 2023.

  Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), nell'esprimere forti perplessità sull'articolo 6 del testo in esame e sul provvedimento nel suo complesso, ritiene che il Governo in materia di immigrazione agisca in modo confuso, sottovalutando la portata di certi interventi, che rischiano di ripercuotersi negativamente sulle vite di esseri umani.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.