CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2023
184.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.05.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, ricorda che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per un minuto, che al rappresentante del Governo sono riservati tre minuti e che il presentatore ha diritto di replica per due minuti.

5-01478 Fenu: Applicazione ai contribuenti forfettari del concordato preventivo biennale.

  Emiliano FENU (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Emiliano FENU (M5S), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta esaustiva, gli ricorda che il regime forfettario dovrebbe rispondere almeno ad esigenze di semplificazione burocratica, visto che certamente non comporta una convenienza fiscale. In merito evidenzia come l'obbligo di fornire ulteriori dati rischi di vanificare l'intento originario dell'istituto e la sua convenienza. Per evitare che si ripeta il fallimento dell'istituto, già registrato alcuni anni fa, rivolge dunque l'appello alla maggioranza e al Governo a non trasformare il concordato preventivo da misura di semplificazione a misura coercitiva per i contribuenti.

5-01479 Congedo: Iniziative per la proroga dei termini relativi alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.

  Mariangela MATERA (FDI), illustra l'interrogazione in titolo, in qualità di cofirmataria.

  Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Mariangela MATERA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta esaustiva e di grande interesse fornita dal rappresentante del Governo.

5-01480 Merola: Iniziative per l'indicizzazione delle detrazioni da lavoro dipendente.

  Virginio MEROLA (PD-IDP), illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Virginio MEROLA (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del Governo. Sottolineando come l'attuale caro-vita colpisca soprattutto i lavoratori dipendenti, invita il Governo e la maggioranza a riflettere sulle misure in cantiere se è vero, come si apprende da notizie di stampa, che la proposta di riduzione degli scaglioni, già annunciata dal Governo, sarà accompagnata anche da tetti alle detrazioni, i cui effetti si aggiungeranno a quelli del drenaggio fiscale.

5-01481 Centemero: Iniziative in materia di tassazione dei redditi derivanti da operazioni mediante cripto-attività.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

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  Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Giulio CENTEMERO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo ed auspica che l'attuazione della delega sia occasione di confronto sul merito degli interventi anche in Commissione.

  Marco OSNATO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
C. 1416 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2023.

  Marco OSNATO, presidente, nel ricordare che nell'ultima seduta il relatore, onorevole De Palma, ha illustrato il contenuto del provvedimento e si è svolto un ampio dibattito, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

  Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 5).

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
Nuovo testo C. 752 Carloni.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco OSNATO, presidente, fa presente che la Commissione esamina oggi – ai fini del parere da rendere alla Commissione XIII Agricoltura – la proposta di legge C. 752 Carloni, recante «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo», nel testo modificato dalla medesima XIII Commissione in sede referente. Ricorda che il 30 maggio scorso la Commissione Finanze aveva già esaminato il provvedimento, esprimendo un parere favorevole, e fa presente che la Commissione di merito ha successivamente ulteriormente modificato la proposta di legge, elaborando un nuovo testo sul quale la Commissione Finanze è chiamata nuovamente a esprimersi.

  Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, fa presente che il nuovo testo della proposta di legge consta ora di 13 articoli, contro i precedenti 22, e nel rinviare alla documentazione degli uffici per l'illustrazione più estesa delle norme, ricorda che l'articolo 1 individua le finalità della proposta, che consistono nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento, nonché la permanenza dei giovani e del ricambio generazionale nel settore agricolo. Il successivo articolo 2 contiene le definizioni di «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo», indicandone i requisiti oggettivi e Pag. 73soggettivi. L'articolo 3, modificato dalla Commissione di merito, istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura con una dotazione di 15 milioni di euro – in luogo dei 100 milioni di euro previsti in precedenza – a decorrere dall'anno 2024. Evidenzia che l'articolo è stato inoltre modificato sopprimendo la disposizione che attribuiva all'ISMEA il compito di erogare tali fondi e prevedendo che il Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca con proprio decreto i criteri e le modalità per la ripartizione di tali risorse, delle quali viene inoltre indicata la copertura.
  Per quanto riguarda i profili di interesse della VI Commissione Finanze, fa presente che l'articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura, che consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta con specifici limiti temporali e con una precisa applicazione soggettiva. Il suddetto beneficio è riconosciuto, è stato precisato, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a condizione che i soggetti interessati non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa e che abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge. Sottolinea poi che una ulteriore condizione per godere del regime fiscale agevolato, inserita da ultimo dalla Commissione Agricoltura, è che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. È stato inoltre introdotto un nuovo comma che reca la copertura degli oneri recati dalla disposizione.
  Passando al successivo articolo 5, rammenta che anch'esso è stato modificato e prevede ora che in caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, il compenso per l'attività notarile sia determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella A) – Notai, del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto alla metà.
  Fa presente che l'ex articolo 6, che introduceva disposizioni in materia di esoneri contributivi, è stato soppresso dalla Commissione di merito e che il nuovo articolo 6, di interesse per la Commissione Finanze, riprende i contenuti dell'ex articolo 6-bis e introduce – specificando che si interviene nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti il riordino dei crediti di imposta (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111) – un credito d'imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell'azienda agricola ai giovani imprenditori agricoli. Esso viene concesso ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera a), limitatamente a coloro che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, in misura pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo annuale di 2.500 euro per ciascun beneficiario. Il credito di imposta, diversamente da quanto in precedenza previsto, non è più concesso per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre periodi di imposta successivi, ma riguarda le sole spese effettivamente sostenute nell'anno 2024. È usufruito esclusivamente in compensazione entro il secondo periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Si affidano le modalità di attuazione delle disposizioni a un decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. La norma Pag. 74dispone la copertura degli oneri, che non possono superare i 2 milioni di euro per l'anno 2024 (anziché i 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 previsti in precedenza).
  Evidenzia che l'ex articolo 7, che introduceva un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, è stato soppresso e che il nuovo articolo 7 (ex articolo 8) reca agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. La disposizione prevede, in particolare, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 (e non più 2023 come in precedenza), i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale sino assoggettati – in caso di acquisto o permuta di terreni e loro pertinenze – alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento (e non più del 50 per cento, come nel testo precedente) di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. Viene quindi disposta la copertura degli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
  Rammenta poi che sono stati soppressi l'ex articolo 9, recante agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale, e l'ex articolo 9-bis, che introduceva forme di incentivazione alla pluriattività in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli che conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni. L'articolo 8 (ex articolo 10) reca disposizioni in materia di prelazione di più confinanti, mentre sono stati soppressi l'articolo 11, che riconosceva in favore dei giovani imprenditori agricoli un credito d'imposta per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali, e l'articolo 11-bis, che individuava ipotesi in cui non era dovuto il contributo di costruzione per i nuovi edifici, nel caso di interventi da realizzare nelle zone agricole. Il successivo articolo 9 (ex articolo 12) reca disposizioni in materia di servizi di sostituzione, in particolare introducendo misure per il finanziamento dei programmi regionali concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovai agricoltori.
  Rammenta poi che sono stati soppressi gli ex articoli 13 e 14 della proposta, di interesse per la Commissione Finanze, che introducevano, rispettivamente, misure volte a favorire l'accesso al credito e al microcredito dei giovani imprenditori agricoli. L'articolo 10 (ex articolo 15) istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura. Ulteriori soppressioni di interesse della Commissione hanno riguardato l'ex articolo 16 della proposta, relativo all'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo e un assoggettamento all'imposta ipotecaria in misura fissa per trasferimenti di beni costituenti l'azienda agricola, nonché l'ex articolo 17 in materia di adempimenti contabili, che consentiva ai destinatari della proposta in esame di redigere il bilancio in forma abbreviata. Evidenzia dunque che l'articolo 11 (ex articolo 18) prevede che i comuni – nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi – possono riservare in favore dei destinatari della presente proposta di legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo e che l'articolo 12 (ex articolo 18-bis) reca la clausola di salvaguardia per quanto riguarda le province autonome di Trento e Bolzano, mentre il nuovo articolo 13 (ex articolo 18-ter) reca la copertura finanziaria del provvedimento.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato 6).

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel Pag. 75sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.
Nuovo testo C. 851 Davide Bergamini.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco OSNATO, presidente, invita la relatrice, onorevole Matera, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

  Mariangela MATERA (FDI), relatrice, evidenzia che la proposta di legge C. 851, che si compone di tre articoli, anzitutto reca modificazioni al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di rilevanza da attribuirsi ai costi di produzione ai fini della determinazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari nell'ambito dei contratti di cessione; essa contiene inoltre una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari e reca, infine, norme specifiche in tema di campagne informativo-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore.
  Descrivendo sinteticamente i contenuti del provvedimento, sottolinea che l'articolo 1 interviene sull'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 198 del 2021, recante l'attuazione della disciplina europea in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché recante la disciplina della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. In particolare, il comma 1 individua le finalità per le quali si intende intervenire in materia di determinazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, nella tutela della produzione agricola nazionale e nel sostegno e nella stabilizzazione ai redditi delle imprese agricole. Più nel dettaglio evidenzia che al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 viene introdotta la definizione di «costi di produzione», intendendosi come tali i costi sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base del costo delle materie prime, dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione, del costo dei mezzi tecnici e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali; viene anche previsto che i costi di produzione devono essere tenuti in considerazione nella definizione dei prezzi nell'ambito del contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente. Sottolinea che nel corso dell'esame in Commissione di merito sono state inserite ulteriori disposizioni, ai sensi delle quali: viene chiarito che i prezzi stabiliti nel contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari tra il fornitore e l'acquirente devono tenere conto dei costi di produzione; sono dettagliate le competenze dell'IRCQF, ovvero dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, in qualità di autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni alla normativa citata, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative: si chiarisce in particolare che nella richiesta di informazioni alle parti contrattuali l'Ispettorato possa altresì acquisire i documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi.
  Passando a descrivere l'articolo 2, sottolinea che la disposizione contiene una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Ai sensi del comma 1 il Governo è delegato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad adottare, in conformità alla normativa europea vigente, un decreto legislativo volto a disciplinare le filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica.Pag. 76 Il comma 2 individua i princìpi cui deve ispirarsi il predetto decreto legislativo. In particolare, la delega richiede al Governo di individuare i criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere, con particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori, alla tutela della salute degli stessi, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle condizioni morfologiche delle aree produttive, alla tracciabilità dei prodotti, alla lavorazione, alla trasformazione, al confezionamento e alla fornitura dei prodotti agroalimentari e prevede, ai fini del miglioramento dei parametri di sostenibilità ambientale, che siano utilizzabili le tecniche di editing genomico. Per quanto di specifica rilevanza per la Commissione Finanze, sottolinea il criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 2, che prevede l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che rispettano i criteri di cui alla già menzionata lettera a), in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia fiscale, di concorrenza, di diritto del lavoro nonché di tutela dell'ambiente e della salute. Ritiene parimenti di interesse per la Commissione Finanze la lettera c), che individua quale criterio di delega la previsione di agevolazioni e di incentivi maggiormente premianti per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere suddette. Evidenzia inoltre che nel corso dell'esame in Commissione di merito è stata introdotta una lettera c-bis), ai sensi della quale le norme delegate devono assicurare la piena compatibilità e coerenza, anche operativa, con gli strumenti legislativi vigenti in materia di Classyfarm, Sistema Qualità Nazionale Zootecnia e Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale. Infine, ricorda che il comma 3 stabilisce le modalità di adozione del decreto legislativo delegato, che il comma 4 descrive l'iter di adozione dello schema del decreto legislativo e che il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria e le modalità per far fronte a eventuali nuovi o maggiori oneri.
  Fa presente poi che l'articolo 2-bis, introdotto in Commissione, affida al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, il compito promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare. A tal fine l'articolo reca uno stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2023, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

  Il sottosegretario Federico FRENI, riservandosi di intervenire in Commissione Bilancio per gli aspetti relativi ai profili di eventuale onerosità del provvedimento, interviene per sottolineare come il testo normativo sottoposto al parere della Commissione Finanze contenga principi di delega già contenuti nel disegno di legge di delega fiscale e misure di incentivazione fiscale che si sovrapporranno a quella disciplina di principio. Pur non esprimendo contrarietà sulla proposta di legge per quanto attiene ai profili di interesse della VI Commissione, ritiene che dal punto di vista del metodo, più che del merito, la Commissione Finanze debba prendere atto, in questa fase, dell'inopportunità di tradurre i principi di delega, che sono in fase di attuazione, in specifici provvedimenti.

  Virginio MEROLA (PD-IDP) nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, conviene con quanto affermato dal sottosegretario e ricorda in passato di aver già avuto modo di rilevare come siano all'esame del Parlamento diverse proposte Pag. 77di legge che prevedono varie forme di incentivi che si sovrappongono ai principi della delega fiscale; esorta tutti, maggioranza e opposizione, a cercare di conservare la coerenza del quadro d'insieme.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato 7).

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione. Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento trasmesse dalla XIV Commissione.

  Marco OSNATO, presidente, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare le proposte emendative presentate presso la XIV Commissione al disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 che sono di sua competenza e sulle quali è chiamata ad esprimere un parere (vedi allegato 8). Rammenta che gli emendamenti sui quali la Commissione Finanze esprimerà parere favorevole si riterranno accolti dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, che potrà respingerli solamente per motivi di compatibilità con la normativa dell'Unione europea o per esigenze di coordinamento generale, e che gli emendamenti sui quali invece la Commissione esprimerà un parere contrario non saranno esaminati dalla XIV Commissione ma potranno essere in ogni caso ripresentati in Assemblea.
  Invita dunque la relatrice, onorevole Matteoni, a formulare un parere sulle proposte emendative trasmesse.

  Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, formula una proposta di parere contrario su tutte le proposte emendative trasmesse (vedi allegato 9).

  Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico FRENI condivide la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Emiliano FENU (M5S) invita la maggioranza a riflettere sul merito della proposta emendativa Aiello 9.08, di cui è cofirmatario, relativa alle imposte che gravano sulle accise sui carburanti. Ricorda infatti come l'imposta sul valore aggiunto non si paghi solo sul carburante ma anche sulle accise, dando così luogo a una imposta sull'imposta, e invita il Governo a porre la questione a livello europeo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice (vedi allegato 9).

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 17 ottobre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.