CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2023
184.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 41

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 1458 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO (FDI), presidente e relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (C. 1458).
  Sottolinea che, come riportato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, l'intervento si è reso necessario e urgente in ragione dell'eccezionale afflusso di migranti verificatosi nel corso del 2023 e delle conseguenze che ne derivano sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche in relazione a episodi di violenza di particolare gravità commessi di recente.Pag. 42
  Rileva che il provvedimento consta di tredici articoli suddivisi in cinque Capi e rinvia alla documentazione degli uffici per una più ampia illustrazione del contenuto, segnalando in questa sede i soli profili di specifica competenza della Commissione.
  Il Capo I (articoli 1 e 2) reca disposizioni in tema di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare, finalizzate a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e dei controlli in materia di immigrazione.
  L'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) aggiorna il richiamo normativo concernente le situazioni soggettive che devono essere considerate nel valutare la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del richiedente il permesso di soggiorno ai fini del suo rilascio. Infatti, si richiamano le categorie sottoposte a misure di prevenzione indicate agli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e non più a quelle indicate all'articolo 1 della legge n. 1423 del 1956, o all'articolo 1 della legge n. 575 del 1965, ormai abrogate.
  Il numero 3) della medesima lettera, nel disciplinare l'espulsione del titolare del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, richiama l'applicazione dell'articolo 13, comma 3 del Testo Unico sull'immigrazione Quest'ultimo prevede che il provvedimento di espulsione deve essere motivato ed è immediatamente esecutivo e individua i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, nel caso in cui lo straniero sia sottoposto a procedimento penale e non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere.
  Inoltre, si dispone che, in caso di espulsione per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, si possa ricorrere davanti al giudice amministrativo, mentre in caso di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza è competente alla trattazione del ricorso l'autorità giudiziaria ordinaria e le relative controversie sono regolate dall'articolo 17 del decreto legislativo, n. 150. del 2011, che prevede un rito semplificato di cognizione, peraltro oggetto di modifica dal provvedimento in esame.
  Al medesimo articolo e comma, la lettera c), numero 1) estende la possibilità dell'espulsione dello straniero anche ai casi in cui quest'ultimo sia destinatario di una delle misure amministrative di sicurezza (tra le altre, ricovero in casa di cura, libertà vigilate, divieto di soggiorno) di cui al Titolo VIII del codice penale (e non soltanto alle ipotesi di espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e che non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, previste dalla formulazione previgente).
  In tali casi l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, del codice penale, secondo cui l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza. Viene inoltre disciplinata la relativa procedura, prevedendo tra l'altro che il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura. La disposizione in esame fa salvo quanto disposto dall'articolo 235 del codice penale, che prevede l'espulsione dello straniero comunitario a seguito di condanna superiore a due anni.
  La lettera e) del medesimo comma 1 modifica la disciplina relativa al diritto di difesa recato dal citato articolo 17 del Testo Unico sull'immigrazione che, nella formulazione previgente, prevedeva che lo straniero non comunitario che sia stato espulso – parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale – è automaticamente autorizzato dal questore a rientrare in Italia per il tempo necessario per esercitare il suo diritto alla difesa.
  La disposizione in esame introduce un elemento di discrezionalità prevedendo che il questore ha la facoltà di negare l'autorizzazione al rientro in Italia qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. Contro il diniego di autorizzazione può essere proposta opposizione, nel termine perentorio di 60 giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro 30 giorni Pag. 43dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.
  Il Capo II (articoli da 3 a 6) interviene in materia di procedimento di riconoscimento della protezione internazionale e di minori non accompagnati, allo scopo, da un lato, di garantire i diritti dei migranti senza compromettere l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento già disposti e convalidati dall'autorità giudiziaria e, dall'altro, di assicurare ai minori non accompagnati adeguati livelli di accoglienza e di tutela, nel rispetto delle direttive europee in materia.
  Al riguardo, segnala che l'articolo 5 introduce alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione.
  In particolare, il comma 1, lettera b), modifica in più parti la disciplina relativa alla procedura di identificazione del minore di cui all'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015.
  Il numero 1) prevede che, qualora il presunto minore venga condannato, ai sensi dell'articolo 495 del codice penale, per false dichiarazioni o attestazioni a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui, in relazione all'età dichiarata o accertata mediante documento anagrafico, la pena prevista per tale reato dal codice penale possa essere sostituita con l'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16 del Testo Unico dell'immigrazione, che disciplina l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.
  Il numero 2) stabilisce il termine di sessanta giorni per la conclusione della procedura di accertamento socio-sanitario dell'età di cui al comma 6 dell'articolo 19-bis a decorrere dalla data in cui tale accertamento è stato disposto dalla Procura della Repubblica.
  Il numero 3) prevede che l'accertamento socio-sanitario debba essere effettuato dalle équipe multidisciplinari e multiprofessionali da costituire entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
  Si introduce inoltre, la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, di «disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto».
  Tale disposizione – che trova applicazione in particolari circostanze, essenzialmente legate ad arrivi consistenti, multipli e ravvicinati via mare o via terra – opera esplicitamente in deroga al comma 6 del citato articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, il quale prevede le ordinarie modalità di svolgimento dell'accertamento socio-sanitario dell'età, conseguente al provvedimento della procura della Repubblica.
  Al riguardo, il comma 4 del medesimo articolo (per il quale non è invece specificato che si opera in deroga) prevede che, qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata, sia la Procura della Repubblica a disporre i necessari esami socio-sanitari. La novella introdotta dal decreto in esame prevede che sia invece l'autorità di pubblica sicurezza a disporre nell'immediatezza lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici.
  Dal tenore letterale della disposizione sembra comunque desumersi che l'esecuzione di tali operazioni debba essere previamente autorizzata dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, in forma scritta, fatti salvi i casi di particolare urgenza, in cui l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente essere confermata per iscritto, senza tuttavia ulteriormente precisare i termini temporali per l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.
  È quindi prevista la redazione di un verbale delle attività poste in essere, che reca anche l'esito delle operazioni compiute,Pag. 44 nonché l'indicazione del margine di errore e che deve essere notificato all'interessato (e al tutore ove nominato) e trasmesso all'autorità giudiziaria nelle 48 ore successive.
  La novella richiama, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui al comma 3-ter del medesimo articolo 19-bis, introdotto dal presente decreto, sulla possibilità di espulsione a seguito di condanna per dichiarazioni false sull'età. Sempre in quanto compatibile, richiama anche il comma 7, secondo cui il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento.
  Il verbale può essere impugnato davanti al tribunale per i minorenni entro cinque giorni dalla notificazione, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile che disciplinano i procedimenti in camera di consiglio. Nel caso in cui sia proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro cinque giorni. Fino alla decisione su tale istanza è sospeso ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione.
  L'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, in un permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro. In particolare si prevede che il sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti determina la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente comunicazione al pubblico ministero.
  Il Capo III (articoli 7 e 8) interviene in materia di accoglienza, con la finalità – esplicitata nella relazione illustrativa – di «introdurre disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e per assicurare forme di sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati nel proprio territorio».
  Il Capo IV (articoli da 9 a 12), introduce misure per il supporto alle politiche di sicurezza e per la funzionalità del Ministero dell'interno, anche in considerazione dei maggiori impegni connessi al predetto afflusso migratorio, come precisato nella relazione illustrativa.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
C. 1406 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ingrid BISA (LEGA), relatrice, sottolinea che il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura al Senato della Repubblica il 13 settembre 2023, è collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con le indicazioni del Documento di Economia e Finanza.
  In considerazione dei limitati profili di interesse per la Commissione, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, composto da 10 articoli, di cui si richiamano sinteticamente i contenuti.
  L'articolo 1 identifica l'oggetto nella revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione.
  L'articolo 2 reca i principi e criteri direttivi generali della delega per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese, mentre l'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione del predetto sistema di incentivi.
  L'articolo 4 stabilisce princìpi e criteri specifici ai quali il Governo è tenuto ad Pag. 45attenersi nell'esercizio della delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi.
  L'articolo 5 contiene i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, anche in relazione alla politica di coesione europea.
  L'articolo 6 indica i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese nell'ambito di un organico «codice degli incentivi».
  L'articolo 7, introdotto dal Senato, modifica i termini – fissandoli al 27 agosto 2024 – per l'esercizio della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, prevista dalla legge n. 118 del 2022, di cui all'articolo 27 della legge n. 118 del 2022 (legge sulla concorrenza 2021).
  L'articolo 8 contiene norme immediatamente precettive in materia di digitalizzazione, modernizzazione e sburocratizzazione degli incentivi.
  Si segnala, ai fini dell'esame della Commissione, il comma 4 del citato articolo 8, che – al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi – prevede che le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione e quelle competenti al rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi promuovano la stipula di protocolli per il rilascio accelerato delle certificazioni medesime.
  Per le suddette finalità, la disposizione in esame prevede, in via sperimentale, che il Ministero delle imprese e del made in Italy – di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce), nonché di concerto con il Ministero dell'interno – definisca protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarità contributiva (Durc) e della documentazione antimafia prevista dal decreto legislativo n. 159 del 2011.
  L'articolo 9 reca le disposizioni finanziarie; mentre l'articolo 10 prevede la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.

  Ciro MASCHIO (FDI), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
C. 752.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Bellomo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione svolge oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, della proposta di legge C. 752 Carloni, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, come risultante dalle proposte emendative approvate, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre scorso.
  Rinvia quindi alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, composto da 13 articoli, richiamandone sinteticamente i contenuti.
  L'articolo 1 individua le finalità dell'intervento nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del relativo sistema produttivo, attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, nonché il ricambio generazionale nel settore agricolo.
  L'articolo 2 contiene le definizioni di «impresa giovanile agricola» e di «giovane imprenditore agricolo» intendendosi per tali le imprese che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni: il titolare sia un Pag. 46imprenditore agricolo di età compresa tra diciotto e quarantuno anni; nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni; nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.
  L'articolo 3 istituisce un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura.
  Per la medesima finalità, l'articolo 4 introduce un regime fiscale agevolato in favore dei soggetti di cui al citato articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa e che non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola.
  L'articolo 5 introduce agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici, prevedendo che in casi di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui al citato articolo 2, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.
  L'articolo 6 prevede la concessione di un credito di imposta per le spese sostenute dai giovani imprenditori agricoli per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda, mentre l'articolo 7 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate.
  L'articolo 8, in materia di prelazione di più soggetti confinanti prevede alcune ipotesi di prelazione legale, individuando, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi e il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
  L'articolo 9 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate.
  L'articolo 10 istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura, al fine di favorire sinergie amministrative nel campo dell'imprenditoria giovanile.
  L'articolo 11 reca disposizioni in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli.
  L'articolo 12 reca la clausola di salvaguardia a presidio delle prerogative statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano mentre l'articolo 13 prevede la copertura finanziaria del provvedimento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.
C. 1324, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni XII e XIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo PULCIANI (FDI), relatore, sottolinea che il provvedimento, approvato dal Senato, è composto da 7 articoli e detta disposizioni in materia di produzione e di Pag. 47immissione sul mercato di alimenti sintetici.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, richiamandone sinteticamente i contenuti e soffermandosi sui profili di competenza della Commissione Giustizia.
  L'articolo 1 enuncia le finalità perseguite dal disegno di legge in esame, diretto ad assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare, prevedendo altresì un rinvio alle definizioni richiamate dalla legislazione generale comunitaria.
  L'articolo 2 introduce il divieto per gli operatori del settore alimentare e per gli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.
  L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce il divieto di utilizzo, per la produzione e la commercializzazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, della denominazione di «carne», di riferimenti alle «specie animali», di terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria, nonché di nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.
  L'articolo 4, al comma 1, individua le Autorità competenti per i controlli sull'applicazione del provvedimento in esame.
  Il comma 2 stabilisce che, per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le Sezioni menzionate riguardano, rispettivamente, i principi generali (articoli 1-12) e le modalità di applicazione (articoli 13-31) delle sanzioni amministrative. Il comma in esame esclude, peraltro, la possibilità del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge succitata. Quanto alla ragione di tale esclusione, dalla relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame, si desume che il Governo considera le violazioni, nella materia de qua, come «lesive di interessi particolarmente delicati e importanti».
  In base al comma 3 dell'articolo in esame, in riferimento ai divieti posti dal provvedimento, sono competenti a ricevere il rapporto concernente l'accertamento della violazione, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia, il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali.
  L'articolo 5 delinea il trattamento sanzionatorio – consistente in vari tipi di sanzioni amministrative – per la violazione dei divieti introdotti dal presente provvedimento.
  In particolare, il comma 1 prevede anzitutto che, salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria. Quest'ultima va da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione pecuniaria massima non può eccedere comunque 150.000 euro.
  Inoltre, la violazione comporta l'applicazione congiunta delle seguenti ulteriori sanzioni: la confisca del prodotto illecito; il divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni; la chiusura dello stabilimento di produzione, «per lo stesso periodo». Nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, il Governo precisa che anche per la sanzione Pag. 48della chiusura dello stabilimento di produzione vale la cornice edittale da un anno a tre anni.
  Il medesimo comma 1 stabilisce inoltre che «alle medesime sanzioni» – in virtù di una modifica apportata nel corso dell'esame al Senato – è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte vietate dagli articoli 2 e 3.
  Evidenzia che, in sede di relazione illustrativa, il Governo afferma che questa parte della disposizione «estende l'applicazione delle sanzioni» ai finanziatori, promotori e agevolatori delle condotte illecite. Dunque s'intende fare riferimento all'intero trattamento sanzionatorio delineato nei precedenti periodi del comma, malgrado il testo originario del provvedimento si riferisca «alla medesima sanzione». La predetta modifica in sede referente ha conformato la lettera della disposizione alla volontà manifestata in sede di relazione illustrativa, anche alla luce di un'osservazione contenuta nel parere della Commissione Giustizia del Senato.
  Il comma 2 precisa che per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso. Non si fa riferimento, in questa sede, alla personalità dell'autore della violazione.
  L'articolo 6, al comma 1, prevede che, per quanto non previsto dal provvedimento, si applichino le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981. Si ricorda che una forma di raccordo tra il disegno di legge in esame e la predetta legge n. 689 del 1981 è stabilita anche dal comma 2 dell'articolo 4, che a tale legge rinvia per quanto attiene all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, escludendo al contempo l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta.
  Il comma 2 demanda l'aggiornamento dell'entità delle sanzioni previste dal disegno di legge in esame – da effettuare ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività rilevato dall'ISTAT – a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  L'articolo 7, in fine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, tra i cui componenti figurano diversi membri della Commissione Giustizia, è convocata alle ore 14, in concomitanza con la seduta in sede referente nella quale è previsto l'esame degli emendamenti al disegno di legge C. 1294 in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.
  Al fine di consentire a tutti i colleghi di partecipare ai lavori della Commissione, chiede alla presidenza di rinviare la predetta seduta in sede referente.
  Rinnova inoltre la richiesta che per il futuro i lavori delle Commissioni bicamerali, delle Giunte e degli altri organi aventi tra i loro componenti membri della Commissione Giustizia possano essere organizzati in maniera tale da evitare il più possibile di sovrapporsi alle sedute di questa Commissione, invitando il presidente ad assumere le opportune iniziative.

  Ciro MASCHIO, presidente, sottolinea come la problematica della sovrapposizione tra i lavori delle Commissioni permanenti e quelli delle Commissioni bicamerali o di altri organi interni della Camera sia purtroppo ricorrente e di difficile soluzione.
  Pur assicurando, da parte sua, la massima attenzione possibile, tiene a sottolineare che la Commissione permanente per sua natura abbia una propria agenda di priorità e tempistiche spesso legate alla Pag. 49programmazione generale dei lavori della Camera, circostanza che inevitabilmente ne irrigidisce il calendario delle sedute.
  Per quanto attiene alla richiesta di rinviare la seduta già prevista in sede referente per l'esame degli emendamenti al disegno di legge C. 1294 in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, propone di invertire l'ordine dei lavori nel senso di anticipare la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine di tale seduta, alle ore 14.
  In quella sede sarà possibile anche valutare se vi sono le condizioni per procedere all'esame delle proposte emendative già nella giornata odierna, o se invece sia opportuno rinviare le votazioni alla seduta di domani, al fine di consentire lo svolgimento di ulteriori valutazioni.

  La Commissione consente.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 17 ottobre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.30.